IL DIRIGENTE
RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Provinciale n. 205 di reg. del 29/04/2002
(“Accordo Stato/Regioni/ Enti Locali su modalità organizzative e procedure per l’applicazione dell’art. 105, c. 3 – Dlgs n. 112/1998), che assegnava al Dirigente o al Funzionario dallo stesso delegato, il compito di rilasciare licenze, sia provvisorie che definitive, per l’autotrasporto di cose in conto proprio;
CONSIDERATO che, nella prassi, l’ufficio Trasporto Merci segue due distinte
procedure per il rilascio delle licenze e, in particolare:
a) Le licenze per mezzi con portata fino a 30 quintali vengono rilasciate, al termine dell’istruttoria, dal Responsabile del Procedimento
b) Le licenze per mezzi con portata superiore a 30 quintali vengono rilasciate dal Responsabile del Procedimento, previo recepimento degli esiti dell’istruttoria da parte del Dirigente, per mezzo di determinazione dirigenziale;
RILEVATO che anche il rilascio di licenze per mezzi di portata superiore ai 30 quintali
non è caratterizzato da un’accentuata discrezionalità, ma avviene in modo strettamente tecnico, utilizzando criteri sempre uguali;
RITENUTO opportuno semplificare il procedimento per il rilascio delle licenze per
mezzi di portata superiore a 30 quintali nel modo seguente:
1. facendo concludere al Responsabile del Procedimento l’istruttoria, senza prevederne il recepimento con determina dirigenziale, per ridurre i tempi di conclusione e migliorare così ulteriormente il servizio reso all’utenza,
2. estendendo a questi procedimenti il sistema di prenotazione online, utilizzabile finora solo per le licenze per mezzi fino ai 30 quintali di portata utile e per le ristampe;
RICORDATO l’incontro con le associazioni di categoria CNA e UPA e con
l’associazione degli studi di consulenza UNASCA Padova, in data 18.06.2007, nel corso del quale sono emersi sia un accordo sostanziale sulle proposte di definizione di criteri per il rilascio delle licenze per mezzi di portata superiore ai 30 quintali, qui di seguito descritti, sia apprezzamento per l’ulteriore semplificazione introdotta dal Settore Trasporti e Turismo;
RICORDATO, in generale, che il trasporto di cose in conto proprio è eseguito da
qualsiasi soggetto (persone fisiche, giuridiche, enti privati o pubblici) per esigenze proprie e con le seguenti caratteristiche:
- il trasporto non deve costituire attività economicamente prevalente del soggetto, ma complementare all’attività svolta,
- le merci trasportate devono essere di proprietà di chi effettua il trasporto o da questi prodotte, vendute, prese in comodato, in locazione o detenute per essere trasformate, modificate, riparate o elaborate in conformità all’attività principale svolta o, infine, tenute in deposito o in custodia,
- il trasporto deve essere effettuato con un veicolo di proprietà, in usufrutto, in leasing o acquistato con patto di riservato dominio
- il veicolo deve essere guidato personalmente dal proprietario o da un suo dipendente;
CONSIDERATO che il rilascio della licenza per veicoli di portata superiore ai 30
quintali è subordinata alla presentazione di documentazione che dimostri che le esigenze del richiedente, o l’attività svolta, giustificano l’impiego del veicolo del tipo e della portata indicati, così come indicato nell’art. 32, L. 298/74;
RITENUTO pertanto necessario che il Richiedente dichiari, ai sensi degli artt. 46 e 47
del DPR 445/2000, al fine di ottenere il rilascio di licenza per veicoli di portata superiore ai 30 quintali, quanto segue:
1) di essere iscritto al registro delle imprese, indicando l’attività svolta
2) di essere iscritto nei ruoli delle imposte sui redditi relativamente al reddito d’impresa
3) relativamente all’entità dell’attività economica svolta nell’anno precedente: per esempio indicazione del volume d’affari, indicazione dei costi di esercizio e di quelli parziali relativi alla sola attività di trasporto in conto proprio
4) modello, portata e targa degli ulteriori altri veicoli posseduti, per i quali è già stata rilasciata licenza
5) numero totale e nome dei dipendenti addetti alla guida e quindi in possesso di patente, con indicazione del tipo e del numero di patente in corso di validità;
6) posizione INPS e INAIL dell’impresa;
7) quali esigenze giustificano l’impiego del veicolo del tipo e della portata indicati (strettamente connessi al ciclo produttivo dell’impresa, con particolare riferimento al materiale trasportato);
nonché alleghi all’istanza un certificato di iscrizione alla CCIAA di Padova, in bollo, con apposita dicitura antimafia, indicante che non sussistono, per sé, e se presenti, per tutti gli altri soggetti dell’impresa, ai fini dell’articolo n. 10 della legge 31 maggio 1965, numero 575 e successive modificazioni, provvedimenti definitivi o procedimenti in corso di applicazione, in merito a misure di prevenzione in materia di antimafia;
