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C O M U N E D I L U G O D I V I C E N Z A

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Academic year: 2022

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C O M U N E D I L U G O D I V I C E N Z A

P R O V I N C I A D I V I C E N Z A

Area Tecnica

1

BANDO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER LA CONCESSIONE DELL’IMMOBILE DESTINATO ALLO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITA’ DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE “CASELLO DEL GUARDIA”

SITO IN LOC. MONTE MAZZE - TRIENNIO 2018-2021 IL RESPONSABILE AREA TECNICA

In esecuzione della delibera di G.C. n. 22 del 05.04.2018 e s.m.i. e della Determinazione Area Tecnica n. 121 del 29.06.2018;

RENDE NOTO

che è indetta procedura aperta per il giorno 16/07/2018 alle ore 17.00 presso il Municipio di Lugo di Vicenza, innanzi alla Commissione di cui all’art. 14 del vigente Regolamento Comunale dei Contratti, per l’aggiudicazione della concessione dell’immobile per l’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande tipologia unica di cui all’art. 5 della L.R. n. 29 del 21.09.2007 e s.m.i. e al D. Lgs. 59/2010 da esercitarsi esclusivamente presso l’immobile “Casello del Guardia”, sito a Lugo di Vicenza in Loc. Monte Mazze.

Art. 1 – ENTE AGGIUDICANTE

COMUNE DI LUGO DI VICENZA – Piazza XXV Aprile, 28 Lugo di Vicenza Tel. 0445/861372 fax 0445/861622 C.F.

84001250244, P.IVA 00178950242; sito internet: www.comune.lugo.vi.it P.E.C.: [email protected] veneto.net;

Art. 2 – OGGETTO DEL CONTRATTO

L’aggiudicazione ha per oggetto la concessione in uso del fabbricato Casello del Guardia, soggetto ad uso civico, i cui locali sono adibiti a pubblico esercizio (bar) ed ubicati sul territorio di competenza comunale di Lugo di Vicenza in località Monte Mazze, censito catastalmente al N.C.E.U. Fog. 7 mapp. n. 31.

I locali risultano essere così composti:

1. sala da pranzo, portico, cucina attrezzata, cantina/magazzino, servizi igienici, posto auto esterno in adiacenza;

2. ad uso “privato” del gestore: n. 1 stanza (cucina/sala) di circa mq. 12, n. 1 cameretta di circa mq. 12, locale disbrigo e w.c. con doccia e lavanderia.

3. area pertinenziale esterna sia pavimentata che a verde che potrà essere occupata con tavolini ed ombrelloni;

4. area destinata a piazzola informativa in prossimità dell’immobile.

L’immobile è fornito da acquedotto comunale ed è provvisto di un bombolone GPL. L’attivazione della linea telefonica è a carico del concessionario. A seguito dell’espletamento della gara il concessionario dovrà provvedere ad intestarsi l’utenza relativa all’erogazione dell’energia elettrica, mentre l’utenza relativa all’erogazione idrica rimarrà intestata al Comune di Lugo di Vicenza il quale provvederà a chiedere il rimborso delle spese sostenute alla fine di ogni anno solare e dopo avere ricevuto le relative fatture emesse da parte del gestore del servizio.

Poiché territorialmente l’immobile è collocato a confine con il territorio amministrativo del Comune di Lusiana, la raccolta dei rifiuti, a seguito di regolare convenzione stipulata tra i due Enti interessati, sarà effettuata dalla ditta che opera sul territorio comunale di Lusiana.

La concessione comprende l’arredamento/mobilio attualmente presenti all’interno del pubblico esercizio e di proprietà dell’Amministrazione Comunale, mentre non comprende gli elettrodomestici (ad esempio: macchina del caffè, ecc…) per i quali dovrà provvedere il concessionario.

L’avvio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande nel pubblico esercizio oggetto della presente gara, è subordinato alla presentazione al SUAP dell’Unione Montana Astico della SCIA e degli adempimenti igienico sanitari di competenza dell’ULSS n. 7 Pedemontana.

La persona fisica, nel caso di impresa individuale, o il legale rappresentante, nel caso di società, associazioni, organismi collettivi o circoli privati o, qualora nominato, il preposto, sono responsabili della effettiva conduzione dell’esercizio di somministrazione di alimenti e bevande. Qualora il titolare dell’impresa, o il legale

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rappresentante, non provvedano direttamente all’effettiva conduzione dell’esercizio, dovranno nominare un preposto in possesso dei requisiti morali e professionali di cui all’art. 4, commi 1 e 6 della L.R. 29/2007.

Nella gestione dell’attività di Pubblico Esercizio, con riferimento anche all’orario di apertura e chiusura, il gestore dovrà uniformarsi alle indicazioni impartite dall’Amministrazione Comunale.

Art. 3 – CONTRATTO

La presente procedura comporterà la stipula del contratto di concessione, redatto sulla base dello schema allegato sub a) al presente bando e del quale forma parte integrante e sostanziale, recante le condizioni che disciplineranno il rapporto.

L’aggiudicatario e per esso il suo legale rappresentante, entro i termini indicati nella comunicazione di aggiudicazione, avrà l’obbligo di stipulare il contratto, presentando la documentazione che sarà richiesta dal Comune. Il contratto avrà durata dalla sottoscrizione dello stesso fino al 30.04.2021. Al contratto non si applica l’istituto della rinnovazione tacita. Il concessionario allo scadere del tempo stabilito, rimarrà proprietario di ogni attrezzatura e bene da lui acquistata e destinata all’arredo. Nulla verrà corrisposto per l’avviamento dell’attività commerciale. E’ prevista la facoltà dell’Amministrazione di rinnovare, con successivo provvedimento, sulla base anche della concreta gestione e valorizzazione del pubblico esercizio, il rapporto di concessione per altri tre anni.

Art. 4 - CANONE BASE - SPESE

Il canone annuo di concessione, posto a base di gara e costituente uno dei criteri di aggiudicazione, è di complessivi € 10.000,00 (euro diecimila), oltre ad I.V.A. di legge, e verranno ammesse solo offerte in rialzo. Tale importo si considera quale canone annuo, che dovrà essere corrisposto dal gestore in rate mensili anticipate di uguale importo scadenti il giorno cinque di ogni mese e di ogni anno. Il canone sarà annualmente aumentato in misura pari al 75% della variazione dell’indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati pubblicato dall’ISTAT relativo al mese di febbraio di ogni anno.

Sono inoltre a carico del Concessionario tutte le imposte e tasse nonché le spese per utenze collegate allo svolgimento del pubblico esercizio.

Art. 5 - SOGGETTI CHE POSSONO PARTECIPAZIONE ALLA GARA

Potranno presentare istanza di ammissione alla gara: le persone fisiche, le imprese individuali, le società e le associazioni nei limiti stabiliti dalle singole disposizioni statutarie in possesso dei requisiti indicati nei successivi commi e che non ricorrano nelle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016.

