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NORME TECNICO AMMINISTRATIVE

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Academic year: 2022

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Adeguamento del sistema di bigliettazione elettronica delle aziende CTM e ATP (compresa l’interoperabilità con il sistema regionale)

NORME TECNICO AMMINISTRATIVE

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Art. 1 - Oggetto

Il presente appalto ha come oggetto l’aggiornamento ed ampliamento degli attuali sistemi di monetica di CTM Cagliari e di ATP Sassari. Il progetto si inserisce in un contesto più ampio in cui la Regione Sardegna ha l’obiettivo di procedere per step successivi finalizzati ad implementare l’integrazione tariffaria regionale. Il progetto è denominato “Adeguamento del sistema di bigliettazione/monitoraggio flotta delle aziende CTM e ATP (compresa l’interoperabilità con il sistema regionale)

Il Progetto è finanziato con i Fondi POR FESR 2014-2020.

La realizzazione complessiva dell’intervento è strutturata attraverso la previsione e definizione di due distinti lotti, ciascuno riferito allo specifico ambito geografico di esecuzione.

Il lotto 1 riguarda l’adeguamento del sistema di bigliettazione dell’azienda CTM di Cagliari; il lotto 2 riguarda l’adeguamento del sistema di bigliettazione dell’azienda ATP di Sassari.

Il contesto esistente, i requisiti funzionali e tecnici, l’architettura di riferimento, i livelli funzionali e di manutenzione minimi richiesti e le opzioni principali richieste, sono descritti nella documentazione progettuale allegata.

Fanno parte integrante del sistema, anche se non esplicitamente indicate, tutte le componenti necessarie (o utili) all'installazione e al funzionamento del sistema nelle sue singole componenti e nella sua globalità pertanto il fornitore dovrà realizzare un progetto “chiavi in mano” comprensivo di tutte le apparecchiature, comprese le relative installazioni e attivazioni, l’aggiornamento, l’integrazione e gli interfacciamenti con i sottosistemi esistenti, i trasporti, che si riterranno opportune e necessarie per il corretto funzionamento del sistema

Art. 2 - Obblighi ed oneri

In ragione del sopralluogo effettuato, l’Appaltatore non potrà mai, e per nessuna ragione, appellarsi ad imprecisioni ed insufficienza di dati comunicati in relazione alla presente gara per richiedere,

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durante od al termine dell’appalto, il riconoscimento di somme aggiuntive non previste in sede di offerta.

L’Appaltatore s'impegna ad a eseguire l’appalto a perfetta regola d’arte, nel rispetto della normativa vigente e secondo le modalità ed i termini indicati nel contratto e nei documenti in esso richiamati.

L’Appaltatore, nell’esecuzione del contratto, è tenuto all’osservanza di tutte le norme e di tutte le altre prescrizioni tecniche in vigore, nonché di quelle che dovessero essere eventualmente emanate nel corso della durata del contratto.

Rimane espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall’osservanza delle norme e/o prescrizioni tecniche di cui al precedente comma, resteranno ad esclusivo carico dell’Appaltatore che non potrà pertanto avanzare pretese di compensi ad alcun titolo nei confronti delle Aziende beneficiarie.

Resteranno parimenti ad esclusivo carico dell’Appaltatore le conseguenze derivanti dall’eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche previste.

L’Appaltatore è tenuto all’osservanza delle leggi e delle norme relative alla prevenzione degli infortuni ed all’igiene sul lavoro.

L’Appaltatore s'impegna ad eseguire l’appalto concordando gli interventi con le Aziende beneficiarie, salvaguardando, le esigenze di funzionamento di queste ultime, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alle attività lavorative in corso.

L’Appaltatore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l’esecuzione dell’appalto dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dalle Aziende beneficiarie e/o da imprese terze.

L’Appaltatore dovrà eseguire l’appalto avvalendosi di personale altamente qualificato, sotto ogni profilo, in relazione alle diverse prestazioni previste nei singoli Capitolati prestazionali.

Le Aziende beneficiarie si riservano la facoltà di procedere alla verifica della corretta esecuzione della realizzazione dei sistemi in qualsiasi momento di efficacia del contratto.

L’Appaltatore dovrà porre in essere tutto quanto necessario per consentire alle Aziende beneficiarie lo svolgimento delle attività di verifica.

