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, pubblicata sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 1997, dispone che l'articolo 67 del Testo Unico approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124

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Organo: INAIL - DIREZIONE CENTRALE PRESTAZIONI Documento: Circolare n. 30 del 7 maggio 1998

Oggetto: Legge 27 dicembre 1997, n. 449 "Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica"- articolo 59, comma 19.

L'articolo 59, comma 19, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, pubblicata sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 1997, dispone che l'articolo 67 del Testo Unico approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, non trova applicazione nei confronti dei lavoratori autonomi".

Data la duplice veste di lavoratore e di datore di lavoro (più correttamente di "assicurato" e di "assicurante") dei lavoratori autonomi tutelati dall'INAIL, dal coordinamento delle due suddette norme deriva la seguente specificazione della nuova disposizione di legge: i lavoratori autonomi, infortunatisi o che abbiano contratto malattia professionale, non hanno diritto alle prestazioni di legge qualora gli stessi risultino inadempienti rispetto agli obblighi previsti nel titolo I del Testo Unico a carico dei datori di lavoro.

Con la presente circolare si devono intendere in parte superate le istruzioni operative fornite, in via provvisoria ed a fini cautelativi, con lettera in data 20 gennaio 1998 della Direzione Centrale Prestazioni, successivamente alla quale sono intervenuti approfondimenti e chiarimenti interpretativi della legge in esame.

In particolare, il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ha recentemente espresso l'avviso, in ciò condividendo l'orientamento dell'Istituto, che la norma di che trattasi non modifica il diritto alla tutela assicurativa nei confronti del lavoratore autonomo, ma condiziona la esecutività del diritto stesso alla regolarità contributiva. Ne consegue la sospensione dell'avvio del pagamento delle prestazioni se e fino a quando non ricorra la condizione richiesta.

Infine, secondo il predetto Ministero, considerato il logico collegamento tra l'evento dannoso e la prestazione ad esso afferente, la novità introdotta dalla Legge n. 449/1997 non può che riguardare gli eventi verificatisi a partire dalla data di entrata in vigore della legge medesima (1° gennaio 1998).

1. - CAMPO DI APPLICAZIONE

1.1 - Delimitazione degli "obblighi" la cui inadempienza determina gli effetti della norma.

Il legislatore, con la disposizione in argomento, ha inteso ripristinare, nei confronti dei lavoratori autonomi, il rapporto sinallagmatico contribuzione-prestazione assicurativa reso inoperante, in favore dei lavoratori dipendenti, dall'articolo 2116 codice civile.

Di conseguenza gli obblighi cui fa riferimento l'articolo 67 del Testo Unico, che sostanzialmente recepisce la norma del codice civile ed il principio dell'"automaticità"

delle prestazioni ad essa sotteso, sono essenzialmente gli obblighi contributivi.

Ai fini che qui interessano, pertanto, si terrà conto esclusivamente delle situazioni di inadempienza di detti obblighi, anche riferite a periodi pregressi purché non colpite da prescrizione, consistenti in "omissioni", e cioè in mancati pagamenti di premi e contributi il cui ammontare è rilevabile dalle denunce obbligatorie, ovvero in "evasioni", e cioè in inadempienze connesse a denunce obbligatorie omesse (evasioni totali) o non conformi al vero (evasioni parziali).

Saranno inoltre escluse dalla valutazione della regolarità contributiva, ai fini che qui interessano, le obbligazioni accessorie (interessi, sanzioni, ecc.).

1.2 - Delimitazione delle "prestazioni" il cui conseguimento viene sospeso.

Si ritiene che l'ambito delle "prestazioni" interessate dalla norma in argomento debba essere circoscritto alle prestazioni economiche, con esclusione, pertanto, delle prestazioni sanitarie curative ("prime cure", "cure idrofangotermali e soggiorni climatici") e delle prestazioni riabilitative (protesi e presìdi).

1.3 - Destinatari della norma.

