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All. A COMUNE DI PIACENZA. Corpo di Polizia Locale

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Academic year: 2022

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(1)

All. A

COMUNE DI PIACENZA Corpo di Polizia Locale

SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI CONTROLLO ACCESSI ALLA ZONA A TRAFFICO LIMITATO Z.T.L. E AREA PEDONALE URBANA A.P.U. DEL COMUNE DI PIACENZA

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

(2)

INDICE GENERALE

Art. 1 - Oggetto dell'appalto... 3

Art. 2 - Durata dell'appalto... 3

Art. 3 - Ammontare dell’appalto... 3

Art. 4 - Clausola sociale... 4

Art. 5 - Impianti oggetto del servizio proposto...4

Art. 6 - Specificazioni delle prestazioni e funzionalità aggiuntive richieste...7

Art. 7 - Garanzia delle apparecchiature... 10

Art. 8 - Interruzione del servizio per cause di forza maggiore...10

Art. 9 - Subappalto... 10

Art. 10 - Invariabilità del corrispettivo... 14

Art. 11 - Garanzia definitiva... 15

Art. 12 - Assicurazione e obbligo di risarcimento del danno...16

Art. 13- Inadempienze e Penalità... 17

Art. 14 - Obblighi derivanti dai rapporti di lavoro...17

Art. 15 - Norme di prevenzione sicurezza e antinfortunistica sui luoghi di lavoro...18

Art. 16 - Poteri di indirizzo, controllo e vigilanza...18

Art. 17 - Fatturazioni e modalità di pagamenti...19

Art. 18 - Cessione di credito - Cessione del contratto...20

Art. 19 - Risoluzione del Contratto... 20

Art. 20 - Diritto di recesso da parte del Committente...21

Art. 21 - Disdetta del contratto da parte dell’Aggiudicatario...21

Art. 22 - Rischi da interferenza... 21

Art. 23 - Obblighi relativi alla disciplina sulla tracciabilità dei flussi finanziari...21

Art. 24 - Spese ed oneri accessori... 22

Art. 25 - Controversie... 22

Art. 26 - Foro competente... 22

Art. 27 - Riservatezza... 22

Art. 28 - Trattamento dei dati personali...22

Art. 29 - Designazione quale responsabile del trattamento dei dati personali...22

Art. 30 - Essenzialità delle Clausole... 22

Art. 31 - Discordanze negli atti contrattuali... 23

Art. 32 - Dichiarazione relativa all'approvazione specifica ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile. 23 Art. 33 - Codice di Comportamento e PANTOUFLAGE...23

Art. 34 - Whistleblowing... 23

Art. 35 - Intesa per la Legalità... 23

Art. 36 - Prescrizioni per il contenimento del COVID-19...24

Art. 37 - Norma finale e di rinvio... 24

(3)

Art. 1 - Oggetto dell'appalto

Oggetto dell’appalto è il servizio di manutenzione del Sistema integrato di controllo accessi alla Zona a Traffico Limitato (Z.T.L.) (Sistema Kapsch City Solution VT), Area Pedonale Urbana (A.P.U.) e corsie preferenziali (in fase di nuova realizzazione), di seguito denominati “varchi” del Comune di Piacenza. L'appalto include la fornitura e la manutenzione dei software accessori al corretto funzionamento del sistema integrato di accessi (Sistema Kapsch City Solution VT 3.0).

Il servizio richiesto prevede l’esecuzione di prestazioni di manutenzione ordinaria, preventiva e correttiva, la messa a disposizione e la manutenzione di accessori strumentali al corretto funzionamento del sistema e integrazione ai terminali di controllo e il riposizionamento di varchi già esistenti.

Il sistema integrato di controllo varchi esistenti e futuri è costituito da:

 n° 15 varchi in tecnologia Kapsch City Solution VT, operativi in modalità di sanzionamento;

 n° 5 varchi in tecnologia Kapsch City Solution VT 3.0, operativi in modalità di sanzionamento;

 n° 2 varchi per corsie preferenziali (in fase di nuova realizzazione);

 Posto Centrale di Controllo per la configurazione, supervisione e gestione delle procedure tecnico/amministrative finalizzate al procedimento sanzionatorio avente ad oggetto le violazioni accessi ai varchi.

Art. 2 - Durata dell'appalto

Il servizio oggetto del presente appalto è assegnato per il periodo di 3 anni dal 1 luglio 2022, e comunque a far data dal verbale di consegna del servizio, sino al 30 giugno 2025.

E’ sempre facoltà della Stazione appaltante procedere in via d’urgenza alla consegna del servizio, ai sensi dell’art 8, comma 1, della legge n° 120/2020 e successive modificazioni ed integrazioni.

È fatto salvo quanto previsto dai successivi articoli inerenti la risoluzione e la disdetta del contratto.

Il Committente, ai sensi dell’articolo 106, comma 11, del D. Lgs. n° 50/2016 e successive modificazioni e integrazioni, si riserva la facoltà di proroga del servizio per un periodo non superiore a 6 mesi e comunque per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura per l'individuazione del nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per il Committente.

Art. 3 - Ammontare dell’appalto

L’importo a base d’asta è comprensivo di tutte le attività e prestazioni poste a carico dell'Aggiudicatario dal presente capitolato ammonta a euro 192.000 (IVA esclusa).

descrizione

Importo (IVA esclusa)

Importo (IVA inclusa) importo a base d’asta (36 mesi) 192.000 234.240 opzione proroga tecnica (6 mesi) 32.000 39.040 valore stimato dell’appalto 224.000 273.280

L’importo posto a base d'asta comprende i costi della manodopera, che il Committente ha stimato pari ad euro 144.000,00 (IVA esclusa). Gli oneri per la sicurezza sono stimati in euro 1.000,00 (IVA esclusa). Il corrispettivo dovuto dall’Amministrazione comunale è da intendersi comprensivo di tutti gli oneri direttamente o indirettamente connessi all’esecuzione del servizio.

La ditta concorrente dovrà predisporre la propria offerta economica considerando anche gli adeguamenti contrattuali programmati per tutta la durata dell’appalto.

(4)

Ai sensi dell'art. 35, comma 18, del Codice dei contatti, il valore dell'anticipazione è pari al 20 per cento calcolato sul valore del contratto di appalto, da corrispondere entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione.

Non trova applicazione la facoltà di cui all’art. 207, comma 1, della Legge n° 77/2020 così come modificato dall’art 13, comma 1, della Legge n° 21/2021.

L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione.

La garanzia di cui al comma 2 è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del Decreto Legislativo n° 385 dell’1 settembre 1993, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziali iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del Decreto Legislativo n°

385 dell’1 settembre 1993.

L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei servizio in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti.

Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

Art. 4 - Clausola sociale

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l’organizzazione dell’operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto (tenuto conto della compatibilità tra i profili e le mansioni degli addetti dell’aggiudicatario uscente e quelli presenti nell’organizzazione dell’impresa subentrante) l’Aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell’Aggiudicatario uscente, come previsto dall’articolo 50 del Codice, garantendo l’applicazione dei CCNL di settore, di cui all’art. 51 del D. Lgs. n° 81 del 15 giugno 2015.

