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(O.S. 26/94) 36/1 Art. 14

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Academic year: 2022

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4. – Diconsi «stazioni» le località di servizio, normal- mente delimitate da segnali di protezione, utilizzate per re- golare la circolazione dei treni e munite di impianti atti ad effettuarvi le precedenze fra treni nello stesso senso e sul semplice binario gli incroci fra treni in senso opposto.

Le stazioni non adibite al servizio pubblico sono anche denominate «posti di movimento».

Una stessa stazione può comprendere più posti di mo- vimento.

Le stazioni munite di doppio segnalamento di protezio- ne e partenza sono indicate, con apposito segno distintivo nell’Orario di Servizio.

5. – Fra le stazioni si distinguono le:

– «stazioni di testa», quelle contrassegnate come tali nel- l’Orario di Servizio;

– «stazioni di diramazione», nelle quali convergono due o più linee;

– «stazioni di passaggio fra il doppio ed il semplice bina- rio»;

– «stazioni capotronco», che delimitano un tronco di li- nea ed assumono particolari funzioni per la circolazione.

Una stessa località può essere servita da più stazioni indi- cate in orario come capotronco; in tal caso una di esse viene denominata «capotronco principale».

In base alle loro caratteristiche essenziali le stazioni pos- sono essere distinte nell’Orario di Servizio con appositi se- gni convenzionali.

6. – Nell’ambito delle stazioni si distinguono i binari «di

Stazioni

Posti di movimento

Doppio segnalamento

Classificazione delle stazioni

(O.S. 26/94) – 36/1 – Art. 14

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circolazione» (di arrivo, partenza o transito dei treni) ed i binari «secondari» (non adibiti normalmente al movimento dei treni).

Vengono denominati binari «di corsa» i binari di circo- lazione che costituiscono la diretta prosecuzione delle linee nell’ambito della stazione. Tali binari, generalmente di più corretto tracciato, sono quelli utilizzati di regola per il tran- sito dei treni senza fermata.

6 bis. – Sono denominate «posti di comunicazione» le località di servizio poste su linee a doppio binario, protette da segnali di blocco, sprovviste di segnali di partenza e d’im- pianti atti ad effettuarvi precedenze, ma munite di comuni- cazioni per il passaggio da un binario all’altro.

I posti di comunicazione non telecomandati, possono essere impresenziati oppure presenziati da dirigente movi- mento o da agente di guardia; in quest’ultimo caso la mano- vra dei deviatoi è inibita.

7. – Fra due stazioni successive possono esistere posti di servizio, muniti di segnali fissi ed adibiti al distanziamento dei treni, che vengono denominati «posti di blocco interme- di».

8. – Sono denominati «bivi», «posti di passaggio fra il doppio ed il semplice binario», «attraversamenti», le loca- lità di servizio protette da segnali fissi situate fuori delle sta- zioni e munite rispettivamente di impianti di diramazione di due o più linee, di confluenza in binario unico di linea a doppio binario, di intersezione di più linee.

Dette località di servizio, quando non siano esercitate in telecomando, sono presenziate di regola da deviatori.

Posti di comunicazione

Posti di blocco intermedi

Bivi Posti di passaggio fra il doppio e il semplice binario Attraversamenti

Art. 14 – 36/2 – (Disp. 56/2005)

(4)

8 bis. – Sulle linee munite di attrezzature atte a realiz- zare il Sistema per il controllo della marcia dei treni ed il segnalamento in cabina di guida dei rotabili, con blocco ra- dio e prive di segnali fissi luminosi (ERTMS/ETCS L2), per la delimitazione delle stazioni e la protezione dei posti di comunicazione e dei bivi sono utilizzati appositi segnali fis- si definiti nel Regolamento sui Segnali.

9. – Sono denominate «fermate» le località adibite al ser- vizio pubblico che, di regola, non intervengono nel distanziamento dei treni e non sono utilizzate per effettuarvi incroci e precedenze. Le fermate possono anche non essere presenziate.

Le fermate impresenziate possono essere ubicate anche nell’ambito di una stazione.

10. – Soppresso.

11. – Sono «stazioni disabilitate» le stazioni temporane- amente non presenziate da dirigente movimento. Durante il periodo di disabilitazione non possono effettuarsi incroci o precedenze di treni.

12. – Sono denominate «posti intermedi» le stazioni disabilitate, nonché le località di servizio definite ai commi dal 6 bis al 10, salvo che non vengano presenziate da diri- gente movimento.

Sono denominati «posti di linea» i posti fissi per la cu- stodia (1) dei passaggi a livello (esclusi quelli in consegna a stazioni abilitate) e gli altri posti fissi di vigilanza stabiliti

(1) Agli effetti del presente regolamento si considerano «custoditi» i passaggi a livello il cui servizio sia effettuato sul posto o con manovra a distanza, a cura del Gestore dell’Infrastruttura Ferroviaria Nazionale.

