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Cancellazione delle società ed esecuzione forzata - Judicium

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A

NTONINO

B

ARLETTA

Cancellazione delle società ed esecuzione forzata*

SOMMARIO: 1. L’intervento delle Sezioni Unite nel 2013 a proposito della cancellazione delle società: successione degli ex-soci nei rapporti pendenti e processo esecutivo. – 2. Titolo esecutivo a favore o contro la società cancellata ed effetti successori verso gli ex-soci. – 3. Cancellazione della società ed esecuzione forzata in corso.– 4. Le opposizioni all’esecuzione da parte degli ex-soci o nei loro confronti.

1. L’intervento delle Sezioni Unite nel 2013 a proposito della cancellazione delle società:

successione degli ex-soci nei rapporti pendenti e processo esecutivo.

Con il nuovo art. 2495, 2° co., c.c., secondo cui l’estinzione delle società cancellate dal registro delle imprese non è esclusa dalla residua sussistenza di rapporti giuridici, il legislatore del 2003 ha imposto un preciso indirizzo in ma- teria

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, dal quale occorre muovere anche nella ricomposizione del quadro nor-

* Il presente scritto è destinato agli Studi in onore del Prof. Romano Vaccarella.

1 All’art. 2495, 2° co., c.c. – come novellato dal d.lg. n. 6 del 2003 – è statuito che «ferma re- stando l’estinzione della società, dopo la cancellazione» i creditori sociali possono agire (solo) nei con- fronti dei soci (per il soddisfacimento del loro credito) nei limiti di quanto riscosso in base al bi- lancio finale di liquidazione, nonché contro i liquidatori (a titolo di responsabilità per colpa del danno cagionato dall’eventuale impossibilità di soddisfare il proprio credito). Sull’effetto estintivo della cancellazione delle società ai sensi della cit. disposizione cfr. DI SABATO, Diritto delle società, Milano, 2011, 592 ss.; G.F. CAMPOBASSO, Diritto commerciale, II, Torino, 2009, 546; FERRARA JR., CORSI, Gli imprenditori e le società, Milano, 2009, 1013; SALAFIA, Sopravvenienza di attività dopo la cancel- lazione della società dal registro delle imprese, Soc, 2008, 929; PORZIO, La cancellazione, in Il nuovo diritto delle società, Liber amicorum Gian Franco Campobasso, diretto da Abbadessa, Portale, IV, Torino, 2007, 79 ss.; CIVERRA, Presupposti ed effetti della cancellazione di società dal registro delle imprese, Soc, 2005, 766 ss.; LUBRANO DI SCORPANIELLO, Cancellazione dal registro delle imprese ed estinzione delle società dopo la riforma, BBTC, 2007, II, 764 ss.; SPERANZIN, L’estinzione delle società di capitali in seguito all’iscrizione della cancellazione dal registro delle imprese, RS, 2004, 514 ss. Prima della riforma del 2003 cfr.: nel sen- so dell’estinzione delle società per effetto della cancellazione, già nella vigenza del codice di commercio del 1882, CARNELUTTI, In tema d’estinzione della società commerciale, FI, 1940, IV, 25; du- rante la vigenza del codice civile del 1942, ASCARELLI, Liquidazione e personalità giuridica della società per azioni, RTDPC, 1952, 244; PORZIO, L’estinzione delle società per azioni, Napoli, 1959, 202 ss.; in

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mativo riguardante i processi pendenti al momento della cancellazione e, più in

senso contrario la giurisprudenza sulla originaria disciplina societaria del codice civile del ’42, sul presupposto che la cancellazione non aveva olim efficacia costitutiva, cosicché la società non ve- niva ritenuta estinta finché risultavano rapporti giuridici o processi pendenti (cfr., tra le più recen- ti, Cass., 15-1-2007, n. 646, GCM, 2007; Cass., 2-3-2006, n. 4652, GCM, 2006; Cass., 24-9-2003, n. 14147, GI, 2004, 1004, con nota critica di SPIOTTA).

Peraltro, nel 2010 la Cassazione, pronunciandosi a Sezioni Unite, ha interpretato in senso estensivo o analogico l’art. 2495 c.c., superando la ricostruzione in chiave dichiarativa della can- cellazione dal registro delle imprese anche in relazione alle società di persone: Cass., S.U., 22-2- 2010, n. 4060, GI, 2010, 1610, con nota di R. WEIGMANN, La difficile estinzione delle società, ove si è ritenuta valida la notifica del titolo esecutivo e del precetto su istanza di una società in nome col- lettivo, solo perché effettuata in data anteriore al 1° gennaio 2004, data di entrata in vigore della suddetta riforma del diritto societario. Contestualmente, la S.C. si è pronunciata, a Sezioni Unite, in tema di società a r.l. (sent. 22-2-2010, n. 4061, NGCC, 2010, I, 541); nonché in tema di società cooperative (sent. 22-2-2010, n. 4062, RDPr, 2011, 199, con nota di BINA, Le conseguenze processuali della cancellazione della società dal registro delle imprese). A proposito di tali interventi da parte della giu- risprudenza di legittimità cfr. DE ACUTIS, Le Sezioni unite e il comma 2° dell’art. 2495 cod. civ., ovvero fra obiter dicta e contrasti (forse) soltanto apparenti, NGCC, 2010, II, 260 ss.; SANGIOVANNI, Cancella- zione delle società di capitali e responsabilità di soci e liquidatori, DResp, 2011, 1133 ss.; BONAVERA, So- pravvenienze attive di società estinta in seguito alla cancellazione dal registro delle imprese, Soc, 2011, 271 ss.

Più recentemente le Sezioni Unite si sono pronunciate sugli effetti processuali della cancellazione, ribadendo l’estinzione delle società in conseguenza (dell’iscrizione) della cancellazione nel registro delle imprese; in ispecie, si è rilevata la successione degli ex-soci nel processo ex art. 110 c.p.c., cfr. Cass., S.U., 12-3-2013, n. 6070, CorG, 2013, 691, con nota di CONSOLO-GODIO, Le Sezioni Unite sull’estinzione di società: la tutela creditoria “ritrovata” (o quasi); ivi, 2014, 252, con nota di SPERAN- ZIN, Successione dei soci ed iscrizione nel registro delle imprese del fatto estintivo delle società; FI, 2014, I, 228, con nota di PROTO PISANI,Note sulla estinzione delle società per azioni, processi pendenti (e impugnazione della sentenza nei confronti della società estinta); Cass., S.U., 12-3-2013, n. 6071, GC, 2013, I, 2469;

Cass., S.U., 12-3-2013, n. 6072, Soc, 2013, 536, con note di FIMMANÒ-GUIZZI. In sostanza, le Se- zioni Unite rilevano la sussistenza di una vicenda successoria a titolo universale legata all’estinzione volontaria della società cancellata dopo l’approvazione del bilancio finale di liquida- zione, analogamente a quanto viene autorevolmente osservato a proposito della fusione di socie- tà, anche dopo l’entrata in vigore dell’art. 2504-bis c.c. (cfr. COLESANTI, Noterelle in tema di fusione societaria e interruzione del processo, BBTC, 2006, 491 ss.; ID., Ancora in tema di fusioni societarie e interru- zione del processo, RDPr, 2007, 375 ss.). Per altro verso, la Corte costituzionale (ord. 17-7-2013, n.

