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37 del 9 maggio 1977 Oggetto: Interventi economici assistenziali a favore di infortunati e superstiti - articoli 126 e 256 del Testo Unico approvato con D.P.R

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Organo: INAIL

Documento: Circolare n. 37 del 9 maggio 1977

Oggetto: Interventi economici assistenziali a favore di infortunati e superstiti - articoli 126 e 256 del Testo Unico approvato con D.P.R. n.1124 del 30 giugno 1965.

Il Consiglio di amministrazione, con delibera in data 15 dicembre 1976, ha stabilito nuovi limiti e modalità di erogazione delle prestazioni assistenziali di cui agli articoli 126 e 256 del Testo Unico approvato con D.P.R. n. 1124 del 30 giugno 1965.

Destinatari delle prestazioni sono gli infortunati e superstiti nelle condizioni e nelle qualità per ciascuna categoria appresso precisate.

Le prestazioni medesime dovranno essere sempre subordinate alla condizione che l'intervento sia per quanto possibile risolutorio e consenta di superare contingenti, particolari ed urgenti situazioni di bisogno adeguatamente documentate.

In conseguenza di quanto sopra si impartiscono le presenti disposizioni che costituiscono compendio delle norme che regolano l'assistenza a favore di infortunati e superstiti ai sensi della sopraindicata normativa.

E' abrogata la normativa di cui alle circolari n. 74/1974 e n. 42/1975.

I Direttori di Sede e i Dirigenti dei Centri dell'Istituto di Breccia di Como, di Santorso di Schio (Vicenza) e dell'Officina ortopedica di Vigorso di Budrio (Bologna), per gli infortunati o tecnopatici ivi ricoverati dovranno inoltrare con la massima urgenza ai Direttori d'Ispettorato competenti, le relative proposte redatte secondo gli schemi di cui agli allegati fac-simile 1 e 2.

A) INTERVENTI ECONOMICI ASSISTENZIALI IN FAVORE DI INFORTUNATI E TECNOPATICI

Destinatari delle prestazioni sono gli infortunati ed i tecnopatici che, durante lo stato di inabilità temporanea assoluta, si trovino nelle citate condizioni di bisogno.

SUSSIDI

I Direttori di Ispettorato possono autorizzare le Sedi competenti ad erogare sussidi fino al limite massimo di lire 150.000. per ciascun caso.

Situazioni particolari dovranno essere segnalate con la necessaria documentazione, a cura degli stessi Direttori di ispettorato regionale, il Direttore generale per l'autorizzazione all'erogazione di sussidi oltre l'importo di L. 150.000 e fino ad un massimo di L. 250.000 per ciascun caso.

Per i casi estremamente gravi per i quali si prevede un intervento superiore a L.250.000 i Direttori di Ispettorato dovranno formulare apposita proposta adeguatamente documentata al Direttore generale per le decisioni del Comitato esecutivo.

Le proposte in ogni caso, redatte secondo lo schema di cui all'allegato 1), dovranno contenere la indicazione del provvedimento eventualmente adottato dal Direttore di Ispettorato nell'ambito della propria competenza.

RIMBORSO DELLE SPESE DI VIAGGIO PER IL RIENTRO A DOMICILIO DI OPERAI INFORTUNATISI FUORI RESIDENZA

Il rimborso delle spese di viaggio per operai infortunatisi fuori residenza non dovrebbe di norma essere concesso; in casi eccezionali, tuttavia, dopo aver accertato che tale onere non spetti per norma contrattuale al datore di lavoro, avuto riguardo alla entità della spesa sostenuta, convenientemente documentata, ed alle condizioni economiche dell'infortunato e del suo nucleo familiare, i Direttori di Ispettorato regionale possono autorizzare le Sedi competenti ad effettuarne il totale o parziale rimborso.

B) INTERVENTI ECONOMICI ASSISTENZIALI IN FAVORE DI SUPERSTITI DI LAVORATORI INFORTUNATI O DI SUPERSTITI DI INVALIDI DEL LAVORO

(2)

SUSSIDI

Sono previsti esclusivamente a favore di superstiti, titolari di rendita INAIL i quali provino, mediante idonea documentazione, di trovarsi nelle condizioni di bisogno di cui in premessa.

I Direttori di Ispettorato possono autorizzare le Sedi competenti ad erogare sussidi fino al limite massimo di lire 200.000 per ciascun caso.

