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Somme destinate a casse, fondi, gestioni o forme assicurative

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Academic year: 2022

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Organo: INAIL

Documento: Circolare n. 58 dell'11 novembre 1991

Oggetto: Computo della retribuzione imponibile. Decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103 convertito nella legge 1° giugno 1991, n. 166.

1. Somme versate alle casse edili.

2. Somme destinate a casse, fondi, gestioni o forme assicurative.

3. Indennità di trasferta.

La legge 1° giugno 1991, n. 166, di conversione del decreto-legge 20 marzo 1991, n. 103, pubblicata nel testo coordinato nella Gazzetta ufficiale n. 143 del 20 giugno 1991, reca "Disposizioni urgenti in materia previdenziale". In particolare, assumono rilievo le norme in materia di riduzione, in taluni casi, delle somme aggiuntive ex lege n. 48/1988, di condono previdenziale e di computo della retribuzione imponibile.

Per quanto attiene alle somme aggiuntive, la norma prevede specifiche ipotesi di riduzione (cfr. art. 3, commi 1, 2, 3 e 4) relativamente alle quali saranno fornite successive istruzioni ad integrazione del vigente sistema sanzionatorio.

In tema di condono, la normativa (cfr. art. 3, commi da 6 a 10) prevede, per la regolarizzazione delle situazioni debitorie maturate al 31 agosto 1990, il pagamento integrale dei premi e delle somme aggiuntive ridotte (8 per cento con il limite massimo del 40 per cento dei premi dovuti) in due rate con scadenza al 25 giugno ed al 25 luglio 1991.

Al riguardo sono confermate le istruzioni e chiarimenti forniti in occasione dei decreti che hanno preceduto la legge in oggetto.

Infine, riguardo al computo della retribuzione (cfr. articoli 9, 9 bis e 9 ter) viene fornita l'interpretazione autentica di alcune delle disposizioni dell'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153.

In proposito si forniscono i seguenti chiarimenti.

1. Somme versate alle casse edili

L'articolo 9 concerne il regime contributivo delle somme a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori versate alle casse edili.

Tali somme, a decorrere dal periodo di paga in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge n.

103/1991, (2 aprile 1991), sono assoggettate a contribuzione nella misura del 15 per cento del loro ammontare.

Ne consegue che il datore di lavoro dovrà, entro il 20 febbraio del prossimo anno, includere nella dichiarazione delle retribuzioni anche la suddetta percentuale.

Continuano, invece, ad essere interamente soggette a contribuzione le somme versate alle casse edili per ferie, gratifica natalizia e riposi annui.

Per i periodi anteriori alla data del 2 aprile 1991 le somme in parola sono invece escluse dalla contribuzione.

I premi eventualmente versati sulle somme stesse rimangono comunque salvi e conservano la loro efficacia.

2. Somme destinate a casse, fondi, gestioni o forme assicurative L'articolo 9 bis riguarda il regime contributivo delle somme destinate a "casse, fondi, gestioni o forme assicurative".

Il primo comma di detto articolo prevede l'esclusione dalla retribuzione imponibile delle somme accantonate o versate dai datori di lavoro a finanziamento di "casse, fondi, gestioni o forme assicurative", al fine di erogare prestazioni di previdenza e assistenza privata integrative di quelle pubbliche.

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I versamenti contributivi sulle predette somme restano salvi e conservano la loro efficacia se effettuati anteriormente al 16 giugno 1991, data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n.

103/1991.

La norma non incide sulla quota eventualmente a carico del lavoratore per il finanziamento delle suddette forme previdenziali ed assistenziali che, in quanto parte della retribuzione lorda imponibile, continua ad essere soggetta a contribuzione.

Le somme versate e accantonate sono escluse dalla contribuzione allorquando presentino tutti i requisiti di seguito elencati:

a) previsione contrattuale e/o regolamentare (contratti collettivi, accordi o regolamenti aziendali);

b) funzione di erogazione di prestazioni integrative di tipo previdenziale o di tipo assistenziale;

c) individuazione dei beneficiari limitata al dipendente ed ai suoi familiari.

