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2. Documento preliminare all’avvio della progettazione (Dpp)

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2. Documento preliminare all’avvio della progettazione

(Dpp)

2.1 Premessa

Il Documento preliminare all'avvio della progettazione (Dpp), che costituisce uno strumento fondamentale e obbligatorio per la realizzazione di un'opera pubblica, è il documento che contiene gli obiettivi che si intende raggiungere con l'opera o il servizio programmato, le esigenze del committente/utilizzatore, le prestazioni attese ed i requisiti per l'ottenimento di un prodotto che soddisfi le esigenze manifestate all'interno delle risorse economiche del committente per quanto attiene la produzione e dell'utilizzatore per quanto riguarda la gestione del ciclo vita ipotizzato per il prodotto in esame.

L’importanza di tale documento, introdotto dalla Legge 109/1994 “Legge quadro in materia di lavori pubblici” (cosiddetta Legge Merloni) e sue modifiche ed integrazioni, con l’obiettivo di concludere la fase di programmazione di un edificio pubblico, è stata specificata dal regolamento di attuazione della suddetta legge, il DPR del 21 dicembre 1999 n° 554, nel quale si individua come redattore il Responsabile del Procedimento 1 (Project Manager) e come contenuti gli “approfondimenti tecnici e amministrativi, graduati in rapporto all'entità, alla tipologia e categoria dell'intervento da realizzare”.

Il sopraccitato regolamento prevede che il Responsabile del Procedimento rediga o faccia redigere il documento preliminare all’avvio della progettazione (Dpp), che consente alla Pubblica Amministrazione di chiarire i seguenti elementi di fondamentale importanza:

• le risorse economiche; • l’impatto dell’opera;

• le modalità di affidamento della progettazione dell’opera.

In questo approccio il Dpp rappresenta sia l’indispensabile elemento di collegamento tra la fase di programmazione e quella di progettazione del singolo intervento, sia la

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base su cui eseguire i controlli della progettazione previsti dalla normativa stessa (verifica del progetto preliminare2e validità del progetto esecutivo3).

Si assiste in questo modo ad un notevole beneficio sia per i progettisti che per la committenza pubblica, attraverso il superamento dell’approccio settoriale che vedeva nell’opera dei progettisti un’attività tesa ad indicare le esigenze ed i requisiti, che ora avviene nella fase di programmazione e metaprogettazione, che si conclude con la redazione del documento preliminare all’avvio della progettazione (Dpp).

Il Dpp assume quindi in questa fase un ruolo fondamentale, perché sintetizza tutte le indicazioni per una corretta stesura del progetto, per la realizzazione e la gestione dell’opera, con la conseguenza di raggiungere una visione globale di tutti gli aspetti del progetto, funzionale, tecnologico, economico-gestionale ed operativo.

Secondo l' art. 15 comma 5 del DPR 554/99, il Dpp deve contenere fra l'altro le “indicazioni:

a) della situazione iniziale e della possibilità di far ricorso alle tecniche di ingegneria naturalistica;

b) degli obiettivi generali da perseguire e delle strategie per raggiungerli; c) delle esigenze e bisogni da soddisfare;

d) delle regole e norme tecniche da rispettare;

e) dei vincoli di legge relativi al contesto in cui l'intervento è previsto; f) delle funzioni che dovrà svolgere l'intervento;

g) dei requisiti tecnici che dovrà rispettare;

h) degli impatti dell'opera sulle componenti ambienta li e nèl caso degli organismi edilizi delle attività ed unità ambientali;

i) delle fasi di progettazione da sviluppare e della loro sequenza logica nonché dei relativi tempi di svolgimento;

j) livelli di progettazione e degli elaborati grafici e descrittivi da redigere; k) dei limiti finanziari da rispettare e della stima dei costi e delle fonti di

finanziamento;

l) del sistema di realizzazione da impiegare.

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art. 46 del DPR 554/1999 3

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Il Redattore del Dpp deve far riferimento ai punti succitati come linee guida ed adattarli alla propria opera, senza approfondirli necessariamente tutti, ma solamente quelli che sono ritenuti essenziali.

2.2 Situazione iniziale

La situazione iniziale, come indicato al punto a) dell’ art. 15 del DPR 554/99, è il primo elemento da prendere in considerazione, nel quale si vanno a descrivere le caratteristiche dell’ area di intervento, in questo particolare caso si terrà conto, essenzialmente, del manufatto esistente.

Il complesso, progettato nel 1972 dagli architetti Remo Nocchi ed Egidio Di Rosa, successivamente modificato nel 1978, e finito di costruire verso la metà degli anni ‘90 sorge a Turano, località alla periferia di Massa, in una zona denominata “le Jare” nei pressi della linea ferroviaria Roma – Genova (Fig.7).

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Principale funzione del complesso edilizio era, ed in parte ancora lo è, la vendita all’ ingrosso di prodotti ortofrutticoli, tanto da essere almeno fino a non molto tempo fa, il punto di maggiore smistamento di tali generi alimentari di un vasto comprensorio che da La Spezia andava fino a Pisa.

La funzione secondaria, in origine, era quella di creare uno spazio dedicato al mercato dei fiori, attività che è andata scomparendo molto velocemente.

La costruzione si articola a partire da un modello tipologico di riferimento a piastra. Il modello si ispira ad una concezione di mercato riguardato come grande piazza dove le attività di compravendita possono svolgersi al riparo dagli agenti atmosferici. Le aree di carico e scarico merci, deposito ed esposizione, infatti, sono tutte disposte al di sotto di un’ enorme copertura leggera la cui geometria in pianta corrisponde ad un rettangolo dalle dimensioni 115 x 120 m.

Allo scopo di minimizzare i vincoli di un’ organizzazione degli spazi orientata a conseguire la massima flessibilità d’ uso degli stessi, la copertura risulta sostenuta da un ridottissimo numero di colonne.

Il lotto di terreno occupato dalla costruzione è di 40.000 mq circa di cui 19.000 coperti e, inizialmente, risultava in pendio con un dislivello, da monte verso valle, di 12 m, che, sfruttato per l’ inserimento dei locali di servizio (parcheggi, magazzini, celle frigorifere, zone di carico e scarico, ecc…), ha consentito ai progettisti di realizzare un organismo in cui le funzioni sono ben distinte senza sovrapporsi.

Il terreno in declivio è stato scavato per metà della sua estensione in modo da ottenere un piano orizzontale di base e il terreno di riporto è stato utilizzato per la realizzazione del piano di calpestio, sostenuto dai muri di contenimento del corpo servizi posto ad una quota di – 5,60 m.

Al livello del piano di calpestio troviamo, come detto, il grande spazio coperto per le operazioni commerciali e quelli per l’ esposizione e vendita della merce ortofrutticola e, alla quota più bassa, ma a diretto contatto visivo con la parte soprastante e collegata ad essa mediante montacarichi e scale che si affacciano, a loro volta, direttamente sul vuoto aperto in prossimità dell’ area centrale, troviamo lo spazio dedicato originariamente al mercato del fiore. Sui due lati lunghi dello spazio coperto trovano posto i corpi più bassi riservati ai box degli operatori, mentre sul terzo lato, opposto alla zona a doppio volume, connesso ad un collegamento verticale

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tramite passerella in acciaio, si trova un edificio a due piani occupato da funzioni varie: bar/ristoro, servizi igienici, portico di attesa, locali riservati agli addetti e per il controllo al piano più basso, mentre al piano soprastante troviamo quelli che una volta erano uffici e che adesso sono diventati magazzini.

Antistante questo ultimo corpo c’è un enorme parcheggio utilizzato in parte dai fruitori del mercato, in parte dagli operatori ed in parte dai fruitori del complesso pediatrico ospedaliero apuano (OPA) distante solo pochi minuti e collegato tramite bus navetta.

Affiancata al piazzale troviamo, isolata, la casa del custode.

Retrostante il mercato, vi è un ulteriore spazio utilizzato come parcheggio, quando l’ intero complesso era funzionante, ma che adesso è palesemente lasciato in condizioni di degrado, visto che serve quasi da discarica.

Di seguito troviamo alcune foto che documentano la situazione attuale (Fig.8).

