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CONVENZIONE TRA L’ASL AL E L’INAL DIREZIONE TERRITORIALE ALESSANDRIA - ASTI, SEDE DI ALESSANDRIA PER ATTIVITA’ DI MEDICINA FISICA E RIABILITAZIONE - RINNOVO. TRA L'Azienda Sanitaria Locale di Alessandria

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Academic year: 2022

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CONVENZIONE TRA L’ASL AL E L’INAL DIREZIONE TERRITORIALE ALESSANDRIA - ASTI, SEDE DI ALESSANDRIA PER ATTIVITA’ DI MEDICINA FISICA E RIABILITAZIONE - RINNOVO.

TRA

L'Azienda Sanitaria Locale di Alessandria, C.F. e P. IVA 02190140067 (di seguito per brevità denominata ASL AL), rappresentata, in forza dei poteri conferiti con deliberazione n. 678 dell’11.10.2017, dal Direttore S.C. Affari Generali - Relazioni Istituzionali - Tutele - Attività Ispettiva Dott.ssa Angela Fumarola domiciliata, ai fini del presente accordo, presso la sede legale dell'Azienda, via Venezia n. 6, 15121 Alessandria

E

L’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, C.F. 01165400589 e P.IVA 00968951004 (di seguito per brevità denominato INAIL) sede di Alessandria, rappresentato dal dott. Daniele Bais domiciliato, per la carica ed ai fini del presente accordo, presso la Sede INAIL di Alessandria, via A. Gramsci n. 2

PREMESSO CHE:

- l’INAIL con nota prot. di arrivo n. 125581 del 06.12.2018 ha chiesto il rinnovo, per l’anno 2019, della convenzione con l’ASL AL al fine di ottimizzare i rapporti con gli infortunati sul lavoro e di fornire prestazioni calibrate alle reali necessità individuate;

- l’attuazione dell’accordo ha grande rilevanza sociale in quanto rende possibile la “presa in carico e la tutela integrata” del lavoratore infortunato, non solo da parte dell’INAIL, ma anche di tutte le Strutture di tipo sanitario e riabilitativo che possono essere interessate;

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- la stipula dell’accordo mira al potenziamento delle sinergie con altri Enti sul territorio;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 - Oggetto della convenzione

L’ASL AL consente che i propri Dirigenti Medici di Medicina Fisica e Riabilitazione effettuino, al di fuori dell’orario di lavoro, prestazioni mediche di supporto allo svolgimento delle attività dell’ambulatorio di Medicina Fisica e Riabilitazione presso l’INAIL di Alessandria.

Si precisa che i Dirigenti Medici potranno svolgere l’attività presso l’INAIL solo dopo aver timbrato l’uscita dall’Azienda a mezzo di rilevatore di presenza.

L'attività non dovrà comunque pregiudicare il funzionamento della S.C.

Recupero e Rieducazione Funzionale dell’ASL AL.

Art. 2 - Modalità di prestazione dell’attività

Per l’espletamento della predetta attività sono previste n. 10 ore settimanali da ripartirsi in due giornate.

Gli accessi, concordati tra il Direttore del Dipartimento Strutturale della Riabilitazione - Fragilità - Continuità Assistenziale e il Dirigente Medico Coordinatore dell’INAIL, dovranno essere registrati mediante rilevatore automatico di presenza e, in assenza mediante appositi fogli-presenza forniti dall’Azienda e firmati dal Direttore INAIL della sede di Alessandria quale convalida dei dati ivi riportati e trasmessi, per gli opportuni controlli, al Direttore S.C. Direzione Sanitaria PP.OO. ASL AL.

Art. 3 - Prestazioni In particolare le prestazioni potranno comprendere:

a) Visita fisiatrica programmata con progetto riabilitativo;

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b) Visita fisiatrica estemporanea motivata su richiesta del Medico INAIL e validazione delle richieste di trattamento riabilitativo prescritte da fisiatri esterni;

c) Visita fisiatrica a richiesta dell’équipe multidisciplinare;

d) Visita fisiatrica per prescrizione protesi.