Il soggetto partecipante e per esso il legale rappresentante, dovrà dichiarare, a pena di esclusione, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000 e s.m.i., il possesso dei requisiti come di seguito riportati, utilizzando il modello allegato b) al presente bando di gara che ne costituisce parte integrante e sostanziale:

A - REQUISITI DI ORDINE GENERALE 1. dati identificativi:

(nel caso di persona fisica): nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza e codice fiscale;

(nel caso di persona giuridica): ragione sociale, sede legale, codice fiscale/partita IVA, estremi di iscrizione presso la C.C.I.A.A. ed elementi identificativi dei legali rappresentanti;

2. indicazione dei nominativi delle persone delegate a rappresentare ed impegnare legalmente l’impresa e il nominativo di tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza;

3. di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;

4. di possedere strutture organizzative e funzionali, nonché la consistenza patrimoniale idonei all’espletamento dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande di cui al presente bando;

5. di avere preso piena ed integrale conoscenza e di accettare le norme del presente bando di gara e dello schema di contratto di concessione allegato e di ritenere congrua la propria offerta;

6. di impegnarsi a mantenere valida l’offerta presentata per il periodo di giorni 180 (centottanta) decorrenti dalla data di apertura delle offerte economiche della gara;

7. di non avere debiti pregressi o cause pendenti con il Comune di Lugo di Vicenza;

8. l’autorizzazione all’invio delle comunicazioni relative alla presente procedura all’indirizzo di posta elettronica certificata o al numero di fax indicato nel modulo di domanda. A tal fine, si precisa che questo ente procederà all’invio delle comunicazioni via posta elettronica certificata (PEC) o in mancanza al numero di fax indicato.

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B - REQUISITI SPECIFICI PER L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ DI SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE

9. di non essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale, ovvero di avere ottenuto la riabilitazione;

10. di non aver riportato una condanna, una sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore al minimo di tre anni, ovvero che pur avendo riportato tale condanna, non è stata applicata una pena superiore al minimo edittale;

11. di non aver riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l’igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, titolo VI, capo II del codice penale;

12. di non aver riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti, per reati concernenti la prevenzione dell’alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d’azzardo, le scommesse clandestine, nonché per reati relativi ad infrazioni alle norme sui giochi;

13. di non aver riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne nel quinquennio precedente all’inizio dell’esercizio dell’attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali, compresi i delitti di cui al libro II, titolo VIII, capo II del codice penale;

14. di non aver riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per delitti contro la personalità dello stato o contro l’ordine pubblico, ovvero per delitti contro la persona commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione;

15. di non essere stato sottoposto a una delle misure di prevenzione di cui all’art.3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o che nei propri confronti non è stata applicata una delle misure previste dalla legge 31/05/1965, n. 575 ovvero misure di sicurezza;

16. di essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti professionali:

a) aver frequentato, con esito positivo, un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento e Bolzano;

b) avere, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato in proprio attività d’impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande o avere prestato la propria opera presso tali imprese, in qualità di dipendente qualificato addetto alla vendita o alla somministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell’imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all’istituto nazionale per la previdenza sociale;

c) essere in possesso di diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione di alimenti;

d) essere iscritto al REC presso una camera di commercio per la somministrazione di alimenti e bevande;

e) avere superato davanti ad apposita commissione costituita dalla Giunta Regionale un esame di idoneità all’esercizio dell’attività presso una Camera di Commercio.

In caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti soggettivi di cui al punto B (dal n. 9 al n. 16) devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all’attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall’art. 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252 (Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia) che a tal fine dovranno dichiarare il possesso dei requisiti personalmente come da modello allegato B1) al presente bando.

Nell'eventualità in cui il titolare dell'impresa non intenda gestire direttamente il pubblico esercizio ma provvedervi tramite un proprio preposto i requisiti di natura professionale dovranno essere posseduti solo da quest'ultimo. Resta inteso che il preposto dovrà, altresì, essere in possesso, unitamente al titolare, dei requisiti di moralità professionale sopra precisati.

Il concorrente partecipante alla gara dovrà effettuare, prima della presentazione dell'istanza di partecipazione alla gara medesima, un sopralluogo in ordine agli spazi oggetto di concessione. A tal fine dovrà accordarsi telefonicamente con l’Ufficio Tecnico Comunale (ref. sig.ra Paola D’Incà) al nr. 0445-861372, durante i seguenti

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orari di apertura al pubblico: martedì dalle ore 17.00 alle ore 18.30, giovedì dalle ore 08.30 alle ore 12.30 e dalle ore 17.00 alle ore 18.30, venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.30.

A conclusione del sopralluogo verrà rilasciata apposita dichiarazione che il concorrente dovrà inserire nel plico

“documentazione di gara” di cui all'art. 9 del presente bando di gara.

Art. 6 - CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

L’aggiudicazione sarà disposta a favore del concorrente che avrà formulato l’offerta economicamente più vantaggiosa per l’Ente, individuata tramite il conseguimento del punteggio complessivo più alto (massimo 100 punti) secondo i seguenti criteri:

A) Offerta tecnica - adesione alle iniziative proposte fino ad un massimo di 30 punti complessivi

Le proprietà forestali del comune di Lugo di Vicenza sono soggette alla certificazione Forestale Sostenibile PEFC.

Pertanto, allo scopo di pubblicizzare, promuovere e sostenere tale certificazione nonché promuovere azioni concrete per sviluppare la sensibilità ambientale ed incentivare la scelta di servizi ristorativi a ridotto impatto ambientale, il Comune di Lugo di Vicenza attribuirà all’offerente che si impegnerà ad aderire ad una o più proposte sotto elencate, i punteggi indicati a fianco di ogni proposta, i quali concorreranno a formare l’offerta economica:

CODICE DESCRIZIONE DELL’AZIONE PUNTEGGIO ATTRIBUITO

PENALE APPLICATA NEL CASO IN CUI SI ADERICA ALL’INIZIATIVA MA NON SI

DIA CORSO IN FASE DI GESTIONE A1 Esclusivo utilizzo dei prodotti di

consumo in carta realizzati con materiali certificati PEFC e pertanto provenienti da foreste gestite in modo sostenibile:

tovaglie e tovaglioli (per questi solo nel caso in cui non siano utilizzati tovaglie e tovaglioli in materiali lavabili), carta da cucina, carta igienica, asciugamani e quant’altro. Aderendo a questa iniziativa, oltre all’acquisto di prodotti certificati PEFC, l’offerente si impegna a pubblicizzare il marchio PEFC anche tramite cartellonistica, vetrofanie, ecc.

