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Dr. Giuseppe Oberto Medico Legale, Torino La disciplina medico legale ha una sua dignità di contenuti e metodi

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Dr. Giuseppe Oberto Medico Legale, Torino

La disciplina medico legale ha una sua dignità di contenuti e metodi

Credo che la normativa vigente per la nomina dei periti nelle cause penali e dei CTU nelle cause previdenziali sia ben conosciuta: sottolineo solo per l’albo dei periti penali che la norma obbliga alla previsione specifica degli esperti in medicina legale: nell'ambito del contenzioso previdenziale il relativo albo dei consulenti tecnici deve comprendere sempre medici legali e medici della lavoro.

Nell'albo dei Consulenti Tecnici in ambito civilistico la norma prevede l'inserimento di coloro che siano dotati di una particolare competenza tecnica, dizione questa generica, posto l'ampio spettro delle fattispecie di contenzioso civilistico.

Peraltro nel contenzioso che nasce per il risarcimento del danno ingiusto alla persona, si tratta di valutare in materia di ordine e natura biologica sub specie iuris, ossia nella prospettazione giuridica del tutto peculiare.

Ora non é che non veda che si può essere assai esperti e validi nella rilevazione dei fatti biologici, ma ben difficilmente il clinico potrà riguardare questi fatti sotto l'angolo visuale della norma giuridica, e quasi mai la guarderà con quel rigorismo obiettivo, concettuale e tecnico che é uno dei due pilastri del metodo medico legale.

E' ben vero che sono in molti ad aspirare a far perizie e consulenze pensando che tutto sommato si tratta di dare un numero che si può ben trarre da qualche librino, magari anche esercitando una mediazione tra le pretese delle parti in causa o al più notarizzando l'accordo che interviene tra i consulenti delle parti.

Nel nostro Paese e in pochi altri europei la disciplina medico legale ha una sua dignità di contenuti e metodi, di dottrina e di esercizio professionale tale da dover ritenere che anche e soprattutto la valutazione del danno alla persona ai fini risarcitori e indennitari non possa essere affidata ad altri che non dimostri per curriculum accademico e professionale di saper usare il metodo medico legale

che è l'essenza della disciplina e valida salvaguardia per le parti.

Qualcuno potrà ritenere che il medico legale sia un tuttologo, ma é una osservazione facilmente confutabile, posto che il medico legale, alla stregua degli altri medici impegnati in tutti altri campi, ben conosce la necessità di utilizzare le conoscenze professionali e dottrinarie di altri, pur vagliandole con spirito critico e sempre secondo il metodo medico legale.

Nessuno può negare che nell'ultimo decennio la valutazione del danno alla persona abbia registrato una evoluzione profonda che non appare ancora conclusa, vuoi per quanto riguarda gli aspetti giuridici, vuoi per quanto riguarda le connotazioni più propriamente medico legali: aggiungo che rispetto a 30 anni fa le nostre conoscenze clinico biologiche si sono affinate anche con l'ausilio di

Tagete n. 3-1995 Ed. Acomep

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mezzi strumentali, talché la prova di lesioni, la prova di menomazione e la prova del danno, stanno sempre più perdendo il carattere della probabilità e della incertezza per giungere a livello di sufficiente certezza.

Il progresso tecnologico in campo medico ha peraltro consentito sopravvivenza a lesioni in casi in cui l'evento morte era la regola.

Basterà pensare ai medullolesi che da venti anni a questa parte, in aumento per ragioni legate soprattutto al traffico, vedono aumentare la loro speranza di vita in ragione della qualità e assistenza che viene loro prestata sia nella fase acuta, che in quella riabilitativa e in quella di stato.

Basterà pensare alle tetraparesi spastiche e alle cerebropatie ipossiche nella vita perinatale o nelle altre età per danneggiamenti estesi encefalici che oggi grazie alle tecniche di rianimazione consentono sopravvivenza anche di diversi lustri, anche qui in ragione della qualità di assistenza.

Si va quindi delineando una sorta di danno particolare certamente indotto dalla menomazione della persona, il quale danno in buona sostanza é rappresentato dalla necessità emergente di assistenza nell'accezione etimologica del

termine e cioè da ad sistere, star vicino.

Assistenza necessaria per vicariare non già le funzioni vegetative essenziali, bensì le funzioni relazionali. Non a caso

gli autori francesi chiamano questo tipo di danno emergente necessità di assistenza da parte di terza persona.

E' estremamente difficile in questi casi valutare il quantum ovvero l’assistenza di terza persona e di particolari presidi fissi o rinnovabili atti alla vicariazione delle funzioni perdute o gravemente compromesse e menomate per assicurare una sopravvivenza dignitosa.

La difficoltà sta innanzi tutto nella valutazione della speranza di vita che é una variabile dipendente anche dall'assistenza

della terza persona e dei vari presidi, cosicché, quanto più assidua e quanto più completa é la vicariazione delle funzioni relazionali ed il controllo delle funzioni vegetative, tanto più si allungherà la speranza di vita.

E 1a decisione di colui che deve stabilire l'entità del danno tradotto in termini pecuniari é ancor più sofferta e difficoltosa per l'interferire di aspetti di cura con aspetti meramente assistenziali, con diverse collocazioni giuridiche circa gli obbligati alla spesa. Problemi non da poco, con risvolti anche costituzionalistici, problemi ancora non del tutto sviscerati.

Ma lasciando questi problemi ai cultori del diritto, certamente competerà al magistrato la formulazione di un quesito in ordine alle spese future che si ampia, comprendendo anche le spese di assistenza.

E sarà compito del medico legale valutare in chiave clinica, ma con rigore obiettivo e scientifico, se vi sia necessità o meno dell'assistenza di terza persona. E in caso affermativo dovranno essere

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selezionate le varie funzioni di relazione da vicariare, determinando una scala di importanza ai fini della sopravvivenza dignitosa, valutando un’incidenza di eventuali presidi e la loro utilizzazione tramite la valorizzazione riabilitativa dei residui di validità fino a giungere ad elementi di conoscenza su cui basare l'entità del risarcimento. E in questa opera dovrà essere valutata la sequenza delle necessità future di ordine strettamente terapeutico e preventivo di maggior danno, stabilendo se e in quale misura queste necessità siano assolvibili dal Servizio Sanitario Nazionale, avuto anche riguardo alla legislazione non sempre stabilizzata.

Quindi appare necessario che tra i quesiti che debbano esser rivolti al CTU compaia accanto alla richiesta di determinazione di spese future per assistenza medica anche la richiesta medica circa

la necessità ed entità di assistenza ad personam o di particolari presidi vicarianti le funzioni relazionali.

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