• Non ci sono risultati.

Gruppo Solidarietà

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "Gruppo Solidarietà"

Copied!
1
0
0

Testo completo

(1)

Disabilità. Contribuzione al costo dei servizi sociosanitari. Ordinanza TAR marche

Salvatore Nocera

vicepresidente nazionale della f.i.s.h.

Dopo il Tar Sicilia, sezione di Catania che recentemente ha accolto il ricorso dell’ANFFAS, anche il TAR delle Marche con Ordinanza del 19 Settembre 2007 (in www.grusol.it), ha accolto la richiesta del genitore di una persona con disabilità, sospendendo il provvedimento col quale il Comune, nel riconoscergli il diritto all’assistenza domiciliare, gli imponeva una

compartecipazione al costo , basata sulla situazione economica dell’intero nucleo familiare, invece che sulla situazione economica del solo interessato.

Anche questa Ordinanza è importante perché riconosce “immediatamente applicabile “il disposto dell’art 3 comma 2 ter del decreto legislativo n. 130/2000 che, modificando il decreto legislativo n. 109/98, stabilisce che, per le prestazioni sociosanitarie a persone con disabilità, grave non si debba tener conto, come di regola, dell’ISEE (Indicatore della Situazione Economica) del nucleo familiare, ma di quello della sola persona con disabilità.

Ciò significa che non è più richiesta l’emanazione di un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di cui è cenno nell’articolo di legge citato, probabilmente perché, come ho sostenuto in altra sede, dopo le modifiche alla Costituzione, introdotte con la legge costituzionale n. 3/01, ormai la materia dei servizi sociali e delle relative prestazioni è stata definitivamente attribuita alle Regioni sottraendola agli organi centrali dello Stato,ai quali rimane invece la determinazione dei “livelli essenziali” relativi ai diritti a tali prestazioni. Ciò significa pure che l’assistenza domiciliare nei casi gravi rientra in un percorso sociosanitario e quindi nella previsione normativa posta a base della decisione.

Ovviamente il TAR non si è limitato a sospendere solo il provvedimento riguardante l’interessato, ma ha pure sospeso, quale atto presupposto, la norma del Regolamento comunale che introduceva l’obbligo di compartecipazione ai costi sulla base dell’ISE del nucleo familiare per le persone con disabilità grave. Ciò comporta che intanto il Comune non potrà applicare questa norma ad altre persone con grave disabuilità, anche prima che intervenga la sentenza di merito. Una volta che interverrà una sentenza confermativa della “sospensiva”, il Comune dovrà cancellare dal proprio regolamento tale norma.

Questa ordinanza è importante , poiché, aggiungendosi a quella precedente del TAR Sicilia, fa, come si dice giurisprudenza, cioè consolida un orientamento dei giudici amministrativi di merito di cui dovranno tener conto, senza però esservi obbligati, altri TAR e pure i Comuni, se non vogliono essere trascinati in giudizio con la forte probabilità di essere condannati.

L’Ordinanza inoltre è interessante perché consolida un orientamento giurisprudenziale di conformità all’Ordinanza della Cassazione a Sezioni unite dell’inizio del 2007, con la quale , a seguito di una discutibile interpretazione dell’art 7 della legge 205/00, ha ritenuto che nelle controversie relative all’accesso ai servizi pubblici esista una competenza esclusiva, cioè sia di interessi legittimi, sia di diritti soggettivi, dei TAR e non più dei Tribunali civili per quanto attiene ai diritti soggettivi.

Chi, da parte delle diverse Amministrazioni, aveva sperato che questo orientamento avesse spuntato le armi di molti ricorrenti che rivendicano diritti, deve riconoscere che aver ottenuto con numerosi ricorsi quell’orientamento della Cassazione, è servito a poco, poiché le condanne delle Amministrazioni e pure le sospensive in via cautelare ed urgente, continuano a fioccare a tutela del riconoscimento di diritti negati ai cittadini.____

Riferimenti

Documenti correlati

La presente legge disciplina misure di assistenza, cura e protezione nel superiore interesse delle persone con disabilità grave, non determinata dal naturale

In primo luogo le prestazioni FNA hanno in realtà una finalità (favorire l’autonomia e la permanenza nel proprio domicilio delle persone con disabilità e limitazioni

- per quali servizi debba essere preso come riferimento l’Isee ordinario e quello sociosanitario (art. Per l'accesso agevolato ai servizi e alle prestazioni di cui al comma 5,

Le prestazioni sociali agevolate richieste a partire dal prossimo gennaio, una volta cioè entrato in vigore il nuovo ISEE dovranno essere erogate sulla base delle nuove modalità

Interessante e fa discutere la norma che stabilisce nella pubblicazione dei quadri l’obbligo di scrivere, accanto al nome di alunni con disabilità che non conseguono il diploma ma

16 Decreto legislativo 31 marzo 1998, n.109 “Definizione di criteri unificati di valutazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate”. 17

109/98 e successive integrazioni e modifiche, in materia di Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE). 9.2 La disciplina ISEE assume come unità di riferimento

 Si stabilisce che i compiti essenziali di AFT e UCCP sono quelli di erogare prestazioni territoriali garantendo l'accesso per tutto l'arco della giornata per