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SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA. dott. Giampiero Maria Gallo dott.ssa Rossana De Corato

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LOMBARDIA/183/2020/PRSE

SEZIONEREGIONALEDICONTROLLOPERLALOMBARDIA

composta dai magistrati:

dott.ssa Maria Riolo Presidente

dott. Marcello Degni Consigliere

dott. Giampiero Maria Gallo Consigliere dott.ssa Rossana De Corato Consigliere

dott. Luigi Burti Consigliere (Relatore)

dott.ssa Alessandra Cucuzza Referendario

dott. Giuseppe Vella Referendario

dott.ssa Rita Gasparo Referendario

dott. Francesco Liguori Referendario

dott.ssa Valeria Fusano Referendario

nella camera di Consiglio da remoto del 16 dicembre 2020 ex art. 85, comma 3, lett. e), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020 n. 27, come modificato dall’art. 26 ter del decreto-legge 14 agosto 2020 n. 104, inserito in sede di con versione con la legge 13 ottobre 2020, n. 126, ha pronunciato la seguente

DELIBERAZIONE

nei confronti del Comune di Carugo (CO) rendiconto esercizi finanziari 2017 e 2018

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

Vista la legge 21 marzo 1953, n. 161;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

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Vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14/2000 del 16 giu- gno 2000, che ha approvato il regolamento per l’organizzazione delle funzioni di con- trollo della Corte dei conti, modificata con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004, da ultimo modificata con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229 dell’11 giugno 2008;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali;

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131;

Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

Visto l’art. 3 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;

Esaminato il Questionario sui rendiconti di gestione per l’esercizio finanziario 2017, redatto dall’Organo di revisione del Comune di Carugo (CO), sulla base dei criteri indicati dalla Sezione delle Autonomie;

Vista le richieste istruttorie, prot. Cdc n. 11719 – 1/09/2020; prot. Cdc n. 13269 del 29/07/2020; prot. Cdc n. 16296 e n. 16297 del 25 settembre 2020;

Viste le risposte del Comune di Carugo, prot. Cdc n. 13078 – 24/07/2020; Cdc n. 1439 – 22/08/2020; Cdc n. 19208 e 19223 del 10 novembre 2020;

Visto l’art. 85, comma 3, lettera e), del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, che consente lo svolgimento delle adunanze e delle camere di Consiglio mediante modalità telematiche con collega- mento dei magistrati partecipanti da remoto e che dispone che il luogo da cui si colle- gano i magistrati e il personale addetto è considerato aula di adunanza o camera di consiglio a tutti gli effetti di legge;

Visto il provvedimento del Presidente della Sezione con cui la questione è stata defe- rita nell’odierna camera di Consiglio svolta in videoconferenza effettuata tramite ap- plicativo in uso alla Corte dei conti, con collegamento dei membri del collegio dai pro- pri domicili, per adottare pronuncia ex art. 1, commi 166 e seguenti, della legge n.

266/2005;

Udito il relatore, Consigliere Luigi Burti

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PREMESSO CHE

dall'esame dei Questionari sui rendiconti di gestione per l’esercizio 2017 e per l’eserci- zio 2018, nonché della Relazione dell'Organo di revisione del Comune di Carugo sul rendiconto dell’esercizio 2017 e sul rendiconto dell’esercizio 2018, in adempimento dell'art. 1, comma 166, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, come integrato dall’art. 3 del D.L. n. 174/2012, convertito con legge n. 213/2012, sono emerse alcune criticità soprattutto in merito a:

1. Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) – costituzione del FCDE inferiore al mi- nimo teorico per entrambi gli esercizi di riferimento.

Riguardo al calcolo per l’accantonamento del Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE), di cui è stato utilizzato il metodo ordinario, lo stesso non è risultato congruo sia per il 2017, pari a € 567.105,72, sia per il 2018, pari a € 263.990,14, presentando en- trambi un importo inferiore al minimo teorico.

