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HIV & MONDO DEL LAVORO

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Academic year: 2022

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HIV

&

MONDO DEL LAVORO

Guida informativa per:

orientamento al lavoro, invalidità civile, inabilità lavorativa e indirizzi utili.

La guida è rivolta alle persone con HIV/AIDS, agli operatori del mondo del lavoro,

dei servizi socio-assistenziali e delle istituzioni della Provincia di Milano.

Realizzata in collaborazione con:

UFFICIO POLITICHE SOCIALI

PATRONATO INCA CGIL - MILANO

PROVINCIA DI MILANO

Aggiornato a dicembre 2009

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INDICE

1. INTRODUZIONE pag. 13

2. ACCESSO AL LAVORO

2.1 ISCRIZIONE AL CENTRO PER L’IMPIEGO pag. 15

2.2 ISCRIZIONE ALL'UFFICIO DI COLLOCAMENTO PER DISABILI pag. 17

2.3 COME CERCARE LAVORO pag. 18

2.4 LE NUOVE AGENZIE pag. 9

2.5 CORSI REGIONALI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE pag. 13

2.6 CORSI FONDO SOCIALE EUROPEO pag. 13

3. LA TUTELA DEI DIRITTI SUL POSTO DI LAVORO

3.1 DIVIETO DI INDAGINI pag. 15

3.2 GLI ACCERTAMENTI SANITARI NELL'AMBIENTE DI LAVORO pag. 15

3.3 L'EFFETTUAZIONE DEL TEST HIV pag. 16

3.4 PERIODO DI PROVA pag. 17

3.5 MANSIONI DEL LAVORATORE/PERDITA DI IDONEITÀ ALLE MANSIONI pag. 17

3.6 PERMESSI pag. 18

3.7 MALATTIA pag. 19

3.8 TRASFERIMENTO pag. 19

3.9 DIMISSIONI pag. 20

3.10 LICENZIAMENTO pag. 20

3.11 L'OBBLIGO DI REINTEGRAZIONE pag. 21

3.12 IL DIRITTO AL RISARCIMENTO pag. 21

4. ASPETTI PREVIDENZIALI E PRESTAZIONI ECONOMICHE

4.1 PENSIONE DI INVALIDITÀ CIVILE pag. 22

4.2 CHI HA DIRITTO ALLA PENSIONE ? pag. 22 4.3 A QUANTO AMMONTA LA PENSIONE ? pag. 22

4.4 COME SI FA LA DOMANDA ? pag. 22

4.5 PENSIONE DI INVALIDITÀ ALL'INPS pag. 22

4.6 COME SI PRESENTANO LE DOMANDE pag. 23

4.7 TRATTAMENTI DI INVALIDITÀ DEI DIPENDENTI PUBBLICI O DELLO STATO pag. 23 4.8 INABILITÀ A QUALSIASI LAVORO (legge 335/95) pag. 24 5. DOMANDE E RISPOSRTE FREQUENTI

5.1 DOMANDE/RISPOSTE INVALIDI INPS pag. 25 5.2 DOMANDE/RISPOSTE INVALIDI CIVILI pag. 25 INDIRIZZI UTILI

I CENTRI PER L’IMPIEGO SUL TERRITORIO

pag. 16 INDIRIZZI UTILI ALL' ORIENTAMENTO LAVORATIVO

pag. 11

AGENZIE LAVORO INTERINALE

pag. 12

CONTATTI E RIFERIMENTI pag. 26

Guida informativa HIV & mondo del lavoro

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GUIDA INFORMATIVA HIV & MONDO DEL LAVORO 1. INTRODUZIONE

La storia dell’infezione da HIV e il decorso clinico delle persone con HIV/AIDS nel nostro Paese, così come in tutti i paesi industrializzati, oggi sono molto cambiati.

Indubbiamente, i successi della terapia HAART e la crescente disponibilità farmaci nei Paesi industrializzati consentono alle persone con HIV/AIDS di vivere una vita più piena, e l’obiettivo della cronicizzazione sembra essere sempre più vicino. Certo, questo non accade purtroppo nei Paesi con risorse economiche limitate, dove l’HIV causa la morte della gran parte dei quasi 2 milioni di persone che ogni anno nel mondo perdono la vita a causa di questo virus (UNAIDS, Rapporto 2008).

Le ultime stime indicano in Italia la presenza di almeno 150.000 persone con HIV/AIDS (ISS 2009); secondo UNAIDS, le persone sieropositive nel nostro Paese potrebbero essere anche 200.000. Le nuove infezioni riguardano ormai prevalentemente persone eterosessuali che contraggono l’HIV per via sessuale.

Sostenere queste persone, oggi, significa non tanto fornire assistenza ospedaliera e/o domiciliare, quanto mantenerli inseriti nel contesto sociale e non creare distinzioni tra loro e le persone “sane” poiché tali distinzioni non hanno ragione di essere. Significa, quindi tutelarne e difenderne i diritti laddove siano fatti dei distinguo in ambito lavorativo e sociale, aiutarli a non considerarsi diversi ma portatori di una patologia come altre, contrastare lo stigma e la discriminazione che ancora sopravvivono da parte di alcuni.

Il altri casi, invece, bisogna continuare a tutelare quanti hanno uno stato di salute compromesso – poiché, nonostante i successi terapeutici, esistono tuttora situazioni che comportano l’invalidità e/o l’inabilità lavorativa – indicando loro i passi da seguire previsti dalla legislazione vigente e vigilando affinché non si verifichino negligenze o disattenzioni da parte degli enti preposti.

Nel contesto sociale il lavoro rappresenta il nodo centrale della vita di ognuno di noi; allo stesso modo, l'AIDS è nel contempo un problema sociale, culturale e politico-legale. Sopravvivono le paure legate al rischio di contagio;

permangono le contraddizioni tra informazioni tranquillizzanti riguardo alla convivenza con le persone sieropositive e il timore di condividere con loro parte della vita quotidiana; tali paure e timori investono in generale la società italiana.

La crescente diffusione dell’HIV nella nostra regione (una ricerca della Regione Lombardia (DGSAN 2008) ha evidenziato che nel 2007 circa 40.000 cittadini lombardi viventi avevano una diagnosi di infezione da HIV) ha fatto sì che tutti gli ambienti di lavoro risultassero toccati da questo problema. Tra i nuovi casi di sieropositività sono ormai numerose le figure di impiegati, liberi professionisti, dirigenti e persone che non appartengono a gruppi di popolazione svantaggiati o vulnerabili, ma sono invece inserite e integrate nel tessuto sociale.

Va rilevato, tuttavia, che a fronte dei rilevanti cambiamenti numerici e qualitativi, ben più lentamente mutano i contesti culturali. Ne sono la prova non solo il disagio avvertito da quanti comunicano la propria condizione sierologica ai colleghi o ai datori di lavoro, ma anche da chi, certificata l’invalidità, si appresta a entrare in fabbrica o in ufficio attraverso il collocamento della legge 68/99.

I casi di discriminazione presentano contorni meno netti rispetto al passato. Non è un caso che, attualmente, l'attività dei servizi territoriali di consulenza e assistenza legale rivolta alle persone con HIV si confronti sempre meno con situazioni eclatanti di discriminazione e vada invece focalizzandosi sulla trasmissione delle informazioni utili a risolvere problematiche legate all’ignoranza del contesto.

Le attuali oggettive difficoltà del mercato del lavoro e dei lavoratori in genere, per svariate ragioni (precarizzazione, restringimento dei diritti e delle tutele per gli inabili, crisi economica mondiale), divengono talvolta dei limiti quasi invalicabili per chi cerca di rientrare – o restare – all’interno del mercato del lavoro. Questa guida si propone quindi di essere uno strumento pratico, rivolto a tutti: sicuramente alle persone sieropositive e con AIDS, ma anche alle aziende, alle cooperative e agenzie di lavoro interinale, alle istituzioni e a quanti nel lavoro e nella propria professione, ogni giorno impattano con le tematiche HIV & Mondo del Lavoro.

Sandra Curridori e Massimo Oldrini.

Guida informativa HIV & mondo del lavoro

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Un ringraziamento particolare per la preziosa collaborazione alla realizzazione della guida a: Lella Cosmaro e Margherita Colaci (LILA), Corrado Mandreli (CGIL Politiche Sociali), Patrizia Maggi (CGIL Politiche Sociali), Susanna Abbondanza (PROVINCIA di MILANO), Simone Lauria (INCA), Metello Cavallo (INCA).

La guida informativa “HIV & mondo del lavoro”, nasce dallo sforzo e dall'impegno comuni di LILA Milano ONLUS, dell'Ufficio Politiche Sociali della CGIL e del Patronato INCA CGIL di Milano con i quali da anni collaboriamo e che ringraziamo, e della Provincia di Milano.

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2. ACCESSO AL LAVORO

2.1 ISCRIZIONE PRESSO GLI UFFICI DEI CENTRI PER L’IMPIEGO

L’evoluzione normativa avvenuta in questi ultimi anni ha profondamente e progressivamente trasformato le procedure di avviamento al lavoro. Dal novembre 1999, gli Uffici di Collocamento non dipendono più dal Ministero del Lavoro che ha attuato un incisivo decentramento di funzioni agli Enti Locali. Oggi sono le Province che amministrano questi uffici che vengono chiamati CENTRI PER L’IMPEGO.

