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di concerto con il Ministro dell economia e delle finanze (FRANCO) (V. Stampato Camera n. 3533)

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DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (DRAGHI) dal Ministro della salute (SPERANZA)

dal Ministro dell’istruzione (BIANCHI) e dal Ministro della difesa (GUERINI)

di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze (FRANCO) (V. Stampato Camera n. 3533)

approvato dalla Camera dei deputati il 5 maggio 2022

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 5 maggio 2022

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, recante disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza

TIPOGRAFIA DEL SENATO

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I N D I C E

Disegno di legge . . . Pag. 3 Testo del decreto-legge e testo comprendente le modificazioni

apportate dalla Camera dei deputati . . . » 16

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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, recante disposizioni urgenti per il supera- mento delle misure di contrasto alla diffu- sione dell’epidemia da COVID-19, in conse- guenza della cessazione dello stato di emer- genza, è convertito in legge con le modifi- cazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubbli- cazione nella Gazzetta Ufficiale.

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ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 24 MARZO 2022, N. 24

All’articolo 1:

al comma 1:

al primo periodo, le parole: « da COVID-19 » sono sostituite dalle seguenti: « di COVID-19 » e dopo le parole: « dall’articolo 26 del » sono inserite le seguenti: « codice di cui al »;

al secondo periodo, dopo le parole: « da adottare » sono inse- rite le seguenti: « , nel rispetto dei princìpi di adeguatezza e di propor- zionalità, ».

All’articolo 2:

al comma 1:

al primo periodo, le parole: « da COVID-19 » sono sostituite dalle seguenti: « di COVID-19 », dopo le parole: « 1° aprile 2022 » il segno d’interpunzione: « , » è soppresso e le parole: « contrasto alla » sono sostituite dalle seguenti: « contrasto della »;

al secondo periodo, dopo le parole: « maggiori oneri » sono aggiunte le seguenti: « a carico della finanza pubblica »;

al quarto periodo, le parole: « vicarie, e » sono sostituite dalle seguenti: « vicarie, » e dopo le parole: « maggiori oneri » sono aggiunte le seguenti: « a carico della finanza pubblica »;

al comma 2, primo periodo, le parole: « dall’articolo 44-ter, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 » sono sostituite dalle seguenti: « dall’ar- ticolo 44-ter della legge 31 dicembre 2009, n. 196, »;

al comma 3, primo periodo, dopo le parole: « commi 457 e se- guenti » è inserito il seguente segno d’interpunzione: « , »;

al comma 4:

al primo periodo, dopo le parole: « delle pubbliche amministra- zioni » è inserito il seguente segno d’interpunzione: « , »;

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gnato » è inserito il seguente segno d’interpunzione: « , » e dopo le pa- role: « ad altre amministrazioni » il segno d’interpunzione: « , » è sop- presso;

al comma 6, dopo le parole: « “Fondi di riserva e speciali” » il segno d’interpunzione: « , » è soppresso;

al comma 8, le parole: « a ogni emergenza » sono sostituite dalle seguenti: « di ogni emergenza » e le parole: « epidemico pandemiche » sono sostituite dalla seguente: « epidemico-pandemiche »;

dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:

« 8-bis. All’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153, dopo la lettera e-ter) è inserita la seguente:

“e-quater) la somministrazione, con oneri a carico degli assi- stiti, presso le farmacie, da parte di farmacisti opportunamente formati a seguito del superamento di specifico corso abilitante e di successivi ag- giornamenti annuali, organizzati dall’Istituto superiore di sanità, di vac- cini anti SARS-CoV-2 e di vaccini antinfluenzali nei confronti dei sog- getti di età non inferiore a diciotto anni, previa presentazione di docu- mentazione comprovante la pregressa somministrazione di analoga tipo- logia di vaccini, nonché l’effettuazione di test diagnostici che prevedono il prelevamento del campione biologico a livello nasale, salivare o oro- faringeo, da effettuare in aree, locali o strutture, anche esterne, dotate di apprestamenti idonei sotto il profilo igienico-sanitario e atti a garantire la tutela della riservatezza. Le aree, i locali o le strutture esterne alla far- macia devono essere compresi nella circoscrizione farmaceutica prevista nella pianta organica di pertinenza della farmacia stessa” ».

Dopo l’articolo 2 è inserito il seguente:

« Art. 2-bis. – (Potenziamento dell’attività della Lega italiana per la lotta contro i tumori) – 1. Al fine di riprendere le attività di contrasto delle patologie oncologiche e di promuovere, nella fase post-pandemica, campagne di prevenzione ed educazione sanitaria rivolte alla popolazione, la Lega italiana per la lotta contro i tumori è autorizzata, per il triennio 2022-2024, a bandire procedure concorsuali pubbliche senza obbligo di previo espletamento delle procedure di mobilità e ad assumere, con con- tratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, un contingente com- plessivo di quattro unità di personale, di cui due di Area C – posizione economica C1 e due di Area B – posizione economica B1, per comple- tare la copertura della propria pianta organica, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente. La dotazione organica della Lega italiana per la lotta contro i tumori è rideterminata in dodici unità complessive, di cui un’unità con qualifica C5, tre unità con qualifica C1,

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lifica A3. Per lo svolgimento delle procedure concorsuali di cui al primo periodo è autorizzata, per l’anno 2022, una spesa pari a euro 8.350, cui si provvede a valere sulle risorse del bilancio della Lega italiana per la lotta contro i tumori.

2. Agli oneri assunzionali derivanti dall’attuazione del presente arti- colo, pari a euro 45.907 per l’anno 2022 e a euro 183.628 annui a de- correre dall’anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell’ambito del programma “Fondi di ri- serva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previ- sione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero della salute ».

All’articolo 3:

al comma 1, capoverso Art. 10-bis:

alla rubrica, le parole: « da COVID-19 » sono sostituite dalle seguenti: « di COVID-19 »;

al comma 1, alinea, dopo le parole: « il Ministro della salute, » sono inserite le seguenti: « nel rispetto dei princìpi di adeguatezza e di proporzionalità, »;

alla rubrica, le parole: « da COVID-19 » sono sostituite dalle se- guenti: « di COVID-19 ».

All’articolo 4:

al comma 1, capoverso Art. 10-ter:

al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , salvo che per il ricovero in una struttura sanitaria o altra struttura allo scopo destinata »;

al comma 2, le parole: « all’articolo 10-quater, commi 4 e 5 » sono sostituite dalle seguenti: « all’articolo 10-quater, comma 4, lettere a), b) e, limitatamente alle attività sportive all’aperto o al chiuso, se svolte in condizioni di sicurezza rispetto al rischio di contagio, c), e comma 5 ».

