1 Area Urbanistica e Lavori Pubblici
Unità Organizzativa Patrimonio e Sportello Unico Ambiente Prot.n. 2017/73701
Dirigente: R. Segatto
Responsabile del procedimento: M. Finotto Referente pratica: A. Montagner
ORDINANZA N. 163 DEL 02/11/2017
OGGETTO: MISURE STRUTTURALI DI CONTENIMENTO DEI LIVELLI DI CONCENTRAZIONE DEGLI INQUINANTI ATMOSFERICI. LIMITAZIONE D’ESERCIZIO PER GLI IMPIANTI TERMICI AD USO RISCALDAMENTO CIVILE – STAGIONE INVERNALE 2017-2018.
IL SINDACO Premesso che:
- il traffico veicolare, gli impianti di riscaldamento e i sistemi di produzione industriale, rappresentano le principali cause dell’inquinamento atmosferico ed, in particolare, della formazione degli inquinanti primari quali composti organici volatili, particolato, ossidi di azoto e monossido di carbonio;
- il Parlamento Europeo con la Direttiva 2008/50/CE del 21 maggio 2008 relativa alla “Qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa”, recepita dallo Stato Italiano con il D.Lgs.
155/2010, evidenzia che, ai fini della tutela della salute umana e dell’ambiente nel suo complesso, è particolarmente importante combattere alla fonte l’emissione di inquinanti nonché individuare e attuare le più efficaci misure di riduzione delle emissioni a livello locale;
- studi epidemiologici, condotti in diverse città americane ed europee nel corso degli ultimi anni, hanno dimostrato che esiste una notevole correlazione fra la presenza di polveri fini ed il numero di patologie dell'apparato respiratorio, di malattie cardiovascolari e di episodi di mortalità riscontrati in una determinata area geografica;
- l’analisi dei dati raccolti dalla rete di monitoraggio della qualità dell’aria del territorio della Città Metropolitana di Venezia ha evidenziato elementi di criticità in particolare per quanto attiene al PM10;
Considerate:
- la Deliberazione n.90 del 19/04/2016 con cui il Consiglio Regionale ha approvato l’aggiornamento del Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell’Atmosfera;
- le proposte formulate dalla Regione Veneto in occasione delle ultime convocazioni del Comitato di Indirizzo e Sorveglianza (CIS) circa un sistema di azioni, da modularsi in base ai livelli di inquinamento registrati dalle stazioni di monitoraggio gestite dall’ARPAV, nei settori maggiormente responsabili delle emissioni di PM10:
- combustioni di biomasse per il riscaldamento civile;
- trasporti;
- agricoltura.
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- la Deliberazione della Giunta Regionale n.836 del 06 giugno 2017 “Approvazione del nuovo Accordo di programma per l’adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell’aria nel Bacino Padano”;
Preso atto:
- che il 13/10/2017 si è riunito il Tavolo Tecnico Zonale (TTZ) della Città Metropolitana di Venezia, in attuazione del Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell’Atmosfera (P.R.T.R.A.), per proporre l’adozione di idonee misure per il contenimento dell’inquinamento dell’aria;
- che le misure indicate in sede di TTZ prevedono che in tutti i comuni della città metropolitana di Venezia siano applicate limitazioni all’esercizio degli impianti termici e alle combustioni all’aperto dei residui vegetali (livello verde), oltre alle misure dei livelli di allerta arancio e rosso da applicarsi nell’agglomerato di Venezia e nei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti;
Richiamati:
- Il Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell’Atmosfera e, in particolare, il cap. 6.1.1 (Misure di carattere generale valevoli per tutti gli inquinanti e per tutto il territorio) ed il cap. 6.1.2 (Misure da applicare per la riduzione degli inquinanti PM 10 e IPA);
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 2130/2012, che approva la nuova zonizzazione del territorio regionale;
- il D. Lgs. 155/2010 “Attuazione della Direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa”, in cui vengono definiti i limiti e le modalità di rilevamento di materiale particolato (PM10);
- il DPR n. 74/2013 titolato “Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell’acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell’art. 4 comma 1 lett. a) e c) del D.Lgs. 192/2005”, in particolare l’art. 5 c. 1;
Preso atto:
- che il Comune di Jesolo ricade nell’agglomerato “Bassa pianura e Colli” (IT0514) come indicato nella zonizzazione regionale definita con DGRV N.2130/2012;
Richiamata:
- la deliberazione della Giunta Comunale N.309 del 31/10/2017 con la quale è stato approvato il piano di azione comunale 2017 -2018 in attuazione alle decisioni assunte in sede di TTZ;
Visti:
- il D.Lgs. 13/08/2010, n.155 “Attuazione della direttiva 2008/50 CE relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa”;
- il D.Lgs. 03/04/2006, n.152 e s.m.i.;
- il D.P.R. 16/04/2013, n.74;
- la D.G.R.V. 10/02/2015, n.122;
- la D.G.R.V. 29/11/2016, n. 1908;
- la L.R. 16/04/1985, n.33;
- il D.M. Sanità 05/09/1994;
- gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
tutto ciò premesso,
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ORDINA
a tutta la cittadinanza, nel periodo intercorrente tra la data di pubblicazione del presente provvedimento e il 15/04/2018:
1. Riduzione della temperatura ambiente (intesa come media ponderata delle temperature dell’aria, misurate nei singoli ambienti riscaldati di ciascuna unità immobiliare) a:
- 17 °C (+ 2 di tolleranza) negli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili;
- 19° C (+ 2 di tolleranza) in tutti gli altri edifici (fatta eccezione per gli edifici di cui all’art.4, c.5 del D.P.R. 74/2013);
2. Riduzione di 2 ore del periodo massimo consentito dall’art. 4 c. 2 del D.P.R. 74/2013, da attuarsi dalle ore 16:00 alle ore 18:00 di ogni giorno, dell'esercizio degli impianti termici (compresi: stufe, caminetti…) alimentati a combustibili liquidi o solidi;
3. Divieto di combustione all’aperto, ai sensi dell’art 182 comma 6-bis del Decreto legislativo 152/2006 (DGR n. 122/2015), in particolare in ambito agricolo (fatte salve le necessità di combustione finalizzate alla tutela sanitaria di particolari specie vegetali) e di cantiere, fatte salve le iniziative organizzate e/o riconosciute dall’Amministrazione Comunale previa comunicazione, secondo indicazioni e modulistica predisposta dagli uffici comunali, per l’accensione di falò tradizionali in occasione della festività dell’Epifania.
Le suddette misure (punti 1-2-3) vanno osservate, nel il periodo di efficacia del presente provvedimento, dal lunedì alla domenica, per tutto il giorno e nell’intero territorio comunale.
INVITA
i gestori di esercizi commerciali e assimilabili a mantenere chiusi, ovvero in apertura manuale, i battenti degli accessi al pubblico per limitare le dispersioni termiche;
gli Uffici pubblici a ridurre ulteriormente la temperatura ammessa;
i gestori dei servizi di trasporto pubblico a disporre istruzioni operative per lo spegnimento dei motori nella fase di stazionamento ai capolinea; analogo invito è rivolto ai titolari delle aziende di trasporto o di fornitura di prodotti, beni e servizi nelle fasi di carico/scarico.
ESCLUSIONI
Relativamente ai punti 1 e 2, secondo quanto previsto dal DPR 74/2013.
SANZIONI
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Salvo che il fatto costituisca illecito o reato, le violazioni alle disposizioni della presente ordinanza saranno punite con la sanzione amministrativa da € 25.00 ad € 500.00 da applicarsi con le procedure stabilite dalla L.
689/1981.
MANDA
a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza.
DISPONE
- che il presente provvedimento sia pubblicato all’Albo Pretorio con efficacia notiziale e diffuso nelle forme e nei modi ritenuti più opportuni ai fini della sua ampia conoscibilità per tutto il tempo di validità dello stesso;
- che il presente provvedimento venga notificato a:
Collettività, a mezzo pubblicazione all'Albo Pretorio on-line;
- che il presente provvedimento venga trasmesso a:
Comando di Polizia Locale;
USL competente per territorio;
ARPAV Dipartimento Provinciale;
Prefettura;
Comando Provinciale dei Carabinieri;
Polizia di Stato;
Guardia di Finanza;
Tavolo Tecnico Zonale (TTZ) - Città metropolitana di Venezia.
INFORMA
che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al TAR del Veneto entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione dell’ordinanza all’Albo Pretorio.
La presente consta di cinque pagine.
Dalla Residenza Municipale, il 02/11/2017
IL SINDACO
Valerio Zoggia
Orario apertura ufficio: Lunedì, Mercoledì e Venerdì dalle ore 09.00 alle ore 13.00 Martedì e Giovedì dalle ore 15.00 alle ore 17.00
(Percorso file: g:\tutela atmosfera\ordinanze\ordinanza temporanea per la riduzione inquinanti atmosferici.doc)
Documento informatico sottoscritto con firma elettronica da Valerio Zoggia ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs. del 7/03/2005, n. 82 e ss.mm.; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.