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Visite mediche lavoratori e dipendenza da alcool o droga

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Visite mediche lavoratori e dipendenza da alcool o droga

Autore: Edizioni Simone | 27/12/2015

Il datore di lavoro e il medico competente, nell’ambito della sorveglianza sanitaria dei dipendenti, effettuano i dovuti accertamenti sull’eventuale dipendenza da alcool o sostanze stupefacenti.

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L’obbligo generale del datore di lavoro di valutare tutti i rischi lavorativi, inclusi quelli che riguardano i terzi estranei, di cui agli artt. 17, co. 1, lett. a) e 28 D.Lgs.

81/2008, comprende anche le eventuali interazioni dei rischi presenti in ambiente di lavoro con quelli derivanti da errate abitudini personali dei lavoratori, come l’assunzione di alcol e sostanze stupefacenti. Gli effetti delle sostanze psicotrope amplificano infatti i rischi insiti nell’attività lavorativa.

L’esplicito richiamo, nel D.Lgs. 81/2008, alla prevenzione e alla gestione delle problematiche correlate all’alcol e agli stupefacenti indica l’interesse del legislatore per il coinvolgimento del medico competente nella prevenzione dei danni causati da fattori di rischio non più e non solo di tipo tradizionale, ma anche legati a stili di vita pericolosi o scorretti.

In tal senso l’art. 18, co. 1, lett. c), prevede che “il datore di lavoro … e i dirigenti,

… secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono … nell’affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza”.

Qualora ciò non avvenga, l’art. 55 D.Lgs. 81/2008 prevede, per il datore di lavoro e i dirigenti, l’arresto da due a quattro mesi o l’ammenda da 1.200 a 5.200 euro.

L’obbligo generalizzato e indifferenziato del datore di lavoro di valutare ogni rischio deriva direttamente dall’art. 5 della direttiva europea 89/391 del 12 giugno 1989, secondo cui “il datore di lavoro è obbligato a garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori in tutti gli aspetti connessi con il lavoro”: nello stesso senso, l’art. 28, co.

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1, D.Lgs. 81/2008 definisce chiaramente lo stesso obbligo incondizionato: “la valutazione di cui all’art. 17, co. 1, lett. a) … deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori”.

I rischi professionali che devono essere oggetto di una valutazione da parte dei datori di lavoro non sono stabiliti una volta per tutte, ma si evolvono costantemente in funzione del progresso tecnologico.

Il datore di lavoro deve valutare, chiedendo la collaborazione del medico competente, il rischio legato all’assunzione di alcolici e di stupefacenti nella propria azienda.

Nello svolgimento di tale compito l’art. 29 D.lgs. 81/2008 prevede che “il datore di lavoro effettua la valutazione ed elabora il documento di cui all’art. 17, co. 1, lett.

a), in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, nei casi di cui all’art. 41”, ovvero nei casi in cui è obbligatoria la sorveglianza sanitaria, tra i quali anche il caso di cui al comma 4 dell’art. 41 relativi ad alcol dipendenza e assunzione di stupefacenti, ma anche tossicodipendenza e assunzione di alcolici nelle mansioni a rischio.

L’art. 25, co. 1, prevede che “il medico competente … collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psicofisica dei lavoratori, all’attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza”.

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L’art. 41 D.Lgs. 81/2008 prevede poi la sorveglianza sanitaria effettuata dal medico competente nei casi previsti dalla normativa vigente.

In tale contesto assume particolare rilevanza l’art. 25 D.lgs. 81/2008, ai sensi del quale “il medico competente … programma ed effettua la sorveglianza sanitaria … attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati”.

Quindi, anche in assenza di linee-guida ufficiali, il medico competente procede obbligatoriamente alla sorveglianza sanitaria, osservando gli indirizzi scientifici più avanzati, che deve conoscere, e non le linee-guida che, se esistono, vanno considerate, e se non esistono soccorre la scienza medica.

Dal punto di vista deontologico, l’art. 39, co. 1, D.Lgs. 81/2008 prevede che

“l’attività di medico competente è svolta secondo i principi della medicina del lavoro e del codice etico della Commissione internazionale di salute occupazionale (ICOH)”, che lo obbligano non solo a tutelare la salute del lavoratore, prima del pur importantissimo posto di lavoro, ma anche a considerare sempre i rischi per i terzi.

Gli artt. 41 e 42 D.Lgs. 81/2008 disciplinano, rispettivamente, la “sorveglianza sanitaria” e i “provvedimenti in caso di inidoneità alla mansione specifica”.

Il comma 2 dell’art. 41 stabilisce che la sorveglianza sanitaria comprende la visita medica preventiva, la visita medica periodica, la visita medica in occasione del cambio della mansione, la visita medica preventiva in fase preassuntiva e la visita medica precedente alla ripresa del lavoro”.

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Il comma 4 dell’art. 41, nello stabilire che le visite mediche di cui al comma 2, a cura e spese del datore di lavoro, comprendono gli esami clinici e biologici e le indagini diagnostiche mirati al rischio ritenuti necessari dal medico competente, aggiunge la sorveglianza sanitaria anche in relazione ad alcol e stupefacenti: nei casi e alle condizioni previste dall’ordinamento, le visite sono altresì finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti.

Dunque, gli accertamenti mirati alla verifica dell’eventuale assunzione, da parte dei lavoratori, di alcolici o di sostanze stupefacenti rientrano tra le verifiche sulla salute dei lavoratori stessi disciplinate dall’art. 41 D.Lgs. 81/2008.

Il comma 5 dell’art. 41 D.Lgs. 81/2008 prevede che “gli esiti della visita medica devono essere allegati alla cartella sanitaria e di rischio di cui all’art. 25, co. 1, lett.

c), secondo i requisiti minimi contenuti nell’Allegato 3A e predisposta su formato cartaceo o informatizzato, secondo quanto previsto dall’articolo 53”, nonché con il comma 6 dello stesso articolo ai sensi del quale “il medico competente, sulla base delle risultanze delle visite mediche di cui al comma 2, esprime uno dei seguenti giudizi relativi alla mansione specifica idoneità, idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni, inidoneità temporanea o permanente.

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