All’articolo 5:

al comma 1, capoverso Art. 10-quater:

all’alinea, le parole: « fino al 30 aprile 2022 » sono soppresse;

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alla lettera a), alinea, sono premesse le seguenti parole:

« fino al 15 giugno 2022, » e le parole: « mezzi di traporto » sono so- stituite dalle seguenti: « mezzi di trasporto »;

alla lettera b) sono premesse le seguenti parole: « fino al 30 aprile 2022, »;

alla lettera c) sono premesse le seguenti parole: « fino al 30 aprile 2022, » e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « ; dal 1° mag- gio 2022 al 15 giugno 2022, per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografi- che, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, nonché per gli eventi e le competizioni sportivi che si svolgono al chiuso »;

al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Fino al 15 giugno 2022, hanno l’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie i lavoratori, gli utenti e i visitatori delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, comprese le strutture di ospitalità e lungodegenza, le residenze sanitarie assistenziali, gli hospice, le strutture riabilitative, le strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti, e comunque le strutture residenziali di cui all’articolo 44 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017 »;

al comma 8 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Le di- sposizioni di cui al presente comma continuano ad applicarsi ai lavoratori delle strutture di cui al comma 2, secondo periodo, del presente articolo fino al 15 giugno 2022 ».

All’articolo 6:

al comma 2, lettera a), capoverso 1, lettera d), dopo le parole:

« dall’articolo 9-ter.1 » sono inserite le seguenti: « del presente decreto ».

All’articolo 7:

al comma 2 è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

« b-bis) dopo il comma 1-sexies è inserito il seguente:

“1-sexies.1. Il direttore sanitario delle strutture di cui al comma 1 può adottare misure precauzionali più restrittive di quelle previste dal presente articolo in relazione allo specifico contesto epidemiologico, pre- via comunicazione al dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria locale competente per territorio, che, ove ritenga non sussistenti le con- dizioni di rischio sanitario addotte, ordina, nel termine perentorio di tre

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restrittive” ».

Dopo l’articolo 7 è inserito il seguente:

« Art. 7-bis. – (Disposizioni in materia di durata delle certificazioni verdi COVID-19) – 1. All’articolo 9, comma 4-bis, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, al primo periodo, le parole: “prima dose di vaccino” sono sostituite dalle seguenti: “prima dose di un vaccino con schedula vacci- nale a due dosi” e, al secondo periodo, le parole: “ciclo vaccinale pri- mario” sono sostituite dalle seguenti: “ciclo vaccinale primario, che com- prende anche la somministrazione di vaccini con schedula vaccinale a una dose,” ».

All’articolo 8:

al comma 3, lettera d), le parole: « dell’articolo 4 comma 5 » sono sostituite dalle seguenti: « dell’articolo 4, comma 5 »;

al comma 4:

al capoverso Art. 4-ter.1, comma 2, le parole: « anti SARS- CoV-2, » sono sostituite dalle seguenti: « anti SARS-CoV-2; »;

al capoverso Art. 4-ter.2:

al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: « di cui al comma 1 » il segno d’interpunzione: « , » è soppresso;

al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il quinto periodo si interpreta nel senso che ai docenti inadempienti si ap- plica, per quanto compatibile, il regime stabilito per i docenti dichiarati temporaneamente inidonei alle proprie funzioni »;

al comma 4, dopo le parole: « di cui al comma 1 » il segno d’interpunzione: « , » è soppresso;

al comma 6, le parole: « di bilancio. » sono sostituite dalle seguenti: « di bilancio”. »;

al comma 5, le parole: « “e 4-ter,” » sono sostituite dalle se- guenti: « “e 4-ter” »;

al comma 6, capoverso Art. 4-quinquies, comma 1:

al primo periodo, le parole: « regime sanzionatori » sono sosti- tuite dalle seguenti: « regime sanzionatorio » e le parole: « lettera a-bis » sono sostituite dalle seguenti: « lettera a-bis) »;

al secondo periodo, le parole: « 9-octies, e 9-novies » sono so- stituite dalle seguenti: « 9-octies e 9-novies ».

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al comma 1, capoverso Art. 3:

alla rubrica, le parole: « ivi compresa modalità » sono sosti- tuite dalle seguenti: « ivi comprese modalità »;

al comma 1:

al primo periodo, le parole: « dell’anno scolastico 2021- 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « dell’anno scolastico 2021/2022 »;

al terzo periodo, le parole: « a legislazione vigente.” » sono sostituite dalle seguenti: « a legislazione vigente. »;

al comma 2, primo periodo, le parole: « nonché gli alunni che abbiano superato i sei anni di età » sono soppresse;

al comma 4, primo periodo, le parole: « , accompagnata da specifica certificazione medica attestante le condizioni di salute dell’a- lunno medesimo e la piena compatibilità delle stesse con la partecipa- zione alla didattica digitale integrata » sono soppresse;

al comma 5:

all’alinea, le parole: « dell’anno scolastico 2021-2022 » sono sostituite dalle seguenti: « dell’anno scolastico 2021/2022 »;

alla lettera a), le parole: « fatta eccezione per i bambini sino a sei anni di età » sono sostituite dalle seguenti: « fatta eccezione per i bambini accolti nel sistema integrato di educazione e di istruzione di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 »;

al comma 3, alinea, le parole: « legge 24 aprile 2002, n. 27 » sono sostituite dalle seguenti: « legge 24 aprile 2020, n. 27 ».

Dopo l’articolo 9 è inserito il seguente:

« Art. 9-bis. – (Disciplina della formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro) – 1. Nelle more dell’adozione dell’ac- cordo di cui all’articolo 37, comma 2, secondo periodo, del decreto le- gislativo 9 aprile 2008, n. 81, la formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro può essere erogata sia con la modalità in presenza sia con la modalità a distanza, attraverso la metodologia della videoconferenza in modalità sincrona, tranne che per le attività formative per le quali siano previsti dalla legge e da accordi adottati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano un addestramento o una prova pratica, che devono svolgersi obbligatoriamente in presenza ».

All’articolo 10:

dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

« 1-bis. Esclusivamente per i soggetti affetti dalle patologie e con- dizioni individuate dal decreto del Ministro della salute adottato ai sensi

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convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11, la di- sciplina di cui all’articolo 26, commi 2 e 7-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è prorogata fino al 30 giugno 2022.

