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1) Una impresa in possesso della categoria OG1 in classifica III (tale quindi da coprire l’intero importo dell’appalto) può partecipare alla gara come impresa singola anche se non in possesso della categoria OG9, a patto di dichiararne il subappalto totale dei lavori rientranti nella citata categoria OG9 ad impresa qualificata?

La risposta è affermativa; a tal riguardo il disciplinare di gara prevede che “Il concorrente che non possiede in proprio la qualificazione relativa alla categoria scorporabile (OG9; Classifica : I), è tenuto, a propria scelta:

1) a costituire un’ATI verticale con mandante qualificata;

2) a subappaltare le rispettive lavorazioni;

3) ad avvalersi dei requisiti di un’altra impresa (artt. 49 – 50 D.lgs. 163/2006).”

2) E’ previsto rilascio di attestazione di sopralluogo o di presa visione?

Il disciplinare di gara prevede che ciascun concorrente debba limitarsi a dichiarare di aver preso visione dello stato dei luoghi dove devono essere eseguiti i lavori.

3) Gradirei sapere, avendo la cat. OG 1 classifica II se per partecipare è sufficiente subappaltare la cat. OG 9 al 100%. resto in attesa di Vs. gradita risposta, grazie.

La risposta è affermativa; a tal riguardo il disciplinare di gara prevede che “Il concorrente che non possiede in proprio la qualificazione relativa alla categoria scorporabile (OG9; Classifica : I), è tenuto, a propria scelta:

1) a costituire un’ATI verticale con mandante qualificata;

2) a subappaltare le rispettive lavorazioni;

3) ad avvalersi dei requisiti di un’altra impresa (artt. 49 – 50 D.lgs. 163/2006).”

4) Si chiede il seguente chiarimento in merito : come da voi specificato le lavorazioni della categoria OG9 sono subappaltabili al 100%, detto questo si chiede se è necessario indicare il nominativo del subappaltatore (con le relative dichiarazioni ed attestazioni) già in sede di gara?

Non è necessario indicare il nominativo del subappaltatore mentre occorre precisare quali sono le lavorazioni che si intende subappaltare.

5) Vorremmo sapere se la categoria OG9 è sub appaltabile al 100% oppure in fase di gara è necessaria l'ATI verticale con impresa attesta all'OG9; inoltre si chiede se è necessario il sopralluogo assistito.

Quanto al primo quesito la risposta è affermativa, nel senso che la categoria OG9 è senz’altro sub appaltabile al 100% ; a tal riguardo il disciplinare di gara prevede che “Il concorrente che non possiede in proprio la qualificazione relativa alla categoria scorporabile (OG9; Classifica : I), è tenuto, a propria scelta:

1) a costituire un’ATI verticale con mandante qualificata;

2) a subappaltare le rispettive lavorazioni;

3) ad avvalersi dei requisiti di un’altra impresa (artt. 49 – 50 D.lgs. 163/2006).”

Con riferimento alla necessità di un sopralluogo si precisa che trattasi senz’altro di un adempimento obbligatorio la cui ottemperanza deve essere attestata tramite apposita autodichiarazione (vds. al riguardo risposta al quesito n. 2).

6) Con la presente per chiedere conferma, in merito alla partecipazione alla gara in oggetto come impresa singola, subappaltando la categoria OG9 I. Nel dettaglio, vorremmo avere conferma se, un’azienda in possesso di qualifica SOA OG1 IV (o comunque tale da coprire l’intero importo dei lavori), possa partecipare alla gara come impresa singola, semplicemente

(2)

subappaltando i lavoro per la categoria OG9 I (nei limiti di legge) ad altra azienda, come specificato a pag. 13 del disciplinare di gara oppure è obbligata a formare un’ ATI verticale La risposta è affermativa, nel senso che la categoria OG9 è senz’altro sub appaltabile al 100% ; a tal riguardo il disciplinare di gara prevede che “Il concorrente che non possiede in proprio la qualificazione relativa alla categoria scorporabile (OG9; Classifica : I), è tenuto, a propria scelta:

1) a costituire un’ATI verticale con mandante qualificata;

2) a subappaltare le rispettive lavorazioni;

3) ad avvalersi dei requisiti di un’altra impresa (artt. 49 – 50 D.lgs. 163/2006).”