La verifica della corretta applicazione di tale iniziativa sarà effettuata tramite il documento di acquisto (fattura, ricevuta, attestazione del venditore, ecc) che l’aggiudicatario dovrà presentare su richiesta del comune

10 10% del canone annuo

A2 Asporto cibo e bibite non consumati:

Offrire al cliente la possibilità di portare a casa cibo e bevande non consumati, utilizzando gli appositi imballaggi realizzati allo scopo, preferibilmente in cartone. In questo caso e se presenti in commercio, anche gli imballaggi in cartone dovranno recare il marchio PEFC. Il cliente dovrà essere messo a conoscenza di tale possibilità mediante cartellonistica esposta in modo

5 5% del canone annuo

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evidente.

La verifica della corretta applicazione di tale iniziativa sarà effettuata tramite sopralluogo da parte di personale dell’ufficio tecnico comunale

A3 Offrire al cliente che consuma bibite all’interno del locale esclusivamente bevande in bottiglia con vuoto a rendere.

La verifica della corretta applicazione di tale iniziativa sarà effettuata tramite il documento di acquisto (fattura, ricevuta, attestazione del venditore, ecc) che l’aggiudicatario dovrà presentare su richiesta del comune

5 10% del canone annuo

A4 Compostare autonomamente i rifiuti organici prodotti dall’esercizio.

La verifica della corretta applicazione di tale iniziativa sarà effettuata tramite sopralluogo da parte di personale dell’ufficio tecnico comunale

5 10% del canone annuo

A5 Allestimento all’interno del locale di uno spazio espositivo (bacheca o altro) per la vendita di libri aventi ad oggetto la storia e le tradizioni locali e guide/cartine turistiche escursionistiche dell’altopiano.

5 10% del canone annuo

B) Curriculum professionale: fino ad un massimo di punti 10.

Saranno oggetto di valutazione l’organizzazione e capacità tecnica, valutata sulla base delle precedenti attività svolte nel campo della ristorazione attinenti a quella oggetto del presente avviso e le qualificazioni professionali, valutate sulla base di attestati posseduti inerente l’attività oggetto del presente bando.

Per quanto attiene al curriculum professionale, per ogni dichiarazione resa in merito a qualificazioni certificate, le stesse dovranno essere esibite dall’aggiudicatario, all’atto di stipula del contratto.

C) Offerta economica: canone annuo di concessione: fino ad un massimo di punti 60.

Sarà attribuito il punteggio massimo (60 punti) al canone annuo più alto.

I punteggi delle offerte inferiori al canone più alto offerto, saranno assegnati secondo la seguente formula:

PUNTEGGIO = 60 x canone annuo di ogni singola offerta / canone annuo maggiore offerto

L’offerta economica dovrà essere presentata esclusivamente in base al modello allegato c) al presente bando.

Non saranno ammesse alla gara offerte parziali, indeterminate ovvero condizionate, ovvero che rechino cancellature o abrasioni o che non siano espressamente sottoscritte dal concorrente. In caso di discordanza tra l’offerta economica espressa in cifre e quella espressa in lettere, sarà ritenuta valida quella più vantaggiosa per l’Amministrazione, ai sensi dell’art. 72 del R.D. n. 827/1924.

Si procederà all’aggiudicazione anche nel caso sia pervenuta una sola offerta valida.

Art. 7 - GARANZIE

A) GARANZIA PROVVISORIA

In sede di offerta, i concorrenti, a pena di esclusione, dovranno produrre una garanzia provvisoria di € 600,00 (EURO seicento), pari al 2% dell’importo posto a base di gara per gli anni di durata del contratto, costituita secondo una delle seguenti modalità:

- assegno circolare intestato al Comune di Lugo di Vicenza non trasferibile;

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- ricevuta del versamento presso la Tesoreria Comunale UNICREDIT S.P.A. (codice ABI 02008, CAB 60792, C/C N.

000040222362, CIN Z, IBAN IT20Z0200860792000040222362) Agenzia di Thiene via Chilesotti;

- polizza fidejussoria, bancaria o assicurativa, o fidejussione rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.Lgs. 01.09.1993 n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie a ciò autorizzati dal competente Ministero.

La fidejussione bancaria o polizza assicurativa dovranno prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del Codice Civile e la sua operatività entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione. La validità non dovrà essere inferiore a 180 giorni successivi alla scadenza fissata per la ricezione delle offerte.

B) GARANZIA DEFINITIVA

La ditta aggiudicataria del contratto dovrà presentare, prima della stipula del contratto, un garanzia definitiva pari a n. 6 mensilità di affitto compresa l’IVA, quale risultate dall’offerta presentata in sede di gara, a garanzia dell’assolvimento delle obbligazioni contrattuali, del puntuale pagamento del canone ed oneri accessori e a copertura di eventuali danni per qualsiasi ragione non coperti dalla polizza assicurativa in essere relativa ai fabbricati comunali.

La cauzione definitiva dovrà essere costituita esclusivamente, a scelta dell’aggiudicatario, mediante:

- ricevuta del versamento effettuato presso la Tesoreria Comunale UNICREDIT S.P.A. (codice ABI 02008, CAB 60792, C/C N. 000040222362, CIN Z, IBAN IT20Z0200860792000040222362) Agenzia di Thiene via Chilesotti, indicante la seguente causale “garanzia definitiva per l’aggiudicazione della concessione dell’immobile “Casello del Guardia’” ;

- polizza fidejussoria, bancaria o assicurativa, o fidejussione rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.Lgs. 01.09.1993 n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie a ciò autorizzati dal competente Ministero.

La fidejussione bancaria o polizza assicurativa dovranno prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del Codice Civile e la sua operatività entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione. La polizza presentata sarà sottoposta a preventiva valutazione da parte del Comune, che si riserva di richiederne l’adeguamento alle proprie esigenze.

La mancata costituzione di idonea garanzia definitiva determinerà la decadenza dell’offerente dall’aggiudicazione.

Resta salvo per il Comune l’esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.

Art. 8 - POLIZZE ASSICURATIVE

L’aggiudicatario dovrà stipulare entro la data di sottoscrizione del contratto e comunque a semplice richiesta dell’Amministrazione, idonee polizze assicurative con primaria compagnia di assicurazione come riportato all’art.

16 dello schema di contratto allegato a) al presente bando, per gli importi massimali ivi indicati.

La mancata attivazione delle polizze assicurative entro il termine sopraindicato determinerà la decadenza dell’offerente dall’aggiudicazione del contratto.

Art. 9 - MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE

Per partecipare alla gara i soggetti interessati dovranno far pervenire, entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12.00 del giorno 16.07.2018 all’Ufficio Protocollo del Comune di Lugo di Vicenza, un plico debitamente sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, riportante i dati del mittente e del destinatario e recante la scritta

“GARA DEL GIORNO 16/07/2018 ORE 17.00: concessione del Casello del Guardia”.

La tempestività della presentazione dell’offerta sarà attestata unicamente dal timbro dell’Ufficio Protocollo del Comune di Lugo di Vicenza.