198, CorG, 2013, 1265, con nota di GLENDI,Corte Costituzionale, Sezioni Unite della Cassazione ed estinzione delle società cancellate dal registro delle imprese) ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità riguardo agli artt. 2495 c.c. e 328 c.p.c., nella parte in cui escludono la pro- secuzione del processo da parte della società o nei suoi confronti in caso di cancellazione volon- taria, fino alla formazione del giudicato: tale pronuncia ha fatto seguito a A. Milano, ord. 18-4- 2012, CorG, 2012, 1188, con nota di TEDOLDI, Cancellazione di società dal registro delle imprese e impu- gnazioni civili: la parola alle Sezioni Unite e alla Consulta (con una proposta di “immortalità relativa” ad effetti meramente processuali), che aveva sollevato una questione di pregiudizialità costituzionale per con- trasto delle citt. disposizioni con gli artt. 3, 24, 111 Cost. Più recentemente, nel solco tracciato dalle Sezioni Unite troviamo Cass., 10-7-2014, n. 15845, CED Cassazione; Cass., 17-12-2013, Soc., 2014, 353; Cass., 6-11-2013, n. 24955, GCM, 2013. In ispecie, a proposito delle conseguenze dell’estinzione della società cancellata sul titolo esecutivo formato a favore o contro la società, cfr.

Cass., 27-2-2014, n. 4699, CED Cassazione; Cass., 8-8-2013, n. 18923, CGM, 2013. Su tali questio- ni v. amplius al paragrafo successivo.

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generale, gli effetti processuali che si producono in occasione della vicenda estintiva a cui si è fatto cenno.

Secondo un orientamento oramai consolidato, pertanto, la cancellazione della società comporta l’inammissibilità di qualunque iniziativa giudiziale posta in essere in nome di quest’ultima successivamente alla cancellazione, ovvero delle azioni proposte contro la società estinta

2

.

Al contrario, la cancellazione delle società non comporta la cessazione della materia del contendere nei processi pendenti

3

. Le Sezioni Unite, con tre pro- nunce coeve, hanno chiarito, infatti, come in proposito trovi applicazione l’art.

110 c.p.c., cosicché la cancellazione della società determina un effetto successo-

2 Oltre alle pronunce a Sezioni Unite citt. nella nota 1, cfr. Cass., 4-7-2013, n. 16751, GCM, 2013, e Cass., 9-4-2013, n. 8596, GCM, 2013, a proposito dell’inammissibilità dell’istanza ex art. 6 l. fall. da parte della società già cancellata al momento della proposizione del ricorso (del resto, le sentenze nn. 6070, 6071, 6072 del 2013 rilevano l’eccezionalità della “fictio iuris” di cui all’art. 10 l. fall., cosicché la previsione secondo cui la società può essere ancora dichiarata fallita entro un anno dalla cancellazione va interpretata in modo rigoroso, escludendo il mantenimento di una ve- ra e propria soggettività della società cancellata nella disciplina delle procedure concorsuali); Cass., 13-7-2012, n. 11968, VN, 2012, 1423, e Cass., 16-5-2012, n. 7679, FI, 2012, I, 3059, a proposito della proposizione di rimedi impugnatori successivamente alla cancellazione della società.

3 Cfr. Cass., S.U., 12-3-2013, n. 6070, cit., a proposito dell’estinzione della società, delle so- pravvenienze attive e passive, nonché degli effetti sui giudizi in corso, affermando, in via di prin- cipio, l’applicabilità dell’art. 110 c.p.c. e l’interruzione del processo di cognizione a norma dell’art.

299 c.p.c., nonché l’inammissibilità dell’impugnazione proposta in nome della società o contro di essa (e non da parte o nei confronti degli ex-soci), quando l’effetto estintivo si sia verificato nel corso del precedente grado di giudizio o durante il decorso dei termini dell’impugnazione; analo- gamente, Cass., S.U., 12-3-2013, nn. 6071 e 6072, citt.;Cass., 6-6-2012, n. 9110, GCM, 2012. In dottrina, nel senso della successione a titolo universale tra società cancellata ed ex-soci cfr. CON- SOLO-GODIO, Le Sezioni Unite sull’estinzione di società: la tutela creditoria “ritrovata” (o quasi), cit., 697 ss.; SPERANZIN, L’estinzione delle società di capitali in seguito alla iscrizione della cancellazione nel registro delle imprese, cit., 533 ss.; F.SANTAGADA, Fusione e cancellazione di società e vicende del processo, GPC, 2010, 597; mentre, secondo PORZIO (La cancellazione, cit., 99) l’applicazione delle norme processuali sul- la successione nel processo e sull’interruzione sarebbe possibile non direttamente, bensì in via di

“adattamento” rispetto alla fattispecie in esame. Nel senso della successione a titolo particolare cfr. DALFINO, Le Sezioni Unite e gli effetti della cancellazione della società dal registro delle imprese, Soc, 2010, 1004; MANDRIOLI-CARRATTA, Diritto processuale civile, I, Torino, 2014, 467 ss., nota 89. Inve- ce, in senso contrario rispetto alla configurabilità di una successione tra società cancellata e soci, anche sotto il profilo processuale, cfr. WEIGMANN,La difficile estinzione delle società, cit., 1617, se- condo il quale la cancellazione determinerebbe la cessazione della materia del contendere nei con- fronti di tutti i processi in cui sia parte la società cancellata; GLENDI,Corte Costituzionale, sezioni uni- te della Cassazione ed estinzione delle società cancellate dal registro delle imprese, cit., 1268 ss. La sezione tri- butaria della S.C. (sent., 13-7-2012, n. 11968, cit.; v. però Cass., sez. trib., 16-5-2012, n. 7679, cit.), pur non pronunciando a favore dell’opinione secondo cui dalla cancellazione della società discen- da la cessazione della materia del contendere, esclude la prosecuzione dei processi pendenti ai sensi degli artt. 110 e 111 c.p.c., salva solo la possibilità d’instaurare un nuovo giudizio nei con- fronti degli ex-soci. In proposito, occorre rammentare il cauto rilievo delle Sezioni Unite, le quali hanno sottolineato, nelle tre citt. pronunce del 2013, la peculiarità della disciplina tributaria sotto il profilo considerato ai sensi dell’art. 36, 3° co., d.P.R. 29-9-1973, n. 602.

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rio nel processo nei confronti degli ex-soci. A tal proposito, si è osservato come il limite di responsabilità di questi ultimi – stabilito dall’art. 2495, 2° co., c.c. in relazione a quanto “riscosso” sulla base del bilancio finale di liquidazione – non escluda l’effetto successorio a titolo universale, alla stregua di quanto è previsto per l’accettazione dell’eredità con beneficio d’inventario

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.

In considerazione degli orientamenti che si vanno organizzando attorno alla formulazione dell’art. 2495, 2° co., c.c. introdotta dalla riforma del 2003 non mancano rinnovati spunti di riflessione a proposito dell’efficacia dei titoli esecu- tivi, già esistenti a favore o nei confronti della società estinta, verso gli ex-soci, nonché a proposito degli effetti della cancellazione della società sui processi esecutivi pendenti.

