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.......... Regol@mento per la disciplina della pubblicità e delle affissioni e per l’applicazione dell’imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni di Spoleto Comune

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Comune di Spoleto

Direzione Sportello Unico per l’Impresa e il Cittadino

Regol@mento per la disciplina della pubblicità e delle affissioni e per

l’applicazione dell’imposta sulla

pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni

Il “Regolamento per la disciplina della pubblicità e delle affissioni e per l’applicazione

dell’imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni ” è stato adottato

dal Consiglio Comunale con la deliberazione n° 66 del 31 marzo 2003

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Regolamento per la disciplina della pubblicità e delle affissioni e per l’applicazione dell’imposta sulla

pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni

Il “Regolamento per la disciplina della pubblicità e delle affissioni e per l’applicazione dell’imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni” è stato adottato dal Consiglio Comunale con la deliberazione n°

66 del 31 marzo 2003.

Il 3 novembre 2008 si è proceduto ad un coordinamento formale del testo. Il testo coordinato è stato redatto e ripubblicato a cura della segreteria generale - nell’ambito dell’attività di rilevazione e catalogazione degli atti normativi comunali - al solo fine di agevolare la leggibilità dell’opera secondo criteri uniformi di redazione valevoli per tutti gli atti normativi dell’ente. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti deliberativi che hanno adottato e/o modificato le norme regolamentari.

L’ufficio coordinamento normativo Dott. Vincenzo RUSSO

TITOLO I – DISCIPLINA DELLA PUBBLICITÀ E DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI ...4

Capo I – Disposizioni generali ... 4

Art. 1 – Oggetto del regolamento...4

Art. 2 – Ambito di applicazione ...4

Art. 3 – Classificazione del Comune ...4

Art. 4 – Gestione del servizio ...4

Art. 5 – Categoria delle località ...4

Art. 6 – Maggiorazione stagionale ...5

Art. 7 – Piano generale degli impianti (PGI) – Finalità...5

Capo II – Disciplina della pubblicità... 6

Art. 8 – Disciplina generale ...6

Art. 9 – Forme di pubblicità ...6

Art. 10 – Pubblicità effettuata su spazi, aree ed impianti comunali ...7

Art. 11 – Divieti e limitazioni ...7

Art. 12 – Pubblicità sonora: disciplina ...8

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Art. 13 – Pubblicità lungo le strade: condizioni e limiti...8

Art. 14 – Mezzi pubblicitari: caratteristiche e modalità di installazione e manutenzione ...8

Art. 15 - Autorizzazioni ...8

Art. 16 – Autorizzazioni: deroghe...9

Art. 17 – Obblighi del titolare dell’autorizzazione...9

Capo III – Imposta sulla pubblicità: Disciplina... 9

Art. 18 – Presupposto dell’imposta ...9

Art. 19 – Soggetto passivo ...9

Art. 20 – Dichiarazione...10

Art. 21 – Modalità di applicazione dell’imposta...10

Art. 22 – Pagamento dell’imposta ...11

Art. 23 – Rettifica ed accertamento d’ufficio ...11

Capo IV – Imposta sulla pubblicità: Tariffe ...11

Art. 24 - Tariffe ...11

Art. 25 - Riduzioni...11

Art. 26 - Esenzioni ...11

Capo V – Il servizio delle pubbliche affissioni...12

Art. 27 – Istituzione e finalità ...12

Art. 28 – Affissioni: Prenotazioni. Registro cronologico...12

Art. 29 – Criteri e modalità ...13

Capo VI – Diritto sulle pubbliche affissioni: Tariffe ...14

Art. 30 – Applicazione e misura ...14

Art. 31 - Riduzioni...14

Art. 32 – Esenzioni ...15

TITOLO II - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE... 16

Capo I - Sanzioni ...16

Art. 33 – Sanzioni tributarie...16

Art. 34 – Sanzioni amministrative ...16

Capo II - Contenzioso ...17

Art. 35 - Contenzioso ...17

Capo III – Disposizioni transitorie e finali ...17

Art. 36 – Norme finali e transitorie ...17

ALLEGATO A - CATEGORIA DELLE LOCALITA' (Art. 5) ... 18

CATEGORIA SPECIALE: ...18

CATEGORIA NORMALE: ...18

ALLEGATO B - MAGGIORAZIONE STAGIONALE (Art. 6) ...2

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TITOLO I – DISCIPLINA DELLA PUBBLICITÀ E DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI Capo I – Disposizioni generali

Art. 1 – Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto per le pubbliche affissioni, nonché le modalità di effettuazione della pubblicità e del servizio delle pubbliche affissioni in conformità al decreto legislativo 15 novembre 1993, n° 507 e secondo le disposizioni degli articoli seguenti.

2. Sono altresì recepite tutte le disposizioni inerenti la pubblicità contenute nel decreto legislativo 30 aprile 1992, n° 285 e successive modificazioni, recante il “Nuovo codice della strada”

nonché quelle contenute nel decreto del presidente della repubblica 16 dicembre 1992, n° 495 recante il “Regolamento di esecuzione di attuazione del nuovo codice della strada”.

3. Per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal presente Regolamento, si fa rinvio alle norme di legge.

Art. 2 – Ambito di applicazione

1. La pubblicità esterna e le pubbliche affissioni sono soggette, rispettivamente, ad un’imposta e ad un diritto secondo le disposizioni del decreto legislativo 15 novembre 1993, n° 507 e del presente regolamento.

2. Per la pubblicità effettuata da terzi con mezzi propri installati su un bene appartenente al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune ovvero su un'area privata gravata da servitù di pubblico passaggio, oltre all'imposta sono dovuti:

a) la tassa di occupazione di spazi ed aree pubbliche;

b) un canone di concessione, limitatamente all'occupazione permanente dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile del Comune.

Art. 3 – Classificazione del Comune

1. Il Comune di Spoleto, ai sensi dell’articolo 2 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n°

507, si colloca nella III CLASSE, considerato che la popolazione residente al 31 dicembre 2000 ammonta a 37.802 unità, secondo i dati pubblicati dall’Istituto Centrale di Statistica.

Art. 4 – Gestione del servizio

1. La gestione del servizio della pubblicità e delle pubbliche affissioni, nonché l'attività di accertamento e riscossione dell'imposta e del diritto, è effettuata con ricorso all’affidamento diretto previsto dall’art. 113-bis , comma 1, lettera c) del TUEL, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n° 267.