1-ter. Sono prorogate fino al 30 giugno 2022 le misure in materia di lavoro agile per i soggetti di cui all’articolo 26, comma 2-bis, del decre- to-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Al fine di garantire la sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche che usufruisce dei benefìci di cui al primo periodo è autoriz- zata la spesa di 5.402.619 euro per l’anno 2022.

1-quater. Agli oneri derivanti dall’attuazione dei commi 1-bis e 1-ter, pari a 9.702.619 euro per l’anno 2022, si provvede:

a) quanto a 4.650.000 euro per l’anno 2022, mediante corrispon- dente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell’ambito del pro- gramma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire”

dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento rela- tivo al Ministero della salute per 4.300.000 euro e l’accantonamento re- lativo al Ministero dell’istruzione per 350.000 euro;

b) quanto a 4.500.000 euro per l’anno 2022, mediante corrispon- dente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

c) quanto a 552.619 euro per l’anno 2022, mediante corrispon- dente riduzione del Fondo per l’arricchimento e l’ampliamento dell’of- ferta formativa e per gli interventi perequativi, di cui all’articolo 1 della legge 18 dicembre 1997, n. 440 »;

al comma 2, le parole: « 30 giugno 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 luglio 2022 »;

dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2-bis. Le disposizioni dell’articolo 90, commi 3 e 4, del decreto- legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, in materia di lavoro agile per i lavoratori del set- tore privato, continuano ad applicarsi fino al 31 agosto 2022 »;

dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:

« 5-bis. Il termine di cui al comma 5 dell’articolo 2-bis del decreto- legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, in materia di conferimento di incarichi di lavoro au- tonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, a dirigenti medici, veterinari e sanitari nonché al personale del ruolo sanitario del comparto sanità, collocati in quiescenza, anche ove non iscritti al com-

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nonché agli operatori socio-sanitari collocati in quiescenza, è prorogato al 31 dicembre 2022. All’attuazione della disposizione di cui al primo pe- riodo si provvede nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vi- gente e della disciplina di cui all’articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giu- gno 2019, n. 60.

5-ter. Al comma 9 dell’articolo 34 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole: “per l’anno 2021 e per il primo trimestre dell’anno 2022” sono sostituite dalle seguenti: “per gli anni 2021 e 2022”.

5-quater. All’articolo 6-bis, comma 1, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, le parole: “fino al 31 dicembre 2022” sono sostituite dalle seguenti: “fino al 31 dicembre 2023”.

5-quinquies. Le disposizioni di cui all’articolo 5-ter del decreto- legge 7 gennaio 2022, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2022, n. 18, continuano ad applicarsi fino al 30 giugno 2022 »;

alla rubrica, le parole: « da COVID-19 » sono sostituite dalle se- guenti: « di COVID-19 ».

Dopo l’articolo 10 è inserito il seguente:

« Art. 10-bis. – (Medicina trasfusionale) – 1. Al fine di ridurre il rischio di contagio degli operatori e degli assistiti e di garantire la con- tinuità assistenziale nell’ambito dello svolgimento delle attività trasfusio- nali, le prestazioni sanitarie relative all’accertamento dell’idoneità alla do- nazione, alla produzione, distribuzione e assegnazione del sangue e degli emocomponenti e alla diagnosi e cura nella medicina trasfusionale sono inserite nell’elenco delle prestazioni di telemedicina e organizzate se- condo le linee guida emanate dal Centro nazionale sangue sulla base delle Indicazioni nazionali per l’erogazione di prestazioni in telemedicina, di cui all’accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano il 17 dicembre 2020 ».

All’articolo 11:

al comma 1, lettera a), capoverso 1:

al primo periodo, le parole: « 10-ter comma 2, 10-quater » sono sostituite dalle seguenti: « 10-ter, comma 2, e 10-quater »;

al secondo periodo, dopo le parole: « e al comma 7 » il segno d’interpunzione: « , » è soppresso.

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dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

« 3-bis. All’articolo 9 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 11, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: “31 dicembre 2022” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2024”;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

“2. Per le finalità di cui al comma 1, le regioni e le province auto- nome, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 24, comma 3, del de- creto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, prevedono la limitazione del massimale degli assistiti in carico fino a 1.000 assistiti, anche con il sup- porto dei tutori di cui all’articolo 27 del medesimo decreto legislativo n. 368 del 1999, o del monte ore settimanale e possono organizzare i corsi anche a tempo parziale, garantendo in ogni caso che l’articolazione oraria e l’organizzazione delle attività assistenziali non pregiudichino la corretta partecipazione alle attività didattiche previste per il completa- mento del corso di formazione specifica in medicina generale. Le ore di attività svolte dai medici assegnatari degli incarichi ai sensi del comma 1 devono essere considerate a tutti gli effetti quali attività pratiche, da com- putare nel monte ore complessivo previsto dall’articolo 26, comma 1, del citato decreto legislativo n. 368 del 1999”.

3-ter. Al comma 3 dell’articolo 27 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, le parole: “dieci anni” sono sostituite dalle seguenti: “cin- que anni”.

3-quater. Al primo periodo del comma 548-bis dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: “31 dicembre 2022” sono so- stituite dalle seguenti: “31 dicembre 2023” »;

alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « nonché in materia di formazione specifica in medicina generale ».

All’articolo 13:

al comma 1, dopo le parole: « indirizzi forniti dal Ministero della salute, » sono inserite le seguenti: « nonché per garantire maggiore sup- porto ai sistemi sanitari regionali per la programmazione di una gestione ordinaria dei contagi da SARS-CoV-2, », le parole: « decreto-legge 2020, n. 34, » sono sostituite dalle seguenti: « decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, » e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , anche ai fini della loro pubblicazione, garantendo la continuità operativa e qualitativa di tale processo, precedentemente realizzato in collaborazione con il Diparti- mento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei mini- stri »;

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inserito il seguente segno d’interpunzione: « , »;

al comma 4, dopo le parole: « regolamento (UE) 2016/679 » sono inserite le seguenti: « del Parlamento europeo e del Consiglio, »;

al comma 5 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e sono pub- blicati nel sito internet istituzionale dell’Istituto superiore di sanità »;

al comma 6, dopo le parole: « regolamento (UE) 2016/679 » sono inserite le seguenti: « del Parlamento europeo e del Consiglio, » ed è ag- giunto, in fine, il seguente periodo: « Titolare del trattamento dei dati ai sensi dell’articolo 24 del medesimo regolamento (UE) 2016/679 è l’Isti- tuto superiore di sanità ».

