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Simbolo religioso nello spazio pubblico

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Academic year: 2022

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Simbolo religioso nello spazio pubblico

Esposizione del crocifisso nelle scuole pubbliche

Lezione del Prof. Rivetti

slides a cura della Dott.ssa Moroni

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Riferimenti normativi

- Regio Decreto del 15 settembre 1860 del Regno di Piemonte e Sardegna, n° 4336 (Regolamento di attuazione della Legge Casati n.

3725 del 1859, che istituisce la scuola pubblica elementare)

Art. 140

-Circolare del Ministero della Pubblica Istruzione, n. 68 del 22 novembre 1922

-Regio Decreto 30 aprile 1924, n. 965 (G.U. 25/06/1924 n. 148) – istituti di istruzione media

Art. 118  

-Circolare del Ministero della Pubblica Istruzione n. 2134-1867 del 26 maggio 1926

 

-Regio Decreto 26 aprile 1928, n. 1297 (G.U. 19/07/1928 n. 167) – istituti di istruzione elementare

Art. 119 Arredamento scolastico. 

 

-Legge 28 luglio 1967, n. 641 (G.U. 08/08/1967 n. 198)

Art. 30 Sussidi e spese per l'arredamento di scuole elementari e medie.  

-Ministero della Pubblica Istruzione, Circolare 19 ottobre 1967, n.

367/2527, Edilizia e arredamento di scuole dell'obbligo: legge 28 luglio 1967, n. 641: artt. 29 e 30, in Bollettino Ufficiale - Ministero della Pubblica Istruzione, parte prima - Anno 94°, n. 40-41.

-Parere del Consiglio di Stato n. 63 del 27 aprile 1988

-Ministero dell’istruzione dell'Università e della ricerca. Direttiva 3.10.2002, prot. n. 2666.

-Ministero dell’Istruzione. Nota 3 ottobre 2002, Prot. n. 2667. - Oggetto: Esposizione del crocifisso nelle aule scolastiche

-Parere del Consiglio di Stato n. 63 del 27 aprile 1988

La Sezione ritiene, anzitutto, di dover evidenziare che il Crocifisso o, più semplicemente, la Croce, a parte il significato per i credenti, rappresenta il simbolo della civiltà e della cultura cristiana, nella sua radice storica, come valore universale, indipendente da specifica confessione religiosa.

Le disposizioni di cui all’art. 118 del R.D. 30 aprile 1924, n.

965 e quelle di cui all’allegato C del R.D. 26 aprile 1928, n.

1297, concernenti l’esposizione del Crocifisso nelle scuole, sono tuttora legittimamente operanti;

Non contrastano:

-con la Costituzione

-con i Patti Lateranensi.

(3)

Riferimenti giurisprudenziali caso SMITH

-

Tribunale dell’Aquila, ordinanza 23 ottobre 2003, in Giur. it. 2004, 767.

-Tribunale dell’Aquila, ordinanza 19 novembre 2003, in PQM 2003, II, 71

-Corte di Cassazione, Ordinanza 10 luglio 2006,

n. 15614, in Foro it. 2006, 10, I, 2714

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TRIBUNALE DI L'AQUILA – ordinanza 23 ottobre 2003 - G.U. Montanaro – Smith c. Scuola materna ed elementare statale "Antonio Silveri" di Ofena.

1) La società multiculturale 2) Il crocifisso nelle aule

In particolare, nell’ambito scolastico, la presenza del simbolo della croce induce nell’alunno ad una comprensione profondamente scorretta della dimensione culturale della espressione di fede,

perché manifesta l’inequivoca volontà dello Stato, trattandosi di scuola pubblica – di porre il culto cattolico "al centro dell’universo, come verità assoluta, senza il minimo rispetto per il ruolo svolto dalle altre esperienze religiose e sociali

La presenza del crocifisso nelle aule scolastiche, infatti, comunica un’implicita adesione a valori che non sono realmente patrimonio comune di tutti i cittadini ….

connotando così in maniera confessionale la struttura pubblica "scuola" e ridimensionandone fortemente l’immagine pluralista.

(5)

3)La tutela dell’ateismo

..parimenti lesiva della libertà di religione sarebbe l’esposizione nelle aule scolastiche di simboli di altre religioni.