2. Il soggetto di cui al precedente comma subentra al Comune in tutti i diritti e gli obblighi inerenti la gestione del servizio, il quale dovrà essere esercitato in conformità alle disposizioni del decreto legislativo 15 novembre 1993, n° 507 ed a quelle contenute nel presente regolamento.

Art. 5 – Categoria delle località

1. Agli effetti dell'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, limitatamente a quelle di carattere commerciale, il territorio del Comune di Spoleto è suddiviso in due categorie, in relazione alla loro importanza determinata sulla base del valore commerciale degli immobili e del tessuto socio-economico ivi operante:

a) una categoria SPECIALE in cui sono comprese le località elencate nell'ALLEGATO A, parte integrante del presente Regolamento. La loro superficie complessiva non supera il trentacinque per cento (35%) di quella del "centro abitato" delimitato, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n° 285;

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b) una categoria NORMALE residuale rispetto alla precedente in cui sono comprese le

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località del territorio comunale non interessate alla categoria speciale.

2. La superficie degli impianti per le pubbliche affissioni adibiti all'esposizione di messaggi di carattere commerciale installati nella categoria speciale non supera la metà di quella complessiva e verrà mantenuta entro tale limite nel caso di future modifiche del piano degli impianti.

3. Per la pubblicità e le pubbliche affissioni aventi carattere commerciale effettuate all'interno della categoria speciale, si applica la maggiorazione tariffaria del centocinquanta per cento (150%).

Art. 6 – Maggiorazione stagionale

1. Il Comune, in relazione ai rilevanti flussi turistici desumibili dagli indici oggettivi di ricettività, elencati nell'ALLEGATO B del presente Regolamento, applica per i mesi di APRILE, GIUGNO, LUGLIO, AGOSTO una maggiorazione del cinquanta per cento (50%) delle tariffe per:

a) l'imposta sulla pubblicità di cui ai seguenti articoli del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507:

a.1. art. 12, comma 2: pubblicità ordinaria non superiore a 3 mesi;

a.2. art. 14, comma 2: pubblicità con pannelli luminosi e strutture analoghe effettuata per conto altrui per un periodo non superiore a 3 mesi;

a.3. art. 14, comma 3: pubblicità con pannelli luminosi e strutture analoghe effettuate per conto proprio dall'impresa per un periodo non superiore a 3 mesi;

a.4. art. 14, comma 4: pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni ecc.. di durata non superiore a 30 giorni;

a.5. art. 14, comma 5: pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni cc.. di durata superiore a 30 giorni;

a.6. art. 15: pubblicità varia.

b) il diritto per le pubbliche affissioni esclusivamente di carattere commerciale.

Art. 7 – Piano generale degli impianti (PGI) – Finalità

1. Il piano generale degli impianti1 regolamenta il corretto utilizzo delle varie forme pubblicitarie salvaguardando l'unitarietà di arredo e le caratteristiche dei siti urbani coinvolti, la compatibilità di natura architettonica, archeologica ed artistica, ambientale e paesaggistica.

2. Il PGI individua, altresì, gli impianti da adibire alle pubbliche affissioni, con divieto di utilizzare strutture, impianti o spazi che non rispondano ai requisiti ivi indicati, quali ad esempio, recinzioni di cantiere, staccionate e simili.

3. Tutti gli impianti hanno, di regola, dimensioni pari o multiple a cm 70 x 100 e sono collocati in posizione tale da consentire la libera e totale visione e percezione del messaggio pubblicitario da spazi pubblici. Ciascun impianto reca una targhetta con il logo del soggetto gestore ed il numero di identificazione.

4. Il PGI indica per ciascun impianto:

a) la destinazione secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n° 507;

b) l'ubicazione;

c) la tipologia secondo quanto previsto dal 1° comma;

1 Il piano generale degli impianti sarà indicato successivamente con l’acronimo PGI.

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d) le dimensioni ed il numero dei fogli che può contenere;

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e) la numerazione ai fini della sua individuazione.

5. Il Comune ha, in ogni caso, facoltà di provvedere allo spostamento dell'ubicazione degli impianti in qualsiasi momento per esigenze di servizio, circolazione stradale, realizzazione di opere od altri motivi. Qualora lo spostamento riguardi impianti attribuiti a soggetti che effettuano affissioni dirette, convenzionati con il Comune per utilizzazioni ancora in corso al momento dello spostamento, gli stessi possono accettare di continuare l'utilizzazione dell'impianto nella nuova sede o rinunciare alla stessa.

6. Il Comune, in aggiunta agli attuali spazi esistenti, si riserva la facoltà di destinare impianti da attribuire a soggetti privati, comunque diversi dal soggetto affidatario del servizio delle pubbliche affissioni, per l'effettuazione di affissioni dirette. All'assegnazione di tali spazi si provvederà con specifico provvedimento del Comune contenente l’apposito disciplinare per la ripartizione degli stessi, tenuto conto che ogni soggetto privato non potrà possedere più del 30% degli spazi complessivamente destinati alle affissioni dirette.

7. Il soggetto gestore di cui all’art. 5 del presente Regolamento dovrà predisporre il PGI, nel rispetto della legge e delle indicazioni fornite dal Comune di Spoleto, avuto riguardo agli impianti esistenti e a quelli in progetto.

8. Il PGI dovrà, in ogni caso, prevedere:

a) il censimento degli impianti esistenti rilevandone l’ubicazione, la tipologia, la quantità e lo stato di conservazione;

b) la dislocazione degli impianti per la pubblicità avente contenuto di rilevanza economica, compresa l’installazione di frecce segnaletiche di aziende e di imprese;

c) la tipologia e la quantità di impianti pubblicitari da attribuire a soggetti privati per le affissioni dirette;

d) il programma dei nuovi impianti da eseguire nel corso del triennio successivo;

e) le caratteristiche tipologiche dei materiali e degli impianti che dovranno, comunque, essere rispettosi dei valori architettonici ed urbanistici dei centri storici.

Capo II – Disciplina della pubblicità Art. 8 – Disciplina generale

1. L'installazione degli impianti e degli altri mezzi pubblicitari, nonché l'effettuazione delle altre forme di pubblicità e propaganda, sono sottoposte all'osservanza delle prescrizioni stabilite dalle leggi, dal presente Regolamento e dalle autorizzazioni rilasciate dalle competenti autorità.