Successivamente è stato affrontato l’aspetto relativo all’intervento delle agenzie private del collocamento debitamente autorizzate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali art. 10 del d. lgs 469/97 modificato dall’art. 117, comma 3, della L.n°388/2000.

Il Centro per l'Impiego di Viale Jenner 24/A a Milano, offre servizi gratuiti che agevolano l'incontro fra domanda e offerta di lavoro rivolti sia ai cittadini sia alle aziende.

Gli uffici che gestiscono questi servizi sono diversi per competenza e per tipo di utenza a cui si rivolgono.

Requisiti per dichiarare la propria disponibilità a lavorare:

• un’età compresa tra i 15 e i 18 anni e hai terminato la scuola dell'obbligo

• un’età compresa tra i 19 e i 25 anni

• meno di 29 anni e un diploma universitario o laurea

• donne che, dopo almeno due anni di inattività, desiderino tornare a lavorare

• persone che hanno perso il lavoro o cessato un’attività autonoma e cerchino un altro lavoro da più di 12 mesi o da più di 6 mesi se minori di 25 anni

• persone che non hanno mai lavorato e cerchino un'occupazione da più di 12 mesi.

Servizi offerti ai richiedenti:

• raccolta dei dati personali in un elenco anagrafico integrato con le informazioni che provengono dai datori di lavoro

• i dati inseriti nell'elenco anagrafico formano una scheda professionale che contiene anche informazioni sulle esperienze formative, la disponibilità a lavorare, la certificazione delle competenze

• viene rilasciata una carta elettronica con le chiavi di accesso alle banche dati del Sistema Informativo Lavoro (S.I.L.)

• colloqui individuali di orientamento verso una scelta formativa o professionale adeguata alle esigenze dei richiedenti; definizione di una strategia efficace di ricerca del lavoro; consigli e informazioni sui profili professionali.

Che cosa si può fare nei centri per l’impiego

• consultare pubblicazioni specialistiche, periodici, banche dati informatizzate su:

o annunci di lavoro, concorsi pubblici, lavoro all'estero, legislazione del lavoro, integrazione europea;

o corsi di formazione professionale in provincia di Milano e in Lombardia, scuole e corsi universitari, campi di lavoro, borse di studio;

o profili professionali: più di 500 profili sono descritti nelle nostre banche dati;

• scegliere un tirocinio formativo e di orientamento per una conoscenza diretta del mondo del lavoro

• fissare un appuntamento per un colloquio durante il quale potrai inserire il curriculum vitae nella banca dati a disposizione delle aziende.

Che cosa è necessario fare

• autocertificare di essere disoccupato o inoccupato

• dichiarare la disponibilità immediata all'inserimento lavorativo.

• presentarsi sempre con Codice Fiscale e documento d’identità valido

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I CENTRI PER L’IMPIEGO SUL TERRITORIO – SEDI Cesano Maderno - via Molino Arese 2 tel. 0362.64.481 - fax. 0362.54.19.59

centro.impiego.cesano.maderno@provincia.milano.it

Corsico - Via Leonardo da Vinci 5 tel. 02.44.07.001 - fax. 02.44.78.085 centro.impiego.corsico@provincia.milano.it

Legnano - Via XX settembre, 26 tel. 0331.52.791 - fax. 0331.52.79.27 centro.impiego.legnano@provincia.milano.it

Magenta - Abbiategrasso via Crivelli 25 tel. 02.97.00.001 fax. 02.97.29.32.17 centro.impiego.magenta@provincia.milano.it

Abbiategrasso - via Paolo VI 2 tel. 02.94.26.00.01 fax. 02.94.96.73.61 centro.impiego.abbiategrasso@provincia.milano.it

Melzo - via Martiri della Libertà 18 tel. 02.95.52.97.11 fax. 02.95.52.97.29 centro.impiego.melzo@provincia.milano.it Milano - viale Jenner, 24

tel. 02.77.40.40.40 - fax. 02.77.40.64.45 centro.impiego.milano@provincia.milano.it Monza - via Bramante da Urbino

tel. 039.83.96.41 fax. 039.83.72.97 centro.impiego.monza@provincia.milano.it

Cinisello Balsamo – Centro Impiego Nord Milano - Via Gorky, 65 Tel. 02.66.05.651 - Fax.02.66.59.51.90

centro.impiego.nordmilano@provincia.milano.it Rho - Via Villafranca, 8

tel. 02.93.92.301 - fax. 02.93.92.30.28 centro.impiego.rho@provincia.milano.it Rozzano - via Matteotti 33

tel. 02.52.86.28.1 - fax. 02.89.20.20.46 centro.impiego.rozzano@provincia.milano.it San Donato Milanese - Via Parri, 12 tel. 02.55.69.11 - fax. 02.52.72.177

centro.impiego.sandonato@provincia.milano.it Seregno - via Monte Bianco 7

tel. 0362.31.38.01 - fax. 0362.31.08.49 centro.impiego.seregno@provincia.milano.it Vimercate - via Cavour 72

tel. 039.63.50.901 - fax. 039.63.50.920

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2.2 ISCRIZIONE ALL'UFFICIO DI COLLOCAMENTO PER DISABILI Che cosa è cambiato?

Il 12 marzo 1999 è stata pubblicata una nuova legge, attesa da tanti anni, che ha modificato la disciplina del collocamento obbligatorio.

Con la Legge 68/99 si avvia una diversa modalità di realizzare il diritto al lavoro per le persone disabili.

Per molti anni i cittadini hanno dovuto fare i conti con una legge scarsamente applicata, che non consentiva un appropriato incontro fra la domanda e l’offerta di lavoro, riducendosi spesso ad un evento burocratico.

A partire da ora si sta costruendo un nuovo sistema che è basato su logiche differenti, tese a realizzare un effettivo inserimento nel mondo del lavoro, gestito dalle Province, per tradurre i principi in opportunità concrete.

Anche per i datori di lavoro si prospetta un approccio culturalmente diverso: considerare i lavoratori disabili risorse produttive e non mero obbligo occupazionale.

Il fine della legge è la promozione dell’inserimento e dell’integrazione lavorativa delle persone disabili nel mondo del lavoro, attraverso servizi di sostegno e di collocamento mirato.

Documenti necessari per iscriversi alle liste delle categorie protette Per iscriversi servono:

- documento di identità valido

- codice fiscale (anche autocertificabile)

- dplomi o attestati di partecipazione a corsi di formazione professionale (anche autocertificabili)

- certificato attestante l’appartenenza alle categorie protette (vedi Tabella 1) ; questo documento che sarà verificato e fotocopiato dall’operatore del Centro per l’Impiego può essere prodotto anche in forma “criptata”

cioè con la diagnosi non presente.

- Accertamento dello stato di disabilità effettuato ai sensi della Legge 68/99 denominato Relazione conclusiva.

E’ un documento importante per gli invalidi civili e del lavoro ma non obbligatorio per potersi iscrivere.

Se indica anche la percentuale di invalidità e il verbale al quale si riferisce può sostituire il verbale.

Attenzione: Avviso per i cittadini appartenenti alle categorie protette

Da questo anno cambiano le procedure per l'autocertificazione dei redditi e le dichiarazioni di disponibilità al lavoro. Tra il 12 Ottobre e il 15 Dicembre 2009 tutti gli iscritti alle liste di collocamento disabili (Legge 68/99) dovranno presentarsi personalmente o delegando una persona di fiducia, al proprio Centro per l'Impiego.

Inoltre chi ha avuto rapporti di lavoro nell'anno 2008, dovrà presentare anche il relativo CUD.

La mancata presentazione comporta l'esclusione della graduatoria degli iscritti.

Inserimento mirato ( Il Percorso Match )

Significa poter inserire la persona giusta al posto giusto. Significa conoscere le capacità, le attitudini e le potenzialità di ogni persona disabile, conoscere le posizioni lavorative effettivamente presenti nel contesto produttivo sia pubblico sia privato, per consentire ai Servizi per l’Impiego della Provincia di realizzare un positivo incontro fra domanda e offerta di lavoro.

Ove l’inserimento della persona non fosse immediatamente possibile, gli Uffici provinciali competenti promuovono azioni di orientamento, formazione e sostegno, d’intesa con altri enti e servizi, per raggiungere l’obiettivo dell’integrazione lavorativa. Le azioni di supporto e di incentivazione possono essere rivolte anche ai datori di lavoro, per sostenerne gli adeguamenti organizzativi e tecnici, così da facilitarne i processi di inclusione.

A chi si rivolge

La nuova Legge si rivolge da una parte alle persone disabili in età lavorativa, che abbiano compiuto i 15 anni di età e che non abbiano raggiunto l'età pensionabile, che rientrano nelle seguenti tipologie di disagio:

• invalidi civili, con minorazioni "fisiche", "psichiche" e "sensoriali" e portatori di "handicap intellettivo", con una percentuale d’invalidità del 46% e oltre, fino al 100% purché con residue capacità di lavoro accertate;

• invalidi del lavoro, con una percentuale d’invalidità del 34% e oltre, fino al 100% purché con residue capacità di lavoro accertate;

• non vedenti;

• sordomuti;

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• invalidi di guerra, invalidi civili di guerra, invalidi per servizio, con minorazioni comprese fra la 1° e l’8°

categoria.

