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STUDIO Corsaro Renna Ruberto Dottori Commercialisti Associati

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Academic year: 2022

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Spett.le UNASCA Settore Scuole Viale di Val Fiorita, 88 00144 ROMA

Alla cortese attenzione del Segretario Nazionale Scuole Emilio PATELLA

Trasmessa via e-mail a : e.patella@unasca.it Milano, li 23 Settembre 2019

Egregi Signori,

come si era facilmente previsto, l'Agenzie delle Entrate non ha perso tempo per sottoporre le autoscuole ad una serie di non gradite "attenzioni", volte soprattutto ad indagare sull'esercizio 2014 (e quindi sui successivi) per evitare che i termini di accertamento dello stesso (scadenti il prossimo 31/12) possano decorrere prima che l'Amministrazione Finanziaria abbia avanzato pretese in ordine agli effetti della Risoluzione n. 79/E del 2 settembre u.s.

In particolare, l'investigazione dell'Agenzia si sta sviluppando secondo le seguenti, principali, tipologie di intervento, differenti secondo lo stato di avanzamento di eventuali indagini già attivate dall'Amministrazione Finanziaria e comunque ad oggi finalizzate ad impedire il decorso del termine di accertamento sugli esercizi fiscali soggetti all'applicazione del testo contenuto nella citata Risoluzione:

1. ispezione fisica presso i locali dell'Autoscuola 2. inviti a comparire

3. avvisi di accertamento

Per ciascuna delle modalità, possono essere oggetto di indagine tanto le imposte dirette, quanto quelle indirette quali - per l'appunto - l'IVA.

Atteso che in ogni caso si suggerisce di rivolgersi al proprio professionista di riferimento perché garantisca da subito il massimo dell'assistenza, qui si intende fornire una linea di indirizzo SOLO in ordine alle contestazioni per la richiesta di pagamento dell'IVA, originariamente considerata esente ai sensi dell'art.

10/20 del DPR 633/72.

Come noto, la categoria tutta e l'associazione in particolare si sono fortemente attivate perché - come già avvenuto in casi analoghi - il Legislatore possa tempestivamente intervenire per (in via primaria, immediata e minimale) rimuovere l'applicazione retroattiva dell'imposta, richiesta dallo stupefacente disposto della Risoluzione AdE. In questo senso, già molti sono stati i pronunciamenti favorevoli a determinare una immediata "correzione" del paradossale effetto della Risoluzione (da ultimo, proprio in data odierna, il Vice Ministro dell'Economia).

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In particolare, senza entrare nel merito puntuale dei rilievi su cui pure UNASCA ha già avuto modo di esprimersi ed informare i Ministri ed i Parlamentari competenti per materia in uno con la stessa Agenzia delle Entrate, pare qui utile richiamare per titoli i principali punti di contestazione, anche in ordine alla necessità di fornire elementi conoscitivi ai colleghi che fossero chiamati ad assistere le autoscuole, e redigere per loro conto memorie, istanze o impugnative con l'obiettivo primario di rimandare gli effetti dell'atto impositivo ad un tempo successivo all'atteso pronunciamento del Legislatore:

 La sentenza UE, da cui trae origine la Risoluzione 79/E, non riconosce l'esenzione dall'imposta per le prestazioni connesse al conseguimento delle patenti di categoria B e C1, non ravvedendovi le caratteristiche formative ed educative erga omnes, così come intese nella Direttiva 123/2006. L'Agenzia delle Entrate interpreta la disposizione unionale in modo estensivo e penalizzante per il contribuente, allargando la non applicabilità dell'esenzione all'attività delle autoscuole, generalmente intesa;

 La Risoluzione - di fatto - interviene senza diritto a modificare un assetto normativo ben definito nella Legislazione italiana, che all'art. 10/20 del DPR 633/72 afferma che "le prestazioni didattiche di ogni genere rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni (come le autoscuole, autorizzate e controllate dalle amministrazioni provinciali, ndr) siano esenti dall'imposta".

 L'Agenzia delle Entrate applica addirittura retroattivamente il recupero dell'imposta, ritenendo l'UE esclusivamente competente in materia di esenzione, compiendo in questo caso ben 2 errori concettuali e normativi:

a) E' ben vero che all'UE spetta il controllo sulle esenzioni, ma con il fine di impedire aiuti di Stato o interventi sperequativi che potrebbero essere disposti dai governi nazionali consentendo ad alcuni settori di poter beneficiare di un vantaggio competitivo nell'ambito della libera circolazione comunitaria di beni e servizi. Tuttavia, la patente può essere rilasciata - per legge - solo a chi sia residente. Circostanza questa che blocca la libera circolazione del servizio reso dalle autoscuole nazionali ed impedisce che si generi una sleale concorrenza tra gli stati membri.

b) La stessa Corte di Giustizia Europea, inoltre, ha più volte affermato che le direttive comunitarie NON possono trovare diretta applicazione (ovvero senza un provvedimento legislativo da cui traggono efficacia e decorrenza) negli stati membri se la legislazione nazionale che intendono modificare è maggiormente favorevole al contribuente.

