• Non ci sono risultati.

Agli alunni e alle loro Famiglie OGGETTO: SCUOLA DELL INFANZIA quattro casi

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "Agli alunni e alle loro Famiglie OGGETTO: SCUOLA DELL INFANZIA quattro casi"

Copied!
5
0
0

Testo completo

(1)

Circ. n. 176/2021-22

Agli alunni e alle loro Famiglie Al personale, Docente e ATA Al Referente Covid-19 Allo staff di Dirigenza Alla classe sez. I Infanzia

Alle classi II A, II B, II D Primaria

Alle classi II A, III A, I B Secondaria I Grado Sito web

OGGETTO: DECRETO-LEGGE 4 febbraio 2022, n. 5 “Misure urgenti in materia di certificazioni verdi COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività nell'ambito del sistema educativo, scolastico e formativo.” – DISPOSIZIONI PER SINGOLE CLASSI.

Si comunica che, con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale il 5 febbraio 2022, sono entrate immediatamente in vigore le nuove misure per la gestione dei casi di positività nel sistema educativo, scolastico e formativo. Tali misure si applicano anche sui casi già verificatisi e regolati dalla precedente normativa.

Si comunica di seguito la sintesi delle misure, ulteriormente specificate nel vademecum fornito da Ministero dell’Istruzione e che, ad ogni buon fine, si allega in copia.

SCUOLA DELL’ INFANZIA

Fino a quattro casi di positività nella stessa sezione/gruppo classe, l’attività educativa e didattica prosegue in presenza per tutti.

È previsto l’utilizzo di mascherine ffp2 da parte dei docenti e degli educatori fino al decimo giorno successivo alla conoscenza dell’ultimo caso di positività

(2)

In caso di comparsa di sintomi (sia per alunni sia per il personale), è obbligatorio effettuare un test antigenico (rapido o autosomministrato) o un test molecolare. Se si è negativi e ancora sintomatici, il test va ripetuto al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto.

Con cinque o più casi di positività nella stessa sezione/gruppo classe l’attività educativa e didattica è sospesa per cinque giorni. Nel conteggio delle positività non va incluso il personale docente. Vanno considerati casi collegati solo quelli verificatisi entro i cinque giorni dall’ultimo caso positivo.

SCUOLA PRIMARIA

Fino a quattro casi di positività nella stessa classe le attività proseguono per tutti in presenza con l’utilizzo di mascherine ffp2 (sia nel caso dei docenti che degli alunni sopra i 6 anni) fino al decimo giorno successivo alla conoscenza dell’ultimo caso di positività.

In caso di comparsa di sintomi, (sia per alunni sia per il personale), è obbligatorio effettuare un test antigenico (rapido o autosomministrato) o un molecolare. Se si è negativi e ancora sintomatici, il test va ripetuto al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto.

Con cinque o più casi di positività nella stessa classe i vaccinati e i guariti da meno di 120 giorni o dopo il ciclo vaccinale primario, i vaccinati con dose di richiamo e gli esenti dalla vaccinazione proseguono l’attività in presenza con l’utilizzo della mascherina ffp2 (sia nel caso dei docenti che degli alunni sopra i 6 anni) fino al decimo giorno successivo alla conoscenza dell’ultimo caso di positività.

Per la permanenza in aula è sufficiente la certificazione verde, controllata tramite App mobile ( o con documento cartaceo)

Per gli altri alunni è prevista la didattica digitale integrata per cinque giorni.

Nel conteggio delle positività non va incluso il personale docente. Vanno considerati casi collegati solo quelli verificatisi entro i cinque giorni dall’ultimo caso positivo.

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

Con un caso di positività nella stessa classe l’attività didattica prosegue per tutti con l’utilizzo di mascherine ffp2

Con due o più casi di positività nella stessa classe i vaccinati e i guariti da meno di 120 giorni o dopo il ciclo vaccinale primario, i vaccinati con dose di richiamo e gli esenti dalla vaccinazione proseguono l’attività in presenza con l’utilizzo di mascherine ffp2.

(3)

Per la permanenza in aula è sufficiente la certificazione verde, controllata tramite App mobile o con esibizione del documento cartaceo.

Per gli altri studenti è prevista la didattica digitale integrata per cinque giorni

Nel conteggio delle positività non va incluso il personale docente. Vanno considerati casi collegati solo quelli verificatisi entro i cinque giorni dall’ultimo caso positivo.

REGIME SANITARIO

Con cinque o più casi di positività nei servizi educativi per l’infanzia, nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria e con due casi o più di positività nella scuola secondaria di I e II grado, si applica ai bambini e agli alunni il regime sanitario dell’autosorveglianza, ove ne ricorrano le condizioni (vaccinati e guariti da meno di 120 giorni o dopo il ciclo vaccinale primario, vaccinati con dose di richiamo), altrimenti si applica il regime sanitario della quarantena precauzionale di cinque giorni, che termina con un tampone negativo (non è più necessario il certificato medico ai fini del rientro.). Per i successivi cinque giorni dopo il rientro dalla quarantena gli studenti dai 6 anni in su indossano la mascherina ffp2.