A tal fine vengono forniti nella tabella di seguito indicata tutti i dati relativi alle unità di personale impiegate:

addetto livello

monte ore settimana le

data di assunzione

Numer o scatti

data prossimo scatto

% di impiego nel servizio oggetto dell’appalto

operatore 1 8 40 1/08/1994 5 Limite massimo 1,2% del monte

ore settimanale

operatore 2 5 40 20/03/2006 5 Limite massimo 1,2% del monte

ore settimanale

operatore 3 7 40 3/09/2012 4 10/2022 1,2% del monte

ore settimanale

operatore 4 7 40 1/05/1996 5 Limite massimo 1,2% del monte

ore settimanale

Art. 5 - Impianti oggetto del servizio proposto

Il servizio di manutenzione fa riferimento agli impianti installati o sui siti nel seguito elencati e installandi come di seguito precisato.

(5)

Viene fin d'ora concordato che per “impianto" si intendono tutti gli apparati ed i cablaggi posti a valle dei morsetti di consegna, utenze elettriche e rete dati la cui fornitura è di competenza e responsabilità di questa Amministrazione.

Impianti appartenenti ai Sistemi di controllo accessi ai varchi identificabili nelle seguenti tipologie:

 Stazione di rilevamento varchi

 Posto Centrale di Controllo per la configurazione, supervisione e gestione delle procedure tecnico/amministrative orientate al processo sanzionatorio interessante gli impianti in oggetto.

L'impianto attualmente installato risulta avere le seguenti omologazioni:

Omologazione Ministeriale “SISTEMA “KAPSCH CITY SOLUTION VT” OMOLOGATO DAL MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI DECRETO DIRIGENZIALE N°4615 DEL 29.07.2013 ESTENSIONE DEL D.D. N°72115 DEL 08.09.2010 E DEL D.D.

N°6948 DEL 24.01.2008”

 Omologazione Ministeriale “SISTEMA “KAPSCH CITY SOLUTION VT 3.0” OMOLOGATO DAL MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI DECRETO DIRIGENZIALE N° 360 DEL 30.10.2019”.

Le stazioni di rilevamento (varchi) coperte dalla presente proposta sono le seguenti:

VARCHI Z.T.L.

VARCO

UBICAZIONE TECNOLOGIA IN

USO

1 VIA CAVOUR KAPSCH CITY

SOLUTION VT

2 PIAZZA BORGO KAPSCH CITY

SOLUTION VT

3 VIA SANT’ANTONINO KAPSCH CITY

SOLUTION VT

4 VIA GIORDANI KAPSCH CITY

SOLUTION VT

5 VIA ROMA KAPSCH CITY

SOLUTION VT

6 VIA GREGORIO X KAPSCH CITY

SOLUTION VT

7 VICOLO SAN PAOLO KAPSCH CITY

SOLUTION VT

8 VIA SCALABRINI KAPSCH CITY

SOLUTION VT 9 VIA PREVOSTURA ANGOLO VIA GUASTAFREDDA KAPSCH CITY

SOLUTION VT 10 VIA PANTALINI ANGOLO VIA ROMA KAPSCH CITY

SOLUTION VT

11 VIA GASPARE LANDI KAPSCH CITY

SOLUTION VT 12 VIA SANTO STEFANO ANGOLO STRADONE FARNESE KAPSCH CITY

SOLUTION VT 13 VIA SAN GIOVANNI ANGOLO VIA BEVERORA KAPSCH CITY

SOLUTION VT 14 VIA SANT'EUFEMIA ANGOLO VIA BORGHETTO KAPSCH CITY

(6)

SOLUTION VT 15 VIA SAN TOMMASO ANGOLO VIA CAMPAGNA KAPSCH CITY

SOLUTION VT

VARCHI A.P.U.

VARCO UBICAZIONE TECNOLOGIA

IN USO

16 C.SO VITTORIO EMANUELE/PIAZZA CAVALLI Accesso

da C.so Vittorio Emanuele KAPSCH CITY

SOLUTION VT 3.0

17 C.SO VITTORIO EMANUELE/ VIA VERDI Accesso da

Via Sant’Antonino e Corso Garibaldi KAPSCH CITY

SOLUTION VT 3.0 18 PIAZZA CAVALLI - Accesso da Largo Battisti – Vicolo

Perestrello KAPSCH CITY

SOLUTION VT 3.0

19 PIAZZA CAVALLI - Accesso da via Cavour KAPSCH CITY

SOLUTION VT 3.0

20 PIAZZA CAVALLI - Accesso da via Mazzini KAPSCH CITY

SOLUTION VT 3.0

VARCHI IN FASE DI PROGETTAZIONE E NUOVA REALIZZAZIONE:

VARCO UBICAZIONE

21 VIA DEL CEMENTIFICIO – Corsia preferenziale

22 VIA SANT’ANTONINO – Corsia preferenziale

La manutenzione dei varchi 21 e 22 (in fase di nuova realizzazione) sarà oggetto di specifico Verbale di consegna all'aggiudicatario. I costi per la manutenzione degli stessi sono compresi nell'importo del presente appalto.

I dispositivi costituenti il varco sono:

 Armadio di controllo;

 Apparati installati su palo;

 Telecamera completa di staffe di fissaggio;

 Fari a infrarossi completi di staffe di fissaggio dove presenti;

 Tutto quanto renda pienamente funzionale ed aggiornato il sistema di rilevazione e finalizzi correttamente l’accertamento dell’infrazione.

SERVIZI ACCESSORI:

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TIPOLOGIA

N. 3 PANNELLI LUMINOSI con conteggio posti auto asservito ai parcheggi a pagamento in ZTL, integrati ai varchi ZTL esistenti

RIPOSIZIONAMENTO N. 2 VARCHI

SEGNALETICA VERTICALE, ARREDO URBANO funzionale per la corretta gestione e manutenzione a regola d'arte

GESTIONE N. VERDE, FRONT OFFICE TELEMATICO FORMAZIONE agli utenti

Si intendono da manutenere i soli cartelli segnaletici verticali funzionali ai varchi elettronici oggetto del presente capitolato.

In caso di danneggiamento accidentale o di sinistro stradale l'aggiudicatario dovrà provvedere alla sostituzione dei cartelli e relativi supporti di sostegno. Se necessario dovrà essere rifatto anche il plinto di fondazione.

POSTO CENTRALE DI CONTROLLO

N. 1 Applicativo SIRIOWEB e relativi servizi, installato su macchina virtualizzata messa a disposizione presso infrastruttura del Comune di Piacenza, con installazione e personalizzazione degli applicativi di gestione dei permessi ZTL e loro integrazione all'applicativo di gestione dei procedimenti sanzionatori al Codice della strada attualmente in uso e ad eventuali applicazioni di pagamento remoto.

