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Prof. Marco Versiglioni (Università di Perugia)

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(1)

Il ‘Sistema di Tassazione del Reddito Liquido’

(Liquid Income Taxation System - ‘LITS’ )

Milano, 17 novembre 2015

Prof. Marco Versiglioni (Università di Perugia)

Master in Diritto Tributario dell’Impresa Anno Accademico 2017/2018

(2)

Problemi che investono la produzione del reddito di impresa.

1

. Difficoltà strutturali legate alla globalizzazione dei mercati e alla competitività internazionale

2. La crisi e la riduzione della propensione al consumo

3. Le difficoltà di incasso dei crediti commerciali 4. Le difficoltà di ottenimento di credito bancario

5. La bassa propensione all’investimento in beni strumentali

M.Versiglioni

(3)

Problemi che investono la

tassazione del reddito di impresa

1. Incertezza giuridica;

2. Complessità del quadro normativo sostanziale;

3. Complessità del quadro normativo strumentale;

4. Entità (non competitiva) della pressione fiscale;

5. Entità (non competitiva) dei costi e degli oneri impliciti relativi alla attuazione del tributo;

6. Efficacia depressiva su investimenti e beni di consumo esercitata dal sistema dei controlli

presuntivi sia specifici (studi di settore) sia generali (redditometro)

M.Versiglioni

(4)

Problemi che investono la funzione dell’Amministrazione finanziaria

rispetto al reddito di impresa

1. Bassa entità percentuale degli accertamenti sul totale delle dichiarazioni;

2. Alta frequenza di temi infinitamente controvertibili;

3. Alto grado di discrezionalità o di libertà degli apprezzamenti e delle valutazioni;

4. Relativa inefficienza della funzione di accertamento e della conseguente funzione di riscossione;

5. Precarietà di un rapporto fisco-contribuente apparentemente improntato alla fiducia e collaborazione

M.Versiglioni

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Un modo nuovo per tentare di superare queste criticità?

Nel 2008, studiando il principio di trasparenza e osservando i

numerosi problemi che quel principio porta con sé, sembrò preferibile invertire cassa e competenza e apparve preferibile un tributo

incentrato sui flussi finanziari del soggetto collettivo e del singolo partecipante.

Del resto, la tassazione per flussi di cassa (CFT), sebbene non abbia trovato larga applicazione, è stata a lungo studiata dalla dottrina

(soprattutto estera e di matrice economica).

M.Versiglioni

(6)

La concettualizzazione dell’ipotesi

Svolto un primo e ancora non esaustivo esame di quella dottrina e, preso atto sia delle caratteristiche, sia dei problemi che ciascuno dei tre tipi di cash flow tax sinora studiati presenta, si è pensato a un modo nuovo (che almeno così pare) di impostare un sistema di tassazione del reddito di impresa collegato alla cassa, ossia

agganciato a fatti scientifici (semplici, singoli, analitici e in pratica non controvertibili) e non più collegato, invece, alla competenza, ossia a fatti etici (complessi, plurimi, sintetici, e infinitamente controvertibili).

Questo ‘sistema’ che, con acronimo inglese, proporrei di nominare

‘LITS’, si basa su due elementi costitutivi tra loro inseparabili:

a) un innovativo concetto di reddito tassabile (‘reddito liquido’);

b) un nuovo tipo di sostituzione di imposta (‘sostituzione di imposta

di impresa’).

M. Versiglioni

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Il ‘reddito liquido’: definizione e concetto

Premessa: resta ferma la disciplina civilistica del bilancio di esercizio. La nozione rileva ai soli fini fini fiscali

Definizione: il ‘reddito liquido’ deriva dal susseguirsi, nel periodo di imposta, delle entrate e delle uscite finanziarie.

Concetto: (in riprova) corrisponde alla differenza liquida positiva, ossia al risultato del seguente confronto algebrico:

+ disponibilità liquide alla fine del periodo di imposta (t1) - disponibilità liquide all’inizio del periodo di imposta (t0 ).

