• Non ci sono risultati.

INCAPACITA' TEMPORANEA AL LAVORO PER MALATTIA E VISITA DI CONTROLLO NEL SETTORE DEL PUBBLICO IMPIEGO

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "INCAPACITA' TEMPORANEA AL LAVORO PER MALATTIA E VISITA DI CONTROLLO NEL SETTORE DEL PUBBLICO IMPIEGO"

Copied!
4
0
0

Testo completo

(1)

***

TAGETE n. 3 Settembre 2003 Anno IX

1

INCAPACITA' TEMPORANEA AL LAVORO PER MALATTIA E VISITA DI CONTROLLO

NEL SETTORE DEL PUBBLICO IMPIEGO

Dr. Filippo Silipigni

Il tema dell'accertamento sanitario in caso di assenza dal lavoro per malattia, costituisce materia giuridica e medico-legale complessa. Basta considerare i valori attinenti le persone coinvolte, ritenuti fondamentali e come tali assunti dal nostro sistema giuridico al rango di diritti:

l'inviolabilità della libertà personale, la tutela della salute, la garanzia di adeguati mezzi di sussistenza in caso di incapacità al lavoro per malattia, il riserbo ovvero il segreto, circa le condizioni di salute e più in generale per la persona, l'inviolabilità del domicilio.

Il fondamentale riferimento costituzionale in materia è dato dagli articoli 13, 14, 32 e 38. Inoltre vari articoli del Codice Penale, nonché la più recente L.675/96 (cosiddetta "legge sulla privacy") ed i successivi regolamenti di attuazione, intervengono per garantire il rispetto dei suddetti diritti, inalienabili, di ogni cittadino.

In tale contesto si colloca la visita medica di controllo del dipendente, con tutte le interconnessioni di valori e diritti fondamentali e le conseguenti implicazioni giuridiche. La fonte normativa del settore del Pubblico Impiego è rappresentata dallo Statuto degli Impiegati Civili dello Stato (D.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3 - T.U. delle disposizioni concernenti lo Statuto degli impiegati civili dello Stato), ripreso ed approfondito dal D.P.R. n. 686 del 3 maggio 1957 (Norme di esecuzione del Testo Unico delle disposizioni sullo Statuto degli impiegati civili dello Stato).

Dir. Med. Medicina Legale e Fiscale AUSL 5 Messina

Tagete n. 3-2003 Ed. Acomep

(2)

***

TAGETE n. 3 Settembre 2003 Anno IX

2 Un caposaldo della legislazione speciale è certamente costituito dallo Statuto dei Lavoratori, L.300/1970 (Norme sulla tutela della libertà e dignità del lavoratore, della libertà sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento) e in particolare la regolamentazione della visita di controllo, prevista all'art. 5: "sono vietati accertamenti da parte del datore di lavoro sull'idoneità e sull'infermità per malattia o infortunio del lavoratore dipendente. Il controllo delle assenze per infermità può essere effettuato soltanto attraverso i servizi ispettivi degli Istituti Previdenziali competenti, i quali sono tenuti a compierli quando il datore di lavoro lo richieda" .

Non vi è dubbio che tali disposizioni sono applicabili anche ai pubblici dipendenti e a quelli del Servizio sanitario nazionale, poiché con l'entrata in vigore della legge 833/1978 (Riforma del S.S.N.) , i compiti e le funzioni dei suddetti Istituti sono stati attribuiti alle Unità Sanitarie Locali, Servizio di Medicina Legale (art.14, lettera q : "l'USL provvede agli accertamenti,certificazioni e ad ogni altra prestazione medico-legale" ed all'art.19: "…di prevenzione,di cura,di riabilitazione e di medicina legale").

Con la pubblicazione del D.P.R. 638 del 11.11.1983 (Norme urgenti in materia previdenziale e sanitaria) avviene un'innovazione nella materia; infatti le U.S.L. sono obbligate a predisporre un servizio che possa assicurare lo svolgimento delle visite di controllo, richieste, sui lavoratori assenti per malattia, con accertamenti preliminari, tra l'altro effettuati da personale non medico, nonché un servizio di visite collegiali. Lo stesso decreto estende ai pubblici dipendenti il regime delle visite di controllo in fascia oraria, con la prescrizione dell'obbligo della reperibilità (art. 5 comma 9); in caso di assenza del dipendente, alla visita medica di controllo nelle fasce orarie di reperibilità , sono previste delle sanzioni (art. 5 comma 10 e 14 della citata legge). E' opportuno sottolineare che, nonostante la L. 638/83 preveda accertamenti da parte del personale non medico, le sanzioni è possibile applicarle solo per l'assenza alla visita medica. Nel contempo è altrettanto importante precisare che, sebbene sia conveniente e opportuno, compatibilmente con il carico di

Tagete n. 3-2003 Ed. Acomep

(3)

***

TAGETE n. 3 Settembre 2003 Anno IX

3 lavoro, effettuare le visite in fasce di reperibilità, l'obbligo delle stesse non deve intendersi per il medico, o quantomeno non esiste alcuna normativa che vieti allo stesso di accedere presso l'abitazione del visitando, purché nell'ambito dell'orario di servizio ordinario . Il successivo D.M. 25 febbraio 1984, modificato dal D.M. 8 gennaio 1985, in attuazione del comma 9, art. 5 L.638/83, specifica che le fasce di reperibilità sono comprese tra le ore 10,00 e le ore 12,00 e tra le ore 17,00 e le 19,00 di tutti i giorni, compresi i festivi.