Figura 8 - In senso orario a partire dalla foto in alto a sinistra: vista della zona di ingresso; vista della zona destinata alla vendita della frutta; ingresso al lotto; scorcio del complesso edilizio

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Nella storia, la piazza del mercato ha un suo preciso limite fisico, definito dagli edifici che affacciano su di essa e ne qualificano lo spazio.

La “piazza” riproposta in questa realizzazione con i mezzi che la tecnologia contemporanea rende disponibili, di fatto si configura come uno spazio apparentemente privo di limiti fisici reali al di fuori della sua copertura.

Il suo perimetro è infatti trasparente, quindi pressoché impalpabile.

Pertanto i fronti di questo edificio quasi definiscono un’ architettura del vuoto: il limite impercettibile più di ogni altro, è quello dell’ orizzontale del coronamento, la cui consistenza è affidata al fitto reticolo di aste sottostante.

La collocazione del complesso architettonico in una zona verde, inoltre, con le Alpi Apuane da un lato ed il mare dall’ altro contribuisce ad evidenziare la semplicità e la chiarezza delle parti che lo compongono e, in particolare, la volontà dei progettisti nel realizzare l’ organismo come risultato di un’ operazione di sintesi tra esigenze architettonico - formali e problemi tecnologico – costruttivi.

L’ elemento di maggior rilievo è l’insieme dei moduli spaziali, formati da aste e nodi d’acciaio verniciati di bianco, costituenti la copertura della zona centrale; copertura che appare sospesa e consente, dato il numero minimo di appoggio, la creazione di un ampio spazio pubblico, permeabile in tutte le direzioni.

Uniche presenze all’ interno dello spazio, sono i corpi scala, i blocchi contenenti i montacarichi provenienti dai magazzini seminterrati e le colonne dell’ossatura portante dell’edificio per uffici; tutti elementi realizzati con un materiale, il cemento armato, che, a differenza dell’ acciaio, esprime, attraverso volumi pieni, l’ idea di solidità.

2.3 Obiettivi

Lo sviluppo della città, ma soprattutto l’ inagibilità dichiarata dell’ unico impianto sportivo polivalente, ha portato l’ amministrazione comunale a prevedere nel prossimo futuro un’ area destinata ad accogliere un nuovo complesso polifunzionale a carattere sportivo.

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L’ attuale palazzetto dello sport presenta gravi carenze essenzialmente sotto il profilo strutturale, legate, essenzialmente, a fenomeni di rottura delle travi di testata in copertura e dei pannelli di tamponamento perimetrali.

L’ attuale area destinata ad ospitare manifestazioni a carattere sportivo risulta in condizioni di degrado avanzato e la sua posizione, ai margini della zona industriale di Massa, non fa che aumentare tale situazione di disagio, a scapito dell’ accessibilità e della sicurezza delle persone.

Per questo la scelta di una zona periferica vicina alle più importanti vie di comunicazione (via Aurelia e ferrovia Genova – Roma) è parsa la soluzione strategicamente migliore per ovviare alle problematiche di carattere sociale.

Inoltre il complesso edilizio esistente, di recente costruzione e di grande valenza dal punto di vista strutturale, è molto oneroso ai fini della gestione per le casse comunali, in quanto risulta praticamente inutilizzato in rapporto alle dimensioni dello stabile stesso.

Tali condizioni non hanno fatto altro che aumentare le convinzioni all’ interno dell’ amministrazione comunale, e la scelta di trasformare il “vecchio” mercato ortofrutticolo in uno spazio sportivo polifunzionale è apparsa ai più la scelta più azzeccata.

In più, il finanziamento alla realizzazione e gestione del nuovo spazio polivalente a carattere sportivo verrà assicurato da una partnership tra pubblico e privato, ovvero tra il Comune ed una società di gestione privata.

2.4 Vincoli

Il progetto dovrà essere redatto in conformità agli strumenti urbanistici ed alle normative vigenti in materia, con particolare attenzione ai vincoli imposti dal committente ed alle prestazioni attese dai futuri fruitori degli spazi.

Vincoli programmatori ed urbanistici

Il Piano Regolatore della città di Massa è in fase di sostituzione, ma, ad oggi, risulta ancora vigente, per cui si farà riferimento ai seguenti strumenti urbanistici:

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• P.R.G.C. (Piano Regolatore Generale Comunale), approvato con delibera della giunta regionale toscana n° 10603 del 20 ottobre 1980

• Variante Generale al P.R.G.C. con varianti approvate fino al 29 ottobre 1984 • N.T.A. (Norme Tecniche di Attuazione) della Variante Generale al P.R.G.C.

con varianti approvate fino al 29 ottobre 1984 • R.E. (Regolamento Edilizio) del Comune di Massa

Verranno, inoltre, prese in considerazione fonti normative di carattere nazionale quali il Codice Civile e il D.M. 1444 del 2 Aprile 1968.

Secondo la variante generale al Piano Regolatore Generale Comunale, l’ area oggetto di studio fa parte di quelle aree del territorio comunale destinate ad attrezzature e servizi in genere4.

Norme cogenti e raccomandazioni tecniche

Lavori pubblici:

• Legge 11 Febbraio 1994 n° 109 “Legge quadro in materia di lavori pubblici” (detta legge Merloni) e successive modificazioni: Legge 216/1995 Merloni -

bis, Legge 415/1998 Merloni - ter;

• Decreto Ministeriale 18 Marzo 1996 “Norme di sicurezza per la costruzione e l’esercizio degli impianti sportivi”;

• Decreto del Presidente della Repubblica 21 Dicembre 1999 n° 554 “Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994 n°109 e successive modificazioni”;

• Decreto del Presidente della Repubblica 19 Aprile 2000 n° 145 “Regolamento recante il capitolato generale d’appalto dei lavori pubblici, ai sensi dell’art. 3 comma 5 della legge 11 Febbraio 1994 n°109 e successive modificazioni”;

• Decreto del Presidente della Repubblica 21 Giugno 2000 “Modalità per la redazione del programma triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e

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art. 29 N.T.A. della variante generale al P.R.G.C., con varianti approvate fino al 29 ottobre 1984, del Comune di Massa

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dell’elenco annuale dei lavori, ai sensi dell’ art. 14, comma 11, della legge 11/2/1994 n°109 e successive modificazioni”;

Sicurezza statica

• Legge 5 Novembre 1971 n° 1086 “Norma per la disciplina delle opere in conglomerato cementizio, normale e precompresso ed a struttura metallica”; • Decreto Ministero Lavori Pubblici 9 Gennaio 1996 “Nome tecniche per il

calcolo, 1'esecuzione ed il collaudo delle strutture in cemento armato, normale e precompresso e per le strutture metalliche”;

• Decreto Ministero Lavori Pubblici 16 Gennaio 1996 “Norme tecniche relative ai criteri generali per la verifica di sicurezza delle costruzioni e dei carichi e sovraccarichi”;

• Circolare Ministero Lavori Pubblici 4 Luglio 1996 n° 156 “Istruzioni per 1' applicazione delle norme relative ai criteri generali per la verifica di sicurezza delle costruzioni e dei carichi e sovraccarichi di cui al D.M. 16/01/1996”;

• Ordinanza Presidente del Consiglio dei Ministri 20 Marzo 2003 n° 3274

“Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del

territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica”;

• Ordinanza Presidente del Consiglio dei Ministri 3 Maggio 2005 n° 3431 “Testo integrato dell’ Allegato 2 – Edifici – all’ Ordinanza 3274/2003 come modificato dall’ OPCM 3431 del 03/05/2005;

• Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 14 Settembre 2005 “Testo Unitario recante le Norme Tecniche per le Costruzioni”;

• Ordinanza Presidente del Consiglio dei Ministri 11 Maggio 2006 n° 3519 “Criteri per l’ individuazione delle zone sismiche e la formazione e l’ aggiornamento degli elenchi delle medesime zone”;

• UNI EN 1992 – 1 – 1 Eurocodice 2 “Progettazione delle strutture di calcestruzzo. Parte 1 -1 Regole generali e regole per gli edifici”;

• UNI EN 1993 – 1 – 1 Eurocodice 3 “Progettazione delle strutture di acciaio. Parte 1 -1 Regole generali e regole per gli edifici”;

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• UNI EN 1994 – 1 – 1 Eurocodice 4 “Progettazione delle strutture composte acciaio-calcestruzzo. Parte 1 -1 Regole generali e regole per gli edifici”; • CNR 10011/1997 “Costruzioni in acciaio. Istruzioni per il calcolo, l’

esecuzione, il collaudo e la manutenzione”.