M.Versiglioni

(8)

‘reddito liquido’ e “reddito economico”

(primo raffronto)

Il ‘reddito liquido’ è reddito.

E’ un entità differenziale così come lo è oggi il reddito

economico

La peculiarità sta nella diversa natura dei componenti che si confrontano nella differenza o meglio, nel diverso momento temporale in cui divengono rilevanti i componenti che si confrontano nella differenza:

Reddito liquido = + Entrate finanziarie - Uscite finanziarie (riprova)

+ Disponibilità liquide (t1) - Disponibilità liquide (t0)

“Reddito economico”=

+ Componenti positivi - Componenti negativi (riprova)

+ PN (t1) - PN (t0)”

M.Versiglioni

(9)

‘ Reddito liquido’ e norme costituzionali

Il ‘reddito liquido’ pare idoneo a rendere vera ciascuna delle relazioni poste dalla disposizioni costituzionali.

Prima fra tutte, esso rende vera la relazione presupposto dell’imposta =

capacità contributiva; infatti, se alla variabile presupposto dell’imposta diamo il valore ‘reddito liquido’ la relazione ‘reddito liquido’ = capacità contributiva è, senza dubbio, vera.

In effetti, se è vera reddito = capacità contributiva, a fortiori è vera ‘reddito liquido’ = capacità contributiva.

Questo perché la nuova relazione implica che ciascuno abbia capacità di concorrere alle spese pubbliche (ossia di pagare imposte e dunque porre in essere un’uscita di mezzi liquidi) quando dispone di una liquidità almeno pari alle imposte da pagare (es. lav dip.te)

M.Versiglioni

(10)

‘Reddito liquido’ e norme costituzionali

In effetti, la specificazione liquida del concetto di reddito rende questo concetto giuridico una manifestazione (o un sintomo) di capacità giuridica ben più

EFFETTIVA di quella correlata al semplice concetto di reddito. Almeno sotto due punti di vista:

a) In termini di efficienza, ossia di efficacia ex ante, il concetto di reddito

liquido si aggancia alla CASSA, ossia a elementi scientifici (‘in pratica non controvertibili’) e lascia la COMPETENZA, ossia elementi etici

(‘infinitamente controvertibili), quali sono le valutazioni.

b) In termini di efficacia ex post il concetto di ‘reddito liquido’ evita distorsioni implicate invece dal principio di competenza tra il momento in cui il reddito è valutato come maturato e il momento in cui è effettivamente conseguito

M.Versiglioni

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(segue) incostituzionalità eticamente sopravvenuta dell’art. 109 tuir

Anzi, è semmai il vigente art. 109 tuir (in relazione al principio di competenza) a presentare seri profili di incostituzionalità.

Art. 53 Cost. è, rispetto al principio di capacità contributiva, disposizione

‘etica’, ossia un disposizione il cui significato e il cui concetto mutano con il mutare del contesto nel quale la si osserva.

Data una disposizione etica e posta la sua costituzionalità al tempo t0, la stessa identica disposizione, ferma le norme costituzionali, potrebbe non essere più costituzionalmente legittima al tempo t30, proprio in ragione del mutamento del contesto di riferimento.

Questo è proprio ciò che è accade per il principio di competenza.

M.Versiglioni

(12)

(segue) … infatti…

La ragione di costituzionalità, ex art. 53, del principio di competenza era nell’assunta capacità dell’imprenditore di dominare i fattori della produzione, ossia capitale e lavoro.

Ma oggi, da un lato, l’imprenditore spesso non riesce ad incassare i propri crediti commerciali (vuoi per le difficoltà economiche sopravvenute, vuoi per l’etica che, purtroppo, strumentalizza le strutturali difficoltà del processo

civile), vuoi per le difficoltà proprie delle finanze erariali che non consentono di pagare tempestivamente i fornitori. Dall’altro poi, l’imprenditore non

riesce ad ottenere credito (proprio perché le banche hanno fortemente ridotto la propria elasticità nella concessione di credito a imprese illiquide).