Art. 9 – Forme di pubblicità

1. Le forme di pubblicità oggetto del presente regolamento, sono classificate, secondo quanto dispone il decreto legislativo 15 novembre 1993, n° 507, in:

a) pubblicità ordinaria (art. 12);

b) pubblicità effettuata con veicoli (art. 13);

c) pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni (art. 14);

d) pubblicità varia (art. 15).

2. Per le definizioni di insegne, targhe, cartelli, locandine, stendardi ed altri mezzi pubblicitari si rinvia all'articolo 47 del decreto del presidente della repubblica 16 dicembre 1992, n° 495.

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Art. 10 – Pubblicità effettuata su spazi, aree ed impianti comunali 1. Il Comune determina:

a) la misura del canone di concessione o di locazione per la pubblicità effettuata da terzi con mezzi propri su spazi ed aree di proprietà comunale od in godimento al Comune. Il suddetto canone costituisce il corrispettivo dell'uso del bene comunale per fine pubblicitario;

b) la misura del canone di affitto per la pubblicità effettuata sugli impianti di proprietà comunale.

Art. 11 – Divieti e limitazioni

1. Il pagamento dell’imposta sulla pubblicità o del diritto sulle pubbliche affissioni non legittima l’inosservanza delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 aprile 1992, n° 285 (Nuovo Codice della Strada) e nel decreto del presidente della repubblica 16 dicembre 1992, n° 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada).

2. Tutti le limitazioni ed i divieti imposti dalle norme di cui al precedente comma si intendono integralmente recepiti dal presente Regolamento.

3. È in ogni caso vietato:

a) effettuare pubblicità mediante distribuzione o lancio di volantini o di altro materiale pubblicitario, ad esclusione di quella effettuata all’interno dei pubblici esercizi o presso le abitazione ed altri edifici privati e di quella di natura ideologica;

b) effettuare forme pubblicitarie in difformità della normativa vigente e delle disposizioni indicate nelle autorizzazioni e/o concessioni rilasciate dal Comune;

c) effettuare pubblicità con pannelli, stendardi, striscioni e simili, comunque posizionati sui pali della pubblica illuminazione o della segnaletica stradale. Non rientra in tale divieto:

1) la pubblicità inerente gli spettacoli viaggianti a condizione che non facciano uso delle paline della segnaletica stradale, che sia posizionata per non più di 7 giorni dalla data del primo spettacolo e che sia rimossa entro le 24 ore successive al termine dell’ultimo;

2) la pubblicità effettuata con striscioni che attraversano le pubbliche vie e/o piazze ancorati agli edifici, purché collocati nelle postazioni preventivamente individuate dal Comune;

3) la pubblicità effettuata in occasione di manifestazioni di alto contenuto artistico, culturale, sportivo, sociale e religioso, sempre che non vengano usate le paline della segnaletica stradale e sia direttamente riferibile ai soggetti organizzatori e/o abbia specifica attinenza alle manifestazioni interessate;

4) la pubblicità effettuata in occasione di ricorrenze religiose o di spettacoli aventi attinenza con tradizioni popolari;

d) effettuare pubblicità su suolo privato con cartelli, manifesti, impianti di pubblicità o propaganda, carrelli, rimorchi e veicoli in genere, qualora siano posizionati in prossimità di incroci e/o di curve in modo da realizzare le condizioni di confusione, di difficoltà di comprensione, di riduzione di visibilità, di arreco di disturbo o di induzione alla distrazione, di cui all’articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n° 285;

e) collocare avvisi riguardanti la locazione /o la compravendita di immobili in luoghi diversi dalla facciata di quello direttamente interessato, ovvero dalla recinzione o dal cancello qualora l’immobile sia posizionato all’interno di un’area privata delimitata da tali elementi e, pertanto, non percepibile dalla pubblica via;

f) ancorare striscioni pubblicitari ai pali della pubblica illuminazione ed agli alberi;

g) fissare mezzi pubblicitari sugli alberi con chiodi o altri sistemi;

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h) effettuare pubblicità sonora da postazioni fisse, ad eccezione di quella di contenute politico

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o ideologico.

4. È fatto divieto di effettuare le pubbliche affissioni fuori dagli spazi predisposti dal Comune.

5. Ulteriori divieti e limitazioni potranno essere predisposti dall’Amministrazione comunale mediante l’emissione di apposite ordinanze laddove motivi di interesse pubblico lo richiedano.

Art. 12 – Pubblicità sonora: disciplina

1. La pubblicità sonora, fuori e dentro i centri abitati, previa autorizzazione, è consentita in forma itinerante, dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 16,30 alle ore 19,30.

2. Su tutto il territorio comunale possono essere diffusi messaggi di pubblico interesse predisposti dal Sindaco o dall'autorità di Pubblica Sicurezza. Previa autorizzazione del Sindaco è, inoltre, consentita la pubblicità sonora da parte di candidati a cariche pubbliche per tutto il tempo della campagna elettorale.

3. È vietata ogni forma di pubblicità sonora ad una distanza minore di m. 500 da ospedali, case di cura, cliniche o residenze sanitarie assistite, case di riposo e di scuole di ogni ordine e grado durante l'orario di lezione.

Art. 13 – Pubblicità lungo le strade: condizioni e limiti

1. L'installazione di mezzi pubblicitari consentita dall'articolo 23 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n° 285 lungo le strade od in vista di esse fuori dei centri abitati, è soggetta alle condizioni, limitazioni e prescrizioni previste da detta norma e dalle modalità di attuazione della stessa stabilite dal capo I, titolo II, paragrafo 3 del regolamento emanato con il decreto del presidente della repubblica 16 dicembre 1992, n° 495.

Art. 14 – Mezzi pubblicitari: caratteristiche e modalità di installazione e manutenzione 1. I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari non luminosi devono avere le caratteristiche ed essere installati con le modalità e cautele prescritte dall'articolo 49 del decreto del presidente della repubblica 16 dicembre 1992, n° 495 e con l'osservanza di quanto stabilito dall'articolo 11 del presente regolamento.

Art. 15 - Autorizzazioni

1. Le autorizzazioni per il posizionamento e l'installazione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari fuori dai centri abitati, lungo le strade ed aree pubbliche comunali ed assimilate o da esse visibili, sono rilasciate dal Comune, su istanza del soggetto interessato, ai sensi del presente Regolamento e delle disposizioni contenute nell'articolo 53 del decreto del presidente della repubblica 16 dicembre 1992, n° 495. Esse costituiscono, altresì, titolo per l'occupazione del suolo e dello spazio pubblico, fatti salvi i diritti dei terzi.