All’articolo 14:

al comma 1, la parola: « 2-ter, » è soppressa e le parole: « 8-ter, 9-quater.1 » sono sostituite dalle seguenti: « 8-ter e 9-quater.1 ».

Dopo l’articolo 14 sono inseriti i seguenti:

« Art. 14-bis. – (Disposizioni volte a favorire l’attuazione degli in- terventi a tutela delle persone con disturbi dello spettro autistico) – 1. Il comma 402 dell’articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è so- stituito dal seguente:

“402. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Mi- nistro per le disabilità, con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro dell’università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri e le modalità per l’utilizzazione delle risorse del Fondo di cui al comma 401 del presente articolo, fatto salvo quanto previsto al comma 402-bis, prevedendo che tali risorse siano de- stinate, nel rispetto della legge 18 agosto 2015, n. 134, e fermo restando quanto stabilito dal decreto del Ministro della salute 30 dicembre 2016, ai seguenti settori di intervento:

a) per una quota pari al 15 per cento, allo sviluppo di progetti di ricerca di base o applicata, nonché su modelli clinico-organizzativi e sulle buone pratiche terapeutiche ed educative, da parte di enti di ricerca e strutture pubbliche e private accreditate da parte del Servizio sanitario na- zionale, selezionati attraverso procedure di evidenza pubblica;

b) per una quota pari al 50 per cento, da ripartire tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, all’incremento del perso- nale del Servizio sanitario nazionale preposto all’erogazione degli inter- venti previsti dalle linee guida sulla diagnosi e sul trattamento dei di- sturbi dello spettro autistico elaborate dall’Istituto superiore di sanità;

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quali l’organizzazione di corsi di perfezionamento e master universitari in analisi applicata del comportamento e altri interventi previsti dalle linee guida di cui alla lettera b) indirizzati al personale e agli operatori del Servizio sanitario nazionale e al personale socio-sanitario, compreso il personale di cui alla medesima lettera b), sulla base di convenzioni tra università e strutture del Servizio sanitario nazionale;

d) per una quota pari al 20 per cento, a iniziative delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano finalizzate, con il sup- porto dell’Istituto superiore di sanità, allo sviluppo di:

1) una rete di cura territoriale con funzioni di riconoscimento, diagnosi e intervento precoce sui disturbi del neurosviluppo, nel quadro di un’attività di sorveglianza della popolazione soggetta a rischio e della popolazione generale, nell’ambito dei servizi educativi della prima infan- zia e dei bilanci di salute pediatrici, nei servizi di neuropsichiatria del- l’infanzia e dell’adolescenza e nei reparti di terapia intensiva neonatale e di neonatologia;

2) progetti di vita individualizzati basati sul concetto di qualità della vita, come definito dall’Organizzazione mondiale della sanità, assi- curando percorsi diagnostico-terapeutici, assistenziali ed educativi e la continuità di cura in tutto l’arco della vita, l’integrazione scolastica e l’inclusione sociale e lavorativa”.

2. Il comma 456 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è abrogato.

3. Dopo il comma 402 dell’articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, è inserito il seguente:

“402-bis. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro per le disabilità e con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del de- creto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri e le mo- dalità per l’utilizzazione delle risorse di cui all’articolo 1, comma 181, lettera a), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, nell’ambito delle finalità previste all’articolo 1, comma 182, della medesima legge”.

4. Il decreto di cui all’articolo 1, comma 402, della legge 28 dicem- bre 2015, n. 208, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, è adottato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di con- versione del presente decreto.

5. Il decreto di cui all’articolo 1, comma 402-bis, della legge 28 di- cembre 2015, n. 208, introdotto dal comma 3 del presente articolo, è adottato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di con- versione del presente decreto.

Art. 14-ter. – (Clausola di salvaguardia) – 1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle

(15)

tivi statuti e le relative norme di attuazione ».

All’allegato A:

è aggiunto, in fine, il seguente numero:

5-bis. Articolo 38-bis del decreto-legge 16 luglio

2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.

Semplificazioni per la realizzazione di spettacoli dal vivo.

All’allegato B:

al numero 2, le parole: « commi 3 e 4 » sono sostituite dalle se- guenti: « commi 1 e 2 »;

il numero 3 è soppresso.

Al titolo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , e altre dispo- sizioni in materia sanitaria ».

«

».

(16)

Decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, pub- blicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 24 marzo 2022.

TESTO DEL DECRETO-LEGGE TESTO DEL DECRETO-LEGGE COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI

DEPUTATI

Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conse- guenza della cessazione dello stato di

emergenza

Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conse- guenza della cessazione dello stato di emergenza, e altre disposizioni in materia

sanitaria

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costitu- zione;

Visti gli articoli 32 e 117, secondo e terzo comma, della Costituzione;

Visto l’articolo 16 della Costituzione, che consente limitazioni della libertà di circola- zione per ragioni sanitarie;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante « Mi- sure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 »;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante « Ulte- riori misure urgenti per fronteggiare l’emer- genza epidemiologica da COVID-19 »;

Visto il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, recante « Mi- sure urgenti per il contenimento dell’epide- mia da COVID-19, in materia di vaccina-

(17)

zioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici »;

Visto il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, recante « Mi- sure urgenti per la graduale ripresa delle at- tività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19 »;

Visto il decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, recante

« Misure urgenti per fronteggiare l’emer- genza epidemiologica da COVID-19 e per l’esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche »;

Visto il decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 2021, n. 133, recante

« Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, so- ciali e in materia di trasporti »;

Visto il decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 2021, n. 165, recante

« Misure urgenti per assicurare lo svolgi- mento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito ap- plicativo della certificazione verde CO- VID-19 e il rafforzamento del sistema di screening »;

Visto il decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2021, n. 205, recante « Di- sposizioni urgenti per l’accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l’organizzazione di pubbliche amministra- zioni e in materia di protezione dei dati per- sonali »;

Visto il decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla

dente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati)

(18)

legge 21 gennaio 2022, n. 3, recante « Mi- sure urgenti per il contenimento dell’epide- mia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e so- ciali »;

Visto il decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11, recante « Pro- roga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19 »;

Visto il decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2022, n. 18, recante « Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza CO- VID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore »;

Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020, del 13 gennaio 2021 e del 21 aprile 2021, nonché gli articoli 1, comma 1, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, e 1, comma 1, del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11, con cui è stato dichia- rato e prorogato fino al 31 marzo 2022 lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’in- sorgenza di patologie derivanti da agenti vi- rali trasmissibili;

Vista la dichiarazione dell’Organizzazione mondiale della sanità dell’11 marzo 2020, con la quale l’epidemia da COVID-19 è stata valutata come « pandemia » in conside- razione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Considerato l’evolversi della situazione epidemiologica;

dente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati)

(19)

Considerata l’esigenza di superare lo stato di emergenza dettando le disposizioni neces- sarie alla progressiva ripresa di tutte le atti- vità in via ordinaria;

Ritenuto che, nonostante la cessazione dello stato d’emergenza, persistano comun- que esigenze di contrasto del diffondersi della pandemia da COVID-19;

Considerata la necessità di aggiornamento e revisione delle modalità di gestione dei casi di positività all’infezione da SARS- CoV-2 nel sistema educativo, scolastico e formativo;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 17 marzo 2022;

Sulla proposta del Presidente del Consi- glio dei ministri e dei Ministri della salute, dell’istruzione e della difesa, di concerto con il Ministro dell’economia e delle fi- nanze;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

(Disposizioni volte a favorire il rientro nel- l’ordinario in seguito alla cessazione dello

stato di emergenza da COVID-19)

Articolo 1.

(Disposizioni volte a favorire il rientro nel- l’ordinario in seguito alla cessazione dello

stato di emergenza da COVID-19) 1. Allo scopo di adeguare all’evoluzione

dello stato della pandemia da COVID-19 le misure di contrasto in ambito organizzativo, operativo e logistico emanate con ordinanze di protezione civile durante la vigenza dello stato di emergenza dichiarato con delibera- zione del Consiglio dei ministri del 31 gen- naio 2020, da ultimo prorogato fino al 31 marzo 2022, preservando, fino al 31 dicem-

1. Allo scopo di adeguare all’evoluzione dello stato della pandemia di COVID-19 le misure di contrasto in ambito organizzativo, operativo e logistico emanate con ordinanze di protezione civile durante la vigenza dello stato di emergenza dichiarato con delibera- zione del Consiglio dei ministri del 31 gen- naio 2020, da ultimo prorogato fino al 31 marzo 2022, preservando, fino al 31 dicem- dente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati)

Art. 1.

(20)

bre 2022, la necessaria capacità operativa e di pronta reazione delle strutture durante la fase di progressivo rientro nell’ordinario, possono essere adottate una o più ordinanze ai sensi di quanto previsto dall’articolo 26 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

Le citate ordinanze, da adottare entro il me- desimo termine del 31 dicembre 2022, su ri- chiesta motivata delle Amministrazioni com- petenti, possono contenere misure derogato- rie negli ambiti di cui al primo periodo, in- dividuate nel rispetto dei princìpi generali dell’ordinamento giuridico e delle norme dell’Unione europea, con efficacia limitata fino al 31 dicembre 2022. Le ordinanze di cui al presente articolo sono adottate nel li- mite delle risorse finanziarie disponibili a le- gislazione vigente e sono comunicate tempe- stivamente alle Camere.

bre 2022, la necessaria capacità operativa e di pronta reazione delle strutture durante la fase di progressivo rientro nell’ordinario, possono essere adottate una o più ordinanze ai sensi di quanto previsto dall’articolo 26 del codice di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1. Le citate ordinanze, da adottare, nel rispetto dei princìpi di ade- guatezza e di proporzionalità, entro il me- desimo termine del 31 dicembre 2022, su ri- chiesta motivata delle Amministrazioni com- petenti, possono contenere misure derogato- rie negli ambiti di cui al primo periodo, in- dividuate nel rispetto dei princìpi generali dell’ordinamento giuridico e delle norme dell’Unione europea, con efficacia limitata fino al 31 dicembre 2022. Le ordinanze di cui al presente articolo sono adottate nel li- mite delle risorse finanziarie disponibili a le- gislazione vigente e sono comunicate tempe- stivamente alle Camere.

Articolo 2.

(Misure urgenti connesse alla cessazione delle funzioni del Commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle mi- sure di contenimento e contrasto dell’emer-

genza epidemiologica COVID-19)

Articolo 2.

(Misure urgenti connesse alla cessazione delle funzioni del Commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle mi- sure di contenimento e contrasto dell’emer-

genza epidemiologica COVID-19) 1. Al fine di continuare a disporre, anche

successivamente alla data del 31 marzo 2022, di una struttura con adeguate capacità di risposta a possibili aggravamenti del con- testo epidemiologico nazionale in ragione della epidemia da COVID-19, nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, dal 1°

aprile 2022, è temporaneamente istituita un’Unità per il completamento della campa- gna vaccinale e per l’adozione di altre mi- sure di contrasto alla pandemia, che opera fino al 31 dicembre 2022. Il direttore del-

1. Al fine di continuare a disporre, anche successivamente alla data del 31 marzo 2022, di una struttura con adeguate capacità di risposta a possibili aggravamenti del con- testo epidemiologico nazionale in ragione della epidemia di COVID-19, nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, dal 1°

aprile 2022 è temporaneamente istituita un’Unità per il completamento della campa- gna vaccinale e per l’adozione di altre mi- sure di contrasto della pandemia, che opera fino al 31 dicembre 2022. Il direttore del- dente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati)

Art. 2.

Art. 1.

(21)

l’Unità è nominato con decreto del Presi- dente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell’articolo 122 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, senza nuovi o maggiori oneri. Il direttore agisce con i poteri attribuiti al Commissario straor- dinario dal predetto articolo 122 del decreto- legge n. 18 del 2020 e, con proprio provve- dimento, definisce la struttura dell’Unità, av- valendosi di una parte del personale della Struttura di supporto alle attività del citato Commissario straordinario, nonché di perso- nale in servizio presso il Ministero della sa- lute, secondo le modalità indicate dallo stesso Ministero, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Con decreto del Presidente del Consiglio dei mi- nistri, su proposta del Ministro della salute, è nominato un dirigente di prima fascia, ap- partenente ai ruoli del Ministero della salute, al quale sono attribuite le funzioni vicarie, e che opera in coordinamento e a supporto del direttore dell’Unità di cui al presente comma, senza nuovi o maggiori oneri. L’U- nità subentra in tutti i rapporti attivi e pas- sivi facenti capo al Commissario straordina- rio per l’attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell’e- mergenza epidemiologica COVID-19 e, in raccordo con il Ministero della salute e con il supporto tecnico dell’Ispettorato generale della sanità militare, cura la definizione e, ove possibile, la conclusione delle attività amministrative, contabili e giuridiche ancora in corso alla data del 31 marzo 2022, già at- tribuite alla competenza del predetto Com- missario straordinario. Al direttore dell’Unità è assegnata la titolarità della contabilità spe- ciale e del conto corrente bancario, di cui al comma 9 dell’articolo 122 del decreto-legge n. 18 del 2020. Alla medesima Unità si ap- plicano, ove compatibili, le disposizioni di

