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STATUTO. TITOLO I Denominazione Sede Durata

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Academic year: 2022

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STATUTO

TITOLO I

Denominazione – Sede – Durata Articolo 1- Denominazione

È costituita un’associazione avente le caratteristiche di organizzazione non lucrativa di unità sociale (ONLUS) ai sensi e per gli effetti del D. Lgs.460/97, sotto la denominazione

“Progetto Sviluppo – Cgil Piemonte Onlus”.

Articolo 2- Sede

L’associazione ha sede legale in Torino, Via Pedrotti 5.

Con deliberazione del Consiglio Direttivo potranno essere istituite sedi operative e/o amministrative anche altrove.

Articolo 3- Durata

L’associazione ha durata illimitata, salvo scioglimento ai sensi dell’art. 15 del presente Statuto.

L’assemblea straordinaria dei soci potrà prorogare, alla scadenza, il termine di durata.

TITOLO II

Scopo ed oggetto – Associati Articolo 4- Oggetto e scopo

La ONLUS non ha fini di lucro. Essa si propone principalmente di promuovere ed attuare progetti e azioni di cooperazione internazionale in sintonia e in coerenza con i principi ideali e programmatici che ispirano la Confederazione Generale Italiana del Lavoro.

Per il conseguimento dei predetti scopi, l’associazione può attuare specifici interventi per:

- affermare e promuovere i diritti umani fondamentali, quali il diritto alla salute, all’istruzione, al lavoro, alla libertà di associazione sindacale;

- affermare i diritti dei minori, delle donne, degli anziani e in generale dei ceti più deboli della gerarchia sociale;

- affermare e promuovere una cultura contro il razzismo e la xenofobia;

- affermare e promuovere la cultura della Pace, Giustizia, della riconciliazione e del reciproco rispetto tra i popoli;

- affermare una cultura solidale e compatibile in campo economico, tecnico, professionale, culturale, ecc.;

- promuovere e realizzare progetti di cooperazione internazionale e di sviluppo locale, anche in collaborazione con le associazioni degli immigrati presenti in Italia e le associazioni che rappresentano gli emigrati italiani all’estero;

- stimolare le strutture politiche e sociali competenti affinché operino scelte volte a promuovere il diritto alla salute, all’istruzione, al lavoro, alla libertà di associazione sindacale;

- sensibilizzare l’opinione pubblica anche attraverso specifiche iniziative editoriali, sul tema dei diritti umani e del lavoro dignitoso, al fine di una più incisiva opera di educazione e prevenzione;

- organizzare corsi di formazione e aggiornamento per i dipendenti interni, per i dipendenti del sindacato, per studenti, lavoratori e per chiunque intenda impegnarsi per la promozione dei diritti umani e del lavoro;

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- contribuire all’avanzamento dei processi di unificazione europea, anche attraverso la promozione e realizzazione di iniziative di cooperazione con i Paesi dell’Est Europeo;

- indirizzare verso questi scopi l’obiezione di coscienza.

Per il raggiungimento dei detti scopi, Progetto Sviluppo – Cgil Piemonte Onlus può:

- promuovere tutte le azioni ritenute necessarie e confacenti al raggiungimento degli obiettivi quali: informazioni, ricerche, studi, promozione, progettazione e realizzazione di programmi di cooperazione, formazione e educazione allo sviluppo solidale e alla mondialità;

- promuovere e gestire campagne di solidarietà e di raccolta di aiuti umanitari tra i propri iscritti e simpatizzanti;

- partecipare a iniziative e progetti promossi da Agenzie e Enti preposti, da Enti locali e pubblici, dai Ministeri della Repubblica Italiana, dall’Unione Europea, da Organismi Internazionali e Enti privati;

- assumere iniziative e/o collaborazioni con Università, Enti di formazione, Organismi nazionali e internazionali, altre organizzazioni ed associazioni, ONG e/o loro aggregazioni, aventi analoghe finalità e comuni principi ispiratori;

- richiedere mutui e/o finanziamenti a medio/lungo termine presso istituti di credito e/o di finanziamento purché finalizzati al raggiungimento degli scopi istituzionali e statutari;

- promuovere la costituzione di fondazioni, associazioni, cooperative sociali e non, costituire o partecipare a comitati, coordinamenti e federazioni aventi finalità coerenti con gli scopi dell’associazione;

- organizzare manifestazioni culturali, sportive e ricreative;

- avvalersi dell’attività di volontari, di propri soci e terzi, di obiettori di coscienza nonché di personale dipendente, collaboratori e consulenti.

