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Regol@mento per la concessione di contributi alle spese connesse alla fornitura di gas metano.

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Academic year: 2022

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Testo completo

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Comune di Spoleto

Direzione Istruzione Coesione Sociale Salute e Sport

Regol@mento per la

concessione di contributi alle spese connesse alla fornitura di gas metano.

Il “Regolamento per la concessione di contributi alle spese connesse alla fornitura di

gas metano” è stato adottato con atto del Consiglio comunale n° 53 del 16 maggio

2008

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Regolamento per la

concessione di contributi alle spese connesse alla fornitura di gas metano

Il “regolamento per la concessione di contributi alle spese connesse alla fornitura di gas metano” è stato adottato con delibera consiliare n° 53 del 16 maggio 2008.

Il 27 maggio 2008 si è proceduto ad un coordinamento formale del testo. Il testo coordinato è stato redatto e ripubblicato a cura della segreteria generale - nell’ambito dell’attività di rilevazione e catalogazione degli atti normativi comunali - al solo fine di agevolare la leggibilità dell’opera secondo criteri uniformi di redazione valevoli per tutti gli atti normativi dell’ente.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti deliberativi che hanno adottato e modificato le norme regolamentari.

L’UFFICIO COORDINAMENTO NORMATIVO Il vice segretario generale

Dott. Vincenzo RUSSO

Regolamento per la concessione di contributi alle spese connesse alla fornitura di gas metano ... 3

art. 1 – Oggetto e finalità ... 3

art. 2 – Soggetti beneficiari ... 3

art. 3 - Soggetti interessati alla presentazione della domanda ... 3

art. 4 - Parametro economico di selezione ... 3

art. 5 - Parametro qualitativo di selezione ... 4

art. 6 - Entità dell’agevolazione ... 4

art. 7 - Modalità e termini di presentazione della domanda ... 5

art. 8 - Modalità di concessione ed erogazione del contributo ... 5

art. 9 - Cause d’inammissibilità ... 6

art. 10 - Cause di decadenza ... 6

art. 11 - Costituzione del fondo comunale ... 6

art. 12 - Rapporti con la VUS. S.p.a ... 6

art. 13 - Ulteriori adempimenti dell’Amministrazione comunale ... 6

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Regolamento per la concessione di contributi alle spese connesse alla fornitura di gas metano

art. 1 – Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento ha come oggetto la concessione di contributi alle spese connesse alla fornitura del gas, così come previsto dalla deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas del 1°

ottobre 2004 n. 170 e successive modifiche ed integrazioni.

2. Il presente regolamento, in attuazione di quanto previsto dalla delibera dell’authority per l’energia elettrica e il gas sopra citata, regola la concessione di contributi per la fornitura di gas a nuclei familiari e soggetti/utenti che, versando in particolari condizioni socio economiche, hanno bisogno di essere sostenuti economicamente.

art. 2 – Soggetti beneficiari

1. L’autorità per l’energia elettrica ed il gas stabilisce, con la stessa deliberazione, che le categorie di beneficiari sono individuate nelle fasce a maggior rischio di fragilità.

2. L’agevolazione è concessa a nuclei familiari residenti nel Comune di Spoleto il cui Indicatore della Situazione Economica Equivalente Comunale – ISEEC (che rappresenta il parametro ISEE standard di cui al Decreto Legislativo n. 109/98 e s.m.i al quale si aggiungono i correttivi individuati dall’Amministrazione Comunale con la deliberazione di consiglio comunale n. 17 del 26 febbraio 2007) non superi la soglia massima indicata all’articolo 4 del presente regolamento e che sono inoltre in possesso dei seguenti requisiti soggettivi:

a) nuclei familiari composti esclusivamente da persone anziane che abbiano compiuto il 65°

anno di età;

b) o nuclei familiari composti da un solo genitore con uno o più figli minori.

Uno dei componenti il nucleo familiare, come sopra definito, deve essere intestatario di un contratto per la fornitura del gas.

art. 3 - Soggetti interessati alla presentazione della domanda

1. La domanda deve essere presentata, dai soggetti beneficiari interessati alla fruizione dei contributi, entro il periodo di vigenza del bando comunale appositamente emanato.

art. 4 - Parametro economico di selezione

1. Si ricorre all’indicatore ISEE come parametro economico di selezione in ottemperanza al Decreto Legislativo n. 109/98 e sue successive modifiche di integrazioni, integrato con i correttivi individuati dall’amministrazione comunale con la deliberazione di consiglio comunale n. 17 del 26 febbraio 2007 (parametro ISEEC) .

