• Non ci sono risultati.

16 del 25 febbraio 1999 Oggetto: Retribuzioni da prendere a base per l'erogazione dell'indennità di temporanea in favore dei lavoratori agricoli a tempo determinato, a decorrere dal 1° gennaio 1998 (art

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "16 del 25 febbraio 1999 Oggetto: Retribuzioni da prendere a base per l'erogazione dell'indennità di temporanea in favore dei lavoratori agricoli a tempo determinato, a decorrere dal 1° gennaio 1998 (art"

Copied!
3
0
0

Testo completo

(1)

Organo: INAIL - DIREZIONE CENTRALE PRESTAZIONI Documento: Circolare n. 16 del 25 febbraio 1999

Oggetto: Retribuzioni da prendere a base per l'erogazione dell'indennità di temporanea in favore dei lavoratori agricoli a tempo determinato, a decorrere dal 1° gennaio 1998 (art. 4 D. lgs. 16 aprile 1997 n. 146).

NORMATIVA

L'articolo 4 del decreto legislativo 16 aprile 1997 n. 146, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.

132 del 9 giugno 1997, dispone che "A decorrere dal 1° gennaio 1998 il salario medio convenzionale, determinato con decreto del Ministro dei lavoro e della previdenza sociale e rilevato nel 1995, resta fermo, ai fini della contribuzione e delle prestazioni temporanee, fino a quando il suo importo per le singole qualifiche degli operai agricoli non sia superato da quello spettante nelle singole province in applicazione dei contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. A decorrere da tale momento trova applicazione l'articolo 1, comma 1, del decreto legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, e successive modificazioni e integrazioni."

Pertanto i salari medi convenzionali, rilevati nel 1995 e fissati con il D.M. del 1° luglio 1996 (giuste le disposizioni impartite con la circolare n. 44/1998) continueranno a costituire la base di calcolo dell'indennità di temporanea da erogare ai lavoratori agricoli a tempo determinato, fino a che non saranno superati dai salari previsti dalla contrattazione collettiva.

AMBITO DI APPLICAZIONE

Il quadro che delinea l'articolo 4 del decreto legislativo 16 aprile 1997 n. 146 è il seguente:

1 - a) quando nella singola provincia la retribuzione stabilita dal contratto collettivo per la qualifica per la quale è stato assunto il lavoratore, supera il salario medio convenzionale fissato per gli operai agricoli a tempo determinato dal D.M. 1° luglio 1996, l'indennità di temporanea va calcolata su tale retribuzione effettiva;

b) la retribuzione convenzionale continua a costituire la base su cui liquidare l'indennità di temporanea nelle province in cui non c'è stato detto superamento, in quanto nella provincia il salario per quella data qualifica di operaio a tempo determinato è inferiore al salario medio convenzionale;

2 - l'articolo 23 della legge 24.6.1997, n.196 ha esteso anche alle aziende agricole operanti nel territorio individuato dall'articolo 1 della legge 1.3.1986, n. 64 (le zone del mezzogiorno) la normativa in materia di contratti di riallineamento retributivo, qualora nella provincia sia stato sottoscritto un accordo provinciale a cui l'azienda abbia aderito. Pertanto, nel caso in cui la retribuzione effettiva sia stabilita in un accordo di "riallineamento retributivo" il Ministero del Lavoro, con parere reso all'INPS, ha precisato che le retribuzioni su cui calcolare le liquidazioni delle prestazioni temporanee, sono le retribuzioni convenzionali fissate dal D.M. 1° luglio 1996.

Quindi l'indennità di temporanea degli operai agricoli a tempo determinato continuerà ad essere calcolata sulla retribuzione convenzionale 1996, fin a quando, per effetto dei progressivo riallineamento alla retribuzione stabilita dalla contrattazione collettiva, il salario effettivo portato dall'accordo cosiddetto di "riallineamento" non avrà superato il salario convenzionale 1996.

Quanto precede vale solo se la prestazione di lavoro a tempo determinato è svolta in favore di un'azienda che ha aderito all'accordo provinciale di riallineamento retributivo.

ISTRUZIONI OPERATIVE PER L'ACCERTAMENTO DELLA RETRIBUZIONE

Poichè i dati delle retribuzioni effettive su cui calcolare le indennità di temporanea, ricorrendo i casi sopra enunciati, sono gli stessi da prendere a base per la contribuzione, in attesa che siano operativi i collegamenti telematici tra INPS e INAIL, previsti nell'ambito delle sinergie fra i due Istituti, le sedi, in via transitoria chiederanno i dati salariali al lavoratore agricolo infortunato ed al suo datore di lavoro, utilizzando modulistica in parte simile a quella usata per la denuncia d'infortunio agricolo dei lavoratori subordinati a tempo indeterminato, atteso che ai sensi dell'articolo 238 T.U. la denuncia dell'infortunio occorso al lavoratore agricolo a tempo determinato compete al medico.

(2)

A tal fine le sedi si avvarranno delle allegate lettere modulo (allegati A e B), che verranno inviate all'infortunato.

Con il modello A si chiede al lavoratore di fornire copia della busta paga del rapporto di lavoro in essere, che sia eventualmente in suo possesso, e di fare da tramite per la consegna del modello B al datore di lavoro.

