• Non ci sono risultati.

o se, invece, durante la consiliatura, la presidenza del Comitato spetti, di diritto, al Presidente pro tempore della Sesta Commissione, con conseguente avvicendamento nella carica, al variare della Presidenza di Commissione

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "o se, invece, durante la consiliatura, la presidenza del Comitato spetti, di diritto, al Presidente pro tempore della Sesta Commissione, con conseguente avvicendamento nella carica, al variare della Presidenza di Commissione"

Copied!
3
0
0

Testo completo

(1)

1

Fasc. 10/ES/2019 - Interpretazione dell’art. 17 Regolamento Interno.

(delibera 5 febbraio 2020)

“La richiesta di parere ha ad oggetto l'interpretazione dell'art. 17 Reg. interno, con specifico riferimento alla Presidenza del Comitato pari opportunità in magistratura.

Più in particolare, il dubbio interpretativo riguarda la questione se la Presidenza del Comitato sia da attribuire stabilmente, per ciascuna consiliatura, al (primo) Presidente della Sesta Commissione (che sia stato) nominato entro tre mesi dall'insediamento del Consiglio; o se, invece, durante la consiliatura, la presidenza del Comitato spetti, di diritto, al Presidente pro tempore della Sesta Commissione, con conseguente avvicendamento nella carica, al variare della Presidenza di Commissione.

*

Secondo la formulazione letterale dell'art. 17 Reg. interno, il Comitato è presieduto dal Presidente della Sesta Commissione (comma 2), il quale (così come i componenti del Comitato) resta in carica sino alla fine della consiliatura in cui è stato nominato (comma 3).

Inoltre, è anche previsto che il Consiglio proceda alla nomina del Presidente del Comitato (e dei componenti) "non oltre tre mesi dal suo insediamento" (comma 4, 1° inciso).

**

Premesso che l'esame dei Lavori preparatori non fornisce indicazioni chiarificatrici (dal momento che l'attuale art. 17 si limita a riproporre il testo di analoga norma previgente, senza alcuna specifica discussione sul punto), osserva la Commissione che la formulazione letterale della disposizione propone, effettivamente, il dubbio interpretativo.

Nella direzione di una possibile permanenza in carica del Presidente della Sesta Commissione nominato per primo sembrerebbero militare, infatti, i seguenti argomenti (letterali):

a) la previsione secondo la quale il Presidente nominato "resta in carica sino alla fine della consiliatura" (comma 3);

b) la circostanza che l'unica nomina presidenziale (espressamente considerata dall'art. 17 Reg.

int.) di cui è menzione nella norma sia quella fatta dal Consiglio "non oltre tre mesi dal suo insediamento" (comma 4).

Sul piano sistematico, poi, un argomento ulteriore potrebbe essere offerto dal rilievo che per tutti gli altri componenti del Comitato – due membri del Consiglio, sei magistrati elettivi; due esperti di nomina (in senso lato) governativa – sia prevista, (questa volta) in modo non equivoco, la stabilità della carica per l'intera consiliatura.

***

Nonostante quanto appena illustrato, ritiene la Commissione che sia da privilegiare l'opposta interpretazione, nel senso dell'avvicendamento, nella carica di Presidente del Comitato, dei Presidenti di Sesta Commissione che si succedano in quest'ultima carica durante la consiliatura.

In tal senso, infatti, orientano, in definitiva, diversi argomenti.

*

A) Ragioni funzionali. Intanto, occorre evidenziare che – analogamente a quanto previsto da altre disposizioni regolamentari (per es., l'art. 18, comma 2, per la S.T.O.) – la carica di

(2)

2

Presidente (del Comitato) è direttamente individuata con riferimento (non a una persona fisica – da individuare – ma) all'organo al quale si fa richiamo (Presidente della Sesta Commissione).