Alle richieste di chiarimenti avanzate a seguito dell’esame dei rendiconti 2017 e 2018, il Revisore dei conti ha evidenziato che l’Ente si è determinato ad accantonare per il FCDE un importo inferiore al minimo teorico a causa dei crediti vantati dal Comune di Carugo nei confronti della Società Pragma Spa, a totale partecipazione pubblica, appostati nel capitolo di entrata “Proventi derivanti dalla raccolte delle acque di ri- fiuto” (Titolo III).

Più precisamente, la Pragma S.p.a., fino alla fine del 2012, si è occupata, oltre che a fatturare e incassare il corrispettivo per il servizio dell’acquedotto, anche ad incassare il canone di fognatura in nome e per conto dell’Ente, per poi far confluire i proventi relativi nelle casse dei comuni soci. Per problemi di liquidità, tuttavia, dagli anni 2013- 2014 la Pragma S.p.a. non è più stata in grado di riversare all’Ente i canoni di fognatura incassati dagli utenti. Nel frattempo, la Provincia di Como e 49 comuni della stessa hanno costituito, il 28 aprile 2014 la Società Como Acqua S.r.l., per fusione per incor- porazione, anch’essa a totale partecipazione pubblica, per l’affidamento “in house” del servizio idrico in qualità di gestore unico.

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Il progetto di fusione prevedeva, anche, il trasferimento dei debiti maturati, verso i comuni soci per i canoni di fognatura non pagati, da Pragma S.p.a. alla Como Acqua S.r.l.. Tuttavia, solo lo scorso anno è stato formalizzato il riconoscimento da parte di Como Acqua S.r.l. dei crediti vantati dal Comune di Carugo per i proventi dei canoni di depurazione, costituenti più della metà dell’intero importo dei crediti di dubbia esi- gibilità e non presi in considerazione per il calcolo del FCDE in quanto valutati certi ed esigibili. L’Ente, a detta del Revisore, ha ritenuto di accantonarne una quota forfet- taria a titolo prudenziale.

2. Saldo negativo di competenza

In relazione al saldo negativo della gestione di competenza (accertamenti – impegni) sia per il 2017 (pari ad euro – 205.584,22) sia per il 2018 (pari ad euro – 442.452,26), il Revisore dei conti, nella propria risposta istruttoria, precisa che è “da attribuire, in par- ticolare, al mancato rimborso delle rate mutui collegato al mancato trasferimento del Servizio idrico integrato alla Società Como Acqua S.r.l., la cui presa in carico avrebbe dovuto realizzarsi nel 2017, poi nel 2018”, per concretizzarsi di fatto nel mese di luglio 2020. Il mancato rimborso ha determinato una minore entrata nelle casse del comune, che si è riflessa, di conseguenza, anche sulla capacità di riscossione dei “proventi canoni di depura- zione”. A partire dagli anni 2013-2014, infatti, la Società Pragma Spa, svolgente il ser- vizio di acquedotto e di incasso del canone di fognatura, successivamente fusa nella Como Acqua S.r.l., non è più stata in grado di riversare nelle casse comunali i canoni di fognatura incassati dagli utenti, per motivi di liquidità.

3. Squilibrio parte corrente dovuto al mancato trasferimento del servizio idrico inte- grato alla Società Como Acqua per il 2018.

In merito, il Revisore dei conti dell’Ente ha precisto che lo squilibrio di parte corrente, che risulta pari a € - 192.020,70, è dovuto al mancato rimborso delle rate mutui causato dal venir meno del trasferimento del Servizio idrico integrato alla Società Como Acqua S.r.l., di conseguenza è stato coperto con avanzo di amministrazione. Ritiene, comun- que, che tale criticità sarà presumibilmente superata nel 2020, in quanto dal 1° luglio 2020 la Società Como Acqua S.r.l. “gestisce l’intero ciclo idrico integrato per il Comune di

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Carugo e provvederà a rimborsare all’Ente la quota capitale e la quota interessi delle rate dei mutui contratti per il Servizio idrico”.