2. Le autorizzazioni per il posizionamento e l'installazione di insegne, targhe, cartelli ed altri mezzi pubblicitari all'interno dei centri abitati sono rilasciate dal Comune, salvo il preventivo nulla osta tecnico dell'ente proprietario se la strada è statale, regionale o provinciale, in conformità a quanto dispone il quarto comma dell'articolo 23 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n° 285.

3. Le modalità per la richiesta ed il rilascio delle autorizzazioni di cui al presente articolo sono definite dal Dirigente del settore comunale di competenza e dovranno essere ispirate ai principi di massima trasparenza e semplificazione delle procedure.

4. La variazione della pubblicità che determina modificazione dell'ubicazione, della superficie esposta o della tipologia, obbliga l'intestatario dell'autorizzazione a richiedere preventivo assenso del Comune. Al procedimento si applicano le medesime regole valide per il rilascio dell'autorizzazione iniziale.

5. L’esposizione di mezzi pubblicitari privi della prescritta autorizzazione è da qualificarsi come pubblicità abusiva e, come tale, da perseguire con l’applicazione delle sanzioni amministrative e tributarie previste dalla normativa.

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Art. 16 – Autorizzazioni: deroghe

1. Non è sottoposta alla preventiva autorizzazione, pur se tenuta al pagamento dell'imposta ove ne ricorrano i presupposti, la pubblicità di seguito specificata:

a) la pubblicità realizzata all’interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi;

b) gli avvisi al pubblico e locandine esposti sulle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali;

c) gli avvisi al pubblico riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi purché collocati nel rispetto delle condizioni di cui all’articolo 11, lettera e) del presente regolamento e a condizione che l’avviso non superi le dimensioni di cm. 20x30 e che sia un solo avviso per ogni unità immobiliare;

d) la pubblicità comunque effettuata all'interno dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;

e) la pubblicità comunque effettuate all’interno degli stadi e degli impianti sportivi a condizione che il messaggio pubblicitario sia visibile esclusivamente all’interno degli impianti;

f) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;

g) la pubblicità effettuata con i veicoli (articolo 13, decreto legislativo 15 novembre 1993, n°

507);

h) la pubblicità effettuata con vetrofanie ed adesivi collocati sulle vetrine degli esercizi commerciali;

i) la pubblicità effettuata con pannelli da persone circolanti;

l) la pubblicità effettuata con monitor e simili collocati all’interno delle vetrine degli esercizi commerciali anche nel caso in cui il messaggio sia percepibile dall’esterno.

Art. 17 – Obblighi del titolare dell’autorizzazione

1. Al titolare dell’autorizzazione incombono gli obblighi indicati all’articolo 54 del decreto del presidente della repubblica 16 dicembre 1992, n° 495 nonché quelli specifici indicati nel provvedimento.

Capo III – Imposta sulla pubblicità: Disciplina Art. 18 – Presupposto dell’imposta

1. Per l’individuazione del presupposto di imposta si rinvia all’articolo 5 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n° 507.

Art. 19 – Soggetto passivo

1. Per l’individuazione del soggetto passivo si rinvia all’articolo 6 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n° 507.

2. Il titolare del mezzo pubblicitario deve presentare la dichiarazione iniziale della pubblicità, quella di variazione della stessa e provvedere al pagamento dell'imposta. Allo stesso soggetto è notificato l'eventuale avviso di accertamento e di rettifica e nei suoi confronti sono effettuate le azioni per la riscossione coattiva dell'imposta, accessori e spese.

3. Qualora non sia possibile individuare il titolare del mezzo pubblicitario installato senza autorizzazione o nell'ipotesi in cui il procedimento di riscossione nei suoi confronti abbia esito negativo, l'ufficio notifica avviso di accertamento, di rettifica od invito al pagamento al soggetto obbligato in solido, esperendo nei suoi confronti le azioni per il recupero del credito d'imposta, accessori e spese.

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4. Il pagamento dell’imposta, delle sanzioni e di ogni altro diritto da parte di uno dei soggetti

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indicati, ha effetto liberatorio nei confronti degli altri coobbligati.

Art. 20 – Dichiarazione

1. Il soggetto passivo obbligato all'imposta, prima di iniziare la pubblicità è tenuto, oltre che a munirsi della prescritta autorizzazione comunale, a presentare all'ufficio preposto una dichiarazione, anche cumulativa, utilizzando l'apposito modello messo gratuitamente a disposizione dall' ufficio medesimo ove dovrà essere indicata la quantità dei mezzi pubblicitari utilizzati, la loro ubicazione e caratteristiche, nonché gli estremi dell'autorizzazione.

2. La dichiarazione deve essere presentata anche in caso di variazione della pubblicità derivante da una modifica della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata che comporti una nuova imposizione. Quando dalla dichiarazione di variazione risulti dovuta una integrazione dell'imposta pagata per lo stesso periodo, l'attestazione del pagamento eseguito va allegata alla dichiarazione medesima. Nel caso, invece, sia dovuto un rimborso, si dovrà provvedere entro 90 giorni.

3. La dichiarazione della pubblicità annuale ha effetto anche per gli anni successivi, purché non intervengano le variazioni di cui al precedente comma. Tale pubblicità si intende prorogata con il semplice pagamento dell'imposta entro il 30° giorno successivo al termine fissato dalla legge per l’approvazione del Bilancio Comunale.

4. La denuncia di cessazione della pubblicità, con contestuale rimozione del mezzo pubblicitario, va in ogni caso prodotta entro il 31 gennaio dell’anno successivo: non adempiendo in tal senso permangono gli obblighi di natura tributaria.

5. Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione, la pubblicità ordinaria, effettuata con veicoli e con pannelli luminosi (artt. 12,13 e 14, commi 1 e 3, decreto legislativo 15 novembre 1993, n° 507), si presume effettuata, in ogni caso, con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno in cui è stata accertata. Le altre forme di pubblicità (art. 14, comma 3, e art. 15, decreto legislativo 15 novembre 1993, n° 507), si presumono effettuate dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l’accertamento.

Art. 21 – Modalità di applicazione dell’imposta

1. Le modalità di applicazione dell'imposta sono quelle indicate nell'articolo 7 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n° 507, al quale si fa rinvio.