 L'applicazione della retroattività porrebbe all'Autoscuola il compito di esigere l'imposta non originariamente applicata (in virtù - come detto - di disposizioni normative e di espliciti e conformi Risoluzioni dell'Agenzia delle Entrate) a tutti i clienti a far data dal 2014. Circostanza di difficile applicazione operativa (l'autoscuola NON è obbligata a certificare i propri corrispettivi, quindi non è in grado di risalire ex post alla individuazione dei clienti che - giorno per giorno - hanno versato i corrispettivi) e di inesistente efficacia sostanziale, attesa l'assenza di qualsivoglia strumento coercitivo di legge che determini per il cliente l'obbligo di versare, ad anni di distanza, un importo non richiesto dal fornitore all'epoca del godimento della prestazione di servizio connessa. Ne conseguirebbe che l'onere di versamento dell'imposta ricadrebbe integralemte a carico dell'autoscuola, cui non sarebbe così riconosciuto il diritto alla rivalsa dell'imposta, il cui inciso dovrebbe essere il consumatore finale, e ciò in palese contrasto con l'intera dottrina in materia di IVA. Di più, l'autoscuola si troverebbe - di fatto - ad aver denunciato in ognuno degli ultimi 5 esercizi un fatturato al lordo di imposta come fosse integralmente costituito dai ricavi di

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pertinenza (con le ovvie conseguenze in materia di determinazione delle imposte dirette e del carico contributivo).

In tutti gli analoghi precedenti che si sono verificati dal 2003 ad oggi, il Legislatore è sempre intervenuto nel senso di negare l'applicazione retroattiva dell'imposta, correggendo l'interpretazione dell'Agenzia delle Entrate.

E' quindi opportuno cercare di "prendere tutto il tempo utile" perché l'auspicata novazione normativa (che potrebbe trovar sede già nella Legge di Bilancio 2020 che il Parlamento dovrà discutere dalle prossime settimane ed approvare entro la fine del corrente esercizio) metta le autoscuole ed i loro clienti pregressi al riparo dalla tardiva richiesta di una imposta che non si è applicata - è opportuno ribadirlo - proprio in ragione di reiterati e conformi pronunciamenti da parte dell'Amministrazione Finanziaria.

Posto che - quale che sia la tipologia di contatto da parte dell'Agenzia - l'atteggiamento del Contribuente deve essere improntato alla massima collaborazione, esibendo la documentazione richiesta e rispondendo positivamente agli inviti a comparire, è utile tenere buona nota almeno delle seguenti considerazioni:

Ispezione fisica presso i locali dell'Autoscuola:

Anzitutto è opportuno che il tariffario esposto in sede sia aggiornato con l'applicazione dell'imposta (sulla cui applicazione, a far data dal 3 settembre u.s., non possono allo stato essere eccepite argomentazioni di immediata efficacia).

Conseguentemente, il registro dei corrispettivi deve risultare compilato (dalla stessa data) riportando tutti i ricavi conseguiti nella colonna delle operazioni imponibili al 22% (ad eccezione - ovviamente - delle anticipazioni escluse dall'IVA ex art. 15 del DPR 633/72).

Al termine delle operazioni di verifica, gli accertatori devono rilasciare un Processo Verbale di Constatazione, nel quale si suggerisce di far trascrivere la seguente dichiarazione da parte del titolare dell'autoscuola:

"Nell'esercizio fiscale oggetto della verifica l'azienda ha consapevolmente applicato l'esenzione dall'IVA ex art. 10/20 del DPR 633/72 a tutte le prestazioni rese ai clienti aventi natura didattica. Il suddetto comportamento fiscale è stato conseguente - nonché improntato al principio di affidamento - alle disposizioni sin qui emesse dall'Agenzia delle Entrate che ha reiteratamente indirizzato le Autoscuole nel senso qui replicato, con la Risoluzione 134/E del 26 Settembre 2005, Risoluzione 65/E del 17 marzo 2003, Risoluzione 129/E del 18 settembre 2001, Risoluzione 100 del 17 giugno 1999 e Risoluzione n. 430379 del 17 gennaio 1992. Con piena riserva di produrre elementi e considerazioni aggiuntive secondo esito e conseguenze che dovessero trovare origine dalla presente verifica".

A seguito dell'accesso, l'Ufficio provvederà ad emettere il verbale di accertamento che - a sua volta - potrà essere impugnato entro i successivi 60 giorni qualora fosse richiesta l'IVA retroattiva.