Sicurezza sul luogo di lavoro e nel normale utilizzo degli impianti

• Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955 n° 547 “Norme per la prevenzione degli infortuni”;

• Decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956 n° 303 “Norme generali per l’igiene del lavoro”;

• Legge 1 marzo 1968 n° 186 “Definizioni di realizzazione e costruzione a regola d’arte degli impianti elettrici”;

• Legge 18 ottobre 1977 n° 791 “Norme per la sicurezza degli impianti elettrici”;

• Legge 5 marzo 1990 n° 46 “Norme per la sicurezza degli impianti”;

• Decreto Legislativo 15 agosto 1991 n° 277 in materia di “Protezione dei lavoratori contro rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro”;

• Decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1991 n° 447 “Regolamento di attuazione della L 5/3/90, in materia di sicurezza degli impianti”;

• Decreto Legislativo 19 settembre 1996 n° 626 “Adeguamento alle direttive 89/392/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/269/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE, 93/88/CEE, 97/42/CEE e 199/3/CEE, riguardanti il miglioramento durante il lavoro”.

Sicurezza in caso di incendio

• Decreto Ministeriale 16 febbraio 1982 “Elenco dei depositi e industrie pericolose soggetti alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi”;

• Decreto Ministeriale 30 novembre 1983 “Termini, definizioni generali e simboli grafici di prevenzione incendi”;

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• Decreto Ministeriale 12 aprile 1996 “Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione e l’esercizio degli impianti termici alimentati da combustibili gassosi”;

• Decreto Ministeriale 19 agosto 1996 “Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione e l’esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo”;

• Decreto Ministeriale 10 marzo 1998 “Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro”.

Accessibilità e fruibilità

• Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978 n° 384 “Norme sull’abbattimento delle barriere architettoniche”;

• Legge 9 gennaio 1989 n° 13 “Disposizioni per favorire il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati”;

• Decreto Ministeriale 14 giugno 1989 n° 236 “Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la visibilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sorveglianza e agevolata ai fini del superamento e dell’eliminazione delle barriere architettoniche”;

• Legge Regione Toscana 9 settembre 1991 n° 47 “Norme sull'eliminazione delle barriere architettoniche”;

• Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996 n° 503 “Regolamento recante norme per l’ eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici”.

Benessere

• Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955 n° 547 “Illuminazione generale”;

• Decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956 n° 303 “Illuminazione naturale e artificiale”;

• UNI EN ISO 717-1: 1997 “Valutazione dell'isolamento acustico in edifici ed elementi di edificio- Isolamento acustico per via aerea”;

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• UNI EN ISO 3740:2002 “Determinazione dei livelli di potenza sonora delle sorgenti di rumore - Linee guida per l'uso delle norme di base”;

• UNI EN 12354-2:2002 “Valutazioni delle prestazioni acustiche di edifici a partire dalle prestazioni di prodotti - Isolamento acustico al calpestio tra ambienti”.

• Legge 9 Gennaio 1991 n° 10 “Norme per 1'attuazione del Piano Energetico Nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia”;

• Decreto del Presidente della Repubblica 26 Agosto1993 n° 412 “Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, 1'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell' art. 4, comma 4, della Legge n° 10/1991”;

• Direttiva 2002/91/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16

Dicembre 2002 su “ Il rendimento energetico nell'edilizia”;

• Decreto legislativo 19 Agosto 2005 n° 192, “Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell’edilizia”

Regolamenti

• Delibera n° 851 15 Luglio 1999 della G.E. del CONI “Norme CONI per l’ impiantistica sportiva”;

• Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) “Carte Federali 2007: Regolamento del Giuoco del Calcio a 5”;

• Federazione Italiana Tennis (FIT) “Carte Federali 2004: Regole di Tennis”; • Federazione Italiana Giuoco Pallamano (FIGH) “Carte Federali 2005:

Regolamento;

• Federazione Italiana Pallacanestro (FIP) “Carte Federali 2004: Regolamento Tecnico Ufficiale della Pallacanestro”.

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2.5 Classi di esigenza

Dal punto di vista urbanistico, il progetto del nuovo spazio polivalente a carattere sportivo, rientra in quella fase di riqualificazione e di ampliamento con l’ esigenza primaria di creare un luogo sicuro e funzionale, oltre che formale.

Secondo la norma UNI 8289:1981, le classi di esigenze sono l’ esplicitazione dei bisogni dell'utenza finale, tenuto conto dei vincoli che l'ambiente naturale pone all'ambiente costruito; la loro individuazione passa attraverso l'analisi dei bisogni da soddisfare, confrontati con i fattori di tipo ambientale, culturale ed economico5 . Sempre secondo tale norma, possono identificarsi sette classi di esigenze, di seguito definite ed esplicitate, anche in riferimento alla norma UNI 10722-2.

1. Sicurezza: insieme delle condizioni relative all'incolumità degli utenti, nonché alla difesa ed alla prevenzione dei danni dipendenti da fattori accidentali, nell'esercizio del sistema edilizio o nell’uso del servizio.

L’incolumità degli utenti richiede una progettazione accurata degli spazi e dei flussi che in essi si generano, con attenzione particolare verso i percorsi pedonali e la loro separazione nei confronti del traffico veicolare; tuttavia la sicurezza non si limita agli utenti, ma anche i lavoratori ed alla merce presente nell’edificio, che deve essere protetta da danni e furti.

Per cui, nel caso in esame, sarà necessario garantire ulteriormente il rispetto delle seguenti sottoclassi di esigenza:

• sicurezza da agenti atmosferici e naturali;

• sicurezza statica, soprattutto in caso di evento sismico; • sicurezza in caso di incendio;

• sicurezza nei luoghi di lavoro e nel normale utilizzo degli impianti; • sicurezza dei materiali

• sicurezza antifurto e antintrusione

L’edificio previsto dovrà innanzi tutto possedere requisiti di sicurezza statica, e quindi evitare rischi derivanti da carenze strutturali, soprattutto in caso di sisma; si renderà quindi necessaria l’analisi dell’edificio progettato ai fini della verifica del suo adeguamento all’attuale normativa sismica, necessario secondo l’ordinanza n°

5

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3274 del 2003 per tutti gli edifici esistenti in seguito al cambio di destinazione d’uso (con aumento dei carichi superiore al 20%).

Altri aspetti particolarmente importanti tra quelli che contribuiscono a rendere un edificio sicuro sono quelli relativi a garantire la sicurezza nello svolgimento delle attività previste, sia per i lavoratori che per gli utenti, nell’uso degli impianti e nella prevenzione degli incendi.

2. Benessere: insieme delle condizioni relative a stati del sistema edilizio adeguati alla vita, alla salute ed allo svolgimento delle attività da parte degli utenti.

Il concetto di benessere, che rimanda alla percezione di stimoli sensoriali avvertita

dagli utenti/utilizzatori di un’opera, riguarda quindi tutte quelle condizioni che rendono l’ambiente adeguato alla salute ed allo svolgimento delle attività.

In fase di progettazione può essere analizzata la disposizione degli ambienti in relazione alle funzioni che in esse vengono svolte, o la collocazione e l’ampiezza delle aperture, oltre che la presenza di eventuali impianti di condizionamento, per garantire i valori richiesti dei parametri termoigrometrici.

Il benessere, una delle esigenze che è più facile riscontrare nella soddisfazione dei fruitori, può essere:

• termoigrometrico (in funzione della temperatura, dell’umidità relativa, della velocità dell’aria);

• acustico (in funzione dell'isolamento acustico e del tempo di riverberazione); • visivo (in funzione della definizione degli spazi, del tipo e livello di

sfruttamento della luce naturale, evitando gli abbagliamenti);

• luminoso (in funzione del livello di illuminamento del pavimento e del piano di lavoro, del fattore di luce diurna e dell’assenza o metro di fenomeni di abbagliamento, a seconda del tipo di locale);

• igienico - olfattivo (in funzione del numero dei ricambi d'aria e della purezza dell’aria).

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3. Accessibilità e Fruibilità: insieme delle condizioni relative a stati del sistema edilizio ad essere adeguatamente usato dagli utenti nello svolgimento delle attività.

