INTESA TRA L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA
“LA SAPIENZAʺ E INAIL
Ai sensi dell’articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517
L’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, in persona del Rettore pro tempore Prof.
Eugenio Gaudio, nato a Cosenza il 15.09.1956, a quanto segue autorizzato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del …, in prosieguo denominata “Università”
e
l’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, con sede in Roma, via IV Novembre, in persona del Presidente Prof. Massimo De Felice, di seguito indicato “INAIL”, di seguito INAIL e Università sono anche dette “le Parti”.
Premessa
Visto il decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517 che reca la disciplina dei rapporti fra Servizio sanitario nazionale ed università, con la finalità, tra le altre, di promuovere l’integrazione dell’attività assistenziale, formativa e di ricerca, da attuare secondo specifici protocolli d'intesa stipulati dalla Regione con le università ubicate nel proprio territorio;
Visto, in particolare, l’art. 2, comma 4, del citato D.Lgs. n. 517/1999 che contempla la possibilità per l’università di concordare con la Regione l’utilizzazione, per le attività di didattica e di ricerca, di strutture pubbliche diverse dalle aziende ospedaliere;
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario";
Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute del 4 febbraio 2015, n. 68, recante il “Riordino delle Scuole di specializzazione di area sanitaria”,
Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute del 13 giugno 2017, n. 204, recante gli standard, i requisiti e gli indicatori di attività formativa e assistenziale delle Scuole di specializzazione di area sanitaria;
Considerato che l’INAIL, quale componente essenziale del complesso sistema del Servizio sanitario nazionale, svolge funzioni di ricerca, sperimentazione, controllo, consulenza, assistenza, alta formazione, informazione e documentazione in materia di infortuni e malattie professionali in attuazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. n.
81/2008;
Considerato che l’INAIL ha costituito nel proprio modello organizzativo specifiche strutture di ricerca dedicate, tra cui il Dipartimento di medicina, epidemiologia, igiene del lavoro e ambientale (DiMEILA), nell’ambito della Direzione generale dell’Istituto, suddiviso in laboratori e sezioni, che coprono, tra gli altri, gli ambiti dell’ergonomia, della
tossicologia occupazionale, della sorveglianza sanitaria e promozione della salute, dei rischi psicosociali e della tutela dei lavoratori vulnerabili, dell’epidemiologia occupazionale;
Considerato che le funzioni di ricerca, di assistenza e di alta formazione sono sviluppate ed esercitate dall’INAIL, secondo la logica della rete, in sinergia con altri enti partner, pubblici e privati, di riconosciuto prestigio nella comunità scientifica ed in particolare nel mondo accademico, attraverso la stipula di Protocolli di intesa e di Convenzioni;
Considerato che l’INAIL e l’Università condividono un interesse comune al potenziamento della ricerca, della didattica, della formazione e delle attività assistenziali nell’area della Medicina del lavoro e delle Tutele contro i rischi sul lavoro;
Considerata la necessità dell’Università di assicurare, attraverso il ricorso ad altre strutture pubbliche, le esigenze didattico scientifiche ed assistenziali dell’insegnamento della Medicina del lavoro, anche al fine di conseguire gli standard, i requisiti e gli indicatori di attività formativa e assistenziale utili per l’accreditamento della relativa scuola di specializzazione;
Visto il Protocollo d’Intesa tra Regione Lazio e l’Università per il triennio 2016-2018 che individua la rete formativa nell’ambito territoriale di competenza, in cui si realizza l’integrazione tra attività assistenziale, didattica e di ricerca della facoltà di medicina e chirurgia;
Visto, in particolare, l’articolo 2 del predetto Protocollo d’Intesa che richiede il nulla osta della Regione alla stipula, da parte dell’Università, di ulteriori convenzioni con altre strutture pubbliche per necessitate esigenze di didattica e per l’implementazione dell’offerta formativa;
Vista la nota prot. n. 0004177-P-24/01/2018 con cui il Ministero della Salute ha confermato la “possibilità per la Regione e l’Università, nell’ambito della propria autonomia, di prevedere l’INAIL, attraverso lo specifico Dipartimento (DIMEILA), quale struttura volta a realizzare la piena integrazione tra attività di didattica, ricerca ed assistenza di cui al decreto legislativo n. 517 del 1999”;
Vista la nota prot. n. 0066902 del 06/02/2018 con la quale la Regione Lazio ha espresso, su richiesta congiunta delle Parti, il nulla osta all’individuazione dell’INAIL quale struttura pubblica da inserire nella rete formativa di cui all’art. 2 del suddetto Protocollo d’Intesa;
Visto l’Accordo Quadro tra INAIL e l’Università in data 28 aprile 2016, con il quale entrambe le Parti hanno inteso rafforzare la collaborazione tra le stesse ormai da tempo in atto, che costituisce la base del proficuo scambio di competenze in ambito di formazione e ricerca, con particolare riguardo all’area della salute e sicurezza dei lavoratori;
Considerato che in attuazione del suddetto Accordo Quadro, che prevede, tra l’altro, iniziative di formazione e didattico-scientifica in sinergia, l’INAIL e l’Università hanno sviluppato, per l’anno accademico 2017-2018, un master congiunto interfacoltà di II livello, biennale, dal titolo “Gestione integrata di salute e sicurezza nell’evoluzione del mondo del lavoro”, con il coinvolgimento attivo di entrambe le istituzioni, nonché di una rete qualificata del mondo produttivo;
Vista la Convenzione didattica tra le Parti firmata in data 24 aprile 2018, con la quale, sempre in attuazione del medesimo Accordo Quadro, è previsto che l’Università possa avvalersi delle risorse strumentali e ambientali messe a disposizione dall’INAIL per lo svolgimento di attività formative professionalizzanti della scuola di specializzazione in Medicina del lavoro della Facoltà di Farmacia e Medicina;
- Considerato, pertanto, che ricorrono i presupposti e le condizioni per consolidare in modo strutturale la collaborazione tra le Parti, attraverso la stipula, nel reciproco interesse, di apposita Intesa inerente al settore scientifico e disciplinare della Medicina del lavoro.