Le Aziende beneficiarie non assumono alcuna responsabilità per danni che dovessero derivare all’Appaltatore, ai suoi dipendenti od alle loro cose nell’espletamento delle prestazioni oggetto del contratto di appalto. L’Appaltatore assume ogni responsabilità per danni che potessero derivare al personale od alle cose delle Aziende beneficiarie od a terzi, per fatto proprio o dei suoi dipendenti,

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nell’espletamento delle prestazioni oggetto del contratto d’appalto, tenendo perciò sollevate le Aziende beneficiarie da qualsiasi pretesa che al riguardo venisse loro mossa.

Art. 3 - Oneri relativi al trasporto dei beni oggetto dell’appalto

I beni viaggiano sempre a rischio e pericolo dell’Appaltatore; le spese di imballaggio, di trasporto, carico e scarico in area opportunamente individuata, ed ogni altra eventuale spesa, sono a carico del fornitore il quale pertanto deve effettuare la consegna e relativo montaggio/messa io opera libera da ogni onere. Sono a carico dell’Appaltatore tutti gli adempimenti fiscali e tributari connessi con le attività di cui sopra.

Art. 4 - Corrispettivo

I corrispettivi offerti si intendono fissi ed invariabili per tutta la durata del contratto.

I corrispettivi di cui sopra sono comprensivi di tutti gli oneri relativi alle attività ed agli adempimenti occorrenti all’integrale espletamento dell’appalto, inclusi gli oneri di trasporto, i costi dei materiali e le spese del personale addetto all’esecuzione del contratto.

Le Aziende beneficiarie si riservano la facoltà di chiedere all’Appaltatore, il quale ha l’obbligo di eseguire, prestazioni in aumento o in diminuzione fino alla concorrenza di un quinto del prezzo complessivo, nel rispetto dell’art. 106, comma 12 del D.Lgs. 50/2016, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto; l’eventuale ribasso d’asta potrà essere speso a tal fine.

Art. 5 - Cauzione definitiva

Il deposito cauzionale definitivo, uno per ogni lotto, dovrà essere costituito ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016. La cauzione definitiva verrà svincolata solo a seguito dell’avvenuto collaudo definitivo o certificato di regolare esecuzione, al completo assolvimento degli obblighi contrattuali da parte dell’Appaltatore, risolta ogni eventuale contestazione, e previo rilascio della polizza a copertura del periodo di garanzia, di cui al successivo art. 9.

Art. 6 - Tempi di realizzazione

I tempi di realizzazione indicati nel “Capitolato prestazionale” decorrono dalla data di stipulazione del contratto e secondo quanto riportato nel cronoprogramma.

L’approvazione del progetto esecutivo (uno per ogni lotto) da parte della stazione appaltante avverrà entro 15 giorni dalla consegna del progetto; qualora lo stesso non venisse approvato, sarà onere

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dell’appaltatore ripresentarlo alla stazione appaltante entro 15 giorni dalla comunicazione ufficiale contenente le richieste di revisione.

Art. 7 - Collaudo

Saranno oggetto del collaudo/verifica le caratteristiche degli apparati ed il funzionamento di hardware e software rispetto a quanto indicato nel capitolato tecnico, nonché il buon funzionamento degli stessi, sulla base di procedure riportate nel documento di cui sopra. Sarà cura dell’appaltatore predisporre un piano di collaudi che dovrà essere preventivamente approvato dalla stazione appaltante in sede di progettazione esecutiva.

Tale piano di collaudo dovrà obbligatoriamente prevedere le seguenti linee guida, secondo tre livelli di verifiche:

1. Collaudi in corso di fornitura e produzione

La stazione appaltante ha la facoltà di verificare saltuariamente durante la fase di produzione ed installazione lo stato dei lavori e la rispondenza con quanto prescritto nell’offerta. In particolare saranno previste:

 Collaudi e verifiche preliminari in fabbrica:

o La stazione appaltante per ogni sottosistema potrà effettuare delle verifiche in fabbrica dell’appaltatore per controllarne lo stato d’avanzamento della produzione e dei materiali.

o La stazione appaltante, inoltre potrà effettuare in fabbrica, uno o più test di primo livello atti a verificarne le principali funzionalità; al termine del superamento delle verifiche tecniche verrà rilasciato dalla stazione appaltante il benestare a spedire gli apparati in loco.

