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(1)Incompatibilità dell'incarico di giudice onorario di pace con l'attività di docente di ruolo di scuola media superiore alla luce della legge n

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(1)

Incompatibilità dell'incarico di giudice onorario di pace con l'attività di docente di ruolo di scuola media superiore alla luce della legge n. 57 del 28 aprile 2016 e del d.lgs. n. 163/2001.

(Risposta a quesito dell’8 marzo 2017)

Il Consiglio superiore della magistratura, nella seduta dell’8 marzo 2017, ha adottato la seguente delibera:

"- letta la nota in data 2 dicembre 2016 con cui il Direttore della Ragioneria Territoriale dello Stato di … e … del Ministero dell'Economia e delle Finanze, dovendo quell'Ufficio provvedere all'apertura di una nuova partita di spesa fissa per un giudice di pace che svolge le funzioni in … ed ha assunto il ruolo di docente a tempo indeterminato a …, chiede di sapere se, alla luce della legge n. 57 del 28 aprile 2016 e del D.Lgs. n. 163/2001 (rectius: n. 165/2001), l'incarico di giudice onorario di pace sia compatibile con l'attività di docente di ruolo di scuola media superiore;

- visto l'art. 5 della legge 21 novembre 1991 n. 374, e successive modificazioni, il quale prevede, al comma 1, lettera g), come requisito necessario per la nomina e quindi per lo svolgimento delle relative funzioni, l'avere cessato o l'impegno a cessare, prima dell'assunzione delle funzioni di giudice di pace, l'esercizio di qualsiasi attività lavorativa dipendente, pubblica o privata, stabilendo altresì, al successivo comma 4, che la cessazione dell'attività lavorativa dipendente, in caso di nomina condizionata, deve avvenire a pena di decadenza entro trenta giorni dalla nomina;

- vista la circolare consiliare sui giudici di pace prot. P-15880 del 1° agosto 2002, e successive modificazioni, Capo IV, Par. 1, punto 3;

- considerato che la previsione normativa sopracitata deve intendersi riferita a qualsiasi tipo di lavoro subordinato, anche se a tempo determinato ed a tempo parziale;

- ritenuto pertanto che l'attività lavorativa dipendente è incompatibile con le funzioni onorarie di giudice di pace;

- vista altresì la previsione normativa di cui agli articoli 9 della citata legge n. 374/1991 e 10 del D.Lgs. 27 gennaio 2006, n. 25, e successive modificazioni, che demanda alla Sezione autonoma per i magistrati onorari del Consiglio giudiziario, su proposta del Presidente della Corte di appello, l'accertamento in ordine al venir meno di taluno dei requisiti necessari per essere ammesso alle funzioni di giudice di pace o su eventuali sopravvenute cause di incompatibilità, al fine di verificare in concreto la permanenza in capo al giudice di pace dei requisiti richiesti per l'esercizio delle funzioni giurisdizionali onorarie;

delibera

a) di rispondere al Direttore della Ragioneria Territoriale dello Stato del Ministero dell'Economia e delle Finanze in … che l'attività lavorativa dipendente è incompatibile con le funzioni onorarie di giudice di pace;

b) di invitare il Direttore della Ragioneria Territoriale dello Stato del Ministero dell'Economia e delle Finanze in … a trasmettere gli atti al Presidente della Corte di appello di … per le valutazioni di competenza, ai sensi degli articoli 9 della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, e 17 del D.P.R. 10 giugno 2000, n. 198."

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