Il termine "persone disabili" raggruppa l’insieme dei soggetti appartenenti a queste diverse tipologie e cause invalidanti, che ora costituiscono un elenco unico, che comprende anche le persone con HIV/AIDS

Dall'altra parte, la Legge si rivolge ai datori di lavoro sia pubblici, sia privati che rientrano nelle seguenti classi, in relazione al numero dei dipendenti:

Aziende interessate:

da 15 a 35 dipendenti 1 lavoratore disabile;

da 36 a 50 dipendenti 2 lavoratori disabili;

oltre 50 dipendenti 7% dei lavoratori occupati.

Nella fascia di aziende private comprese tra i 15 e i 35 dipendenti l'obbligo si applica solo in caso di nuove assunzioni.

Modalità di assunzione: limite per assunzioni nominative da 15 a 35 dipendenti nessun limite;

da 35 a 50 dipendenti 50% delle assunzioni;

oltre 50 dipendenti 60% delle assunzioni.

Inserimento mirato attraverso convenzioni: limiti fino a 50 dipendenti 1 lavoratore;

oltre i 50 dipendenti 30% dei lavoratori disabili.

Chi non risponde per due volte consecutive, senza giustificato motivo, alla convocazione è cancellato dalle liste per sei mesi e perde l'indennità di disoccupazione.

Per calcolare esattamente la classe di appartenenza e, di conseguenza, definire il numero di persone disabili e/o non disabili da assumere, il datore di lavoro deve fare riferimento alla tabella connessa alla compilazione del Prospetto Informativo, da cui si deducono le tipologie di dipendenti che vanno scomputate ( es. dirigenti, apprendisti, C.F.L., ecc).

Per iscriversi e far attivare il percorso Match è necessario presentare, oltre al verbale d’invalidità, anche la relazione conclusiva (accertamento dello stato di disabilità ai sensi della Legge 68/99) . Senza di essa il candidato viene iscritto con dicitura iscritto “no – rel”. Quando la documentazione e’ completa viene fissato l’appuntamento al Match ( test e successivamente colloquio)

Chi è già iscritto deve tenere aggiornata la propria disponibilità al lavoro e una volta all’anno autocertificare il proprio reddito per mantenere la posizione in graduatoria. Senza autocertificazione, il candidato è

“temporaneamente non disponibile”.

2.3 COME CERCARE LAVORO

Per entrare in contatto con il mondo del lavoro, lo strumento più comune e professionale rimane il curriculum- vitae. Occorre perciò prestare particolare attenzione alla sua realizzazione, considerato che è il primo contatto con l'azienda. È necessario sintetizzare in modo chiaro i dati anagrafici, la formazione scolastica, le attitudini e la disponibilità, e le eventuali capacità professionali ed esperienze lavorative.

Chi ha maturato esperienze professionali in settori diversi, deve personalizzare il curriculum in funzione del settore in cui intende proporsi. È consigliabile, poi, annotare tutti le offerte di lavoro per le quali ci si è candidati inviando il proprio curriculum, per avere un quadro generale della propria ricerca.

Un altro metodo per mettersi in contatto con le aziende può essere rappresentato dall'autocandidatura.

Attraverso una consultazione degli elenchi telefonici è possibile mettersi direttamente in contatto con le aziende.

La maggior parte delle volte le aziende così sollecitate rispondono di non avere bisogno di personale, ma non è escluso che in questo modo non si possa trovare qualche realtà interessata alla candidatura.

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Da parte delle aziende, invece, uno dei mezzi più diffusi per cercare personale é rappresentato dalle inserzioni, sui quotidiani nazionali e su periodici specializzati che pubblicano annunci. Inoltre vi sono riviste di settore (es.

turismo, informatica, pubblicità ecc.) dove vengono raccolte e pubblicate offerte specifiche. Oggi, é possibile trovare un'occupazione anche via internet; sono infatti sempre più numerosi i siti che ospitano offerte di lavoro.

Nella lettura delle inserzioni è necessario prestare particolare attenzione per verificare se la professionalità richiesta risponde alle caratteristiche personali/professionali e, soprattutto, è consigliabile non fidarsi di chi propone corsi a pagamento con la promessa di una assunzione futura o di chi chiede denaro per l’inserimento delle candidature in banche dati: questo comportamento potrebbe risultare fraudolento.

Se le condizione di salute non sono soddisfacenti, ma sufficienti per svolgere un'attività lavorativa, occorre individuare le realtà lavorative che possano offrire occupazioni part-time, oppure aziende che offrano lavoro a domicilio (Giocattoli, Meccanica, Elettrico, ecc.). Anche per il lavoro a domicilio é necessario prestare la massima attenzione, poiché spesso, dietro allettanti offerte, si nascondono vere e proprie truffe: il consiglio è di diffidare sempre di chi chiede versamenti anticipati di denaro su appositi conti correnti. Dietro tali comportamenti è facile che si nasconda un inganno.

2.4 LE NUOVE AGENZIE

Nascono le nuove Agenzie per la Formazione, l’Orientamento e il Lavoro.

Nuovo sviluppo economico dei territori, incontro fra domanda e offerta di lavoro, riqualificazione e formazione professionale dei lavoratori, servizi alle imprese. In una parola: politiche attive del lavoro coerenti con le specificità locali. È questo l’obiettivo principale che si pongono le nuove Agenzie per la Formazione, l’Orientamento e il Lavoro costituite dalla Provincia di Milano in collaborazione con le amministrazioni comunali.

La rete delle AFOL è formata da sei agenzie in tutta l’area della provincia milanese:

Milano Città, Nord Milano, Nord Ovest Milano, Est Milano, Sud Milano, Euro Lavoro (Ovest Milano).

AFOL Milano

L’Agenzia di Milano è un’Azienda Speciale, a totale partecipazione della Provincia, e accorpa 3 Centri di formazione professionale e il Centro per l’impiego di viale Jenner.

L'Agenzia per la Formazione, l'Orientamento e il Lavoro della Provincia di Milano nasce con l'obiettivo di erogare servizi pubblici di qualità per migliorare l'occupazione, favorire la crescita del capitale umano e sostenere lo sviluppo locale prevenendo e contrastando la disoccupazione. L'integrazione dei servizi per la formazione, per l'orientamento e per il lavoro, rendono vasto e articolato l'ambito di intervento dell'Agenzia mettendo a disposizione dei cittadini strutture dislocate sul territorio milanese, che vantano una pluriennale esperienza nel settore:

• tre Centri di Formazione Professionale, con corsi che vanno dall'assolvimento dell'obbligo scolastico, alla formazione superiore, continua e permanente;

• il Polo Orientamento e il Job Caffé, con l'obiettivo di accompagnare le persone nei momenti di transizione della vita formativa e lavorativa;

• i Servizi per il Lavoro, con azioni gratuite di politiche attive del lavoro.

Sito internet : http://agenzia.provincia.milano.it/

AFOL Nord Milano

AFOL Nord Milano è un'agenzia pubblica compartecipata dalla Provincia di Milano e dai comuni di: Bresso, Cinisello Balsamo, Cormano, Cologno Monzese, Paderno Dugnano, Sesto San Giovanni

AFOL Nord Milano offre servizi relativi all'area della formazione, dell'orientamento e del lavoro.

Sito internet : www.afolnordmilano.it/

AFOL Nord Ovest Milano

L'Agenzia per la Formazione, l'Orientamento e il Lavoro Nord Ovest Milano (azienda speciale consortile) è un ente strumentale della Provincia di Milano e dei 16 Comuni dell’area nord ovest di Milano: Arese, Baranzate, Bollate, Cesate, Cornaredo, Garbagnate Milanese, Lainate, Limbiate, Pogliano Milanese, Pero, Pregnana Milanese, Rho, Senago, Settimo Milanese, Solaro, Vanzago.

