C omune di C astelnovo di S otto
Provincia di Reggio Emilia
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 33 IN SEDUTA DEL 28/09/2015
L’anno duemilaquindici il giorno ventotto del mese di settembre, alle ore 21:00, nella Residenza Municipale, a seguito di invito scritto recapitato ai singoli Consiglieri nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in prima Convocazione.
Sono presenti alla trattazione del punto in oggetto:
BOTTAZZI MAURIZIO Sindaco Presente
SPERONI ALFREDO Consigliere Anziano Presente
GUATTERI CARLA Consigliere Presente
BASSI ETHEL Consigliere Presente
VILLA FRANCESCO Consigliere Presente
DE PALMI CRISTINA Consigliere Presente
MANGHI MONICA Consigliere Presente
SETTI MAURIZIO Consigliere Presente
GALLI DANIELE Consigliere Presente
MANFREDI PAOLO Consigliere Presente
COCOLA MATTEO Consigliere Assente
CHIESI IVAN Vice Sindaco Presente
INCERTI PAOLO Assessore E Presente
PATERLINI MAURIZIO Assessore E Assente
VILLA PAOLO Assessore E Presente
Partecipa all’adunanza il Segretario Generale, Dott.ssa Anna Lisa Garuti, il quale provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, Maurizio Bottazzi, Sindaco, assume la Presidenza e riconosciuta la validità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a deliberare sull’oggetto all’ordine del giorno.
OGGETTO
12^ VARIANTE NORMATIVA AL P.R.G. VIGENTE PER LA SPECIFICAZIONE DEGLI USI PRODUTTIVI RELATIVI ALLE ATTIVITA' LUDICO CREATIVE AI SENSI DELL'ART. 15 - COMMA 4 - DELLA L.R. 47/1978 E S.M. E DELL'ART 41 DELLA LR 20/00 E S.M..
ADOZIONE
12^ VARIANTE NORMATIVA AL P.R.G. VIGENTE PER LA SPECIFICAZIONE DEGLI USI PRODUTTIVI RELATIVI ALLE ATTIVITA' LUDICO CREATIVE AI SENSI DELL'ART. 15 - COMMA 4 - DELLA L.R. 47/1978 E S.M. E DELL'ART 41 DELLA LR 20/00 E S.M..
ADOZIONE
IL CONSIGLIO COMUNALE
UDITI e fatti propri gli interventi dei Consiglieri Comunali, come da verbale di seduta;
PREMESSO CHE:
il Comune di Castelnovo di Sotto è dotato di Piano Regolatore Generale (di seguito P.R.G.), adottato con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 11 del 06/03/1998 ed approvato dalla Giunta della Regione Emilia-Romagna con Deliberazione n° 886 del 08/06/1999;
dalla data di approvazione il P.R.G. è stato interessato da 11^ varianti parziali, delle quali:
- una ai sensi dell’art. 14 della Legge Regionale n° 47/78 e successive modificazioni ed integrazioni;
- dieci ai sensi dell’art. 15 della Legge Regionale 47/78 e successive modificazioni ed integrazioni di cui una ancora in itinere;
il presente provvedimento si configura quale dodicesima variante parziale al vigente P.R.G. e, trattandosi di variante urbanistica per scopi di pubblica utilità, si propone all’adozione ai sensi dell'art. 15 della Legge Regionale 47/78 modificata ed integrata e dell’art. 41 della Legge Regionale 20/2000 e s.m.i.;
TENUTO CONTO CHE:
la Regione Emilia-Romagna con la Legge Regionale 4 luglio 2013 n. 5 "Norme per il contrasto, la prevenzione, la riduzione del rischio della dipendenza dal gioco d'azzardo patologico, nonché delle problematiche e delle patologie correlate", in armonia con i principi costituzionali e nel rispetto di quanto previsto dal decreto legge 13 settembre 2012 n. 158
“Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute”, ha formulato norme di prevenzione, riduzione del rischio e contrasto alla dipendenza dal gioco d'azzardo patologico, anche in osservanza delle indicazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità e della Commissione europea sui rischi del gioco d'azzardo;
- con l'art. 6, comma 2 e 3, la citata Legge Regionale conferisce ai Comuni la possibilità di regolamentare nei propri piani urbanistici la corretta localizzazione delle sale gioco e le dotazioni territoriali richieste oltre alla possibilità di stabilire gli elementi architettonici strutturali e dimensionali delle sale;
- la Regione Emilia-Romagna è intervenuta recentemente in merito con l'art. 4 della Legge Regionale 30 aprile 2015 n. 2 “Disposizioni collegate alla legge finanziaria per il 2015”
aggiornando la L.R. 5/2013 rafforzando i poteri di vigilanza e controllo delle amministrazioni comunali sulle sale da gioco e per la raccolta delle scommesse”, introducendo una disciplina speciale edilizia in merito alla trasformazione, realizzazione e agibilità delle stesse;
- con comunicazione prot. PG2015.0422372 del 16 giugno 2015 del Responsabile del Servizio Affari generali, giuridici e programmazione finanziaria della Regione Emilia-Romagna si danno indicazioni per l'interpretazione e la concreta attuazione delle nuove disposizioni normative relative alla pianificazione comunale in relazione alle sale da gioco e per la raccolta di scommesse;
- lo sviluppo dei punti di vendita connessi al gioco ed alla raccolta delle scommesse in specifiche strutture ed in sale da gioco espressamente dedicate caratterizzate dalla presenza di video lotterie, dove verificatosi, ha assunto per complessità, dimensione e impatto economico un ruolo significativo con ricadute in termini socio-sanitari (dipendenze), urbanistici ed ambientali connessi all'aumento del traffico, all'intensificarsi dei fenomeni di inquinamento
acustico e comportando la necessità di prevedere specifici spazi pubblici e privati da destinare alla sosta dei veicoli;
i punti vendita di giochi ed in particolare quelli oggetto di autorizzazione ministeriale (ex art.
