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EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 DISPOSIZIONI OPERATIVE RELATIVE ALL ASSISTENZA ECONOMICA

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EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19

DISPOSIZIONI OPERATIVE

RELATIVE ALL’ASSISTENZA ECONOMICA

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CAPO I

FINALITA’ ED AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 1 – FINALITA’ E DEFINIZIONI

1. Le presenti disposizioni operative disciplinano le misure di carattere economico in favore delle famiglie nel periodo di emergenza epidemiologica da virus Covid-19;

2. Le misure e gli interventi di cui al punto 1 sono finalizzati a garantire l’acquisto di beni di prima necessità per la sussistenza del nucleo familiare e/o per far fronte a spese sanitarie non coperte dal SSN e/o di carattere socio-assistenziale che rivestono il carattere di urgenza, con particolare, anche se non esclusivo, riferimento alle patologie derivanti dal contagio o dal rischio di contagio da virus Covid-19;

3. Le misure attivabili sono le seguenti:

a. Contributo in denaro;

b. Voucher / buono;

c. Vantaggio economico;

4. Tali disposizioni operative integrano il regolamento comunale per l’erogazione dei contributi e/o prestazione relativa all’assistenza economica approvato con deliberazione commissariale n. 104 del 29.03.2011 al fine di consentire una più veloce risposta ai bisogni degli utenti nel periodo di emergenza epidemiologica;

5. Ai fini delle presenti disposizioni operative valgono le seguenti definizioni:

a. Contributo: somma in denaro erogata dal Comune;

b. Voucher / buono: documento cartaceo o elettronico rilasciato all’utente come attestazione del diritto a usufruire di determinati servizi e/o prestazioni;

c. Vantaggio economico: riduzione delle tariffe e/o della compartecipazione al costo dei servizi.

Art. 2 - OGGETTO

1. Le presenti disposizioni operative disciplinano le modalità di erogazione dei contributi e/o dei buoni/voucher per le finalità di cui all’art. 1.2;

2. L’erogazione dei benefici del presente regolamento avviene ai sensi dell’art. 12 della Legge 241/1990 e ss.mm.ii.

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CAPO II

EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO E/O BUONO/VOUCHER COMUNALI Art. 3 - DEFINIZIONE DI STATO DI BISOGNO

1. Si definisce stato di bisogno :

a. La difficoltà a provvedere al mantenimento del nucleo familiare relativamente ai bisogni fondamentali della vita;

b. La difficoltà a far fronte a spese straordinarie di carattere sociale e sanitario;

c. La difficoltà a sostenere i costi di conduzione dell’abitazione del nucleo familiare;

d. Essere soggetto alle operazioni di rilascio dell’alloggio del nucleo familiare a seguito della finita locazione e/o di sfratto esecutivo.

Art. 4 – DESTINATARI DEGLI INTERVENTI

1. Possono presentare richiesta gli utenti in stato di bisogno di cui all’art. 3;

2. È possibile derogare a quanto disposto dal precedente punto 1 in presenza di particolari e gravi motivazioni di carattere sanitario, psicologico e/o sociale. Tali motivazioni dovranno essere debitamente documentate e presentate in una specifica relazione tecnica redatta dall’Assistente Sociale di riferimento o da altra figura professionale sia interna che esterna al Comune;

3. I richiedenti devono, inoltre, possedere i seguenti prerequisiti:

a. Essere cittadini italiani residenti nel territorio comunale;

b. Essere cittadini di Stati diversi da quello italiano, in regola con le disposizioni che disciplinano il soggiorno e residenti nel Comune di Rho, profughi, rifugiati, richiedenti asilo, stranieri con permesso rilasciato nel rispetto delle tipologie previste dalla Legge, 1 dicembre 2018 n. 132 e del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni (Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), apolidi, rimpatriati e comunque appartenere a coloro che beneficiano di una forma di protezione personale, riconosciuta a livello internazionale;

c. Essere persone diverse da quelle indicate nei precedenti punti a) e b), comunque presenti sul territorio comunale, allorché si trovino in situazioni tali da esigere interventi non differibili e non sia possibile indirizzarle ai corrispondenti servizi della regione o dello Stato di appartenenza.

Art. 5 – MODALITA’ DI ACCESSO, ITER PROCEDURALE E TEMPI

1. Le modalità di accesso, l’istruttoria e i tempi sono disciplinati secondo il criterio della tempestività. A tale scopo l’utente potrà autocertificare il possesso dei requisiti e sulla base di tale dichiarazione il responsabile del procedimento disporrà l’esito dell’istruttoria.