7) La scrivente chiede se ammissibile la partecipazione con certificazione SOA in fase di rinnovo, avendo lettera dell'ente certificatore della presa in carico del procedimento di rinnovo e contratto stipulato in data antecedente la scadenza, visti i ritardi nell'ottenimento del nuovo certificato a causa del cambio della normativa di riferimento.

Con riferimento al quesito sopra riportato si precisa quanto segue :

Qualora l’impresa abbai richiesto il rinnovo dell’attestazione SOA entro il termine di cui all'art. 76, comma 5, del DPR 207/2010 (almeno 90 giorni prima della scadenza del relativo termine di efficacia), può partecipare alle gare indette, rispettivamente, dopo il quinquennio o il triennio, anche se non ha ancora conseguito il nuovo attestato o la verifica triennale, sempre che l’esito positivo di tali domande intervenga, ai sensi dell’art. 11, comma 8, D.Lgs. n.

163/2006, dopo l’emanazione del provvedimento di aggiudicazione definitiva, ma prima della stipula del contratto di appalto, cioè durante la fase della verifica del possesso da parte del soggetto aggiudicatario dei requisiti di ammissione alla gara. Ciò in quanto, in applicazione del principio del favor partecipationis, cioè del principio di favorire la più ampia partecipazione nei procedimenti di evidenza pubblica, l’impresa, che ha presentato diligentemente le suddette domande almeno 90 giorni prima della scadenza del termine e che ha confidato nella tempestiva evasione delle domande da parte della SOA entro il termine di 90 giorni stabilito dall’art. 76, comma 3, d.P.R. n. 207/2010, non può essere penalizzata con l’esclusione dalla gara, ma deve essere consentita l’ultravigenza della SOA scaduta con la saldatura del periodo decorrente dalla scadenza fino all’esito positivo della domanda di rinnovo e/o verifica triennale, che ha efficacia retroattiva ex tunc, sempre che tali atti sopraggiungano prima della data fissata dal provvedimento di aggiudicazione definitiva per stipula del contratto di appalto. Al riguardo, va infatti sottolineato che l’art. 79, comma 3, D.Lgs. n. 163/2006, nella parte in cui prevede che la SOA deve concludere il procedimento

“entro 90 giorni dalla stipula del contratto”, non può essere interpretato nel senso che la mancata conclusione del procedimento entro il predetto termine di 90 giorni equivale ad una reiezione della domanda.

Va quindi conclusivamente ritenuto che, il principio di ultrattività si applica anche quando l’impresa abbia avanzato istanza, nel termine prescritto, di nuova attestazione SOA invece che di verifica triennale, tanto quindi da coprire anche il periodo intercorrente tra la data di scadenza del precedente certificato e quella di rilascio del successivo, che si impone ai soli fini della stipulazione del contratto d’appalto (vds. al riguardo parere ANAC n. 16/2014).

8) La sottoscritta impresa è in possesso dell'Attestato di qualificazione SOA Cat. OG1 cl. V^, e cat. OG11 cl. IV^ bis. Può partecipare alla gara come impresa singola subappaltando il 100%

delle opere di cui alla cat. OG9?

La risposta è affermativa; a tal riguardo il disciplinare di gara prevede che “Il concorrente che non possiede in proprio la qualificazione relativa alla categoria scorporabile (OG9; Classifica : I), è tenuto, a propria scelta:

(3)

1) a costituire un’ATI verticale con mandante qualificata;

2) a subappaltare le rispettive lavorazioni;

3) ad avvalersi dei requisiti di un’altra impresa (artt. 49 – 50 D.lgs. 163/2006).”

