SCHEMA c) Valutazioni Tavolo Tecnico del 12.11.2020
Oggetto: Comune di Stefanaconi (VV) - Esame Documento Definitivo PSC e REU Valutazioni definitive endoprocedimentali - (art. 9 L.R. 19/02 e ss.mm.ii.).
Premesso che
-con deliberazione del Consiglio Comunale n° 26 del 10/09/2003 è stato approvato il documento preliminare al Piano Strutturale Comunale;
-con nota n. 1677 in data 09 maggio 2006 il Responsabile del Procedimento e il Sindaco protempore convocavano la Conferenza di Pianificazione ai sensi dell’art. 13 della L.R. 19/2002;
-la Conferenza di Pianificazione si svolgeva in via iniziale ed in prima seduta con tutti gli Enti e associazioni invitati ed interessati il giorno 26/05/2006 e veniva chiusa in seconda ed ultima seduta il giorno 11/08/2006 acquisendo i pareri di rito e le osservazioni pervenute;
-con deliberazione di G.C. n. 14 del 13/02/2007 veniva istituito ai sensi dell’art. 11 comma 6 della L.R. 19/2002 il laboratorio di partecipazione per promuovere la partecipazione allargata dei cittadini alla definizione dello strumento urbanistico e delle politiche di sviluppo e governo del territorio comunale;
-con nota prot. n. 1561 del 22/03/2010, il Responsabile del Procedimento trasmetteva la documentazione progettuale relativa al Piano Strutturale Comunale al Servizio Tecnico Regionale per l’acquisizione del parere ai sensi dall’art. 89 del D.P.R. n. 380/2001 (ex art. 13 della Legge 02/02/1974, n. 64), rilasciato dal Servizio Tecnico Regionale competente, in data 28.09.2011 con prot. n. 122252 SIAR/2011;
-con nota prot. n. 1866 del 12/04/2010 il Comune di Stefanaconi trasmetteva il piano completo di Rapporto Preliminare Ambientale all’Autorità Competente in materia di VAS –Dipartimento Politiche dell’Ambiente della Regione Calabria e al contempo dava avviso dell’avvio delle consultazioni preliminari, ai sensi dell’art. 23 commi 1 e 2 del Regolamento n. 3 del 04/08/2008 e ss.mm.ii. al fine di definire la portata ed il livello di dettaglio della informazioni da includere nel Rapporto ambientale definitivo invitando i soggetti competenti in materia ambientale a presentare contributi e osservazioni;
-il Dipartimento Politiche dell'Ambiente della Regione Calabria, come autorità competente, con nota prot. n.
10170 del 01/06/2010 trasmetteva all'Amministrazione Comunale il questionario con le osservazioni per la stesura del Piano definitivo, del relativo Rapporto Ambientale definitivo e della Sintesi non tecnica;
-con nota prot. n. 5308 del 24/11/2010, il Comune trasmetteva al Dipartimento Politiche dell’Ambiente la documentazione tecnica per l’acquisizione del parere VAS che, con nota protocollo generale SIAR n. 0255605 del 06/08/2014, nel trasmettere le risultanze dell’istruttoria resa dalla Struttura Tecnica di Valutazione VIA – VAS – AIA – VI, comunicava all’Ente che per il rilascio del parere VAS era necessaria la Deliberazione Consiliare di adozione del PSC;
-il Comune con nota prot. n. 1533 del 13/04/2016 ha trasmesso a questo Settore gli elaborati del Piano Strutturale Comunale, che con nota protocollo generale SIAR n.184747 del 09/06/2016 ha comunicato che per il rilascio del parere di competenza era necessario procedere all’adozione in Consiglio Comunale, su proposta della Giunta, del Piano Strutturale Comunale;
-con deliberazione n. 12 del 08.05.2017, su proposta della Giunta comunale n. 5 del 22.02.2017, il Consiglio Comunale ha adottato il documento definitivo del Piano Strutturale Comunale (PSC) e del Regolamento Edilizio ed Urbanistico (REU), ex Art. 27, comma 8, della Legge Urbanistica Regionale n. 19 del 16 aprile 2002 e s.m.i.;
-in ossequio all’iter procedurale previsto il Comune ha adempiuto alla pubblicazione dell’avviso di avvenuta adozione dello strumento urbanistico in oggetto sul BUR Calabria n. 51 del 1 giugno 2017 e che per i successivi 60 giorni sono state regolarmente espletate le attività di consultazione, informazione e acquisizione delle osservazioni sul Piano adottato e sul rapporto ambientale, ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e dell’art. 27 della legge urbanistica regionale 19/02; inoltre della pubblicazione dell’avviso di deposito in data 7 giugno 2017 sul quotidiano “Gazzetta del Sud”;
-con deliberazione n. 20 del 09.07.2020, su proposta della Giunta comunale n. 47 del 30.06.2020, il Consiglio Comunale ha approvato le osservazioni presentate al PSC e Regolamento Edilizio ed Urbanistico – ex art. 27 della Legge Urbanistica Regionale n. 19 del 16 aprile 2002 e ss.mm.ii.;
- il Servizio Tecnico Regionale n. 9 di Vibo Valentia, del Dipartimento LL.PP., ha rilasciato parere favorevole prot. n. 122252 del 28.09.2011, sulla compatibilità geomorfologica del piano ai sensi dell’art. 13 della L. n.