Le strutture confluite nell'agenzia sono:

• Centro per l'Impiego di Rho

• Associazione Centro Lavoro nord ovest di Bollate

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• Consorzio Nord Milano per la Formazione Professionale e l'Educazione Permanente (sedi di Bollate, Cesate e Limbiate)

Le aree di intervento dell'Agenzia sono:

• la formazione

• l'orientamento

• il lavoro

Sito Internet : www.afolnordovestmi.it/

AFOL Est Milano

L’Attività formativa dell’Agenzia Est è orientata verso la:

• Formazione continua e permanente;

• Formazione professionale e apprendistato

• Formazione ad hoc su richieste e bisogni specifici (individuali, aziendali, territoriali)

Comuni aderenti: Basiano, Bellinzago Lombardo Busnago Bussero Cambiago Caponago CarugateCassano d’Adda Cassina de Pecchi Cernusco s/n Cornate d’Adda Gessate Gorgonzola Inzago Liscate Masate Melzo Pessano c/b Pioltello Pozzo d’Adda Pozzuolo Martesana Rodano Roncello Segrate Settala Trezzano rosa Trezzo sull’Adda Truccazzano Vaprio d’Adda Vignate Vimodrone

Sito internet : www.agenziaestmilano.it AFOL Sud Milano

L'Agenzia per la Formazione, l'Orientamento e il Lavoro Sud Milano a.s.c. (azienda speciale consortile) è un ente strumentale degli Enti aderenti che sono la Provincia di Milano e 26 Comuni del Sud Milano: Assago, Basiglio, Carpiano, Casarile, Cerro al Lambro, Cesano Boscone, Colturano, Corsico, Lacchiarella, Locate di Triulzi, Mediglia, Melegnano, Opera, Pantigliate, Paullo, Peschiera Borromeo, Pieve Emanuele, Rozzano, San Donato Milanese, San Giuliano Milanese, San Zenone al Lambro, Trezzano sul Naviglio, Tribiano, Vernate, Vizzolo Predabissi, Zibido San Giacomo.

Sito internet : www.afolsudmilano.it EUROLAVORO Ovest Milano

Euro Lavoro è una Società Consortile a r. l. partecipata da: Provincia di Milano, Centro Lavoro Alto Milanese, Centro Lavoro Magentino Abbiatense , Euroimpresa Legnano s. c. r. l.. Opera senza scopo di lucro, eroga servizi alle persone in cerca di occupazione, agli studenti e insegnanti particolare delle scuole medie inferiori e superiori e alle imprese che intendono assumere nuovo personale. Elabora progetti per lo sviluppo di politiche attive, di orientamento/consulenza di base e specialistico e di accompagnamento al lavoro.

I Centri per l’Impiego diventano quindi una struttura delle nuove Agenzie per la formazione, l’orientamento e il lavoro che erogano servizi di natura amministrativa e di politiche attive del lavoro e si rivolgono alle persone che sono immediatamente disponibili al lavoro.

Nel mondo della formazione e del lavoro.... qualcosa è cambiato!

Le doti

Formazione e lavoro sono sempre più connessi per offrire alle persone servizi finalizzati ad un inserimento lavorativo stabile e soddisfacente, in linea con le aspirazioni di ciascuno.

Sono a disposizione dei cittadini, la DOTE FORMAZIONE per fruire dei servizi di formazione, e LA DOTE LAVORO per utilizzare i servizi per il lavoro quali orientamento, bilancio attitudinale e di esperienze, tirocinio, inserimento lavorativo .La persona è titolare della dote che viene prenotata e utilizzata presso una struttura accreditata ad erogare il servizio (operatore)L'importo e la composizione dei servizi della dote variano in base ai Progetti e agli enti finanziatori.

Oggi, è sempre più difficile trovare un'occupazione stabile e soprattutto un lavoro dipendente con contratto a tempo indeterminato, il cosiddetto "posto fisso".

In questo contesto diventa importante, in assenza di una qualifica professionale spendibile sul mercato, pensare ad un percorso di formazione professionale che possa facilitare l'ingresso nel mondo del lavoro.

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Per rispondere a queste esigenze, è cresciuta notevolmente, negli ultimi anni, l'offerta di formazione attraverso i corsi regionali di formazione professionale ed i corsi del fondo sociale europeo.

Prima di scegliere un corso di formazione è molto importante essere consapevoli delle proprie attitudini e delle proprie aspettative e informarsi bene sulla durata e gli orari dei corso che devono essere compatibili con la propria disponibilità.

Anche per i corsi di formazione è necessario prestare la massima attenzione, in quanto è assai florido un mercato legato a promesse di assunzione solo dopo un percorso formativo a pagamento: nella maggior parte dei casi, ci si trova a dover pagare cifre rilevanti, senza poi ottenere il posto di lavoro.

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ALCUNI INDIRIZZI UTILI ALL' ORIENTAMENTO LAVORATIVO Centro mediazione al lavoro

Via Scaldasole, 5 20123 Milano

Aperto dal Lunedì al venerdì dalle ore 9.00 ALLE 17.00 sportello/ primo contatto

tel. 02.8321944 oppure 02.8323431 www.comune.milano.it/servisociali

INFORMAZIONI – ORIENTAMENTO - ACCOMPAGNAMENTO

Orientamento al lavoro L.I.L.A Viale Tibaldi, 41 Milano

È possibile fissare un colloquio Dal lunedì al venerdì

Dalle 9.00-17.00 tel. 02.89400887

INFORMAZIONI e ORIENTAMENTO

Centro per il lavoro CISL Via Tadino, 31

lun. e giov. 14.00-18.00

mart. merc. e venerdì 9.00-12.30 tel. 02.29528673- 29528423

INFORMAZIONI e ORIENTAMENTO

Job Caffé Provincia di Milano C.so di Porta Vittoria,27 Milano Tel. 02.77403893 fax 02.77403898 lunedì e venerdì 9.00 - 13.00 mart. merc. e giovedì 13.00 - 17.00 www.provincia.milano.it/jobcaffe

SPORTELLO INFORMATIVO PER LE AZIENDE

SPORTELLO INFORMATIVO PER LE PERSONE IN CERCA DI OCCUPAZIONE

• BANCA DATI LE DA AZIENDE CHE HANNO UNA CONVENZIONE CON LA PROVINCIA DI MILANO PER ASSUNZIONI TRAMITE COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO

INFORMAZIONI e ORIENTAMENTO

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AGENZIE INTERINALI

Elenco delle agenzie interinali presenti sul territorio milanese dove puoi iscriverti inviando il tuo curriculum.

Adecco Kelly Services

Piazza Diaz, 2 - 20123 - Milano (MI) via Spadolini 7 - 20141 - Milano (MI)

Tel:02/86915241 -Fax:02/804770 Tel:02/762351

www.adecco.it Fax:02/88073370

www.kellyservices.it Startpeople

Manpower Via Paolo da Cannobio, 12

Piazza Velasca 6 - 20122 - Milano (MI) Tel:02/72095066 – Fax:02/89092146

http://www.startpeople.it Tel:0285465401 – Fax: 0285465419 www.manpower.it

e-work

Obiettivo Lavoro viale Tunisia, 50 - 20124 - Milano (MI)

via San Gregorio 44 - 20124 - Milano (MI) Tel:02/67382086 - Fax:02/66981059

Tel:02/66989896 - Fax:02/6704515 www.e-work.it

www.obiettivolavoro.it ETJCA - Agenzia per il lavoro

Randstad Via Ponchielli, 8 - 20129 - Milano (MI)

Tel: 02.20404133 – Fax: 02.20404125

www.etjca.it Viale Murillo, 33 – 20149 – Milano

Tel. 02/48714020 – Fax: 02/40094399 http://lavoro.it.randstad.com/

Job

Temporary Spa Temporary Corso Lodi 59 - 20139 Milano

via Pantano 2 - 20122 - Milano (MI) Tel: 02/55232032 - fax: 02/56808600

www.jobspa.it Tel:02/454320 - Fax: 02/454320401

www.temporary.it Umana

Vedior Via Paolo da Cannobio 13 20122 Milano centro (MI)

C.so 22 Marzo, 48

20137 MILANO 22 MARZO (MI) Tel: 02/8053362 – Fax: 02/86458495

http://www.umana.it/

Tel:02/ 73950857

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14 CORSI REGIONALI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE

Sono corsi organizzati dal Comune di Milano, dalla Provincia, Agenzie interinali.

Possono avere la durata annuale o biennale, con frequentazione diurna, pomeridiana e serale e si suddividono in:

• corsi serali di primo livello,

• di qualifica,

• di specializzazione professionale,

• di secondo livello,

• per il conseguimento di patenti "di mestiere" o di "abilitazione all'esercizio professionale" (elettricista, parrucchiere, ecc.),

• di aggiornamento e perfezionamento professionale.

I corsi sono finalizzati alla formazione nei seguenti settori:

acconciature-estetica, agricoltura, alberghiero, amministrazione-commercio, arte-musica-spettacolo, comunicazione visive e audiovisive, informatica, lingue, turismo, tessile-abbigliamento, servizi sociali, industria alimentare, chimica- ambiente- ecologia ecc.

Visto l'alto numero dei corsi, i requisiti di ammissione possono essere i seguenti:

licenza media inferiore, diploma media superiore, diploma media superiore specifico, diploma di qualifica (istituto professionale di Stato), attestato regionale di qualifica, o di specializzazione, lavoratori autonomi, disoccupati, esperienze lavorative nel settore, iscrizione all'università, diploma di laurea, occupati e maggiore età.

L'offerta formativa regionale raccoglie le proposte formative predisposte dagli Enti di Formazione accreditati dalla Regione Lombardia sulla base degli Standard Regionali.

In particolare è possibile selezionare i percorsi per le seguenti tipologie:

• percorsi triennali di qualifica destinati a studenti in diritto-dovere di istruzione e formazione

• percorsi di quarta annualità destinati a studenti in possesso della qualifica triennale

• percorsi per adulti (dai 18 ai 64 anni).