Situazioni particolari, adeguatamente documentate, dovranno essere segnalate dai Direttori di Ispettorato regionale al Direttore generale per l'autorizzazione all'erogazione di sussidi oltre l'importo di L. 200.000 fino ad un massimo di L. 250.000 per ciascun caso.

Per i casi estremamente gravi per i quali si ritenga necessario un intervento superiore a L. 250.000 i Direttori di Ispettorato dovranno formulare apposita e documentata proposta al Direttore generale per le decisioni del Comitato esecutivo.

Le proposte in ogni caso, redatte secondo lo schema di cui all'allegato 2), danno contenere l'indicazione del provvedimento eventualmente adottato dal Direttore di Ispettorato nell'ambito della propria competenza.

Per quanto concerne la categoria dei titolari dello speciale assegno continuativo mensile ex lege 5 maggio 1976, n. 248, si fa riserva di specifiche istruzioni in ordine alla possibilità di intervento in loro favore.

RIMBORSO O ANTICIPAZIONI A SUPERSTITI DELLE SPESE PER TRASLAZIONE DI SALME DI INFORTUNATI

In caso di decesso di infortunati - anche prima della costituzione della rendita e per cause non collegate all'infortunio o alla malattia professionale presso i Centri citati in precedenza, ovvero presso altri ospedali nel caso sia stato l'Istituto stesso a disporne il ricovero ovvero il trasferimento, ai familiari o alle persone che, in mancanza di questi, abbiano effettivamente sostenuto i relativi oneri, potranno essere rimborsate o, se del caso, anticipate le spese strettamente pertinenti alla traslazione della salma. Pertanto deve essere escluso il rimborso di quelle sostenute per qualsiasi altro titolo.

Alle istanze debitamente motivate dovrà essere allegata idonea documentazione probatoria comprendente la fattura a saldo, eventualmente, il preventivo di spesa.

I Direttori d'Ispettorato regionale autorizzeranno le Sedi competenti a disporre, nei limiti delle tariffe minime praticate dal Comune ove è avvenuto il decesso, il relativo rimborso o l'anticipazione della sua occorrente.

In caso di richiesta di anticipo urgente, qualora il decesso sia avvenuto nei suddetti Centri dell'Istituto, i Dirigenti dei Centri stessi possono previi contatti, anche telefonici, con il Direttore di Ispettorato disporre direttamente l'immediata erogazione di una congrua somma da detrarre successivamente dall'importo che sarà complessivamente concesso, nel caso in cui il decesso sia avvenuto presso unità ospedaliere, i Dirigenti delle Sedi del luogo ove è situata l'unità stessa possono erogare, sentito, anche telefonicamente, il Direttore di Ispettorato regionale, l'anticipazione di cui sopra.

ISTRUZIONI CONTABILI

Per la parte contabile saranno le seguenti istruzioni:

- al capitolo 301 "Erogazioni e sussidi ad infortunati, tecnopatici e loro superstiti", sottoconto 01 "Sussidi ad infortunati e tecnopatici saranno imputati i sussidi, indicati al punto A), erogati a favore di infortunati e tecnopatici;

- al capitolo 301 "Erogazioni e sussidi ad infortunati, tecnopatici e loro superstiti", sottoconto 02 "Sussidi a superstiti", saranno contabilizzati i sussidi previsti al punto

B) in favore di superstiti di lavoratori infortunati o di superstiti di invalidi del lavoro;

- al capitolo 301 "Erogazioni e sussidi ad infortunati, tecnopatici e loro superstiti", sottoconto 05 "Altre erogazioni", saranno imputati i rimborsi delle spese di viaggio per il rientro a domicilio di operai infortunatisi fuori residenza, di cui al punto A);

(3)

- al capitolo 232 "Spese accessorie delle prestazioni sanitarie", sottoconto 05 "Rimborso a terzi delle spese di trasporto infortunati", saranno imputati i rimborsi o le anticipazioni a superstiti delle spese per traslazione di salme di infortunati, previsti al punto B).

ISTRUZIONI FINALI

A ciascun Ispettorato regionale sarà annualmente assegnato, per l'erogazione delle prestazioni in argomento, un fondo la cui amministrazione è curata dall'Ispettorato stesso.