64/74 e dell’art. 89 del DPR n. 380/01;
R EGIONE C ALABRIA
D IPARTIMENTO U RBANISTICA
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DILIZIASCHEMA c) Valutazioni Tavolo Tecnico del 12.11.2020
- SIAR n. 245459 del 27.07.2020, il Responsabile del Servizio ha trasmesso in formato digitale la copia del PSC adottato dal Consiglio Comunale.
per tutto quanto sopra, questo Settore regionale ha esaminato la documentazione tecnica prodotta costituente il PSC completo di REU e Rapporto Ambientale definitivo e formula le seguenti valutazioni:
Categorie Contenuti Elaborati Tecnico-
Amministrativi
Valutazioni definitive
DOCUMENTO DEFINITIVO DEL PSC
"Sistema infrastrutturale - relazionale Individuazione del sistema infrastrutturale e di Relazione con L'esterno e all'interno del territorio comunale (interventi di riqualificazione e nuova realizzazione, individuazione delle infrastrutture e attrezzature pubbliche di maggior rilievo) - Classificazione del Territorio Comunale - Individuazione dei territori Urbanizzati TU, urbanizzabili TDU, agricolo- forestale TAF (Aree A1Urbanizzate, Urbanizzabili, Territorio agricolo forestale)
- Risorse naturali e antropiche - Individuazione delle risorse naturali e antropiche TT (Caratteri, Valori, trasformabilità e/o vulnerabilità;vincoli per la loro tutela e conservazione)
Condizioni Limitanti - Individuazione delle condizioni Limitanti la trasformabilità Urbana (Condizioni di rischio e vincoli di varia natura:geomorfologici, idrogeologici, pedologici,idraulico-forestali ed ambientali, sismici) - Carta di Sintesi - Individuazione dei sistemi e ambiti in cui si struttura il territorio (Usi possibili e modalità di intervento per ogni ambito)
- Ambiti Territoriali Unitari - Specificazione degli ATU, ricomprendenti aree territoriali urbane con caratteristiche unitarie (Ambiti a carattere storico, ad intervento diretto, da riqualificare, interessati da edificazione abusiva, verde urbano e periurbano, nuovi insediamenti residenziali e industriali, aree per la protezione civile, aree con valenza paesaggistico - ambientale, aree agricole"
Relazione descrittiva ed elaborati grafici redatti in forma definitiva, riportanti i diversi tematismi oggetto di valutazione nel Documento Preliminare del Piano.
Nella relazione del quadro conoscitivo non è stato trattato il quadro ambientale seppur rappresentato graficamente negli elaborati grafici; nel quadro di riferimento normativo e di pianificazione non è stato fatto il raffronto con il QTRP oggi vigente, con l’individuazione degli ambiti da esso delineati e dei relativi vincoli derivanti.
Non è stato riportato lo stato di attuazione dello strumento urbanistico comunale vigente poiché come asserito nella relazione del quadro conoscitivo, le previsioni sono state in parte da tempo attuate in parte disattese e si ritiene fuorviante ragionare sulle cause della loro mancata applicazione.
Non è stato pertanto possibile verificare la coerenza della classificazione degli ambiti delle previsioni di piano con la zonizzazione del P.d.F.
Le aree classificate urbanizzate ed urbanizzabili fuori dal centro abitato delimitato secondo quanto definito dal nuovo codice della strada, art. 4 del D.Lgs n.
285 del 30.04.1992, che ricadono nella fascia dei 150 metri dei reticoli idrografici, ai sensi di quanto disposto dall’art.3 p.4 c. 3 lett. c) delle disposizioni normative del QTRP, dovranno essere mantenute inedificabili.
Per quanto riguarda le aree classificate urbanizzabili, si rammenta che ai sensi dell’art. 20 delle “Disposizioni Normative”
del QTRP, queste potranno essere attuate attraverso appositi strumenti attuativi aventi estensione minima di 15.000 mq.
Non risulta effettuata una verifica degli standard urbanistici, previsti ai sensi del DM 1444/68 ed attuati, dello strumento urbanistico vigente, finalizzata alla eventuale messa a norma, nella città esistente in funzione di quanto disposto dall’art. 16 delle “Disposizioni Normative”
del QTRP, che prevede, in relazione alle nuove funzioni urbane ed alla consistenza demografica del Comune, una dotazione generica minima, di 20 mq/ab..
Per come disposto dall’art. 20, c.5, della LUR, al fine di garantire la realizzazione delle finalità previste nel comma 3, lett i) del medesimo articolo, non è’ stata redatta apposita relazione, firmata dal tecnico progettista abilitato, sugli ambiti di tutela e conservazione delle porzioni storiche del territorio.