L’imparzialità dell’istituzione scolastica pubblica di fronte al fenomeno religioso deve realizzarsi attraverso la mancata esposizione di simboli religiosi piuttosto che

attraverso l’affissione di una pluralità, che peraltro non potrebbe in concreto essere tendenzialmente esaustiva e comunque finirebbe per ledere la libertà religiosa negativa di color che non hanno alcun credo.

4) L’ordinanza di rimozione

Non possono esservi dubbi, quindi, che soggetto destinatario dell’ordine di rimozione in via cautelare dei crocifissi esposti delle aule della scuola materna ed elementare “ .

(6)

Caso Lautsi

TAR Venezia, Ordinanza 14 gennaio 2004, n. 56 , in Foro amm. TAR 2004, 64, 362; Foro it. 2004, III, 235; Dir. eccl. 2004, II, 271

-Corte Costituzionale, Ordinanza 15 dicembre 2004 n. 389, in Dir. e giust. 2005, 3, 85

-TAR Venezia, Veneto Sez. III, 22 marzo 2005 n. 1110, in Foro amm.

TAR 2005, 3, 648; Nuovo dir. 2005, 898

-Consiglio di Stato, Sez. IV, parere 13 gennaio 2006 n. 556 , in Dir. e giust. 2006, 10, 69

-Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU), Sez. II, 03 novembre 2009, n.30814, in Foro it. 2010, 2, IV, 57

-Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, (CEDU), Sez. Grande Camera, 18 marzo 2011, n. 30814, in Guida al diritto 2011, 14, 34.

(7)

TAR Venezia,

Ordinanza 14 gennaio 2004, n. 56

Ricorso per violazione artt. 3 , I comma Cost; 19 Cost; Art. 9 CEDU; principio di laicità dello Stato

Il giudice amministrativo stabilisce che:

1) Crocifisso massima icona cristiana

2) Il principio di laicità dello Stato

-«uno dei profili della forma di Stato delineata dalla Carta costituzionale della Repubblica»;

- «l'atteggiamento dello Stato non può che essere di

equidistanza e imparzialità» nei confronti di ogni fede,

(8)

3) L’insegnamento della religione cattolica

-

diversamente da quanto avviene per l'insegnamento della religione, la presenza del crocifisso viene obbligatoriamente imposta agli studenti

-la norma che prescrive tale obbligo sembra cosí delineare una disciplina di favore per la religione cristiana, rispetto alle altre confessioni,

attribuendole una posizione di privilegio

4) La Questione di legittimità costituzioanale (QLC)

Viene quindi sospeso il giudizio e sollevata qlc per contrasto con il

principio di laicità dello Stato, quale risultante dagli artt. 2, 3, 7, 8, 19 e 20

della Costituzione

(9)

Corte costituzionale, 15 dicembre 2004 n. 389

-L'obbligo di esporre il crocifisso nelle aule scolastiche

discende da norme regolamentari, e non da disposizioni di legge;

Tali norme regolamentari sono prive di forza di legge:

non può essere invocato un sindacato di legittimità costituzionale, né, conseguentemente, un intervento interpretativo di questa Corte;

-pertanto, la questione proposta è, sotto ogni profilo,

manifestamente inammissibile.

(10)

T.A.R. Venezia Veneto sez. III, 22 marzo 2005, n. 1110

1)Il principio di laicità (C.Cost. del 12/04/1989 n. 203)

-lo Stato democratico riconosce una valenza autonoma alla sfera religiosa -Lo Stato si proclama neutro rispetto alle diverse religioni a cui il cittadino può liberamente aderire ovvero anche non aderire, per convinzioni atee o semplice indifferenza rispetto al fatto religioso.

-Lo Stato prevede una regolamentazione a certe condizioni dei rapporti con alcune specifiche religioni, riconosciute purché non si pongano in contrasto con i valori

fondanti della Repubblica (art. 8 Cost – intese), e, tramite lo speciale regime concordatario, con la chiesa cattolica. (art. 7 Cost.)

-come logico corollario, nella scuola pubblica non è lecito imporre alcun tipo di credo religioso e anzi risulta doverosa un'educazione improntata alla massima libertà e al rispetto reciproco in tale campo.