In considerazione della "ratio" della norma in esame, la non operatività del principio dell'automaticità delle prestazioni da essa sancita trova applicazione soltanto nei casi di identità fra soggetto assicurato, infortunatosi o che abbia contratto malattia professionale, e "soggetto assicurante".

Rimangono pertanto esclusi dal campo di applicazione della norma, ad esempio, i lavoratori associati in società o cooperative, rivestendo tali organismi la veste di "soggetto assicurante"; i familiari coadiuvanti il titolare dell'azienda artigiana, ecc..

Nel settore agricolo, si ricorda che gli obbligati per legge al versamento all'INPS delle quote capitarie INAIL sono il coltivatore diretto, che versa per sé e per i componenti il nucleo familiare costituente la forza lavoro, ed il concedente il fondo in mezzadria o in colonia, che versa per il mezzadro, il colono ed i componenti i rispettivi nuclei familiari, con diritto di rivalsa nei confronti del colono e del mezzadro.

Sono pertanto esclusi dal campo di applicazione della norma i componenti il nucleo familiare del coltivatore diretto nonché il colono, il mezzadro ed i loro familiari. E' ovviamente

"estraneo" alla materia qui in esame il "concedente", in quanto persona non assicurata.

Per quanto riguarda i superstiti di lavoratori autonomi, ferma restando, secondo le norme del diritto successorio, l'obbligazione dei medesimi verso l'istituto, se ed in quanto eredi, derivante dalla situazione debitoria dei loro de cuius, il conseguimento delle prestazioni di legge, inerendo ad un diritto "proprio" e non "ereditario", non può essere subordinato all'adempimento di detta obbligazione.

2. - ACCERTAMENTO DELLA REGOLARITA' CONTRIBUTIVA

Si pone innanzitutto il problema di individuare la data alla quale far riferimento per la verifica di che trattasi. A tal fine non si può prescindere da considerazioni di ordine tecnico e normativo inerenti allo stesso sistema di pagamento del premio e del contributo.

Si tengono presenti, in particolare, le difficoltà connesse ai "tempi tecnici" richiesti dalla procedura per l'acquisizione dei versamenti (sia dell'INAIL che dell'INPS) e, successivamente, per l'accreditamento degli stessi alle singole posizioni assicurative.

A ciò si aggiunge la deroga al principio di anticipazione del pagamento del premio sotteso all'articolo 44 del Testo Unico, con la introduzione, ad opera dell'articolo 59 della legge "finanziaria" n. 449/1997, della possibilità del pagamento medesimo in forma rateale su semplice richiesta del datore di lavoro.

Una verifica della regolarità contributiva legata e, in un certo senso, condizionata dai suddetti tempi tecnici, da una parte si appaleserebbe particolarmente onerosa sul piano operativo, dall'altra ostacolerebbe oltremodo il rispetto, ex lege 7 agosto 1990, n. 241, dei termini di erogazione delle prestazioni.

Per converso, la natura obbligatoria dell'assicurazione infortuni, che svincola la durata dei relativi effetti dalla manifestazione di volontà delle parti, richiesta invece dal corrispondente contratto civilistico, consente di affermare che la "copertura" assicurativa si protrae anche nell'anno successivo a quello del regolare pagamento del premio, potendo eventualmente essere interrotta soltanto dalla sopraggiunta cessazione della lavorazione.

Per tali motivi, si stabilisce che la data di riferimento per la verifica della regolarità contributiva sia il 31 dicembre dell'anno precedente quello in cui viene denunciato l'infortunio o la malattia professionale.

Contestualmente all'avvio della verifica proseguiranno gli ulteriori adempimenti previsti dalla procedura infortuni fino alla "definizione con blocco dei pagamenti" tramite lo specifico codice di nuova costituzione "43", rispetto al quale si fa riserva di comunicare la data di operatività.

2.1 - Lavoratori autonomi tenuti al versamento del premio all'INAIL.