9) In riferimento al punto b) del paragrafo n. 5 del disciplinare, si chiede di confermare la possibilità dell’utilizzo di presentazione di fideiussione o polizza fideiussoria sottoscritta dal soggetto fideiussore mediante firma elettronica qualificata o firma digitale, ai sensi degli art.

20-22 del D. Lgs. 82/5005 e s.m.i. con allegazione di Cdrom.

In riferimento al paragrafo n. 4.6 e n.6 del disciplinare, nei quali si evince la facoltà di subappaltare la categoria OG9 al 100%, si chiede se si è obbligatorio indicare l’impresa subappaltatrice alla quale si intenderebbe affidare tali lavori.

Quanto al primo quesito si precisa che è senz’altro possibile la presentazione di fideiussione firmata elettronicamente dal fideiussore.

Con riferimento al secondo quesito si ribadisce che non è necessario indicare il nominativo del subappaltatore mentre occorre precisare quali sono le lavorazioni che si intende subappaltare.(vds. al riguardo risposta al quesito n. 4).

10) Qualora la sottoscritta impresa decidesse di partecipare alla gara qualificandosi nella sola categoria OG1 class III, dichiarando pertanto di subappaltare interamente la categoria OG9, chiede se necessiti indicare l’impresa subappaltatrice già in sede di gara o basti una generica indicazione di subappalto della cat. OG9 al 100%.

Si ribadisce che non è necessario indicare il nominativo del subappaltatore mentre occorre precisare quali sono le lavorazioni che si intende subappaltare.(vds. al riguardo risposta al quesito n. 4).

11) Con la presente per chiederVi delucidazioni circa il criterio di aggiudicazione che sarà applicato per l'esperimento della gara in oggetto, in quanto quello descritto nella penultima pagina del disciplinare di gara è poco comprensibile. La stazione appaltante si avvarrà del criterio dell'esclusione automatica ai sensi dell'art. 122 co. 9 o del massimo ribasso?!

La disciplina di cui l’art. 122, comma 9, del D.lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. non è in conflitto con il criterio di aggiudicazione del “prezzo più basso”, anzi, come si evince dal tenore letterale della norma, essa si applica esclusivamente “quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso”, sicché non si comprende la perplessità manifestata.

Semmai la rubrica del paragrafo 11.2 del disciplinare di gara, facendo erroneamente riferimento all’offerta tecnica, potrebbe ingenerare dubbi che possono, tuttavia, essere immediatamente fugati attraverso una lettura dei contenuti del disciplinare dai quali si evince inequivocabilmente che il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso e che, ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a dieci, è prevista l'esclusione automatica dalla gara di quelle che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'articolo 86, ciò ai sensi del richiamato art. 122, comma 9, del D.lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.

12) Si chiede di voler chiarire quando segue: Trattandosi di impresa attestata SOA per la cat.

OG1 CLASSIFICA III , è possibile partecipare dichiarando di voler subappaltare ad impresa qualificata il 100% delle lavorazioni appartenenti alla cat. OG9?

(4)

La risposta è affermativa; a tal riguardo il disciplinare di gara prevede che “Il concorrente che non possiede in proprio la qualificazione relativa alla categoria scorporabile (OG9; Classifica : I), è tenuto, a propria scelta:

1) a costituire un’ATI verticale con mandante qualificata;

2) a subappaltare le rispettive lavorazioni;

3) ad avvalersi dei requisiti di un’altra impresa (artt. 49 – 50 D.lgs. 163/2006).”

13) Si chiede se in sede di gara, all'interno della busta A - documenti amministrativi, bisogna presentare l'allegato H riguardante l'accettazione del protocollo di legalità sottoscritto presso la prefettura di Taranto.

Non è necessario, essendo sufficiente per le imprese concorrenti dichiarare l’accettazione dei contenuti e delle prescrizioni del protocollo di legalità, come da modulistica allegata al bando di gara.

