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Indennità di rischio da radiazioni: adeguamento della misura mensile (legge 27 ottobre 1988, n.460)

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(1)

Organo: INAIL

Documento: Circolare n. 59 del 25 ottobre 1989

Oggetto: Normativa concernente il rapporto libero professionale dei medici ambulatoriali.

Indennità di rischio da radiazioni: adeguamento della misura mensile (legge 27 ottobre 1988, n.460).

La legge 27 ottobre 1988, n. 460 (all. n. 1), ha previsto l'aumento da L. 30.000 a L. 200.000 della misura mensile della particolare indennità di rischio erogata, agli specialisti esposti al rischio da radiazioni di cui al D.P.R. n. 185 /1964, sulla base del combinato disposto dell'articolo 32 dell'Accordo di cui al D.P.R. 8 giugno 1987, n. 291, e degli articoli 58, primo comma, e n. 62 del D.P.R. 20 maggio 1987, n.

270.

Il predetto adeguamento ha effetto dal 1^ gennaio 1988.

L'indennità in parola - alla quale hanno diritto anche i medici con incarico a titolo provvisorio e precario, nonché i sostituti - spetta in misura intera anche nella ipotesi in cui il numero di ore settimanali di incarico espletato complessivamente - soltanto presso l'Istituto ovvero anche presso le UU.SS.LL. e/o altro Ente - sia inferiore al massimale di 36 ore settimanali previste dall'Accordo.

Si rammenta che l'indennità, che deve essere corrisposta per 12 mensilità, non è frazionabile e deve essere pertanto erogata, oltre che nei periodi di assenza retribuita a qualunque titolo, anche in tutti i casi di assenza senza diritto a compenso che non incidono sull'intero mese.

Devono intendersi pertanto superate le istruzioni contenute nella circolare n. 66/1974 per quanto concerne il computo della indennità di rischio ai fini delle detrazioni da effettuare a titolo di inosservanza dell'orario di incarico e sciopero.

Essendo sorte peraltro perplessità per quanto concerne in particolare i criteri di erogazione dell'emolumento, e la conseguente ripartizione dell'onere relativo, nella ipotesi di specialista che operi contemporaneamente presso l'INAIL e presso le UU.SS.LL. e /o altro Ente, in attesa che le Autorità ministeriali forniscano indicazioni al riguardo, si procederà a corrispondere provvisoriamente l'indennità in parola solo in accoglimento di specifica richiesta, secondo i criteri di seguito illustrati:

- agli specialisti che operano unicamente presso i Centri medico legali dell'Istituto sarà erogata, come già precisato, l'indennità in misura intera, qualunque sia il numero delle ore espletato;

- ai sanitari che effettuano prestazioni anche presso le UU.SS. LL. e/o altro Ente sarà corrisposto, sulla base di apposita dichiarazione rilasciata dalla/e USL e/o Ente di appartenenza

a) l'intero importo di L. 200.000 mensili, nella ipotesi che l'interessato non percepisca alcunché al titolo in parola;

b) l'importo in misura proporzionale al numero delle ore di servizio, fino a concorrenza della misura intera, ove l'altro Ente adotti tale criterio proporzionale;

- nulla sarà erogato, sempre in via provvisoria, agli specialisti che siano titolari anche di rapporto ospedaliero a tempo definito, nè a quelli che dichiarino di percepire l'emolumento per intero dalla /e USL e/o altro Ente.

Al fine della concreta erogazione dell'indennità, gli specialisti interessati dovranno inoltrare apposita richiesta, redatta secondo il fac-simile allegato n. 2 e corredata - nella ipotesi in cui siano titolari di altro incarico - di apposita dichiarazione, rilasciata dall'Ente presso cui effettua le ulteriori prestazioni nel senso prima precisato.

Le richieste dovranno essere inoltrate - tramite l'Unità di appartenenza - a questa Direzione generale, Servizio del personale, Ufficio V, entro e non oltre 40 giorni dall'avvenuta notifica della presente circolare.

Con le stesse modalità dovranno essere inoltrate le dichiarazioni di cui al fac-simile allegato n. 3, rese dagli specialisti che già percepiscono per intero l'emolumento in parola.

(2)

Alle relative regolazioni si provvederà tramite ruoli meccanografici.

Ciascuna Unità provvederà comunque all'istruttoria delle richieste nonché alle regolazioni relative ai medici con incarico a titolo provvisorio e di sostituzione - trattandosi di rapporti decentrati - attenendosi ai criteri sopra specificati.

L'indennità di rischio da radiazioni e soggetta alla ritenuta I.R.Pe.F. con le stesse modalità adottate per i compensi corrisposti agli aventi titolo.

La presente circolare dovrà essere notificata, con le modalità previste dalla circolare n. 3/1973, a tutti i sanitari interessati ivi compresi quelli il cui rapporto è cessato successivamente al 1^ gennaio 1988.

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