Il modello B, "modello dei dati retributivi" è composto da due sezioni. La sede compilerà la prima; la seconda sarà riempita a cura del datore di lavoro in base alle istruzioni riportate sul retro e restituita al lavoratore, che curerà l'inoltro alla sede.

Se il datore di lavoro comunicherà di aver corrisposto retribuzioni di "riallineamento" o convenzionali, si procederà ad erogare l'indennità di temporanea sulla base della retribuzione convenzionale di cui al D.M.

1° luglio 1996.

Se invece il datore di lavoro comunicherà l'ammontare della retribuzione effettiva corrisposta, la sede calcolerà l'indennità di temporanea sulla retribuzione media giornaliera del periodo lavorato, per un massimo dei quindici giorni precedenti l'evento.

Se i dati retributivi richiesti non saranno disponibili in tempo utile, le sedi effettueranno in via provvisoria la liquidazione dell'indennità di temporanea sul salario convenzionale provinciale indicato dal D.M. 1° luglio 1996, procedendo alla sua riliquidazione una volta in possesso dei dati definitivi.

La Direzione Centrale Servizi Informativi Automatizzati predisporrà modifiche "ad hoc" alle procedure in uso, di cui si avvarranno le unità operative in base alle istruzioni che si impartiranno.

Tali modifiche prevedono anche la compilazione di una "Lista di evidenza" delle indennità di temporanea liquidate sulla retribuzione effettiva, lista da inviare all'INPS per gli opportuni controlli sulla coerenza della contribuzione, con cadenza da concordare.

Nelle more della realizzazione di tali modifiche procedurali, le sedi provvederanno a richiedere i dati salariali nel modo sopra specificato, da utilizzare non appena saranno rilasciate le modifiche alle procedure informatizzate.

RILIQUIDAZIONE

Nelle province in cui la retribuzione contrattuale ha superato la retribuzione convenzionale, si dovrà procedere alla riliquidazione delle indennità di temporanea già erogate e calcolate sulla base della retribuzione convenzionale provinciale (giusta istruzione data con circ. 44/1998).

Il provvedimento di riliquidazione riguarderà le indennità di temporanea erogate per infortuni con data- evento successiva a quella di entrata in vigore dei contratto collettivo, che porta una retribuzione superiore alla retribuzione convenzionale provinciale, e comunque non anteriore al 1° gennaio 1998, data di vigenza della disposizione dell'articolo 4 D.lgs. 146/1997.

A tal fine le sedi:

 accerteranno se nella provincia in cui si è verificato l'evento-infortunio c'è stato il superamento del salario convenzionale e per quali qualifiche di operai a tempo determinato;

 accertato che detto superamento si è verificato, chiederanno i dati salariali di quei lavoratori agricoli infortunati, appartenenti a quella qualifica per la quale la retribuzione contrattuale è maggiore della convenzionale, e utilizzeranno tali dati per procedere al ricalcolo delle indennità di temporanea erogate, avvalendosi delle procedure informatiche come sopra modificate, non appena disponibili.

Allegato A alla circ. n. 16/1999

INAIL

(3)

Sede di

Egregio Signore, ...

...

Oggetto: infortunio del

Per poter liquidare l'indennità per inabilità temporanea occorre conoscere l'importo della retribuzione corrisposta per le giornate di lavoro da Lei effettuate come operaio/a agricolo/a a tempo determinato.

Pertanto si prega di inviare a questa Sede:

- copia della busta paga, se è in suo possesso;

- l'allegato "modello dati retributivi" compilato e sottoscritto dal datore di lavoro.

Se non perverranno le notizie richieste, l'Inail effettuerà pagamenti provvisori calcolati sul salario convenzionale provinciale, rinviando il conteggio definitivo a quando si potrà determinare l'esatta retribuzione.

IL DIRIGENTE DELLA SEDE

Riferimenti

Documenti correlati

che la Commissione Giudicatrice ha ritenuto maggiormente rispondenti alla posizione dirigenziale da ricoprire presso il Comune di Treviglio i seguenti candidati,

18 del 17 marzo scorso, il governo ha introdotto l’indennità Covid-19 per alcune categorie di lavoratori: stagionali del turismo, agricoli, autonomi, Cococo, liberi

82 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali (TUEL) rubricato “Indennità”, il quale ha sostituito la precedente disciplina

Documento: Circolare n. Cumulabilità con trattamenti previdenziali o retributivi. Il Ministero delle finanze, con circolare n. lettera ai Direttori d'Ispettorato del 23 luglio

I datori di lavoro agricolo sono tenuti a presentare agli uffici provinciali del Servizio per i contributi agricoli unificati ai fini dell'accertamento dei contributi di

Analogo adeguamento dovrà essere operato a cura delle Sedi interessate, per le retribuzioni medie o convenzionali a carattere provinciale, quando i relativi

3) decidere sui ricorsi riguardanti le prestazioni. Le funzioni di controllo sulla gestione della Cassa sono esercitate da un collegio dei sindaci composto dal presidente del

294 - Riduzione dei premi relativi ai titolari di imprese artigiane