Fermate

Stazioni disabilitate

Posti intermedi

Posti di linea

(Disp. 56/2005) – 36/3 – Art. 14

(5)

dalle Unità periferiche interessate, nonché i cantieri di lavoro (2).

I posti intermedi che manovrano passaggi a livello sono assimillati ai posti di linea per quanto riguarda il servizio dei passaggi a livello stessi.

Le località di servizio definite ai commi dal 6 bis al 10, quando vengano presenziate da dirigente movimento sono as- similate ai fini della circolazione, ai posti di movimento salvo quanto specificatamente disposto dal Regolamento sui Segnali.

Quando una località di servizio svolga contemporaneamente più funzioni (ad esempio: Bivio/P.C.) nell’Orario di Servizio devo- no essere specificamente indicate le effettive funzioni svolte.

12 bis. – I raccordi sono impianti che assicurano il colle- gamento con stabilimenti industriali o simili e si possono diramare da un binario di stazione o da un binario di linea.

I1 movimento dei veicoli da e verso i raccordi avviene secondo modalità emanate dalle Unità periferiche interes- sate e riportate, all’occorrenza, nell’Orario di Servizio.

In alcune stazioni marittime di approdo delle navi tra- ghetto esistono apposite invasature munite di ponti mobili che servono a congiungere i binari della nave con quelli del- la stazione.

13. – Agli effetti della circolazione sulla linea costitui- sce «treno» qualsiasi mezzo di trazione (3), con o senza ve- icoli che debba viaggiare da una ad altra località di servizio o che parta da una località per disimpegnare un servizio lun- go la linea e faccia ritorno nella località stessa.

(2) Con la denominazione di «cantiere» si intende un nucleo di lavoro operante per determinato periodo di tempo sui binari percorsi dai treni e segnalato a distanza dall’apposita tabella «C» oppure «S» stabilita dal Regolamento sui Segnali.

(3) Esclusi i carrelli circolanti con le norme di cui all’apposita Istruzione.

Raccordi e invasature

Treni

Art. 14 – 36/4 – (Disp. 56/2005)

(6)

La denominazione e la qualità di treno vengono assunte alla partenza dalla località di origine e conservate durante il viaggio, l’arrivo, la sosta e la partenza nei punti intermedi del percorso, fino all’arrivo nella località terminale di esso.

Però qualsiasi movimento effettuato durante le soste nelle località di servizio deve considerarsi manovra.

14. – Di regola i treni si distinguono in pari e dispari secondo il numero con cui sono contrassegnati.

15. – I treni si classificano in: ordinari, straordinari e supplementari;

a) sono «ordinari» i treni indicati come tali nell’Orario di Servizio. Sono denominati «periodici» i treni ordinari che circolano:

– per uno o alcuni giorni della settimana per l’intera va- lidità dell’orario o parte di essa;

– per determinati periodi compresi nella validità dell’ora- rio. In tali periodi può essere prevista la soppressione per alcuni giorni della settimana;

– per l’intera validità dell’orario ma hanno prevista la soppressione per più di due giorni della settimana per la mag- gioranza delle settimane dell’orario.

L’orario dei treni ordinari può essere diramato in occa- sione dell’attivazione dell’orario di servizio o nel corso del- la sua validità. Sulle linee dove il personale dei treni non interviene nel controllo degli incroci, l’orario dei treni ordi- nari può essere modificato durante il periodo di validità del- l’orario secondo modalità stabilite dall’Unità centrale com- petente;

b) sono «straordinari» quei treni la cui effettuazione ha luogo soltanto quando se ne manifesti il bisogno. Il loro orario può essere compreso nell’Orario di Servizio oppure diramato a par- te. Sono pure straordinari quei treni che si effettuano senza la preventiva indicazione delle ore di partenza e di arrivo nelle singole località di servizio (treni ad «orario libero»);

Classifica- zione treni

(Disp. 56/2005) – 36/5 – Art. 14

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c) i treni « supplementari» sono la ripetizione di altri treni (ordinari o straordinari) di cui assumono l’orario con relativi incroci e precedenze. Tali treni possono essere mes- si in circolazione a seguito e, sul doppio binario, anche in precedenza ai treni dei quali sono la ripetizione.

16. – Per lo scambio di materiale fra stazioni, raccordi ed altri impianti della stessa località o di località diverse, sono di norma impiegati treni con particolari caratteristiche denominati «tradotte», le cui norme di circolazione sono ri- portate nell’art. 34.

17. – Per esigenze di servizio connesse alla esecuzione di lavori e per carico e scarico di materiali in linea e nelle stazioni, sono impiegati particolari treni denominati treni materiali (M.L.), le cui norme di circolazione sono riportate nell’art. 34.

Tradotte

Treni materiali

Art. 14 – 36/6 – (Disp. 56/2005)

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