Entro il 31 gennaio di ogni anno gli Ispettorati regionali devono far pervenire a questa Direzione generale - Servizio prestazioni assistenziali - una relazione sull'andamento dell'assistenza di cui si tratta precisando il tipo e l'importo degli interventi disposti dal 1° gennaio a tutto il 31 dicembre dell'anno precedente.

All. 2

Allegato 1 alla circ. n. 37/1977 I.N.A.I.L.

Data, Pos. n...

Prat. inf. n.

Sede ...

PROPOSTA DI SUSSIDIO STRAORDINARIO A FAVORE DI INFORTUNATO Nominativo dell'infortunato...

Data di nascita ... Residenza ...

Inf. Ind. del ...

M.P. Agr.

Lesioni riportate ...

Indicare se si prevedono postumi ...

Ricoverato il ... Attività esercitata al momento dell'infortunio ...

Retribuzione media mensile L. ...

Indennità di temporanea (ragguagliata a mese) L.

Integrazione indennità di temporanea

ATTUALI REDDITI MENSILI (ragguagliata a mese) L.

Redditi lavorativi familiari conviventi L.

Altri redditi (...) L.

(4)

TOTALE L.

Spese in detrazione (1) L.

TOTALE NETTO L.

(1) Specificare l'importo delle spese vive: pigione, canone mezzadria, ammortamento mutui, ecc.

Composizione del nucleo familiare...

Situazione ambientale del nucleo (indicare l'ubicazione dell'alloggio, il canone di affitto risultante dal contratto di cui si è presa visione e le relative condizioni di abitabilità):

Situazione lavorativa dei componenti il nucleo (indicare l'attività svolta da ciascuno, la qualifica, il datore di lavoro, la retribuzione percepita il cui importo sarà rilevato direttamente dalla busta paga, ovvero con una dichiarazione del datore di lavoro e l'esistenza di un regolare rapporto con l'INPS):

Situazione patrimoniale del nucleo, ove del caso, (specificare gli immobili, la relativa consistenza, gli intestatari e per ogni bene l'effettivo reddito annuo):

Interventi e/o suggerimenti posti in essere per l'integrale utilizzazione delle risorse esterne cui può eventualmente aver titolo l'infortunato:

Motivo dell'intervento economico richiesto (ove del caso allegando o citando la documentazione giustificativa):

Sussidio proposto (indicare l'importo) ...

L'assistente sociale

Parere del Dirigente del Centro ...

Proposta del Direttore della Sede Proposta

del Direttore di Ispettorato Decisione

Allegato 2 alla circ. n. 37/1977 I.N.A.I.L.

Data,

PROPOSTA DI SUSSIDIO STRAORDINARIO A FAVORE DI SUPERSTITI Nominativo del lavoratore deceduto:

Data di nascita:

Data del decesso:

Cause che hanno determinato la morte:

Ultima attività esercitata:

Indennità corrisposta dal (1):

(5)

NOMINATIVO DELLA PERSONA CHE RICHIEDE L'INTERVENTO: Rapporto di parentela con il defunto:

(1) Specificare, a seconda che il defunto sia pensionato o assicurato, se la prestazione sia stata corrisposta dal datore di lavoro, dall'INPS, dall'ONPI (cfr. lettera-circolare n. 120/1972).

A) - Situazione ambientale del nucleo familiare (indicare l'ubicazione dell'alloggio, il canone di affitto risultante dal contratto di cui si è presa visione e le relative condizioni di abitabilità):

B) - Situazione lavorativa dei componenti il nucleo (indicare l'attività svolta da ciascuno, la qualifica, il datore di lavoro, la retribuzione percepita il cui importo sarà rilevato direttamente dalla busta paga, ovvero con una dichiarazione del datore di lavoro e l'esistenza di un regolare rapporto con l'INPS):

C) - Situazione patrimoniale del nucleo (specificare gli immobili, la relativa consistenza, gli intestatari e per ogni bene l'effettivo reddito annuo):

D) - Situazione dei rapporti interfamiliari:

E) - Interventi e/o suggerimenti posti in essere per l'integrale utilizzazione delle risorse esterne cui hanno titolo i componenti il nucleo:

F) - Motivo dell'intervento economico richiesto (ove del caso allegando o citando la documentazione giustificativa):

Problemi rilevati è proposta di soluzione:

l'assistente sociale

Proposta del Direttore della Sede:

Proposta

del Direttore di Ispettorato Decisione

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