Come si può vedere, le possibilità per accedere a questi corsi sono molto ampie e, a seconda del tipo di frequentazione, il titolo a cui è possibile accedere può essere il seguente:

• attestato regionale,

• certificato di frequenza,

• attestato di qualifica professionale,

• attestato di specializzazione

• patente regionale di mestiere o di abilitazione di esercizio di attività professionali.

Per i costi d'iscrizione, ci si può rivolgere ai servizi presenti sul territorio.

2.5 CORSI FONDO SOCIALE EUROPEO

Il Fondo Sociale Europeo, FSE, contribuisce a realizzare le priorità della Comunità riguardo al rafforzamento della coesione economica e sociale, migliorando le possibilità di occupazione e di impiego, favorendo un alto livello di occupazione, nuovi e migliori posti di lavoro. A tal fine, sostiene le politiche degli Stati membri intese a conseguire la piena occupazione e la qualità e la produttività sul lavoro, a promuovere l'inclusione sociale, compreso l'accesso all'occupazione delle persone svantaggiate, a ridurre le disparità occupazionali a livello nazionale, regionale e locale (art. 2 Reg.CE1081/2006). Il FSE è l'unico Fondo strutturale che interviene in modo orizzontale in tutti i Paesi e le Regioni dell'Unione Europea.

L’obiettivo del Fondo Sociale Europeo

In questo contesto, l'obiettivo principale del FSE è la lotta alla disoccupazione, attraverso la formazione di una forza lavoro più competente e preparata a fronteggiare le nuove sfide del mercato e a prevenire la disoccupazione di lunga durata.

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A tale scopo, contribuisce alla creazione di nuovi e migliori posti di lavoro e allo sviluppo delle competenze dei lavoratori, soprattutto delle fasce più deboli. Il FSE sostiene, inoltre, gli Stati membri nel loro tentativo di introdurre e rendere operative nuove politiche attive dell'occupazione, adattando il proprio intervento alle specifiche condizioni delle varie regioni.

Per il perseguimento dei suoi obiettivi, il Fondo sociale europeo finanzia tanto azioni dirette specificamente ai singoli, quanto azioni volte ad intervenire in modo strutturale per il miglioramento dei sistemi dell'istruzione e della formazione professionale e per un miglior funzionamento del mercato del lavoro.

Le azioni del Fondo Sociale Europeo

In sintesi, le azioni finanziate dal Fondo Sociale Europeo (FSE) sono dirette a:

a) accrescere l'adattabilità dei lavoratori, delle imprese e degli imprenditori, al fine di migliorare l'anticipazione e la gestione positiva dei cambiamenti economici;

b) migliorare l'accesso all'occupazione e l'inserimento sostenibile nel mercato del lavoro per le persone in cerca di lavoro e per quelle inattive, prevenire la disoccupazione, in particolare la disoccupazione di lunga durata e la disoccupazione giovanile, incoraggiare l'invecchiamento attivo e prolungare la vita lavorativa, accrescere la partecipazione al mercato del lavoro;

c) potenziare l'inclusione sociale delle persone svantaggiate ai fini della loro integrazione sostenibile nel mondo del lavoro e combattere ogni forma di discriminazione nel mercato del lavoro;

d) potenziare il capitale umano;

e) promuovere partenariati, patti e iniziative tramite la creazione di reti di soggetti interessati, quali parti sociali e organizzazioni non governative, a livello transnazionale, nazionale, regionale e locale, al fine di promuovere riforme nei settori dell'occupazione e dell'integrazione nel mercato del lavoro.

I destinatari del Fondo Sociale Europeo

Le azioni del Fondo sociale europeo (FSE) sono rivolte in generale a tutti i cittadini dell'Unione europea. La maggior parte degli interventi è tuttavia indirizzata a categorie specifiche di destinatari, in particolare:

• Imprenditori/trici e lavoratori/trici pubblici e privati, compresi lavoratori/trici autonomi;

• Laureati/e e studenti/esse stranieri presenti nell’istruzione terziaria (per le operazioni di sostegno all’attrazione e alla mobilità del capitale umano di alto profilo);

• Ricercatori/trici e personale impiegato nella ricerca;

• Occupati/e nei settori ad alta tecnologia e/o ad alto contenuto di conoscenza;

• Disoccupati/e o inoccupati/e;

• Disoccupati/e di lunga durata;

• Lavoratori/trici in mobilità/CIGS e lavoratori/trici a rischio di esclusione dal mercato del lavoro;

• Imprese;

• Persone in condizione di svantaggio.

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3. LA TUTELA DEI DIRITTI SUL POSTO DI LAVORO

3.1 DIVIETO DI INDAGINI

Al datore di lavoro è vietato effettuare indagini su aspetti della vita del lavoratore estranei al rapporto di lavoro.

Tale principio è rafforzato anche dalla “legge sulla privacy” n. 196/03. Prima di essa solo lo Statuto dei lavoratori (legge 300/70) con gli art. 4 e 8 richiamava esplicitamente la tutela della riservatezza anche se nel solo campo lavorativo.

L'art. 8 legge 300/70 vieta esplicitamente "ai fini dell'assunzione, come nel corso dello svolgimento del rapporto di lavoro, indagini, anche a mezzo di terzi", sulle opinioni politiche del lavoratore, religiose o sindacali, nonché sui fatti non rilevanti ai fini della valutazione delle attitudini professionali.

Il divieto riguarda principalmente il datore di lavoro ma si estende naturalmente a tutti coloro che svolgono le indagini vietate come, ad esempio, agenzie investigative o agenzie per la selezione del personale.

Eventuali richieste da parte del datore di lavoro riguardanti certificati o visite mediche, vengono regolamentate dal paragrafo "accertamenti sanitari".

I dati personali inerenti la salute e le abitudini sessuali sono qualificati, dalla legge 196/03, come dati sensibili, e quindi possono essere raccolti e trattati, dal datore di lavoro, solo previa informazione ed esplicito consenso dell'interessato.

3.2 GLI ACCERTAMENTI SANITARI NELL'AMBIENTE DI LAVORO

Controlli consentiti al datore di lavoro in merito allo stato di salute o alla idoneità fisica del lavoratore sieropositivo o affetto da AIDS.

In base allo Statuto dei lavoratori, al datore di lavoro è vietato compiere in via diretta qualsiasi controllo sullo stato di salute del lavoratore.

Il datore di lavoro può chiedere al lavoratore di effettuare tali accertamenti solo avvalendosi degli Istituti previdenziali. I controlli si riferiscono, peraltro, solo all’infermità per malattia. Lo stesso divieto riguarda la possibilità di un accertamento diretto del datore di lavoro circa l’idoneità fisica del lavoratore, il cui controllo è demandato agli Enti pubblici e che comunque deve avere carattere specifico, ovvero riferirsi alle mansioni che svolte dal lavoratore o che dovrebbe svolgere dopo l'assunzione.

Riferimenti normativi:

• L. 20/5/1970 n. 300 Art. 5;

• D.P.R. 19/3/1956 n. 303 Art. 33;

• L. 23/12/1978 n. 833;

• D.L. 15/8/1991 n. 277 Artt. 3 e 7.

I controlli sullo stato di salute del lavoratore sono sia i controlli preventivi all'assunzione e diretti alla verifica della idoneità fisica a svolgere le mansioni cui lo stesso dovrà essere adibito, sia i controlli in corso di rapporto lavorativo diretti a verificare il permanere dello stato di idoneità o diretti a verificare l’eventuale stato di infermità (malattia).

Le leggi in materia sanciscono che il datore di lavoro non può verificare in via diretta l'idoneità o l'infermità del lavoratore dipendente. Il controllo dello stato di infermità può essere effettuato mediante l'intervento degli Istituti previdenziali, mentre la verifica dello stato di idoneità è competenza degli Enti Pubblici.

La violazione di tale divieto è sanzionato penalmente dall'art. 38 dello Statuto dei lavoratori.

Controlli precedenti all'assunzione

Il divieto imposto al datore di lavoro dall'art. 5 si estende anche ai controlli preventivi all'assunzione, così come si evince da diverse pronunce della Corte di Cassazione (Cass. 12 marzo 1981, n. 1421; Cass., 4 maggio 1984, n.

2729; Cass. 5 novembre 1985, n. 5387; Cass. Pen. 8 gennaio 1998 n. ..).

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17 Controlli in corso di rapporto

Sempre in base all'art. 5, il suddetto divieto è inoltre valido anche per i controlli che il datore di lavoro deve effettuare nel corso del rapporto di lavoro.

Organi preposti al controllo.

I controlli qui in esame, vietati qualora il datore di lavoro li volesse esplicare direttamente sul lavoratore, avvalendosi di medici di sua fiducia, possono invece essere effettuati dal Medico competente per quanto attiene alla verifica dell’idoneità fisica a svolgere le mansioni per le quali il lavoratore è stato assunto (“Testo Unico sulla Sicurezza nei luoghi di lavoro” - Dlgs - 9 aprile 2008, n. 81 e "Disposizioni integrative e correttive del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di Lavoro” - D.Lgs 3 agosto 2009 n. 106). In caso di giudizio avverso del medico competente, è ammesso fare ricorso, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo, all'organo di vigilanza territorialmente competente (commissione ASL) che dispone, dopo eventuali ulteriori accertamenti, la conferma, la modifica o la revoca del giudizio stesso.