Infine il predetto D.M. 8.1.1985 nel modificare l'art.4 del precedente D.M. del 1984, ha disposto che compito del medico di controllo è quello di confermare o meno l'esistenza della malattia denunciata dal lavoratore, quale causa dell'incapacità temporanea al lavoro. Orbene, si può dedurre come tale compito stia diventando sempre più arduo, poiché con l'entrata in vigore della L.

675/96, sempre più spesso il dipendente si avvale di tale strumento legislativo. Comunque, sulla base delle normative esaminate, si evince come l'istituto della visita medica di controllo presenti una diversa regolamentazione nell'ambito del pubblico impiego, derivante dallo stato giuridico del dipendente dello Stato e degli Enti pubblici.

L'esclusiva competenza delle A.U.S.L. in materia di visite di controllo sui pubblici dipendenti è stata confermata dal Consiglio di Stato, nel parere espresso all'Assemblea generale del 11 ottobre 1984. Ormai, è del tutto evidente come il sistema legislativo su questo importante istituto sia più il frutto della sovrapposizione di norme, anziché l'esito di un oculato disegno strategico, volto a tutelare la salute del dipendente e contestualmente scoraggiare il fenomeno dell'assenteismo selvaggio, che si ripercuote negativamente sulla società.

Bisogna inoltre considerare come la materia delle visite di controllo, con le leggi di riforma del pubblico impiego (D.lgs. n. 29 del 3.2.1993 - Privatizzazione del Pubblico Impiego ; D.lgs. n.80 del 31.3.1998 - Seconda privatizzazione del Pubblico Impiego ; D.lgs. n. 387 del 29.10.1998 - Ulteriori modifiche con correttivo del D.lgs. 29/93 e del 80/98 ), è diventata oggetto degli accordi

Tagete n. 3-2003 Ed. Acomep

(4)

***

TAGETE n. 3 Settembre 2003 Anno IX

4 sindacali compartimentali di lavoro, che riguardano i dipendenti dello Stato, degli Enti statali e Parastatali, delle Aziende Sanitarie, e vengono recepiti con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Per tale motivo, si rilevano differenze procedurali, sia nei confronti della legge generale che tra le varie Amministrazioni, portando talora ad un' inefficacia della visita di controllo, che assume spesso le caratteristiche di un mero atto formale, attuato quasi automaticamente.

Pertanto la normativa generale tutt'ora vigente appare anacronistica ed inadeguata per le aspettative e le esigenze dei destinatari della visita di controllo, come pure per gli operatori del settore.

Esiste tuttavia un punto di equilibrio tra le diverse istanze, che può offrire una corretta chiave di lettura dell'intera materia: il diritto alla tutela della salute sancito dall'art. 32 della Costituzione della Repubblica.

Ripartendo da questo fondamentale principio giuridico e sulla scorta della più avanzata dottrina medico-legale, nonché della consolidata prassi giudiziaria, è auspicabile che la classe politica recepisca adeguatamente e contemperi le istanze innovative che vengono da più parti, al fine di poter superare le numerose incongruenze che ormai rendono a dir poco nebuloso questo particolare settore di applicazione medico-legale.

Tagete n. 3-2003 Ed. Acomep

Riferimenti

Documenti correlati

amministrazioni pubbliche alla luce della novella che, a seguito della Legge delega 15/2009, è stata apportata dal D.L.gs. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del

Ieri, in tutto il Veneto migliaia di lavoratori hanno aderito allo sciopero unitario del Pubblico Impiego, adesione che in alcuni grandi Enti della Regione ha

Il rinnovo dei contratti pubblici, e la mobilitazione che tenderà a inasprirsi già dalle prossime ore; la trattativa all'Aran sui comparti, a dispetto delle 'provocazioni'

• assunzione di personale ad alta specializzazione con contratto di lavoro a tempo determinato con modalità uguali a quelle previste al punto precedente e successiva

ASPORTAZIONE O DEMOLIZIONE LOCALE DI LESIONE O TESSUTO DELLO STOMACO PER VIA ENDOSCOPICA Polipectomia gastrica.. di uno o più polipi con approccio endoscopico.Escluso: Biopsia

Peraltro il lavoratore perde l’indennità di malattia anche se non aveva un intento fraudolento o elusivo di sottrarsi all’obbligo di reperibilità alla visita di controllo:

All'eventuale prova di lingua straniera e di informatica non sarà assegnato nessun voto, ma sarà accertata dalla commissione (o dai membri aggiunti) solo l'idoneità del candidato. Per

1,5%, per le indennità corrisposte decorsi 12 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro o, se la cessazione è anteriore al 1° gennaio 2019, a decorrere da questa data;.. 3%, per