In definitiva, essendo oggi l’imprenditore non più in grado di dominare il fattore capitale, l’art 109 (in parte qua) pare divenuto affetto da una

illegittimità costituzionale eticamente sopravvenuta.

M.Versiglioni

(13)

(segue) inoltre…

Il ‘reddito liquido’ costituendo un indice che attribuisce capacità contributiva solo all’imprenditore che nel periodo di imposta abbia conseguito un flusso liquido positivo almeno pari alle imposte da versare è parametro giuridicamente giusto (rispetto all’interesse della sopravvivenza della collettività organizzata) non solo ai sensi dell’art. 53 della Costituzione ma anche ai sensi degli articoli 2, 3 e 41.

D’altro canto, l’inutile rigidità imposta dal principio di competenza, l(inutile tentare di estrarre sangue da una formica) porta a svolgere l’esecuzione di obbligazioni tributarie nei confronti di contribuenti in buona fede ma illiquidi; perciò, svela assenza di proporzionalità (ossia di minimizzazione del male giuridicamente giusto) e dunque violazione dell’art. 97 della Costituzione.

M.Versiglioni

(14)

(Segue) d’altro canto….

Come dimostrerò tra breve, i due indici (‘reddito liquido’ e “reddito

economico”) rappresentano soltanto due differenti modi di osservare NELLO SVOLGERSI DEL TEMPO lo stesso fenomeno sostanziale, tanto che

annullando il fattore tempo essi pervengono, alla fine, allo stessa misura della base imponibile dell’imposta.

Se, per assurdo, tutti pagassero interamente il prezzo di acquisto

contestualmente al verificarsi del fatto economico e se, tutto quello che si possedesse al termine del periodo dimposta potesse trovarsi in uno stato liquido o se ancora il sistema di tassazione fosse neutrale rispetto al tempo i due metodi condurrebbero esattamente allo stesso risultato sostanziale

finale.

Ma la realtà non è questa: i periodi di imposta sono una fictio, al termine del periodo di imposta non si detengono solo mezzi liquidi mentre le imposte implicano l’uso di mezzi liquidi….

M.Versiglioni

(15)

Sintesi conclusiva sui profili di costituzionalità

Il ‘reddito liquido’ è (puro) reddito.

E’ reddito osservato in determinati momenti del suo continuo fluire (dall’inizio dell’attività di impresa sino alla sua cessazione);

momenti, idonei a consentire di pagare le imposte a coloro che, sino al momento del pagamento, abbiano conseguito un flusso di mezzi liquidi almeno pari alle imposte da versare (ritenute a parte).

E’ parametro ‘giuridicamente giusto’ ai sensi degli articoli 2, 3, 41, 53 e, persino, 97 della Costituzione.

Il principio di competenza è invece affetto da una incostituzionalità eticamente sopravvenuta costituita dal venir meno dell’assunto etico sul quale si fondava.

M.Versiglioni

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Il ‘reddito liquido’: principi generali applicabili

(esempi)

A. principio di cassa (e non più principio di competenza): tra i vari livelli di dettaglio ai quali teoricamente la liquidità può essere osservata viene considerata, per semplicità e brevità, quella segnata dall’accredito o dall’addebito nel ‘conto corrente bancario qualificato’.

B. principio di dipendenza: opera:

1. a livello di rendiconto finanziario per grandi imprese

2. a livello di mastri banca per imprese in contabilità ordinaria 3. a livello di estratto conto bancario per contribuenti minimi C. Principio di inerenza: rilevanza analoga a quella attuale

D. Relatività all’impresa: rilevanza analoga a quella attuale (salvo la particolarità del rilevo dato alla fattispecie-prova dei ‘conti correnti qualificati’).

