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Come funziona il lavoro da casa su commessa: requisiti, divieti, obblighi del lavoratore, retribuzione.

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Lavoro a domicilio

Autore: Noemi Secci | 18/10/2021

Come funziona il lavoro da casa su commessa: requisiti, divieti, obblighi del lavoratore, retribuzione.

Vorresti lavorare da casa, ma lo smart working ed il telelavoro non fanno per te perché non sei molto pratico delle nuove tecnologie? Forse non sai che hai la possibilità di lavorare da casa anche svolgendo un’attività manuale e facendoti aiutare dai tuoi familiari, grazie al lavoro a domicilio.

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Per la precisione, il lavoro a domicilio [1] consiste nello svolgimento dell’attività lavorativa presso il domicilio del lavoratore o in un luogo del quale l’interessato abbia la disponibilità.

Il lavoro a domicilio non deve essere confuso col lavoro domestico, che ha ad oggetto lo svolgimento dell’attività lavorativa per le necessità della vita familiare del datore di lavoro. Non deve nemmeno essere confuso con lo smart working e col telelavoro.

Nel lavoro a domicilio, il lavoratore esegue, a casa propria o in un locale di cui abbia la disponibilità, un’attività retribuita per conto di uno o più datori di lavoro o committenti.

Il lavoro agile, o smart working, è invece una particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato. Nello specifico, datore di lavoro e lavoratore agile siglano un accordo col quale stabiliscono che la prestazione lavorativa venga resa in parte all’esterno dei locali aziendali, senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro, con l’eventuale utilizzo di strumenti tecnologici.

Anche il telelavoro non è un’autonoma tipologia contrattuale ma costituisce una particolare modalità di svolgimento della prestazione lavorativa: nel dettaglio, l’attività viene svolta, a seguito di accordo tra le parti, al di fuori dei locali aziendali, con l’ausilio di strumenti informatici e sistemi di telecomunicazioni. Il telelavoro può configurarsi, però, non solo come attività di lavoro subordinato, ma anche come lavoro autonomo o come collaborazione.

Il lavoratore a domicilio, così come il telelavoratore, può essere subordinato o autonomo. Ma procediamo con ordine.

Come funziona il lavoro a domicilio?

Il lavoro a domicilio consiste in una sorta di “decentramento della produzione”, in quanto l’attività lavorativa rientra nel ciclo aziendale, ma viene svolta all’esterno dei locali dell’azienda. In pratica, la prestazione del lavoratore a domicilio integra l’attività produttiva dell’azienda come lavorazione esterna.

Il lavoratore a domicilio deve svolgere la propria attività personalmente, ma può avvalersi dell’aiuto di familiari, conviventi e a carico, o di collaboratori esterni, a meno che l’apparato organizzativo non risulti tale da concretizzare

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un’organizzazione imprenditoriale.

L’incarico può riguardare qualsiasi tipo di lavorazione adatta a essere oggetto di commessa, come le lavorazioni che non richiedono un lungo e complesso processo di produzione e che non necessitino dell’utilizzo di attrezzature e macchinari di grandi dimensioni, né di un consistente impiego di manodopera.

Chi può stipulare un contratto di lavoro a domicilio?

Possono stipulare contratti di lavoro a domicilio, nel rispetto delle disposizioni di legge:

tutti coloro che rivestono la qualifica di imprenditori;

i lavoratori iscritti nel registro dei lavoratori a domicilio tenuto dai centri per l’impiego.

Il nominativo del lavoratore a domicilio e degli altri dati relativi al rapporto deve essere comunicato ai sindacati, se previsto dal contratto collettivo applicato.

L’assunzione deve essere comunicata ai servizi per l’impiego con le modalità ordinarie previste per i lavoratori subordinati, quindi tramite comunicazione telematica con modello UniLav entro le ore 24 del giorno che precede l’avvio dell’attività lavorativa.

Come funziona il lavoro autonomo a domicilio?

È possibile svolgere lavoro a domicilio sia con vincolo di subordinazione che in modo autonomo. In particolare, il lavoratore a domicilio si considera autonomo quando ricorrono le seguenti condizioni [2]:

il lavoratore è iscritto all’albo delle imprese artigiane;

il lavoratore emette fattura per il lavoro svolto;

non sono previsti termini fissi per la riconsegna del lavoro;

l’attività è eseguita in locali propri e con macchinari propri;

l’oggetto della prestazione è il risultato e non lo svolgimento dell’attività;

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il lavoratore assume in proprio il rischio di impresa.

È inoltre rilevante la possibilità attribuita al lavoratore di accettare o rifiutare le singole commesse e di negoziare, di volta in volta, le caratteristiche del lavoro e il prezzo.

Quando è vietato il lavoro a domicilio?

È vietato il ricorso al lavoro a domicilio:

per attività che comportino l’impiego di sostanze o materiali nocivi o pericolosi per la salute o l’incolumità del lavoratore e dei suoi familiari;

da parte di aziende interessate da programmi di ristrutturazione, riorganizzazione e conversione che abbiano comportato licenziamenti o sospensioni dal lavoro; la preclusione opera per la durata di un anno, rispettivamente, dall’ultimo licenziamento o dalla fine delle sospensioni;

quando i committenti intendano avvalersi di mediatori o intermediari.

Quali sono gli obblighi del lavoratore a domicilio?

Il lavoratore a domicilio ha l’obbligo di:

svolgere l’attività con diligenza;

custodire il segreto sui modelli del lavoro affidatogli;

attenersi alle istruzioni dettate dal committente per l’esecuzione del lavoro;

non eseguire lavoro per conto proprio o di terzi in concorrenza con l’imprenditore, quando gli sia affidata una quantità di lavoro tale da procurargli una prestazione continuativa corrispondente all’orario normale di lavoro (full time).

Com’è pagato il lavoratore a domicilio?

Il committente-datore di lavoro ha l’obbligo di corrispondere la retribuzione al lavoratore sulla base di tariffe di cottimo pieno stabilite:

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dalla contrattazione collettiva, che può prevedere specifiche maggiorazioni collegate a tredicesima, ferie, festività;

in mancanza di indicazioni dal contratto collettivo, da un’apposita commissione regionale che determina le tariffe e le indennità accessorie (rimborso spese per l’uso di locali, macchine, energia e accessori;

indennità per lavoro festivo, ferie, gratifica natalizia e indennità di anzianità);

in alternativa, dal Direttore dell’Ispettorato del lavoro, qualora la determinazione non intervenga nei termini stabiliti, oppure in sede di trattativa tra le parti o in via equitativa dal giudice, su richiesta del lavoratore.

Ricordiamo che la retribuzione è a cottimo se il lavoratore viene retribuito in base alla quantità di lavoro prodotto.

In assenza di determinazione da parte dei contratti collettivi di categoria, le tariffe minime di cottimo devono essere individuate dal datore di lavoro, alla luce dei parametri retributivi previsti dalla disciplina contrattuale di riferimento e, comunque, nel rispetto dei principi fissati dalla Costituzione [3].

Ai lavoratori a domicilio è inoltre dovuto il Tfr, ma non sussiste l’obbligo di versare le quote maturate dal 1° gennaio 2007, non destinate alle forme pensionistiche complementari, al fondo di Tesoreria Inps.

In molti casi, è prevista l’erogazione di un’indennità sostitutiva del Tfr sotto forma di maggiorazione percentuale della retribuzione, al termine di ogni commessa, non assoggettata a contribuzione.

Note

[1] L. 877/1973. [2] Circ. Inps 79/1997. [3] Art. 36 Cost.; parere Min. Lavoro 9032/2018.

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