2. Titolo esecutivo a favore o contro la società cancellata ed effetti successori verso gli ex-soci.

Il titolo esecutivo originariamente formato a favore o contro la società can- cellata è efficace verso gli ex-soci, in quanto successori della società estinta

5

. Ta- le rilievo trova conferma nelle disposizioni di cui agli artt. 475 e 477 c.p.c., stan- te la non eccezionalità delle ipotesi ivi previste

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, le quali – in ispecie – non de-

4 V. nota precedente.Prima della riforma del 2003, la dottrina era orientata a scorgere in conseguenza alla cancellazione della società uno degli eventi “innominati” che determinano a norma dell’art. 110 c.p.c. la successione nel processo, pur ritenendo che i soci acquistino a titolo particolare la res controversa dalla società cancellata, e ciò sulla base del rilievo secondo cui è dif- ficilmente riferibile a tale fattispecie l’istituto della successione nel diritto controverso a norma dell’art. 111 c.p.c. (cfr. PROTO PISANI, sub art. 110, in Commentario al codice di procedura civile, diretto da Allorio, I, 2, Torino, 1973, 1216; PUNZI, Interruzione del processo ed estinzione delle società commerciali, RDC, 1963, II, 274 ss., spec. 291).

5 Cfr., da ultimo, Cass., 8-8-2013, n. 18923, cit.

6 In generale, sulla non eccezionalità delle previsioni che stabiliscono l’efficacia del titolo ese- cutivo a favore o contro i successori, cfr. LUISO,L’esecuzione “ultra partes”, Milano, 1984, 49 ss., 238 ss.; VACCARELLA, Il titolo esecutivo, in Titolo esecutivo, precetto, opposizioni, Torino, 1993, 184 ss.In giurisprudenza tale rilievo trova da ultimo conferma proprio a proposito degli effetti del titolo esecutivo giudiziale verso la società cancellata nei confronti degli ex-soci: cfr. Cass., 8-8-2013, n.

18923, cit., oltre ai precedenti citt. infra in questa nota.

In ispecie, sull’estensione dell’efficacia del titolo esecutivo dal lato passivo ex art. 477 c.p.c.

anche agli ex-soci della società cancellata cfr.: ANDRIOLI, sub art. 477, Comm. cod. proc. civ., III, Na- poli, 1957, 33 s., secondo cui l’efficacia del titolo esecutivo ottenuto nei confronti della società cessata si estende contro i soci delle società di capitali, purché nei limiti del riscosso, in quanto non osta a tale soluzione «la letteralità del titolo esecutivo … perché il contenuto della responsa- bilità dei soci è descritto nel bilancio finale di liquidazione» (così op. cit., 33 s.); in giurisprudenza, a proposito del nuovo art. 2495, 2° co., c.c. nel combinato disposto con l’art. 477 c.p.c. cfr.: Cass., 8-8-2013, n. 18923, cit.; T. Roma, ord. 24-2-2009, DF, 2010, II, 564, con nota di NIGRO. Per una diversa ricostruzione v. TEDIOLI, Riflessi processuali della equiparazione tra la cancellazione della società dal registro delle imprese e la sua estinzione, GPC, 2011, 1252 ss., secondo cui il titolo esecutivo “sociale”

non avrebbe efficacia verso gli ex-soci, perché in proposito dovrebbe prevalere il principio di let-

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vono essere interpretate come altrettante deroghe al principio nulla executio sine titulo: «infatti, anche in tali ipotesi è pur sempre necessario un titolo e, si noti, non un titolo qualunque, ma un titolo relativo ad un diritto strettamente con- nesso con quello oggetto dell’esecuzione. Per cui, in definitiva, si ha la modifi- cazione di un titolo esistente, e non una esecuzione senza titolo»

7

. Per altro ver- so, la considerazione secondo cui tra società estinta ed ex-soci, anche limitata- mente responsabili, si verifichi una successione a titolo universale consente a fortiori di aderire, senza alcuna possibilità di distinguo, alla tesi favorevole all’estensione dell’efficacia del titolo esecutivo “sociale” nei confronti dei mede- simi ex-soci

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.

teralità. L’opinione prevalente, però, è nel senso che il titolo esecutivo giudiziale abbia effetto ver- so tutti i successori del debitore originario, anche a titolo particolare: cfr., per tutti, LUISO, L’esecuzione “ultra partes”, cit., 49 ss., 238 ss.; in giurisprudenza Cass., 14-2-2013, n. 3643, GCM, 2013; Cass., 28-6-2005, n. 13914, GC, 2006, 2109, con nota di METAFORA; Cass., 17-1-2003, n.

601, GCM, 2003; Cass., 14-6-2001, n. 8056, GC, 2002, I, 95, con nota di LUISO; diversamente, GARBAGNATI, Intorno all’efficacia, nei confronti del subconduttore, dell’ordinanza di convalida intimata al su- blocatore, GI, 1948, I, 1, 101 ss.; LA CHINA, L’esecuzione forzata e le disposizioni generali del codice di proce- dura civile, Milano, 1970, 335 ss.; MANDRIOLI, In tema di rapporti tra estensione soggettiva del giudicato ed estensione soggettiva del titolo esecutivo, RDPr, 1985, 448 ss.; GRASSO, voce Titolo esecutivo, Enc. dir., XLIV, Milano, 1992, 698.

7 Così LUISO, L’esecuzione “ultra partes”, cit., 82, il quale in proposito si avvale dell’analogo ri- lievo di J. KOHLER, Über exekutorische Urkunden, in Gesammelte Beiträge zum Zivilprozess, Berlin, 1894, 490. Del resto, in dottrina si è osservato come il principio nulla executio sine titulo debba essere ag- giornato in una direzione meno formalistica di quanto ancora venga inteso da una parte della giu- risprudenza, ad es., in relazione alle questioni che si pongono nelle vicende che possono interes- sare i titoli esecutivi giudiziali in pendenza del processo esecutivo, non potendosi escludere la successione o la trasformazione dei titoli esecutivi (cfr. CAPPONI, Vicende del titolo esecutivo nell’esecuzione forzata, CorG, 2012, 1512 ss.; TISCINI, Alle Sezioni Unite la questione della sorte del processo esecutivo, nel caso del venir meno del creditore procedente, pure in presenza di intervenuti titolati, REF, 2013, 161 ss., in nota a Cass., 30 gennaio 2013, n. 2240. Per una decisa apertura nel senso indicato dalla dottrina cfr., di recente, Cass., S.U., 7-1-2014, n. 61, RDPr, 2014, 481, con nota di B. CAPPONI,Le Sezioni Unite e l’««oggettivizzazione» degli atti dell’espropriazione forzata). La maggiore difficoltà ad acco- gliere una nozione più “sostanziale” di titolo esecutivo nei casi appena considerati, rispetto alle fattispecie che determinano l’estensione dei limiti soggettivi del titolo esecutivo, appare legata, più che a considerazioni sistematiche, all’impossibilità di riferirsi a disposizioni analoghe a quelle con- tenute negli artt. 475 e 477 c.p.c. Nondimeno, anche in relazione alle vicende in discorso il riferi- mento al principio nulla executio sine titulo merita di essere più attentamente riconsiderato. Per un inquadramento di carattere generale cfr., per tutti, VACCARELLA, L’esecuzione forzata dal punto di vi- sta del titolo esecutivo, in Titolo esecutivo, precetto, opposizioni, cit., 1 ss.; VERDE, Attualità del principio “nul- la executio sine titulo”, RDPr, 1999, 963 ss.