2. La superficie imponibile del mezzo è quella definita dalla concessione o dall'autorizzazione, al netto di ogni elemento accessorio. Ai fini del pagamento del tributo non produce effetto l'eventuale diminuzione della superficie geometrica eseguita dal titolare successivamente all'installazione del mezzo pubblicitario senza il preventivo consenso del Comune. Viceversa, l'eventuale aumento della superficie del mezzo pubblicitario eseguita dal titolare senza il preventivo consenso del Comune fa insorgere l’obbligo del pagamento del maggior tributo. Rimane salvo, in ogni caso, il potere repressivo e ripristinatorio del Comune.

3. Per i mezzi pubblicitari bifacciali le due superfici vanno considerate separatamente e l'imposta si calcola in base alla superficie di ciascuna di esse, arrotondata secondo quanto dispone l'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n° 507. Per i mezzi pubblicitari polifacciali - a tre o più facce - l'imposta si calcola in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità, arrotondata con i medesimi criteri.

4. Le iscrizioni pubblicitarie, espresse anche in forma simbolica, non collocate su struttura propria, sono assoggettate all'imposta per la superficie corrispondente all'ideale minima figura piana entro la quale sono comprese. Parimenti, l'iscrizione pubblicitaria costituita da singole lettere, anche se collocate a distanza tra di loro, sono assoggettata ad imposizione in base alla superficie della figura geometrica entro la quale l'iscrizione è circoscritta per l'intero sviluppo.

5. I festoni di bandierine e simili, nonché i mezzi di identico contenuto ovvero riferibili allo stesso soggetto passivo - collocati in connessione tra di loro - si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario. Non sono considerati in connessione i mezzi pubblicitari situati in località diverse oppure adiacenti in quanto determinano una discontinuità percettiva della pubblicità.

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6. La pubblicità ordinaria effettuata con locandine da collocare, a cura dell'interessato,

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esclusivamente sulle vetrine o all'interno di locali pubblici o aperti al pubblico, è autorizzata dall'ufficio preposto mediante apposizione del timbro con la data di scadenza dell'esposizione, previo pagamento dell'imposta

7. L'imposta sulla pubblicità relativa alle affissioni dirette di manifesti e simili effettuate, anche per conto altrui, su impianti a ciò appositamente riservati, è calcolata ad anno solare, indipendentemente dal periodo di effettiva esposizione ed è commisurata alla superficie complessiva di ciascun impianto calcolata tenendo conto, per ognuno di esso, dell'arrotondamento di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n° 507.

Art. 22 – Pagamento dell’imposta

1. Il pagamento dell'imposta si effettua con le modalità stabilite dall'articolo 9 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n° 507 ed entro il termine indicato all’art. 20, comma 3, del presente regolamento.

2. L'interessato deve conservare il titolo di autorizzazione alla pubblicità e la ricevuta che comprova i pagamenti eseguiti al fine di esibirli, a richiesta, al personale di vigilanza. Se l'autorizzazione ed i pagamenti si riferiscono a pubblicità effettuata con veicoli od in forma ambulante, essi debbono seguire il veicolo (ad eccezione dei mezzi di pubblico trasporto) o la persona circolante.

3. La riscossione coattiva dell'imposta si effettua secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 e successive modificazioni.

Art. 23 – Rettifica ed accertamento d’ufficio

1. L’attività di rettifica ed accertamento d’ufficio dovrà essere svolta nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n° 507.

Capo IV – Imposta sulla pubblicità: Tariffe Art. 24 - Tariffe

1. Per la determinazione e l’approvazione delle tariffe si fa riferimento all’articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n° 507.

Art. 25 - Riduzioni

1. La tariffa dell'imposta è ridotta alla metà nelle ipotesi di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n° 507.

2. Per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate - con o senza scopo di lucro - con il patrocinio o la partecipazione del Comune è richiesto idoneo atto di volontà dell’Ente.

3. Alla pubblicità realizzata con mezzi che comprendono, oltre ai messaggi relativi ai soggetti ed alle manifestazioni di cui al secondo comma, anche l'indicazione di persone, ditte e società che hanno contribuito all'organizzazione delle manifestazioni stesse, si applica la riduzione prevista dal presente articolo. Nei casi in cui tali indicazioni siano associate a messaggi aventi le caratteristiche e le finalità di cui all'articolo 20, secondo comma, lettera a) del decreto legislativo 15 novembre 1993, n° 507, si applica la tariffa dell'imposta senza alcuna riduzione.

4. I requisiti soggettivi richiesti dalla lettera a) del primo comma dell'articolo 16 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n° 507 (mancanza di scopo di lucro) debbono essere autocertificati con una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà resa ai sensi dell’articolo 47 del decreto del presidente della repubblica 28 dicembre 2000, n° 445.

Art. 26 - Esenzioni

1. Trovano applicazione le esenzioni indicate all'articolo 17 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n° 507, specificando che:

a) l'esenzione prevista dalla lettera g) compete agli enti pubblici territoriali per la pubblicità

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. .

effettuata nell'ambito del proprio territorio;

.

b) i soggetti di cui alla lettera h) del decreto legislativo 15 novembre 1993, n° 507, ai fini del riconoscimento dei requisiti necessari per beneficiare dell'esenzione, devono presentare all'ufficio preposto la documentazione di cui al comma 4 del precedente articolo. Per i mezzi già esposti, si deve provvedere entro 90 giorni dall'approvazione del presente Regolamento. Per quelli successivamente autorizzati, prima dell'inizio dell'esposizione. La mancata presentazione nei termini stabiliti dell’autocertificazione, comporta l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità.

Capo V – Il servizio delle pubbliche affissioni Art. 27 – Istituzione e finalità

1. È istituito nel Comune di Spoleto, ai sensi dell’articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n° 507, il servizio delle pubbliche affissioni.

2. Il servizio di cui al precedente comma è svolto dal soggetto indicato all’articolo 4 del presente regolamento e garantisce, per mezzo degli appositi impianti o spazi, l'affissione di manifesti contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica ovvero di messaggi diffusi nell'esercizio di attività commerciali.

3. I manifesti aventi finalità istituzionali, sociali o, comunque, privi di finalità economiche, sono quelli pubblicati dal Comune in via esclusiva e, di norma, quelli per i quali l'affissione viene richiesta dai soggetti e per le finalità di cui agli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n° 507.