(11)

2) Il crocifisso

-

Il crocifisso non può essere considerato semplicemente come un arredo, ma è un simbolo, un oggetto cioè che richiama significati diversi rispetto alla sua materialità, alla stregua di una bandiera, di uno scettro o di un anello nuziale

-il crocifisso costituisce anche un simbolo storico - culturale, e di conseguenza dotato di una valenza identitaria riferita al nostro popolo

-fa parte della nostra tradizione, della nostra storia cristiana che non può essere eliminata con un atto sovrano dello Stato o con una sentenza di un giudice

-è signum distintivo delle confessioni cristiane: la croce va intesa quale

simbolo del cristianesimo (Valdesi, Ortodossi, Protestanti…), non già

semplicemente del cattolicesimo

(12)

Come conciliare il cristianesimo (e l’esposizione del crocifisso) con il

principio di laicità dello Stato?

(13)

-

Il cristianesimo contiene quelle idee di tolleranza, eguaglianza e libertà che sono alla base dello Stato laico moderno e di quello italiano in particolare.

-In sostanza, la laicità dello Stato moderno è stata conquistata anche in riferimento più o meno consapevole ai valori fondanti del cristianesimo;

-si individua una percepibile affinità (non identità) tra il "nocciolo duro" del cristianesimo, e il "nocciolo duro" della Costituzione repubblicana

-Si può quindi sostenere che, nell'attuale realtà sociale, il crocifisso debba

essere considerato non solo come simbolo di un'evoluzione storica e culturale, e quindi dell'identità del nostro popolo, ma quale simbolo altresì di un

sistema di valori di libertà, eguaglianza, dignità umana e tolleranza

religiosa e quindi anche della laicità dello Stato, principi questi che

innervano la nostra Carta costituzionale.

(14)

il crocifisso in classe presenta una valenza formativa e può e deve essere inteso come simbolo:

-della nostra storia e cultura e della nostra stessa identità;

- dei principi di libertà, eguaglianza;

-della stessa laicità dello Stato.

- può essere legittimamente collocato nelle aule della scuola pubblica, in quanto non solo non contrastante ma addirittura affermativo e confermativo del

principio della laicità dello Stato repubblicano

(15)

Consiglio Stato sez. VI, 13 febbraio 2006, n. 556

1)Il principio di Laicità

-

La laicità presuppone e richiede la distinzione fra la dimensione temporale e la dimensione spirituale

-non si realizza in termini costanti nel tempo e uniformi nei diversi

Paesi, ma, è relativa alla specifica organizzazione istituzionale di

ciascuno Stato, e quindi essenzialmente storica, legata com'è al

divenire di questa organizzazione

(16)

2) Il crocifisso

È evidente che il crocifisso è esso stesso un simbolo che può assumere diversi significati innanzitutto per il luogo ove è posto.

-in un luogo di culto il crocifisso è propriamente ed esclusivamente un simbolo religioso

- In una sede non religiosa, come la scuola, il crocifisso potrà ancora

rivestire per i credenti valori religiosi, ma per credenti e non credenti la sua esposizione sarà giustificata ed assumerà un significato non discriminatorio sotto il profilo religioso

rappresenta e di richiama in forma sintetica immediatamente percepibile ed intuibile (al pari di ogni simbolo) valori civilmente rilevanti, e segnatamente quei valori che

soggiacciono ed ispirano il nostro ordine costituzionale,

(17)

Il crocifisso è un simbolo che esprime valori

certamente laici, quantunque di origine religiosa, di cui è pervasa la società italiana e che connotano la

sua Carta fondamentale

La sua esposizione solo non lede alcuno dei principi custoditi dalla medesima Costituzione ma mira ad

affermarli in un modo che sottolinea il loro alto

significato

(18)

Caso giudice Tosti

Cassaz. Penale 28482/2009

1) La circolare del Ministero di Grazie e Giustizia del 1926 è atto amministrativo generale privo di fondamento normativo

2) Detta circolare contrasta con:

-il principio supremo di laicità dello Stato

- il principio di libertà di coscienza e di religione, inteso non solo in senso positivo (tutela della fede professata dal

credente) ma anche in senso negativo (tutela del non credente che rifiuta di avere una fede)

3) Viene però disposta l’espulsione del giudice dalla magistratura poiché, essendogli stata concessa possibilità di tenere udienza in un’aula priva di simboli religiosi, si rendeva insussistente la lesione del suo diritto di libertà di religione.

Il suo rifiuto di tenere udienza rientra rientra nel reato di omissione

di atti d’ufficio

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