14) Si richiede:

1) se sia obbligatorio, pena l’esclusione dalla procedura in oggetto, avvalersi o meno della Avcpassoe.

2) se sia obbligatorio il sopralluogo dei luoghi di esecuzione e dei lavori e se, nell'ipotesi di avvenuto sopralluogo, sia rilasciato attestato di presa visione dei luoghi da allegare successivamente in sede di offerta,

3) Se, in assenza di qualificazione nella categoria scorporabile OG9 sia possibile subappaltare interamente le opere rientranti nella categoria, come espressamente previsto anche dal disciplinare di gara al punto 6.

Risposta a quesito n. 1 : né la lex specialis di gara né, al momento, la legge prevede l’obbligo di avvalersi del sistema Avcpass.

Risposta a quesito n. 2 : con riferimento alla necessità di un sopralluogo si ribadisce che trattasi senz’altro di un adempimento obbligatorio la cui ottemperanza può, però, essere attestata tramite una semplice autodichiarazione (vds. al riguardo risposta al quesito n. 2).

Risposta a quesito n. 3 : la risposta è affermativa; a tal riguardo il disciplinare di gara prevede che “Il concorrente che non possiede in proprio la qualificazione relativa alla categoria scorporabile (OG9; Classifica : I), è tenuto, a propria scelta:

1) a costituire un’ATI verticale con mandante qualificata;

2) a subappaltare le rispettive lavorazioni;

3) ad avvalersi dei requisiti di un’altra impresa (artt. 49 – 50 D.lgs. 163/2006).”

15) Chiarimento fornito dalla stazione appaltante : si segnala che, per un errore materiale, nella modulistica, precisamente nel all’allegato E – OFFERTA ECONOMICA, è stato indicato un importo soggetto a ribasso pari a € 239.000,00 (euro duecentotrentanovemila/00), mentre l’importo correttamente calcolato è precisato nel bando e nel disciplinare di gara ed è pari a € 472.618,60 (euro quattrocentosettantaduemilaseicentodiciott/60), oltre IVA come per legge.

Orbene, atteso che le indicazioni riportate nella modulistica hanno un valore meramente esemplificativo e non precettivo, si ritiene di non dover procedere alla rettifica della documentazione di gara. Le imprese partecipanti sono, tuttavia, invitate a non tener conto del dato riportato al punto 4) dell’allegato E – OFFERTA ECONOMICA e a sostituire quel dato con quanto precisato dalla lex specialis di gara circa l’importo soggetto a ribasso.

(5)

16) In caso di condanna passata in giudicato (che risulta dal casellario) è sufficiente allegare copia conforme del certificato?

Al riguardo il disciplinare di gara dispone quanto segue : in caso di condanna passata in giudicato occorre indicare, in apposita dichiarazione separata, il reato per cui si è subita condanna o, in alternativa, allegare certificazione del casellario giudiziale; occorre altresì allegare copia conforme del provvedimento di condanna.

17) Si chiede se gli allegati H) ed I) del Bando di Gara, rispettivamente PROTOCOLLO DI LEGALITA' ECC... e CODICE DI COMPORTAMENTO SPECIFICO ECC... sono da sottoscrivere e inserire nella busta "A. Documentazione Amministrativa" a pena di esclusione.

Il disciplinare di gara, nelle pagg. 6 e 7, stabilisce che “ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge 6 novembre 2012, n.190 e dell’art. 7, comma 1, lett. f) del vigente piano triennale di prevenzione della corruzione (approvato con delibera di GM n. 240 del 31.12.2013, rettificato con delibera di GM n. 13 del 23.01.2014), è prevista, a pena di esclusione, l’accettazione dell’allegato protocollo di legalità per gli appalti pubblici sottoscritto presso la Prefettura di Taranto (vds.

Allegato H)”. Tale accettazione deve avvenire in occasione della compilazione dell’istanza di partecipazione (vds. fac.simile allegato sub. A, A1, A2, A3) e all’interno della stessa.

