• Non ci sono risultati.

Deliberazione 27 del 22 dicembre 2008 del Commissario straordinario dell’ex Istituto di previdenza per il Settore marittimo

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "Deliberazione 27 del 22 dicembre 2008 del Commissario straordinario dell’ex Istituto di previdenza per il Settore marittimo"

Copied!
2
0
0

Testo completo

(1)

Organo: DIREZIONE GENERALE - DIREZIONE CENTRALE SERVIZI ISTITUZIONALI SETTORE NAVIGAZIONE Documento: Circolare n. 9 del 31 gennaio 2013

Oggetto: Copertura assicurativa dei rischi degli equipaggi contro la pirateria.

Quadro Normativo

D.p.r. 1124 del 30 giugno 1965 : “ Testo Unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali” e successive modifiche ed integrazioni. Artt. 28, 32 e 44;

D.m. 12 febbraio 1999: “Regolamento di Assicurazione dell’ ex Istituto di previdenza per il settore marittimo;

D.l. 31/5/2010 n. 78 convertito dalla legge 122 del 30 luglio 2010. Art. 7 ;

Deliberazione 27 del 22 dicembre 2008 del Commissario straordinario dell’ex Istituto di previdenza per il Settore marittimo: “ Copertura assicurativa dei rischi degli equipaggi contro la pirateria”;

Parere dell’avvocatura generale Inail 599/12B del 9 gennaio 2013: “ Copertura assicurativa dei rischi degli equipaggi contro la pirateria”.

Premessa

L’evoluzione giurisprudenziale più recente e l’intensificarsi degli episodi di pirateria hanno determinato la necessità di approfondire le modalità della copertura assicurativa di tale rischio per le navi adibite al trasporto passeggeri, merci e attività ausiliarie1 al fine di verificarne la coerenza con i principi giurisprudenziali in tema di rapporto tra rischio e occasione di lavoro.

Per gli equipaggi delle predette categorie di naviglio più esposte al rischio pirateria, finora la copertura assicurativa è stata volontaria tramite il pagamento di un premio supplementare.

Sull’applicabilità dei principi di carattere generale al rischio pirateria é stato richiesto parere all’avvocatura generale dell’Istituto.

Rischio assicurativo, fatto doloso del terzoe rischio pirateria

Secondo l’orientamento della giurisprudenza di legittimità, ormai consolidato, ogni rischio ricollegabile, anche in modo indiretto, all’attività lavorativa è protetto, atteso che il requisito dell’occasione di lavoro, richiesto dall’art.2 del d.p.r.1124/1965, postula la necessità di un nesso di causalità tra la prestazione lavorativa e l’infortunio o la malattia professionale, nel senso che l’evento lesivo deve dipendere da un rischio assicurato inerente al compimento dell’attività lavorativa stessa.

Ne consegue che, ai fini dell’indennizzabilità, il sinistro va riferito ad ogni accadimento infortunistico che sia ascrivibile in concreto all’occasione di lavoro, pur se astrattamente possibile in danno di ogni comune soggetto, in quanto configurabile anche al di fuori del rischio specifico della lavorazione in ragione della quale il soggetto è assicurabile.

In passato, l’indennizzabilità era esclusa nell’ipotesi in cui l’evento fosse connesso al fatto doloso del terzo poiché quest’ultimo era ritenuto idoneo a interrompere qualsiasi nesso con il lavoro.

Successivamente la giurisprudenza di legittimità si è consolidata su di un diverso orientamento.

L’evento lesivo è, infatti, indennizzabile quando lo svolgimento di una attività lavorativa, pur non essendo la causa, costituisce l’occasione dell’infortunio e cioè quando determina l’esposizione del soggetto protetto al rischio di esso, dando luogo a un nesso eziologico, seppur mediato e indiretto. In altri termini, si configura l’indennizzabilità ogni volta che tra prestazione lavorativa ed evento non esiste soltanto una mera coincidenza cronologica e topografica, ma l’atto doloso del terzo trova, se non la sua causa, quanto meno le condizioni che ne favoriscono la consumazione in situazioni ricollegabili in modo diretto o indiretto allo svolgimento dell’attività lavorativa.

L’atto doloso del terzo, al contrario, esclude la sussistenza del nesso di causalità tra l’occasione di lavoro e l’infortunio o la malattia professionale quando la disamina delle cause e circostanze nonché delle motivazioni dell’accadimento fa ragionevolmente presumere che l’evento dannoso sarebbe stato comunque consumato dall’aggressore, ricercando l’occasione propizia anche in tempo e luogo diversi da quelli della prestazione di lavoro.

Alla luce degli orientamenti sopra richiamati si deve, quindi, ritenere che il rischio connesso a eventi di pirateria, per le modalità astratte di accadimento del fenomeno, sia ormai tutelabile in quanto rischio lavorativo ai sensi degli artt. 2 e 3 del d.p.r. 1124/1965.

Ne consegue che è indennizzabile sia l’infortunio che occorra al marittimo vittima dell’evento lesivo nel corso di un’azione di pirateria, sia la patologia dallo stesso contratta o sviluppata a causa di tale azione.

Rientrando il rischio pirateria nell’ambito dei rischi coperti dal premio ordinario, non sembra, dunque, più

(2)

coerente con i suddetti principi il mantenimento della modalità volontaria di copertura del rischio in esame, nonché la relativa previsione del pagamento di un premio supplementare, ai sensi della citata deliberazione del Commissario straordinario n. 27/2008 dell’ex Ipsema.

Aderendo a tale interpretazione risulta, inoltre, non più valido il limite delle categorie di naviglio (trasporto passeggeri, merci e attività ausiliarie) cui era legata finora la possibilità dell’assicurazione facoltativa.

Decorrenza

La riconduzione del rischio pirateria nell’ambito dei rischi lavorativi ai sensi degli artt. 2 e 3 del testo unico 1124/1965, essendo conseguente a una interpretazione normativa e non a particolari interventi legislativi sopravvenuti, decorre dalla data della presente circolare e copre le fattispecie non esaurite e cioè non prescritte o non coperte da giudicato.

IL DIRETTORE GENERALE __________________________________

1. Vedi la deliberazione del Commissario straordinario n. 27 del 22/12/2008 del soppresso Istituto di previdenza per il Settore marittimo.

Riferimenti

Documenti correlati

Acquisito il parere favorevole, sulla presente proposta di deliberazione, ai sensi dell’art. 267/2000, da parte del Dirigente del settore 6 - Lavori pubblici – Gestione

PRESO ATTO della proposta di deliberazione avente per oggetto: “Risoluzione rapporto di lavoro per pensione anticipata, a decorrere dal 01.05.2015 - Dipendente Sig.ra

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11/3/2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in

1 BORSA DI STUDIO PER LAUREATI IN SCIENZE BIOLOGICHE, CON COMPROVATA ESPERIENZA NELL’UTILIZZO DI APPARECCHIATURE DI DIAGNOSTICA MOLECOLARE E NELLA MESSA A PUNTO

1) Di PRENDERE ATTO ed APPROVARE la minuta del mutuo chirografario N°4923827 trasmessa in data odierna dalla BPER SPA – Agenzia di San Salvo, allegata alla presente deliberazione per

Preso atto che il Direttore della Struttura proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma e

1) Di autorizzare a contrarre mediante una procedura negoziata, senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi degli artt. 50/2016 con gli operatori economici

precisato altresì che, ove gli incarichi siano stati attribuiti a titolo sostitutivo di Direttori di Unità Operative assenti, gli stessi potranno cessare