Art. 6 - Specificazioni delle prestazioni e funzionalità aggiuntive richieste Il servizio di manutenzione verrà prestato mediante le seguenti attività:

a) n° 1 check di analisi degli impianti e start up del servizio con certificazione di tutti gli apparati esistenti con accollo di tutte le operazioni, interventi e forniture necessarie al loro corretto funzionamento, con sopralluogo preventivo in loco previa disponibilità in presenza di personale Polizia Locale, analisi e setting corretto di tutte le telecamere;

b) n° 2 interventi di manutenzione preventiva di tutti gli impianti di varco interessati, completi delle eventuali attività di ritaratura che dovessero risultare necessarie, da effettuarsi ogni anno nel periodo oggetto del presente appalto;

c) n° 2 interventi di manutenzione preventiva del Posto Centrale, da effettuare nel periodo oggetto del contratto;

d) attività necessarie e costi diretti di riparazione dei componenti soggetti a malfunzionamenti;

e) manutenzione correttiva degli impianti mediante ripristino "on site" dei guasti determinati da malfunzionamenti o rottura di parti, insiemi, ecc. che non siano dovuti a incidenti esterni, uso improprio degli apparati;

f) prestazione di un servizio di help-desk telefonico con possibilità di intervento da remoto a supporto del personale del Corpo di Polizia Locale del Comune di Piacenza incaricato su Posto Centrale e del software di gestione del sistema integrato della gestione quotidiana del sistema (di seguito posto di controllo centrale) e della copertura del

"primo intervento di identificazione del problema";

g) disponibilità di ricambi da gestire in magazzino per poter dare una pronta risposta alle eventuali necessità di sostituzione di parti guaste in seguito agli interventi di manutenzione correttiva;

h) formazione dell'utenza;

Funzionalità aggiuntive del servizio oggetto del presente capitolato:

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i) emissione e gestione dei Pass;

j) funzionalità di “filtro” che consenta la cancellazione automatica della doppia rilevazione della stessa targa (es. doppio controllo per i veicoli che si fermano davanti al varco);

k) registro e gestione degli incassi ai fini della tenuta del conto da parte di ciascun agente contabile;

l) notifica automatica dei pass in scadenza tramite mail, o messaggio con App IO, o strumenti simili;

m) servizio di inserimento dell’anagrafica da parte degli utenti;

n) installazione di applicativo per il controllo degli accessi ai parcheggi privati in ZTL, integrato al sistema di visualizzazione sui pannelli luminosi dei posti auto disponibili;

o) formazione di operatori esterni (es. gestori di parcheggi e personale di strutture ricettive);

p) funzionalità gestione credito prepagato per gli utenti (ad es. parcheggiatori, attività commerciali);

q) gestione di tariffazioni diverse, come nel caso di regolarizzazione in sanatoria del transito;

r) gestione delle attività di controllo e integrazione delle basi dati disponibili (PRA, anagrafe comunale, CUDE e MERCI, NCC);

s) gestione n. verde con modalità risponditore automatico e generazione di mail;

t) sezionamento delle diverse aree ZTL/APU e corsie preferenziali cittadine, con associazione dei veicoli alle stesse in base alla residenza, ad appartenenza a categorie produttive, TPL.

1) Manutenzione preventiva:

Sono previsti nel periodo dell'appalto:

A) n° 2 interventi di manutenzione preventiva di tutti gli impianti di varco interessati, completi delle eventuali attività di ritaratura che dovessero risultare necessarie, da effettuarsi ogni anno nel periodo oggetto del presente appalto.

Dovranno essere assicurati i seguenti interventi ed attività:

- mantenimento in stato di efficienza di tutti i componenti con effettuazione di interventi di manutenzione programmata su hardware, controllo e verifica dello stato dei differenti apparati, relative connessioni di rete e alimentazione;

- verifica dello stato di funzionamento delle telecamere e dei sensori di rilevamento;

- reportistica degli interventi effettuati;

B) n° 2 interventi di manutenzione preventiva del Posto Centrale.

Ciascuno dei 2 interventi previsti sugli impianti di varco interessati sarà a sua volta suddiviso in 2 fasi di attività;

• La prima fase prevede l'intervento a terra su tutti gli armadi di controllo di varco per le necessarie attività di pulizia e verifica locale dello stato, sia hardware sia software.

Sono previste verifiche della corretta funzionalità ed efficienza. L’eventuale necessità di ritaratura di parametri o di componenti posizionati su palificazione sarà effettuata nella fase successiva.

• La seconda fase prevede l'intervento su tutte le apparecchiature installate sulle palificazioni (gruppo ottico) per la pulizia, la verifica dello stato delle connessioni e dei cavi ed eventualmente gli interventi di ritarature di cui si fosse evidenziata la necessità.

Gli interventi su Posto Controllo Centrale, svolti da tecnici dell'Appaltatore saranno orientati soprattutto a prevedere, con frequenza semestrale, almeno i seguenti interventi e attività:

• mantenimento in stato di efficienza di tutti i componenti con effettuazione di interventi di manutenzione preventiva su hardware e controllo e verifica dello stato delle differenti periferiche;

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• mantenimento di un elevato livello di efficienza e di affidabilità dei server attraverso il controllo delle risorse di sistema, l'archiviazione e la pulizia dei log file e del

database;

• mantenimento in stato di efficienza di tutte le procedure dei software applicativi;

• reportistica degli interventi effettuati.

2) Manutenzione Correttiva successiva all' "Intervento di Livello 0":

Questa tipologia di attività sarà svolta a copertura delle seguenti casistiche:

A) Attivit à per lo svolgimento della manutenzione correttiva.

Essa sarà preceduta da un intervento sull'impianto a cura dei Comune di Piacenza, denominato intervento di Livello 0.

Il Comune di Piacenza quale fornitore/responsabile per l'energia elettrica e la rete dati su ciascun varco dovrà accertare il corretto stato delle utenze mediante semplici operazioni sul varco o sul posto centrale quali:

• La riaccensione delle apparecchiature in seguito all'intervento di qualche protezione elettrica

• La verifica della presenza o meno della linea dati per la comunicazione con il Posto Centrale

• Il reset locale di uno specifico apparato

• Il riconoscimento di una window di errore intercorsa sul posto Centrale o il riavviamento dell'applicazione.

Una volta comunicato il corretto stato delle utenze avrà inizio la manutenzione correttiva, che prevede l'intervento on-site di personale specializzato dell'Appaltatore o, quando possibile e sufficiente, l'intervento da remoto di personale della sede dell’Appaltatore con il supporto degli strumenti di Tele-diagnostica / Tele-assistenza fruibili da sistema.

Gli interventi di assistenza saranno svolti durante l'orario di lavoro:

• dal lunedì al venerdì nella fascia oraria 8.30 - 17.30

• sabato nella fascia oraria 9.00 - 12.00 (festivi esclusi).

A conclusione dell'intervento sarà compilato un rapporto descrittivo, che sarà successivamente trasmesso al Comune di Piacenza per la chiusura della "segnalazione guasto".

Tutte le richieste di intervento, una volta effettuato con esito positivo l'Intervento di Livello 0, verranno inviate tramite e-mail all'indirizzo dell’Appaltatore con indicato il guasto riscontrato e la persona da contattare per eventuali chiarimenti.

L'intervento dovrà essere effettuato nel più breve tempo possibile, comunque, nel rispetto delle seguenti tempistiche:

• "Primo Intervento": il tempo di intervento non sarà superiore alle 8 ore lavorative, nel normale orario di lavoro, dalla ricezione della richiesta d'assistenza;

• "Tempo di Ripristino": il tempo di ripristino non sarà superiore alle 16 ore lavorative, nel normale orario di lavoro del Personale della ditta appaltatrice.

Nel caso in cui le tempistiche d'intervento risultassero superiori a quelle previste verranno applicate le relative penali di cui all'art.12 .

In caso di malfunzionamenti e/o guasti che richiedano una successione di interventi per il ripristino o di particolare complessità per la necessità di sviluppare operazioni di riconfigurazione e ritaratura completa l'Appaltatore dovrà fornire per iscritto un’indicazione dei relativi tempi prevedibili per il ripristino completo.

