DETERMINAZIONE PRESIDENZIALE URGENTE n. 7 del 7 dicembre 2016
OGGETTO Stipulazione del contratto di locazione della struttura camerale denominata
“Centro Expo Mittelschool” di via San Nicolò 5 a Trieste per lo svolgimento di eventi enogastronomici dal 01.12.2016 al 08.01.2017– Locatario Mr. Truffle Italia di Paola Castelli.
Il Presidente,
visto il D.Lgs. 30.03.2001 n. 165;
vista la L. 580/93 come modificata dal D.Lgs. n. 23 dd. 15.02.2010 di riforma dell’ordinamento delle Camere di Commercio;
tenuto conto che l’art. 3, co. 4, del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 6 agosto 2015 di istituzione della Camera di Commercio Venezia Giulia, dispone che i regolamenti e gli atti amministrativi a contenuto generale delle preesistenti Camere di commercio, restano in vigore, in quanto compatibili, sino a quando non sono adottati i corrispondenti nuovi regolamenti del nuovo ente camerale;
visti, pertanto, i vigenti Statuti delle accorpate Camere di commercio di Trieste (artt. 28 e 29) e di Gorizia (artt. 36 e 37) che hanno recepito le competenze dirigenziali previste dalle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 165 citato;
visti, altresì, i vigenti Regolamenti sull’organizzazione degli uffici che disciplinano in modo puntuale i compiti del Segretario Generale e dei Dirigenti di Area, delle accorpate Camere di commercio di Trieste (artt. 15 e 17) e di Gorizia (artt. 14 e 16);
richiamata la determina presidenziale urgente n. 1 dd. 28.10.2016 con la quale si è preso atto che il dott. Pierluigi Medeot svolgerà la funzione di Segretario Generale della Camera di Commercio Venezia Giulia fino alla scadenza del proprio incarico previsto per il 30.06.2019;
avuto presente che con la medesima determina presidenziale si è altresì provveduto a nominare il dott. Claudio Vincis Dirigente con funzioni vicarie di Segretario Generale della Camera di Commercio Venezia Giulia fino al 31 dicembre 2017;
dato atto che con nota prot. 2046 dd. 29.11.2016 la titolare della ditta Mr. Truffle Italia ha espressamente chiesto la disponibilità degli spazi dell’Expo Mittelschool quale sede logistica per poter organizzare, nel mese di dicembre 2016, uno show room enogastronomico, incentrato sulla promozione del tartufo bianco, con una serie di eventi correlati che coinvolgeranno esercizi pubblici e prodotti locali;
valutato, nelle more dell’avvio di eventuali procedure di evidenza pubblica volte alla locazione di tali spazi, di poter autorizzare l’utilizzo temporaneo richiesto, ovvero dal 01.12.2016 al 08.01.2017, a fronte di un’iniziativa che riveste comunque uno specifico interesse generale di promozione del settore enogastronomico locale;
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esaminato lo schema del contratto di locazione all’uopo predisposto, allegato alla presente, a farne parte integrante e sostanziale;
ritenuto pertanto di poter concedere in locazione per il periodo 01.12.2016 – 08.01.2017, all’impresa Mr. Truffle Italia la struttura camerale denominata “Centro Expo Mittelschool” di via San Nicolò 5 a Trieste per lo svolgimento di uno show room enogastronomico;
considerato che non sono previste riunioni di Giunta a breve termine;
ai sensi dei vigenti Statuti delle accorpate Camere di commercio di Trieste e di Gorizia;
d e t e r m i n a
1. di locare dal 1° dicembre 2016 e fino all’8 gennaio 2017 la struttura camerale denominata “Centro Expo Mittelschool” di via San Nicolò 5 a Trieste, a fronte di un corrispettivo per canone di locazione pari ad € 2.500,00 oltre IVA per lo svolgimento di un’iniziativa di promozione enogastronomia, per le motivazioni descritte in premessa;
2. di registrare i relativi importi nella voce “Proventi gestione servizi” al conto di bilancio 313005 “Ricavi uso Centro Expo Mittelschool”.
La presente determinazione sarà pubblicata all’albo camerale informatico dell’Ente ai sensi dell’art. 62 del R.D. 20.9.1934, n. 2011 e dell’art. 32 della L.
18.6.2009, n. 69 e succ. modd. intt.
La presente determinazione sarà sottoposta a ratifica della Giunta camerale nella prossima riunione.
IL PRESIDENTE comm. Antonio PAOLETTI
All./
CV 291116
Atto sottoscritto con firma digitale (artt. 20, 21, 22, 23 e 24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005 e ss.mm.ii)
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CONTRATTO DI LOCAZIONE PER IMMOBILE AD USO DIVERSO DA ABITAZIONE
tra
La Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura Venezia Giulia, piazza della Borsa 14, codice fiscale 01276550320, in persona del Dirigente con funzioni vicarie dott.