l’Unità è nominato con decreto del Presi- dente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell’articolo 122 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, senza nuovi o maggiori oneri a carico della fi- nanza pubblica. Il direttore agisce con i po- teri attribuiti al Commissario straordinario dal predetto articolo 122 del decreto-legge n. 18 del 2020 e, con proprio provvedi- mento, definisce la struttura dell’Unità, av- valendosi di una parte del personale della Struttura di supporto alle attività del citato Commissario straordinario, nonché di perso- nale in servizio presso il Ministero della sa- lute, secondo le modalità indicate dallo stesso Ministero, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Con decreto del Presidente del Consiglio dei mi- nistri, su proposta del Ministro della salute, è nominato un dirigente di prima fascia, ap- partenente ai ruoli del Ministero della salute, al quale sono attribuite le funzioni vicarie, che opera in coordinamento e a supporto del direttore dell’Unità di cui al presente comma, senza nuovi o maggiori oneri a ca- rico della finanza pubblica. L’Unità suben- tra in tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo al Commissario straordinario per l’at- tuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica COVID-19 e, in raccordo con il Ministero della salute e con il sup- porto tecnico dell’Ispettorato generale della sanità militare, cura la definizione e, ove possibile, la conclusione delle attività ammi- nistrative, contabili e giuridiche ancora in corso alla data del 31 marzo 2022, già attri- buite alla competenza del predetto Commis- sario straordinario. Al direttore dell’Unità è assegnata la titolarità della contabilità spe- ciale e del conto corrente bancario, di cui al comma 9 dell’articolo 122 del decreto-legge dente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati)

Art. 2.

(22)

cui al citato articolo 122 del decreto-legge n. 18 del 2020.

n. 18 del 2020. Alla medesima Unità si ap- plicano, ove compatibili, le disposizioni di cui al citato articolo 122 del decreto-legge n. 18 del 2020.

2. Al 31 dicembre 2022, l’Unità procede alla chiusura della contabilità speciale e del conto corrente di cui al comma 1, ai sensi dell’articolo 44-ter, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e le eventuali somme ivi gia- centi sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate in tutto o in parte, anche con profilo pluriennale, me- diante decreto del Ragioniere Generale dello Stato, ai pertinenti stati di previsione della spesa. Le eventuali risorse non più necessa- rie sono acquisite all’erario. A decorrere dal 1° gennaio 2023, l’Unità di cui al comma 1 è soppressa e il Ministero della salute su- bentra nelle funzioni e in tutti i rapporti at- tivi e passivi facenti capo all’Unità di cui al comma 1.

2. Al 31 dicembre 2022, l’Unità procede alla chiusura della contabilità speciale e del conto corrente di cui al comma 1, ai sensi dell’articolo 44-ter della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e le eventuali somme ivi gia- centi sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate in tutto o in parte, anche con profilo pluriennale, me- diante decreto del Ragioniere Generale dello Stato, ai pertinenti stati di previsione della spesa. Le eventuali risorse non più necessa- rie sono acquisite all’erario. A decorrere dal 1° gennaio 2023, l’Unità di cui al comma 1 è soppressa e il Ministero della salute su- bentra nelle funzioni e in tutti i rapporti at- tivi e passivi facenti capo all’Unità di cui al comma 1.

3. Al fine di rafforzare l’efficienza opera- tiva delle proprie strutture per garantire le azioni di supporto nel contrasto alle pande- mie in favore dei sistemi sanitari regionali, assicurando gli approvvigionamenti di far- maci e vaccini per la cura delle patologie epidemico-pandemiche emergenti e di dispo- sitivi di protezione individuale, anche in re- lazione agli obiettivi ed agli interventi con- nessi, nell’immediato, alla attuazione del piano strategico nazionale dei vaccini di cui all’articolo 1, commi 457 e seguenti della legge 30 dicembre 2020, n. 178, il Ministero della salute è autorizzato ad assumere, a de- correre dal 1° ottobre 2022, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, un contingente di personale così composto: 3 dirigenti di seconda fascia, 3 dirigenti sani- tari; 50 unità di personale non dirigenziale con professionalità anche tecnica, da inqua- drare nell’area III, posizione economica F1, del comparto funzioni centrali. La dotazione

3. Al fine di rafforzare l’efficienza opera- tiva delle proprie strutture per garantire le azioni di supporto nel contrasto alle pande- mie in favore dei sistemi sanitari regionali, assicurando gli approvvigionamenti di far- maci e vaccini per la cura delle patologie epidemico-pandemiche emergenti e di dispo- sitivi di protezione individuale, anche in re- lazione agli obiettivi ed agli interventi con- nessi, nell’immediato, alla attuazione del piano strategico nazionale dei vaccini di cui all’articolo 1, commi 457 e seguenti, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, il Ministero della salute è autorizzato ad assumere, a de- correre dal 1° ottobre 2022, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, un contingente di personale così composto: 3 dirigenti di seconda fascia, 3 dirigenti sani- tari; 50 unità di personale non dirigenziale con professionalità anche tecnica, da inqua- drare nell’area III, posizione economica F1, del comparto funzioni centrali. La dotazione dente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati)

Art. 2.

(23)

organica del Ministero della salute è incre- mentata di 3 dirigenti di II fascia, di 3 diri- genti sanitari e di 50 unità di personale non dirigenziale appartenenti all’area III. Le as- sunzioni del presente comma sono autoriz- zate in deroga all’articolo 6, comma 7, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, conver- tito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, nonché in deroga all’articolo 6, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Per l’attuazione del pre- sente comma è autorizzata la spesa di euro 760.837 per l’anno 2022 ed euro 3.043.347 annui a decorrere dall’anno 2023.

organica del Ministero della salute è incre- mentata di 3 dirigenti di II fascia, di 3 diri- genti sanitari e di 50 unità di personale non dirigenziale appartenenti all’area III. Le as- sunzioni del presente comma sono autoriz- zate in deroga all’articolo 6, comma 7, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, conver- tito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, nonché in deroga all’articolo 6, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Per l’attuazione del pre- sente comma è autorizzata la spesa di euro 760.837 per l’anno 2022 ed euro 3.043.347 annui a decorrere dall’anno 2023.