L'accertamento prende avvio, mediante accesso alla procedura DL, una volta verificati i presupposti di indennizzabilità del caso.

Peraltro, a fini cautelativi, analogo accertamento dovrà essere effettuato nei casi di dubbia competenza da segnalare all'INPS a mente della vigente Convenzione, ove l'istituto sia tenuto, in base alle istruzioni di cui alla circolare n. 43/1995, al pagamento di acconti nella misura dell'"assegno di malattia" e per il periodo di erogabilità dell'assegno stesso. Tali casi dovranno essere seguiti con particolare attenzione data la brevità dei termine di prescrizione in vigore presso detto Ente.

2.2 - Lavoratori autonomi agricoli.

(2)

Come preannunciato nella richiamata lettera del 20 gennaio 1998, sono intervenuti accordi con la Direzione Generale dell'INPS in merito alla dichiarazione di regolarità della posizione contributiva del lavoratore agricolo autonomo.

Tali accordi, negli stessi termini di seguito illustrati, costituiranno oggetto di normativa interna che la Direzione Generale INPS si è impegnata a fornire alle proprie Sedi Provinciali.

Si richiama, innanzitutto, quanto precisato al punto 1.3 e cioè che, nel settore agricolo, soltanto nella figura del "coltivatore diretto" si realizza quella identità tra "assicurante" ed

"assicurato" che viene assunta come criterio per la corretta individuazione dei destinatari della norma in esame.

Tanto premesso, l'intesa con l'INPS prevede:

- la dichiarazione di "ricorrenza dell'obbligo assicurativo" ex lege n. 243/1993 continua ad essere rilasciata dalle Sedi INPS, previa richiesta delle Sedi INAIL che, a tal fine, utilizzeranno l'allegata lettera-modulo da redigere in duplice copia (all. A), soltanto nei casi di infortunio o malattia professionale riguardanti il nucleo familiare del coltivatore diretto, nonché i coloni, i mezzadri ed i componenti i relativi nuclei familiari;

- le Sedi INAIL chiederanno alle Sedi INPS l'attestazione del versamento della quota capitaria INAIL, iscritta a ruolo, solo per il coltivatore diretto titolare dell'azienda agricola che si sia infortunato o che abbia denunciato una malattia professionale, utilizzando l'allegata lettera-modulo da redigere in duplice copia (all. B). Tale modulo è formato da due parti.

La Sede INAIL:

* compilerà la prima parte, che contiene i dati anagrafici del titolare dell'azienda agricola infortunato;

* riporterà il nominativo di quest'ultimo anche all'"oggetto" della seconda parte del modulo, alla cui compilazione provvederà l'INPS.

Per quanto detto in premessa, l'attestato di versamento è rilasciato dall'INPS con riferimento al 31 dicembre dell'anno antecedente la data di denuncia dell'infortunio o della malattia professionale.

Quanto al contenuto dell'"attestato" si fa presente che:

a)- l'attestazione che sono stati versati i contributi INAIL alla suddetta data è da intendersi riferita alla posizione contabile dell'azienda considerata nella sua interezza fino alla data medesima;

b)- se la posizione contabile non è interamente coperta, la Sede INPS indicherà i periodi di scopertura ed i relativi importi.

Negli accordi intervenuti tra i due Enti è altresì previsto che, per quanto riguarda il rilascio dell'attestato INPS di versamento, le Sedi INPS ed INAIL concorderanno modi, tempi di invio delle lettere-modulo e tempi di risposta onde evitare ritardi nella erogazione delle prestazioni infortunistiche.

Le Sedi medesime, inoltre, procederanno periodicamente a controlli incrociati in ordine ai quali si esprime riserva di apposite istruzioni.

Infine, in presenza di eventi denunciati nei primi giorni dell'anno, qualora si incontrassero difficoltà o impedimenti nella consultazione in procedura DL della posizione contabile del lavoratore autonomo ovvero nella acquisizione dell'attestato INPS di regolarità contributiva, al fine di non protrarre a lungo la definizione del caso, si potrà chiedere all'interessato di attestare egli stesso la regolarità contributiva mediante "dichiarazione di responsabilità".

