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Regolarizzazione delle posizioni contributive mediante la cessione di crediti maturati nei confronti dello Stato, di altre pubbliche amministrazioni, Enti pubblici economici

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Organo: INAIL

Documento: Circolare n. 40 del 20 giugno 1987

Oggetto: Legge 31 gennaio 1986 n. 11 art. 1 comma 9. Decreto legge 28 aprile 1987. Regolarizzazione delle posizioni contributive mediante la cessione di crediti maturati nei confronti dello Stato, di altre pubbliche amministrazioni, Enti pubblici economici.

Come è noto l'articolo 4 della legge n. 30/1984 prevedeva, ai soli fini del "condono", la possibilità di regolarizzare le posizioni contributive mediante la cessazione dei crediti vantati nei confronti dello Stato o di altre pubbliche amministrazioni.

In proposito venivano diramate istruzioni con le circolari nn. 40/1984 e 56/1985.

Successivamente, l'articolo 1, comma 9, della legge n. 11/1986 ha introdotto tale forma di regolarizzazione come normale procedura per il pagameto dei premi e dei contributi dovuti alle gestioni previdenziali.

Nel confermare preliminarmente l'attività di dette istruzioni, si precisa che la cessazione dei crediti di cui trattasi è strumento valido per il pagamento sia di debiti correnti sia di debiti pregressi e che la stessa puo' essere effettuata anche limitatamente a parte del debito.

Appare opportuno sottolineare la necessità che le cessazioni siano formalizzate mediante scrittura privata autenticata da notaio (cfr. fac-simile allegato), con spese a carico del datore di lavoro, che le Unità operative provvederanno a notificare con la massima sollecitudine alla pubblica amministrazione interessata.

Al riguardo si richiama il comma 25 dell'articolo 6 del decreto legge n. 156/1987 che sancisce l'obbligo per l'amministrazione debitrice di comunicare, entro novanta giorni dalla notificazione della cessazione di credito, se intende contestare il credito o se lo riconosce.

Lo stesso comma 25 esclude la cedibilità dei crediti di imposta e dichiara non ammissibile la cessione di credito non originario ma ricevuto da terzi, facendo salve, peraltro, le cessioni effettuate anteriormente al 28 aprile 1987, data di entrata in vigore del decreto medesimo.

Si ritiene utile far presente che la cessione in questione, ai sensi del comma 9 dell'articolo 1 della legge n.

11/1986, non è soggetta a revocatoria ed è esente da ogni imposta di bollo e di registro.

Con le circolari richiamate venivano altresì' formulate riserve circa alcuni aspetti della complessa problematica che richiedevano una pronuncia dei ministri vigilanti i quali, recentemente, si sono espressi fornendo direttive a tutti gli istituti ed enti di previdenza per conseguire una omogenea applicazione delle disposizioni in esame.

I citati dicasteri hanno, innanzitutto, confermato che la cessione di crediti opera "salvo buon fine", con assunzione, cioè, da parte del datore di lavoro cedente, della garanzia della effettiva realizzazione del credito, precisando anche che sono a carico del datore di lavoro cedente gli interessi di dilazione decorrenti dalla data in cui è stata formalizzata la cessione e nella misura vigente a tale data.

Nel caso di debiti pregressi, la sanzione per il tardato pagamento è applicabile fino al giorno antecedente la data della cessazione.

Qualora la legge di conversione del richiamato decreto legge n. 156/1987 dovesse apportare modifiche alla normativa in esame, apposite istruzioni operative saranno fornite con successiva circolare.

all.: n.1

allegato alla circ. n. 40/1987

Scrittura privata di "cessione di credito" tra la ditta (impresa, società, cooperativa ecc.)... in persona del (titolare o legale rappresentante)...residente in... e l'istituto nazione per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (inail), sede di ..., in persona del direttore pro tempore ... si

(2)

conviene quanto segue.

Premesso che la ditta (impresa, società, cooperativa ecc.) ... è creditrice nei confronti di (stato, pubbliche amministrazioni, enti pubblici economici) ... della somma di lire ..., in forza di ... (indicare gli estremi dell'atto e della sua registrazione) ...;

la ditta (impresa, società, cooperativa, ecc.) ... dichiara di cedere pro solvendo all'istituto nazionale contro gli infortuni sul lavoro (inail) il predetto credito, come pagamento dei premi e contributi assicurativi e dei relativi oneri accessori dovuti per il periodo ..., ammontanti a lire ...;

dichiara, inoltre, di rispondere della solvenza del debitore ceduto.

La ditta (impresa, società, cooperativa ecc.) ... cedente si obbliga a pagare gli interessi di dilazione a decorrere dalla data di scadenza del proprio debito contributivo sino alla data di riscossione del relativo credito da parte dell'Istituto nazionale contro gli infortuni sul lavoro (inail).

La presente cessione pro solvendo sarà notificata a cura dello istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (inail).

La presente cessione pro solvendo sarà notificata a cura dello Isituto nazionale contro gli infortuni sul lavoro (inail), ai sensi e per gli effetti dell'art. ... del d.l. ... convertito in legge ... le spese del presente atto sono a carico della ditta (impresa, società, cooperativa ecc.) ...

data ... firme ... ...

autentica notarile.

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