Gli spazi pubblici dovranno essere accessibili e visitabili in autonomia da parte di tutti gli utenti, senza discriminazioni e con pari possibilità di uso delle attrezzature, secondo le normative vigenti in materia di eliminazione delle barriere architettoniche. Negli edifici pubblici deve essere garantito un livello di accessibilità degli spazi interni tale da consentire la fruizione dell'edificio sia al pubblico che al personale in servizio.

Le barriere architettoniche sono definite come gli “ostacoli fisici che sono fonte di

disagio per la mobilità di chiunque, ed in particolare di coloro che, per qualsiasi causa, hanno capacità motoria ridotta o impedita in forma permanente o temporanea” ; inoltre costituiscono una barriera di tipo architettonico anche la

mancanza di accorgimenti e segnalazioni che permettono l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo per chiunque, ed in particolare per i non vedenti, per gli ipovedenti e per i sordi.

Nel caso dell’edificio su cui si deve intervenire, la destinazione d’uso prevista (servizi pubblici di carattere culturale) richiede che l’edificio presenti le caratteristiche di “accessibilità”, cioè la possibilità, anche da parte di persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale, di raggiungere l’edificio e le singole unità immobiliari o ambientali, di entrarvi agevolmente e di fruirne spazi ed attrezzature in condizioni di adeguata sicurezza ed autonomia.

La soddisfazione del requisito dell’accessibilità e fruibilità per tutti si traduce nell’assicurare la massima autonomia ad un'ampia fascia di utenti, che possono essere dotati di problematiche psico-fisiche molto varie, sintetizzabili nelle seguenti classi:

• malattia;

• menomazione, cioè perdita di funzioni cognitive, di strutture psicologiche o anatomiche;

• inabilità, cioè limitazione o impossibilità di portare a termine un compito o un’azione: può essere relativa al comportamento, alla comunicazione, alle cure personali, al moto, alla destrezza, alla tolleranza ambientale, ecc.

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Da queste problematiche conseguono vari livelli di handicap, inteso come svantaggio che colpisce l'individuo per una delle cause sopra elencate e che gli impedisce di assumere il ruolo definito normale in rapporto alla sua età, condizione sociale, cultura, ecc.

Le possibili strategie per raggiungere l’accessibilità e la fruibilità per tutti prevedono l’uso dei seguenti accorgimenti:

• dimensionare i percorsi di connettivo in modo sovrabbondante rispetto agli standard usuali;

• studiare la morfologia dei percorsi, possibilmente lineari, ma adeguati all'instaurarsi di più flussi di utenti, anche dal punto di vista volumetrico, prevedendo rapporti larghezza-altezza che non provochino sensazioni claustrofobiche, isole di sosta ed attrezzature di supporto alla mobilità;

• assicurare una corretta illuminazione diretta naturale, preferibilmente laterale, in modo da consentire una corretta percezione delle sagome e delle distanze anche da parte degli utenti con limitazioni visive;

• realizzare raccordi verticali adeguati a tutti gli utenti, evitando le differenziazioni tra rampe e scale;

• studiare adeguatamente la segnaletica interna, ponendola ad un'altezza tale da essere facilmente percepibile da tutti.

4. Aspetto: insieme delle condizioni relative alla fruizione percettiva del sistema edilizio da parte degli utenti.

L’aspetto è la classe di esigenze connessa alle condizioni relative alla fruizione percettiva del sistema edilizio da parte degli utenti, in relazione a vari elementi, come il tipo edilizio, alla qualità dei materiali, alla soluzione architettonica, alla forma, ecc. Infatti, dal momento che i bisogni dell’uomo non sono solo legati alla capacità di un bene o servizio di assolvere una funzione, ma sono strettamente connessi alla qualità estetica, lo studio della percezione visiva dell’uomo è di fondamentale importanza per trasformare gli ambienti luoghi in luoghi di identificazione collettiva.

La particolare destinazione d’uso prevista, che presuppone la fruizione da parte di un numero ampio e diversificato di utenti, comporta quindi un’attenzione specifica alle scelte compositive ed al modo con cui l’edificio viene loro presentato.

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L’edificio oggetto della progettazione si dovrà quindi presentare:

• gradevole esteticamente, sia per tecnologia costruttiva che per composizione architettonica dei volumi;

• di facile lettura, così da rendere la fruizione più piacevole e semplice anche da parte di visitatori occasionali; soprattutto è importante che in caso di emergenza siano percepibili nel minor tempo possibile le via di fuga più brevi e sicure.

5. Gestione: insieme delle condizioni relative all'economia di esercizio del sistema edilizio ed efficienza del servizio.

Questa classe di esigenza, che rappresenta un elemento importante sull'economia di un'attività, comprende i seguenti elementi, presenti in qualsiasi organismo edilizio, ma spesso sottovalutati in fase di programmazione e progettazione:

• manutenzione ordinaria preventiva; • manutenzione straordinaria;

• pulibilità degli elementi; • riparabilità degli elementi;

• sostituibilità parziale o completa degli elementi.

La gestione è una fase che merita una progettazione a parte, come prevede il DPR 554/99: "La progettazione ha come fine fondamentale la realizzazione di un

intervento di qualità e tecnicamente valido, nel rispetto del miglior rapporto fra i benefici e i costi globali di costruzione, manutenzione e gestione. La progettazione è informata, tra l'altro, a principi… di massima manutenibilità, durabilità dei materiali e dei componenti, sostituibilità degli elementi… ed agevole controllabilità delle prestazioni dell' intervento nel tempo.” Di conseguenza, poiché i costi di

gestione per alcune attività sono superiori ai costi di realizzazione, la normativa sottolinea che devono essere utilizzati specifici accorgimenti costruttivi e tecnologici per ridurre questa voce nei costi globali.

6. Integrabilità: insieme delle condizioni relative all'attitudine delle unità e

degli elementi del sistema edilizio a connettersi funzionalmente tra di loro.

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• rapporto con il contesto antropologico e con gli elementi naturali;

• rispetto dei valori paesaggistici e dei caratteri fondamentali del territorio; • legami tra le varie unità ambientali;

• compatibilità tecnica e funzionale tra i materiali e gli elementi tecnici.

Una particolare attenzione a questa classe di esigenze è tra i vincoli imposti dal committente, poiché uno degli obiettivi dell’intervento è l’eliminazione di forme di disgregazione urbanistica allo scopo di rendere omogeneo il tessuto urbano. All’integrabilità rivolge una particolare attenzione anche la vigente normativa in materia di lavori pubblici, come prevede il DPR 554/99: “La progettazione è

informata, tra l'altro, a principi di… compatibilità dei materiali”

7. Salvaguardia dell’ambiente: insieme delle condizioni relative al

mantenimento e miglioramento degli stati dei sovrasistemi di cui il sistema edilizio fa parte.

Questa esigenza si deve tradurre in atteggiamenti progettuali mirati al conseguimento dei seguenti risultati:

• costruire un’opera che preveda sistemi atti alla riduzione di agenti inquinanti; • realizzare un'opera che utilizzi materiali riciclabili in fase di smaltimento; • contribuire nelle fasi sia di realizzazione che di gestione alla riduzione dello

sfruttamento delle risorse terrestri.

Alla salvaguardia dell’ambiente si deve rivolgere una particolare attenzione anche durante la fase progettuale, come il DPR 554/99: “La progettazione è informata, tra

l'altro, a principi di minimizzazione dell’impegno di risorse materiali non rinnovabili e di massimo riutilizzo delle risorse naturali impegnate dall’intervento”.

2.6 Funzioni e attività (Ambiti Funzionali Omogenei – AFO)

L’ individuazione degli Ambiti Funzionali Omogenei (AFO) deriva direttamente da una preliminare analisi funzionale che definisce in modo chiaro e definitivo le attività principali da ospitare nell’ organismo edilizio.

Si arriva alla definizione degli AFO, unità funzionali che devono rispondere ai requisiti emersi dall’analisi tecnica delle classi di esigenze, attraverso operazioni di

(19)

omogeneizzazione e raggruppamento delle funzioni che presentano analogie e compatibilità6.

La progettazione ha quindi il compito di riorganizzare in modo sistematico e qualitativo le aree funzionali individuate, e tradurle in Ambiti Spaziali Omogenei (ASO), determinandone le dimensioni migliori per i vari ambienti, in relazione alle attività da svolgervi, all’ingombro degli arredi, al numero ed alle caratteristiche degli utenti e delle attrezzature necessarie, ecc.