Qualora necessario con l’istante potrà essere svolta una interlocuzione, anche utilizzando le modalità on line e/o telefoniche;

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2. L’istanza deve essere corredata da:

a. Indicazione del saldo dei conti correnti del nucleo famigliare alla data più recente, con indicazione anche dell’eventuale patrimonio mobiliare del nucleo. In alternativa:

indicazione di non possedere alcuna conto corrente e/o patrimonio mobiliare1;

b. Almeno uno dei seguenti elementi sulla base dei quali è possibile desumere le condizioni economiche del nucleo familiare:

i. Indicatore ISEE del nucleo famigliare del 2020;

ii. Qualora non disponibile: indicatore ISEE del nucleo famigliare del 2019;

iii. Indicazione che il nucleo familiare è monoreddito il cui titolare ha richiesto trattamento di sostegno al reddito o il cui datore di lavoro ha richiesto ammissione al trattamento di sostegno del reddito, ai sensi del D.L. 18/2020, o il datore di lavoro abbia sospeso e/o ridotto l’orario di lavoro per cause non riconducibili a responsabilità del lavoratore;

iv. Perdita del posto di lavoro subordinato;

v. Riduzione delle ore lavorative (lavoro subordinato);

vi. Cessazione e/o sensibile riduzione dell’attività professionale autonoma e/o imprenditoriale;

vii. Carente disponibilità di reddito disponibile complessivo del nucleo famigliare per motivo di disoccupazione e/o carenza di entrate di lunga durata;

viii. Decesso di uno dei membri del nucleo familiare percettore di reddito o di entrate mensili anche a titolo risarcitorio e/o di indennizzo nel periodo 01.02.2020 - 31.03.2020;

c. Indicazione dell’importo mensile relativo alle misure integrative erogate da altri enti:

i. Reddito di Inclusione (REI);

ii. Reddito di Cittadinanza (RDC);

iii. Indennità mensile di disoccupazione (NASpI);

iv. Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria/Straordinaria (CIG / CIGS);

d. Indicazione degli elementi sulla base dei quali è possibile desumere le condizioni di disagio del nucleo familiare:

i. Indicazione che il nucleo familiare è senza alcun reddito;

ii. Indicazione che il nucleo familiare ha subito una riduzione e/o privazione del reddito - anche temporaneamente - a causa degli effetti dell’emergenza sanitaria;

iii. Nuclei familiari, di cui facciano parte minori, che si trovano in situazioni economiche tali da non poter soddisfare i bisogni primari dei minori;

iv. Nuclei mono genitoriali privi di reddito o in situazioni economiche tali da non poter soddisfare i bisogni primari dei minori;

v. Presenza nel nucleo familiare di disabilità permanenti associate a disagio economico;

vi. Nuclei familiari con situazioni di patologie e/o multi problematicità che determinano una situazione di disagio economico.

vii. Persone senza dimora;

viii. Eventuali altre motivazioni non ricomprese in quelle precedenti;

1A titolo esemplificativo: saldo dei conti correnti bancari, postali. Buoni fruttiferi, valore delle azioni, dei fondi di investimento, delle polizze assicurative, degli investimenti in titoli di stato, ecc.

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3. Avranno possibilità di accedere alla presente misura anche coloro che hanno già beneficiato e/o stanno beneficiando, nel corso del 2020, di altre misure integrative al reddito erogate da altri enti. Il richiedente dovrà dichiarare tale condizione nella presentazione dell’istanza.

In tale circostanza il valore della misura, riferito al mese di erogazione, sarà computato tenendo in considerazione anche il valore delle altre misure. Le misure integrative erogate da altri enti che devono essere indicate nell’istanza sono le seguenti:

a. Reddito di Inclusione (REI);

b. Reddito di Cittadinanza (RDC);

c. Indennità mensile di disoccupazione (NASpI);

d. Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria/Straordinaria (CIG / CIGS);

4. L’istanza deve essere presentata su specifica modulistica predisposta dai servizi sociali comunali tramite la quale il richiedente, ai sensi dell’art 46 del DPR 445 del 28/12/2000, dichiara il possesso dei requisiti richiesti dalle presenti disposizioni operative;

5. L’iter procedurale sarà svolto sulla base dell’autodichiarazione presentata.

L’Amministrazione procederà successivamente alla verifica delle stesse e, in caso di dichiarazione mendace, provvederà alle segnalazioni d’ufficio e al recupero delle somme ingiustamente erogate;

6. Una volta accertato, sulla base dell’autodichiarazione, il possesso dei requisiti, entro 15 giorni dal ricevimento dell’istanza, l’utente riceverà comunicazione:

a. Circa l’accesso alla misura o il respingimento della stessa, corredata da motivazione;

b. In caso di esito positivo, circa le modalità di attivazione della misura;