La manutenzione correttiva prevede anche l'intervento di riparazione o sostituzione dei componenti guasti mediante l'utilizzo dei ricambi localizzati nel magazzino centrale dell'Appaltatore.

B) Attività di riparazione delle apparecchiature non funzionanti.

Sono a carico dell'Appaltatore la gestione e la riparazione delle apparecchiature non funzionanti fino al reintegro del pezzo nel magazzino ricambi. Questo varrà per tutte le apparecchiature di campo, mentre per il Posto Controllo Centrale gli interventi diretti

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dell'Appaltatore saranno di sola manutenzione software. Per la manutenzione hardware saranno normalmente utilizzati i centri di assistenza tecnica del costruttore del prodotto informatico, i cui costi derivanti oltre che il necessario supporto del personale tecnico dell'Appaltatore risultano inclusi nel canone annuo.

C) Disponibilità di versioni software aggiornate, sia del Posto Controllo Centrale che delle unità di controllo varchi che si rendessero necessarie per la correzione di errori funzionali (bug di programma) che dovessero evidenziarsi durante l’uso degli applicativi.

Tutta l'attività di assistenza deve essere effettuata a garanzia di uno scarto di acquisizione fotogrammi non superiore al 10% del transito giornaliero per varco.

3) Help-Desk telefonico ed assistenza da remoto:

Prestazione diretta al personale del Comune di Piacenza e dedicata alla formazione on line oppure alla risoluzione di errate manovre o dubbi operativi.

Essa viene effettuata dalla sede dell'aggiudicatario mediante un servizio di help desk telefonico con possibilità di intervento sul Posto Centrale da remoto per la risoluzione di problematiche eventualmente prodotte da personale del Comune di Piacenza preposto alla gestione quotidiana del sistema o in copertura dell'intervento di Livello 0.

Tale servizio di assistenza sarà prestato fino a n° 150 ore annuali a corpo e sarà sviluppato durante gli orari di lavoro del Comune di Piacenza. Tale attività è da intendersi inclusa nel canone quale corrispettivo per il servizio di manutenzione in essere.

Dovranno essere comunicati i numeri di cellulare dei tecnici dell'Appaltatore di volta in volta reperibili, che potranno supportare con consulenze gli operatori del Comune di Piacenza.

Art. 7 - Garanzia delle apparecchiature

Tutte le apparecchiature e gli assemblati relativi al sistema soggetto a servizio di manutenzione sono garantiti per un periodo continuativo di 12 mesi, con decorrenza dalla data di consegna.

Art. 8 - Interruzione del servizio per cause di forza maggiore.

Trattandosi di pubblico servizio lo stesso non può essere interrotto. In presenza di cause di forza maggiore che ne impediscano la regolare esecuzione l'aggiudicatario è tenuto a darne immediata comunicazione al Comando di Polizia Locale.

Art. 9 - Subappalto

Il contratto, così come disposto al comma 1 dell’articolo 105 del D. Lgs. n° 50/2016, non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l’integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera.

ll subappalto è il contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto. Costituisce, comunque, subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare.

Nel rispetto dei principi di cui all’articolo 30 del D. Lgs. n° 50/2016, previa adeguata motivazione nella determina a contrarre, vengono indicate le seguenti prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto da eseguire a cura dell’aggiudicatario, in ragione delle specifiche caratteristiche dell’appalto stesso, ivi comprese quelle di cui alle categorie SIOS:

- Help Desk telefonico;

- Assistenza da remoto.

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L'aggiudicatario comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub- contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. E’ altresì fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui al comma 7.

Il subappaltatore, come disposto al comma 14 dell’articolo 105 del D. Lgs. n° 50/2016, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l’applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l’oggetto dell’appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell’oggetto sociale del contraente principale.

L'aggiudicatario, come disposto al comma 14 dell’articolo 105 del D. Lgs. n° 50/2016, corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione.

L'aggiudicatario, come disposto al comma 14 dell’articolo 105 del D.Lgs. n° 50/2016, è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

L'aggiudicatario, come disposto al comma 8 dell’articolo 105 del D. Lgs. n° 50/2016, deposita il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'aggiudicatario trasmette altresì la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti e il possesso dei requisiti speciali di cui agli articoli 83 e 84 del Codice dei contratti stesso.

La stazione appaltante, come disposto al comma 8 dell’articolo 105 del D. Lgs. n° 50/2016, verifica la dichiarazione di cui alla precedente lettera tramite la Banca dati nazionale di cui all'articolo 81 del Codice dei contratti;

Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, come disposto al comma 8 dell’articolo 105 del D. Lgs. n° 50/2016, indica puntualmente:

- l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici;

- precisa le voci di computo allo stesso assegnate;

- indica i tempi di esecuzione delle prestazioni, mediante preciso programma di lavori;

- precisa il costo della manodopera per l’esecuzione dei lavoro affidati.

Il contraente principale e il subappaltatore, come disposto al comma 7 dell’articolo 105 del D. Lgs.

n° 50/2016, sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

L'aggiudicatario, come disposto al comma 7 dell’articolo 105 del D. Lgs. n° 50/2016, è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi.

Ai sensi del nuovo “Protocollo d’intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità nel settore degli appalti e concessioni di lavori pubblici” sottoscritto da Prefettura-Utg e Comune di Piacenza in data 21 aprile 2020 e che qui si intende integralmente riportato l’Appaltatore è tenuto a comunicare alla Stazione Appaltante l’elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento con riguardo alle forniture ed ai servizi, nonché ogni eventuale variazione successivamente intervenuta per qualsiasi motivo. Nel caso le forniture siano riconducibili alle attività di cui all'art. 1, lettera a), del Protocollo in argomento, L'Appaltatore deve accertarsi preventivamente che le imprese sub-appaltatrici e le sub-fornitrici siano iscritte o abbiano formulato richiesta di iscrizione nella White List della competente Prefettura.

(12)

L’Appaltatore può richiedere l’autorizzazione al subappalto a condizione che:

a) abbia indicato all’atto dell’offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare;

b) dimostri l’assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.

Lgs. n° 50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni;

c) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria.

L’Appaltatore trasmette istanza di subappalto alla U.O.“Acquisti e gare” di Codesta Amministrazione ed in copia alla Direzione Lavori e al Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione.

L’istanza di autorizzazione al subappalto deve contenere:

a) L’indicazione delle lavorazioni che intende subappaltare e la relativa categoria;

b) L’importo del sub-contratto (importo delle opere comprensiva della quota parte degli oneri di sicurezza);

c) La dichiarazione che le lavorazioni per cui si richiede il subappalto rientrano tra quelle indicate in sede di partecipazione alla gara;

d) La dichiarazione che non sussistono forme di controllo o di collegamento ai sensi dell’art.

2359 del Codice Civile;

e ) La dichiarazione che nei confronti del subappaltatore non sussistono condizioni ostative previste dall’art. 67 del D. Lgs. n° 159/2011 e modificazioni ed integrazioni né tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84 del medesimo decreto.