Le operazioni di progettazione diventano quindi la traduzione, attraverso il rispetto dei requisiti dimensionali sopra specificati e le loro relazioni reciproche, degli ASO, a cui corrisponde un preciso requisito dimensionale, in modelli planimetrici.

Questo processo progettuale di tipo evoluto, che scaturisce direttamente dal rispetto dei vincoli imposti dal committente e dall’analisi dei bisogni e delle esigenze o prestazioni attese dei fruitori, consente una netta riduzione degli scarti, cioè degli spazi in eccesso o male utilizzati7.

Prima dell’ individuazione degli Ambiti Funzionali Omogenei (AFO) è importante l’ enumerazione e la definizione sintetica delle funzioni e delle attività che verranno svolte:

• deposito del veicolo da parte del personale addetto; • deposito del veicolo da parte degli utenti;

• spostamento dal veicolo all’ edificio; • accesso all’ edificio;

• attività ricettive e di smistamento; • servizio di spogliatoio;

• attività di riscaldamento precedente l’ attività sportiva; • svolgimento dell’ attività sportiva;

• attività di defaticamento;

• attività di istruzione alla pratica sportiva; • attività gestionali e di segreteria;

• servizio informativo; 6

P.L. Maffei: Appunti da Lezioni di Architettura Tecnica II, Felici Edizioni, Pisa, 1989 7

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• attività di vigilanza; • attività di custodia; • attività di primo soccorso; • attività di visita medico sportiva;

• attività di magazzino e deposito attrezzi; • attività igieniche e fisiologiche;

• attività impiantistiche; • attività di stampa;

• attività didattiche o di riunione; • attività di ristoro;

• guardare la manifestazione sportiva; • spostamenti interni al complesso edilizio

È possibile, adesso, elencare gli Ambiti Funzionali Omogenei, con la descrizione delle funzioni e attività relative.

AFO 1 Funzione di accoglienza: L’attività di accoglienza del fruitore o del personale addetto inizia nel momento in cui accede al lotto a piedi o con un mezzo di trasporto e termina quando entra nell’ edificio attraverso uno degli accessi; la successiva attività di smistamento dei fruitori prevede la separazione dei vari flussi di utenti e la loro distribuzione fino all’ accesso allo svolgimento delle varie funzioni. Le attività correlate a tale funzione primaria sono:

• deposito del veicolo da parte del personale addetto; • deposito del veicolo da parte degli utenti;

• spostamento dal veicolo all’ edificio; • accesso all’ edificio;

• attività ricettive e di smistamento.

AFO 2 Funzione di svolgimento dell’ attività sportiva: Tale funzione prevede tutto ciò che riguarda lo svolgimento dell’ attività fisica in condizioni

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di sicurezza per gli utenti, tenendo conto delle esigenze connesse ai diversi livelli di pratica sportiva. Le attività correlate a tale funzione sono:

• attività di riscaldamento;

• svolgimento dell’ attività sportiva; • attività di defaticamento;

• attività di istruzione alla pratica sportiva.

AFO 3 Funzione di spettacolo: La funzione di spettacolo comprende tutte quelle attività proprie degli utenti visitatori, in particolar modo l’ attività di visione della zona di gioco in tutta la sua integrità, in situazione di riposo ed in condizioni di sicurezza. La visione è riferita alla manifestazione di turno o semplicemente a quella degli allenamenti quando consentito.

AFO 4 Funzioni amministrative e di gestione: Costituisce l’ insieme delle attività e funzioni proprie degli amministratori e dei coordinatori dei vari servizi, caratterizzati da un lavoro prevalentemente sedentario ed individuale, ma con possibilità di ricevimento di pubblico, con dotazione di attrezzature informatiche e sistemi di comunicazione via cavo con gli altri uffici. Appartengono a tale ambito funzionale le seguenti attività:

• attività di segreteria • attività gestionali • servizio informativo • attività di vigilanza • attività di custodia

• relativi percorsi orizzontali e verticali

AFO 5 Funzioni e servizi di supporto alla pratica sportiva: Tale ambito comprende tutte quelle attività correlate con gli spazi di relazione (percorsi orizzontali e verticali), atti alla connessione ed alla fruibilità delle varie aree funzionali, oltre a tutte quelle funzioni strettamente collegate alle altre sopraelencate e con esse integrate, che ne consentono un corretto svolgimento o un’ attuazione migliore. Tali attività sono:

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• attività di spogliatoio • attività di primo soccorso • attività di visita medico sportiva

• attività di magazzino e deposito attrezzi • attività igieniche e fisiologiche

• attività impiantistiche • attività di stampa

• attività didattiche o di riunione • attività di ristoro

• relativi percorsi orizzontali e verticali

AFO 6 Funzioni e servizi di supporto alla visione dell’ attività sportiva: Tale ambito comprende tutte quelle attività correlate con gli spazi di relazione (percorsi orizzontali e verticali), atti alla connessione ed alla fruibilità delle varie aree funzionali, oltre a tutte quelle funzioni strettamente collegate alle altre sopraelencate e con esse integrate, che ne consentono un corretto svolgimento o un’ attuazione migliore. Tali attività sono:

• attività di primo soccorso • attività igieniche e fisiologiche • attività impiantistiche

• attività di ristoro

• relativi percorsi orizzontali e verticali

2.7 Requisiti connessi ai vincoli

Si definisce requisito la traduzione di un'esigenza in fattori atti a individuarne le condizioni di soddisfacimento da parte di un organismo edilizio o di sue parti spaziali o tecniche, in determinate condizioni d'uso e/o di sollecitazione8.

La traduzione in fase di programmazione delle varie classi di esigenze in requisiti ha lo scopo di soddisfare, oltre agli obiettivi stessi del processo edilizio, le prestazioni

8

(23)

attese dall’utenza, definite come il comportamento reale dell’organismo edilizio e/o delle sue parti nelle effettive condizioni di uso e di sollecitazione8.

I requisiti, che risultano quindi strettamente connessi alla classe di esigenze di cui sono la traduzione tecnica, vengono classificati in:

• requisiti funzionali spaziali; • requisiti ambientali; • requisiti tecnologici; • requisiti tecnici; • requisiti operativi; • requisiti di durabilità; • requisiti di manutentibilità.

A questi si deve aggiungere un requisito di compatibilità ambientale che il progetto dovrà avere nel rispetto del contesto in cui viene inserito.

Di seguito si riportano le descrizioni a carattere generale dei vari requisisti che andranno rispettati in fase di progettazione.

Requisiti funzionali spaziali

La classe dei requisiti funzionali spaziali è definita dalle norme UNI come "la

traduzione di un'esigenza in fattori geometrico- dimensionali e di organizzazione degli spazi, atti ad individuare le condizioni di soddisfacimento da parte di un elemento spaziale”.

Le condizioni di soddisfacimento previste dalla citata norma UNI sono ricavabili dalle normative vigenti, soprattutto da quelle in campo di sicurezza (in primo luogo statica, in caso di incendio e nel normale utilizzo degli impianti) e di progettazione per l’eliminazione delle barriere architettoniche.

Di conseguenza, ai fini della verifica delle dimensioni minime degli spazi e la loro disposizione, sarà necessario rispettare i requisiti in relazione alla due seguenti classi di esigenze:

• sicurezza;

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Sicurezza

La sicurezza verrà garantita, per l'incolumità di tutti i fruitori, dipendenti ed esterni, e dei beni, attraverso la verifica delle normative vigenti.

Di seguito si esaminano in modo autonomo i requisiti relativi alle sottoclassi di esigenze elencate nel paragrafo relativo alle classi di esigenze:

Sicurezza da agenti atmosferici e naturali: la protezione dell'edificio dagli agenti

atmosferici viene realizzata adottando i seguenti accorgimenti tecnici: • vetri delle finestre resistenti agli urti;

• presenza di impianto di protezione in caso di fulmini, con riferimento alla norma CEI 81-1.

Sicurezza statica: l’ organismo edilizio nel suo insieme e nelle sue singole parti

dovrà garantire condizioni di sicurezza statica in base alle sollecitazioni di tipo statico e di tipo dinamico prodotte dalle attività svolte al suo interno, nonché da cause esterne all’ organismo stesso. Dovrà essere garantita la sicurezza ai carichi, ai sovraccarichi ed ai carichi eccezionali, tenendo conto delle seguenti sollecitazioni e delle loro possibili combinazioni: peso proprio, sovraccarichi accidentali e permanenti, azioni sismiche, cedimenti dei terreni, azioni del vento, vibrazioni e deformazioni termiche.