4. FPV di parte corrente – mancata costituzione dello stesso per entrambi gli esercizi di riferimento. Il Revisore dei conti del Comune di Carugo ha precisato che lo stesso ha omesso di accantonare le somme per la produttività in quanto “non ha applicato il principio contabile relativo all’impiego del nuovo strumento contabile previsto dall’armonizza- zione di bilancio”.

5. Mancata asseverazione debiti/crediti reciproci tra ente e organismi partecipati per il 2018.

L’Organo di revisione ha provveduto a verificare che i prospetti, di cui all’art.11, comma 6, lett.j) del d.lgs. n. 118/2011, con riportanti i debiti ed i crediti reciproci tra l’Ente e gli Organismi partecipati “non recano l’asseverazione dell’Organo di controllo dei relativi enti e società controllati e partecipati”, precisando che la riconciliazione degli stessi è tuttavia attestata dal Responsabile del Servizio.

Il Magistrato istruttore, considerando che il contraddittorio con l’Ente si è già instau- rato in via cartolare e che le criticità emerse trovano riscontro documentale, ha chiesto al Presidente della Sezione di sottoporre le risultanze istruttorie emerse sul Comune di Carugo all’esame del Collegio nella camera di Consiglio odierna.

CONSIDERATO IN DIRITTO I) Il controllo delle Sezioni regionali della Corte dei conti

L'art. 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 ha previsto, ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pub- blica, l'obbligo, a carico degli organi di revisione degli enti locali, di trasmettere alla Corte dei conti una relazione sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sul rendiconto dell'esercizio medesimo, formulata sulla base dei criteri e delle linee guide definite dalla Corte.

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Al riguardo, occorre evidenziare la peculiare natura di tale forma di controllo, ascrivi- bile alla categoria del riesame di legalità e regolarità, in grado di finalizzare il confronto tra fattispecie e parametro normativo all'adozione di effettive misure correttive fun- zionali a garantire il rispetto complessivo degli equilibri di bilancio.

Questo nuovo modello di controllo, come ricordato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 60/2013, configura, su tutto il territorio nazionale, un sindacato generale ed obbligatorio sui bilanci preventivi e rendiconti di gestione di ciascun ente locale, finalizzato a tutelare, nell'ambito del coordinamento della finanza pubblica, la sana gestione finanziaria del complesso degli enti territoriali, nonché il rispetto del patto di stabilità interno e degli obiettivi di governo dei conti pubblici concordati in sede euro- pea.

Esso si colloca nell'ambito materiale del coordinamento della finanza pubblica, in rife- rimento agli articoli 97, primo comma, 28, 81 e 119 della Costituzione, che la Corte dei conti contribuisce ad assicurare, quale organo terzo ed imparziale di garanzia dell'e- quilibrio economico finanziario del settore pubblico e della corretta gestione delle ri- sorse collettive, in quanto al servizio dello Stato-ordinamento.

L’art 3, co. 1 lett. e) del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, ha introdotto nel TUEL l’art. 148-bis, intitolato “Rafforzamento del controllo della Corte dei conti sulla gestione finanziaria degli enti locali”, il quale prevede che "Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti esaminano i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi degli enti locali ai sensi dell'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità in- terno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarità, suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti".

Ai fini della verifica in questione la magistratura contabile deve dunque accertare che

"i rendiconti degli enti locali tengano conto anche delle partecipazioni in società controllate e alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici per la collettività locale e di servizi strumentali all'ente". In base all’art. 148 bis, comma 3, del TUEL, qualora le Sezioni regionali della Corte accertino la sussistenza "di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di

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spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno”, gli Enti locali inte- ressati sono tenuti ad adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deli- bera di accertamento, “i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio”, e a trasmettere alla Corte i provvedimenti adottati in modo che la stessa magistratura contabile possa verificare, nei successivi trenta giorni, se gli stessi sono idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio. In caso di mancata trasmissione dei provvedimenti correttivi, o di esito negativo della valuta- zione, “è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria”. Come precisato dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 60/2013), l’art. 1, commi da 166 a 172, della legge n.