Trascorso il termine indicato nel presente articolo non verrà riconosciuta valida alcuna offerta ancorché sostitutiva o integrativa di quella presentata.

La presentazione della domanda comporta, da parte del richiedente, la conoscenza e l’accettazione di tutto quanto indicato nel presente avviso e relativi allegati.

Il plico dovrà contenere, a pena di esclusione, le seguenti tre buste:

BUSTA A)

La busta A) debitamente sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, recante esternamente il nominativo del mittente e la dicitura “DOCUMENTAZIONE DI GARA” dovrà contenere, a pena di esclusione, quanto segue:

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1. Istanza di partecipazione in marca da bollo da € 16,00 con dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, sottoscritta dal partecipante, redatta esclusivamente secondo il modello allegato “B” al presente bando, relativa ai requisiti di partecipazione alla gara e completa di copia fotostatica, non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore in corso di validità. E’ fatta salva la facoltà di includere all’interno della busta direttamente le certificazioni rilasciate dagli enti competenti. Qualora l’istanza non sia presentata da persona fisica, la stessa dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante, procuratore con poteri di firma o comunque persona abilitata ad impegnare il concorrente. In caso di domanda presentata dal procuratore, dovrà essere presentata procura in originale o copia conforme. In caso di società, associazioni od organismi collettivi, il legale rappresentante, o la persona preposta all’attività commerciale, nonché tutti i soggetti individuati dall’art. 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252 (Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia), dovranno dichiarare il possesso dei requisiti personalmente come da modello allegato B1) al presente bando.

2. schema di contratto di concessione: sottoscritto a pena di esclusione in segno di accettazione ai margini di ciascuna pagina dal partecipante (qualora l’istanza sia presentata da una persona fisica) o dal legale rappresentante o procuratore con poteri di firma o comunque da persona abilitata ad impegnare il concorrente;

3. cauzione provvisoria: da presentare con le modalità di cui al precedente punto 7).

BUSTA B)

La busta B), debitamente sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, recante esternamente il nominativo del mittente e la dicitura “ADESIONE ALLE INIZIATIVE E CURRICULUM PROFESSIONALE” dovrà contenere, a pena di esclusione, la seguente documentazione:

1. Modulo allegato D) debitamente compilato, sottoscritto dal partecipante e con indicate le iniziative alle quale l’offerente intende aderire e che consentono di concorrere all’ottenimento del maggior punteggio.

2. Curriculum professionale sottoscritto dal partecipante (qualora l’istanza sia presentata da una persona fisica), dal titolare e/o legale rappresentante nell’ipotesi di società;

BUSTA C)

La busta C), debitamente sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, recante esternamente il nominativo del mittente e la dicitura “OFFERTA ECONOMICA” dovrà contenere, a pena di esclusione, l’offerta economica.

L’offerta economica, in bollo da € 16,00 dovrà essere redatta come da modello allegato C) dovrà contenere l’indicazione in cifre ed in lettere dell’ammontare del canone concessorio, al netto dell’I.V.A., che il concorrente s’impegna a corrispondere, precisando che in caso di discordanza tra l’offerta economica espressa in cifre e quella espressa in lettere, sarà ritenuta valida quella più vantaggiosa per l’Amministrazione. All’interno della busta non dovrà essere inserito nessun altro documento.

A pena di esclusione, qualora la documentazione o l’offerta rechino la firma di persona diversa dal partecipante (qualora l’istanza sia presentata da una persona fisica) o dal legale rappresentante, dovrà essere allegato l’atto giustificativo dei poteri del sottoscrittore (procura speciale in originale o copia autentica).

Art. 10 - VALUTAZIONE DELLE OFFERTE

La valutazione delle offerte sarà effettuata da apposita Commissione costituita a norma del vigente Regolamento dei Contratti del Comune di Lugo di Vicenza; l’Ente per la costituzione della Commissione potrà avvalersi di uno o più esperti del settore oggetto del presente avviso. Si procederà in seduta pubblica all’apertura e verifica delle buste A) e alla comunicazione dei nominativi delle imprese concorrenti ammessi alle fasi successive della gara. Si procederà quindi all’apertura e verifica delle buste B) e alla lettura dei contenuti.

Di seguito la commissione procederà, in seduta segreta, alla valutazione delle adesioni delle iniziative e dei curricula contenuti nelle buste B), in rapporto a quanto richiesto nel bando. La fase di analisi potrà svolgersi, ove ciò si rendesse necessario, anche in più sedute al fine di permettere un’accurata valutazione delle offerte presentate.

Successivamente, in seduta pubblica, la Commissione renderà noti i punteggi attribuiti alle singole offerte indicate nella busta B), e procederà all’apertura e verifica delle buste C) per la valutazione delle offerte economiche e alla formazione della graduatoria per la determinazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, secondo i criteri predeterminati. L’aggiudicazione sarà disposta nei confronti del concorrente che avrà conseguito il

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punteggio più alto. A parità di punteggio, la concessione viene affidata al concorrente che ha offerto il canone più elevato. In caso di ulteriore parità, l’affidamento avviene tramite sorteggio.

L’aggiudicazione è immediatamente vincolante per l’offerente mentre per l’Amministrazione lo diverrà successivamente alla sottoscrizione del contratto.

Art. 11 – DISPOSIZIONI FINALI

Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo lo stesso non giunga a destinazione in tempo utile. Non si darà corso all’apertura del plico che non risulti pervenuto entro la scadenza sopra precisata o sul quale non sia apposto il mittente, la scritta relativa alla specificazione dell’oggetto della gara, non sia sigillato e/o non sia controfirmato sui lembi di chiusura.

La mancata presentazione e allegazione dei documenti di gara e di ognuna delle dichiarazioni di cui al presente bando determina l’esclusione dalla gara; parimenti, determina l’esclusione dalla gara il fatto che la domanda di partecipazione, l’offerta tecnica e/o l’offerta economica non siano contenute nell’apposita busta interna, e queste ultime e il plico che le contiene non siano debitamente sigillati e/o controfirmati sui lembi di chiusura e/o non rechino le scritte sopra indicate.

Non sono ammesse alla gara offerte indeterminate ovvero condizionate o espresse in modo indeterminato ovvero che rechino cancellature od abrasioni che non siano espressamente approvate e siglate dal partecipante (qualora l’istanza sia presentata da una persona fisica) o dal legale rappresentante. Non sono ammesse offerte in ribasso.

Non sono altresì ammesse offerte in variante.

L’aggiudicazione non tiene luogo di contratto. L’aggiudicazione sarà sospensivamente condizionata all’esito positivo dei controlli e delle acquisizioni d’ufficio dei documenti cha la pubblica amministrazione è tenuta ad effettuare con riferimento alle dichiarazioni rese in via sostitutiva mediante autocertificazione. Per quanto non previsto nel presente bando, si fa riferimento alla normativa vigente in materia di appalti per i soli articoli richiamati alle norme contenute nello schema di contratto allegato A).