Sicurezza in caso di incendio: dal momento che l'immobile in oggetto costituisce

anzitutto un luogo di lavoro, occorre fare riferimento al Decreto Ministeriale 10 marzo 1998, concernente "Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione

e l'emergenza nei luoghi di lavoro", in attuazione di quanto previsto dall'art. 13 del

Decreto Legislativo 19 settembre 1994 n°626. Lo scopo di tale decreto è dettare un regolamento che stabilisca i criteri per la valutazione dei rischi di incendio nei luoghi di lavoro ed indicare le misure di prevenzione e di protezione antincendio da adottare al fine di ridurre l'insorgenza di un incendio e di limitarne le conseguenze, qualora si verifichi. La serie delle procedure e delle misure tecniche da applicare a tale scopo prevede i seguenti passaggi:

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1. Redazione da parte del datore di lavoro del documento di valutazione dei

rischi, che contiene la valutazione del livello di rischio d'incendio,

classificato in una delle seguenti categorie:

• livello di rischio basso: per i luoghi di lavoro o parte di essi in cui sono presenti sostanze a basso tasso di infiammabilità, le condizioni locali e di esercizio offrono scarse possibilità di sviluppo di principi di incendio ed in cui, in caso di in incendio, la probabilità di propagazione dello stesso è da ritenersi limitata;

• livello di rischio medio: per i luoghi di lavoro o parte di essi, in cui sono presenti sostanze infiammabili e/o condizioni locali e/o di esercizio che possono favorire lo sviluppo di incendi, ma nei quali, in caso di incendio, la probabilità di propagazione è limitata;

• livello di rischio elevato: per i luoghi di lavoro in cui, per la presenza di sostanze altamente infiammabili e/o per le condizioni locali e/o di esercizio, sussistono notevoli probabilità di sviluppo di incendi e sussistono forti probabilità di propagazione delle fiamme.

2. Identificazione del pericolo di incendio, in funzione dei materiali presenti nei luoghi di lavoro.

3. Adozione di una o più tra le seguenti misure di tipo tecnico intese a ridurre la

probabilità di insorgenza degli incendi:

• realizzazione di impianti elettrici realizzati a regola d'arte;

• realizzazione di impianti di messa a terra di impianti, strutture e masse metalliche, per evitare la formazione di cariche elettrostatiche;

• realizzazione di impianti di protezione contro le scariche atmosferiche; • ventilazione degli ambienti in presenza di vapori, gas o polveri infiammabili;

adozione di dispositivi di sicurezza.

4. Adozione dei seguenti criteri generali di sicurezza relativi alle vie di uscita in

caso di incendio:

• ogni luogo di lavoro deve disporre di vie di uscita (percorsi senza ostacoli al deflusso, che consenta agli occupanti di un edificio o locale di raggiungere un luogo sicuro) alternative, ad eccezione di quelli di piccole dimensioni o dei locali a rischio di incendio medio o basso;

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• ciascuna via di uscita deve essere indipendente dalle altre e collocata in modo che le persone possano ordinatamente allontanarsi da un incendio;

• dove è prevista più di una via di uscita, la lunghezza del percorso per raggiungere la più vicina uscita di piano ed il tempo massimo di evacuazione devono essere inferiore ai seguenti valori:

o 30 m e 1’ per aree a rischio di incendio elevato; o 45 m e 3’ per aree a rischio di incendio medio; o 60 m e 5’ per aree a rischio di incendio basso.

• le vie di uscita devono sempre condurre ad un luogo sicuro (un posto dove le persone possano ritenersi al sicuro dagli effetti di un incendio);

• i percorsi di uscita in un'unica direzione devono essere evitati per quanto possibile;

• le vie di uscita devono essere di larghezza sufficiente in relazione al numero degli occupanti, misurata nel punto più stretto del percorso;

• deve esistere la disponibilità di un numero sufficiente di uscite di adeguata larghezza da ogni locale e piano dell'edificio;

• le scale devono normalmente essere protette dagli effetti di un incendio tramite strutture resistenti al fuoco e porte resistenti al fuoco munite di dispositivo di autochiusura, ad eccezione dei piccoli luoghi di lavoro a rischio di incendio medio o basso.

5. Adozione dei seguenti criteri generali di sicurezza relativi al numero ed alla larghezza delle uscite di piano (uscita che consenta alle persone di non essere ulteriormente esposte al rischio diretto degli effetti di un incendio, cioè uscita che immetta direttamente in un luogo sicuro, in un percorso protetto che consenta di raggiungere un luogo sicuro o su una scala esterna):

• una sola uscita di piano non è da ritenersi sufficiente quando: o l'affollamento del piano è superiore a 50 persone;

o nell'area interessata sussistono pericoli di esplosione o specifici rischi di incendio;

o la lunghezza del percorso per raggiungere l'uscita di piano supera i suddetti valori per la lunghezza del percorso per raggiungere la più vicina uscita di piano.

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Quando una sola uscita di piano non è sufficiente, il numero delle uscite dipende dall’affollamento (numero massimo ipotizzabile di lavoratori o di altre persone presenti) e dalla lunghezza dei percorsi per raggiungere l'uscita di piano; per i luoghi a rischio di incendio medio o basso, la larghezza complessiva delle uscite di piano deve essere non inferiore al valore ricavato dalla seguente formula:

L (metri) = A x 0,60 /50 dove:

- A = affollamento del piano

- 0,60 = modulo unitario di passaggio (in metri);

- 50 = numero massimo delle persone che possono defluire attraverso un modulo unitario di passaggio

Se il valore del rapporto A/50 non è intero, va arrotondato al numero intero superiore.

• la larghezza delle uscite deve essere multipla di 60cm, con tolleranza del 5%; • la larghezza minima di un’uscita non può essere inferiore a 80 cm (con

tolleranza del 2%) e deve essere conteggiata pari ad un modulo unitario da passaggio e pertanto sufficiente all’esodo di 50 persone nei luoghi di lavoro a rischio di incendio medio o basso.

6. Adozione dei seguenti criteri generali di sicurezza relativi alle porte installate

lungo le vie di uscita:

• le porte installate lungo le vie di uscita ed in corrispondenza delle uscite di piano devono preferibilmente aprirsi nel verso dell'esodo;

• le porte installate lungo le vie di uscita ed in corrispondenza delle uscite di piano possono aprirsi in verso contrario a quello dell’esodo,

• quando il verso di apertura contrario può determinare pericoli per passaggio di mezzi o per altre cause;

• tutte le porte resistenti al fuoco devono essere munite di dispositivo di autochiusura;

• l'apertura delle porte installate lungo le vie di uscita ed in corrispondenza delle uscite di piano nel verso dell'esodo è obbligatoria quando:

• l'area servita ha un affollamento superiore a 50 persone; • la porta è situata al piede o vicino al piede di una scala;

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• la porta serve un'area ad elevato rischio di incendio.

7. Adozione dei seguenti criteri generali di sicurezza relativi ad impianti ed

attrezzature di spegnimento:

• la scelta degli estintori portatili e carrellati deve essere determinata in funzione della classe di incendio e del livello di rischio del luogo di lavoro; • gli estintori portatili devono essere ubicati preferibilmente lungo le vie di

uscita, in prossimità delle uscite e fissati a muro;

• il numero e la capacità estinguente degli estintori portatili devono rispondere ai valori indicati nella tabella I dell’allegato III del DM 10/3/1998;

• la scelta del tipo e del numero degli estintori carrellati deve essere fatta in funzione della classe di incendio, livello di rischio e del personale addetto alloro uso;

• quando esistono particolari rischi di incendio che non possono essere rimossi o ridotti, nei luoghi di lavoro di grandi dimensioni o complessi od a protezione di aree ad elevato rischio di incendio, in aggiunta agli estintori occorre prevedere impianti di spegnimento fissi, manuali od automatici; • gli idranti ed i naspi antincendio devono essere ubicati in punti visibili ed

accessibili lungo le vie di uscita, con esclusione delle scale, in modo che la loro distribuzione consenta di raggiungere ogni punto della superficie protetta almeno con il getto di una lancia;

• l'installazione di mezzi di spegnimento di tipo manuale deve essere evidenziata con apposita segnaletica.