Quanto al codice di comportamento approvato da questa stazione appaltante e allegato sub. I, ciascun concorrente deve dichiarare, nelle forme che riterrà opportune, di essere edotto degli obblighi in esso prescritti, impegnandosi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto. Il rilascio di tale dichiarazione non è, tuttavia, previsto dalla lex specialis di gara a pena di esclusione.

18) La scrivente società partecipa come impresa ausiliaria , ma l'allegato da compilare, oltre il D1, per l'impresa ausiliaria non trovo altro, mi potete dare indicazioni in merito ?

I modelli da compilare sono :

1) quello allegato sub. D, per l’impresa ausiliata;

2) quello allegato sub. D1, per l’impresa ausiliaria.

19) Si chiede una delucidazione riguardo la sanzione pecuniaria dell' uno per mille, ovvero si chiede, se l'importo della cauzione provvisoria di € 6.522,25 (in quanto la scrivente è in possesso della certificazione di qualità), è già comprensiva dell'uno per mille sopra citato o è da aggiungere?

Non si comprende bene il tenore della domanda, ad ogni modo si ribadisce che la cauzione copre anche il mancato pagamento dell’eventuale sanzione pecuniaria inflitta nelle ipotesi di cui all’art. 38, comma 2bis, del D.lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. e che, in tal caso, si provvederà all’escussione della stessa per come versata in sede di gara (1% o 2% dell’importo a base d’asta, a seconda che l’impresa sia o meno in possesso della certificazione di qualità, senza ulteriori aggiunte).

20) La scrivente impresa in merito alla gara in oggetto formula i seguenti quesiti:

1) Bisogna inserire nella busta A-Documentazione amministrativa il PASSOE dell'Autorita di Vigilanza sui Contratti Pubblici?

2) La pagina 6 e 7 del disciplinare di gara per gli Allegati H e I recita:

(6)

Ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge 6 novembre 2012, n.190 e dell’art. 7, comma 1, lett. f) del vigente piano triennale di prevenzione della corruzione (approvato con delibera di GM n. 240 del 31.12.2013, rettificato con delibera di GM n. 13 del 23.01.2014), è prevista, a pena di esclusione, l’accettazione dell’allegato protocollo di legalità per gli appalti pubblici sottoscritto presso la Prefettura di Taranto (vds. Allegato H).

Ciascun concorrente deve inoltre dichiarare di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento approvato da questa stazione appaltante con delibera di GM n. 187/2013 (vds.

allegato I), impegnandosi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto.

Dato che i Modelli H e I non prevedono all'interno una sezione per la dichiarazione, bisogna solo firmarli per accettazione oppure occorre preparare una dichiarazione a parte?

Risposta a quesito n. 1 : né la lex specialis di gara né, al momento, la legge prevede l’obbligo di avvalersi del sistema Avcpass.

Risposta a quesito n. 2 : Il disciplinare di gara, nelle pagg. 6 e 7, stabilisce che “ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge 6 novembre 2012, n.190 e dell’art. 7, comma 1, lett. f) del vigente piano triennale di prevenzione della corruzione (approvato con delibera di GM n. 240 del 31.12.2013, rettificato con delibera di GM n. 13 del 23.01.2014), è prevista, a pena di esclusione, l’accettazione dell’allegato protocollo di legalità per gli appalti pubblici sottoscritto presso la Prefettura di Taranto (vds. Allegato H)”. Tale accettazione deve avvenire in occasione della compilazione dell’istanza di partecipazione (vds. fac.simile allegato sub. A, A1, A2, A3) e all’interno della stessa.

Quanto al codice di comportamento approvato da questa stazione appaltante e allegato sub. I, ciascun concorrente deve dichiarare, nelle forme che riterrà opportune, di essere edotto degli obblighi in esso prescritti, impegnandosi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto. Il rilascio di tale dichiarazione non è, tuttavia, previsto dalla lex specialis di gara a pena di esclusione.

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