I controlli sullo stato di salute competono, invece, ai medici del Servizio Sanitario Nazionale e possono essere richiesti dal datore di lavoro. In questo caso il lavoratore dovrà essere reperibile, salvo giustificato impedimento, al proprio domicilio nelle fasce di reperibilità. (dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 17 alle ore 19).

3.3 L'EFFETTUAZIONE DEL TEST HIV.

In base all'art. 5, terzo comma, della L. 5 giugno 1990, n. 135 l'effettuazione degli accertamenti sanitari dell'infezione da HIV è possibile solo dietro il consenso del lavoratore. La stessa legge deroga al principio della volontarietà del test - ammettendo un'eccezione - quando afferma che il test HIV può essere effettuato anche in difetto di tale consenso qualora ricorrano determinate circostanze. Dal consenso si potrebbe prescindere solo nei casi di obiettiva e indifferibile urgenza del trattamento sanitario, o per specifiche esigenze di interesse pubblico (rischi di contagio per i terzi, od altro).

L'accertamento della necessità clinica e l'interesse del soggetto sono, e possono essere certificati, soltanto da un medico che emette un giudizio tecnico.

L'art. 6 della medesima legge, inoltre, impone al datore di lavoro il divieto di svolgere indagini per l'accertamento dello stato di sieropositività nei confronti del lavoratore, sia nel caso in cui si tratti di un dipendente, sia nel caso di un candidato all'assunzione. (Tale divieto è soggetto alla medesima sanzione penale di cui all'art. 38 della L. 20 maggio 1970, n. 300).

È accaduto, tuttavia, che il suddetto regime sia stato sostanzialmente stravolto nel 1994 da una sentenza della Corte Costituzionale (sentenza 2 giugno 1994, n. 218), che ha dichiarato illegittimo il comma 3 dell'articolo 5, poiché in contrasto con l'art. 32 della Costituzione, dove non prevede accertamenti sanitari relativamente all'assenza di sieropositività HIV come condizione per l'espletamento di attività che comportino rischi per la salute dei terzi.

Con la medesima sentenza, tuttavia, la Corte Costituzionale ha fatto esplicito rinvio al legislatore affinché questi individuasse in modo chiaro le attività ed i servizi considerabili "a rischio" se praticati da persona sieropositiva, in quanto comportanti pericolo per la salute dei terzi. Ciò nonostante, a distanza di anni, non è disponibile ancora un "mansionario" che definisca le attività e i servizi rispetto ai quali il test HIV possa essere richiesto dal datore di lavoro, senza che il lavoratore possa opporsi.

Al contrario, il vuoto legislativo creato dalla suddetta sentenza ha sicuramente contribuito, da un lato, a rafforzare la posizione del datore di lavoro, aumentando la possibilità che egli agisca in modo arbitrario, e, dall'altro, ad abbassare in modo notevole il grado di tutela del lavoratore. È su questi, infatti, che grava, oggi, l'onere di denunciare il datore di lavoro che chieda di sottoporsi, o abbia sottoposto il lavoratore al test HIV senza il suo consenso. Ciò significa che compete all'autorità giudiziaria decidere di volta in volta se l'attività svolta dal lavoratore ponga oggettivamente a rischio la salute di altre persone - colleghi o clienti che esse siano -, e quindi dichiarare legittima o illegittima la condotta del datore di lavoro.

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18 3.4 PERIODO DI PROVA

Il periodo di prova, che è genericamente disciplinato dal codice civile (art. 2096 c.c.), deve risultare da atto scritto.

Nel caso di assunzione verbale, l’assunzione è da intendersi definitiva.

La durata massima della prova è determinata dai contratti collettivi ed, in mancanza di questi, può essere stabilita nei contratti individuali. Il periodo di prova si intende sospeso nei casi di malattia, ferie e permessi.

Nel predetto periodo ciascuna delle parti può recedere in qualsiasi momento dal contratto senza obbligo di preavviso, salvo che sia stato contrattualmente definito un tempo minimo. Il licenziamento effettuato dal datore di lavoro dopo un periodo non sufficiente a valutare le effettive capacità del lavoratore, può essere comunque impugnato e portato alla valutazione del giudice (Corte Cost. 22/12/80 n. 189).

I contratti di lavoro pubblici prevedono espressamente che il recesso dal contratto non può essere attivato se non è trascorso almeno il 50% del periodo di prova contrattualmente stabilito.

Il recesso dei lavoratori in prova avviati dal collocamento obbligatorio dev'essere motivato per iscritto (Cass.

08/06/1998, n° 5639, Cass. 18/2/94 n. 156).

3.5 MANSIONI DEL LAVORATORE / PERDITA DI IDONEITÀ ALLE MANSIONI

La legge stabilisce che il lavoratore debba essere adibito "alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti alla categoria superiore che abbia successivamente acquisito, ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione" (art. 2103 c.c.).

Al momento dell'assunzione, quindi, il datore di lavoro pubblico e privato è tenuto a fornire al lavoratore, entro trenta giorni, le seguenti informazioni: (Decreto legislativo - 26 maggio 1997 Numero 152)

a) l'identità delle parti;

b) il luogo di lavoro; in mancanza di un luogo di lavoro fisso o predominante, l'indicazione che il lavoratore è occupato in luoghi diversi, nonché la sede o il domicilio del datore di lavoro;

c) la data di inizio del rapporto di lavoro;

d) la durata del rapporto di lavoro, precisando se si tratta di rapporto di lavoro a tempo determinato o indeterminato;

e) la durata del periodo di prova se previsto;

f) l'inquadramento, il livello e la qualifica attribuiti al lavoratore, oppure le caratteristiche o la descrizione sommaria del lavoro;

g) l'importo iniziale della retribuzione e i relativi elementi costitutivi, con l'indicazione del periodo di pagamento;

h) la durata delle ferie retribuite cui ha diritto il lavoratore o le modalità di determinazione e di fruizione delle ferie;

i) l'orario di lavoro;

j) i termini del preavviso in caso di recesso

Nel corso del rapporto di lavoro, l'azienda ha la facoltà di attribuire al lavoratore mansioni diverse da quelle precedentemente dichiarate all’atto dell’assunzione, purché le medesime non arrechino pregiudizio alla professionalità acquisita.

Nel caso di assegnazione a mansioni superiori, il lavoratore ha diritto "al trattamento corrispondente all'attività svolta, e l'assegnazione stessa diviene definitiva, ove la medesima non abbia avuto luogo per sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, dopo un periodo fissato dai contratti collettivi, e comunque non superiore a tre mesi" (art. 2103 c.c.).

Nella pubblica amministrazione l'assegnazione a mansioni superiori ha una sua specifica regolamentazione (art.

25 Dlgs 80/98). Esse possono essere attribuite solo nelle ipotesi previste espressamente dalla legge (attribuzioni difformi sono nulle) ed il lavoratore ha diritto alla corrispondente retribuzione senza l'acquisizione permanente dell'inquadramento professionale.

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È da considerare, invece, illegittimo il caso in cui il datore di lavoro ti adibisca a mansioni inferiori rispetto alla tua qualifica. Ciò nonostante in alcune rare situazioni, sempre finalizzate al mantenimento del posto di lavoro, sono ammesse alcune deroghe, a condizione che vi sia il tuo consenso.

Tra i motivi che legittimano una attribuzione a mansioni anche inferiori alla qualifica conseguita durante il rapporto di lavoro, vi è senza dubbio la perdita dell'idoneità alle mansioni di assunzione.

Nel caso non fossi più in grado, per ragioni di salute, di svolgere le mansioni precedenti, puoi chiedere di essere impiegato in altre mansioni, anche non equivalenti e di una qualifica inferiore, al fine di evitare un possibile licenziamento.

L'inidoneità alle mansioni precedentemente svolte potrebbe diventare infatti motivo di legittimo recesso dal contratto di lavoro, salvo l'obbligo del datore di lavoro di ricercare una collocazione professionale compatibile con la tua residua capacità lavorativa, nel caso tu sia soggetto alla tutela della legge sul collocamento obbligatorio (ex Leg.482/68).

3.6 PERMESSI

I lavoratori dipendenti, sia nel settore pubblico, sia in quello privato, hanno il diritto di assentarsi dal lavoro in alcuni casi, con appositi permessi (retribuiti e non retribuiti), quando espressamente regolati dalla legge o dalla contrattazione collettiva. Altre opportunità possono derivare da specifiche normative aziendali contenute nei contratti integrativi. Diventa fondamentale quindi, al di là delle specifiche previsioni di legge, verificare se presso la azienda esistono clausole che integrano la normativa in materia.