2. Collaudi in corso di fornitura ed installazione

a. collaudi di accettazione dei singoli sottosistemi

 Collaudi sui prototipi:

1. Per tutte le installazioni comprendenti hardware e software l’appaltatore dovrà predisporre opportuno prototipo per singola tipologia di mezzo. Tali prototipi dovranno essere approvati ed accettati dalla stazione appaltante prima di proseguire con le successive installazioni.

 Collaudi sulle installazioni:

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1. Un volta conclusa la fase di installazione globale del sistema, verranno effettuati dalla stazione appaltante alla presenza dei responsabili della ditta fornitrice tutte le principali verifiche funzionali. A solo titolo esemplificativo:

Verifiche sulle funzionalità previste in fornitura;

Verifiche a campione sulla rispondenza fra vendita titoli e memorizzazione dei dati;

Verifica funzionale apparati hardware e software;

Verifiche sui cablaggi;

Verifica sulle modalità di inizializzazione;

Verifiche d’interfacciamento con altri sottosistemi;

Verifica della rete locale;

Verifica sui files dati;

Verifiche sulle transazioni;

Verifiche sulla coerenza dei dati;

Verifica sulla documentazione consegnata.

3. Collaudi finali di verifica funzionale del sistema in presercizio

Entro sessanta giorni dalla data d’installazione globale del sistema verrà effettuato il collaudo finale dell’intero sistema, sulla scorta delle verifiche effettuate e secondo le modalità indicate nel piano di collaudi preventivamente approvato dalla stazione appaltante. Tale attività di collaudo, che potrà svilupparsi nell’arco di più giorni e settimane, dovrà garantire la totalità delle funzionalità e tecnologie previste in progetto.

Tali collaudi/verifiche verranno documentate da appositi verbali, datati e sottoscritti dall’appaltatore e dalla stazione appaltante.

In caso di esito negativo del collaudo il fornitore dovrà prevedere, a propria cura e proprie spese, entro e non oltre dieci giorni dalla data del verbale, alla eliminazione dei difetti e/o delle carenze riscontrati. In tal caso la stazione appaltante provvederà alle nuove verifiche con le modalità ed i termini di cui ai commi precedenti.

In caso di ulteriore esito negativo della verifica, la stazione appaltante applicherà le penali così come previsto al successivo art. 15. In caso di ripetuta impossibilità ad eliminare i difetti riscontrati la

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stazione appaltante potrà risolvere il presente contratto e fare eseguire tutta o parte della realizzazione a terzi in danno della impresa aggiudicataria, fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento di tutti i danni subiti.

Art. 8 - Consegne non conformi

Le apparecchiature e/o i programmi forniti eventualmente non conformi dovranno essere tempestivamente ritirati e/o sostituiti dal fornitore a propria cura e spese, a seguito di segnalazioni dell’Azienda beneficiaria.

Nell'ipotesi di cui sopra, il fornitore provvederà a tutti gli adempimenti amministrativi e rettificativi dei documenti di consegna al fine di consentire il ritiro e la sostituzione del materiale.

Le Aziende beneficiarie non risponderanno, per alcun motivo, di eventi quali furto, smarrimento e/o deterioramento intervenuti successivamente alla consegna del materiale non conforme e sino alla sostituzione, né corrisponderanno al fornitore indennizzi o rimborsi di alcun genere per oneri derivanti da tali eventi.

Art. 9 - Garanzie e Manutenzione

Fermo restando l’obbligo da parte dell’Appaltatore di attenersi scrupolosamente al piano di manutenzione, presentato in sede di offerta, lo stesso garantisce i beni forniti e le relative installazioni da tutti i vizi e le difformità, per un periodo non inferiore a 24 mesi dalla data di collaudo con esito positivo o per il maggior periodo indicato in offerta.

Tutti i difetti/ malfunzionamenti che si dovessero verificare nel periodo di garanzia, anche se dipendenti da vizi di costruzione o da difetti dei materiali utilizzati o per irregolarità nell’installazione, dovranno essere prontamente eliminati a cura e spese del fornitore, previa comunicazione all’Azienda beneficiaria del vizio/difetto riscontrato. L'obbligo non viene meno nel caso in cui l’Azienda beneficiaria modifichi le apparecchiature installate, salvo che l’Appaltatore non provi che il guasto o malfunzionamento derivi da modifiche alle quali non abbia acconsentito.