La ONLUS potrà altresì svolgere tutte le attività connesse al proprio scopo istituzionale, nonché attività accessorie, in quanto ad esso integrative, anche se svolte in assenza delle condizioni previste in questione purché nei limiti consentiti dalla legge.

La ONLUS persegue i propri fini sia direttamente che in collaborazione con altre organizzazioni ed altri enti aventi il medesimo fine istituzionale e può compiere tutte quelle operazioni mobiliari e finanziarie ritenute necessarie, utili e opportune alla realizzazione dei predetti scopi.

Essendo escluso ogni scopo di lucro, gli utili e gli avanzi di gestione sono utilizzati per il raggiungimento degli scopi istituzionali e di quelli ad essi direttamente connessi.

Articolo 5- Associati

- Possono essere soci color che, persone fisiche o giuridiche e/o enti, condividendo gli scopi dell’associazione cooperano concretamente alla loro realizzazione e/o fruiscono dei servizi della stessa associazione.

- Non sarà ammesso a socio, o ne sarà escluso, chiunque manifesti la volontà di perseguire un proprio egoistico interesse, sia esso di lucro, politico o di altra natura.

- Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al Consiglio Direttivo domanda scritta, impegnandosi ad attenersi al presente Statuto. La loro domanda sarà accettata con delibera del medesimo Consiglio e all’atto dell’ammissione dovrà essere versata la quota associativa che verrà annualmente stabilita dal Consiglio stesso.

- Tutti i soci sono tenuti a contribuire alla vita dell’associazione con le quote annuali di adesione stabilite dal Direttivo al principio di ogni anno sociale; a partecipare a tutte le Assemblee ordinarie e straordinarie personalmente o, se impossibilitati, mediante delega; ad osservare lo Statuto e le deliberazioni assunte dall’Assemblea e dal Consiglio Direttivo.

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- È esclusa la temporaneità del rapporto associativo.

Articolo 6- Perdita della qualifica di socio

I soci cessano di appartenere all’associazione per recesso, decadenza, esclusione e per causa di morte.

Può recedere su domanda il socio che non sia più in grado di collaborare e/o partecipare al perseguimento degli scopi sociali.

Può essere dichiarato decaduto il socio:

- che abbia perduto i requisiti per l’ammissione;

- che non sia più in grado di concorrere in alcun modo al raggiungimento degli scopi sociali.

Può essere escluso il socio:

- che svolge attività in contrasto con quelle dell’associazione;

- che non osservi le deliberazioni degli organi sociali competenti;

- che senza giustificato motivo non adempia puntualmente agli obblighi assunti a qualsiasi titolo verso l’associazione.

L’esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo dopo che al socio sia stato, per iscritto, contestato il fatto giustificativo dell’esclusione, con assegnazione di un termine di trenta giorni per eventuali controdeduzioni.

Il socio che cessa di appartenere all’associazione per recesso, decadenza, esclusione non può rivendicare alcun diritto sul patrimonio e sulle quote già pagate.

TITOLO III Organi sociali Articolo 7- Organi sociali

Sono organi dell’associazione:

- Assemblea dei soci;

- Consiglio Direttivo;

- Il Presidente;

- Il Tesoriere;

- Collegio dei revisore dei conti.

Articolo 8- Assemblea dei soci

L’Assemblea regolarmente costituita rappresenta la universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge e al presente Statuto, obbligano tutti i soci ancorché non intervenuti o dissenzienti.