8La possibilità di applicare estensivamente gli artt. 475 e 477 c.p.c. è sostenuta da un orien- tamento largamente maggioritario, argomentando dall’art. 110 c.p.c., là dove gli eredi vengono equiparati agli altri successori universali: cfr. SATTA, sub artt. 475 e 477, Comm. cod. proc. civ., III, Milano, 1965, 95 ss., 100 ss.; MASSARI, voce Titolo esecutivo, NN.D.I., XIX, Torino, 1973, 391;

VACCARELLA, Il titolo esecutivo, cit., 185; LA CHINA, L’esecuzione forzata, cit., 335; nonché – almeno in relazione a quanto previsto dall’art. 475 c.p.c. – GRASSO, Titolo esecutivo, cit., 698, per quanto l’A.

sia in generale orientato per un’interpretazione rigidamente restrittiva delle disposizioni che stabi-

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Dopo la cancellazione, la spedizione in forma esecutiva del titolo esecutivo della società può essere richiesta da parte degli ex-soci, quali successori a titolo universale, al di là delle assegnazioni effettuate nel bilancio finale di liquidazio- ne. Per altro verso, la spedizione del titolo esecutivo a favore della società can- cellata non esclude in alcun modo la possibilità per gli ex-soci di procedere in via esecutiva sulla base di tale titolo

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.

Il richiamo all’art. 477 c.p.c., invece, non rischiara del tutto il quadro nor- mativo applicabile all’esecuzione contro gli ex-soci della società cancellata: con- siderazione che ben trova riscontro nel rilievo della “infelicità” di tale disposi- zione

10

. L’orientamento prevalente è comunque nel senso che non sia necessa-

liscono l’efficacia ultra partes del titolo esecutivo.

Analogamente a quanto osservato dalle Sezioni Unite riguardo alla notifica dell’atto di rias- sunzione del processo interrotto nei confronti degli eredi (art. 303, 2° co., c.p.c.), si può stabilire un parallelo tra quanto è previsto all’art. 2495 c.c. e quanto è stabilito dall’art. 477 c.p.c., a propo- sito del luogo di notifica. Tale confronto risulta imperfetto (anche) riguardo al compimento degli atti preparatori all’esecuzione, giacché l’art. 2495 c.c. non sembra consentire la notifica imperso- nale presso la sede della società nei confronti degli ex-soci, pur se effettuata entro l’anno dalla cancellazione. Pure riguardo a tale ipotesi, pertanto, la posizione dei creditori sociali è resa ingiu- stificatamente più gravosa rispetto alle altre vicende successorie rilevanti sul piano processuale (cfr. CONSOLO, Le Sezioni Unite sull’estinzione di società, cit., 703 s., il quale evidenzia gli inconve- nienti a cui si espone la previsione in tema di notifiche entro l’anno dalla cancellazione della so- cietà, a detrimento delle possibilità di tutela dei creditori sociali).

9 Allorché la spedizione in forma esecutiva sia stata già effettuata nei confronti della società prima della cancellazione, la sua successiva estinzione non esclude affatto l’efficacia del titolo ese- cutivo nei confronti dei successori. L’eventuale verificarsi dell’effetto successorio prima della spedizione in forma esecutiva rende nulla tale formalità effettuata sulla base di una procura rila- sciata dal dante causa, salvo la ratifica dell’operato del falsus procurator da parte dei successori (Cass., 6-8-2010, n. 18363, GCM, 2010), non essendo evidentemente applicabile a tale fattispecie il principio della ultrattività della procura alle liti per il caso di omessa dichiarazione o notificazio- ne dell’evento successorio come riformulato da Cass., S.U., 4-7-2014, n. 15295, CED Cassazione.

Per contro, ove la spedizione del titolo esecutivo sia valida ed efficace gli ex-soci non possono ri- chiedere una nuova spedizione, essendo applicabile a questi ultimi il divieto di cui all’art. 476 c.p.c., in quanto successori della società cancellata: cfr. LUISO, L’esecuzione “ultra partes”, cit., 34.

10In proposito cfr. SATTA, sub art. 477, Comm. cod. proc. civ., III, cit., 99; VACCARELLA, Il titolo esecutivo, cit., 200. Al fondo delle incertezze cui si è accennato nel testo, vi è la possibilità d’interpretare la lettera dell’art. 477, 2° co., c.p.c. nel senso che l’efficacia esecutiva del titolo verso i successori prescinda dal compimento degli atti preparatori all’esecuzione nei loro confronti, ov- vero che si producano in seguito a tale atti e cioè con la notifica del titolo e del precetto. In giuri- sprudenza, tale questione si è posta soprattutto a proposito dell’eventualità che il de cuius sia venu- to a mancare dopo il compimento di uno o entrambi gli atti preparatori all’esecuzione; in tale oc- casione ci si interroga se tali atti debbano essere compiuti nuovamente nei confronti degli eredi ed eventualmente quali siano le conseguenze dell’eventuale omesso rinnovo degli atti in discorso.

In proposito si confrontano diversi orientamenti: in base all’indirizzo minoritario la notifica del ti- tolo esecutivo e del precetto, già effettuata nei confronti del debitore deceduto, deve essere reite- rata nei modi e nelle forme di cui all’art. 477 c.p.c., perché il compimento di tali atti estende sog- gettivamente l’efficacia del titolo esecutivo nei confronti dei successori (T. Catanzaro, 19-7-2011, Juris Data, 2014; T. Napoli, 30-12-2002, GM, 2003, 436); secondo l’orientamento prevalente, con-

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rio rinnovare la notifica del titolo esecutivo e del precetto nei confronti dei suc- cessori, ove l’evento successorio si verifichi dopo l’espletamento di tali atti

11

: il che va – evidentemente – nel senso di confermare l’esatto rilevo da assegnare a quanto stabilito dall’art. 477 c.p.c., quale norma volta meramente a stabilire il luogo e le modalità di notifica nei successori, limitandosi semmai solo a presup- porre l’estensione dell’efficacia soggettiva del titolo esecutivo, già prodotta pri- ma (e a prescindere) dalle suddette notifiche. In altre parole, non s’impone il compimento di alcuna attività volta a “integrare” il titolo esecutivo esistente prima della successione, giacché l’espansione dell’efficacia del titolo esecutivo nei confronti dei successori – dal lato passivo, come dal lato attivo – si verifica ex lege.

La legittimazione richiesta per procedere all’esecuzione forzata, del resto, si estrinseca nella presentazione del titolo esecutivo avanti agli organi dell’esecuzione e nella richiesta degli atti esecutivi

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; ciò vale anche nell’esercizio

diviso anche da chi scrive, l’art. 477 c.p.c. non impone affatto una nuova notifica degli atti prepa- ratori già effettuata prima dell’evento successorio (ANDRIOLI, sub art. 477, Comm. cod. proc. civ., III, cit., 34 s.;SATTA, sub art. 477, Comm. cod. proc. civ., III, cit., 99 s., sia pure non senza perplessità;

VACCARELLA, Il titolo esecutivo, cit., 200 s.; in giurisprudenza, Cass., 10-10-2008, n. 25003, GCM, 2008; Cass., 21-4-2000, n. 5200, GCM, 2000 e Cass., 25-6-1993, n. 7067, GC, 1994, I, 448, le quali interpretano l’art. 477 c.p.c. nel senso che occorra rinnovare nei confronti dei successori solo la notifica del titolo esecutivo già notificato al debitore originario, ove il venir meno di quest’ultimo si verifichi prima della notifica del precetto; Cass., 10-3-1992, n. 2849, GC, 1993, I, 745, che pre- cisa come le notifiche del titolo esecutivo e del precetto di cui all’art. 477 c.p.c. presuppongano il perfezionamento della fattispecie successoria, cosicché non è sufficiente la chiamata all’eredità, occorrendo anche l’accettazione da parte di chi non sia in possesso dei beni ereditari, affinché si verifichi l’estensione soggettiva del titolo esecutivo nei confronti dell’erede; Cass., 24-7-1969, n.