È ricompresa nel periodo di garanzia la copertura di eventuali danni arrecati in conseguenza delle installazioni effettuate.

Entro i termini di garanzia, e secondo i livelli di servizio offerti in sede di gara, l’Appaltatore dovrà provvedere, ove necessario, a sostituire le parti logore, rotte o guaste e se ciò non fosse ritenuto sufficiente, a ritirare i beni ed a sostituirli con altri nuovi.

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Restano a completo carico dell’Appaltatore tutte le spese sostenute per le riparazioni, quali fornitura dei materiali, installazioni, verifiche, mano d’opera, viaggi, trasferte, permanenze e quanto altro si renda necessario per una perfetta riparazione.

L’Appaltatore è tenuto ad adempiere a tale obbligo tempestivamente e comunque non oltre i tempi previsti in contratto. Qualora si dovesse riscontrare la ripetuta necessità di intervento su un dato impianto o apparecchiatura per la medesima causa, ovvero si dovessero riscontrare difetti non risolti entro un numero limitato di interventi di riparazione, dovrà essere garantita la completa sostituzione dell’intera apparecchiatura con una nuova equivalente o superiore.

Nel caso in cui gli apparati presentino difetti ai sensi del D.Lgs. n. 206 del 06.09.2005 e s.m.i., l’Appaltatore è tenuto alla sostituzione del prodotto difettoso con ripristino dei termini di garanzia.

L’Appaltatore deve essere in possesso delle certificazioni rilasciate dal produttore a riguardo dei prodotti offerti e su cui vengono operati gli interventi di installazione, di configurazione e di assistenza, che devono essere comunque eseguiti da personale altamente qualificato, assistenza, anche attraverso la disponibilità di servizi di assistenza on line.

L’Appaltatore dovrà mettere a disposizione un servizio di “Contact Center”, presso la propria sede, per la ricezione, la presa in carico e lo smistamento degli interventi sia di manutenzione correttiva, nonché la relativa procedura di gestione (via telefono, messaggistica istantanea, email).

L’Azienda beneficiaria preliminarmente stabilisce i seguenti livelli di servizio minimi di ripristino per i seguenti sottosistemi :

 Guasto intero sistema software: 4 ore;

 Guasto intero sottosistema hardware e software biglietterie aziendali: 4 ore

 Guasto singolo sottosistema hardware e software biglietterie aziendali: 2 giorni

 Guasto singolo validatore: 7 giorni (al netto dei tempi di spedizione dal fornitore);

 Guasto TVM: 7 giorni (al netto dei tempi di spedizione dal fornitore);

 Guasto POS: 7 giorni (al netto dei tempi di spedizione dal fornitore).

L’Appaltatore è obbligato a garantire per un periodo di almeno cinque/dieci anni dal collaudo l’immediata disponibilità di qualsiasi ricambio degli apparati forniti.

A garanzia di quanto richiesto nel presente articolo (e di quanto previsto nell’articolo sulle penali per il ritardo dell’esecuzione degli interventi in garanzia) l’aggiudicatario è obbligato a rilasciare prima dello svincolo della cauzione definitiva, una fideiussione pari al 15% dell’importo complessivo del

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contratto. L’ultima rata di saldo, sempre che vi sia stato il collaudo finale favorevole, verrà pagata dopo il rilascio di suddetta fideiussione.

La predetta fideiussione verrà svincolata alla scadenza del periodo di garanzia (24 mesi dal collaudo, o per il periodo maggiore indicato in offerta). In presenza di difetti sistematici dei componenti hardware e software oggetto della fornitura, non si procederà allo svincolo della fideiussione, fino alla completa risoluzione degli stessi.

MANUTENZIONE POST GARANZIA lotto 1

L’opzione relativa al servizio di manutenzione post-garanzia deve essere esercitata entro la conclusione del periodo di garanzia.

Il fornitore non avrà nulla da pretendere a seguito della scelta di avvalersi o meno dell’opzione di cui sopra.