M.Versiglioni

(17)

Il ‘reddito liquido’: determinazione

(premessa)

Premesse:

a) Il ‘reddito liquido’ è indipendente dal risultato del conto economico (civilisticamente inteso);

b) In linea di massima, il ‘reddito liquido’ non richiede necessariamente la separazione analitica delle singole voci del rendiconto finanziario (OIC -10):

1) economico-reddituali;

2) investimento;

3) finanziamento (proprio o di terzi)

M.Versiglioni

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Il ‘reddito liquido’: determinazione

(chi paga deduce, chi incassa versa)

Spese ed altri componenti deducibili, se inerenti, divengono deducibili nel periodo di imposta in cui avviene il pagamento (ossia l’addebito nel ‘conto qualificato’).

Ricavi ed altri componenti positivi tassabili divengono imponibili nel periodo di imposta in cui avviene l’incasso (ossia l’accredito nel ‘conto qualificato’).

Acquisto di beni strumentali: se inerenti, divengono deducibili nel periodo di imposta in cui avviene il pagamento (ossia l’addebito nel ‘conto

qualificato’). Scompaiono gli ammortamenti.

Spese del personale: se inerenti, divengono deducibili nel periodo di

imposta in cui avviene il pagamento (ossia l’addebito nel ‘conto qualificato’).

Scompare l’accantonamento TFR.

M.Versiglioni

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Il ‘reddito liquido’: determinazione

Altre componenti NON rilevanti (esempi):

1

) Esistenze iniziali e rimanenze finali.

2) Ratei e risconti e altre partite relative a più esercizi.

3) Costi o ricavi per fatture da ricevere o da emettere.

4) Interessi, royalties, canoni e dividendi (maturati e non pagati o non incassati).

5) Svalutazioni dei crediti.

6) In generale: tutte le componenti valutative.

M.Versiglioni

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Il ‘reddito liquido’: determinazione (componenti finanziarie)

Finanziamenti: i finanziamenti ricevuti e i finanziamenti concessi concorrono alla formazione del ‘reddito liquido’ (rispettivamente come entrate e come uscite).

Conferimenti e versamenti dei soci senza obbligo di restituzione:

a) entrata di capitale proprio non concorre alla formazione del

‘reddito liquido’ (dunque non si tassa);

b) uscita di capitale proprio concorre alla formazione del ‘reddito liquido’ (ossia si deduce) a meno che si tratti:

1) rimborso ai soci;

2) destinazione a finalità estranea all’esercizio dell’impresa (persona fisica o ente non commerciale)

M. Versiglioni

(21)

Sintesi.

La determinazione del ‘reddito liquido’

1. Chi ha un debito (ivi compreso lo Stato) ha un interesse in più a pagare la somma dovuta.

2. Chi ha un credito non ha interesse a rinviare oltre un certo spazio di tempo (perché la liquidità serve e perché il grado di solvibilità del debitore potrebbe poi diminuire, anche rapidamente).

3. Le banche hanno tutto l’interesse (in senso fiscale) a erogare finanziamenti alle imprese e alle famiglie.

4. L’imprenditore che investe, in sostanza, non paga imposte (salvo le ritenute d’acconto). L’imprenditore paga imposte in via

definitiva se e solo se, e nella misura in cui, preleva denaro a titolo personale o cede l’azienda o cessa l’attività.

5. La scelta sui modi di tassazione del socio di società è neutra rispetto all’alternativa ‘reddito liquido’ / “reddito economico”

M.Versiglioni

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La ‘sostituzione di imposta di impresa’

‘BWT’ (premessa)

Leggendo un po’ di dottrina concernente la c.d. CFT, si ha subito modo di notare che uno dei principali motivi della sua mancata

attuazione è legato a timori concernenti la possibile perdita di gettito dovuta alla deducibilità integrale degli acquisti di beni strumentali nel primo esercizio.