2807, RFI, 1969; Cass., 8-10-1968, n. 3164, GC, 1969, I, 1361). In base a quest’ultimo indirizzo, pertanto, la notifica nei confronti dei successori deve essere effettuata, con le modalità previste dall’art. 477 c.p.c., solo ove il precedente debitore sia venuto a mancare prima della notifica del precetto. A tenore di un ulteriore orientamento, infine, l’efficacia del titolo esecutivo verso il dan- te causa estinto viene sì estesa ex lege nei confronti dei successori, nondimeno sarebbe richiesta comunque la notifica del titolo esecutivo e del precetto ai sensi dell’art. 477 c.p.c., quali requisiti formali per il corretto esercizio dell’azione esecutiva nei confronti dei successori: cfr. Cass., 14-7- 2000, n. 9365, GCM, 2000, la quale, pertanto, esclude il rilievo ufficioso del difetto delle formalità di cui all’art. 477 c.p.c., richiedendo la proposizione dell’opposizione ex art. 617 c.p.c.

11 V. nota precedente.

12 Cfr., si vis, il nostro La stabilità della vendita forzata, Napoli, 2002, 257 ss. La funzione del ti- tolo esecutivo è strettamente correlata alla struttura del processo esecutivo e alle limitatissime po- testà “cognitive” dell’ufficiale giudiziario riguardo al compimento degli atti esecutivi: la Corte di Cassazione ha avuto modo di osservare che le verifiche compiute da tale ausiliario del giudice nel processo di esecuzione sono «strettamente formali, in quanto all’ufficiale giudiziario non è con- sentito di adottare alcuna decisione in ordine al potere del creditore o all’obbligo del debitore, poiché la misura del primo e del secondo è determinata dal titolo esecutivo e dalla possibilità di proporre opposizioni» (così Cass., 12-3-1992, n. 3030, GI, 1992, I, 1, 1680; richiamata testualmen- te da Cass., 20-12-2012, n. 23625, CorG, 2013, 1121, con nota di CARRATO, Quali sono i poteri che spettano all’ufficiale giudiziario quando procede al pignoramento mobiliare?). Cosicché l’ufficiale giudiziario

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dell’azione esecutiva da parte dei successori a cui si estende l’efficacia del titolo esecutivo, al di là di quanto risulti dalla sua lettera. Difatti, non è possibile rin- venire alcuna disposizione in cui si richieda d’integrare quanto non risulti espressamente dal titolo esecutivo durante l’attività preparatoria all’esecuzione o nel corso dell’esecuzione, in particolare onerando il creditore che in concreto agisce in sede esecutiva non solo di provare, bensì anche di “formalizzare” la sussistenza delle vicende successorie a cui fanno riferimento gli artt. 475 e 477 c.p.c.

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.

Conseguentemente, l’eventuale inosservanza delle disposizioni degli artt.

475 e 477 c.p.c. dà luogo a conseguenze sulla regolarità formale degli atti prepa- ratori all’esecuzione, da far valere con l’opposizione agli atti

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, mentre la conte- stazione della stessa qualità di (ex) socio della società cancellata, in relazione al soggetto che ha richiesto la spedizione in forma esecutiva o presso il quale è avvenuta la notifica, dà luogo all’opposizione di cui all’art. 615 c.p.c.

15

. Nel caso in cui si presenti la necessità di proporre entrambi i rimedi, realizzando un cu- mulo di cause nell’ambito dello stesso processo, deve essere decisa con prece- denza l’opposizione all’esecuzione, perché l’eventuale accoglimento di tale ri-

può rifiutarsi di eseguire gli atti esecutivi di sua competenza solo se il creditore procedente non gli consegni il titolo esecutivo e il precetto, essendo in caso contrario tenuto “senza indugio” agli atti esecutivi a lui commessi (arg. dagli artt. 60 c.p.c. e 108, d.P.R. 15-12-1959, n. 1229): in tal senso, cfr. ancora Cass., 20-12-2012, n. 23625, cit.; Cass., 12-3-1992, n. 3030, cit. A proposito dell’efficacia del titolo esecutivo verso i terzi, cfr. LUISO (L’esecuzione “ultra partes”, cit., 93) osserva quanto segue: «la semplificazione dell’ineliminabile “cognizione” dell’ufficiale giudiziario ben può essere raggiunta prevedendo che il dato da conoscere sia un’affermazione del creditore procedente... In tal modo l’ufficiale giudiziario non ha necessità di appurare se è vero quanto gli viene narrato, e si limita a constatare che gli è stata fatta una dichiarazione di un certo contenuto». L’A. aggiunge, inoltre, che «tale dichiarazione … può essere implicita nella qualificazione che il creditore procedente at- tribuisce a se stesso o all’esecutato» (così LUISO, L’esecuzione “ultra partes”, cit., 385). Nell’aderire a queste considerazioni, MANDRIOLI (In tema di rapporti tra estensione soggettiva del giudicato ed estensione soggettiva del titolo esecutivo, cit., 477 ss.) rileva che la suddetta “affermazione” può essere definita, più precisamente, come una “implicazione” connessa all’esercizio dell’azione esecutiva da parte o nei confronti dei successori: in quanto l’affermazione di un fatto postulerebbe un accertamento giudiziale incompatibile con la funzione svolta dall’ufficiale giudiziario nel processo esecutivo. In particolare, l’implicazione in discorso è connessa alla consegna all’ufficiale giudiziario del titolo esecutivo, formato verso il proprio dante causa o il debitore originario, da parte del creditore pro- cedente ai fini del compimento dell’atto esecutivo richiesto.

13Cass., 1°-7-2005, n. 14096, GCM, 2005. V., inoltre, nota precedente.

14Se la contestazione è circoscritta solo al rispetto di quanto stabilito dall’art. 477 c.p.c. ri- guardo alle modalità di notifica del titolo esecutivo efficace ultra partes è possibile proporre oppo- sizione agli atti ai sensi dell’art. 617 c.p.c.: cfr. Cass., 14-7-2000, n. 9365, cit.

15 Sulla necessità di contestare ex art. 615 c.p.c. la sussistenza dell’effetto successorio, cui si ricollega l’espansione dell’efficacia soggettiva del titolo esecutivo, cfr. LUISO, L’esecuzione “ultra par- tes”, cit., 94 ss.; Cass., 1°-7-2005, n. 14096, cit.

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medio farebbe venir meno l’interesse ad agire in ordine a quello ex art. 617 c.p.c.

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.