4. Al reclutamento del contingente di per- sonale di cui al comma 3 si provvede me- diante l’indizione di concorsi pubblici, senza obbligo di previo espletamento delle proce- dure di mobilità, con le modalità semplifi- cate previste dall’articolo 10 del decreto- legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, anche avvalendosi della Commissione per l’attuazione del progetto di riqualifica- zione delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 35, comma 5, del decreto legisla- tivo 30 marzo 2001, n. 165, nonché tramite l’utilizzo di vigenti graduatorie di concorsi pubblici o attraverso procedure di mobilità volontaria ai sensi dell’articolo 30 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001. Il perso- nale assunto è progressivamente assegnato fino al 31 dicembre 2022, all’Unità di cui al comma 1, in sostituzione del personale ap- partenente ad altre amministrazioni, in servi- zio presso la predetta Unità. Per l’attuazione del presente comma è autorizzata, per l’anno 2022, una spesa pari ad euro 200.000 per la gestione delle procedure concorsuali e una spesa pari ad euro 124.445 per le maggiori spese di funzionamento derivanti dall’assun- zione del predetto contingente di personale.

4. Al reclutamento del contingente di per- sonale di cui al comma 3 si provvede me- diante l’indizione di concorsi pubblici, senza obbligo di previo espletamento delle proce- dure di mobilità, con le modalità semplifi- cate previste dall’articolo 10 del decreto- legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, anche avvalendosi della Commissione per l’attuazione del progetto di riqualifica- zione delle pubbliche amministrazioni, di cui all’articolo 35, comma 5, del decreto le- gislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché tra- mite l’utilizzo di vigenti graduatorie di con- corsi pubblici o attraverso procedure di mo- bilità volontaria ai sensi dell’articolo 30 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001. Il personale assunto è progressivamente asse- gnato, fino al 31 dicembre 2022, all’Unità di cui al comma 1, in sostituzione del perso- nale appartenente ad altre amministrazioni in servizio presso la predetta Unità. Per l’attua- zione del presente comma è autorizzata, per l’anno 2022, una spesa pari ad euro 200.000 per la gestione delle procedure concorsuali e una spesa pari ad euro 124.445 per le mag- giori spese di funzionamento derivanti dal- l’assunzione del predetto contingente di per- sonale.

dente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati)

Art. 2.

(24)

5. Il Ministero della salute provvede entro il 31 dicembre 2022 alla definizione del nuovo assetto organizzativo. Le funzioni at- tribuite al predetto Ministero dal presente ar- ticolo, nelle more della riorganizzazione, sono assicurate dal Segretariato generale di cui all’articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 59 o da altra direzione generale indivi- duata con decreto del Ministro della salute.

5. Identico.

6. Agli oneri derivanti dall’attuazione dei commi 3 e 4, pari a euro 1.085.282 per l’anno 2022 e ad euro 3.043.347 annui a de- correre dall’anno 2023, si provvede me- diante corrispondente riduzione dello stan- ziamento del Fondo speciale di parte cor- rente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell’ambito del programma

« Fondi di riserva e speciali », della mis- sione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero della salute.

6. Agli oneri derivanti dall’attuazione dei commi 3 e 4, pari a euro 1.085.282 per l’anno 2022 e ad euro 3.043.347 annui a de- correre dall’anno 2023, si provvede me- diante corrispondente riduzione dello stan- ziamento del Fondo speciale di parte cor- rente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell’ambito del programma

« Fondi di riserva e speciali » della missione

« Fondi da ripartire » dello stato di previ- sione del Ministero dell’economia e delle fi- nanze per l’anno 2022, allo scopo parzial- mente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero della salute.

7. Ai fini dell’immediata attuazione del presente articolo, il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

7. Identico.

8. All’articolo 47-bis del decreto legisla- tivo 30 luglio 1999, n. 300, al comma 2, dopo le parole « degli alimenti » sono inse- rite le seguenti: « , di contrasto a ogni emer- genza sanitaria, nonché ogni iniziativa volta alla cura delle patologie epidemico pandemi- che emergenti. ».

8. All’articolo 47-bis del decreto legisla- tivo 30 luglio 1999, n. 300, al comma 2, dopo le parole « degli alimenti » sono inse- rite le seguenti: « , di contrasto di ogni emergenza sanitaria, nonché ogni iniziativa volta alla cura delle patologie epidemico- pandemiche emergenti. ».

8-bis. All’articolo 1, comma 2, del de- creto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153, dopo la lettera e-ter) è inserita la se- guente:

« e-quater) la somministrazione, con oneri a carico degli assistiti, presso le far- macie, da parte di farmacisti opportuna- dente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati)

Art. 2.

(25)

mente formati a seguito del superamento di specifico corso abilitante e di successivi aggiornamenti annuali, organizzati dall’I- stituto superiore di sanità, di vaccini anti SARS-CoV-2 e di vaccini antinfluenzali nei confronti dei soggetti di età non infe- riore a diciotto anni, previa presentazione di documentazione comprovante la pre- gressa somministrazione di analoga tipolo- gia di vaccini, nonché l’effettuazione di test diagnostici che prevedono il preleva- mento del campione biologico a livello na- sale, salivare o orofaringeo, da effettuare in aree, locali o strutture, anche esterne, dotate di apprestamenti idonei sotto il profilo igienico-sanitario e atti a garantire la tutela della riservatezza. Le aree, i lo- cali o le strutture esterne alla farmacia devono essere compresi nella circoscri- zione farmaceutica prevista nella pianta organica di pertinenza della farmacia stessa ».

Articolo 2-bis.

(Potenziamento dell’attività della Lega ita- liana per la lotta contro i tumori) 1. Al fine di riprendere le attività di contrasto delle patologie oncologiche e di promuovere, nella fase post-pandemica, campagne di prevenzione ed educazione sanitaria rivolte alla popolazione, la Lega italiana per la lotta contro i tumori è au- torizzata, per il triennio 2022-2024, a ban- dire procedure concorsuali pubbliche senza obbligo di previo espletamento delle procedure di mobilità e ad assumere, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, un contingente complessivo di quattro unità di personale, di cui due di Area C – posizione economica C1 e due di Area B – posizione economica B1, dente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati)

Art. 2-bis.