L’Assemblea viene convocata, anche fuori dalla sede sociale, almeno una volta l’anno dal Consiglio Direttivo tramite avviso da inviarsi almeno 15 giorni prima della data fissata.

Ogni socio ha diritto ad un solo voto. I soci possono farsi rappresentare da altri soci che non possono detenere più di due deleghe ciascuno.

L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio ovvero, in caso di sua assenza, da un socio nominato dall’Assemblea. Il Presidente dell’Assemblea nomina un Segretario e, se lo ritiene, due scrutatori.

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Spetta al Presidente dell’Assemblea constatare le regolarità delle deleghe e il diritto di intervenire all’Assemblea.

Delle riunioni dell’Assemblea si redige processo verbale su apposito libro bollato e vidimato da sottoscriversi dal Presidente e dal Segretario che, nominato di volta in volta fra i soci, provvederà alla sua redazione.

Sono compiti dell’Assemblea:

- deliberare sugli indirizzi generali dell’associazione;

- approvare il bilancio annuale, consuntivo e preventivo;

- nominare i componenti del Consiglio Direttivo fissandone il numero prima dell’elezione;

nominare i componenti del collegio dei revisori dei Conti; nominare il Presidente, il Vicepresidente e il Tesoriere;

- deliberare su ogni argomento sottoposto dal Consiglio Direttivo;

- modificare lo Statuto;

- deliberare in ordine allo scioglimento dell’associazione.

Articolo 9 – Assemblea ordinaria e straordinaria

L’Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione quando sono presenti la metà più uno dei soci, in seconda convocazione qualsiasi sia il numero dei partecipanti. I soci deliberano tanto in prima quanto in seconda convocazione con la maggioranza dei presenti.

Le Assemblee straordinarie di modificazione dello Statuto sono valide in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei soci e deliberano con il voto favorevole dei 2/3 dei presenti.

In seconda convocazione le Assemblee straordinarie sono valide con qualsiasi numero dei soci presenti e deliberano con il voto favorevole dei 2/3 dei presenti.

Articolo 10- In Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è investito di poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione con riferimento alle indicazioni programmatiche generali dell’Assemblea. Il Consiglio Direttivo è nominato dall’Assemblea e dura in carica tre anni.

I membri del Consiglio Direttivo, che variano da un minimo di 5 ad un massimo di 8, sono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo può delegare alcune proprie funzioni a un amministratore delegato, a un comitato esecutivo o a un direttore.

Sono compiti del Consiglio Direttivo:

- curare l’esecuzione delle delibere assembleari;

- progettare e verificare lo svolgimento delle attività sociali;

- elaborare il bilancio preventivo e consuntivo annuale;

- convocare le Assemblee previste nello Statuto;

- deliberare in materia di ammissione, recesso, esclusione e decadenza dei soci;

- fissare la misura delle quote sociali e degli eventuali contributi associativi supplementari;

- deliberare sugli atti di natura contrattuale, mobiliare e finanziaria compresa l’apertura di conti correnti con enti finanziari e/o istituti bancari nell’ambito delle attività sociali;

- assumere personale dipendente o stipulare contratti d’opera con soci e/o terzi;

- deliberare su tutti gli altri aspetti attinenti alla gestione sociale non riservati all’Assemblea dalle norme di legge o dal presente Statuto.

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno quattro volte all’anno e inoltre ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o quando lo richieda un terzo dei suoi membri.

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Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei membri del Consiglio e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente. In assenza di questi il Consiglio è presieduto dal più anziano di età fra i Consiglieri presenti.

Articolo 11- Il Presidente, il Vicepresidente e il Tesoriere

Il Presidente ha la firma e la rappresentanza dell’associazione ed è nominato dall’Assemblea.

Il Vicepresidente ricopre le funzioni del Presidente in caso di indisponibilità. Il Vicepresidente è nominato dall’Assemblea.