All’istanza di autorizzazione al subappalto occorre allegare:

a) contratto di subappalto in originale oppure, se trasmesso con posta elettronica certificata, firmato digitalmente da appaltatore e subappaltatore, contenente: (1) ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136 del 13 agosto 2010 il numero dei conti correnti bancari o postali dedicati anche non in via esclusiva alle commesse pubbliche, unitamente alle generalità ed al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, (2) documentazione tecnica, amministrativa, grafica;

b) certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione in relazione alla prestazione subappaltata;

c) dichiarazione del subappaltatore attestante l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. n° 50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni;

d) dichiarazione dell'impresa appaltatrice attestante l'esistenza o meno di eventuali forme di controllo e collegamento a norma dell'art. 2359 del Codice Civile con l'Impresa affidataria del subappalto;

e) dichiarazione dell'Impresa subappaltatrice dalla quale risulti (come previsto dall'art. 1 del D.P.C.M. n° 187 dell’11 maggio 1991) la composizione societaria, l'esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni con diritto di voto sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione, nonché l'indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto. Tale dichiarazione deve essere resa solo nel caso in cui l'impresa subappaltatrice sia costituita in forma di società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, di società cooperativa per azioni. Nel caso di consorzio i dati sopraindicati si devono riferire alle singole società consorziate che partecipano all'esecuzione dei lavori;

f) dichiarazione resa dal Legale Rappresentante dell'impresa sub-appaltatrice attestante di non aver assunto funzione di progettista nei riguardi del lavoro oggetto di appalto, né di aver svolto lavoro di studio o consulenza in ordine ai medesimi lavori e di non trovarsi in situazione di controllo o di collegamento ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile con i progettisti medesimi;

g) documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici;

h) Piano Operativo di Sicurezza.

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La Stazione Appaltante provvede al rilascio dell’autorizzazione al subappalto entro 30 giorni dalla richiesta a meno di motivate richieste di integrazioni.

Il personale della ditta subappaltatrice è autorizzato ad entrare in cantiere solo dopo l’ottenimento dell’autorizzazione e dopo il positivo esame del Piano Operativo di Sicurezza da parte del Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione.

Inoltre, ai sensi dell’art. 105 comma 3 del D. Lgs. 50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni, non si configurano come attività affidate in subappalto:

• l'affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi, per le quali occorre effettuare comunicazione alla stazione appaltante;

• la subfornitura a catalogo di prodotti informatici;

• l'affidamento di servizi di importo inferiore a 20.000,00 euro annui a imprenditori agricoli nei comuni classificati totalmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ovvero ricompresi nella circolare del Ministero delle finanze n° 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n° 53 alla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n° 141 del 18 giugno 1993, nonché nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge n° 448 del 28 dicembre 2001;

• le prestazioni rese in favore dei soggetti affidatari, in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura, sottoscritti in epoca anteriore all'indizione della procedura finalizzata all'aggiudicazione dell'appalto. I relativi contratti sono depositati presso la Stazione Appaltante prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto.

Relativamente alle forniture con posa in opera ed i noli a caldo di cui all'art. 105, comma 2, del D.Lgs. n° 50/2016, quando il bene da porre in opera viene trasformato all'interno del cantiere o, in altri termini, quando il materiale fornito diviene bene e la posa in opera svolta in cantiere non consiste in un'attività puramente accessoria, ma costituisce l'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto con l'impiego di manodopera, si ritiene sussistente il subappalto a prescindere dalle soglie indicate nel suindicato articolo.

L’Appaltatore trasmette comunicazione di sub-affidamento e/o sub-fornitura al servizio “Acquisti e gare” ed in copia alla Direzione Lavori e al Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione.

La comunicazione di sub-affidamento e/o sub-fornitura deve contenere:

a) L’indicazione delle lavorazioni (fornitura con posa in opera e/o noli a caldo con riferimento all’Offerta a prezzi unitari) che intende subappaltare e la relativa categoria;

b) L’importo del sub contratto (importo delle opere comprensiva della quota parte degli oneri di sicurezza);

c) La dichiarazione che le lavorazioni per cui si richiede il subappalto rientrano tra quelle indicate in sede di partecipazione alla gara;

d) La dichiarazione che non sussistono forme di controllo o di collegamento ai sensi dell’art.

2359 del Codice civile;

e) La dichiarazione che nei confronti del subappaltatore non sussistono condizioni ostative previste dall’art. 67 del D. Lgs n° 159/2011 e successive modificazioni ed integrazioni nè tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84 del medesimo decreto.

Alla comunicazione di sub-affidamento e/o sub-fornitura occorre allegare:

- contratto di sub-affidamento e/o sub-fornitura;

- Piano Operativo di Sicurezza o D.U.V.R.I.

Il sub-affidamento e/o sub-fornitura è comunque soggetta a nulla-osta da parte della Stazione Appaltante.

Il personale della ditta sub-fornitrice e o sub-affidataria è autorizzato ad entrare in cantiere solo dopo l’ottenimento del Nulla-Osta da parte della Stazione Appaltante e dopo il positivo esame del Piano Operativo di Sicurezza o Verbale di coordinamento da parte del Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione. Ai sensi dell’art. 92 della legge 81/2008 termini per l’analisi del POS o del D.U.V.R.I. sono di dieci giorni dalla presentazione.

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Se l’appaltatore intende avvalersi della fattispecie disciplinata dall’articolo 30 del Decreto Legislativo n° 276/2003 (distacco di manodopera) deve trasmettere con congruo anticipo rispetto alla data di effettivo utilizzo della manodopera distaccata apposita comunicazione con la quale dichiara:

a) di avere in essere con la società distaccante un contratto di distacco (da allegare in copia);

b) di volersi avvalere dell’istituto del distacco per l’appalto in oggetto indicando i nominativi dei soggetti distaccati;

c) che le condizioni per le quali è stato stipulato il contratto di distacco sono tuttora vigenti e che non si ricade nella fattispecie di mera somministrazione di lavoro.

La comunicazione deve indicare anche le motivazioni che giustificano l’interesse della società distaccante a ricorrere al distacco di manodopera se questa non risulta in modo evidente dal contratto tra le parti di cui sopra. Alla comunicazione deve essere allegata la documentazione necessaria a comprovare in capo al soggetto distaccante il possesso dei requisiti generali di cui all’articolo 80 del D.Lgs. n° 50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni. L’amministrazione committente, entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione e della documentazione allegata, può negare l’autorizzazione al distacco se in sede di verifica non sussistono i requisiti di cui sopra.

L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione di lavori subappaltati.

Il direttore dei lavori e il responsabile del procedimento, nonché il coordinatore per l’esecuzione in materia di sicurezza di cui all’art. 92 del decreto n° 81 del 2008 e successive modificazioni ed integrazioni, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto da parte dei subappaltatori di tutte le condizioni previste dall’art. 105 del D. Lgs n° 50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il subappalto non autorizzato comporta la segnalazione all’Autorità Giudiziaria ai sensi del decreto- legge n° 139 del 29 aprile 1995, convertito dalla legge n° 246 del 28 giugno 1995.

Ai fini autorizzativi del subappalto ed in itinere di esecuzione dovranno essere consegnati:

- l’elenco del personale assegnato alla commessa;

- il contratto di lavoro applicato ai propri dipendenti;

- le buste paga di tutti i lavoratori presenti in cantiere (appaltatore, subappaltatore/cottimista), a dimostrazione che venga effettivamente applicato lo stesso trattamento economico.

