Organo: INAIL
Documento: Circolare n. 37 del 28 luglio 1979
Oggetto: Legge 21 dicembre 1978, n. 843. Decreto interministeriale del 9 maggio 1979 (interessi sulle rateazioni).
In attuazione dell'articolo 23 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, il decreto interministeriale 9 maggio 1979, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 162 del 14 giugno 1979, ha fissato nella misura del 16% il tasso di interesse dovuto dai datori di lavoro per le rateazioni o dilazioni di pagamento dei debiti contributivi.
Il Ministero del Tesoro - interessato da questa Direzione generale - ha precisato che tale misura di interesse decorre dalla data di entrata in vigore della legge e cioè dal giorno 29 dicembre 1978 compreso.
Al riguardo si fa presente che per l'applicazione del tasso di interesse di cui sopra deve farsi riferimento non alla data di presentazione dell'istanza di rateazione o di dilazione ma a quella della formale autorizzazione dell'Istituto, intendendosi per tale solo il provvedimento con il quale è stato comunicato l'accoglimento dell'istanza. Ne consegue che il tasso del 16% dovrà applicarsi anche alle rateazioni richieste antecedentemente alla entrata in vigore della legge 843/1978 - e per le quali i datori di lavoro abbiano già effettuato versamenti mensili in acconto secondo il piano proposto o concordato - ma formalmente autorizzate successivamente all'entrata in vigore della legge stessa.
Relativamente ai provvedimenti di rateazione e di dilazione adottati dall'anzidetta data del 29 dicembre 1978 secondo la normativa precedentemente in vigore, dovrà quindi procedersi alla richiesta della integrazione conseguente alla modifica della misura del tasso di interesse.
Le suaccennate disposizioni dovranno applicarsi anche alle rateazioni e dilazioni concesse ai soggetti obbligati all'assicurazione dei medici contro le malattie e le lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive di cui alla delibera consiliare del 27 marzo 1979 (cfr. circolare n. 25/1979).
Non essendo a tutt'oggi stato emanato il relativo decreto di attuazione, la misura dal nuovo tasso di interesse dovrà trovare applicazione pure nei confronti delle piccole e medie imprese di cui al secondo comma del più volte citato articolo 23 della legge n. 843/1978.