• Non ci sono risultati.

Leggen. 37 del 3/5/2019. Disposizioni per l adempimento degli obblighi derivanti dall appartenenza dell Italia all Unione Europea Legge europea

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "Leggen. 37 del 3/5/2019. Disposizioni per l adempimento degli obblighi derivanti dall appartenenza dell Italia all Unione Europea Legge europea"

Copied!
6
0
0

Testo completo

(1)

Legge n. 37 del 3/5/2019

Disposizioni per l‘adempimento degli obblighi derivanti

dall‘appartenenza dell‘Italia all‘Unione Europea – Legge europea

(2)

*Articolo in vigore fino al 26.05.2019

Art. 113–bis. (Termini per l'emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti) [*]

1. I certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono emessi nel termine di trenta giorni decorrenti dall’adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori, salvo che sia

diversamente ed espressamente concordato dalle parti e previsto nella documentazione di gara e purché ciò non sia gravemente iniquo per il creditore.

2. I contratti di appalto prevedono penali per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'appaltatore commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all'importo del contratto o alle prestazioni del contratto. Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale.

3. All'esito positivo del collaudo o della verifica di conformità il responsabile unico del procedimento rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore. Il

certificato di pagamento è rilasciato nei termini di cui all'articolo 4, commi 2, 3, 4 e 5 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

(3)

* Articolo così sostituito dall’art. 4 della legge n. 37 del 2019 (legge europea 2018) in vigore dal 26 maggio 2019.

Art. 113–bis. (Termini di pagamento – Clausole penali) [*]

1. I pagamenti relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono effettuati nel termine di trenta giorni decorrenti dall’adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori, salvo che sia espressamente concordato nel contratto un diverso termine, comunque non superiore a sessanta giorni e purché ciò sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue

caratteristiche. I certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono emessi contestualmente all’adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dall’adozione degli stessi.

2. All’esito positivo del collaudo o della verifica di conformità, e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dagli stessi, il responsabile unico del procedimento rilascia il certificato di pagamento ai fini dell’emissione della fattura da parte dell’appaltatore; il relativo pagamento è effettuato nel termine di trenta giorni decorrenti dal suddetto esito positivo del collaudo o della verifica di conformità, salvo che sia espressamente concordato nel contratto un diverso termine, comunque non superiore a sessanta giorni e purché ciò sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche. Il certificato di pagamento non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

(4)

* Articolo così sostituito dall’art. 4 della legge n. 37 del 2019 (legge europea 2018) in vigore dal 26 maggio

2019).

3. Resta fermo quanto previsto all’articolo 4, comma 6, del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n.

231.

4. I contratti di appalto prevedono penali per il ritardo nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell’appaltatore commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all’importo del contratto o alle prestazioni del contratto. Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all’entità delle conseguenze legate al ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale.

(5)

Art. 113 bis d.lgs. N. 50/2019

Art. 113 bis

(regime precedente)

Art. 113 bis

(per gare pubblicate o per inviti inviati dal 26/05/2019)

ACCONTI

30 gg dal SAL

→CERTIFICATO DI PAGAMENTO

(45 gg - se diversamente pattuito nel contratto)

+

30 gg →PAGAMENTO

CONTESTUALMENTE o ENTRO 7 gg dal SAL

→CERTIFICATO DI PAGAMENTO

30 gg →PAGAMENTO

(estensibile fino a 60 gg se oggettivamente giustificato dalla natura del contratto TOTALE60 gg oppure75 gg TOTALE30 gg oppure60 gg

(6)

Art. 113 bis d.lgs. N. 50/2019

Art. 113 bis (regime precedente)

Art. 113 bis

(per gare pubblicate o per inviti inviati dal 26/05/2019)

SALDO

6/3 MESI →COLLAUDO PROVVISORIO o CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE

+

30 gg → CERTIFICATO DI PAGAMENTO +

30 gg →PAGAMENTO rata a saldo (estensibile fino a 60 gg se oggettivamente

giustificato dalla natura del contratto)

6/3 MESI → COLLAUDO PROVVISORIO o CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE

CONTESTUALMENTE o ENTRO 7 gg

→ CERTIFICATO DI PAGAMENTO

30 gg→ PAGAMENTO

(estensibile fino a 60 gg se oggettivamente giustificato dalla natura del contratto TOTALE60 gg oppure90 gg TOTALE30 gg oppure60 gg

Riferimenti

Documenti correlati

Sono beneficiarie della Sottomisura anche le imprese agroindustriali, impre- se agricole singole o associate e società cooperative che svolgono attività di

 Quale paradigma e quale modello per le future relazioni tra Regno Unito e Unione Europea.  Nessuno dei modelli visti sopra può essere replicato tout court, per la specificità

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione concedente potrà richiedere agli offerenti, ai

• Eurojust è l’agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale e sostiene il coordinamento e la collaborazione giudiziaria tra le amministrazioni nazionali

D. 2 Definizioni, c.1, lettere b),c),d); art.3 Mappatura acustica e mappe acustiche strategiche, c.3,.. veicoli/anno; aeroporti in cui si svolgono più di 50.000

Precisa la Commissione che è vero che le norme comunitarie in questione trovano applicazione limitatamente al territorio degli Stati membri, incluse, quindi, le acque

This practice also gives rise to concerns over compliance with international asylum obligations and in relation to the circumstance that the migrants on board

UE e Italia si stanno dotando degli strumenti tecnici e normativi minimi necessari alla gestione della cyber- security: l’UE con un ruolo di riferimento per le iniziative