Art. 28 – Affissioni: Prenotazioni. Registro cronologico

1. L'affissione s'intende prenotata dal momento in cui la commissione, accompagnata dall'attestazione dell'avvenuto pagamento del diritto perviene all'ufficio preposto al servizio. Qualora l'attestazione del pagamento dovesse pervenire successivamente alla richiesta di affissione, farà fede quest'ultima data ai fini della prenotazione.

2. La prenotazione non può avvenire prima di 2 mesi dalla data richiesta per l’affissione e la commissione di manifesti non può superare:

a) la durata di 30 giorni per quelli di natura commerciale;

b) la durata di 15 giorni per quelli in esenzione, salvo diversa disposizione di legge.

3. La commissione, con tutte le notizie ad essa relative, è annotata in un apposito registro tenuto in ordine cronologico di prenotazione, che ne determina anche la precedenza.

4. La successiva richiesta di integrazione di una commissione già iscritta nel registro non costituisce nuova o separata commissione, a condizione che:

a) la richiesta sia accompagnata dall’attestazione dell’avvenuto pagamento dei diritti;

b) i manifesti pervengano nel termine di 3 giorni antecedenti l’inizio o la scadenza del periodo prenotato;

c) vi sia disponibilità di impianti relativamente al formato richiesto.

5. L’esecuzione di eventuali aggiunte e/o sovrapposizione di strisce o altro materiale a manifesti non ancora affissi devono essere richieste all’ufficio e l’ordine potrà essere evaso compatibilmente con il piano di lavoro già predisposto; analogo comportamento si dovrà rispettare nell’ipotesi in cui le eventuali aggiunte e/o sovrapposizioni attengano a manifesti per i quali si è già provveduto all’affissione.

6. Le richieste inoltrate all’ufficio allo scopo di conoscere la disponibilità di spazi (ubicazione dei pannelli e/o formato), non accompagnate dall’attestazione di pagamento, non fanno maturare alcun diritto di priorità nei confronti di chi ha effettuato regolarmente la prenotazione su tali spazi attenendosi alle disposizioni di cui al comma 1.

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. .

7. Il registro cronologico va aggiornato costantemente dall'incaricato dell'ufficio e sottoposto

.

a periodiche verifiche, di norma all'inizio della settimana lavorativa, da chi assolve alle funzioni di cui al comma 3 dell’articolo 11 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n° 507, il quale dovrà apporvi il visto, la data e la firma.

8. Non soggiacciono al principio di precedenza di cui al primo comma del presente articolo le commissioni che, con carattere di urgenza o di pubblica utilità, riguardano manifesti per i quali l'articolo 21 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n° 507 riconosce l'esenzione dal diritto, ad eccezione di quelli indicati alla lettera g) (manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati).

9. Non soggiacciono, altresì, al principio di precedenza di cui al primo comma, le affissioni delle manifestazioni a valenza internazionale e dal grande richiamo turistico nella cui organizzazione il Comune di Spoleto, in modo diretto o indiretto, è pienamente coinvolto.2

Art. 29 – Criteri e modalità

1. Il servizio delle pubbliche affissioni va svolto nel rispetto delle modalità fissate dall'articolo 22 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n° 507 e secondo quanto specificato nel presente articolo.

2. I manifesti devono essere fatti pervenire all'ufficio preposto nell'orario di apertura al pubblico almeno tre giorni prima di quello richiesto per l'affissione allo scopo di programmare il servizio ed imprimere su ognuno di essi il timbro con la data di scadenza: non rispettando tale disposizione il committente perde titolo alla priorità derivante dal registro cronologico delle prenotazioni e all'affissione si darà esecuzione compatibilmente con le esigenze del servizio, salvo diversa disposizione da parte dello stesso committente.

3. I manifesti devono essere accompagnati da una distinta nella quale va indicato l'oggetto del messaggio pubblicitario, nonché:

a) per quelli costituiti da un solo foglio: la quantità ed il formato;

b) per quelli costituiti da più fogli: la quantità dei manifesti, il numero dei fogli dai quali ciascuno è costituito, lo schema di composizione del manifesto con riferimenti numerici progressivi ai singoli fogli.

4. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni dovuto alle avverse condizioni atmosferiche è considerato causa di forza maggiore. In ogni caso, quando il ritardo è superiore a 10 giorni dalla data richiesta per l'inizio dell'affissione, l'ufficio ne dà tempestiva comunicazione in forma scritta al committente.

5. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata, in forma scritta, al committente entro 10 giorni dalla richiesta di affissione, con l'indicazione del periodo nel quale si ritiene che l'affissione possa essere effettuata.

6. Nei casi di cui ai commi 4 e 5 il committente può annullare la commissione con avviso da inviarsi all'ufficio entro 10 giorni dal ricevimento delle comunicazioni di cui ai citati commi.

L'annullamento della commissione non comporta oneri a carico del committente a cui spetta il rimborso integrale della somma da versare entro 90 giorni dal ricevimento dell'avviso di annullamento. I manifesti restano a disposizione del committente presso l'ufficio per 30 giorni, dopodiché, se non richiesti, verranno inviati al macero.

7. Nel caso in cui la disponibilità degli impianti consenta l'affissione di un numero di manifesti inferiore a quelli pervenuti o per una durata inferiore a quella richiesta, l’ufficio deve darne notizia al committente per iscritto. Se entro 5 giorni dalla comunicazione la commissione non viene annullata, l'ufficio provvede all'affissione nei termini e per le quantità rese note all'utente e dispone entro 30 giorni il rimborso dei diritti eccedenti a quelli dovuti. Per i manifesti non affissi si osserva la procedura di cui al precedente comma.

8. Il committente, qualora maturi il diritto, totale o parziale, al rimborso, può, con apposita

2 A titolo esemplificativo, Festival dei Due Mondi, Teatro Lirico Sperimentale.

(14)

. .

comunicazione scritta, autorizzare l'ufficio a considerare l'importo da rimborsare quale acconto di

.

quello dovuto per affissioni da richiedere in epoca successiva.

9. I manifesti da affiggere pervenuti privi della commissione formale e dell'attestazione del pagamento del diritto, saranno distrutti senza nessuno preavviso da parte dell'ufficio se il committente non provvederà alla regolarizzazione della commissione oppure al loro ritiro entro 30 giorni da quando sono pervenuti.

10. Le disposizioni previste dal decreto legislativo 15 novembre 1993, n° 507 e dal presente regolamento per l'imposta sulla pubblicità si applicano, per quanto compatibili e non previsto in questo capo, anche al diritto sulle pubbliche affissioni.