Può essere utile anticipare ai verbalizzanti che il Legislatore è impegnato ad individuare una soluzione immediata per evitare la retroattività della norma, che imporrebbe la difficoltosa ricerca degli allievi degli ultimi 5 anni, e l'ancor più improbabile richiesta di versamento dell'imposta non originariamente applicata.

Pertanto sarebbe ragionevole che l'Ufficio ritardasse l'emissione di atti formali (l'avviso di accertamento) almeno sino a metà dicembre prossimo, in modo da valutare in tempo utile se il problema sarà stato superato o se - viceversa - sarà confermata la disposizione contenuta nella Risoluzione 79/E del 2 settembre. Dal momento che il 2014 (primo anno in scadenza per l'Ufficio) sarà comunque accertabile

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sino al prossimo 31/12, l'Amministrazione Finanziaria avrebbe in ogni caso il tempo utile per emettere l'atto impositivo a ragion veduta.

Inviti a comparire:

Altra fattispecie che si sta verificando con grande frequenza è l'invito a comparire da parte dell'Agenzia delle Entrate (con fissazione di data e luogo), per produrre alla stessa la documentazione contabile e fiscale richiesta nell'invito.

Anche in questo caso, è consigliabile farsi assistere da un professionista, rispondere all'invito producendo tutta la documentazione richiesta dall'Ufficio, ed evidenziare in sede di incontro (o a mezzo lettera accompagnatoria se si opta per la trasmissione della documentazione) le circostanze già evidenziate nel caso precedente.

Nell'invito - di norma - compare anche il nominativo ed il contatto telefonico del Responsabile del Procedimento. Può essere utile farlo contattare dal Professionista, perché questi abbia modo di anticipare al Funzionario gli argomenti di cui si è fatto cenno sommario, ed eventualmente conseguire un rinvio dell'appuntamento a data più prossima alla scadenza dell'accertabilità, sempre nell'ottica di consentire al Legislatore la formulazione della norma di salvaguardia ed impedire l'apertura di un contenzioso tributario in ordine a materia che potrebbe venir meno già prima dell'avvio della procedura.

Avvisi di accertamento:

In alcuni casi le Autoscuole stanno già ricevendo gli avvisi di accertamento da parte dell'Agenzia delle Entrate. Ciò avviene, in particolare, quando l'Ufficio ha già svolto le sue indagini (in maniera induttiva o a seguito di ispezione) ed ora produce l'atto formale nel quale (in aggiunta ad altre possibili contestazioni), rileva il debito IVA sulla dichiarazione annuale relativa all'esercizio indagato.

Anzitutto va verificato:

 che l'Ufficio, dopo aver applicato l'IVA ordinaria sulle operazioni originariamente considerate esenti dall'imposta, abbia ripreso a parziale detrazione del debito IVA così originato l'imposta sugli acquisti che in dichiarazione venne considerata indetraibile ai fini dell'applicazione del c.d.

"pro-rata d indeducibilità";

 che non siano presenti sanzioni o interessi moratori sull''IVA richiesta.

Va quindi considerato che, a far data dal giorno in cui viene notificato l'avviso, il Contribuente ha 60 giorni di tempo per impugnare l'avviso di accertamento o procedere all'accertamento con adesione, secondo quanto obbligatoriamente indicato nell'atto. Se il termine di ricezione dell'avviso fosse assai prossimo alla data di emanazione della presente circolare, i 60 giorni potrebbero non risultare sufficienti perché il Legislatore formalizzi una posizione conforme all'auspicio di veder cancellata la retroattività indicata nella Risoluzione 79/E; in questo caso - quindi - sarebbe opportuno procedere alla motivata redazione dell'atto di impugnazione.

Nelle more, si valuti con il professionista l'opportunità di ricorrere all'istituto dell'istanza in autotutela per il riesame dell'atto, esplicitando tutti gli argomenti connessi alla dubbia legittimità della richiesta su cui si sta conformando il parere del Legislatore, anche se questa circostanza non sospende i termini per la definizione dell'avviso.

Nel caso in cui non si proceda in alcun modo alla definizione, l'Agenzia delle Entrate passerebbe il ruolo all'Agenzia della Riscossione perché provveda ad emettere la cartella esattoriale, su cui graverebbero sanzioni, interessi e diritti di esazione.

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Ovviamente, il presente appunto offre solo una traccia minimale delle argomentazioni da richiamare e dei tempi utilizzabili nell'atteso di un auspicato pronunciamento legislativo, e non intende essere esaustivo sulle considerazioni che - caso per caso - possono o debbono essere aggiunte per integrare la richiesta di riconoscimento dei diritti lesi in capo alle autoscuole accertate, ed ottenere la revisione parziale o totale degli atti accertativi ed impositivi.

Cordialmente.

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