266 del 2005 e l’art. 148-bis del d.lgs. n. 267 del 2000, introdotto dall’art. 3, comma 1, lettera e), del d. l. n. 174 del 2012, hanno istituito ulteriori tipologie di controllo, estese alla generalità degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale, ascrivibili a controlli di natura preventiva finalizzati ad evitare danni irreparabili all’equilibrio di bilancio. Tali controlli si collocano su un piano nettamente distinto rispetto al con- trollo sulla gestione amministrativa, di natura collaborativa, almeno per quel che ri- guarda gli esiti del controllo spettante alla Corte dei conti sulla legittimità e sulla re- golarità dei conti. Queste verifiche sui bilanci degli enti territoriali sono compatibili con l’autonomia di Regioni, Province e Comuni, in forza del supremo interesse alla legalità costituzionale - finanziaria e alla tutela dell’unità economica della Repubblica perseguito dai suddetti controlli di questa Corte in riferimento agli artt. 81, 119 e 120 Cost. Alla Corte dei conti è, infatti, attribuito il vaglio sull’equilibrio economico-finan- ziario del complesso delle amministrazioni pubbliche a tutela dell’unità economica della Repubblica, in riferimento a parametri costituzionali (artt. 81, 119 e 120 Cost.) e ai vincoli derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea (artt. 11 e 117, primo comma, Cost.): equilibrio e vincoli che trovano generale presidio nel sindacato della Corte dei conti quale magistratura neutrale ed indipendente, garante imparziale dell’equilibrio economico-finanziario del settore pubblico. Tali prerogative assumono

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ancora maggior rilievo nel quadro delineato dall’art. 2, comma 1, della legge costitu- zionale 20 aprile 2012, n. 1 (Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale), che, nel comma premesso al comma 1 all’art. 97 Cost., richiama il complesso delle pubbliche amministrazioni, in coerenza con l’ordinamento dell’Unione europea, ad assicurare l’equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico.

II) Irregolarità della gestione finanziaria

1. Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE)

La ricostruzione dei dati effettuata in sede istruttoria ha evidenziato, innanzitutto che la fusione per incorporazione tra tutte le società operative territoriali, tra cui Pragma S.p.a., in Como Acqua S.p.a., anch’essa a totale partecipazione pubblica, per l’affida- mento “in house” del servizio idrico in qualità di gestore unico, è stata definitivamente ratificata il 27 settembre 2018 con efficacia dal 1° gennaio 2019, pertanto i crediti vantati dal Comune di Carugo, fino a quella data, risultavano possedere il relativo titolo giu- ridico ancora in capo a Pragma S.p.a.L’importo minimo teorico del FCDE, compren- sivo del calcolo dei crediti considerati, sarebbe dovuto essere di € 810.151,04, così come determinato dallo stesso Ente ed evidenziato nel prospetto allegato alla nota di rispo- sta istruttoria, mentre il FCDE effettivamente accantonato è pari a € 567.105,72, con una differenza pari a € 243.045,32.

Dall’esame dei dati contabili trasmessi dall’Ente, inoltre è emerso che per ciascuna ca- tegoria di credito presa in considerazione per il calcolo è stato effettuato un abbatti- mento del FCDE minimo da applicare con un accantonamento applicato a rendiconto pari al 70%, in violazione di quanto previsto dal D. Lgs. n. 118/2011 – Principio conta- bile di cui all’Allegato 4/2.

A seguito dell’istruttoria condotta sull’applicazione dei nuovi istituti previsti dal D.Lgs. 118/2011, è stata rilevata, infatti, la non corretta determinazione del fondo cre- diti di dubbia esigibilità poiché la procedura adottata dall’ente, che sembra richia- mare impropriamente le riduzioni previste dalla normativa per il bilancio di pre- visione, non trova riscontro nelle disposizioni contenute nel principio contabile ove

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viene richiesto, al contrario, che, per tutti i crediti ritenuti di dubbia e difficile esazione al termine dell’esercizio, ne venga accantonata una parte pari alla percen- tuale media di non riscosso rilevata nel quinquennio precedente.