MANUTENZIONE POST GARANZIA – CANONE lotto 2

 GARANZIA ORDINARIA

Le ditte concorrenti dovranno garantire l’intero sistema offerto per la durata di anni due (di seguito garanzia ordinaria o legale).

Durante il periodo di garanzia ordinaria di 24 mesi si applicheranno le condizioni “TUTTO COMPRESO”.

 GARANZIA CONVENZIONALE - ESTENSIONE FACOLTATIVA

Le ditte facoltativamente potranno aggiungere alla garanzia ordinaria, fissata in due anni, l’ulteriore garanzia c.d. convenzionale per ulteriori 12, 24 o 36 mesi; detta estensione dovrà essere formalizzata all’interno dell’offerta tecnica e sarà oggetto di valutazione e ad essa si applicheranno le condizioni “TUTTO COMPRESO”.

La predetta ulteriore garanzia ha le seguenti caratteristiche:

- è cumulativa (in quanto si aggiunge a quella ordinaria);

- è facoltativa (nel senso che si lascia la facoltà all’appaltatore di prevederla, ma una volta offerta resta vincolato ad essa);

- è gratuita (in quanto non comporta ulteriori costi a carico della stazione appaltante);

- è libera per quanto concerne la durata (entro i 12, 24 o 36 mesi).

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 MANUTENZIONE POST GARANZIA - CANONE.

Allo scadere della garanzia ordinaria ovvero della garanzia convenzionale eventualmente offerta (12, 24 o 36 mesi), ATP intende avvalersi del servizio di manutenzione post garanzia per ulteriori 36 mesi previa corresponsione di un canone interamente autofinanziato entro un limite massimo di € 100.000,00 per il triennio; a tal fine le ditte partecipanti sono tenute ad inserire all’interno dell’offerta economica la loro offerta migliorativa la quale sarà oggetto di valutazione.

Durante i 36 mesi offerti si applicheranno le condizioni “TUTTO COMPRESO”.

La predetta manutenzione post garanzia ha le seguenti caratteristiche:

- è cumulativa (in quanto si aggiunge alla garanzia ordinaria oltre che all’eventuale garanzia convenzionale offerta);

- è facoltativa per l’appaltatore (una volta offerta resta vincolato ad essa per 36 mesi);

- è onerosa per la stazione appaltante (in quanto ATP s’impegna a corrispondere con fondi propri il canone offerto dall’aggiudicatario in sede di gara).

Art. 10 - Trasferimento della proprietà

La proprietà dei prodotti forniti si trasferirà dalla data del verbale di collaudo positivo, restando esclusa fino a tale data ogni responsabilità delle Aziende beneficiarie

Art. 11 - Fatturazione e modalità di pagamento

Ai sensi della Legge n. 136/2010, il fornitore assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari.

L’appaltatore, i subappaltatori e i subcontraenti devono utilizzare conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la Società Poste Italiane Spa, dedicati alle commesse pubbliche, anche non in via esclusiva. Tutti i movimenti finanziari relativi al contratto saranno registrati su tali conti correnti dedicati e dovranno essere effettuati, salvo quanto previsto dal comma 3 dell’art.3 della legge n.136/2010, esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario e/o tutti gli altri strumenti di pagamento previsti dalla Legge, devono riportare il CIG relativo al contratto in oggetto.

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L’appaltatore, il subappaltatore, il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria procede immediatamente alla risoluzione del contratto informandone contestualmente la stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia dove ha sede l’Azienda beneficiaria.

Pertanto, entro 7 giorni dall’accensione del conto corrente dedicato, dovrete l’aggiudicatario dovrà comunicare, con apposita nota indirizzata all’azienda beneficiaria e trasmessa anche via mail

 gli estremi identificativi di tale conto corrente dedicato;

 la denominazione del contratto a cui è associato il conto (la denominazione del contratto di cui in oggetto);

 l’indicazione delle generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto

 ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

Relativamente ai subappalti e subcontratti si applica il comma 9 dell’art.3 della legge n.136/2010.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto.

I documenti emessi per i pagamenti dovranno contenere la dicitura “documenti emessi ai sensi dell’art. 17-ter del DPR 633/1972 scissione dei pagamenti”.

Il pagamento avverrà per stati di avanzamento secondo quanto di seguito disposto.