Riguardo alla notifica agli ex-soci delle società cancellate, occorre tenere presente la specialità della disciplina riguardante il perfezionamento degli atti processuali preordinati al soddisfacimento dei creditori sociali rispetto a quanto previsto dall’art. 477 c.p.c. La locuzione “domanda”, menzionata nell’art. 2495, 2° co., c.c., può ben essere riferita a qualunque atto compiuto su impulso dei creditori sociali nel processo esecutivo. Pertanto, è possibile procedere alla noti- fica presso l’ultima sede della società non solo degli atti preparatori all’esecuzione, bensì anche degli atti esecutivi, purché, naturalmente, tali notifi- che vengano effettuate entro l’anno dalla cancellazione

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3. Cancellazione della società ed esecuzione forzata in corso.

Tutti gli atti esecutivi successivi alla cancellazione della società devono esse- re compiuti esclusivamente in nome o nei confronti dei soci di quest’ultima

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.

16 Nello stesso senso, precisamente, Cass., 27-2-2014, n. 4699, cit.

17 In senso contrario, sorprendentemente, Cass., 27-2-2014, n. 4699, cit., secondo la quale l’art. 2495, 2° co., c.c. andrebbe interpretato in modo restrittivo, non consentendo neanche la de- roga al «modello legale» di cui all’art. 479, 2° co., c.p.c. e ritenendo perciò che la notifica del titolo esecutivo “sociale” nei confronti degli ex-soci debba essere considerata addirittura inesistente, ove effettuata presso la sede della società, pur entro l’anno dalla cancellazione. La S.C. è laconica a proposito delle ragioni militanti a favore dell’interpretazione restrittiva e sembra tenere in “non cale” le considerazioni svolte dalle Sezioni Unite nelle pronunce trigemine del 2013 (v. nota 1), là dove si è sottolineato come la disciplina dell’art. 2495, co. 2°, c.c. si limiti a riecheggiare (peraltro in modo imperfetto) le norme in tema d’interruzione del processo: considerazioni che ben si pre- stano ad essere estese a tutte le disposizioni dettate a proposito delle vicende successorie destina- te ad interessare situazioni processuali, tra le quali il compimento degli atti preparatori al processo esecutivo (arg. dall’art. 477 c.p.c.). Non solo: nella sent. n. 4699 del 2014 la S.C. non avverte nep- pure l’urgenza di applicare l’art. 477, co. 2°, c.p.c., in luogo del ritenuto inapplicabile art. 2495, co.

2°, c.c., equiparando la posizione degli ex-soci a quella del liquidatore, essendo quest’ultimo re- sponsabile solo per colpa (diversamente, nel senso dell’applicabilità dell’art. 477 c.p.c. agli ex-soci della società cancellata, Cass., 8-8-2013, n. 18923, cit.). È appena il caso di fare cenno all’ingiustificato aggravio così imposto ai creditori sociali in ordine all’instaurazione e alla prose- cuzione del processo esecutivo, i quali si vedrebbero precluso – a mente della sent. n. 4699 del 2014, cit. – persino quel (tenue) riequilibrio rispetto a quello che è (e rimane) un (eccezionale) perturbamento delle ragioni creditorie, rimesso all’autonomia e alla discrezionalità degli organi della società debitrice.

18La cancellazione della società – come si è visto al par. 1 – esclude immediatamente la pos- sibilità di agire in nome o nei confronti di quest’ultima per il compimento degli atti esecutivi:

l’evento estintivo comporta la nullità assoluta degli atti esecutivi posti in essere a nome della stes- sa società o contro di essa dopo la cancellazione e il venir meno della procura rilasciata al difenso- re per il compimento di tali atti (v. nota 9), nonché dell’elezione di domicilio effettuata agli effetti di quanto previsto all’art. 489 c.p.c. Allo stesso tempo, in base ad un orientamento consolidato di

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Ove la successione riguardi il versante attivo della pretesa esecutiva, si può ipotiz- zare che il diritto fatto valere in sede esecutiva sia specificamente assegnato ad un so- cio, ovvero che questa assegnazione manchi, in attesa che il diritto venga soddisfatto in sede esecutiva. In ogni caso, però, l’esecuzione può essere proseguita da tutti i soci in capo ai quali si sia verificato l’effetto successorio conseguente alla cancellazione del- la società

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Per altro verso, tutti gli ex-soci possono proseguire il processo esecutivo, quando il bilancio finale di liquidazione non abbia preso espressamente in considerazione il diritto fatto valere in executivis, poiché in tal caso l’effetto successorio si produce nei confronti degli ex-soci, in comunione tra loro. A monte, però, occorre stabilire se il diritto trascurato dal bilancio finale di liquidazione sia o meno da intendersi (tacita- mente) rinunciato, ove esso, al momento della cancellazione della società, sia consa-

dottrina e giurisprudenza l’istituto dell’interruzione del processo non trova applicazione nei casi di successione nel processo esecutivo in corso, consentendo senza particolari formalità la prose- cuzione del medesimo processo nei confronti dei successori (SALETTI, voce Interruzione del processo, Enc. giur., XVII, Roma, 1989, 4; LORENZETTO PESERICO, La successione nel processo esecutivo, Padova, 1983, 313; Cass., 1°-7-2005, n. 14096, cit.; Cass., 13-6-1994, n. 5721, GC, 1995, I, 482; T. Napoli, 30-10-2002, cit., che però ritiene necessario iniziare ex novo il processo di esecuzione nei confronti dei successori del debitore estinto, rinnovando innanzitutto gli atti preparatori all’esecuzione, sulla scorta del rilievo – come si è visto però minoritario – secondo cui le notifiche del titolo esecutivo e del precetto siano richieste dalla legge per estendere l’efficacia soggettiva del titolo esecutivo; T.

Reggio Emilia, 8-1-1996, RDPr, 1998, 589, con nota di BIFFI, Successione nel processo esecutivo e princi- pio del contraddittorio). Cosicché, non è necessario rendere edotte le altre parti del processo esecuti- vo circa il verificarsi dell’effetto successorio, anche ove questo si verifichi dopo il pignoramento, o comunque dopo l’inizio dell’esecuzione diretta. Gli effetti prodotti dalla cancellazione della so- cietà nel processo esecutivo comportano – a carico dell’altra parte – un onere di costante verifica sulla base di quanto risulti dal registro delle imprese: onere che, del resto, trova riscontro in quan- to è previsto dall’art. 2193, 2° co., c.c., a proposito dell’ignoranza dei fatti dei quali la legge preve- de l’iscrizione.

19Come si è visto al par. 2, a proposito dell’individuazione dei soggetti legittimati a ricevere la spedizione in forma esecutiva del titolo esecutivo, al fondo della questione accennata nel testo si agita il tema dell’efficacia soggettiva del titolo esecutivo a seguito della successione tra società cancellata ed ex-soci. Il rilievo delle Sezioni Unite, nelle sentenze del 2013 nn. 6070, 6071 e 6072, secondo cui con la cancellazione si verifica una successione a titolo universale, comporta che tutti gli ex-soci possano proseguire il processo esecutivo al momento della cancellazione, anche là do- ve il credito consacrato nel titolo esecutivo riguardi un singolo ex-socio. Nella prassi, comunque, tali incombenti vengono semplificati, attribuendo al liquidatore il potere di agire quale rappresen- tante (anche) processuale, spendendo i nomi degli ex-soci, evitando in tal modo a questi ultimi la necessità di agire, separatamente o cumulativamente, per far valere le posizioni creditorie “eredi- tate” dalla società cancellata pure nell’ambito dell’esecuzione in corso. La procura al liquidatore ha natura sui generis rispetto alle altre deliberazioni assunte nel bilancio finale di liquidazione, giac- ché essa viene conferita dai soci in relazione ai diritti acquisiti da ciascuno di essi per effetto della successione nei confronti della società. Pertanto, il potere di rappresentanza dell’ex-liquidatore non può riferirsi a coloro che non abbiano rilasciato tale procura, approvando il bilancio finale di liquidazione.