88 del Testo Unico delle Norme di Sicurezza), hanno assunto un ruolo "specialistico" non riconducibile all'interno degli usi terziari diffusi previsti dall'art. 11. 3 delle NTA del PRG vigente complementari ad attività esistenti. Per queste attività è necessario precisare specifici ambiti urbanistici del territorio che ne garantiscano la compatibilità con gli insediamenti esistenti;
DATO ATTO CHE:
le finalità di cui all'articolo 1 della L.R. n° 5/2013 sono quelle di prevenzione e contrasto alla dipendenza dal gioco d'azzardo patologico, finalità alle quali la norma associa, in immediata connessione, gli obiettivi della pianificazione urbanistica e territoriale disegnati dall'articolo 2 della Legge Regionale 20/2000, tra i quali si ricordano:
"a) promuovere un ordinato sviluppo del territorio, dei tessuti urbani e del sistema produttivo;
b) assicurare che i processi di trasformazione siano compatibili con la sicurezza e la tutela dell'integrità fisica e con l'identità culturale del territorio;
c) migliorare la qualità della vita e la salubrità degli insediamenti urbani; e)promuovere il miglioramento della qualità ambientale, architettonica e sociale del territorio urbano, attraverso interventi di riqualificazione del tessuto esistente; …";
il rinvio ampio alle "previsioni urbanistico territoriali" e agli "strumenti di pianificazione"
comunali contenuti all’art. 6, comma 2 e 3 della L.R. n° 5/2013, rimette alla discrezionalità dei Comuni, nell'esercizio del potere di pianificazione e programmazione urbanistica loro proprio, la scelta degli strumenti più appropriati per il perseguimento degli obiettivi e delle finalità indicati dalle norme regionali;
in merito a detta problematica diverse amministrazioni comunali hanno recentemente adeguato i propri strumenti urbanistici disciplinando in dettaglio la materia;
RITENUTO opportuno, per quanto esposto, procedere alla predisposizione di una specifica variante al PRG al fine di disciplinare con maggiore dettaglio funzioni produttive riconducibili ad
"attività ludico ricreative" che, in particolare, in conseguenza dello sviluppo delle reti di comunicazione possono assumere connotati dimensionali tali da determinare nuovi impatti sociali ed ambientali che risultano oggi genericamente disciplinate all'interno del corpo normativo del PRG vigente adottato nel 1998;
CONSIDERATO CHE:
il PRG vigente identifica attività ricreative all'interno dell' uso 4.9 e ne prevede l'insediabilità all'interno delle zone destinate agli impianti sportivi in quanto, in genere, prive di valenza economica;
le sale gioco con finalità "produttiva", quando attività complementari ad altri usi urbani- residenziali, sono state individuate dal PRG nella sottocategoria dei pubblici esercizi, uso 3.2. quando le stesse non rientrano nelle attività a forte concorso di pubblico individuate tra gli usi terziari specializzati di cui all'uso 4.8;
alla luce delle problematiche conseguenti all'insediamento delle sale gioco e delle disposizioni normative richiamate si ritiene necessario integrare le Norme tecniche del PRG apportando all'interno dell'art. 11 "USI URBANISTICI" precisazioni in relazione alle categorie d'uso finalizzate alla individuazione di specifiche zone urbanistiche caratterizzate da adeguate dotazioni di standards e compatibili con le attività esistenti;
in considerazione delle attuali previsioni normative si ritiene in primo luogo di identificare una specifica destinazione d'uso per le sale da gioco rientranti nel processo amministrativo di competenza comunale e riconducibili alle destinazioni d'uso previste dall'Art. 11.3 USI TERZIARI DIFFUSI (3) e quindi di procedere con l'identificazione di una specifica destinazione d'uso per la individuazione di punti vendita di giochi che, per tipologia dei giochi
proposti, per configurazione degli spazi, per dimensione e specializzazione non siano complementari ad altre attività ma che rientrano nella macro categoria dell'art. 11.4 usi terziari specializzati (4) da individuare specificatamente in ambiti del territorio comunale a forte valenza produttiva.