11. I reclami riguardanti le modalità di esecuzione delle affissioni debbono pervenire, in forma scritta, all'ufficio affissioni tempestivamente e, comunque, non oltre la scadenza del termine della validità della commissione. La mancata presentazione nei suddetti termini del reclamo comporta, automaticamente, accettazione delle modalità di esecuzione del servizio con la contestuale decadenza da ogni pretesa.

12. Gli addetti all'esecuzione delle pubbliche affissioni presteranno la loro opera nelle località e nelle ore fissate nei piani di lavoro, osservando le disposizioni loro impartite dal responsabile del servizio, nonché‚ dall'incaricato preposto allo specifico ufficio. Ad essi spetta, altresì, la defissione dei manifesti scaduti, nonché la copertura di quelli abusivi, unitamente alla cura degli impianti destinati alle affissioni.

13. I manifesti di natura commerciale da affiggere negli spazi da attribuire a soggetti privati per l'effettuazione di affissioni dirette sono classificati, ai fini tributari, come pubblicità ordinaria in conformità a quanto dispone il terzo comma dell'articolo 12 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n° 507, con applicazione della imposta in base alla superficie di ciascun impianto, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo 23.

14. Non sussiste l'obbligo per l'Ufficio Affissioni di restare aperto nei giorni festivi e nelle ore notturne.

15. I soggetti individuati al comma 9 del precedente articolo dovranno, in ogni caso, predisporre in tempo utile un piano delle affissioni, con indicazione degli spazi e dei tempi di affissione, onde consentire all’ufficio preposto una efficace programmazione dell’attività nei confronti anche degli altri utenti.

16. Né il Comune di Spoleto, né il soggetto gestore del servizio, rispondono del contenuto e/o delle immagini esposte nei manifesti, restando a completo carico dei committenti la responsabilità, civile, penale e morale di quanto in essi indicato.

Capo VI – Diritto sulle pubbliche affissioni: Tariffe Art. 30 – Applicazione e misura

1. Il diritto sulle pubbliche affissioni, comprensivo dell'imposta sulla pubblicità, con riferimento alla classe di appartenenza del Comune e per ciascun foglio di dimensioni fino a cm.

70x100, è dovuto in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso viene effettuato, nella misura stabilita dal secondo comma dell'articolo 19 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n° 507.

Art. 31 - Riduzioni

1. La tariffa del diritto per le pubbliche affissioni è ridotta alla metà nelle ipotesi previste dall'articolo 20 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n° 507. I requisiti soggettivi previsti dalla lettera b) di detto articolo sono accertati con le modalità di cui al quarto comma dell'art. 25 del presente regolamento, mentre i requisiti oggettivi previsti dalle lettere c) e d) sono verificati attraverso l'esame diretto da parte dell’ufficio.

2. Le riduzioni non sono cumulabili e non si applicano alla misura minima del diritto stabilito per ogni commissione da effettuarsi d'urgenza ai sensi dell'articolo 22, comma 9, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n° 507.

(15)

. .

.

Art. 32 – Esenzioni

1. Sono esenti dal pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni l'esposizione di manifesti ed avvisi indicati all'articolo 21 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n° 507, precisando che:

a) i manifesti di cui alla lettera a) sono quelli riferiti alle attività e funzioni che il Comune esercita secondo le leggi statali e regionali, le norme statutarie e le disposizioni regolamentari;

b) per i manifesti di cui alla lettera f) il richiedente è tenuto a precisare la disposizione di legge che rende obbligatoria l'affissione;

c) per i manifesti di cui alla lettera g) il richiedente deve allegare alla commissione copia dei documenti dai quali risulti che i corsi sono gratuiti e regolarmente autorizzati.

2. Qualora la richiesta risulti carente degli elementi di cui alle precedenti lettere b) e g), non si darà luogo alle affissioni e l'ufficio preposto ne darà comunicazione al committente affinché provveda in merito. Trascorsi inutilmente 30 giorni dalla comunicazione dell'ufficio, i manifesti verranno inviati al macero.

3. Al fine di consentire un ottimale utilizzo degli spazi adibiti alle pubbliche affissioni, potranno essere accettate commissioni, in esenzione dal diritto, di un numero massimo di 50 manifesti del formato standard, qualora trattasi di una sola tipologia di messaggio; ove la commissione dovesse riguardare più tipologie di messaggi, l’ufficio non potrà accettare più di 20 manifesti per ogni messaggio da pubblicizzare: in ogni caso la richiesta di affissione in esenzione non potrà superare il numero massimo di 120 manifesti.

4. Ogni ulteriore richiesta eccedente il numero massimo di manifesti di cui al precedente comma potrà essere esaudita nel rispetto delle ordinarie condizioni.

(16)

. . .

TITOLO II - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE Capo I - Sanzioni

Art. 33 – Sanzioni tributarie

1. Per la disciplina delle sanzioni ed i relativi interessi, con riferimento sia all'imposta di pubblicità che al diritto sulle pubbliche affissioni, si fa rinvio al combinato disposto dell'articolo 23 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n° 507 e dei decreti legislativi n° 471, n° 472 e n° 473 del 18 dicembre 1997.

Art. 34 – Sanzioni amministrative3

1. Il soggetto gestore di cui all’art. 4 del presente Regolamento è tenuto a vigilare sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicità, le pubbliche affissioni e le affissioni dirette assimilate alla pubblicità.

2. Per la violazione delle norme contenute nel presente regolamento ed in quelle stabilite nelle autorizzazione per le installazioni degli impianti pubblicitari, si applica la sanzione amministrativa da € 206,00 (duecentosei/00 euro) a € 1.549,00 (millecinquecentoquarantanove/00 euro). La sanzione verrà applicata autonomamente per ogni infrazione accertata, anche in presenza di violazione dello stesso tipo, tenuto conto delle fattispecie di seguito individuate:

a) Divieto di effettuare pubblicità a mezzo distribuzione o lancio di volantini:

a.1. per la prima infrazione contestata: € 206,00 (duecentosei/00 euro);

a.2. per le infrazione ripetute fino a 3 volte: € 413,00 (quattrocentotredici/00 euro);

a.3. per le infrazioni ripetute oltre 3 volte: il massimo previsto dalla legge.

b) divieto di effettuare pubblicità in difformità delle autorizzazioni: € 206,00 (duecentosei/00 euro);

c) divieto di posizionare mezzi pubblicitari sugli alberi: € 206,00 (duecentosei/00 euro);

d) divieto di posizionare cartelli ed avvisi riguardanti la locazione e/o la compravendita di immobili in luoghi diversi da quelli consentiti, intendendosi per tali quelli individuati all’articolo 11.

lettera e) del presente regolamento: € 206,00 (duecentosei/00 euro).