CONSIDERATO, inoltre, opportuno fornire i seguenti parametri di riferimento per
l’istruttoria semplificata della pratica di rilascio di licenza per veicoli di portata superiore ai 30 quintali: l’impresa, oltre alle condizioni generali necessarie anche per il rilascio di una licenza per mezzo di portata inferiore ai 30 quintali:
a) deve dichiarare di possedere almeno un volume d’affari di 30.000 €/anno, per ottenere una licenza definitiva. In alternativa, le sarà rilasciata una licenza provvisoria, valida per 18 mesi,
b) deve avere un numero di dipendenti in possesso di patente di categoria idonea alla guida pari o superiore al numero di veicoli per i quali chiede o già possiede licenze,
RILEVATO che, in mancanza del rispetto dei criteri sopraelencati, il Responsabile del
Procedimento deve richiedere all’impresa apposita relazione integrativa in grado di giustificare le richieste, che verrà valutata con il dirigente;
RITENUTO opportuno adottare le modalità di gestione del procedimento sopra illustrate
in via sperimentale, a partire dal giorno di esecutività del presente provvedimento, fino alla fine del corrente anno e di adottarle poi definitivamente, previa verifica;
VISTI l’art. 107 del T.U.EE.LL., approvato con D.Lgs. n. 267/2000, lo Statuto della
Provincia ed il Regolamento sull’Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
VISTO l’art. 45 del D.Lgs n. 80/198;
DETERMINA
1) di predisporre la semplificazione del procedimento per il rilascio delle licenze per mezzi di portata superiore a 30 quintali, per ridurne i tempi di conclusione e migliorare così
ulteriormente il servizio reso all’utenza, facendo concludere al Responsabile del Procedimento l’istruttoria, senza prevederne il recepimento con determina dirigenziale;
2) di prevedere che il Richiedente dichiari, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, al fine di ottenere il rilascio di licenza per veicoli di portata superiore ai 30 quintali, quanto segue:
- di essere iscritto al registro delle imprese, indicando l’attività svolta
- di essere iscritto nei ruoli delle imposte sui redditi relativamente al reddito d’impresa - relativamente all’entità dell’attività economica svolta nell’anno precedente: indicazione
del volume d’affari, indicazione dei costi di esercizio e di quelli parziali relativi alla sola attività di trasporto in conto proprio
- modello, portata e targa degli ulteriori altri veicoli posseduti, per i quali è già stata rilasciata licenza
- numero totale e nome dei dipendenti addetti alla guida e quindi in possesso di patente, con indicazione del tipo e del numero di patente;
- posizione INPS e INAIL;
- quali esigenze giustificano l’impiego del veicolo del tipo e della portata indicati (strettamente connessi al ciclo produttivo dell’impresa, con particolare riferimento al materiale trasportato);
e che alleghi un certificato di iscrizione alla CCIAA di Padova, in bollo, con apposita dicitura antimafia, indicante che non sussistono, per sé, e se presenti, per tutti gli altri soggetti dell’impresa, ai fini dell’articolo n. 10 della legge 31 maggio 1965, numero 575 e successive modificazioni, provvedimenti definitivi o procedimenti in corso di applicazione, in merito a misure di prevenzione in materia di antimafia;
3) di fornire i seguenti parametri di riferimento per l’istruttoria della pratica di rilascio di licenza per veicoli di portata superiore ai 30 quintali: l’impresa, oltre alle condizioni necessarie anche per il rilascio di una licenza per mezzo di portata inferiore ai 30 quintali:
- deve dichiarare di possedere almeno un volume d’affari annuo di 30.000 €, per ottenere una licenza definitiva. In alternativa, le sarà rilasciata una licenza provvisoria, valida per 18 mesi
- deve avere un adeguato numero di dipendenti in possesso di patente di categoria idonea alla guida dei veicoli per i quali chiede o già possiede licenze,
4) che, in mancanza del rispetto dei criteri sopraelencati, il Responsabile del Procedimento deve richiedere all’impresa apposita relazione integrativa in grado di giustificare le richieste, che verrà valutata con il dirigente;
5) adottare le modalità di gestione del procedimento sopra illustrate in via sperimentale, a partire dal giorno di esecutività del presente provvedimento, fino alla fine del corrente anno e di adottarle poi definitivamente, previa verifica;
.
Data, _____________
IL DIRIGENTE Dr. Leonardo Freddo
Data, ______________
IL SEGRETARIO/DIRETTORE GENERALE
Dr. Girolamo Amodeo