Dovrà essere garantito che, nei tempi e modi, il trattamento di rieducazione motoria e fisioterapica segua le tabelle applicate dalla struttura pubblica.

Art. 4 - Corrispettivi

Per l’espletamento dell’attività di cui ai precedenti articoli, l’INAIL corrisponderà all’Azienda entro 30 giorni e dietro presentazione di fattura mensile, la somma di €. 86,46 orarie, onnicomprensive, quale compenso per l’attività svolta.

Ai sensi delle vigenti norme contrattuali il compenso orario dovuto al prestatore dell’attività viene così ripartito:

*il 95%, al netto dell’IRAP, al prestatore dell’attività;

*il 5% all’Azienda.

L’Azienda successivamente verserà al prestatore dell’attività la quota di spettanza secondo la regolamentazione aziendale.

Art. 5 - Locali per lo svolgimento dell’attività

L’INAIL metterà a disposizione i locali a norma e debitamente attrezzati per l’adempimento delle suddette prestazioni.

Art. 6 - Copertura assicurativa

Per quanto concerne la copertura assicurativa si applica quanto disposto dall’art. 12 del vigente Regolamento per lo svolgimento dell’attività L.P.I., approvato dall’ASL AL con deliberazione n. 941/2013.

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L'INAL garantisce la copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi, conseguente all’attività e alla permanenza del prestatore dell’attività presso la propria Struttura.

L’ASL AL resta esonerata da qualsiasi responsabilità per i rischi derivanti dallo svolgimento dell’attività professionale svolta dai Dirigenti Medici in attività presso l’INAIL.

Art. 7 - Monitoraggio attività

Il servizio prestato sarà soggetto a monitoraggio periodico previo accordo ASL AL/INAIL; i risultati delle verifiche saranno utilizzati per migliorare la qualità del servizio.

Art. 8 - Privacy

L’ASL AL si impegna ad informare i prestatori dell’attività che sono tenuti, in forza della presente convenzione, a mantenere la riservatezza sui dati e documenti dei quali abbiano conoscenza, possesso e detenzione, direttamente connessi e derivanti dall’attività svolta per conto dell’INAIL, in ottemperanza a quanto disposto dal D.Lgs. n. 196/2003, per quanto ancora in vigore e dal Regolamento europeo 2016/679 (aggiornamento 2018).

Ogni responsabilità derivante dalla violazione delle norme predette faranno capo ai Sanitari coinvolti nell’attività.

Le Parti si danno reciprocamente atto che tutti i dati relativi alla presente convenzione saranno trattati anche in forma elettronica nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela dei dati personali ed utilizzati esclusivamente per il raggiungimento delle finalità istituzionali.

Art. 9 - Foro Competente

Per quanto non disposto dalla presente convenzione si fa riferimento alla

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normativa vigente in materia. Ogni eventuale controversia, insorgente tra le Parti inerente la presente convenzione, verrà definita, in via esclusiva, avanti al Foro di Alessandria.

Art. 10 - Durata della convenzione

La presente convenzione ha validità per l’anno 2019, salva la facoltà di disdetta che ciascuna Parte potrà dare all’altra, con un preavviso di almeno 30 giorni.

Art. 11 - Regime fiscale

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi degli artt. 5 e 39 del D.P.R. n. 131 del 26.04.1986.

Le eventuali spese di registrazione sono a carico del richiedente.

Le spese di bollo sono a carico dell’INAIL.

Per l’INAIL

Direzione Territoriale Alessandria - Asti sede di Alessandria

Il Direttore della Sede - Dott. Daniele BAIS -

________________________

Per l’ASL AL

su delega del Direttore Generale Il Direttore S.C. Affari Generali - Relazioni Istituzionali -

Tutele - Attività Ispettiva - Dott.ssa Angela FUMAROLA - _________________________

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