Ciò, evidentemente, sul presupposto di una ragionevole funzione di coordinamento istituzionale con la struttura consiliare (Sesta Commissione) primariamente preposta alla formulazione di attività propositive e consultive di carattere generale in tema di organizzazione e funzione giudiziaria (v. lett. c), d) e f) delle attribuzioni di Sesta Commissione di cui alla tabella A) annessa al Reg. interno): in altri termini, il rinvio alla (Presidenza della) Sesta Commissione tiene conto della circostanza che la competenza funzionale del Comitato, quale descritta nel comma 1 dell'art. 17 Reg. int., si inscrive nel contesto più generale delle competenze della Sesta Commissione, dalle quali si differenzia solo per la particolare specificità della materia attribuita (che giustifica la specializzazione dell'organismo, a composizione mista, cioè solo parzialmente consiliare).

In questa prospettiva, la comune Presidenza dei due organismi (Comitato e Sesta Commissione) da parte di un medesimo soggetto serve ad assicurare, secondo la ratio ispiratrice della disposizione, una concordanza di azioni che giustifica la previsione secondo la quale "il Comitato è presieduto dal Presidente della Sesta Commissione"; per contro, la conservazione della Presidenza in capo a chi è (già) stato Presidente della Sesta Commissione, senza più esserlo, finirebbe per frustrare il fondamento funzionale della regola.

In senso contrario, rimanendo ancora sul piano funzionale, non sembrerebbe decisiva la considerazione, sopra richiamata, della stabilità della carica per l'intera consiliatura, avuto riguardo a(gli altr)i componenti del Comitato; non mancano, infatti, altre strutture consiliari permanenti rispetto alle quali alla (indiscutibile) stabilità della carica rispetto agli appartenenti alla struttura, si contrappone una (altrettanto indiscutibile) Direzione o Presidenza variabile, durante l'arco della consiliatura: è quanto accade, ad es., per l'Ufficio Studi (art. 15, comma 2, Reg. int.); e anche per la Struttura Tecnica per l'Organizzazione (art. 18, cpv., secondo inciso, Reg. int.).

Non si comprende, conseguentemente, per quale ragione dovrebbe desumersi una diversa soluzione, in ordine alla Presidenza della struttura, nel caso qui considerato.

**

B) Compatibilità letterale dell'interpretazione proposta. Sotto altro profilo, poi, occorre anche evidenziare che la stessa portata letterale della disposizione da interpretare (art. 17 Reg. int.) – anche al di là, in ogni caso, della prudenza ermeneutica raccomandata dal tradizionale avvertimento secondo il quale "littera enim occidit, spiritus autem vivificat"– non indirizza univocamente verso la prima soluzione.

Infatti, intanto la disposizione secondo la quale il Presidente (come pure i componenti) resta in carica sino alla fine della consiliatura in cui è stato nominato (art. 17, comma 3) non sembra preoccuparsi di regolamentare la durata complessiva dell'incarico, quanto – e piuttosto – il termine finale di scadenza della carica, dovendosi dunque intendere nel senso che quest'ultima è comunque destinata a cessare al termine della consiliatura durante la quale è stata attivata, senza possibilità di proroga in quella successiva (a differenza, invece, di quanto dettato dal comma 4 (in deroga alla regola generale) per i soli componenti esterni al Consiglio).

Nella stessa direzione, poi, anche la previsione in forza della quale "il Consiglio procede alla nomina del Presidente (...) non oltre tre mesi dal suo insediamento" (art. 17, comma 4, primo inciso, Reg. int.) non consente di trarre dalla stessa argomenti a favore della stabilità, nella carica, del primo (nominato) Presidente. La disposizione, infatti, ha riguardo al (solo) termine per la costituzione dell'organo consiliare (Comitato), come pure si desume dalla riferibilità

(3)

3

della medesima regola ai componenti interni e, in pratica, anche a quelli esterni (rispetto ai quali ultimi, tuttavia, dal momento che la designazione non è nella disponibilità del Consiglio, si detta la regola ulteriore della prorogatio, sotto il profilo, più correttamente, del recupero di una carica "quiescente").