Per le persone affette da HIV, e per i genitori o familiari i (conviventi no) che assistano una persona in AIDS in situazione di gravità, valgono i benefici previsti dalla legge 104/92 art. 33:

• Diritto di usufruire di un permesso giornaliero di due ore, oppure di un permesso mensile di tre giorni, retribuito per il portatore di Handicap;

• Diritto di usufruire di tre giorni di permesso mensile retribuito (per i familiari) da usufruire a giornate o a mezze giornate, oppure ad ore per un massimo di 24 ore settimanali – per un orario di lavoro di 40 ore oppure riparametrato nel settore privato e di 18 nel settore pubblico.;

• Diritto di scegliere, ove sia possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e a non essere trasferiti senza il proprio consenso (per gli affetti da HIV e per i familiari);

Per ottenere le suddette agevolazioni il lavoratore deve inoltrare domanda all'azienda, allegando:

• Certificazione rilasciata dalla ASL competente che attesti la gravità;

• Certificato di stato di famiglia;

• Dichiarazione di responsabilità che il coniuge lavoratore (nel caso di assistenza ai figli) non usufruisca delle stesse agevolazioni.

I congedi

La Legge 388 del dicembre del 2000 art. 80 comma 2 ha integrato le disposizioni previste dalla Legge 53 del 2000. Introducendo l’opportunità, per i genitori di persone con handicap grave, di usufruire di 2 anni di congedo retribuito, la condizione principale è che al disabile sia stata accertata una situazione di gravità e che non sia ricoverato a tempo pieno in un istituto.

La circolare INDAP- Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell’Amministrazione Pubblica 10 gennaio 2002 n°2 prevede congedi retribuiti di due anni per il genitore i cui figli siano riconosciuti invalidi ai sensi della legge 104/92; dal 2007, tale possibilità è stata estesa al coniuge e, da febbraio 2009, il congedo può essere utilizzato anche dal figlio (a particolari condizioni) per assistere il genitore convivente e affetto da handicap grave.

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20 3.7 MALATTIA

Per malattia (non professionale) si intende a qualsiasi evento morboso che produca come conseguenza una parziale o totale inabilità all'attività lavorativa. Essa è una delle cause più diffuse che inducono alla sospensione del rapporto di lavoro.

L'articolo 2110 del c.c. detta i principi generali che regolano tale sospensione e si applica a tutti i lavoratori dipendenti, sia nel settore Pubblico che in quello privato.

Durante la malattia il lavoratore ha diritto al mantenimento del posto di lavoro, per un limitato periodo, durante il quale non può essere licenziato. Tale periodo è comunemente chiamato periodo di comporto.

La determinazione di predetto periodo è definito dalla contrattazione collettiva (in mancanza della quale valgono gli usi e le equità), e può essere di due tipi:

• comporto secco: calcolato sulla base di un unico evento morboso a carattere continuativo;

• comporto per sommatoria: calcolato sulla base di una pluralità di eventi morbosi, anche di diversa natura, nell'arco di un determinato periodo di tempo ( per esempio il periodo di vigenza contrattuale).

Diverso è il trattamento nei casi di lavoratori affetti da tubercolosi, ai quali è riconosciuto il diritto alla conservazione del posto fino a sei mesi dopo la data di dimissione dal luogo di cura, per avvenuta guarigione o stabilizzazione, con mansioni ed orario adeguati alle residue capacità lavorative (art. 9, L.419/1975).

Una volta superato il periodo di comporto, il datore di lavoro può risolvere il rapporto di lavoro, qualora lo stato di malattia perdurasse (salvo esplicita previsione contrattuale, il datore di lavoro non è obbligato a comunicare al lavoratore l'approssimarsi del termine del periodo di comporto - Cass.13/09/97 n. 9121).

N.B. è importantissimo che una persona con HIV/AIDS controlli e verifichi periodicamente con l’Ufficio del Personale il non superamento di tale limite

L'eventuale scioglimento del rapporto di lavoro non si determina automaticamente in quanto è necessario un provvedimento specifico.

Nel caso il lavoratore si trovasse nella condizione di non poter rientrare sul posto di lavoro al termine del periodo di comporto, prima della scadenza del periodo di malattia, deve accertarsi che esista la possibilità di richiedere un periodo di aspettativa non retribuita, prevista in alcuni contratti collettivi, ovvero deve chiedere di usufruire delle ferie residue, fermo restando un orientamento giurisprudenziale maggioritario che non obblighi il datore di lavoro ad accettare la richiesta del lavoratore (Cass. 28/01/97 n. 873).

3.8 TRASFERIMENTO

Il trasferimento (art. 2103 c.c.) è un provvedimento unilaterale del datore di lavoro per effetto del quale avviene un mutamento definitivo del luogo di lavoro del dipendente senza limiti di tempo.

È da distinguersi dal concetto di trasferta, che comporta semplicemente uno spostamento temporaneo per particolari esigenze di lavoro.

La legge prevede che il lavoratore possa essere trasferito solo per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive; pertanto non sono ammesse eventuali motivazioni di carattere soggettivo, come per esempio la sanzione per un provvedimento disciplinare, anche se ciò potrebbe essere ammesso quando si dimostri un'incompatibilità ambientale (rapporto con colleghi o superiori), anch'essa inclusa nelle "comprovate ragioni organizzative" (Cass. 26/3/98 n. 3207).

La comunicazione del trasferimento non deve esprimere necessariamente le motivazioni che lo hanno reso necessario, tuttavia il lavoratore può chiedere, entro quindici giorni dalla comunicazione, i motivi che lo hanno determinato: in tal caso il datore di lavoro deve, nei sette giorni dalla richiesta, comunicarli per iscritto, in modo da permettere al lavoratore un controllo sull'effettiva sussistenza dei requisiti stabiliti dalla normativa. Nel caso di

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trasferimento illegittimo il lavoratore può impugnare il provvedimento davanti al Pretore del Lavoro e richiedere la cosiddetta "procedura d'urgenza", così come stabilito dall'art. 700 c.c..

3.9 DIMISSIONI

Per dimissioni si intende la volontà da parte del lavoratore di recedere dal contratto di lavoro e sono regolamentate dall'articolo 2118/2119 del codice civile e dai contratti collettivi nazionali di lavoro di settore.

La forma è normalmente libera, salvo che i CCNL prevedano espressamente la forma scritta.

Le dimissioni esprimono, per definizione, un atto volontario; può anche accadere, però, che sia il datore di lavoro pretenderle, per esempio attraverso forme di minaccia o pressione. In questo caso il lavoratore ha la possibilità di chiedere l’annullamento, ma spetta a lui dimostrare la sussistenza della minaccia; si consiglia, quindi, come regola generale, di non firmare mai nulla se non si è maturato l'intenzione di cambiare lavoro.

3.10 LICENZIAMENTO

Il licenziamento è la manifestazione di volontà del datore di lavoro per esprimere unilateralmente la fine di un rapporto di lavoro subordinato.

Nel corso degli anni è stata progressivamente modificata la normativa e, fatte salve alcune rare eccezioni in tema di "libera recedibilità" dal contratto (dirigenti, lavoratori domestici, sportivi professionali, ultrasessantenni con diritto alla pensione - salvo l'opzione di lavorare fino a sessantacinque anni - e, naturalmente, lavoratori in prova), oggi nessun lavoratore può essere licenziato se non per giusta causa o giustificato motivo (Legge 108/90).

L'onere della prova spetta sempre al datore di lavoro il quale deve comunicare il licenziamento per iscritto al lavoratore, pena l'inefficacia del provvedimento.

Il lavoratore ha 60 giorni di tempo per impugnarlo con decorrenza dal ricevimento della comunicazione, o dall'avviso dei motivi che hanno dato luogo al licenziamento, se successivo. Inoltre, a partire dal 23/04/1998, se il lavoratore vuole promuovere una causa di lavoro, deve obbligatoriamente ricorrere alla procedura di conciliazione prima di procedere per via giudiziaria.

Il licenziamento irrogato in relazione allo stato di salute o all’orientamento sessuale del lavoratore (analogamente a quello motivato da ragioni di ordine politico, religioso o razziale) è nullo, indipendentemente dalle motivazioni addotte dal datore di lavoro.

Se il licenziamento avviene per le suddette ragioni, al lavoratore verrà riconosciuto il diritto di continuare a lavorare nelle medesime mansioni, senza che il rapporto si possa considerare interrotto. Avrà quindi il diritto di vedersi riconosciute le retribuzioni maturate nel periodo in cui non ha potuto lavorare perché assente in seguito al licenziamento.

Più difficile è la soluzione nel caso il datore di lavoro non esprima le motivazioni del licenziamento o le mascheri con altre inadempienze. In assenza di motivazioni, il lavoratore dovrà richiederle entro 15 giorni dal licenziamento e il datore di lavoro dovrà comunicarle nei successivi 7 giorni; in presenza di motivazioni pretestuose il lavoratore dovrà invece dimostrare che alla base del licenziamento ci sono in realtà motivi discriminatori. La prova non è sempre facile ma neppure impossibile, potendo far riferimento a precedenti minacce, comportamenti discriminatori, atteggiamenti intimidatori ed eventuali testimonianze.

Qualora dovesse rivelarsi impossibile dimostrare l'intento discriminatorio, il lavoratore potrà contestare il licenziamento per assenza di giusta causa o giustificato motivo.

Le conseguenze del licenziamento illegittimo sono tuttavia diverse a seconda delle dimensioni dell'azienda: in alcuni casi esiste l'obbligo di reintegrazione, in altri il semplice obbligo di indennizzo.