Il responsabile del procedimento avrà la facoltà insindacabile di non dar luogo alla gara stessa o di prorogarne la data, dandone comunicazione ai concorrenti, senza che gli stessi possano accampare alcuna pretesa al riguardo.

Nel caso di eccessivo protrarsi della gara dalla data di inizio della stessa, il Responsabile del procedimento avrà facoltà di sospenderla e di rinviare la prosecuzione al primo giorno successivo non festivo, ad ora da stabilirsi.

Ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 tutte le dichiarazioni di cui al presente bando dovranno essere sottoscritte e corredate, a pena di esclusione, di copia fotostatica di documento di identità del sottoscrittore in corso di validità. Ai sensi degli artt. 43 e 71 del D.P.R. 445/2000 è facoltà dell’amministrazione procedere d’ufficio alla verifica delle dichiarazioni rese in sede di gara. In ogni caso si provvederà alla verifica delle dichiarazioni rese dal soggetto che risulterà aggiudicatario della gara.

La documentazione e le dichiarazioni non in regola con l’imposta di bollo non comportano esclusione dalla gara.

L’Amministrazione procederà all’inoltro della denuncia al competente Ufficio del registro per la regolarizzazione a norma dell’art. 19 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 come sostituito dall’art. 16 del D.P.R. 30 dicembre 1982, n.

955.

Art. 12 - CLAUSOLE PARTICOLARI

Sono previste le seguenti clausole particolari:

- La struttura, per l’intera durata della concessione, dovrà essere aperta per un periodo minimo di sette mesi all’anno;

- durante il periodo di non utilizzo del locale, è a carico del concessionario la chiusura di tutti gli impianti ed in particolare gli impianti idrici dovranno anche essere svuotati;

- divieto di installazione di apparecchi e congegni per il gioco di qualsiasi tipo (videogiochi, ecc);

- divieto di cessione del contratto di concessione e di subconcessione, anche parziale;

- disponibilità a svolgere il servizio di somministrazione anche in orari diversi da quelli concordati, ma solo in concomitanza con avvenimenti e manifestazioni patrocinate e/o organizzate dall'Amministrazione comunale, per le quali la stessa ritenga opportuno contare sull'apertura del pubblico esercizio;

- le strutture interne/esterne, migliorie o innovazioni, comprese insegne di qualsiasi tipo dovranno essere installate previo rilascio di autorizzazione ed in accordo del Comune;

- nel caso in cui l’immobile sia utilizzato durante il periodo invernale, in caso di nevicate, il concessionario dovrà provvedere a proprie spese all’apertura del tratto di strada di proprietà del Comune di Lugo di Vicenza, senza nulla a pretendere in merito.

(9)

9

E' previsto il diritto di recesso a favore dell'Amministrazione, senza alcun corrispettivo/indennizzo a favore del concessionario, da esercitarsi con un preavviso alla controparte, mediante raccomandata a/r o PEC, di almeno sessanta giorni nell'eventualità, accertata unilateralmente dalla medesima amministrazione, di gestione del pubblico esercizio contrastante con i principi di serietà, correttezza e diligenza consoni al contesto operativo. E' facoltà dell'amministrazione, ai sensi della vigente normativa, di revocare la concessione, mediante raccomandata a/r o PEC con un preavviso di almeno sessanta giorni, nel caso di sopravvenute esigenze di pubblico interesse.

Art. 13 - INFORMAZIONI

Responsabile del procedimento: il responsabile del procedimento è il Responsabile Area Tecnica del Comune di Lugo di Vicenza, Piazza XXV Aprile 28 – 36030 LUGO DI VICENZA, tel. 0445/861372 fax 0445/861622 mail:

[email protected]

Documentazione di gara: il presente bando di gara ed i rispettivi allegati, potranno essere visionati presso l’Ufficio Tecnico del Comune di Lugo di Vicenza, orario apertura al pubblico martedì dalle ore 17:00 alle ore 18:30;

giovedì dalle ore 08:30 alle ore 12:30 e dalle ore 17:00 alle ore 18:30, venerdì dalle ore 10:00 alle ore 12:30, e- mail: [email protected] . Il bando di gara ed i relativi allegati sono inoltre scaricabili dal sito internet del Comune di Lugo di Vicenza (www.comune.lugo.vi.it - sezione bandi di gara) ovvero dalla sezione “Albo on line”. Copia dei suddetti documenti potrà essere richiesta a detto ufficio, previo pagamento del solo costo delle copie fotostatiche.

Art. 14 - TRATTAMENTO DATI

Tutti i dati personali forniti dai concorrenti, obbligatori per le finalità connesse alla gara e per l’eventuale successiva stipula e gestione del contratto, saranno trattati dall’Ente appaltante conformemente alle disposizioni del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.. Le imprese concorrenti e gli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti previsti dal decreto stesso.

Art. 15 - PROCEDURE DI RICORSO

L’organismo responsabile delle procedure di ricorso è il Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto con sede a Venezia. Il ricorso potrà essere presentato al Tribunale Amministrativo Regionale, entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

Lugo di Vicenza, data della firma digitale Protocollo n. 5740

IL RESPONSABILE AREA TECNICA (arch. Anna Nicoletta Canale)

Originale informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 21, comma 2, del D.Lgs. 07/03/2005, n. 82

ALLEGATI:

a. Schema di Contratto

b. Modulo Istanza di Partecipazione B1) Modulo per Dichiarazione dei Soci c. Modulo per Offerta Economica d. Modulo Adesione Iniziative Proposte

(10)

Allegato A)

REPUBBLICA ITALIANA COMUNE DI LUGO DI VICENZA

PROVINCIA DI VICENZA

=====OOOO=====

Rep. n. _____

OGGETTO: CONTRATTO DI CONCESSIONE DELL’IMMOBILE

DENOMINATO “CASELLO DEL GUARDIA”

======OOOOOOOOO======

L’anno ________________, addì _______________ del mese di _____________ nella Residenza Municipale del Comune di Lugo di Vicenza,

TRA

- Il Comune di Lugo di Vicenza, con sede a Lugo di Vicenza in Piazza XXV Aprile n. 28, rappresentato da arch. Canale Anna Nicoletta, Funzionario Responsabile dell’Area Tecnica ai sensi dell’art. 109, 2^ comma del D.Lgs 267/2000 e s.m.i., il quale dichiara di agire per conto e nell’interesse dell’Amministrazione che rappresenta, ai sensi del decreto del Sindaco di nomina di Responsabile dell’Area Tecnica n. 11 del 19/12/2017, in seguito chiamato anche Comune.

E

- il signor _______________ residente a ____________ in via __________

n. _____, C.F. ______________ , in seguito chiamato concessionario.