7. Al fine di rendere celere il procedimento verranno privilegiati gli strumenti della tecnologica digitale disponibili;

8. Le istanze dovranno essere presentate esclusivamente interloquendo direttamente con l’assistente sociale di riferimento previo appuntamento telefonico. La compilazione e trasmissione dell’istanza potrà avvenire:

a. O via e mail;

b. O telefonicamente tramite il supporto dei servizi sociali comunali;

9. In sede di liquidazione della misura attivata l’utente dovrà sottoscrivere l’istanza, altrimenti non verrà erogata.

Art. 6 – CRITERI DI ACCESSO E DETERMINAZIONE DELL’IMPORTO DEI BUONI SPESA

1. Possono beneficiare dell’erogazione di un contributo e/o buono/voucher i soggetti in possesso dei requisiti relativi allo stato di bisogno di cui all’art. 3 e con l’indicatore di riferimento inferiore ad una delle due seguenti soglie di accesso:

a. Indicatore ISEE 2019 o 2020 inferiore al valore definito sulla base del seguente algoritmo: SA = (MVI x 2,5) in cui:

i. SA = soglia di accesso;

ii. MVI = pensione minima INPS per l’anno in corso;

b. Nucleo famigliare che disponga di un patrimonio mobiliare alla data della presentazione dell’istanza inferiore ad € 5.000,00. La configurazione del patrimonio mobiliare è identica a quella utilizzata per l’attestazione ISEE;

2. Il Dirigente Responsabile può disporre deroghe alla soglia di accesso di cui ai punti 1 e 2 per singoli casi adeguatamente motivati con relazione dell’assistente sociale da cui devono emergere:

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a. Lo stato di bisogno dell’utente;

b. L’eccezionalità della deroga;

c. Le motivazioni di carattere sociale, sanitario e/o di grave disagio;

3. L’entità della misura sarà determinata dalla responsabile coordinatrice delle assistenti sociali, d’intesa col Dirigente Responsabile. L’importo potrà variare in relazione alla tipologia di spesa per cui è richiesto e alla composizione del nucleo famigliare da un importo minimo di € 200,00 ad uno massimo di € 2.000,00. Deroghe a tali soglie potranno essere concesse dal Dirigente Responsabile per singoli casi adeguatamente motivati;

4. Entro 60 giorni dal termine della emergenza epidemiologica, e comunque entro il 30.09.2020, i beneficiari del contributo sono tenuti a trasmettere la dichiarazione ISEE relativa all’anno 2020. La mancata presentazione della dichiarazione comporterà la revoca del contributo e il recupero delle somme erogate.

ART. 14 – GRADUATORIA

1. Il Comune erogherà i buoni di cui alle presenti disposizioni operative in base alle disponibilità di bilancio. Qualora le risorse disponibili non fossero sufficienti a garantire l’esaudimento delle istanze degli aventi diritto, sarà redatta una specifica graduatoria;

2. La graduatorie di cui al punto precedente saranno elaborate sulla base dei seguenti parametri: punteggio attribuito di default al richiedente: punti 2, a cui si aggiungono i punteggi di seguito indicati;

a. Persone sole punti 2;

b. Presenza del coniuge: punti 2;

c. Presenza di figli minorenni alla data del 31.03.2020: punti 2 per ogni figlio;

d. Presenza di figli maggiorenni alla data del 31.03.2020 a carico: punti 1 per ogni figlio;

e. Presenza di soggetti disabili di cui all’allegato 3 del DPCM 159/2013 e ss.mm.ii.:

punti 1 per ognuno/a;

f. Genitore solo con figlio minore a carico punti 3;

3. Tutti i parametri di cui al punto 2, qualora ricorrano, si aggiungono;

4. La graduatoria stabilisce la priorità in ordine di punteggio decrescente;

5. Nei casi di parità di punteggio si effettuerà il sorteggio.

Art. 15 - ATTI AMMINISTRATIVI E LIQUIDAZIONI

1. L’importo della misura attivata verrà assegnato al richiedente o ad altra persona di riferimento appartenente al nucleo famigliare. In casi particolari e adeguatamente motivati potrà essere assegnato ad un soggetto terzo di fiducia del richiedente.

Art. 16 – FINANZIAMENTO DELLA MISURA E SCADENZE

1. La misura di cui alle presenti disposizioni operative è strettamente connessa all’emergenza epidemiologica da Covid-19 e alle disposizioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

2. Le misure di cui al presente documento sono finanziate tramite le risorse ordinarie del Bilancio Comunale.

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