I pagamenti sono così ripartiti in due macro fasi:

 Fase 1: fino al complessivo raggiungimento del 40% dell’importo totale aggiudicato così ripartito:

1. 10% dell’importo totale aggiudicato: ad approvazione del progetto esecutivo

2. 30% dell’importo aggiudicato relativo al sottosistema di validatori: alla consegna in loco del totale della fornitura di validatori (inclusi router);

3. 30% dell’importo aggiudicato relativo al sottosistema di TVM: alla consegna in loco del totale della fornitura delle TVM;

4. 30% dell’importo aggiudicato relativo al sottosistema di POS: alla consegna in loco del totale della fornitura dei POS;

5. 30% del restante importo totale aggiudicato al completamento dell’installazione di tutti i software, inclusi gli interfacciamenti, delle postazioni di vendita e quant’altro necessario per il completamento della fornitura;

 Fase 2: fino al restante 60% dell’importo totale aggiudicato così ripartito:

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6. 30% dell’importo totale aggiudicato: all’installazione totale dell’intera fornitura;

7. 30% dell’importo aggiudicato: al collaudo finale dell’intero sistema, previo rilascio della fideiussione di cui all’art. 9

ANTICIPAZIONI di pagamento: si richiama quanto disposto dall’art.35 comma 18 del d.lgs. n.50/16.

Il pagamento del corrispettivo avverrà, previa acquisizione del DURC da parte delle Committenti, a 30 giorni data fattura.

Le fatture dovranno essere emesse successivamente al superamento delle fasi sopra indicate e riportare il relativo CIG.

Il codice destinatario per l’emissione delle fatture elettroniche è il seguente: 3ZJY534.

La pec per l’invio delle fatture del Lotto 1 è ctmspa@legalmail.it - per il lotto 2 segreteria@pec.atpsassari.it

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 30, comma 5-bis del D. Lgs. n. 50/2016, sull’importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo la verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva

Lotto 1: Relativamente all’opzione avente ad oggetto il servizio di manutenzione post garanzia, il pagamento avverrà semestralmente, previo verifica di conformità delle prestazioni rese.

Lotto 2: Relativamente all’opzione avente ad oggetto la Manutenzione post garanzia - Canone, il pagamento avverrà semestralmente, previo verifica di conformità delle prestazioni rese.

Art. 12 – Responsabilità e polizza responsabilità civile

L’Appaltatore assume in proprio ogni responsabilità, impegnandosi a tenere indenne le Aziende beneficiarie, anche in sede giudiziale, per infortuni o danni subiti da parte di persone, animali o cose, tanto delle Aziende beneficiarie che di terzi, in dipendenza della esecuzione delle prestazioni oggetto del presente appalto.

L’Appaltatore dovrà curare la buona utilizzazione e conservazione delle apparecchiature e impianti che le Aziende beneficiarie metteranno a disposizione per l’espletamento della fornitura e risponderà dei danni a deterioramenti provocati ai detti impianti e apparecchiature da negligenza dei suoi dipendenti.

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A norma dell’art. 103, commi 7 e 9 del D.Lgs. 50/2016, l’appaltatore è obbligato a stipulare, con primaria compagnia, una polizza conforme allo schema tipo per garantire la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione delle prestazioni con massimale non inferiore a € 500.000,00.

Detta polizza dovrà essere sostituita, per un periodo pari alla garanzia offerta, da analoga polizza che tenga indenne le Aziende beneficiarie da tutti i rischi connessi alle attività da eseguire in garanzia o agli interventi necessari per l’eventuale sostituzione dei beni oggetto di appalto.

Art. 13 - Divieto di cessione del contratto E’ fatto divieto al fornitore di cedere il contratto.

In caso di inosservanza da parte del fornitore degli obblighi di cui al precedente comma, fermo restando il diritto da parte delle Aziende beneficiarie al risarcimento di ogni danno e spesa, il contratto si risolverà di diritto.

Art. 14 - Penali

Fatti salvi i casi di forza maggiore o caso fortuito, per il mancato rispetto dei termini contrattuali e delle modalità di espletamento del contratto, non imputabili all’azienda beneficiaria, si provvederà ad applicare le penali di seguito specificate.