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22 3.11 L'OBBLIGO DI REINTEGRAZIONE

Sono soggetti all'obbligo di reintegrare il dipendente illegittimamente licenziato:

• gli imprenditori o i datori di lavoro che occupano più di 15 dipendenti (più di 5 nel settore agricolo) in ciascuna sede, filiale, ufficio o reparto autonomo;

• gli imprenditori o i datori di lavoro che occupano più di 15 dipendenti (più di 5 nel settore agricolo) nello stesso comune anche se in unità produttive più piccole;

• gli imprenditori o i datori di lavoro che occupano comunque più di 60 dipendenti a livello nazionale.

Sono comunque sottoposti a questo regime anche gli studi professionali, o altri enti non economici, purché raggiungano i suddetti limiti dimensionali. Sono esclusi i datori di lavoro non imprenditori che svolgono, senza fine di lucro, attività di natura politica, sindacale, culturale e di culto.

In caso di licenziato illegittimo, il lavoratore avrà diritto, in aggiunta alla reintegrazione nel posto di lavoro, a un risarcimento del danno. In alternativa alla reintegrazione (fermo restando il risarcimento del danno), il lavoratore potrà optare per un'indennità sostitutiva pari a 15 mensilità di retribuzione globale di fatto.

In sede di giudizio, il giudice, valutato il comportamento del lavoratore nel periodo intercorso tra il licenziamento e la sentenza, può decidere un risarcimento del danno di valore inferiore alle mensilità perse sia perché nel frattempo il lavoratore ha svolto un’attività remunerata, sia perché non si è diligentemente attivato per risolvere la situazione (Cass. 27/01/98 n. 809).

3.12 IL DIRITTO AL RISARCIMENTO

Sono soggetti all'obbligo di tutela risarcitoria i datori di lavoro privati che occupino un numero di dipendenti inferiore a quelli suindicati e quelli esclusi dall'obbligo di reintegro, in quanto svolgenti attività non a scopo di lucro (vedi sopra).

In questo caso il datore di lavoro può decidere se riassumere il lavoratore oppure corrispondergli un risarcimento del danno (da 2,5 a 6 volte la retribuzione mensile globale di fatto, che arriva fino a 10 volte nel caso il lavoratore abbia maturato più di 10 anni di anzianità e fino a 14 volte con più di 20 anni di anzianità).

La giurisprudenza ha stabilito che, a fronte della decisione di riassunzione da parte del datore di lavoro, il lavoratore ha la facoltà di optare per il risarcimento, rifiutando la riassunzione.

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4. ASPETTI PREVIDENZIALI E PRESTAZIONI ECONOMICHE

4.1 PENSIONE DI INVALIDITÀ CIVILE Che cos'è?

È una prestazione economica mensile erogata dal Ministero dell'Interno attraverso gli uffici invalidi dei Comuni – se sono presenti – oppure alle ASL competenti per il territorio (dal 1999 tramite l'I.N.P.S. territoriale), e viene riconosciuta, previo accertamento sanitario da parte dell'A.S.L. (Azienda Sanitaria Locale), purché il lavoratore abbia un grado di invalidità pari o superiore al 74%.

Nel caso venga riconosciuta un'invalidità del 100%, può essere assegnata un'indennità di accompagnamento. Per ottenere quest'ultima prestazione il medico deve compilare il certificato dichiarando che il soggetto è persona:

• "impossibilitata a compiere i normali atti quotidiani della vita senza l'aiuto di un accompagnatore"

oppure

• "impossibilitata a deambulare senza l'aiuto di un accompagnatore".

La pensione di Invalidità Civile viene erogata per tredici mensilità.

In caso di morte del titolare, la pensione di Invalidità Civile non è reversibile.

4.2 CHI HA DIRITTO ALLA PENSIONE DI INVALIDITÀ CIVILE ?

Ha diritto alla pensione di Invalidità Civile il soggetto che abbia un'età compresa fra 18 ed i 65 anni, a cui sia stata riscontrata una patologia o una menomazione invalidante, non dipendente da cause di lavoro.

Il diritto alla pensione di Invalidità Civile si assume se il soggetto ha cittadinanza italiana, della Repubblica di San Marino, degli Stati membri della Unione Europea, oppure gode dello stato di rifugiato politico (a condizione che sia residente in Italia) oppure, infine, nel caso sia uno straniero titolare di carta di soggiorno.

4.3 A QUANTO AMMONTA LA PENSIONE ?

Se è stato riconosciuto un danno pari o superiore al 74%, l'ammontare della pensione per il 2009 è di 256,67 EURO per 13 mensilità, purché il reddito personale annuo - per il 2009 – non superi 4408,95 EURO.

Nel caso in cui sia stato riconosciuto un danno del 100%, l'importo della pensione è sempre di 256,67 EURO per 13 mensilità, purché il reddito personale annuo non superi 15.154,24

Non vi è alcun limite di reddito, invece, per l'erogazione dell'indennità di accompagnamento che, per il 2009, ammonta a 472,04 EURO mensili. A questa prestazione, hanno diritto anche gli ultra sessantacinquenni purché non siano ricoverati in Istituti di Cura.

4.4 COME SI FA LA DOMANDA ?

È possibile ritirare il modello presso qualsiasi A.S.L. oppure rivolgersi al Patronato INCA CGIL, che provvede alla corretta compilazione del modulo e che ne cura gratuitamente tutte le fasi e le procedure.

La pratica, corredata da tutta la documentazione necessaria, viene poi inoltrata all’A.S.L. di competenza.

4.5 PENSIONE DI INVALIDITÀ ALL'INPS

Un lavoratore dipendente o autonomo, in regola con il versamento dei contributi (per almeno 5 anni, di cui 3 negli ultimi 5), ha la facoltà di richiedere la pensione di invalidità all'INPS.

Che cos'è?

È un contributo economico erogato dall'INPS di entità variabile, calcolato in base agli anni di contributi versati e alle retribuzioni percepite, a seguito dell'accertamento medico da parte della Commissione Medica dell'INPS.

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24 Sono previste due forme di prestazioni:

1. assegno di inabilità

Nel caso la capacità lavorativa si fosse ridotta a meno di un terzo a causa di una malattia.

L'assegno ti viene riconosciuto per 3 anni e confermato, su domanda, se lo stato invalidante che ha dato luogo alla prestazione dovesse permanere.

L'assegno d'invalidità è compatibile anche nel caso il soggetto voglia continuare a svolgere un’attività lavorativa autonoma o dipendente, con una riduzione in base al reddito da lavoro percepito.

Dopo tre riconoscimenti (prima concessione e due conferme) l'assegno viene confermato automaticamente.

Occorre tenere presente, inoltre, che si può essere sempre soggetti a revisione medica da parte dell'INPS, la quale, se dovesse accertare l'insussistenza delle condizioni che hanno dato corso alla prestazione, potrebbe decidere di revocare la pensione.

L’assegno non è reversibile.

2. La pensione di inabilità

Nel caso di assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa, viene riconosciuta la pensione di inabilità lavorativa, previo accertamento medico da parte dell'INPS, e si calcola come segue:

• sull'anzianità contributiva maturata fino al momento della presentazione della domanda;

• sulla maggiorazione contributiva pari agli anni mancanti al raggiungimento dell'età pensionabile prevista, fino al massimo di 40 anni (80%).

La pensione di inabilità è reversibile ed è incompatibile con qualsiasi attività lavorativa, anche autonoma.

4.6 COME SI PRESENTANO LE DOMANDE

È possibile ritirare i moduli per le domande presso qualsiasi sede INPS, oppure presso le sedi di Patronato INCA C.G.I.L., dove viene prestata assistenza gratuita da parte di persone specializzate che, oltre a seguire l'iter burocratico e l'eventuale contenzioso medico legale, forniscono informazioni sui documenti da produrre, compilano la domanda e la inoltrano alla sede INPS di competenza.

4.7 TRATTAMENTI DI INVALIDITÀ DEI DIPENDENTI PUBBLICI O DELLO STATO Diritto alla:

• dispensa dal servizio per inabilità alla mansione

• dispensa dal servizio per inabilità a qualsiasi proficuo lavoro

• inabilità assoluta e permanente a qualsiasi lavoro

CON QUANTI ANNI DI SERVIZIO SI HA DIRITTO ALLA PENSIONE PER DISPENSA PER INABILITÀ ALLA MANSIONE ?

Per i dipendenti di Enti Locali o della Sanità: 19 anni 11 mesi 16 giorni (compresi ricongiunzioni, riscatti, servizio di leva).

Per i dipendenti dello Stato o della Scuola Statale: 14 anni 11 mesi 16 giorni (compresi ricongiunzioni, riscatti, servizio di leva).

CHE COSA OCCORRE FARE PER CHIEDERE LA VISITA MEDICA ?

È possibile chiedere la visita medica direttamente all'Amministrazione di cui si è dipendenti, fermo restando il diritto di quest'ultima di decidere autonomamente, in base ai contratti collettivi di comparto, di sottoporre il lavoratore pubblico a visita medica.

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