Nel bilancio di previsione, in linea generale, infatti la quantificazione dell’accantona- mento a FCDE è effettuata applicando agli stanziamenti delle entrate di dubbia e difficile esazione il complemento a 100 della media tra incassi in conto com- petenza e accertamenti degli ultimi 5 esercizi. A consuntivo, invece, la quantifica- zione della quota di risultato di amministrazione accantonata a FCDE è determinata applicando «all’importo complessivo dei residui attivi, sia di competenza dell’esercizio cui si riferisce il rendiconto, sia degli esercizi precedenti », il complemento a 100 della media del rapporto tra incassi in conto residui e importo dei residui attivi all’inizio di ogni anno degli ultimi 5 esercizi. Inoltre, si deve evidenziare che l’articolo 1, comma 509, della legge n. 190/2014, ha integrato il Principio contabile applicato di cui all’alle- gato 4/2 prevedendo che «con riferimento agli enti locali, nel 2015 è stanziata in bilancio una quota dell'importo dell'accantonamento quantificato nel prospetto riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità allegato al bi lancio di previsione pari almeno al 36 per cento, se l'ente non ha aderito alla sperimentazione di cui all'articolo 36, e al 55 per cento, se l'ente ha aderito alla predetta sperimentazione. Nel 2016 per tutti gli enti locali lo stanziamento di bilancio riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità è pari almeno al 55 per cento, nel 2017 è pari almeno al 70 per cento, nel 2018 è pari almeno all'85 per cento e dal 2019 l'accan- tonamento al fondo è effettuato per l'intero importo».

In altri termini, si consente all’ente locale di scegliere se adeguarsi immediatamente o solo progressivamente alle prescrizioni del principio contabile in materia di FCDE.

Di conseguenza, alla luce sia dell’argomento letterale sia della particolare rilevanza che ha l’istituto del FCDE nel sistema dei nuovi principi contabili, questa Sezione ri- tiene che, fino al 2018 incluso, la facoltà dell’ente locale di abbattere la consistenza del FCDE accantonata sul risultato di amministrazione non sia configurabile a con- suntivo quando l’ente medesimo opta per il metodo ordinario di calcolo, come nel caso di specie.

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L’aggiunta dell’inciso di cui al D.M. 20/05/2015 «salva la facoltà prevista per gli esercizi dal 2015 al 2018, disciplinata nel presente principio», secondo questa Corte si riferisce alla facoltà degli enti locali, per il quadriennio 2015-2018, di adottare il c.d. metodo semplificato (metodo di calcolo eccezionale rispetto a quello previsto “a regime” per il FCDE a consuntivo) per la costituzione del FCDE, e non attiene alla facoltà - prevista per il medesimo quadriennio- di abbattere (fino alle percentuali indicate per il bilancio di previsione) la consistenza del FCDE a consuntivo calcolato secondo il metodo ordinario.

L’accantonamento effettuato nel Fondo crediti di dubbia esigibilità risulta pertanto in- feriore rispetto all’importo che, per i nuovi principi contabili, è da considerarsi congruo.

Per quanto complessivamente emerso nel corso dell’istruttoria e nella fase del contraddittorio, il risultato di amministrazione al termine dell’esercizio 2017 dovrebbe avere un saldo della parte disponibile pari a € 732.736,17 e non di € 975.781,49.

Analogamente, per il 2018 l’accantonamento minimo teorico, in base al prospetto rela- tivo al calcolo del FCDE trasmesso dall’Ente a seguito di integrazione istruttoria, ri- sulta di € 365.502,49, essendo lo stesso già scorporato di quei residui relativi ai crediti vantati e non calcolati per il canone di depurazione (pari a € 389.065,70), in considera- zione non solo dell’operazione di fusione che ha previsto il trasferimento alla Società Como Acqua S.r.l. dei debiti maturati da Pragma S.p.a., ma anche per le risorse finan- ziarie della società incorporante in grado di far fronte agli stessi e facendo così venir meno la dubbia esigibilità dei crediti in questione.