Claudio Vincis, di seguito nominata Locatore e
Mr. Truffle Italia di Paola Castelli, P.IVA 01287690323 con sede in Salita di Contovello 45 a Trieste, qui di seguito rappresentata dalla titolare Paola Castelli, nata a Trieste il 12/05/1973, residente a Trieste, di seguito denominata Conduttore
Art. 1 La Proprietà concede in locazione al Comodatario - che accetta – il bene ubicato in Trieste, via san Nicolò 5 come meglio individuato nella planimetria catastale allegata sub 2), con certificato di agibilità prot. corr. 2005-39720 di data 19.10.2005. La locazione ha per oggetto esclusivo la realizzazione di un progetto di carattere enogastronomico indirizzato, in particolare, alla diffusione della cultura del tartufo bianco mediante la realizzazione di molteplici iniziative tematiche.
Art. 2 La locazione avrà la durata dal 01/12/2016 e terminerà il 08/01/2017. Dopo tale scadenza il contratto si intenderà risolto.
Art. 3 Il canone di locazione viene pattuito in complessivi Euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00), oltre IVA, il cui pagamento è da effettuarsi in due tranches di pari importo, di cui la prima entro il 20 dicembre e il saldo entro l’8 gennaio 2017.
Il pagamento del canone dovrà essere effettuato mediante bonifico bancario a favore della Camera di Commercio di Trieste sul conto corrente dalla stessa indicato (attualmente Friuladria S.p.A. – via – Trieste IBAN: IT58U0533612400000035658882).
Art. 4 Il Conduttore, a seguito della visita dell’immobile, lo ritiene adatto all’uso contrattualmente previsto e si impegna a restituirlo, alla fine della locazione, nel medesimo stato, quale risultante dal verbale di consegna stipulato tra le parti.
Art. 5 Il Conduttore è costituito custode della porzione immobiliare dalla data di consegna. Il Conduttore è direttamente responsabile nei confronti del Locatore e terrà indenne e manlevato quest’ultimo, i suoi dipendenti o aventi causa, da ogni danno che possa derivare dal comportamento doloso e colposo, attivo ed omissivo, del Conduttore e dei soggetti da esso autorizzati ad utilizzare l’immobile.
Art. 6 L’assicurazione contro i danni da incendio, scoppio e atti vandalici, nonché responsabilità civile contro danni arrecati a terzi, relativamente alla porzione immobiliare locata, sarà stipulata a cura e spese del Conduttore. Il Conduttore si obbliga a far pervenire copia delle suddette polizze assicurative, entro e non oltre 7 giorni dalla sottoscrizione del presente contratto.
Art. 7 Per quant’altro non previsto nel presente contratto, si fa richiamo alle norme del codice civile Capo VI della locazione art. 1571-1614 c.c. in quanto applicabili e delle altre leggi vigenti.
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Art. 8 Il Conduttore autorizza il Locatore a trattare e a comunicare a terzi i suoi dati personali, anche mediante supporti e procedure telematiche, in relazione ad adempimenti connessi al rapporto di locazione, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 9 Sono a carico del Conduttore le spese necessarie all’utilizzazione del bene concesso in locazione.
Le spese del presente atto e tutte quelle accessorie, comprese quelle di registro e di bollo, sono a carico del Conduttore. Quest’ultimo ha diritto al rimborso delle spese straordinarie sostenute per la conservazione del bene, se ritenute necessarie ed urgenti, come da art.
1808 cod. civ.
Tutte le spese derivanti dall'utilizzo del bene immobile (comprese le utenze, le spese ordinarie sostenute per servizi dei locali nonché la manutenzione della pedana elevatrice, dell’unità trattamento aria e dell’impianto di condizionamento) sono completamente a carico del Conduttore, il quale si impegna a mantenerlo nello stesso stato di conservazione in cui l'ha ricevuta.
Eventuali spese straordinarie necessarie od urgenti saranno a carico del Conduttore.
Art. 10 A tutti gli effetti, compresa la notifica degli atti giudiziari, nonché della competenza territoriale, il Conduttore elegge domicilio presso la sede legale della su intestata Società sita in via di Campo Marzio n. 18.
Art. 11 Per qualsiasi controversia relativa all’interpretazione ed esecuzione del presente contratto è esclusa qualsiasi competenza arbitrale, essendo unicamente competente il Tribunale civile di Trieste.
Trieste, 1° dicembre 2016 LA PROPRIETA’
IL CONDUTTORE