Art. 10 - Invariabilità del corrispettivo

Trattandosi di appalto di servizi bandito successivamente al 27 gennaio 2022, sono stabilite le seguenti clausole di revisione dei prezzi ai sensi dell’articolo 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022, n. 4 e dell’articolo 106, comma 1, lettera a), primo periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo del medesimo comma 1 dell’articolo 106. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo si fa riferimento al predetto articolo 29.

Prima della stipula del contratto il responsabile del procedimento e l’appaltatore danno concordemente atto, con verbale da entrambi sottoscritto, del permanere delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione della fornitura/servizio, anche con riferimento al corrispettivo offerto dall’appaltatore.

Qualora l’appaltatore ritenga che il corrispettivo offerto debba essere aggiornato, per effetto di variazioni di singoli prezzi di materiali/servizi che determinano variazioni in aumento o in diminuzione superiori al 10 per cento rispetto al prezzo complessivo di contratto, esso iscrive riserva sul verbale di cui al comma 2, esplicitandola in quella sede oppure nei successivi quindici giorni. La riserva di cui al presente comma non costituisce comunque giustificazione adeguata per la mancata stipulazione del contratto nel termine previsto dalla stazione appaltante né, tantomeno, giustificazione per la mancata esecuzione delle prestazioni previste in contratto.

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Il Responsabile del Procedimento, supportato dal D.E.C. ove presente, conduce apposita istruttoria al fine di individuare le variazioni percentuali dei singoli prezzi di materiali/servizi che incidono sul contratto aggiudicato. L’istruttoria può tener conto di Indici Istat ( ad esempio FOI, IPCA), Prezzari con carattere di ufficialità, di specifiche rilevazioni Istat, nonché delle risultanze eventualmente effettuate direttamente dal Responsabile del Procedimento presso produttori, fornitori, distributori e rivenditori. Sulle richieste avanzate dall’appaltatore la stazione appaltante si pronuncia entro 60 (sessanta) giorni con provvedimento motivato. In caso di accoglimento delle richieste dell’appaltatore il provvedimento determina l’importo della compensazione al medesimo riconosciuta.

E’ comunque stabilito che, sino al 31 dicembre 2023, qualora in corso di esecuzione si sia verificata una variazione nel valore dei beni/servizi, che abbia determinato un aumento o una diminuzione del prezzo complessivo di contratto in misura non inferiore al 10 per cento e tale da alterare significativamente l'originario equilibrio contrattuale, l'appaltatore ha sempre la facoltà di richiedere una riconduzione ad equità o una revisione del prezzo medesimo, anche iscrivendo riserve negli atti dell’appalto. In tal caso il Rup procede secondo quanto previsto al precedente comma 4.

Sino al 31 dicembre 2023 sono escluse dalla compensazione di cui al presente articolo le forniture/servizi contabilizzati nell’anno solare di presentazione dell’offerta. Le variazioni di prezzo in aumento sono comunque valutate per l’eccedenza rispetto al dieci per cento rispetto al prezzo complessivo del contratto originario. Le compensazioni di cui al presente articolo non sono soggette al ribasso d’asta e sono al netto delle eventuali compensazioni precedentemente accordate.

Avendo l’operatore economico iscritto riserve sugli atti dell’appalto, sulla base dell’istruttoria condotta dal Responsabile del Procedimento ai sensi del precedente comma 4 è altresì possibile addivenire ad accordo bonario ai sensi dell’articolo 205 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n.50. E’ altresì ammessa transazione ai sensi dell’articolo 208 del Decreto Legislativo n° 18 aprile 2016.

Al di fuori delle fattispecie disciplinate dal presente articolo è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l’articolo 1664, primo comma, del Codice Civile.

Art. 11 - Garanzia definitiva

L'Appaltatore, ai sensi dell'articolo 103 del D. Lgs. n° 50/2016, dovrà presentare, a garanzia delle obbligazioni assunte con il contratto e al momento della stipula dello stesso, idonea garanzia definitiva per un importo pari al 10% dell'importo contrattuale (al netto degli oneri fiscali) o di altro importo, secondo quanto stabilito dall'articolo 103 suddetto, vincolata fino a sei mesi successivi al termine del periodo di durata del servizio.

Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste per la garanzia provvisoria dall'articolo 93, comma 7. In tal caso l'Aggiudicatario dovrà indicare le percentuali di riduzione, allegando le relative certificazioni.

La garanzia fideiussoria garantirà per il mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi assunti dall'Aggiudicatario, anche per quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali.

Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione delle penali, o per qualsiasi altra causa, l'Aggiudicatario dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'Amministrazione Comunale. Il Committente ha altresì il diritto di valersi della garanzia per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per l'esecuzione del servizio nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'Aggiudicatario.

In caso di inadempienze dell'Aggiudicatario per l'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza dei lavoratori che espletano la prestazione, il Committente ha il diritto di

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avvalersi della garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Aggiudicatario medesimo.

La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

La garanzia dovrà essere prestata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa che dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile e la sua operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta del Committente.

Le fideiussioni dovranno essere conformi allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.

In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate su mandato irrevocabile dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti, ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'appalto.

Art. 12 - Assicurazione e obbligo di risarcimento del danno

L'Appaltatore assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone e/o cose, in virtù dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze occorse in occasione dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali a esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi nominati dall'Appaltatore.

L'Appaltatore si obbliga a manlevare e tenere indenne il Comune di Piacenza dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dall'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

L'Appaltatore è responsabile per ogni eventuale danno che lo stesso o propri collaboratori, dipendenti, contraenti arrecheranno a persone e/o cose nello svolgimento delle attività connesse al presente Capitolato.

In ragione di quanto precede, senza limitare o ridurre le obbligazioni assunte in base al presente Capitolato, per le quali l'Appaltatore dovrà rispondere integralmente, l'Appaltatore si impegna a stipulare le seguenti coperture assicurative:

1. Polizza assicurativa a garanzia della Responsabilità civile verso terzi (RCT), per danni (morte, lesioni personali e danni a cose) a Terzi con un massimale non inferiore a euro 5.000.000,00 per sinistro e periodo assicurativo in conseguenza a fatti verificatisi in relazione alle attività oggetto del presente capitolato, compresa la responsabilità derivante da:

 danni da interruzione di attività di Terzi;

 danni da incendio;

 proprietà, conduzione, locazione e uso di fabbricati e/o macchinari;

 distribuzione e smercio di cibi, bevande, prodotti in genere.

Le garanzie di cui sopra dovranno essere prestate con un limite di massimale non inferiore a euro 5.000.000,00;

2. Polizza assicurativa a garanzia della Responsabilità civile prestatori d'Opera (RCO) per infortuni e malattie professionali subiti dai prestatori di lavoro di cui l'Appaltatore si avvarrà nell'esercizio delle attività svolte oggetto del presente Capitolato, con un massimale non inferiore a euro 5.000.000,00 per sinistro, con un limite per prestatore infortunato non inferiore a euro 1.500.000,00.

Le coperture assicurative avranno efficacia a partire dall'inizio dell'esecuzione del contratto e per tutta la durata contrattualmente prevista.

L'Appaltatore dovrà trasmettere al Committente copia delle polizze di cui sopra prima dell'inizio dell'esecuzione del contratto e si impegna a presentare copia della quietanza o appendice di proroga da far pervenire alla Società prima della scadenza di ogni periodo assicurativo.