Il FCDE realmente accantonato, tuttavia, è di € 263.990,14, con una differenza pari a € 101.512,35, con la conseguenza di una diversa consistenza del risultato di amministra- zione al termine dell’esercizio 2018 con un saldo della parte disponibile pari a € 731.637,14 anziché € 833.149,49.

La Sezione delle Autonomie della Corte dei conti, con la deliberazione n.

32/2015/INPR, ha affermato, in questo senso, che uno degli elementi di maggiore ri- levanza nella determinazione del risultato di amministrazione è quello della corretta determinazione del ‘Fondo crediti di dubbia esigibilità’, che deve intendersi come un

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fondo rischi finalizzato a tutelare l’ente impedendo l’utilizzo di entrate di dubbia esi- gibilità a finanziamento di spese esigibili. “ L’adeguata quantificazione del Fondo crediti di dubbia esigibilità - in conformità al principio applicato della contabilità finanziaria (punto 3.3, es. n. 5) - determina la veridicità del risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015 e preserva l’ente da disavanzi occulti e da potenziali squilibri di competenza e di cassa, allorché sia utilizzato l’avanzo di amministrazione libero, in realtà non disponibile”.

2. e 3.Saldo negativo di competenza - Squilibrio di parte corrente

In merito alla riscontrata differenza negativa tra accertamenti e impegni (pari ad euro – 205.584,22 per il 2017 e – 442.452,26 per il 2018), nonché in merito allo squilibrio di parte corrente, (pari ad euro – 192.020,70), la Sezione, tenuto conto dei chiarimenti del Revisore dei conti come riportati in fatto, evidenzia l’importanza di salvaguar- dare e monitorare attentamente gli equilibri dell’Ente, sia verificando l’andamento dei flussi di entrata e di spesa già realizzati, sia effettuando, in chiave prospettica, una corretta programmazione e tenendo in debita considerazione l’andamento degli incassi. Si ricorda che,con specifico riferimento agli equilibri di cassa e di compe- tenza di cui all’articolo 162, comma 6, ai sensi dell’articolo 193, comma 1, del TUEL

“gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio

finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti..”. Sempre ai sensi dell’articolo 193 del TUEL, inoltre, è previsto che con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, ad adottare le misure necessarie al ripristino degli stessi.

L’Ente, pertanto, deve monitorare attentamente lo squilibrio di parte corrente, onde scongiurare che lo stesso possa diventare strutturale e consolidato, rammentando che il raggiungimento dell’equilibrio di parte corrente va perseguito mediante l’uti- lizzo delle entrate correnti per la copertura delle spese correnti e del rimborso pre- stiti.

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La Sezione si riserva di effettuare ulteriori verifiche in merito sui prossimi questionari, relativi agli esercizi finanziari di riferimento.

4. Fondo Pluriennale Vincolato (FPV) di parte corrente

Questa Sezione rileva che il Comune di Carugo non ha provveduto ad accantonare il Fondo Pluriennale Vincolato per parte corrente. Si precisa che, le spese relative al trat- tamento accessorio e premiante, liquidate nell’esercizio successivo a quello cui si rife- riscono, sono stanziate e impegnate nell’esercizio di riferimento. Considerato che il fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività presenta natura di spesa vincolata, le risorse destinate alla copertura di tale stanziamento ac- quistano la natura di entrate vincolate al finanziamento del fondo, con riferimento all’esercizio cui la costituzione del fondo si riferisce, destinando la quota riguardante la premialità e il trattamento accessorio da liquidare nell’esercizio successivo alla co- stituzione del fondo pluriennale vincolato, a copertura degli impegni destinati ad es- sere imputati all’esercizio successivo.

Sul punto, il Revisore dei conti dell’Ente ha precisato, tuttavia, che gli istituti relativi alla premialità sono stati pagati con la “metodologia contabile ante armonizzazione”.