2. Annualmente i valori delle soglie ISEEC potranno essere aggiornati in base alla variazione dell’indicatore dei prezzi al consumo. Fasce ISEEC /anno in euro e relativo punteggio:

a) fino a 1.500,00 punti 13 b) da 1501,00 a 2.500,00 punti 12 c) da 2.501,00 a 3.500,00 punti 11 d) da 3.501,00 a 5.500,00 punti 10 e) da 5.501,00 a 8.000,00 punti 9 f) da 8.001,00 a 9.000,00 punti 8 g) da 9.001,00 a 10.000,00 punti 7 h) da 10.001,00 a 11.000,00 punti 6

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_____________________________________________________________________________________________________________ i) da 11.001,00 a 12.000,00 punti 5

. . . . .

l) da 12.001,00 a 13.000,00 punti 4 m) da 13.001,00 a 14.000,00 punti 3 n) da 14.001,00 a 15.000,00 punti 2 o) da 15.001,00 a 16.000,00 punti 1

art. 5 - Parametro qualitativo di selezione

1. La misura del contributo a favore delle persone fisiche è determinata dalla somma dei punteggi dei requisiti soggettivi di cui al successivo punto 1) o al successivo punto 2) e dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente Comunale di cui al precedente articolo 4, secondo le seguenti categorie e priorità:

1) nuclei familiari formati esclusivamente da persone anziane (così come definite al precedente articolo 2):

a) persona anziana sola con invalidità >= 74% con abitazione in affitto = punti 10, b) persona anziana sola con abitazione in affitto = punti 9,

c) coppia di anziani, entrambi con invalidità >= 74% con abitazione in affitto = punti 8, d) coppia di anziani, di cui uno con invalidità >=74%, con abitazione in affitto = punti 7, e) coppia di anziani con abitazione in affitto = punti 6,

f) persona anziana sola, con invalidità >= 74%, con abitazione di proprietà = punti 5, g) coppia di anziani entrambi con invalidità >= 74% con abitazione di proprietà = punti 4, h) coppia di anziani, di cui uno con invalidità >= 74% , con abitazione di proprietà = punti 3, i) persona anziana sola con abitazione di proprietà = punti 2,

l) coppia di anziani con abitazione di proprietà = punti 1;

2) nuclei familiari formati esclusivamente da un solo genitore con uno o più figli minori:

a) famiglia composta esclusivamente da un solo genitore con due o più figli minori con abitazione in affitto = punti 4,

b) famiglia composta da un solo genitore con un solo figlio minore con abitazione in affitto = punti 3,

c) famiglia composta da un solo genitore con due o più figli minori con abitazione di proprietà

= punti 2,

d) famiglia composta da un solo genitore con un solo figlio minore con abitazione di proprietà = punti 1.

2. Si precisa che, ai fini dell’attribuzione dei punteggi, al diritto di proprietà sono equiparati gli altri diritti di godimento e il contratto di comodato d’uso gratuito.

3. Si precisa altresì che, sempre ai fini dell’attribuzione del punteggio, il contratto di locazione deve essere regolarmente registrato.

art. 6 - Entità dell’agevolazione

1. Il punteggio complessivo, determinato dalla somma dei punteggi relativi al parametro economico e al parametro qualitativo, misura l’entità dell’agevolazione nel modo che segue, fatta salva

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l’entità complessiva delle risorse messe a bando:

a) punti 23 = € 244,0 /anno b) da 22 a 18 = € 213,5 /anno c) da 17 a 13 = € 183,0 /anno d) da 12 a 8 = € 122,0 /anno e) da 7 a 3 = € 91,5 /anno f) punti 2 = € 61,0 /anno

art. 7 - Modalità e termini di presentazione della domanda

1. Le domande dovranno essere presentate entro il periodo di vigenza del bando comunale, utilizzando unicamente la modulistica appositamente predisposta a cui dovranno essere allegati, pena l’esclusione:

a) dichiarazione sostitutiva unica di cui al Decreto Legislativo n. 109/98 e sue successive modifiche di integrazioni redatta esclusivamente secondo il modello tipo e attestazione ISEE rilasciata dagli enti competenti e dai soggetti autorizzati (CAF). La dichiarazione sostitutiva unica si deve riferire all’ultima dichiarazione dei redditi presentata o all’ultimo CUD;

b) copia di un documento di riconoscimento del dichiarante in corso di validità;

c) copia dell’ultima bolletta emessa dall’ente gestore con relativa copia della ricevuta di pagamento della stessa;

d) copia del contratto di affitto regolarmente registrato, per i nuclei familiari che vivono in abitazioni in affitto.