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L'Appaltatore dovrà dare immediata comunicazione oltre che alla Compagnia di Assicurazione anche al Comune di Piacenza di ogni evento suscettibile di arrecare danno e di ogni sinistro comunque segnalato o avvenuto in danno di persone e/o cose e dovrà tenere aggiornato il Comune di Piacenza di ogni sviluppo in merito.

Resta inteso che eventuali franchigie contrattuali previste nelle polizze resteranno a totale carico dell'Appaltatore.

Resta inoltre inteso che l'Appaltatore dovrà essere in possesso delle assicurazioni obbligatorie previste dalla legge, tra le quali le assicurazioni contro gli infortuni per i propri dipendenti ai sensi di legge (INAIL - prevenzione contro gli infortuni e altre assicurazioni sociali) e le assicurazioni della Responsabilità Civile Auto (R.C.A.) con massimale unico per evento non inferiore a quello previsto dalla legge per l'utilizzo e la circolazione di veicoli dell'Appaltatore nelle aree pubbliche o ad esse equiparate.

Art. 13- Inadempienze e Penalità

Per inadempimenti o ritardi rispetto a quanto dettagliato nel contratto, il Committente, fatto salvo quanto disposto ai successivi articoli 19, 20 e 21 e la riparazione dell'eventuale danno, si riserva la facoltà di applicare le seguenti penali:

 Euro 100,00 (cento) per ogni ora lavorativa di ritardo sul tempo d'intervento previsto

 Euro 100,00 (cento) per ogni ora lavorativa di ritardo sul tempo di ripristino previsto.

L'importo delle penali sarà dedotto dal pagamento delle fatture trimestrali.

L'importo complessivo delle penali irrogate non potrà superare il 10% dell'importo contrattuale.

Oltre alle penalità di cui sopra saranno a carico dell'Appaltatore gli oneri derivanti dall'esecuzione delle prestazioni da parte di altra Ditta, incaricata specificatamente dall'Ente, al fine di regolare esecuzione delle prestazioni del contratto.

L'applicazione delle sanzioni sarà preceduta da comunicazione, tramite PEC, dell'inadempienza all'Appaltatore, che avrà facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 5 giorni dalla data di ricevimento della lettera di addebito. Decorso infruttuosamente tale termine senza che l'Appaltatore abbia fatto pervenire le proprie osservazioni e/o controdeduzioni, e comunque ove queste non siano ritenute sufficienti a escludere la sua responsabilità, il Committente procederà all'applicazione della penalità. Gli importi delle penalità applicate potranno essere recuperati sia mediante detrazione dell'importo dall'ammontare delle note di pagamento, sia mediante trattenuta sulla garanzia definitiva che, entro 10 giorni dall'intervenuta trattenuta, dovrà essere reintegrata, a pena di risoluzione del contratto.

In caso di inadempimento parziale ripetuto, di inadempimento totale o comunque tale da pregiudicare l'espletamento del servizio, il contratto sarà risolto e il Comune di Piacenza provvederà all'incameramento della garanzia definitiva, salvo il risarcimento dell'ulteriore danno.

Nel caso in cui le infrazioni contestate per iscritto all'Appaltatore con o senza applicazione di una penale superino il numero di 5 nell'arco di un anno, l'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di risolvere il contratto senza che l'Appaltatore possa avanzare alcuna pretesa, fermo restando l'incameramento della garanzia definitiva e fatto salvo il risarcimento dei maggiori danni eventualmente subiti dal Committente.

Art. 14 - Obblighi derivanti dai rapporti di lavoro

L'Appaltatore si impegna all'osservanza, oltre che del presente Capitolato, delle norme in vigore o che verranno emanate nel corso di durata dell'appalto, disciplinanti il servizio oggetto del presente Capitolato.

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L'Appaltatore dovrà inoltre assicurare l'impiego, nello svolgimento del servizio, di personale retribuito in base ai contratti collettivi nazionali di lavoro di settore.

Nell'esecuzione dei servizi oggetto del presente capitolato l'Appaltatore si obbliga:

-ad applicare integralmente tutte le norme contrattuali di categoria per il personale occupato;

-all'osservanza di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni e sicurezza nei luoghi di lavoro e ad assolvere tutti gli obblighi dei datori di lavoro per ciò che riguarda assicurazioni, provvidenze e previdenze sociali in base alle leggi e ai contratti collettivi di categoria e, in relazione a questi ultimi, a non praticare condizioni normative e retributive inferiori a quelle stabilite dagli stessi. Inoltre l'Appaltatore è tenuto ad osservare le norme in materia di assunzione delle categorie protette.

Gli obblighi di cui sopra vincolano l'Appaltatore anche se lo stesso non sia aderente alle associazioni stipulanti gli accordi o receda da essi, indipendentemente dalla struttura o dimensione della ditta stessa e da ogni altra qualificazione giuridica, economica e sindacale.

In caso di inottemperanza a tali obblighi il Committente si riserva la facoltà di rescindere il contratto senza che l'Appaltatore possa sollevare eccezione alcuna.

Entro 20 giorni dalla stipulazione del contratto l'Appaltatore dovrà inviare al Committente una dichiarazione firmata dal Legale Rappresentante attestante il possesso, per tutto il personale impiegato, dei requisiti previsti dal presente Capitolato. Nel caso in cui il Committente ritenga che uno o più degli operatori proposti dall'Appaltatore per lo svolgimento del servizio siano privi dei requisiti richiesti assegnerà allo stesso un termine di 5 giorni per provvedere alla sostituzione di tali operatori con altri idonei, pena la revoca dall'aggiudicazione.

In caso di mancanze nei doveri di servizio di particolare gravità o a seguito del ripetersi di segnalazioni in merito il Committente potrà richiedere, con nota motivata, che il/gli operatori responsabili di tali mancanze vengano sospesi dal servizio di cui al presente appalto; l'Appaltatore provvederà ordinariamente entro 10 giorni dalla richiesta, salvo che detta richiesta non motivi la sospensione immediata dal servizio.

Il Committente resterà estraneo a qualunque controversia che dovesse eventualmente sorgere tra l'Aggiudicatario ed il personale utilizzato, così come non si potrà porre a carico del Committente la prosecuzione di rapporti di lavoro o di incarico con detto personale a conclusione o in caso di sospensione dell'appalto.

Art. 15 - Norme di prevenzione sicurezza e antinfortunistica sui luoghi di lavoro

E fatto obbligo all’Appaltatore, al fine di garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro, di attenersi strettamente a quanto previsto dalla normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (D. Lgs. n° 81 del 9 aprile 2008).

Resta a carico dell'Appaltatore la dotazione di dispositivi di protezione individuali (DPI) necessari all'espletamento del lavoro in sicurezza dei propri dipendenti, ivi compresi i dispositivi sanitari.

Si fa obbligo all'impresa di formare il proprio personale in merito ai corretti comportamenti da attuarsi come previsto dal D.L. da ultimo citato.

Art. 16 - Poteri di indirizzo, controllo e vigilanza

Il Committente, al fine di esercitare il potere di controllo, potrà utilizzare le modalità di verifica ritenute più adeguate rispetto alla specificità del servizio. Il Committente potrà eseguire, in qualsiasi momento e senza preavviso, interventi di controllo sulle modalità di svolgimento del

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servizio per verificare che l'esecuzione del servizio medesimo avvenga secondo quanto previsto dal presente Capitolato e dalle norme di legge.