Si applicherà una penale pari a:

- progetto esecutivo: 0,5 ‰ per ogni giorno di ritardo;

- fornitura completa e consegna in loco dei validatori: 0,5 ‰ per ogni giorno di ritardo;

- fornitura completa e consegna in loco di tutte le TVM: 0,6 ‰ per ogni giorno di ritardo;

- fornitura completa e consegna in loco dei restanti sottosistemi (incluso il software): 0,4 ‰ per ogni giorno di ritardo;

- installazione dell’intera fornitura di validatori: 0,5 ‰ per ogni giorno di ritardo;

- installazione completa di tutti i sistemi hardware e software: 0,6 ‰ per ogni giorno di ritardo;

- collaudo finale dell’intero sistema: 0,3 ‰ per ogni giorno di ritardo.

Relativamente alle manutenzioni nel periodo di garanzia si applicheranno le penali di seguito indicate, a seguito di segnalazione ed apertura del ticket, nel caso di superamento dei livelli minimi di ripristino o dei limiti inferiori indicati in offerta.

 Guasto intero sistema software: 50 euro/ora di ritardo

 Guasto intero sottosistema hardware e software biglietterie aziendali: 40 euro ora di ritardo

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 Guasto singolo sottosistema hardware e software biglietterie aziendali: 25 euro giorno di ritardo

 Guasto singolo validatore: 30 euro / giorno di ritardo

 Guasto TVM: 30 euro / giorno di ritardo

 Guasto POS: 30 euro / giorno di ritardo

L’ammontare delle penali potrà essere direttamente trattenuto avvalendosi sui pagamenti in corso, sull'importo della cauzione o agendo in danno.

Si evidenzia che l’importo complessivo delle penali non potrà superare il 10% del valore del fornitura contratto.

Art. 15 - Osservanza d.lgs. 231/11 e Codice Etico e di Comportamento

Il fornitore dovrà impegnarsi a ad accettare e rispettare le disposizioni contenute nel:

 Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di CTM S.p.A. – Parte Generale ai sensi del D.Lgs. 231/01 (http://trasparenza.ctmcagliari.it/documento/download/id/615/MOGC_231_-

_Parte_Generale.pdf) e il Codice Etico e di Comportamento

(http://trasparenza.ctmcagliari.it/documento/download/id/614/Codice_Etico_e_di_Comportamen to.pdf);

 Codice Etico e di Comportamento di ATP pubblicato nell’apposita sezione “Trasparenza” del sito aziendale (https://trasparenza.atpsassari.it/public/upload/users/RedazioneATP/fckeditor/file/codice- etico-aggiornamento-27-05-2020-.pdf);

dovrà altresì conoscere le disposizioni di cui al D.Lgs. 231/01 e impegnarsi a svolgere la propria attività secondo modalità idonee ed evitare il verificarsi di comportamenti contrari al Codice Etico e di Comportamento o rilevanti ai sensi del citato D.Lgs. 231/01

In caso di violazione del suddetto impegno, sarà facoltà delle Aziende beneficiarie, risolvere di diritto il contratto, ai sensi dell’art. 1456 del codice civile, mediante dichiarazione unilaterale delle Committenti medesima, da eseguirsi secondo le modalità di comunicazione previste dalla normativa vigente, fatto salvo, in ogni caso, il diritto al risarcimento dei danni subiti.

Art. 16 - Risoluzione del contratto

Nei casi di esito negativo del collaudo e di inadempienze dell’Appaltatore le quali si protraggano oltre il termine, non inferiore a quindici giorni, assegnato dalle Aziende beneficiarie per porre fine

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all'inadempimento, le suddette aziende hanno la facoltà di dichiarare risolto il contratto. Restano fermi l'applicazione delle penali ed il risarcimento dell'eventuale maggior danno.

Inoltre il contratto potrà essere risolto:

 mancato rispetto di quanto indicato in Offerta tecnica, che costituirà parte integrante del contratto

 nel caso di cessione del contratto d’appalto da parte dell’Appaltatore;

 cessazione dell'attività;

 in caso di frode, concordato preventivo o fallimento e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’Appaltatore;

 nel caso in cui l’importo totale delle penalità superi il 10% dell’importo contrattuale;

 in caso di mancato rispetto del codice etico e di comportamento delle Aziende Beneficiarie, relativamente al lotto di riferimento;

 qualora il fornitore o i suoi collaboratori e agenti, nell’esecuzione dell’appalto commettano atti fraudolenti tendenti, tra l’altro, ad ingannare le Aziende beneficiarie.

 nel caso in cui venga accertata, ai sensi della normativa vigente, la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67, salvo il pagamento del valore delle prestazioni già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione delle rimanenti, nei limiti delle utilità conseguite.