2. Ogni persona fisica potrà presentare una sola domanda di contributo.

3. Le richieste debitamente compilate, dovranno essere inoltrate all’Ufficio Protocollo del Comune di Spoleto in Piazza del Comune n. 1 entro i termini stabiliti dal bando comunale. Non farà fede il timbro postale.

4. Le domande pervenute saranno ordinate cronologicamente in base al numero di protocollo apposto dall’ Ufficio Archivio e Protocollo del Comune di Spoleto.

art. 8 - Modalità di concessione ed erogazione del contributo

1. La concessione dell’agevolazione avverrà utilizzando la graduatoria approvata dal Comune di Spoleto secondo i criteri sopra indicati. La graduatoria provvisoria sarà pubblicata all’Albo Pretorio e sarà consultabile sul sito internet - www.comune.spoleto.pg.it - Avverso la suddetta graduatoria potrà essere presentata opposizione entro i 30 (trenta) giorni successivi alla pubblicazione. Trascorso tale termine, si provvederà, ultimata l’istruttoria delle opposizioni pervenute, alla pubblicazione della graduatoria definitiva. Il contributo spettante per l’anno termico di riferimento concesso dal Comune di Spoleto ai soggetti beneficiari, previa verifica della regolarità dei pagamenti, sarà erogato secondo le modalità ritenute più opportune dal Comune medesimo, ivi compreso l’accredito in fattura da parte del soggetto fornitore del gas. Per ogni annualità successiva, dovrà essere presentata nuova domanda corredata dalla documentazione richiesta. A tale scopo l’Amministrazione predisporrà ogni anno apposita modulistica e determinerà le modalità di presentazione delle domande relative alla concessione dei contributi.

2. Le richieste saranno soddisfatte, utilizzando la citata graduatoria, fino ad esaurimento del fondo annualmente stanziato.

3. Nel caso di più domande classificatesi con lo stesso punteggio sarà data priorità a quelle con ISEEC più bassa, in seconda istanza ai nuclei familiari con più figli minori e in ultima istanza si procederà al sorteggio.

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art. 9 - Cause d’inammissibilità

1. Costituiscono cause d’inammissibilità:

a) il mancato utilizzo della modulistica predisposta dall’amministrazione;

b) la mancata sottoscrizione della domanda da parte del richiedente

c) il mancato inserimento di copia del documento di riconoscimento in corso di validità di chi ha sottoscritto la domanda;

d) l’effettivo ricevimento della domanda da parte dell’ufficio Archivio Protocollo oltre il termine di vigenza del bando comunale. A tal riguardo non farà fede il timbro postale.

art. 10 - Cause di decadenza

1. Costituiscono cause di decadenza dal beneficio:

a) il mancato possesso dei requisiti e delle condizioni previste per avere diritto al beneficio;

b) la non regolarità dei pagamenti delle fatture del gas.

art. 11 - Costituzione del fondo comunale

1. Le risorse impiegate per l’agevolazione tariffaria provengono da un apposito Fondo comunale costituito presso la VUS s.p.a., a partire dall’anno termico 2006/2007, con le entrate derivanti dall’applicazione di una quota aggiuntiva alle tariffe di distribuzione del gas, al netto delle imposte, fissata nella misura dell’uno per cento (1%) del vincolo sui ricavi di distribuzione con la deliberazione della Giunta Comunale n. 419 del 26 settembre 2006 e confermata con successiva deliberazione della Giunta Comunale n. 274 del 31 luglio 2007.

2. Qualora, con riferimento a uno specifico anno termico, le risorse del fondo comunale risultino maggiori dell’ammontare complessivo delle agevolazioni tariffarie erogate, la quota eccedente confluisce nel Fondo costituito l’anno termico successivo.

art. 12 - Rapporti con la VUS. S.p.a

1. L’amministrazione della VUS s.p.a. erogherà il fondo per l’anno termico di riferimento (1°

ottobre – 30 settembre di ogni anno), entro il 28 febbraio dell’anno solare successivo.

art. 13 - Ulteriori adempimenti dell’Amministrazione comunale

1. L’Amministrazione Comunale trasmetterà annualmente all’Autorità per l’energia elettrica e il gas il rendiconto delle somme ottenute attraverso l’applicazione dell’aliquota addizionale di cui all’articolo 11 e i criteri adottati per la concessione dei contributi.

2. Analoga comunicazione verrà trasmessa al Consiglio Comunale con l’indicazione del numero dei nuclei familiari beneficiari delle agevolazioni.

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