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crato da un titolo esecutivo, tanto più nel caso in cui l’esecuzione sia a quel momento a tutti gli effetti iniziata.

Dobbiamo qui applicare la regola iuris individuata dalle Sezioni Unite, secondo cui occorre distinguere tra le “sopravvenienze attive” qualificabili come “certe” e quelle

“incerte”: per queste ultime vale, infatti, la considerazione secondo cui le «mere prete- se ancorché azionate»

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s’intendono rinunciate proprio per il fatto di aver privilegiato la rapida conclusione del procedimento di estinzione della società senza attendere la conclusione del processo. Orbene, la mera notifica di un titolo esecutivo avente ad oggetto il diritto pretermesso dal bilancio finale di liquidazione non esclude la rinuncia a tale diritto, tanto più se si tratti di un titolo esecutivo stragiudiziale. Ancorché porta- to da un titolo esecutivo, infatti, il diritto in esso consacrato potrebbe intendersi ri- nunciato, ove si dimostri che al momento della cancellazione della società già sussiste- vano contestazioni del debitore. Tuttavia, nel caso in cui tali contestazioni si fossero sostanziate nella proposizione di un’opposizione ex art. 615 c.p.c. l’estinzione della so- cietà non esclude la successione degli ex-soci nel giudizio di opposizione

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e la prose- cuzione del processo esecutivo già instaurato. Inoltre, la volontà di non rinunciare al credito portato da un titolo esecutivo potrebbe essere ricostruita in relazione alle mo- dalità in cui è avvenuta l’approvazione del bilancio finale di liquidazione. Ad es., nel caso in cui tale bilancio sia stato definito pochi giorni dopo la notifica di un titolo ese- cutivo, pur senza menzionare il credito da esso portato, sembra ragionevole ritenere che la società non abbia inteso rinunciare a tale credito.

20L’inciso è di Cass., S.U., 12-3-2013, n. 6070, cit. Su tale enunciazione la dottrina ha, però, sollevato alcuni rilievi critici, anche per il fatto che ciò dà luogo a (indirette) conseguenze pregiu- dizievoli nei confronti dei creditori sociali (CONSOLO, Le Sezioni Unite sull’estinzione di società, cit., 702 s.).

21 In conseguenza della cancellazione della società opposta ex art. 615 c.p.c., tale giudizio s’interrompe e deve essere riassunto ai sensi degli artt. 299 ss. c.p.c. Il riferimento all’istituto dell’interruzione rende in questo caso applicabile il principio dell’ultrattività della procura conferi- ta al difensore, nei termini da ultimo precisati da Cass., S.U., 4-2-2014, n. 15295, cit. In particola- re, ai fini della prosecuzione del processo la legittimazione si estende a tutti gli ex-soci, quali parti necessarie del giudizio, essendo irrilevante chi sia divenuto titolare del diritto consacrato nel titolo esecutivo. A tale riguardo cfr., tra le molte, Cass., 19-1-2007, n. 1202, GCM, 2007, la quale osser- va come, in caso di estinzione di una delle parti nel corso del giudizio, i successori universali, in- dipendentemente dalla conformazione del rapporto sostanziale controverso, vengono a trovarsi, per tutta la durata del processo, in una situazione di litisconsorzio necessario per ragioni proces- suali. Recentemente, nel senso del litisconsorzio necessario in capo agli ex-soci, in conseguenza alla successione nel processo pendente al momento della cancellazione della società che ne era parte, cfr. Cass., 6-11-2013, n. 24955, cit.

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4.

Le opposizioni all’esecuzione da parte degli ex-soci o nei loro confronti.

Come abbiamo visto, l’estensione dell’efficacia esecutiva a favore o contro i soci di società estinte per cancellazione – connessa ad es. alla sussistenza della qualità di socio – non deve essere formalizzata al fine di ottenere il compimento degli atti esecutivi in nome dei soci, in qualità di successori nel titolo esecutivo o nel processo di esecuzione. Eventuali contestazioni riguardo ad aspetti corre- lati, in vario modo, alla cancellazione della società saranno possibili solo nella

“parentesi” di cognizione disciplinata all’art. 615 c.p.c.

Trattandosi di una questione attinente all’efficacia soggettiva del titolo ese- cutivo, si pone l’interrogativo se la contestazione della qualità di successore del creditore o del debitore indicato in tale titolo debba essere annoverato tra i mo- tivi di opposizione all’esecuzione in rito o nel merito. Analogo interrogativo si può porre ove il credito sia fatto valere in sede esecutiva contro gli ex-soci limi- tatamente responsabili, quando venga proposta opposizione all’esecuzione, rile- vando che i creditori sociali abbiano fatto valere nei confronti di tali ex-soci un credito eccedente quanto riscosso in forza del bilancio finale di liquidazione.

Dalla distinzione circa la natura dei motivi di opposizione all’esecuzione di- scendono rilevanti conseguenze, ad es., riguardo alla sussistenza o meno di una potestà di rilievo ufficioso del giudice, giacché tale potestà può essere affermata solo con riguardo ai motivi di rito volti a negare la sussistenza dell’azione esecu- tiva

22

, ovvero in relazione alla diversa efficacia della pronuncia del giudice dell’opposizione all’esecuzione

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.

22 Ai fini della pronuncia sull’esistenza del titolo esecutivo i poteri decisori del giudice dell’opposizione all’esecuzione sono ufficiosi e non vincolati dalle regole del principio dispositivo (Cass., 13-3-2012, n. 3977, GCM, 2012; Cass., 19-5-2011, n. 11021, GCM, 2011; Cass., 29-11- 2004, n. 22430, GCM, 2004; Cass., 7-2-2000, n. 1337, GCM, 2000). Peraltro, un consolidato indi- rizzo giurisprudenziale ammette il rilievo d’ufficio dell’inesistenza del titolo esecutivo anche nel corso del processo esecutivo, al di fuori dell’opposizione di cui all’art. 615 c.p.c. (cfr. Cass., 6-8- 2002, n. 11769, GCM, 2002; Cass., 1°-6-1998, n. 5374; in dottrina CAPPONI, Vicende del titolo esecu- tivo nell’esecuzione forzata, cit., 1512 ss.; A.A. ROMANO, Espropriazione forzata e contestazione del credito, Napoli, 2008, 36 ss., testo e nota 80).

23 Cfr., per tutti, il noto saggio di VACCARELLA, L’esecuzione forzata dal punto di vista del titolo ese- cutivo, cit., 77 ss., ove l’A. osserva come l’oggetto dell’opposizione all’esecuzione è limitata dai mo- tivi fatti valere ai sensi dell’art. 615 c.p.c. in ordine all’accertamento d’inesistenza del «diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata», di modo che non sempre la pronuncia del giudi- ce dell’opposizione dà luogo alla formazione del giudicato sostanziale.