Eventuali irregolarità e/o omissioni riscontrate saranno comunicate per iscritto all'Appaltatore, che avrà la facoltà di formulare, entro 10 giorni, le proprie osservazioni. I controlli svolti e la stessa facoltà di controllo non sollevano l'Appaltatore dalle proprie responsabilità.

L'Appaltatore è tenuto a fornire al Committente tutta la collaborazione necessaria, fornendo i chiarimenti richiesti e la relativa documentazione. L'Aggiudicatario è altresì tenuto a collaborare con l'Amministrazione comunale tramite incontri periodici (almeno 1 in corso d'anno) con il Committente, al fine di garantire la programmazione, il monitoraggio e la valutazione del servizio, concordando gli interventi necessari alla realizzazione del servizio stesso. L'attività di controllo prevederà almeno un incontro in corso d'anno tra il referente dell'Appaltatore e il Committente per verificare l'andamento globale del servizio e valutare eventuali esigenze di modifica delle attività.

Art. 17 - Fatturazioni e modalità di pagamenti

Il compenso per la fornitura del servizio è quello fissato in sede di aggiudicazione e si riferisce a tutte le prestazioni del servizio e rimarrà fisso e invariabile per qualsiasi ragione, anche se imprevista o per causa di forza maggiore.

Ai fini del pagamento del corrispettivo contrattuale, l'Aggiudicatario emetterà fattura elettronica con cadenza trimestrale posticipata.

Le fatture dovranno obbligatoriamente contenere:

- Codice Identificativo di Gara (C.I.G.);

-numero della determinazione dirigenziale di aggiudicazione del servizio;

-numero del capitolo di bilancio e numero dell'impegno di spesa;

-codice IPA c_g535;

-codice Identificativo univoco UFKZ8F;

-codice di servizio VIGUR.

Le fatture inoltre dovranno riportare la modalità di pagamento, comprensiva del codice IBAN.

È facoltà del Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC) autorizzare il pagamento delle fatture solo per la parte risultante dai propri riscontri.

Il pagamento sarà effettuato trimestralmente, entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento delle fatture stesse, dopo il controllo di regolarità delle fatture e della regolarità del servizio. Le fatture dovranno essere intestate a: Comune di Piacenza - Corpo di Polizia Locale, Piazza Cavalli 2, 29121 Piacenza. Le fatture dovranno essere emesse in formato elettronico secondo le specifiche di cui al D.M. n° 55/2013. Non potranno essere accettate fatture emesse in altre modalità.

Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto, o comunque prima della sua scadenza, l'Aggiudicatario venisse denunciato dal competente Ispettorato Provinciale del Lavoro per inadempimento ai relativi obblighi, il Committente darà esecuzione al disposto di cui all'art. 30 del D. Lgs. n° 50/2016.

Sull'importo netto progressivo delle prestazioni verrà operata la ritenuta dello 0,50%. Le ritenute verranno svincolate soltanto in sede di liquidazione finale.

Il pagamento della rata di saldo e lo svincolo delle garanzie fideiussorie sono subordinati al rilascio da parte dell'aggiudicatario di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa e sottoscritta dal Legale Rappresentante ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n° 445 del 28 dicembre 2000, avute presenti, per il caso di false dichiarazioni, le disposizioni contenute nell'art. 76 dello stesso D.P.R., attestante che i dipendenti della ditta sono stati retribuiti per l'intero periodo di esecuzione dell'opera nel rispetto delle condizioni normative ed economiche del relativo C.C.N.L. e di contratti integrativi ove esistenti.

(20)

Il pagamento della fattura relativa al servizio dell'ultimo trimestre di contratto e lo svincolo della garanzia definitiva sono subordinati al rilascio da parte dell'aggiudicatario di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n° 445/2000 e sottoscritta dal Legale Rappresentante, attestante che "i dipendenti della Ditta sono stati retribuiti, per l'intero periodo dell'esecuzione dell'opera, nel rispetto delle condizioni normative ed economiche del relativo CCNL e di accordi integrativi ove esistenti". Il Committente, in caso di ritardato pagamento delle retribuzioni dovute al personale impiegato nei servizi oggetto del presente appalto, darà esecuzione al disposto di cui all'art. 30, comma 6, del D. Lgs. n°

50/2016.

Art. 18 - Cessione di credito - Cessione del contratto

E’ vietata qualunque cessione di credito non espressamente prevista dall'art. 1260 Codice Civile e qualunque procura che non sia riconosciuta. Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità.

Art. 19 - Risoluzione del Contratto

È fatta salva la facoltà dell’Amministrazione Comunale di risolvere il contratto, ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile, per inadempienza grave o reiterata dell'Aggiudicatario del servizio rispetto agli impegni assunti, salvo il risarcimento dei danni materiali e morali subiti.

In caso di ripetute e gravi inadempienze, anche riguardanti fattispecie diverse, l’Amministrazione Comunale potrà risolvere il contratto di diritto ed escutere la garanzia prestata. L’Amministrazione Comunale potrà comunque risolvere di diritto il contratto, ai sensi dell’art. 1456 Codice Civile, pre- via comunicazione scritta all'Aggiudicatario, da inviarsi mediante PEC, nei seguenti casi:

a) motivi di pubblico interesse, adeguatamente specificati nell’atto dispositivo, in qualsiasi momen- to;

b) reiterati e aggravati inadempimenti imputabili all'Aggiudicatario;

c) applicazione delle penali oltre la misura massima stabilita dall'articolo 20 del presente Capitola- to;

d) mancato rispetto delle norme sul lavoro e sulla sicurezza;

e) gravi violazioni degli obblighi assicurativi e previdenziali, nonché relativi al pagamento delle retri- buzioni al personale impiegato nell'esecuzione dell'appalto;

f) accertata non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall'Aggiudicatario;

g) mancata costituzione della garanzia o reintegrazione della quota-parte della garanzia eventual- mente escussa nel termine di 10 giorni dalla richiesta da parte dell’Amministrazione comunale;

h) mancata presentazione entro 10 giorni antecedenti l'avvio del servizio, delle polizze di cui al pre- cedente art. 12 del presente Capitolato ovvero mancata presentazione delle quietanze delle poliz- ze immediatamente dopo il rinnovo delle stesse;

i) abbandono del servizio salvo che per cause di forza maggiore;

j) frode o grave negligenza nell’esecuzione del servizio;

k) contegno abitualmente scorretto da parte dell'Aggiudicatario verso gli utenti;

l) grave danno all’immagine dell’Amministrazione Comunale;

m) mancato rispetto delle disposizioni in materia di divieto di cessione del contratto e in materia di trattamento dei dati personali;

n) subappalto non autorizzato;

o) ai sensi dell’articolo 3 della Legge n° 136 del 13 agosto 2010 e successive modifiche, nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;

p) situazioni di fallimento, di liquidazione, di cessione attività, di concordato preventivo o di qualsia- si altra situazione equivalente a carico dell'Aggiudicatario;

q) eventi straordinari e imprevedibili non imputabili all’Amministrazione Comunale che non consen- tano la prosecuzione del servizio;

r) negli altri casi previsti dall'articolo 108, comma 1, del D. Lgs. n° 50/2016 e successive modifiche e integrazioni;

s) nel caso in cui la somma delle penali determini un importo superiore al 10% dell'ammontare net- to contrattuale;

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