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Note sulla tutela che offre la IV° direttiva alla vittima

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Academic year: 2022

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Note sulla tutela che offre la IV° direttiva alla vittima

Avv. Mariano Medina Crespo*

Le presenti note si propongono di far risaltare in forma sommaria le nuove previsioni del Progetto della Quarta Direttiva, concretizzando il supposto progresso nella protezione offerta alle vittime di incidenti della circolazione e fissando, cosí, i limiti di una protezione che é migliorabile e che, pertanto, deve essere oggetto di ampliamento in un prossimo futuro.

Il Progetto prevede di fare un passo avanti nella progressiva tutela che l’assicurazione obbligatoria di responsabilitá civile fornisce alle vittime di incidenti della circolazione. In questo caso, la protezione si riflette sulle cosiddette vittime transitanti: con questo concetto ci si riferisce alle vittime di incidenti della circolazione avvenuti fuori del paese di residenza.

Avvenuto l’incidente, la gestione degli interessi dei danneggiati appare particolarmente difficoltosa, a causa del fatto che la vittima é tornata al Paese di residenza o risiede in quello in cui si manifestano i danni che ne causeranno la morte, e dovendo la gestione delle informazioni, i reclami amichevoli e l’esercizio giudiziario di azioni realizzarsi normalmente nel Paese nel quale é avvenuto l’incidente.

Al fine di alleviare detti inconvenienti, si creano vari meccanismi per incrementare la protezione delle vittime transitanti. Tali meccanismi consistono fondamentalmente in:

1° Creazione di un organismo di informazione in ognuno degli Stati interessati, messo al servizio delle vittime transitanti.

2° Creazione della figura di un rappresentante, che tutti gli enti assicuratori stabiliti negli Stati interessati devono designare in ognuno degli Stati nel quale non sono stabiliti, con la funzione di risolvere amichevolmente il reclamo formulato dalla vittima transitante.

3° Creazione di un organismo di indennizzo o compensazione in ognuno degli Stati interessati, con la funzione sussidiaria di disbrigo amichevole del reclamo che in talune circostanze può formulare la vittima transitante.

4° Riconoscimento a favore della vittima transitante dell’azione diretta verso l’assicurazione del responsabile.

La Direttiva non presume un’alterazione delle regole attinenti sia alla legge materiale applicabile sia alla competenza giudiziaria, perché i primi tre meccanismi sono introdotti per fare in modo che la vittima transitante possa ottenere la liquidazione amichevole dell’indennizzazione nel proprio Paese di residenza, fornendogli, in ogni caso, l’informazione imprescindibile affinché possa esercitare giudizialmente la sua azione risarcitoria, in modo che, se procedesse ad esercitarla, possa agire con azione diretta contro l’assicurazione del responsabile.

1. L’organismo di informazione.

L’organismo di informazione di ogni Stato deve contare su una serie di registri o schedari, al fine di ottenere, mediante sua comunicazione con il relativo organismo dello Stato nel quale abbia residenza la vittima transitante, una serie di dati fondamentali. Tali schedari o registri comprendono:

1° Matricola dei veicoli che stazionano abitualmente nel suo territorio.

* Avvocato, Madrid - Spagna

1 Tagete n. 3-2000

Ed. Acomep

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2° Relazione delle polizze assicurative di responsabilitá civile, tutelanti i citati veicoli, con citazione del periodo di validitá, sia in regime di assicurazione ordinaria che in regime di libera prestazione di servizi.

3° Relazione delle assicurazioni di responsabilitá civile concertate nella modalitá della carta verde (assicurazione di frontiera), emesse nel suo territorio.

4° Relazione degli enti assicurativi di responsabilitá civile con sede nel suo territorio.

5° Relazione dei rappresentanti delle assicurazioni del suo Stato in ognuno dei restanti Stati.

Questi dati devono essere forniti alla vittima transitante, alla quale verranno forniti anche i dati relativi al proprietario e conduttore del veicolo, forniti, a loro volta, all’organismo di informazione dall’organismo di immatricolazione o dall’ente assicurativo.

2. La figura del rappresentante.

Il rappresentante dell’assicurazione interessata, con sede nello Stato nel quale la vittima transitante ha la sua residenza, assume la funzione di svolgere amichevolmente il caso di sinistro davanti al reclamo formulato, in considerazione dell’accredito dell’indennizzazione da questo derivante.

A tale effetto, é obbligato a fornire alla vittima transitante, entro il termine di tre mesi, una risposta che possa consistere in una offerta motivata di indennizzazione, con accredito, nel caso, della stessa per conto dell’assicurazione rappresentata, o in un rifiuto motivato dell’indennizzazione, sia perché non risulti responsabilitá del conducente del veicolo, sia perché non ci siano le condizioni per valutare i danni prodotti.

3. L’organismo di indennizzazione o di compensazione.

L’organismo di indennizzazione agisce con un carattere sussidiario nella gestione amichevole dei sinistri, con accredito, nel caso, dell’indennizzazione che sia pertinente, sia quando l’ente assicurativo non abbia adeguatamente sbrigato il sinistro che quando non risulti identificata l’assicurazione del veicolo.

Per quanto si riferisce al primo punto dell’intervento, l’organismo di indennizzazione interviene per conto, in definitiva, dell’assicurazione interessata:

1° Quando detta assicurazione non abbia designato rappresentante nel suo territorio.