3 - COMUNICAZIONE ALL'INTERESSATO

3.1 - Qualora dall'accertamento in procedura DL emerga una situazione contributiva non regolare ovvero dalla restituzione da parte dell'INPS della lettera-modulo allegato B risulti che il lavoratore agricolo autonomo non ha versato i contributi per i periodi e per gli importi ivi indicati, le Sedi invieranno all'interessato lettera contenente una informativa sulla nuova disposizione di legge, le risultanze di detti accertamenti e l'avvertenza che l'Istituto, conseguentemente, sospende l'avvio dei pagamenti delle prestazioni fino alla completa regolarizzazione della posizione contributiva.

L'interessato verrà altresì informato che il diritto al conseguimento delle prestazioni soggiace alla prescrizione triennale di cui all'articolo 112 T.U. (all. C).

La suddetta comunicazione dovrà essere inoltrata anche nei casi in cui dagli accertamenti sulla regolarità contributiva sia risultato essere in corso un procedimento di esazione coattiva del debito contributivo.

Il testo della lettera allegato C verrà recepito nel nuovo mod. 20-I collegato al codice di funzione "43" di cui al precedente punto 2.

3.2- Peraltro, ove risulti una "omissione" nel pagamento del premio e si reputi che la stessa, considerati i tempi tecnici necessari al sistema per l'"acquisizione" dei versamenti, possa non essere effettiva, con la medesima lettera ovvero, specie se trattasi di persona normalmente in regola con i propri obblighi contributivi, mediante diretto contatto, l'interessato potrà essere invitato ad attestare il versamento eventualmente effettuato con la esibizione della relativa ricevuta o mediante "dichiarazione di responsabilità" con la indicazione degli estremi del versamento stesso.

Quanto ai lavoratori agricoli autonomi, precisato che le Sedi INPS "acquisiscono" i versamenti mediamente in un mese dalla data di scadenza dei medesimi, dalla indicazione dei periodi di scopertura e dei relativi importi contenuta nella lettera-modulo allegato B in restituzione dalla locale Sede INPS può essere ipotizzata una situazione analoga a quella testé illustrata. In tale evenienza si procederà nello stesso modo.

4 - ULTERIORI ADEMPIMENTI

4.1- Allorquando l'interessato avrà provveduto a regolarizzare la propria posizione contributiva versando il dovuto o ad attestare, nelle situazioni e con le modalità innanzi illustrate, la regolarità della propria posizione contributiva, ovvero allorquando si sarà pervenuti al recupero del credito attraverso procedimento coattivo, le Sedi avvieranno il pagamento delle prestazioni con le decorrenze di legge, purché non sia nel frattempo intervenuta la prescrizione del relativo diritto ex articolo 112 T.U..

4.2- Per quanto riguarda i lavoratori agricoli autonomi, va precisato che i medesimi dovranno regolarizzare i periodi risultati scoperti presso la competente Sede INPS, la quale successivamente rilascerà all'interessato l'attestazione dell'effettuato versamento dei contributi INAIL da esibire alla Sede INAIL.

4.3- Nei casi in cui, ai fini della regolarizzazione della posizione contributiva, viene consentito dall'Istituto il pagamento dilazionato della somma dovuta, il mancato rispetto da parte del debitore del piano di versamenti rateali fa venir meno l'agevolazione concessa e, conseguentemente, l'obbligo dell'INAIL di proseguire nella erogazione delle prestazioni, che, pertanto, verrà sospesa con effetto immediato.

4.4- Qualora da doverosi controlli emergesse la non veridicità di "dichiarazioni di responsabilità" rese dagli interessati nelle situazioni sopra previste, le Sedi procederanno alla immediata sospensione della prestazione con effetto ex tunc ed alla richiesta di restituzione di quanto fino allora erogato.