Art. 2.

(26)

per completare la copertura della propria pianta organica, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vi- gente. La dotazione organica della Lega italiana per la lotta contro i tumori è ri- determinata in dodici unità complessive, di cui un’unità con qualifica C5, tre unità con qualifica C1, un’unità con qualifica B3, sei unità con qualifica B1 e un’unità con qualifica A3. Per lo svolgimento delle procedure concorsuali di cui al primo pe- riodo è autorizzata, per l’anno 2022, una spesa pari a euro 8.350, cui si provvede a valere sulle risorse del bilancio della Lega italiana per la lotta contro i tumori.

2. Agli oneri assunzionali derivanti dal- l’attuazione del presente articolo, pari a euro 45.907 per l’anno 2022 e a euro 183.628 annui a decorrere dall’anno 2023, si provvede mediante corrispondente ridu- zione dello stanziamento del fondo spe- ciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell’ambito del programma « Fondi di riserva e spe- ciali » della missione « Fondi da ripar- tire » dello stato di previsione del Mini- stero dell’economia e delle finanze per l’anno 2022, allo scopo parzialmente uti- lizzando l’accantonamento relativo al Mi- nistero della salute.

Articolo 3.

(Disciplina del potere di ordinanza del Mi- nistro della salute in materia di ingressi nel territorio nazionale e per la adozione di li- nee guida e protocolli connessi alla pande-

mia da COVID-19)

Articolo 3.

(Disciplina del potere di ordinanza del Mi- nistro della salute in materia di ingressi nel territorio nazionale e per la adozione di li- nee guida e protocolli connessi alla pande-

mia di COVID-19) 1. Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52,

convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, a decorrere dal 1° aprile

1. Identico:

dente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati)

Art. 3.

Art. 2-bis.

(27)

2022, l’articolo 10-bis è sostituito dal se- guente:

« Art. 10-bis. – (Disciplina del potere di ordinanza del Ministro della salute in mate- ria di ingressi nel territorio nazionale e per la adozione di linee guida e protocolli con- nessi alla pandemia da COVID-19) – 1.

Fermo restando quanto previsto dall’articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, a decorrere dal 1° aprile 2022 e fino al 31 di- cembre 2022, in conseguenza della cessa- zione dello stato di emergenza e in relazione all’andamento epidemiologico, il Ministro della salute, con propria ordinanza:

« Art. 10-bis. – (Disciplina del potere di ordinanza del Ministro della salute in mate- ria di ingressi nel territorio nazionale e per la adozione di linee guida e protocolli con- nessi alla pandemia di COVID-19) – 1.

Fermo restando quanto previsto dall’articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, a decorrere dal 1° aprile 2022 e fino al 31 di- cembre 2022, in conseguenza della cessa- zione dello stato di emergenza e in relazione all’andamento epidemiologico, il Ministro della salute, nel rispetto dei princìpi di adeguatezza e di proporzionalità, con pro- pria ordinanza:

a) di concerto con i Ministri competenti per materia o d’intesa con la Conferenza delle regioni e delle province autonome, può adottare e aggiornare linee guida e protocolli volti a regolare lo svolgimento in sicurezza dei servizi e delle attività economiche, pro- duttive e sociali;

a) identica;

b) sentiti i Ministri competenti per ma- teria, può introdurre limitazioni agli sposta- menti da e per l’estero, nonché imporre mi- sure sanitarie in dipendenza dei medesimi spostamenti. ».

b) identica ».

Articolo 4.

(Isolamento e autosorveglianza)

Articolo 4.

(Isolamento e autosorveglianza) 1. Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52,

convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, a decorrere dal 1° aprile 2022, dopo l’articolo 10-bis è inserito il se- guente:

1. Identico:

« Art. 10-ter. – (Isolamento e autosorve- glianza) – 1. A decorrere dal 1° aprile 2022 è fatto divieto di mobilità dalla propria abi-

« Art. 10-ter. – (Isolamento e autosorve- glianza) – 1. A decorrere dal 1° aprile 2022 è fatto divieto di mobilità dalla propria abi- dente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati)

Art. 4.

Art. 3.

(28)

tazione o dimora alle persone sottoposte alla misura dell’isolamento per provvedimento dell’autorità sanitaria in quanto risultate po- sitive al SARS-CoV-2, fino all’accertamento della guarigione.

tazione o dimora alle persone sottoposte alla misura dell’isolamento per provvedimento dell’autorità sanitaria in quanto risultate po- sitive al SARS-CoV-2, fino all’accertamento della guarigione, salvo che per il ricovero in una struttura sanitaria o altra strut- tura allo scopo destinata.

2. A decorrere dalla medesima data di cui al comma 1, a coloro che hanno avuto con- tatti stretti con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2 è applicato il regime del- l’autosorveglianza, consistente nell’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti e con esclusione delle ipotesi di cui all’articolo 10-quater, commi 4 e 5, fino al decimo giorno succes- sivo alla data dell’ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2 e di effettuare un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione di SARS- CoV-2, anche presso centri privati a ciò abi- litati, alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno succes- sivo alla data dell’ultimo contatto.

2. A decorrere dalla medesima data di cui al comma 1, a coloro che hanno avuto con- tatti stretti con soggetti confermati positivi al SARS- CoV-2 è applicato il regime del- l’autosorveglianza, consistente nell’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti e con esclusione delle ipotesi di cui all’articolo 10-quater, comma 4, lettere a), b) e, limitatamente alle attività sportive all’aperto o al chiuso, se svolte in condizioni di sicurezza ri- spetto al rischio di contagio, c), e comma 5, fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto con soggetti con- fermati positivi al SARS-CoV-2 e di effet- tuare un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione di SARS-CoV-2, anche presso centri privati a ciò abilitati, alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sin- tomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto.

3. Con circolare del Ministero della salute sono definite le modalità attuative dei commi 1 e 2. La cessazione del regime di isolamento di cui al comma 1 consegue al- l’esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione di SARS- CoV-2, effettuato anche presso centri privati a ciò abilitati. In quest’ultimo caso, la tra- smissione, con modalità anche elettroniche, al dipartimento di prevenzione territorial- mente competente del referto, con esito ne- gativo, determina la cessazione del regime dell’isolamento. ».

3. Identico ».

dente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati)

Art. 4.

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