Tutto ciò premesso, le Parti
CONVENGONO QUANTO SEGUE ART. 1
La presente Intesa disciplina i rapporti tra Università e INAIL allo scopo di integrare le rispettive competenze didattiche, di ricerca e assistenziali nel campo della Medicina del lavoro e delle Tutele contro i rischi sul lavoro.
ART. 2
Al fine di realizzare un’efficace e sinergica integrazione delle attività assistenziali con quelle di formazione e ricerca, l’INAIL concorre alla realizzazione dei compiti istituzionali dell’Università e al raggiungimento degli obiettivi di cui al Protocollo d’intesa stipulato con la Regione Lazio e l’Università, ampliando la Rete Formativa Regionale ivi prevista.
ART. 3
La collaborazione tra le Parti si attua attraverso:
a) l’integrazione delle attività assistenziali altamente specialistiche, di norma a direzione universitaria, con le strutture di ricerca dell’INAIL;
b) il coinvolgimento del personale INAIL in attività di docenza universitaria e post universitaria;
c) il coinvolgimento dei docenti della Università in attività formative presso l’Inail.
Art. 4
L’integrazione tra la didattica, la ricerca e l’assistenza riguarda i seguenti ambiti specialistici e professionalizzanti del settore scientifico-disciplinare della Medicina del lavoro: l’ergonomia, la tossicologia occupazionale, la sorveglianza sanitaria e la promozione della salute, i rischi psicosociali e la tutela dei lavoratori vulnerabili, l’epidemiologia occupazionale.
L’integrazione riguarda inoltre gli ambiti disciplinari delle tutele contro i rischi sul lavoro.
Art. 5
Secondo quanto previsto nel Protocollo d’intesa Regione - Università richiamato in premessa, l’INAIL si impegna a mettere a disposizione dell’Università le proprie infrastrutture funzionali alle esigenze assistenziali, di didattica e di ricerca della Facoltà di Medicina e chirurgia correlate al settore scientifico–disciplinare della Medicina del lavoro.
Art. 6
Per l’espletamento delle attività integrate, l’INAIL si impegna a mettere a disposizione dell’Università le proprie attrezzature e gli strumenti didattici e tecnologici presenti nelle proprie strutture individuate, mantenendo gli oneri per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli stessi.
Art. 7
Con una o più Convenzioni attuative sono regolati tra le Parti:
a) l’individuazione e le modalità di integrazione delle diverse strutture coinvolte ai fini assistenziali, di ricerca e di didattica, ritenute essenziali per il completamento della Rete Formativa Regionale e per lo sviluppo di una programmazione condivisa;
b) le modalità d’impiego di personale dell’INAIL e dell’Università per la realizzazione delle attività di cui alla presente intesa, nonché i conseguenti rapporti economici e le coperture assicurative per le esigenze della didattica;
c) gli oneri finanziari per il reclutamento ai sensi dell’articolo 18, comma 3, della L.
240/2010 di un professore di ruolo di prima fascia e la corresponsione degli emolumenti aggiuntivi per l’attività assistenziale integrata.
Art. 8
Ai fini del coordinamento delle attività di cui alla presente Intesa e dell’approvazione delle Intese attuative è istituito un Comitato di coordinamento composto da un rappresentante ciascuno di INAIL, Regione e Università.
La partecipazione al Comitato è gratuita e non dà diritto ad alcun compenso né ad alcun rimborso spese.
Art. 9
La presente Intesa avrà durata di cinque anni decorrenti dalla sottoscrizione e potrà essere rinnovata.
Art. 10
Le Parti accettano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dall’interpretazione o dall’attuazione della presente Intesa.
Nel caso in cui non sia possibile dirimere la controversia in tal modo, si conviene che sia competente il Foro di Roma.
Sapienza INAIL
Il Rettore Il Presidente
Prof. Eugenio Gaudio Prof. Massimo De Felice