3. Ai fini della comminazione delle sanzioni di cui alla lettera a) del precedente comma, si terrà conto delle infrazioni commesse nel corso di un biennio, dopodiché, per le successive, tornerà nuovamente applicabile la gradualità ivi prevista.

4. Il verbale, con gli estremi delle violazioni e l'ammontare della sanzione, è notificato agli interessati nel rispetto delle disposizioni contenute nella legge 24 novembre 1981, n° 689 e dell’articolo 24 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n° 507 e con il medesimo atto verrà resa nota l'irrogazione delle sanzioni e gli eventuali obblighi insorti in conseguenza delle violazioni.

5. In presenza di impianti abusivi, per ciò che attiene l'aspetto procedurale, si fa rinvio alle

3 La conversione in euro delle sanzioni espresse in lire contenute negli strumenti giuridici vigenti al 1° gennaio 2002 e, comunque, definite per quella data è regolata dall’articolo 51 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n° 213 avente ad oggetto “Disposizioni per l’introduzione dell’Euro nell’ordinamento nazionale, a norma dell’articolo 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n° 433” e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n° 157 dell’8 luglio 1998 – Supplemento Ordinario, n° 116. Il Ministero degli Interni – direzione generale per l’amministrazione generale e per gli affari del personale, ufficio studi per l’amministrazione generale e per gli affari legislativi - con circolare n° 82 - prot. M/29145 - del 29 novembre 2001 ad oggetto “Adeguamento all’euro delle procedure relative all’applicazione delle sanzioni amministrative” ha definito, in sede interpretativa, che “Dal combinato disposto dei commi 2 e 3 (art. 51) emerge … che la soluzione individuata dal legislatore per adeguare all’euro l’attuale normativa riguardante il sistema sanzionatorio è stata quella di introdurre una norma di carattere generale volta a stabilire che dal 1° gennaio 2002 le sanzioni edittali, cioè gli importi minimi e massimi previsti nelle singole norme, sono quelle che derivano dalla conversione in euro degli importi espressi in lire, e dalla successiva eliminazione delle cifre decimali (cd. troncamento). Dal punto di vista delle implicazioni operative di tale normativa, si ritiene opportuno evidenziare come da quanto fin qui esposto derivi che laddove sia ammesso il pagamento della sanzione in misura ridotta attraverso il versamento di una somma pari al terzo del massimo edittale, la cifra derivante da tale calcolo conserverà i decimali.

Infatti, il troncamento sarà stato già applicato in un momento precedente alla determinazione della sanzione finale, e cioè nel momento della conversione da lire in euro della sanzione edittale.”

(17)

. .

disposizioni contenute nei commi 3 e 4 dell'articolo 24 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n°

.

507.

6. In caso di inottemperanza entro il termine stabilito all'ordine di rimozione e di ripristino dei luoghi, si provvederà d'ufficio con addebito ai responsabili delle spese sostenute, il cui rimborso verrà richiesto con avviso da notificare a mezzo raccomandata A.R. Se il rimborso non dovesse essere effettuato entro il termine prestabilito mediante versamento a mezzo c/c postale, si procederà al recupero coattivo del credito secondo le modalità di cui al decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 e successive modificazioni.

Capo II - Contenzioso Art. 35 - Contenzioso

1. La giurisdizione tributaria per l'imposta sulla pubblicità e per il diritto sulle pubbliche affissioni, è esercitata dalle Commissioni Tributarie Regionali e Provinciali secondo quanto dispone il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n° 546.

Capo III – Disposizioni transitorie e finali Art. 36 – Norme finali e transitorie

1. Per tutto quanto non contemplato nel presente regolamento si fa rinvio alle disposizioni contenute nel decreto legislativo 15 novembre 1993, n° 507 e successive modificazioni.

2. Sono abrogate tutte le precedenti disposizioni contrarie o incompatibili con il presente regolamento che entrerà in vigore dopo che sarà intervenuta la prescritta esecutività.

3. Le norme di cui al presente regolamento riferite al soggetto gestore di cui all’articolo 4 sono da intendersi riferite al Comune di Spoleto ove, dopo la sua entrata in vigore, non si dovesse procedere all’affidamento diretto del servizio.

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. . .

ALLEGATO A - CATEGORIA DELLE LOCALITA' (Art. 5) CATEGORIA SPECIALE:

Via G. Marconi (fino al numero civico 465);

Piazza Polvani;

V.le Trento e Trieste;

Via Flaminia;

Via Cacciatori delle Alpi;

Via Nursina;

P.zza della Vittoria;

Largo dei Tigli;

P.zza Garibaldi;

Corso Garibaldi;

Via dei Gesuiti;

Via Porta Fuga;

Via Anfiteatro;

Largo Fratti;

Via Cecili;

Via Pierleone;

P.zza Torre dell'Olio;

P.zza S. Domenico;

P.zza Collicola;

Via Vaita S. Andrea;

Via Filitteria;

P.zza Mentana;

Via W. Tobagi;

P.zza Pianciani;

Via Minervio;

Via Salara Vecchia;

Corso Mazzini;

P.zza della Libertà;

Via Brignone;

P.zza del Mercato;

Via del Mercato;

V.le Matteotti;

Via Martiri della Resistenza.

Sono inoltre considerati di categoria speciale gli innesti delle piazze, corsi e vie che sboccano sulle suddette, limitatamente ad una estensione di 8 metri dal punto di incrocio.

CATEGORIA NORMALE:

Vi sono comprese, in quanto residuali rispetto alla precedente, tutte le località del territorio comunale non indicate in quella.

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. . .

ALLEGATO B - MAGGIORAZIONE STAGIONALE (Art. 6)

Flussi turistici ed indici oggettivi di recettività

1. Il flusso di turisti in arrivo nel territorio del Comune di Spoleto ha registrato, nell'anno 2000, secondo i dati rilevanti dal competente organo turistico:

MESE NUMERO PRESENZE

APRILE 21.555

GIUGNO 17.326

LUGLIO 35.215

AGOSTO 37.186

Totale nei 4 mesi 111.282

Riferimenti

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