In ogni caso si applica quanto previsto dall’art. 108 del d. lgs. n. 50/2016.

Art. 17 - Segretezza

Dovranno essere garantiti - anche successivamente alla scadenza del contratto - la massima riservatezza dei dati di cui si sia venuti a conoscenza nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali e l’impegno a non eseguire e a non permettere che altri eseguano copia, estratti, note od elaborazioni di qualsiasi documento delle Aziende beneficiarie di cui si sia venuti in possesso in ragione dell’incarico affidato con il presente contratto appalto.

Art. 18 - Subappalto

Si applica la normativa di cui all’art.105 del D. Lgs. n. 50/2016.

L’eventuale subappalto non può superare la quota del 40% dell’importo complessivo del contratto (compresi gli oneri della sicurezza).

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Gli oneri per la sicurezza concorrono a determinare l’importo delle opere da subappaltare e non sono ribassabili rispetto ai prezzi unitari di contratto.

L’affidamento in subappalto è sottoposto alle seguenti condizioni:

a) all’atto dell’offerta devono essere stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare. L’omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto non può essere autorizzato;

b) l’affidatario del subappalto non deve aver partecipato alla procedura per l’affidamento dell’appalto;

c) il subappaltatore deve essere in possesso dei requisiti di partecipazione richiesti in misura adeguata rispetto alla prestazione da subappaltare;

d) in capo al subappaltatore non deve sussistere alcun motivo di esclusione di cui all’art. 80 del d.lgs.

n. 50/16.

Per l’autorizzazione al subappalto, al fine anche della dimostrazione della sussistenza delle condizioni previste dalla normativa vigente, l’appaltatore deve produrre la seguente documentazione:

- Richiesta di autorizzazione al subappalto, - Contratto di subappalto.

Dovranno essere indicati: i prezzi unitari delle prestazioni che si intendono subappaltare. Per ciascun prezzo unitario deve essere indicato il costo della voce relativa alla manodopera, e gli oneri per la sicurezza. Tali costi non sono ribassabili rispetto ai prezzi di contratto.

Il ribasso delle altre voci, rispetto ai prezzi indicati in contratto, non può essere superiore al 20%

Il contratto di subappalto deve contenere la clausola sospensiva legata al rilascio dell’autorizzazione.

Il contratto di subappalto deve prevedere a carico delle parti il rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010:

- dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell'articolo 2359 del codice civile, con l'affidatario del subappalto;

- documentazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei necessari requisiti di qualificazione in relazione alla prestazione subappaltata;

- dichiarazione del subappaltatore attestante l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del d.lgs. n. 50/16;

L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione delle prestazioni oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione di lavori subappaltati.

(17)

Il direttore dell’esecuzione e il responsabile del procedimento, nonché il coordinatore per l’esecuzione in materia di sicurezza di cui all’articolo 92 d.lgs. 09.04.2008 n. 81 e s.m.i., provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e del subappalto.

Il subappalto non autorizzato comporta le sanzioni penali previste dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell’importo dell’appalto, arresto da sei mesi ad un anno).

Per quanto non espressamente previsto si richiama quanto disposto dall’art.105 del d.lgs. n. 50/16.

Le Committenti provvederanno al pagamento diretto dei subappaltatori, nelle ipotesi previste dall’art.105 comma 13 del d.lgs. n. 50/17.

Art. 20 - Stipulazione del contratto, spese e registrazione

Il contratto verrà stipulato in formato elettronico, mediante apposizione sullo stesso delle firme digitali.

Tutte le spese di stipula, scrittura, bollo, postali e copie correnti saranno a carico dell’Impresa aggiudicataria.

Art. 21 - Foro competente

Le parti convengono che per ogni controversia che dovesse insorgere relativamente al Lotto 1 ha competenza esclusiva il Foro di Cagliari, relativamente al Lotto 2 competenza esclusiva il Foro di Sassari.

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