Allegato A alla circ. n. 30/1998

INAIL

Sede Provinciale di

...

caso n ...del...

(3)

OGGETTO: Accertamento regolarità d'iscrizione nei ruoli contributivi (art. 14, legge n. 243/1993) del lavoratore agricolo autonomo infortunato Sig.

...

Sulla scorta della documentazione in possesso di questa Sede provinciale si comunica che l'infortunato in oggetto:

* è iscritto nei ruoli contributivi

* non è iscritto nei ruoli contributivi

IL DIRETTORE DELLA SEDE

Allegato B alla circ. n. 30/1998

ALL'INPS

Sede Provinciale di

...

Si prega di voler comunicare se l'infortunato sotto indicato risulta Iscritto nei ruoli contributivi:

Titolare dell'azienda agricola

Cognome ...Nome ...

CF...

Data e luogo di nascita ...

Indirizzo:

via ... n.

civico ...

Località ... Città...

Componente nucleo familiare infortunato

Cognome ...Nome ...

CF...

Data e luogo di nascita ...

Indirizzo:

via ... n.

civico ...

Località ... Città...

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

...

INPS

Sede Provinciale di

...

All'INPS

Sede Provinciale di

...

INAIL

Sede Provinciale di

...

caso n ... del ...

All'INPS

Sede Provinciale di

...

Si prega di voler comunicare se il coltivatore diretto di seguito indicato, titolare dell'azienda agricola, risulta in regola con il versamento dei contributi INAIL alla data del 31 dicembre scorso.

Titolare dell'azienda agricola

Cognome ... Nome ...

CF...

Data e luogo di nascita ...

Indirizzo:

via ... n.

civico ...

(4)

OGGETTO: Accertamento regolarità contributiva (art. 59, legge n. 449/1997) lavoratore agricolo autonomo infortunato Sig ...

Sulla scorta della documentazione in possesso di questa Sede provinciale, si comunica che l'infortunato in oggetto:

* ha versato i contributi INAIL iscritti a ruolo e scaduti a tutto il 31 dicembre scorso;

* non ha versato i contributi INAIL nei

periodi ...

e per i seguenti importi ...

...

IL DIRETTORE DELLA SEDE

Allegato C alla circ. n. 30/1998

In base alla legge in oggetto, a far data dall'1.1.1998 i lavoratori autonomi infortunatisi o che abbiano contratto malattia professionale non hanno diritto alle prestazioni di legge qualora gli stessi risultino inadempienti rispetto agli obblighi assicurativi e contributivi che li riguardano.

Poiché Ella si trova nella suddetta condizione, questo Istituto sospende temporaneamente il pagamento di ogni prestazione

fino alla regolarizzazione da parte Sua, presso la Sede INAIL/INPS, della posizione contributiva che La riguarda riferita al 31 dicembre dello scorso anno.

fino a ricezione, da parte di questa Sede INAIL, della Sua "dichiarazione di responsabilità" riportata in allegato.

Si informa, infine, che, ai sensi dell'articolo 112 deL D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, il diritto al conseguimento delle prestazioni di legge si prescrive nel termine di tre anni dalla data dell'infortunio o di denuncia della malattia professionale.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Allegato n. 4

..., ...

ALLA SEDE INAIL DI

...

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA'

(legge 4 gennaio 1968, n. 15)

Il/La Sottoscritt. ...dichiara, sotto la propria responsabilità, di aver regolarizzato la posizione contributiva del ... medesim..., per quanto riguarda l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, avendo provveduto al pagamento dei premi o contributi scaduti alla data del 31 dicembre scorso.

L'ASSICURATO/A

...

Località ... Città...

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

...

INPS

Sede Provinciale di

...

All'INPS

Sede Provinciale di

...

SEDE

di ...

..., ...

Al Sig.

...

OGGETTO: - Suo infortunio del...

- Sua M.P. del ...

- legge 27. 12.1997, n. 449 articolo 59, comma 19.

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