Così, la BWT ha in primo luogo la funzione di garantire l’invarianza di gettito nella fase di transizione dal “reddito economico” al ‘reddito liquido’.

In realtà, la BWT ha in animo di costituire l’elemento strutturale indispensabile per il funzionamento del sistema basato sul ‘reddito liquido’ (LITS), in Paesi nei quali l’indebitamento pubblico è alto.

E’ infatti in grado di assicurare gettito (più sicuro e costante di quello attuale) e al contempo semplificare enormemente il rapporto fisco- contribuente

M.Versiglioni

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La ‘sostituzione di imposta di impresa’ ‘BWT’

(nozione e funzionamento - quadro nazionale)

1. Il ‘reddito liquido’ (a differenza del “reddito economico”) si appunta su elementi scientifici (addebiti o accrediti nei ‘conti correnti qualificati’). Ciò consente di applicare, a livello nazionale, una ritenuta a titolo di acconto su ciascuna

transazione intervenuta tra ‘conti qualificati’, con obbligo della banca ricevente di rivalersi nei confronti del titolare del conto qualificato ricevente.

2. L’aliquota varia (tra min e max) secondo il tipo normale del margine lordo del settore di attività. Chi autolimita l’uso del

contante subisce una ritenuta con aliquota ulteriormente ridotta.

3. Per i corrispettivi ricevuti dai consumatori finali:

a) se l’incasso avviene mediante Carta di Credito la ritenuta è applicata dalla società gestrice;

b) se l’incasso avviene in contanti si applica una ‘autoritenuta’

sulle somme riversate nei conti correnti qualificati.

M. Versiglioni

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La ‘sostituzione di imposta di impresa’ ‘BWT’

(quadro internazionale)

A livello comunitario, la sostituzione di imposta ipotizzata non presenterebbe, almeno pare, alcun particolare problema laddove essa non implicasse (come sembra, alcuna discriminazione o alcun altro contrasto con i principi comunitari).

A livello internazionale, poi, la sostituzione di imposta di impresa BWT avverrebbe ovviamente anche in caso di uscite, e sarebbe:

- a titolo definitivo, e con aliquota maggiore di quella interna,

comunque inferiore ai noti standard, se l’addebito viene disposto a favore di conti esteri di soggetti diversi o a conti esteri dello stesso soggetto ma ‘non qualificati’;

- a titolo di acconto, con aliquota pari a quella interna, se l’addebito è disposto a favore di conti esteri dello stesso soggetto e ‘qualificati’.

Non paiono ravvisabili problemi di accreditabilità delle imposte estere (N.B. differenza con Cash Flow Tax)

M. Versiglioni

(25)

Problemi di passaggio

dal “reddito economico” al ‘reddito liquido’

(premessa)

In linea di principio e per assurdo: => Reversibilità del sistema.

Ai sensi degli artt. 2,3,41 e 53 pare vera la seguente proporzione logica, di tipo etica: ‘la fisiologia della componente finanziaria di impresa : al reddito

economico = la patologia della componente finanziaria di impresa : al ‘reddito liquido’.

Perciò, mutando nuovamente il contesto, da un punto di vista logico

costituzionale, teoricamente ben potrebbe ammettersi, ove lo si reputasse più opportuno, anche un ritorno al “reddito economico”.

Sarebbe, semmai, l’art. 97 della Costituzione a sconsigliare il ritorno al “reddito economico”, stante l’obiettiva maggiore semplicità ed efficacia del ‘LITS’.

M. Versiglioni

(26)

Problemi (non insuperabili) del passaggio dal “reddito economico” al ‘reddito liquido’

(modalità)

Allo stato, non concluso, della ricerca, a me sembra che nessuna delle problematiche delineate dalla dottrina della Cash Flow Tax (CFT) presenti realmente i gradi di difficoltà che vengono solitamente segnalati.