PREMESSO

• che il Comune di Lugo di Vicenza è proprietario dell’immobile denominato

“Casello del Guardia” sito in Loc. Monte Mazze, censito al N.C.E.U. al

(11)

Foglio 7 mappale n. 31, così composto:

• sala da pranzo, portico, cucina attrezzata, cantina/magazzino, servizi igienici, posto auto esterno in adiacenza;

• ad uso “privato” del gestore: n. 1 stanza (cucina/sala) di circa mq. 12, n.

1 cameretta di circa mq. 12, locale disbrigo e w.c. con doccia e lavanderia.

• area pertinenziale esterna sia pavimentata che a verde che potrà essere occupata con tavolini ed ombrelloni;

• area destinata a piazzola informativa in prossimità dell’immobile.

• che l’Amministrazione Comunale con delibera di Giunta n. 22 del

05.04.2018 ha ritenuto di dover affidare tali locali mediante contratto di concessione dell’immobile;

• che, con determina Area Tecnica. n. del è stata indetta gara pubblica per

l’aggiudicazione del contratto di concessione dell’immobile per lo svolgimento dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande di cui all’art. 5 della L.R. 29 del 21.09.2007 e s.m.i., da esercitarsi presso l’immobile denominato “Casello del Guardia”;

• che il bando di gara prot _____ del _______ è stato pubblicato all’albo on- line del Comune di Lugo di Vicenza dal ________ al __________;

• che a seguito di gara del giorno ___________ alle ore _________, giusto

verbale di aggiudicazione in pari data, il signor ______________ di ____________, è risultato aggiudicatario provvisorio del contratto in oggetto per l’importo annuo di € ___________ oltre IVA per complessivi € _____________ oltre IVA per tutta la durata del contratto di concessione;

• che in capo alla ditta aggiudicataria è stata effettuata, con esisto

(12)

favorevole, la verifica dei requisiti previsti dal bando di gara;

• che con determinazione Area Tecnica n. __ del _________ si è

provveduto all’aggiudicazione definitiva al signor ______________ di _________;

Tutto ciò premesso e considerato, tra le parti

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE Articolo 1 – Rilevazione delle premesse

Le premesse costituiscono parte integrante ed essenziale del presente contratto.

Articolo 2 – Oggetto del contratto

Il Comune affida in concessione al concessionario, che a tale titolo accetta, l’immobile di proprietà comunale denominato “Casello del Guardia” sito in Comune di Lugo di Vicenza (VI) Loc. Monte Mazze.

Il concessionario si obbliga ad esercitare esclusivamente l’attività di seguito indicata, con l’obbligo di apertura dell’esercizio per almeno 7 mesi all’anno;

L’immobile viene concesso quale complesso di beni organizzati nel suo attuale stato di fatto, diritto e consistenza, che il concessionario dichiara di conoscere ed accettare, omessa ogni eccezione e riserva.

Si intendono compresi nella concessione i beni mobili e le attrezzature, di proprietà del Comune, indicati nell’elenco allegato al verbale di consegna, oltre ai locali ove viene svolta l’attività.

Articolo 3 – Durata del contratto

Il contratto di concessione dell’immobile avrà durata a decorrere dalla sottoscrizione dello stesso e fino al 30/04/2021. Il Comune si riserva la facoltà di rinnovare il contratto per ulteriori tre anni. Le parti danno atto che

(13)

non si applica al presente contratto l’istituto della rinnovazione tacita. Il rinnovo del contratto potrà avvenire solo sulla base di apposita manifestazione della volontà di obbligarsi da parte del Comune, attraverso atti del procedimento prima della scadenza qui prevista. Il concessionario allo scadere del tempo stabilito, qualora non venisse rinnovato il rapporto, rimarrà proprietario di ogni attrezzatura e bene da lui acquistata e destinata all’arredo; nulla verrà corrisposto per l’avviamento commerciale dell’attività.

Articolo 4 – Canone di concessione

L’ammontare complessivo del canone concessorio viene stabilito su base annua in € _____________ (euro cifra in lettere __________ /00) oltre IVA.

Il canone concessorio dovrà essere pagato in rate mensili anticipate di uguale importo scadenti il giorno cinque di ogni mese presso la tesoreria comunale del Comune.

Il concessionario non potrà per nessuna ragione sospendere o ritardare i pagamenti né compensare il proprio debito con eventuali crediti nei confronti del Comune, anche in pendenza di contestazioni e vertenze tra le parti o con terzi, dovendo ogni sua ragione, azione ed eccezione essere fatta valere in separata sede.

In caso di mancato pagamento nei termini convenuti, il concessionario sarà tenuto a corrispondere interessi di mora in misura pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 3 (tre) punti, calcolati sul periodo intercorso dalla data di scadenza alla data di pagamento.

Articolo 5 – Adeguamento del canone

L’importo del canone annuo, a decorrere dal secondo anno di concessione e per tutta la durata contrattuale, verrà aggiornato annualmente in misura pari

(14)

al 75% della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, verificatesi rispetto al mese di febbraio di ogni anno.

Articolo 6 – Requisiti per l’esercizio dell’attività

Il concessionario si impegna ad acquisire tutti i titoli e requisiti previsti dalle norme in materia per l’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande entro 60 giorni dalla sottoscrizione del presente atto e procedere all’apertura dell’attività stessa entro 90 giorni dalla sottoscrizione del presente atto. L’eventuale mancanza o la perdita dei titoli e requisiti di cui sopra costituirà causa di risoluzione del presente contratto e il concessionario avrà a disposizione 10 giorni di tempo per liberare l’immobile.

Articolo 7 – Autorizzazione e/o licenze

Il concessionario dovrà provvedere a tutti gli adempimenti di legge inerenti e conseguenti l’acquisizione in concessione dei locali per tutta la durata del contratto, a propria esclusiva cura, spese e responsabilità.

Al termine per qualsiasi causa del contratto, il concessionario dovrà provvedere a tutti gli adempimenti di legge inerenti e conseguenti (denunce e comunicazioni alle competenti autorità,

Articolo 8 – Gestione dell’immobile

L’immobile è affidato in concessione per essere gestito secondo i canoni della corretta conduzione commerciale ed esclusivamente con l’oggetto che le è proprio. Il concessionario si impegna a non modificare la destinazione, a conservare l’efficienza dell’organizzazione e delle dotazioni, a mantenere un’efficienza produttiva tale da conservarne l’avviamento, ad utilizzare

(15)

correttamente i beni in suo godimento, a mantenere l’immagine dell’azienda adeguata agli standard di essa, sia per quanto attiene alla preparazione professionale degli addetti, sia per la qualità ed i prezzi dei prodotti offerti in vendita, di cui si impegna a mantenere adeguate scorte.

Il concessionario si impegna a svolgere la propria attività in modo corretto, tale da non recare pregiudizio all’immagine del Comune con l’osservanza della normativa vigente e puntuale rispetto delle disposizioni emanate dalle competenti autorità per la disciplina di tutti gli aspetti dell’attività (in materia di inquinamento, lavoro, sanitaria, antinfortunistica, prevenzione incendi ecc.), obbligandosi a tenere indenne il Comune da ogni conseguenza dannosa potesse derivargli dalla mancata osservanza di tali disposizioni.