Rimangono sempre in vigore le norme relative alla necessità di non venire a scuola con una temperatura pari o superiore a 37,5°, ad osservare il distanziamento e le norme igieniche di sicurezza.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Agli alunni e ai docenti (che non rientrino normalmente nell’elenco degli aventi diritto) nelle cui classi si siano verificati casi di positività e pertanto siano costretti ad indossare mascherine FFp2, queste verranno fornite dalla scuola. Per ragioni meramente organizzative, la somministrazione avrà inizio da martedì 8 febbraio. Si pregano i docenti di avvisare i genitori delle classi interessate.

STATO VACCINALE ALUNNI

Rimane confermata la Circ. MI n. 14 del 10/1/2022, con la quale si forniscono chiarimenti per il trattamento dei casi di classi con doppia positività nelle scuole secondarie di I grado, stabilendo, in particolare, che “i requisiti per poter frequentare in presenza ( ovvero:

alunni che abbiano concluso il ciclo vaccinale primario e per i quali la vaccinazione o la guarigione da Covid sia avvenuta da meno di 120 giorni o sia stata somministrata loro la dose

(4)

di richiamo) devono essere dimostrati dall’alunno interessato e che i docenti, incaricati del trattamento dei dati, potranno rilevare la presenza o l’assenza dei requisiti suddetti.

LE FAMIGLIE sono invitate a prendere visione dell’Informativa privacy pubblicata nella sezione Amministrazione Trasparente del sito e il cui link è stato comunicato con circ. n. 160.

PERSONALE ( della scuola ed esterno)

Per il personale scolastico è previsto il regime di autosorveglianza di cui all’art. 1, comma 7bis del DL 16 maggio 2020, n.33, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 luglio 2020, n.

74, che si riporta di seguito:

7-bis. La misura della quarantena precauzionale di cui al comma 7 non si applica a coloro che, nei 120 giorni dal completamento del ciclo vaccinale primario o dalla guarigione o successivamente alla somministrazione della dose di richiamo, hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al COVID-19. Ai soggetti di cui al primo periodo e' fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione

delle vie respiratorie di tipo FFP2 fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al COVID-19, e di effettuare un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto.

Fermo restando che il DL del 4 febbraio 2022 riduce la quarantena precauzionale a 5 giorni, per la definizione di “contatto stretto” a basso e ad alto rischio è necessaria una lettura in combinato disposto tra la circ. congiunta Ministero Salute e Istruzione dell’8/1/2022, la circ.

Ministero Salute del 30/12/2021 e la circ del Ministero della Salute del 4/2/2022:

Il personale docente e non docente che abbia fornito assistenza diretta ad un caso COVID 19 provvisto dei DPI raccomandati, avendoli SEMPRE indossati, viene considerato “CONTATTO A BASSO RISCHIO” e pertanto non rientrante nel caso dei contatti stretti (ad ALTO RISCHIO).

(5)

SITUAZIONI IN CORSO

INFANZIA:

Sez. I Plesso via Roma: si dispone il rientro degli alunni sottoposti in quarantena senza certificato medico.

SCUOLA PRIMARIA:

Classe II A (plesso via Roma): si dispone il rientro degli alunni sottoposti a quarantena senza certificato medico.

Classe II B (plesso via Roma): essendo la classe interessata da quattro positivi, si dispone la prosecuzione dell’attività in presenza e si revoca la misura del tampone T5, che non dovrà più essere eseguito (purché ovviamente asintomatici). In questo caso, gli alunni dovranno indossare FFp2 fino al 12 febbraio 2022.

Classe II D (plesso “Aglialoro”): si dispone il rientro degli alunni sottoposti a quarantena senza certificato medico.

SCUOLA SECONDARIA I GRADO:

CLASSE II A: si dispone il rientro degli alunni sottoposti a quarantena senza certificato medico. Per gli alunni non è necessario l’uso dell’FFp2, ma è sufficiente la mascherina chirurgica.

Classe III A: si dispone il rientro degli alunni sottoposti a quarantena senza certificato medico. Per gli alunni non è necessario l’uso dell’FFp2, ma è sufficiente la mascherina chirurgica.

Classe I B: l’attività didattica prosegue per tutti in presenza, con l’utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFp2 da parte degli alunni fino al 12 feb. 2022.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA (Prof.ssa Giuseppa Conti)

“Documento f rmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse”.

Riferimenti

Documenti correlati

• aver ricevuto la dose di richiamo (c.d. dose booster) oppure di aver completato il ciclo vaccinale primario da meno di 120 giorni e di aver osservato un periodo di isolamento

) con due o più casi di positività accertati tra gli alunni presenti in classe, per coloro che diano dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti

2) con cinque o più casi di positività accertati tra gli alunni presenti in classe, per coloro che diano dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale

1) Soggetti non vaccinati o che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario o che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni: rimane

1) Soggetti non vaccinati o che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario (cioè che abbiano ricevuto una sola dose di vaccino delle due previste) o che

1) Soggetti non vaccinati o che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario (i.e. abbiano ricevuto una sola dose di vaccino delle due previste) o che

- con cinque o più casi di positività accertati tra gli alunni presenti in classe, per coloro che diano dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario o di

da meno di 120 giorni, che siano la dose di richiamo (Booster), che siano guariti dopo aver concluso il ciclo vaccinale primario, che abbiano esenzione da