Ciò è in parte dovuto alla differenza concettuale tra LITS e CFT (differenza che in questo momento non posso né accennare né approfondire e che formerà oggetto di una prossimo lavoro in ambito internazionale).

Molto banalmente, penserei che al momento del passaggio non possa che farsi riferimento ai valori fiscalmente riconosciuti dell’attivo, ossia dei beni aventi diversi gradi di liquidabilità, e del passivo, ossia delle passività aventi diversi gradi esigibilità.

La fictio consisterebbe nel considerare liquido il PN fiscalmente riconosciuto.

Dunque:

M. Versiglioni

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Problemi (superabili) di passaggio …. Segue

A.

Se il PN fiscalmente riconosciuto fosse positivo, quanto fosse apportato al nuovo regime sarebbe pari alla

differenza e dunque seguirebbe il regime previsto per il conferimento (neutrale).

B. Se invece il PN fiscalmente riconosciuto fosse negativo, quanto apportato al nuovo regime sarebbe costituito da un debito verso terzi e, dunque, seguirebbe il regime previsto per il debito (ovviamente con segno opposto, perché,

essendo preesistente, non solo non consegna alcuna liquidità all’impresa ma anzi assorbirà liquidità future).

M.Versiglioni

(28)

Controllabilità e accertabilità del

‘reddito liquido’

L’eventuale adozione del ‘LITS’ implicherebbe una completa rimodulazione del sistema dei controlli e dell’accertamento del reddito di impresa.

Avrebbero maggior rilievo i controlli liquidatori e/o informatizzati.

Minor rilievo avrebbero gli accertamenti (valutativi) tradizionali.

I nuovi accertamenti avrebbero ad oggetto la sussistenza di fatti semplici e singoli, cioè a bassa o nulla controvertibilità. Perciò, essendo molto più veloci, rispetto a quanto accade col reddito

economico, essi potrebbero essere svolti in numero assai più ampio e con maggior serenità (in genere le liti sorgono più facilmente e con maggior intensità intorno a temi infinitamente discutibili).

M. Versiglioni

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Controllabilità e accertabilità del

‘reddito liquido’ - 2

Si ridurrebbe fortemente la frequenza dell’uso delle presunzioni semplici (o semplicissime), tipiche degli accertamenti contabili o extracontabili.

L’accertamento redditometrico o l’accertamento basato sugli studi di settore non sarebbero più efficienti e verrebbero sostituiti.

L’applicabilità di una minore aliquota di ritenuta a coloro che

optassero per il regime dei ‘contribuenti a contante limitato’ o a dei

‘contribuenti a contante nullo’ contribuirebbe a risolvere da sé molti dei problemi attuali.

Rimarrebbe il problema dell’accertamento dell’inerenza.

M. Versiglioni

(30)

Controllabilità e accertabilità del

‘reddito liquido’ - 3

Nuove prospettive si aprirebbero in merito all’accertamento delle operazioni transnazionali.

Certo appaiono problematiche le ipotesi illecite di pagamenti estero su estero, mediante le quali i contribuenti potrebbero evitare illecitamente la tassazione del ‘reddito liquido’ domestico.

Nondimeno:

a) le occasioni di illeciti internazionali sono purtroppo molteplici anche con la tassazione del “reddito economico” (esterovestizioni, transfer price, trust simulati, paradisi fiscali, residenze fiscali plurime etc.)

b) recenti studi Ocse, NU e UE pongono la necessità di un approccio sovranazionale;

c) applicabili metodologie di controllo che valgono per reddito economico;

d) si tratta di operazioni non a portata di mano, almeno per > parte imprese;

e) La bassa aliquota BWT riduce fortemente l’interesse ad evadere M. Versiglioni

(31)

Saluti e ringraziamenti

Ringrazio molto e porgo i saluti più cordiali.

prof. Marco Versiglioni

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