Il concessionario è costituito a tutti gli effetti custode dell’immobile e degli arredi e risponderà in caso di perdita o deterioramento degli elementi che lo compongono qualora non provi che ciò sia avvenuto per causa a lui non imputabili.

Il concessionario sarà direttamente ed esclusivamente responsabile verso il Comune ed i terzi per i danni di qualsiasi specie ed a chiunque arrecati nell’esercizio dell’attività e della concessione. Il Comune rimarrà estraneo ad ogni atto di gestione dell’azienda e pertanto il concessionario assumerà in nome e per conto proprio tutte le obbligazioni derivanti da tale gestione e di esse risponderà direttamente, manlevando e tenendo indenne il Comune da qualsiasi responsabilità e conseguenza dannosa, patrimoniale e non patrimoniale, potesse derivarle, fatto salvo il diritto del Comune stesso ad ottenere il risarcimento degli eventuali danni; in particolare il concessionario dovrà indicare in tutti i rapporti con terzi la propria qualità di impresa

(16)

giuridicamente e patrimonialmente indipendente ed operare in tale qualità senza spendere in alcun rapporto ed in alcun modo il nome del Comune.

Il concessionario si obbliga a realizzare quanto previsto nell’offerta tecnica allegata alla richiesta di partecipazione alla gara presentata in data _________ prot. ____, ed oggetto di valutazione e aggiudicazione.

In caso di inottemperanza accertata dovrà corrispondere la penale stabilita in sede di gara.

Il concessionario si impegna infine a far osservare al proprio personale dipendente, ai collaboratori ed alle persone comunque operanti presso l’azienda, gli obblighi posti a suo carico dal presente contratto, assumendo ogni responsabilità al riguardo.

La violazione delle prescrizioni riportate nel presente articolo costituisce causa di risoluzione del contratto, salva ogni ulteriore azione che il Comune di Lugo di Vicenza intenderà intraprendere per la tutela dei propri diritti ed il risarcimento dei danni subiti.

Articolo 9 – Rapporti di lavoro

Con riferimento ai rapporti di lavoro, di collaborazione o di qualsiasi altro tipo posti in essere per la gestione dell’immobile, il concessionario si obbliga al più rigoroso rispetto delle disposizioni dettate dalla normativa in materia, ivi compresi i contratti collettivi di categoria, sotto tutti i profili coinvolti ed in particolare in materia assicurativa, previdenziale ed assistenziale, antinfortunistica ed igienico-sanitaria, e si obbliga a tenere manlevato ed indenne il Comune da qualsiasi conseguenza dannosa potesse derivargli per l’inosservanza. Il concessionario si obbliga espressamente a tenere manlevato e indenne il Comune da ogni eventuale richiesta, per qualsivoglia

(17)

titolo o ragione, del proprio personale dipendente, dei collaboratori o delle persone comunque operanti o che abbiano operato nell’azienda, inerenti la sua gestione.

Articolo 10 – Spese e manutenzione

Sono a carico del concessionario tutte le spese di ordinaria manutenzione.

Rimangono a carico del concessionario le spese relative alle utenze e ai consumi che dovranno essere intestate direttamente alla stesso (telefonia, energia elettrica, spese per il GPL ecc.). L’utenza del servizio idrico rimane intestata al Comune che provvederà periodicamente a chiedere al concessionario il rimborso delle relative spese in base all’effettivo consumo.

Il concessionario dovrà provvedere alla manutenzione periodica degli impianti esistenti, delle rispettive aree, beni e strutture pertinenziali ed accessorie mediante la pulizia giornaliera, la riparazioni e manutenzione dei serramenti interni ed esterni, delle recinzioni, dei pavimenti e rivestimenti, degli impianti idraulici sanitari ed elettrici e degli altri impianti eventualmente esistenti (con esclusione della sostituzione di grandi parti di impianto, quali caldaie, bruciatori, quadri elettrici, ecc.), la sostituzione di serrature e vetri, la tinteggiatura alla fine della gestione.

Il concessionario, deve garantire la perfetta funzionalità e l’igiene degli impianti in particolare deve provvedere alla pulizia e svuotamento, almeno semestrale, della rete fognaria esistente (vasche Imhoff, pozzetti, tubazioni, condensagrassi, smaltimento rifiuti, ecc.). Dovrà provvedere altresì allo svuotamento totale degli impianti idrici durante il periodo di mancato utilizzo dei locali.

Data la particolare collocazione dell’immobile, in caso di neve il

(18)

concessionario si impegna a provvedere all’apertura della strada a propria cura e spese, nel rispetto delle vigenti norme, qualora intenda accedere all’immobile nel periodo invernale.

Il concessionario dovrà provvedere altresì alla pulizia e manutenzione ordinaria piazzola informativa (svuotamento cestini, raccolta rifiuti abbandonati) almeno settimanalmente ed ogniqualvolta se ne presenti la necessità.

Articolo 11 – Modifiche, migliorie, trasformazioni e addizioni

E’ fatto divieto al concessionario di procedere a modifiche, migliorie, trasformazioni, addizioni senza il preventivo consenso scritto del Comune il quale, in difetto, potrà pretendere la immediata messa in pristino a spese del concessionario. Al termine del rapporto le eventuali modifiche, migliorie, trasformazioni, addizioni eseguite dal concessionario con l’autorizzazione del Comune, rimarranno a favore del Comune stesso senza diritto del concessionario ad alcun compenso.

Articolo 12 – Controlli effettuabili dal Comune

Il Comune avrà il diritto di controllare in ogni tempo l’osservanza da parte del concessionario degli obblighi che gli incombono, anche effettuando sopralluoghi nell’immobile a mezzo di propri rappresentanti o di tecnici incaricati, avendo cura, in tal caso, di non recare danno al normale svolgimento dell’attività.

Articolo 13 – Riconsegna dell’immobile alla scadenza del contratto Alla scadenza del contratto il concessionario si obbliga a riconsegnare l’immobile al Comune libero da persone e cose, nello stato di fatto in cui venne preso in consegna, salvo il normale deperimento dovuto all’uso.

(19)

In caso di mancata riconsegna per la data contrattualmente stabilita, il concessionario sarà tenuto, per tutto il periodo di occupazione successivo alla scadenza, a corrispondere una indennità per occupazione abusiva al canone contrattualmente dovuto oltre ad una penale per la ritardata consegna di importo pari al triplo del canone.

Articolo 14 – Avviamento

Il concessionario non potrà pretendere alcun indennizzo al termine della concessione per migliorie e incrementi nella produttività.

Articolo 15 - Garanzie

Il concessionario ha presentato cauzione definitiva per l’importo di € ____

(pari a sei mensilità di canone compresa l’IVA) e per tutta la durata contrattuale quale risultante dall’offerta presentata in sede di gara.