TENUTO CONTO, ALTRESI, CHE:
le norme tecniche del PRG già prevedono la possibilità di individuare ambiti commerciali e direzionali all'interno di aree produttive di espansione attuabili attraverso piano urbanistico attuativo fornendo all’Amministrazione un grado di flessibilità nello sviluppo delle aree di espansione;
in detti ambiti appare possibile e corretta la collocazione delle sale gioco specializzate non complementari ad altre attività caratterizzate da specifici impatti per le quali, in sede di sviluppo o di adeguamento dei piani attuativi possono essere verificate le condizioni per garantirne la compatibilità con gli ambiti urbani esistenti e per definire una adeguata dotazione di servizi;
la modifica all'impianto normativo si concretizza quindi:
- nella individuazione di specifici usi all'interno dei quali fare rientrare le sale da gioco;
- nella determinazione di specifiche dotazioni di servizi;
- nell'individuazione delle zone compatibili con questi usi;
- nella determinazione delle dotazioni di standards;
PRESO ATTO di quanto proposto e determinato anche dalle amministrazioni comunali prossime al Comune di Castelnovo di Sotto al fine di evitare fenomeni di migrazione delle attività per la presenza di condizioni più favorevoli;
VISTA la 12^ variante normativa predisposta dal Responsabile del Servizio Ambiente e Territorio del Comune di Castelnovo di Sotto e composta dai seguenti elaborati :
RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA
RAPPORTO PRELIMINARE PER LA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A VAS allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
VISTO l’art. 41, comma 2, L.R. n° 20/2000 che consente ai Comuni di adottare varianti al P.R.G., secondo le disposizioni stabilite dalla legislazione previgente, in particolare secondo le disposizioni dell’art. 15, comma 4, della L.R. 47/1978;
PRESO ATTO dell’allegato parere favorevole sulla proposta della presente deliberazione ai sensi degli artt. 49, 1° comma, e 147-bis 1° comma, del D.Lgs. n° 267/2000 t.v., espresso dal Responsabile del 3° Servizio, in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa;
DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico – finanziaria o sul patrimonio dell’Ente e, pertanto, non richiede il parere di regolarità contabile ex art. 49, 1° comma, e 147-bis, 1° comma, del D.Lgs. n° 267/2000 t.v.;
CON VOTI, unanimi e favorevoli, resi in forma palese ai sensi di legge dai 10 (dieci) Consiglieri presenti e votanti;
D E L I B E R A
1. DI ADOTTARE, ai sensi dell’art. 15 della Legge Regionale n. 47/78 dell’art. 41 della Legge Regionale n. 20/2000 e loro successive modificazioni ed integrazioni, la 12^ variante normativa al P.R.G. vigente di cui alle premesse, composta da:
RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA (allegato A);
RAPPORTO PRELIMINARE PER LA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A VAS (allegato B);
allegati al presente atto rispettivamente, sotto la lettera A) e B), per costituirne parte integrante e sostanziale;
2. DI DARE ATTO che la suddetta variazione urbanistica, non comporta aumento di carico urbanistico del PRG vigente;
3. DI DISPORRE che la normativa adottata con il presente atto deliberativo sia applicata, durante il regime di salvaguardia, a tutte le pratiche edilizie il cui titolo sia rilasciato successivamente alla data di adozione del presente atto;
4. DI INCARICARE il Responsabile del Settore Ambiente e Territorio all'espletamento degli adempimenti conseguenti al presente atto previsti dalla vigente normativa.
5. DI DARE ATTO che sulla proposta della presente deliberazione è stato acquisito il parere prescritto dall’art. 49.1, del D.Lgs.vo n° 267/2000 e s.m..
6. DI DICHIARARE, con votazione unanime e separata, resa in forma palese da n° 10 (dieci) Consiglieri presenti e votanti, la presente immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134.4, del T.U. Enti Locali, approvato con D.Lgs. 267/2000.
Letto, approvato e sottoscritto
SINDACO SEGRETARIO COMUNALE
Maurizio Bottazzi Dott.ssa Anna Lisa Garuti