Poteri speciali per la firma di singoli atti possono essere delegati all’amministratore delegato e/o al direttore ed eventualmente a operatori dell’associazione.

Il Tesoriere provvede alla gestione e amministrazione del patrimonio sociale e, in generale, di tutti i mezzi finanziari disponibili, secondo le direttive del Consiglio.

Articolo 12- Il Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei revisori dei Conti, se istituito, è composto da tre membri, eletti dall’Assemblea, anche tra i soci. Esso dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Spetta al Collegio dei revisori dei Conti controllare i libri sociali, la tenuta della contabilità e i libri contabili. Di ogni ispezione e controllo si deve dare notizia nella relazione che il collegio redige annualmente.

TITOLO IV

Patrimonio – Esercizio Sociale Articolo 13- Patrimonio ed entrate dell’associazione Il patrimonio è costituito da:

- beni mobili e immobili che pervengono alla ONLUS a qualsiasi titolo;

- donazioni, legati, lasciti e contributi da parte di enti pubblici, privati o persone fisiche;

- fondi derivanti da eventuali eccedenze di bilancio.

Per l’adempimento dei suoi compiti la ONLUS dispone delle seguenti entrate:

- quote associative;

- versamenti effettuali a titolo di liberalità da chiunque aderisca alla ONLUS;

- ricavato dall’organizzazione di manifestazioni o partecipazione ad esse;

- fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche occasionali anche mediante offerte di modico valore;

- contributi corrisposti da amministrazioni pubbliche e private, nazionali e internazionale per lo svolgimento di specifiche attività e progetti;

- da rimborsi derivanti da convenzioni;

- da proventi per prestazione di servizi.

In caso di scioglimento della ONLUS, per qualunque causa, il patrimonio sarà devoluto ad altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito

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l’organismo di controllo di cui all’art. 3 comma 190 della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione d’imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento.

Il contributo associativo è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è rivendicabile.

Articolo 14- Esercizio finanziario

Gli esercizi dell’associazione si aprono il 1 gennaio di ogni anno. Per ogni esercizio è predisposto un bilancio preventivo e un bilancio consuntivo.

Il bilancio preventivo dovrà individuare, in base alle risorse economiche disponibili e preventivabili, l’attività che l’associazione intende svolgere nel successivo anno.

Il bilancio consuntivo dovrà raccogliere i risultati economici delle attività svolte nell’anno precedente e sarà accompagnato da una relazione illustrativa del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori. Il tutto dovrà essere depositato presso la sede sociale 15 giorni prima della data di convocazione dell’Assemblea che ne effettuerà l’approvazione.

Bilancio preventivo e bilancio consuntivo saranno sottoposti congiuntamente all’Assemblea dei soci.

All’associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione stessa.

L’associazione ha l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali.

TITOLO V

Scioglimento e liquidazione Articolo 15- Scioglimento

In caso di scioglimento dell’associazione, l’Assemblea nominerà una o più liquidatori che provvederanno alla liquidazione del patrimonio secondo le norme di legge.

Quanto residuerà esaurita la liquidazione verrà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità scelti dai liquidatori in base alle indicazioni fornite dall’Assemblea e sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3 comma 190 della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione d’imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento.

TITOLO VI

Clausola compromissoria Articolo 16- Clausola compromissoria

I soci sono obbligati a rimettere ala decisione arbitrale la soluzione di tutte le controversie tra soci e tra associazione e soci che insorgessero sull’applicazione e sull’interpretazione delle disposizioni contenute nel presente Statuto, negli eventuali regolamenti e nelle deliberazioni ordinarie degli organi sociali.

Il Collegio Arbitrale è composto da tre membri, di cui uno nominato dalla parte che ricorre all’arbitrato, uno nominato dalla controparte ed il terzo nominato dagli altri due arbitri.

Articolo 17- Legge applicabile

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Per quanto non previsto dal presente Statuto si intendono applicabili le norme di legge vigenti in materia di associazioni.

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