La suddetta cauzione, vincolata per tutta la durata del contratto, sarà a garanzia dell’esatto adempimento di tutti gli obblighi derivanti dal contratto, del puntuale pagamento dei canoni e dell’eventuale risarcimento dei danni ed applicazione di penalità. Resta salvo per il Comune l’esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente. Il concessionario si obbliga a reintegrare in tutto o in parte la cauzione di cui il Comune avesse dovuto avvalersi nel periodo di validità del presente contratto.

Articolo 16 - Polizze assicurative

Il concessionario assume ogni più ampia responsabilità civile e penale in caso di sinistro sia al personale addetto all’attività sia a terzi, che possa derivare per fatto proprio o dei propri dipendenti o collaboratori, nonché per ogni danno arrecato a beni pubblici e privati, intendendo il Comune

(20)

escludere ogni propria responsabilità in merito. A tal fine il concessionario ha stipulato polizza assicurativa n. ___________ in data _________ con _________ comprendente:

- polizza globale fabbricati limitatamente al rischio di incendio, esplosione, fenomeno elettrico, danni da acqua condotta, per un massimale pari all’importo stimato per la ricostruzione a nuovo della struttura pari a € 500.000,00;

- polizza di responsabilità civile verso terzi e operai (RCT-RCO) per € 1.000.000,00 (un milione/00) per ogni persona danneggiata ed € 1.000.000,00 per danni a cose di terzi.

Articolo 17 – Divieto di cessione del contratto e subconcessione

E’ fatto divieto al concessionario di cedere il presente contratto, di subconcedere anche parzialmente l’immobile o comunque di concedere in uso a terzi, totalmente o parzialmente ed a qualsiasi titolo, l’immobile o i beni che lo compongono.

Articolo 18 – Clausola risolutiva

Il concessionario riconosce ed accetta espressamente che il presente contratto si risolverà di diritto ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 1456 del Codice Civile, dietro semplice comunicazione a mezzo lettera raccomandata A/R, nei seguenti casi:

• Violazione da parte del concessionario degli obblighi di cui ai precedenti articoli: 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17,18.

• Insolvenza e perdita dei requisiti per l’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande;

• Danno arrecato all’immagine, reputazione e/o al buon nome del Comune.

(21)

In caso di intervenuta risoluzione contrattuale ai sensi del presente articolo, il concessionario sarà tenuto, oltre alla corresponsione di quanto dovuto ed al rilascio immediato dell’immobile, al risarcimento di tutti i danni ed al pagamento delle penali e sanzioni previste dal presente contratto.

Per il mancato rilascio si conviene una penale giornaliera pari ad un canone triplo di quello contrattuale per ogni giorno di occupazione abusiva, intendendosi tale quella successiva al verificarsi della risoluzione automatica del contratto in virtù della presente clausola risolutiva espressa; tale penale va ad aggiungersi a quelle specificatamente previste nei precedenti articoli del presente contratto e si aggiunge al canone comunque dovuto per il periodo di indebita occupazione successivo alla risoluzione.

Articolo 19 – Domicilio e foro competente

A tutti gli effetti del presente contratto, compresa la notifica di atti giudiziali e titoli esecutivi, il concessionario elegge domicilio presso _________.

Per ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti il Foro competente è quello di Vicenza.

Articolo 20 – Spese

Le spese del presente contratto e delle eventuali rinnovazioni, modifiche, risoluzioni, ivi comprese quelle notarili, nonché delle quietanze e relative tasse, sono a carico del concessionario.

L’eventuale registrazione del presente contratto verrà effettuata a cura del Comune e la relativa spesa, determinata a norma di legge, sarà posta a carico del concessionario.

Articolo 21 – Norme finali

Si applicano al presente contratto di concessione tutte le norme e

(22)

disposizioni riportate negli atti di gara approvati con determina del Responsabile Area Tecnica nr. 69 del 10.04.2018 che il concessionario dichiara di conoscere ed accettare integralmente. Il bando di gara viene per ogni buon conto allegato sub a) al presente contratto.

IL COMUNE DI LUGO DI VICENZA ________________________________

LA DITTA ____________________________________________________

Ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 1341 del Codice Civile si approvano espressamente e specificatamente le clausole sopraestese di cui agli articoli: 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 18.

IL COMUNE DI LUGO DI VICENZA ________________________________

LA DITTA ____________________________________________________

(23)

Allegato B)

Al Comune di LUGO DI VICENZA Piazza XXV Aprile, 28 36030 LUGO DI VICENZA

OGGETTO: RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA APERTA PER LA CONCESSIONE DELL’IMMOBILE DESTINATO ALLO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITA’ DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE “CASELLO DEL GUARDIA” SITO IN LOC. MONTE MAZZE - TRIENNIO 2018-2021

Il/La sottoscritto/a:

(per le persone fisiche)

cognome/nome ______________________________________________________________________________________________________

nato/a _______________________________________________ il _____________________________________________________________

residente a ___________________________________________________________________________________________________________

via __________________________________________________________________________________________________________________

C.F. ________________________________ P.E.C.____________________________________________________________________________

(per le persone giuridiche)

cognome/nome ______________________________________________________________________________________________________

nato/a _______________________________________________ il _____________________________________________________________

residente a __________________________________________________________________________________________________________

via _________________________________________________________________________________________________________________

C.F. ________________________________________________________________________________________________________________

nella sua qualità di ____________________________________________________________________________________________________

dell’impresa _________________________________________________________________________________________________________

con sede legale ______________________________________ cap. ____________________________________________________________

in via _____________________________________ n. _______________________________________________________________________

recapito corrispondenza presso:

Sede Legale Sede Operativa

telefono ___________________________________ telefax _____________________________________ e-mail ________________________

P.E.C. _______________________________________________________________________________________________________________

con Codice Fiscale n. __________________________________________________________________________________________________

P.IVA ______________________________________________________________________________________________________________

Forma giuridica (barrare la casella):

Ditta individuale Società in nome collettivo Società in accomandita semplice/per

azioni

Società a responsabilità limitata Società per azioni ………

Ufficio Locale delle Entrate competente Agenzia di: __________________________________________________

Indirizzo ___________________________________ tel. ___________________ fax ________________________

CHIEDE Di partecipare alla gara in oggetto come:

impresa/soggetto singolo;

ovvero

capogruppo di una associazione temporanea di imprese o di un consorzio;

ovvero

mandante di una associazione temporanea di imprese o di un consorzio;

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, consapevole della responsabilità penale in cui può incorrere in caso di dichiarazione mendace, di formazione di atti falsi o di uso dei medesimi, memore delle pene stabilite dall’art. 496 Codice Penale combinato con l’art.

76 del D.P.R. 445/00;

DICHIARA

1) che le generalità del soggetto offerente e quelle del sottoscrittore del presente atto sono quelle sopra indicate e (barrare la casella interessata):

MARCA DA BOLLO DA € 16,00

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