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Emendamento A.C Art.35

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Academic year: 2022

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1 Emendamento

A.C. 2679 Art.35

Dopo il comma 16 aggiungere i seguenti commi:

16-bis. A partire dall’anno 2015 le province che hanno deliberato lo stato di dissesto finanziario entro il 31 dicembre 2013, al fine di garantire l’estinzione anticipata dei mutui e dei prestiti obbligazionari preesistenti e in fase di ammortamento, sono autorizzate ad assumere un mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti.

16-ter L'autorizzazione è concessa con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare di concerto con il Ministro dell’interno entro venti giorni dalla data di trasmissione, da parte della provincia interessata, della deliberazione consiliare recante apposita richiesta, corredata da un prospetto riepilogativo dell’esposizione debitoria dell’ente, con indicazione dettagliata delle rate di ammortamento in conto capitale ed in conto interessi dei mutui in corso nonché dell’istituto mutuante.

16 quater. Il decreto di cui al comma 16 ter stabilisce le condizioni e i criteri per la concessione e per il rimborso del mutuo ai sensi del presente articolo, prevedendo, in particolare, l’applicazione di un tasso di interesse agevolato nonché la possibilità di adottare un piano di ammortamento con una durata massima fino a 50 anni.

16 quinquies. Per la provincia che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non abbia ancora presentato al Ministro dell'interno un'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, il termine di cui al comma 1 dell’articolo 259 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è sospeso sino all’adozione del decreto interministeriale di cui al comma 16 ter.

On. Simonetti

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2 Emendamento

A.C. 2679 Art.35

Dopo il comma 16 aggiungere i seguenti commi:

16-bis. La Cassa Depositi e Prestiti è autorizzata a concedere mutui alle province che hanno deliberato lo stato di dissesto finanziario entro il 31 dicembre 2013, allo scopo di garantire l'estinzione anticipata dei mutui e dei prestiti obbligazionari preesistenti e in fase di ammortamento.

16-ter. L'autorizzazione è concessa con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare di concerto con il Ministro dell'interno entro venti giorni dalla data di trasmissione, da parte della provincia interessata, della deliberazione consiliare recante apposita richiesta, corredata da un prospetto riepilogativo dell'esposizione debitoria dell'ente, con indicazione dettagliata delle rate di ammortamento in conto capitale ed in conto interessi dei mutui in corso nonché dell'istituto mutuante.

16-quater. Il decreto di cui al comma 2-ter stabilisce le condizioni e i criteri per la concessione e per il rimborso del mutuo ai sensi del presente articolo, prevedendo, in particolare, l'applicazione di un tasso di interesse agevolato nonché la possibilità di adottare un piano di ammortamento con una durata massima fino a 50 anni.

16-quinquies. Per la provincia che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non abbia ancora presentato al Ministro dell'interno un'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, il termine di cui al comma 1 dell'articolo 259 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è sospeso sino all'adozione del decreto interministeriale di cui al comma 2-ter.

On. Simonetti

(3)

3 AC 2679

Emendamento Dopo l'articolo 40 aggiungere il seguente articolo 40 bis

ART.40bis. (Piano per il risanamento della Provincia di Biella).

1.In relazione alla grave situazione economico-finanziaria determinatasi nella provincia di Biella a seguito dei tagli ai trasferimenti subiti dall'ente che ne hanno decretato il dissesto nel 2013, al fine di ricondurre la gestione nell’ambito della ordinata programmazione istituzionale, amministrativa e finanziaria anche al fine di ricondurre i tempi di pagamento al rispetto della normativa dell’Unione europea, è autorizzata per l’anno 2015 la spesa fino ad un massimo di 10 milioni di euro in favore della provincia stessa.

Conseguentemente sostituire la cifra 40 con la cifra 30 all'art. 40 comma 1 e seguenti

On. Simonetti

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4 Emendamento

A.C. 2679 Art.35

Dopo il comma 16 aggiungere i seguenti commi:

16 bis. A partire dall’anno 2015 , al fine di consentire alle Province che hanno deliberato lo stato di dissesto finanziario entro il 31 dicembre 2013, ai sensi dell’art. 246 del T.U.E.L. (D lgs 267/2000), di garantire i servizi minimi essenziali alla cittadinanza in ordine alle funzioni cui sono istituzionalmente preposte, è autorizzata, per suddetti enti, la sospensione per cinque anni del pagamento delle rate dei mutui contratti fino all’anno 2013, con contestuale proroga della scadenza per un analogo periodo. Pertanto, le deleghe irrevocabili al pagamento delle rate dei mutui consegnate ai tesorieri si intendono sospese. Il tasso d’interesse annuo di detto differimento non potrà superare il T.U.R. previsto dalla Banca Centrale Europea maggiorato di uno spread di 0,50%. Al termine del differimento, in caso di permanenza di difficoltà finanziarie, gli enti di cui al primo comma potranno rinegoziare i mutui allungando la scadenza fino a 10 anni al tasso I.R.S. con lo stesso spread di cui al primo comma.

On. Simonetti

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5 AC 2679bis

EMENDAMENTO

dopo l’articolo 37 inserire il seguente:

Articolo 37 bis

(sospensione rate mutui CassaDDPP per tre anni)

1. Al fine di garantire l’esercizio delle funzioni amministrative fino alla completa emanazione dei provvedimenti previsti dalla legge 7 aprile 2014, n. 56, le Province e le Città metropolitane sono autorizzate a sospendere in tutto o in parte, per un periodo massimo di un triennio, decorrente dall’esercizio 2015, il pagamento delle rate di ammortamento in conto capitale ed in conto interessi dei mutui in corso con la Cassa depositi e Prestiti.

2. L’autorizzazione alla sospensione viene concessa con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge dall’inoltro mediante posta elettronica certificata, da parte della Provincia o Città metropolitana interessata, di apposita richiesta, corredata da prospetto dimostrativo sottoscritto dal presidente dell’ente, dal segretario generale, dal responsabile dei servizi finanziari nonché dai componenti del collegio dei revisori.

3. I modelli della richiesta e del prospetto dimostrativo vengono approvati con decreto del ministro dell’economia e delle finanze da emanare, sentita la Conferenza Stato Città Autonomie locali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. L’ammortamento dei mutui sospesi riprende a decorrere dalla scadenza del periodo di sospensione, nel corso del quale le Province e le Città metropolitane corrispondono all’istituto mutuante, in rate semestrali scadenti al 30 giugno e al 31 dicembre di ciascuna delle annualità di sospensione, l’importo degli interessi dovuti sull’ammontare complessivo delle rate sospese, calcolato nella misura dell’1% annuo dell’ammontare medesimo, come stabilito dal decreto 30 maggio 2014, del ministro dell’economia e delle finanze.

On. SIMONETTI

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6 AC 2679bis

EMENDAMENTO Articolo 35

(Concorso degli enti territoriali alla finanza pubblica)

Dopo il comma 9 inserire il seguente:

9bis. All’articolo 261 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 4 inserire il seguente:

“4bis. In caso di inizio mandato, l’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato già trasmesso al Ministero dell’Interno dalla precedente amministrazione, ordinaria o commissariale, può essere sostituito dalla nuova amministrazione da una nuova ipotesi di bilancio entro tre mesi dall’insediamento degli organi dell’ente”.

On. SIMONETTI

Articolo 37

(Riduzione degli obiettivi del patto di stabilità interno degli enti locali)

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis “Per il solo anno 2015, l’utilizzo dell’avanzo non rileva ai fini del patto di stabilità interno”

On. SIMONETTI

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