2° Quando il suo rappresentante non abbia dato compimento nel termine di tre mesi all’obbligo di formulare un’offerta motivata di indennizzazione o di formulare una risposta motivata in altro senso.

Ricevuto il reclamo, all’organismo spetta, nell’arco di due mesi, di effettuare a sua volta un’offerta motivata di indennizzazione o dare alla stessa una risposta motivata in altro senso, nel caso dell’indennizzazione pertinente.

A sua volta, rispetto al secondo punto dell’intervento, l’organismo di indennizzazione interviene quando l’ente assicurativo del veicolo causante non é identificato, sia perché non esiste assicurazione (sebbene si tratti di veicolo stazionato in Paese terzo) sia perché, anche esistendo, non si possa identificare l’assicurazione, dovendo procedere, davanti al reclamo della vittima transitante, al disbrigo del sinistro nel senso prima espresso, agendo per conto, in definitiva, del fondo di garanzia dello Stato nel quale il veicolo causante abbia il suo stazionamento abituale o nel quale si sia prodotto l’incidente.

4. L’azione diretta

Sempre che la vittima transitante debba esercitare giudizialmente il suo diritto, puó contare sull’azione diretta di fronte all’ente assicurativo del responsabile, che deve instaurarsi, pertanto, in quei Paesi nei quali fino ad ora non esisteva (Gran Bretagna e

2 Tagete n. 3-2000

Ed. Acomep

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Irlanda). Si prevede, a sua volta, il rinforzo di questa azione con l’accredito di alcuni interessi speciali, la cui determinazione si raccomanda a ciascuno degli Stati interessati.

5. Conclusione: progressi e deficenze della protezione fornita alla vittima transitante.

Come abbiamo visto, la protezione che la Direttiva fornisce alla vittima transitante si proietta sia sul disbrigo amichevole del sinistro che sulle pratiche giudiziali.

Ma delle due manifestazioni di questa protezione quella che veramente si sviluppa é la prima, cioé quella che si riferisce al disbrigo amichevole del sinistro, per fare in modo che la vittima transitante possa essere indennizzata mediante accordo amichevole nel proprio paese di residenza.

A tale effetto, come abbiamo visto, si creano i meccanismi adeguati affinché la vittima transitante possa ottenere l’informazione dei dati che sono imprescindibili affinché il reclamo amichevole possa essere studiato e curato nel suo territorio, mediante l’azione del rappresentante dell’ente assicurativo del responsabile o mediante l’intervento, nel caso, del denominato organismo di indennizzazione o compensazione, che agisce sempre sussidiariamente, in alcuni casi per conto dell’assicurazione inadempiente e in altri, quando l’assicurazione sia senza identificazione, per conto del fondo di garanzia dello Stato nel quale il veicolo ha il suo stazionamento abituale (o nel quale si sia prodotto il sinistro, nel caso di veicolo non identificato o proveniente da un Paese terzo).

Per quanto riguarda la protezione giudiziaria del diritto al risarcimento della vittima transitante, il meccanismo di base che viene introdotto é quello di dotarlo di azione diretta di fronte all’ente assicurativo, ma la Direttiva non produce la benché minima alterazione nella disciplina di regolazione della legge applicabile al suo reclamo e neppure nella disciplina di regolazione della competenza giudiziaria, dovendosi applicare, in ogni caso, le regole pertinenti del Diritto internazionale privato.

In questo modo, la Direttiva costituisce un vero e importante avanzamento nella protezione dei diritti della vittima transitante, sebbene detta protezione si proietti fondamentalmente sulla fase del reclamo giudiziario, facilitando la sua realizzazione e il suo buon fine che, naturalmente, rimane senza garanzia.

Dato che, a sua volta, per quanto riguarda la pratica giudiziaria, il meccanismo di base che introduce la Direttiva consiste solo nel fornire azione diretta alla vittima transitante (con il rinforzo degli interessi), rimane chiara l’insufficienza di detta protezione, per cui dovrá continuare ad aumentare rispetto a che:

1° Si arrivi a un momento nel quale si sia uniformata, nei Paesi interessati, la legge in materia applicabile all’incidente, o si sia stabilito che la legge in materia applicabile sia quella vigente nello Stato nel quale la vittima ha la sua residenza.

2° Si stabilisca la possibilitá che la vittima transitante possa esercitare giudizialmente la sua azione nello Stato in cui risiede, riconoscendosi la legittimazione passiva del rappresentante dell’assicurazione e, nel suo caso, dell’organismo di indennizzazione.

In ogni caso deve essere messo in risalto che il legislatore comunitario é perfettamente cosciente che con la Quarta Direttiva si é fatto solo un passo avanti nella protezione progressiva delle vittime di incidenti stradali, e che bisogna continuare ad avanzare in questo senso, fino al punto che giá si sta lavorando all’elaborazione di un Progetto di Quinta Direttiva, nella quale, oltre a fondere possibilmente in un unico testo le precedenti quattro direttive, si perfezioni il trattamento di risarcimento, sia per quanto riguarda il raggiungimento di un regime uniforme di imputazione della responsabilitá civile, sia per quanto riguarda la determinazione dei danni risarcibili e le tecniche di quantificazione.

3 Tagete n. 3-2000

Ed. Acomep

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4 Tagete n. 3-2000

Ed. Acomep

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