Sicurezza nel normale utilizzo degli impianti: il riferimento per la progettazione

degli impianti elettrici dovrà essere la legge 5 marzo 1990 n°46 "Norme per la

sicurezza degli impianti”, che prevede i seguenti requisiti:

• tutti i componenti dell'impianto dovranno essere a norma, e, una volta realizzati, dovranno essere collaudati al fine di ottenere le relative certificazioni;

• i materiali utilizzati dovranno rispondere alle conformità richieste dalle direttive guida della CEI e UNI, e installati in modo opportuno e meno invasivo possibile per la struttura;

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• particolare attenzione dovrà essere apportata nella dislocazione dei quadri e di tutte le apparecchiature utilizzate, garantendo spazi adeguati alle strutture, ma anche il miglior funzionamento possibile degli stessi in sicurezza.

• si dovrà fare in modo di evitare brusche variazioni di tensione elettrica, in relazione della sensibilità delle apparecchiature utilizzate, e garantire un buona gestione dei dati informatici, che richiedono materiali di ottima qualità per garantire una buona velocità di trasferimento dei dati;

• dovranno essere previsti i previsti sistemi di controllo, come il posizionamento dei quadri elettrici in modo facilmente raggiungibile dagli addetti alla manutenzione, che provvederanno ad un controllo programmato.

Sicurezza antifurto e antintrusione: per soddisfare i requisiti relativi alla presente

sottoclasse di esigenze, l’edificio dovrà presentare le seguenti caratteristiche:

• presenza di un sistema di recinzione sui confini del lotto, che impedisca l'intrusione di estranei e quindi il furto di materiale durante le ore di non utilizzo dell’edificio;

• presenza di un servizio di sorveglianza posto all'ingresso, per i periodi di apertura al pubblica, che assolverà alle funzioni di portineria ed al contempo costituirà un sufficiente filtro tra i dipendenti ed i fruitori esterni.

Accessibilità e fruibilità

Nel caso dell’edificio su cui si deve intervenire, la destinazione d’uso prevista richiede che l’edificio presenti, ai sensi delle sopraelencate normative vigenti in materia di eliminazione di barriere architettoniche, le caratteristiche di “accessibilità”.

Per soddisfare questa esigenza, realizzando ambienti che permettano integrazione, comodità d'uso e di manovra in qualsiasi condizione, è necessario rispettare i requisiti indicati nelle suddette norme, relativi ai seguenti elementi:

• le unità spaziali;

• i collegamenti, soprattutto quelli verticali;

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Per una più chiara esplicitazione di tali requisiti, si riportano di seguito le linee guida derivanti dalle norme, specificate in relazione alle tipologie di spazi.

Percorsi pedonali

Per gli spazi esterni di pertinenza degli edifici pubblici, il necessario requisito di accessibilità è considerato soddisfatto se esiste almeno un percorso per l'accesso al fabbricato fruibile anche da parte di persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale.

Il percorso di collegamento accessibile a tutti deve quindi presentare le seguenti caratteristiche:

• un andamento quanto più possibile semplice e regolare;

• larghezza minima di 150 cm, per rendere possibile il passaggio di una persona su sedia a rotelle e consentire lo scambio di persone su sedie a rotelle e persone normodotate;

• pendenza massima del percorso pedonale del 5%;

• presenza ogni 10 metri di zone che consentano l’inversione del senso di marcia;

• pavimentazione antisdrucciolevole, il più possibile continua e non sconnessa; • presenza di rampe con pendenze contenute, fino ad un massimo dell'8% nei

limiti previsti dalla legge, ogni qualvolta il percorso pedonale si raccorda con il livello stradale,

• dislivello tra il piano del marciapiede e le zone carrabili ad esso adiacenti inferiore ai 15 cm;

• pendenza di raccordo tra piano del percorso pedonale e piano stradale inferiore al 15%;

• consentire immediatamente l’individuazione dei percorsi più brevi e sicuri.

Rampe

Le rampe per il superamento dei dislivelli devono presentare le seguenti caratteristiche:

• larghezza minima di 150 cm; • pendenza massima dell’8%;

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• presenza di un ripiano di lunghezza minima di 150 cm ogni 10 m di sviluppo lineare;

• corrimano ad altezza di 80 cm e prolungato su almeno un lato per 50 cm nelle zone in piano;

• pavimentazione antisdrucciolevole.

Accessi

I varchi e le porte esterne per l’accesso all’edifico devono presentare le seguenti caratteristiche:

• luce netta minima di 150 cm;

• le zone antistanti e retrostanti devono essere complanari agli accessi ed avere una profondità su entrambi i lati non inferiore a 150 cm;

• la zona antistante all’accesso deve essere protetta dagli agenti atmosferici per una profondità di almeno 200 cm;

• la soglia, ove presente, deve essere di altezza inferiore a 2,5 cm, deve essere arrotondata e realizzata con materiale atto ad assicurare la percezione visiva ed acustica;

• gli infissi delle porte esterne devono consentire la libera visuale fra interno ed esterno.

Pavimenti

I pavimenti di tutti i locali dell’edificio devono presentare le seguenti caratteristiche: • presentare uno sviluppo il più possibile orizzontale e planare;

• essere realizzati in materiale antisdrucciolevole;

• utilizzare lo stesso materiale, con gli stessi colori, nei percorsi con caratteristiche di continuità;

• non presentare differenze di livello o risalti, con zerbini incassati; • assicurare una perfetta planarità nel tempo.

Porte interne

Le porte, comprese quelle dei servizi igienici, devono essere di facile manovrabilità e presentare le seguenti caratteristiche:

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• luce netta minima di 85 cm;

• unico battente o doppio battente a manovra unica;

• materiali resistenti all’urto ed all’usura, in particolare le parti entro 40 cm dal pavimento;

• presenza di accorgimenti atti ad assicurare l’immediata percezione, per porte realizzate completamente in materiali trasparenti;

• assenza di spigoli, riporti, cornici sporgenti e quanto altro possa recare danno in caso di urto;

• spazio libero minimo tra due porte successive, oltre quello interessato dall’apertura delle porte, di 150 cm;

• maniglie, preferibilmente del tipo a leva, poste ad un’altezza massima di 90 cm.

Corridoi

I corridoi ed i passaggi, in qualità di spazi di trasferimento e scambio, dovranno presentare le seguenti caratteristiche:

• larghezza non inferiore a 150 cm, per permettere l'inversione di marcia di una carrozzella;

• andamento il più possibile continuo o con ben determinate variazioni di direzione, senza asimmetrie o variazioni di livello;

• facilmente individuabili per mezzo di colorazione delle pareti e dei pavimenti; • pavimento né sdrucciolevole né abbagliante;

• presentare delle zone luminose e idonee alla sosta;

• non presentare sporgenze o pilastri, colonne o mobili alle pareti;

• rivolgere particolare attenzione all’ingombro ed al movimento di apertura delle porte.

Scale

Le scale previste presenteranno le seguenti caratteristiche:

• un andamento regolare ed omogeneo per tutto il loro sviluppo;

• essere immediatamente individuabili dalle piattaforme di distribuzione; • larghezza minima rampa 120 cm;

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• rampa con pendenza costante e uguale lunghezza per l'intero sviluppo della scala;

• il gradino dal disegno possibilmente continuo (preferibilmente rettangolare) a spigoli arrotondati, con sottogrado inclinato di 75 : 80°;

• pedata realizzata con materiale antisdrucciolo;

• profondità minima pedata di 30 cm ed alzata massima di 18 cm;

• dimensioni di alzata e pedata che rispettino la seguente formula empirica:

2a + p = 62 : 64 cm ;

• un segnale al pavimento per i non vedenti, situato almeno a 30 cm dal primo e dall'ultimo scalino, deve indicare l'inizio e la fine della rampa;

• dotate in ogni caso di parapetto e corrimano;

• altezza minima del parapetto che costituisce la difesa verso il vuoto di 100 cm ed inattraversabile da una sfera di diametro di 10 cm;

• il corrimano, di sezione adeguata atta a facilitare la presa e senza soluzioni di continuità, posto a un’altezza compresa tra 90 e 100 cm;

• il corrimano sul parapetto o parete piena distante da esse almeno 4 cm.