Per quanto riguarda in particolare il requisito della funzione di erogazione di prestazioni integrative, si indicano, a titolo di esempio:

- i fondi costituiti nell'ambito di grandi aziende o gruppi di aziende, la cui gestione è organizzata mediante l'accensione di conti individuali o di un conto unico indifferenziato;

- le casse, i fondi e le gestioni costituiti al fine di:

- erogare prestazioni economiche e/o rimborsi di spese sanitarie in caso di malattia dell'assicurato e dei suoi familiari;

- integrare la retribuzione per periodi di assenza a causa di malattia, infortunio o prestazioni termalistiche;

- fornire provvidenze dirette a sovvenire il lavoratore in particolari situazioni di bisogno.

Data la natura di interpretazione autentica rivestita dalla norma dell'articolo 9 bis, le richieste di premi non dovranno essere avanzate per i periodi anteriori al 16 giugno 1991 nè dovranno essere ulteriormente coltivate le azioni amministrative o giudiziarie eventualmente in corso.

Tanto premesso, considerata la diffusione nel mondo del lavoro di forme assicurative private, occorrerà prestare particolare attenzione alle polizze non dirette ad integrare prestazioni previdenziali e assistenziali pubbliche poiché i relativi premi devono essere computati nella retribuzione imponibile.

Inoltre, va tenuto presente che la norma non distingue tra polizze relative a rischi professionali ed extra professionali, in quanto prende in esame non il rischio coperto ma il tipo di prestazioni garantite (integrative di previdenza ed assistenza pubblica).

Tale criterio distintivo conserva, tuttavia, la sua validità per le polizze che non abbiano i requisiti precedentemente elencati per le quali si rinvia alle indicazioni contenute nella circolare n. 31/1990.

Il quarto comma dell'articolo 9 bis stabilisce il regime contributivo per le somme versate o accantonate dai datori di lavoro e dai lavoratori presso casse, fondi, gestioni o forme assicurative previste da accordi o contratti collettivi per la mutualizzazione di oneri derivanti da istituti contrattuali.

Tali somme devono presentare le seguenti caratteristiche:

a) previsione contrattuale (contratti collettivi, accordi o regolamenti derivanti da contratto);

b) funzione di mutualizzazione di oneri derivanti da istituti contrattuali.

Circa tale ultimo requisito si indicano, a titolo di esempio:

- buoni per libri scolastici, sussidi didattici e borse di studio;

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- contributi per attività culturali, ricreative, turistiche e sportive;

- colonie estive e invernali;

- provvidenze in caso di difficoltà nel processo produttivo dovute a calamità naturali, interruzioni di fonti energetiche, ecc.

In considerazione di tale finalità, mentre sono esenti da contribuzione gli accantonamenti effettuati dai datori di lavoro e/o dai lavoratori, sono, invece, assoggettate a contribuzione, per il loro intero ammontare, al momento della effettiva corresponsione, le somme erogate ai lavoratori in applicazione dei predetti istituti contrattuali.

Dato il carattere di interpretazione autentica della norma, il suddetto regime contributivo trova applicazione anche per i periodi pregressi, per i quali le imprese interessate, sono tenute alla regolarizzazione contributiva.

3. Indennità di trasferta

L'articolo 9 ter ricomprende nel concetto di diaria o indennità di trasferta anche le indennità spettanti ai lavoratori tenuti per contratto ad attività lavorative da svolgersi in luoghi variabili e sempre diversi da quello della sede aziendale, anche se corrisposte con carattere di continuità.

La norma, con interpretazione autentica, risolve la questione dei cosiddetti trasfertisti fissi assimilando, ai fini contributivi, tale categoria di lavoratori a coloro che effettuano trasferte ordinarie e saltuarie.

Pertanto, il regime contributivo delle trasferte risulta disciplinato nel modo seguente:

a) Diarie, missioni o indennità corrisposte ai cosiddetti trasfertisti fissi:

- esenzione pari al 50% dalla contribuzione.

b) Diarie, missioni o indennità per trasferte continuative corrisposte ai lavoratori italiani inviati all'estero per esigenza dell'impresa, qualunque sia la durata dell'attività:

- quota esente da contribuzione, fino all'ammontare di L. 100.000, di importo pari alla quota esente dall'imposta sul reddito delle persone fisiche, ridotta di 1/3 in caso di rimborso delle spese sostenute

- La parte eccedente la predetta quota è, invece, totalmente soggetta a contribuzione (cfr. circ. n.

50/1989).

In attesa che si pervenga ad un consolidato indirizzo giurisprudenziale, il regime contributivo di cui al punto a) trova applicazione a partire dalla data di entrata in vigore della legge n. 166/1991 (16 giugno 1991).

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