La fascia di rispetto cimiteriale, non risulta conforme a quanto disposto dall'art. 338 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e ss.mm.ii. e pertanto, in mancanza di eventuali deroghe, suffragati dai relativi provvedimenti di approvazione della competente azienda sanitaria locale, alla distanza dei 200 mt. dalla delimitazione
SCHEMA c) Valutazioni Tavolo Tecnico del 12.11.2020
della struttura cimiteriale, prescritti dalla suddetta normativa, entro i quali vige il vincolo igienico sanitario, la predetta fascia di rispetto, dovrà essere ridefinita, in conformità alla normativa vigente in materia.
Per quanto riguarda le aree degradate, di crisi e/o costituite da nuclei di costruzioni abusive, si prescrive per l’attuazione la presenza di specifici strumenti di pianificazione negoziata, tra quelli elencati all’art. 32, della L.U.R..
In particolare, per gli eventuali insediamenti abusivi, oggetto di istanza di condono edilizio, dovranno essere previsti specifici programmi di recupero (PRA), ai sensi dell’art. 36 della LUR. e per i singoli edifici non sanabili, si dovranno avviare le procedure per il ripristino dello stato dei luoghi, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente in materia.
REGOLAMENTO EDILIZIO ED URBANISTICO
"a) le modalità d'intervento negli ambiti specializzati definiti dal Piano;
b) i parametri edilizi ed urbanistici ed i criteri per il loro calcolo;
b bis) le norme di attuazione relative alla componente geologica del Piano, necessarie per la tutela delle risorse e della qualità ambientale e per la prevenzione del rischio idrogeologico e sismico;
c) le norme igienico-sanitarie e quelle sulla sicurezza degli impianti;
d) le norme per il risparmio energetico e quelle per l'eliminazione delle barriere architettoniche in conformità e nel rispetto delle leggi e dei piani nazionali e regionali vigenti;
e) le modalità di gestione tecnico-amministrativa degli interventi edilizi anche ai fini dell'applicazione delle disposizioni sulla semplificazione dei procedimenti di rilascio dei permessi di costruire di cui alla legislazione vigente;
f) ogni altra forma o disposizione finalizzata alla corretta gestione del Piano, ivi comprese quelle riguardanti il perseguimento degli obiettivi perequativi di cui all’articolo 54;
* Schema di regolamento edilizio tipo” approvato nella seduta del 20 ottobre 2016 della Conferenza Unificata, che la regione dovrà recepire, che ha sancito l’intesa, si sensi dell’art. 8, co. 6, della legge n. 131/2003, tra il Governo, le Regioni ed i Comuni, concernente l’adozione del regolamento edilizio tipo di cui all’art. 4, co. 1-sexies dello stesso D.P.R. 380/01."
Lo strumento normativo del PSC dovrà recare la denominazione di Regolamento Edilizio ed Urbanistico (REU) e, pertanto, il documento inerente il RET elaborato dovrà essere parte integrante del medesimo REU.
La definizione dei parametri edilizio/urbanistici nel RET dovrà attenersi obbligatoriamente allo “Schema di regolamento edilizio tipo - RET” “Schema di regolamento edilizio tipo – RET”, di cui all’art. 4, co. 1-sexies del d.P.R. 380/01, approvato nella seduta del 20 ottobre 2016 della Conferenza Unificata e recepito dalla Giunta regionale, con deliberazione di n.
642, del 21.12.2017. Pertanto, le ulteriori definizioni introdotte dovranno essere espunte. La disciplina sui procedimenti inerenti l’attività edilizia dovrà essere rivista sulla scorta delle modifiche apportate al D.P.R. n. 380/01, alla luce della L. di conversione n. 120/2020 del decreto semplificazioni.
Il REU dovrà, inoltre, recepire le direttive e prescrizioni contenute nel Tomo IV del QTRP, in coerenza con la LUR e tutta la normativa nazionale e regionale vigente in materia. In particolare-sia introdotta la disciplina inerente gli “Ambiti inedificabili”
secondo le disposizioni normative del QTRP (Tomo IV - art. 3 p.4 c.3 lett. c), con riguardo alle fasce di rispetto (150 metri ciascuna) non costruite dei fiumi, torrenti e corsi d’acqua iscritti negli elenchi previsti dal T.U.
sulle acque ed impianti elettrici approvato con R.D. n. 1775/1933, nelle aree non antropizzate e non urbanizzate al di fuori dei centri abitati così come definiti dall’art.
11 delle medesime disposizioni normative.
Per le aree caratterizzate dalla presenza di emergenze oromorfologiche occorre prevedere nel REU l’inibizione di qualsiasi trasformazione e specifiche misure di salvaguardia e di utilizzazione, secondo quanto prescritto nelle Disposizioni Normative del QTRP.
Si precisa che, per quanto non esplicitamente richiamato, nelle more dell’approvazione del Piano Paesaggistico di cui all’art. 143 del D.lgs 42/2004, si dovrà garantire, il rispetto delle misure di salvaguardia di cui alle disposizioni normative del QTRP.