In questa prospettiva, la circostanza che la disposizione contempli solo in questa caso la nomina del Presidente del Comitato, di cui non si parla più nel rimanente corpo dell'art. 17, si spiega agevolmente considerando che la preoccupazione della norma è, appunto, quella di dettare un termine per la costituzione dell'(intero)organismo (e, dunque, del primo Consigliere, Presidente p.t. della Sesta Commissione, che si troverà a presiederlo), senza che da ciò si possa trarre argomento per ritenere che altri (successivi) Presidenti non possano avvicendarsi nella carica.

C) Prassi consiliare. A conferma della soluzione interpretativa proposta, infine, viene in considerazione anche la consolidata prassi consiliare (relativa anche a precedente disposizione regolamentare del medesimo tenore, sia pure diversamente numerata), la quale è sempre stata orientata nel senso dell'avvicendamento nella carica dei Presidenti p.t. della Sesta Commissione.

*

A qual proposito deve anche segnalarsi che il subentro nella carica – a giudizio della Commissione – avrà luogo ipso iure, e senza alcuna necessità di indicazione elettiva del Presidente; al più, potrà ammettersi che, a soli fini di certezza ricognitiva della carica, e della indicazione della sua decorrenza, il Plenum del Consiglio provveda, con propria delibera, a dare atto che a partire da una determinata decorrenza (quella dell'insediamento in carica del nuovo Presidente di Sesta Commissione) il nuovo Presidente del Comitato pari opportunità vada individuato nel corrispondente nuovo Presidente della Sesta Commissione.

*

Per tutte le ragioni sopra esposte (argomento funzionale; compatibilità letterale della soluzione indicata; prassi consiliare) il parere di questa Commissione è nel senso che la Presidenza del Comitato pari opportunità (di cui all'art. 17 Reg. int.) spetti, di diritto, al Presidente p.t. della Sesta Commissione, con avvicendamento automatico nella carica ogni volta che muti il Consigliere titolare della carica di Presidente della Sesta Commissione (mentre deve essere scartata l'opzione interpretativa secondo la quale il primo (in ordine cronologico) Presidente di Sesta Commissione nominato Presidente del Comitato pari opportunità resti titolare di quest'ultima carica per l'intera consiliatura).”

Tanto premesso, il Consiglio

delibera l’approvazione del suesteso parere.

Riferimenti

Documenti correlati

Il Presidente della Commissione d’inchiesta su “Assenteismo delle strutture sanitarie della Regione dell’Umbria e attività di controllo posta in essere per ridurre tale

Posto in votazione, l’emendamento sostitutivo dell’intero titolo del disegno di legge, a firma degli Assessori Liviantoni e Riommi, è approvato con 18 voti favorevoli e 9

Gestisce tutte le attività di competenza del Consiglio previste dalla legge 247/2012 e da altre norme vigenti nonché dai regolamenti attuativi delle stesse in materia di formazione

- ritenuto che, a seguito dell'insediamento della Settima Commissione per l'anno 2015-2016, occorre rendere nuovamente effettivo il raccordo di questa con gli

Questa cadenza temporale vede il Consiglio Superiore della Magistratura proiettato verso il futuro così in una visione prospettica che impone di riconoscere che ancora molto vi è

148 in materia di riordino della normativa sugli ammortizzatori sociali, ha previsto che, a partire dallo scorso 1° gennaio, i datori di lavoro che occupano, compresi

Per quanto riguarda, più specifica- mente, la questione della Puglia, richia- mata dall'onorevole Diglio, desidero infor- marlo che, del totale di 170 mila ettari indicato, 60

A tal fine si pubblicano, nelle tabelle che seguono, i valori dei costi chilometrici imputabili al consumo di gasolio delle imprese di autotrasporto per conto terzi, distinti