Meno univoco è se la contestazione ex art. 615 c.p.c. per motivi di rito o di merito possa dar luogo a conseguenze diverse in punto di stabilità degli atti esecutivi già compiuti. Le Sezioni Unite hanno statuito circa la riferibilità del regime di stabilità previsto dall’art. 2929 c.c. anche alla vendi- ta forzata viziata dall’inesistenza del titolo esecutivo, accertata nel giudizio di opposizione all’esecuzione, cfr.: Cass., S.U., 28-11-2012, n. 21110, CorG, 2013, 387, con nota di CAPPONI, Espropriazione forzata senza titolo esecutivo (e relativi conflitti);analogamente, pur con diversi accenti, BONSIGNORI, Assegnazione forzata e distribuzione del ricavato, Milano, 1962, 290 ss.; SASSANI, Sulla por-

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Il diniego dell’effetto successorio in capo al creditore procedente o al debi- tore esecutato è certamente in grado d’interrompere il nesso genetico tra azione esecutiva e titolo esecutivo, sotto il profilo della sua efficacia soggettiva. Al tempo stesso, però, rimane da considerare che l’estensione della legittimazione ad agire in executivis dei successori o nei confronti di questi poggia direttamente sull’esistenza di un effetto giuridico sostanziale, che può essere accertato solo nel giudizio di opposizione all’esecuzione. Ad es., la contestazione della qualità di (ex) socio al momento della cancellazione della società, dedotta ex art. 615 c.p.c., comporta la decisione con efficacia di giudicato su tale qualità. Allo stes- so tempo, nel caso considerato, il giudice dell’opposizione non può pronunciare ai sensi dell’art. 112 c.p.c. su altri aspetti che incidano sull’esistenza o sulla con- formazione del diritto fatto valere in via esecutiva. In particolare, non si può ri- levare ex officio il limite di responsabilità del socio in relazione a quanto risulta ri- scosso in base al bilancio finale di liquidazione

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tata precettiva dell’art. 2929 c.c., GC, 1985, I, 3138; CAPPONI, La verificazione dei crediti nell’espropriazione forzata, Napoli, 1990, 117 (nota 7), 192; BARLETTA, La stabilità della vendita forzata, cit., 294 ss. Di- versamente, nel senso che l’art. 2929 c.c. riguardi solo le nullità “formali” del processo esecutivo, cfr.: SATTA, L’esecuzione forzata, Torino, 1952, 118 s., 123 ss., il quale ritiene che il problema della stabilità dell’acquisto dell’aggiudicatario in difetto di titolo esecutivo debba trovare una soluzione nell’ambito del raccordo tra processo esecutivo e opposizione all’esecuzione (op. cit., 208 s.);

MAZZARELLA, voce Vendita forzata, Enc. dir., XLVI, Milano, 1993, 583 s., sul presupposto che la stabilità della vendita in caso di vizi accertati con opposizione all’esecuzione debba essere rinve- nuta in altre disposizioni; BOVE, L’esecuzione forzata ingiusta, Torino, 1996, 132 ss., secondo l’A., in- fatti, l’accoglimento dell’opposizione all’esecuzione non travolge la vendita forzata per ragioni di sistema); la sentenza del 2012 delle Sezioni Unite, invece, non prende alcuna posizione rispetto al tema della stabilità della vendita forzata viziata per motivi di merito: a tale riguardo, per le ragioni esposte da chi scrive nello scritto cit. supra, è preferibile il richiamo, anche in via analogica, a quanto disposto dall’art. 2920 c.c. A proposito dei risultati della distribuzione del ricavato, nel ca- so di esecuzione forzata ingiusta secondo la giurisprudenza e una parte della dottrina non è pos- sibile agire per la restituzione di quanto i creditori abbiano indebitamente percepito in sede di di- stribuzione del ricavato (cfr. Cass., 18-8-2011, n. 17371, GCM, 2011; Cass., 8-5-2003, n. 7036, CG Mass., 2003; Cass., 9-6-1981, n. 3714, GCM, 1981; Cass., 3-7-1969, n. 2434, GC, 1969, I, 1611);

secondo un diverso orientamento, però, a differenza di quanto stabilito dall’art. 2929 c.c., sarebbe possibile proporre l’azione d’indebito nei confronti dei creditori (cfr., da ultimo, ROMANO, Espro- priazione forzata e contestazione del credito, cit., 11 e passim, a cui si fa rinvio anche per la ricostruzione delle diverse posizioni della dottrina sul punto).

24 In questo senso cfr. Cass., 4-9-2012, n. 14821, GCM, 2012, secondo cui il limite di respon- sabilità dell’erede che ha accettato con beneficio di inventario deve essere opposto dal debitore e, pertanto, non può essere rilevato d’ufficio dal giudice. La questione potrebbe, tuttavia, essere ri- considerata in futuro alla luce della qualificazione di eccezione in senso lato del limite di respon- sabilità stabilito dalla legge a favore dell’erede con beneficio d’inventario, secondo quanto statuito dalla Cass., S.U., 7-5-2013, n. 10531, GCM, 2013. Alla stessa soluzione si potrebbe pervenire, a proposito della limitazione della responsabilità del socio della società cancellata, riferendo tale questione alla decisione sull’interesse ad agire, come ritenuto dalla Cass., S.U., 12-3-2013, nn.

6070, 6071, 6072, citt. Nondimeno, elevare il rispetto del limite del riscosso a condizione di am- missibilità dell’azione ex art. 100 c.p.c. non sembra condivisibile (CONSOLO-GODIO, Le Sezioni

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Ove, invece, l’opposizione dell’esecuzione sia fondata sul limite di cui all’art. 2495, 2° co., c.c., occorre rammentare che tale contestazione non è affat- to incompatibile con il verificarsi dell’effetto successorio nei debiti sociali ecce- denti tale ammontare. Pertanto, l’azione esecutiva può essere riproposta sulla scorta del medesimo titolo esecutivo, dopo la formazione del giudicato di acco- glimento dell’opposizione fondata sul limite di responsabilità dell’ex-socio, qua- lora si verifichino sopravvenienze attive a favore del medesimo ex-socio della società cancellata, con l’effetto di far “rivivere” – almeno nei limiti di quanto successivamente riscosso – la responsabilità per i debiti sociali, in precedenza negata

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Unite sull’estinzione di società, cit., 701).

25 Tale profilo è, giustamente, tenuto presente da CONSOLO-GODIO, Le Sezioni Unite sull’estinzione di società, cit., 701 s., ove si accenna anche ad una possibile questione di limiti crono- logici del giudicato di rigetto in relazione alla domanda dei creditori sociali nei confronti dei soci limitatamente responsabili. Si rileva, infatti, come nel caso di sopravvenienze attive a favore degli ex-soci di società cancellate, i creditori sociali in precedenza soccombenti potranno agire nuova- mente. In questo nuovo giudizio il thema decidendum potrà riguardare esclusivamente l’accertamento di quanto riscosso dopo la formazione del precedente giudicato di rigetto a titolo di sopravvenienza attiva della liquidazione della società cancellata. Analogamente, l’accoglimento di un’opposizione all’esecuzione in considerazione del limite di cui all’art. 2945, 2° co., c.p.c. non preclude il nuovo esercizio dell’azione esecutiva verso gli ex-soci, ove successivamente alla defini- tiva conclusione del precedente giudizio di opposizione i debitori abbiano riscosso somme riferi- bili alla liquidazione della società estinta.

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