La Sezione si riserva di verificare la costituzione corretta del Fondo in sede di esame a consuntivo dei prossimi esercizi finanziari.

5. Mancata asseverazione debiti/crediti reciproci tra ente e organismi partecipati L’art. 11, comma 6, lett. j) del Decreto Legislativo n. 118/2011 dispone che la relazione sulla gestione allegata al rendiconto deve illustrare gli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci che il Comune ha con i propri enti strumentali e le società controllate e partecipate.

La predetta informativa, asseverata dai rispettivi organi di revisione, evidenzia anali- ticamente eventuali discordanze e ne fornisce la motivazione; in tal caso, l’ente deve assumere non oltre il termine dell’esercizio finanziario in corso, i provvedimenti ne- cessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie.

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L’adempimento in discorso riguarda i rapporti con tutti gli enti strumentali e le società controllate e partecipate dal Comune e l’attendibilità delle risultanze contabili è con- dizionata al positivo esito di tali adempimenti, funzionali alla verifica degli equilibri di bilancio.

Pertanto, come evidenziato dalla Corte dei conti, ( ex multis Sezione regionale di con- trollo per le Marche, deliberazione n. 55/2020/PRSP del 29 giugno 2020), l’obbligo della doppia asseverazione dei debiti e dei crediti da parte dell’organo di revisione dell’ente territoriale e di quelli degli organismi partecipati risulta necessaria al fine di evitare eventuali incongruenze e garantire piena attendibilità dei dati.

L’asseverazione è quindi sempre necessaria e, in caso di inerzia da parte degli organi di revisione degli enti strumentali e delle società controllate e partecipate, il soggetto incaricato della revisione dell’ente territoriale è tenuto a segnalare tale inadempimento all’organo esecutivo dell’ente territoriale che deve appunto adottare i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie (Sezione delle Autonomie, deliberazione n. 2/2016/QMIG). In considerazione del fatto che il docu- mento è rivolto ad assicurare la veridicità e la trasparenza dei bilanci e mira a salva- guardare gli equilibri di bilancio attenuando il rischio di emersione di passività latenti per gli enti territoriali (cfr. Sezione regionale di controllo per la Sicilia, deliberazione n. 394/2013/PAR; Sezione regionale di controllo per le Marche, deliberazione n.

56/2018/PRSE).

In merito alla verifica dei crediti e debiti reciproci, è stato, in particolare, osservato che l’attività di riconciliazione delle partite debitorie e creditorie deve coinvolgere tutte le realtà partecipate: la corretta rilevazione delle ridette posizioni, infatti, mira a salva- guardare gli equilibri di bilancio, attenuando il rischio di emersione di passività latenti per l’ente territoriale, e risponde, inoltre, all’esigenza di garantire trasparenza e veri- dicità delle risultanze del bilancio.

P. Q. M.

la Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per la regione Lombardia

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ACCERTA

la presenza, nei termini evidenziati, dei sopra menzionati profili di criticità formale, RICHIEDE

- al Comune di Carugo di adottare nei documenti contabili che dovranno essere ap- provati (bilancio di previsione e bilancio consuntivo) i provvedimenti idonei a rimuo- vere le criticità riscontrate;

- di provvedere ad un accurato monitoraggio e verifica della costituzione corretta del FCDE in conformità del Principio contabile di cui all’Allegato 4/2 del D. Lgs. n.

118/2011;

DISPONE

- che la presente deliberazione sia trasmessa al Sindaco e al Presidente del Consiglio comunale e, attraverso il sistema Con.Te, all’Organo di revisione dell’ente, del Co- mune di Carugo;

- che la stessa deliberazione sia pubblicata sul sito istituzionale dell’amministra- zione ai sensi dell’art. 31 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33.

Così deliberato nella camera di Consiglio da remoto del 16 dicembre 2020.

Il Magistrato Istruttore Il Presidente

(Cons. Luigi Burti) (Dott.ssa Maria Riolo)

Depositata in Segreteria 21 dicembre 2020 Il Funzionario preposto (Susanna De Bernardis)

Riferimenti

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