Ascensore

L'ascensore, obbligatorio negli edifici con più di un piano fuori terra, sarà al servizio al pubblico e funzionerà da collegamento verticale tra il piano interrato e il piano terra.

Dal momento che dovrà essere idoneo al trasporto degli invalidi su poltrona a rotelle, presenterà le seguenti caratteristiche:

• dimensioni minime dell’interno della cabina: larghezza di 137 cm e profondità di 150 cm;

• porte, a scorrimento laterale automatico sia per quelle interne che esterne, con luce minima netta di 90 cm;

• sistema di apertura delle porte dotato di idoneo meccanismo per l’arresto e l’inversione della chiusura delle porte in caso di ostruzione del vano porta; • spazio minimo sul ripiano di fermata anteriormente alla porta della cabina di

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• arresto ai piani dotato di sistema di autolivellamento del pavimento della cabina con quello del piano della fermata;

• bottoniera di comando interna ed esterna con il pulsante più alto ad un’altezza massima di 120 cm dal pavimento;

• un citofono, posto nella cabina, oltre al campanello di allarme, ad un’altezza massima di 120 cm dal pavimento;

• porte con aperture di almeno 8 secondi ed tempo di chiusura non inferiore a 4 secondi;

• stazionamento della cabina ai piani di fermata a porte chiuse.

Servizi igienici

I criteri di progettazione per i servizi igienici possono essere così riassunti: • porte, apribili verso l’esterno, con luce netta minima di 85 cm; • dimensioni minime del locale di 180 x 180 cm;

• attrezzatura consistente in tazza ed accessori, lavabo,specchio, corrimani orizzontali e verticali, campanello elettrico di segnalazione;

• l’asse del wc deve essere collocato nella parete opposta all’ingresso, con distanza minima di 140 cm dalla parete laterale sinistra e di 40 cm dalla parete destra, per chi entra;

• gli accessori devono essere sistemati in modo da rendere il loro uso agevole ed immediato;

• presenza di un corrimano orizzontante continuo lungo tutto il perimetro, ad eccezione dello spazio occupato dal lavabo e dalla porta, posto ad un’altezza di 80 cm dal pavimento e ad una distanza di 5 cm dalla parete;

• corrimano orizzontale ad 80 cm dal pavimento fissato sulla faccia interna della porta per consentire l’apertura a spinta verso l’esterno;

• lo spazio necessario all'accostamento ed al trasferimento laterale della sedia a ruote al wc ed al bidet, ove previsto, deve essere minimo di 100 cm, misurati dall'asse dell'apparecchio sanitario;

• lo spazio necessario all'accostamento frontale della sedia a ruote al lavabo deve essere minimo di 80 cm, misurati dal bordo anteriore del lavabo;

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• il lavabo, posto preferibilmente nella parete opposta a quella del wc, deve avere il piano superiore a 80 cm dal calpestio ed essere sempre senza colonna con sifone, preferibilmente del tipo accostato o incassato a parete;

• l'asse del wc o del bidet, preferibilmente di tipo sospeso, deve essere posto ad una distanza minima di 40 cm dalla parete laterale, con il bordo anteriore a 75 : 80 cm dalla parete posteriore ed il piano superiore a 45 : 50 cm dal calpestio;

• qualora l'asse della tazza wc o bidet sia distante più di 40 cm dalla parete, si deve prevedere a 40 cm dall'asse dell'apparecchio sanitario un maniglione o corrimano per il trasferimento;

• le rubinetterie devono avere preferibilmente il comando a leva;

• lo specchio, fissato a parete sopra il lavabo, deve interessare la zona compresa tra 90 e 170 cm dal pavimento;

• le tubazioni di adduzione e di scarico del lavabo devono essere sotto traccia per evitare ogni possibile ingombro.

Requisiti ambientali

Dal momento che la condizione di benessere può essere definita come quella in cui un individuo non è condizionato in nessuna maniera dall'ambiente in cui si trovi, e non desidera cambiare nessun aspetto dello stesso, per soddisfare i requisiti connessi a questa classe di esigenze si dovranno realizzare spazi in cui la condizione di benessere sia una prerogativa di tutti gli ambienti.

Di seguito si analizzano separatamente i requisiti connessi alle varie sottoclassi dell’esigenza benessere, già elencate nel paragrafo relativo alle classi di esigenza.

Requisito termoigrometrico

Si definisce equilibrio termico la condizione in cui il corpo riesce, facendo eventualmente ricorso ai suoi meccanismi di autoregolazione, ad eguagliare i termini positivi e negativi relativi alla produzione interna di calore ed agli scambi di calore con l'ambiente; mentre il benessere termoigrometrico costituisce la condizione mentale che esprime soddisfazione nei confronti dell'ambiente termico. La

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condizione per cui si abbia la più alta percentuale di persone che esprimono un giudizio di benessere è definita di benessere ottimale.

Le condizioni di comfort termoigrometrico sono influenzate dai seguenti elementi: • condizioni di temperatura dei locali adeguate all'organismo umano (20 : 25°C)

ed elevati livelli di comfort termico;

• temperatura dell'aria abbastanza uniforme all'interno dello spazio, sia in pianta che in alzato;

• regolazione della temperatura in funzione dell’attività svolta, del tipo di abbigliamento e dell'età degli utenti;

• funzionamento e ubicazione degli impianti di condizionamento dell'aria o di ventilazione meccanica in modo che i fruitori non siano esposti a fastidiose correnti d'aria;

• evitare, per quanto è possibile, la formazione di vapore acqueo nei locali chiusi dove l' aria è soggetta ad inumidirsi, per ragioni di attività e presenza di un considerevole numero di persone, mantenendo la temperatura e l'umidità nei limiti minimi compatibili con le esigenze tecniche.

Requisito acustico

Poiché un suono nasce per effetto di una vibrazione che si propaga nell’aria partendo concentricamente dal punto di sollecitazione, negli ambienti chiusi, l'effetto delle pareti è quello di riprodurre delle onde riflesse che si propagano all'onda sonora principale.

Si hanno quindi nel caso degli ambienti chiusi con sorgente sonora due effetti principali:

• la risonanza, cioè l’aumento dell'intensità energetica sonora;

• la riverberazione, cioè la variazione graduale dell'intensità energetica.

Questi due effetti sono importanti e da valutare durante la progettazione, in quanto negli ambienti in cui non si fa utilizzo di microfoni si possono incontrare problemi di acustica, che possono essere fastidiosi.

In generale, l’isolamento acustico di una struttura architettonica si misura mediante la seguente "legge del peso": “più una struttura è pesante, meno entra in vibrazione,

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Quindi per realizzare un edificio con un buon livello di comfort acustico si dovrà intervenire sui seguenti parametri:

• potere fonoisolante delle strutture (verticali, orizzontali, divisorie, chiusure esterne, infissi, ecc.);

• isolamento ambiente, cioè isolamento acustico dai rumori trasmessi per via aerea tra spazi adiacenti e sovrapposti;

• livello di rumore di calpestio normalizzato di solaio; • livello di rumore di calpestio tra due spazi sovrapposti; • rumorosità dei servizi e degli impianti fissi;

• coefficiente di assorbimento dei materiali isolanti acustici.

Requisito visivo

La percezione visiva è uno dei parametri che rappresenta un elemento essenziale durante la progettazione di un'opera.

Si deve fare riferimento alla norma UNI 9217:1988 per garantire tale requisito, dove vengono dettate le caratteristiche geometriche costruttive delle tribune.

Secondo tale norma si deve tracciare la linea di visibilità, che viene ottenuta attraverso una costruzione geometrica come indicato in fig. 3 a seguito del calcolo della visibilità ottenuto attraverso la seguente formula empirica i cui valori sono indicati nella figura:

X = (a · b) / (c - 12)

Figura

Figura 7 – Veduta aerea dell’ area di intervento
Figura 8 - In senso orario a partire dalla foto in alto a sinistra: vista della zona di ingresso; vista della  zona destinata alla vendita della frutta; ingresso al lotto; scorcio del complesso edilizio
Figura 9 - Calcolo della linea di visibilità secondo la UNI 9217:1988
Tabella 1 – Caratteristiche illuminotecniche degli spazi per l’ attività sportiva
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Riferimenti

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