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REATO DI LESIONI COLPOSE – DANNO ESISTENZIALE – DANNO BIOLOGICO – DANNO MORALE – SUSSISTENZA – RISARCIMENTO IN VIA EQUITATIVA. (C.C. ARTT. 2043 E 2059)

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REATO DI LESIONI COLPOSE – DANNO ESISTENZIALE – DANNO BIOLOGICO – DANNO MORALE – SUSSISTENZA –

RISARCIMENTO IN VIA EQUITATIVA.

(C.C. ARTT. 2043 E 2059)

Dr. Angelo Demori - Dr.ssa Lucia Macrì

TRIBUNALE PENALE DI LOCRI – Sez. distaccata di Siderno, 6 ottobre 2000, n. 462 –

Giudice Unico

Liberati – Ceravolo.

Alla commissione del reato di lesioni colpose conseguono e vanno distintamente risarciti in favore della vittima: un danno esistenziale, ossia la lesione della capacità di svolgere attività realizzatrici della persona di rilievo non patrimoniale, risarcibile ai sensi dell’art. 2043 c.c.; un danno biologico, ossia l’alterazione dell’integrità fisio-psichica della vittima medicalmente accertabile, risarcibile ai sensi dell’art. 2043 c.c.; un danno morale in senso stretto, quale perturbamento emotivo subito dalla vittima del reato, risarcibile ai sensi dell’art. 2059 c.c. (nella fattispecie le lesioni colpose erano individuate nell’alterazione psichica subita da una madre a seguito della nascita di una bimba malformata. Tali malformazioni non furono diagnosticate dal medico ecografista, che monitorava la gravidanza, per sua grave negligenza. La mancata diagnosi aveva impedito alla donna, già caratterizzata da fragile personalità di base, di abortire e, comunque, di prepararsi psicologicamente all’evento)

Il danno alla vita di relazione è una voce di danno rientrante nel danno esistenziale. Il danno esistenziale va risarcito in via equitativa (art.

1226 c.c.)

1

.

Danno esistenziale e “wrongful life”

1 Testo della sentenza in Danno e resp. 393-398., 4/2001.

(2)

Nulla di nuovo parrebbe esprimere la sentenza in epigrafe se si considera che il tema del “

danno derivante da fallimento di interruzione volontaria di gravidanza

2 o il cosiddetto “

danno da aborto fallito

” fu già trattato ampiamente da più che competenti Autori3 che nulla ancora conoscevano attorno al danno esistenziale, venuto alla luce qualche anno più tardi4.

Si pensi, però, che l’etimo “esistente” era già contenuto in alcune famose sentenze relative a questo argomento, per la verità poche in Italia ma più numerose nei paesi di

common law

5 ed in particolare negli Stati Uniti6.

Si tratta della nota questione di

wrongful life

e

wrongful birth

intendendosi, nel primo caso, la fattispecie della richiesta di risarcimento del soggetto nato malformato o, per dirla con le parole di chi se ne occupò in tempi non sospetti, “

con altra condizione di svantaggio esistenziale

7, nei confronti dei genitori o di terzi: in questa evenienza l’illecito è connesso alla condizione di vita del neonato8. Nella

wrongful birth

la doglianza è quella dei genitori nei confronti dei sanitari per atti imperiti, imprudenti o negligenti accaduti durante il parto: in questa evenienza l’illecito è contestuale al momento della nascita. Da ultimo e più semplicemente, nella

wrongful pregnancy

la richiesta di risarcimento è relativa alla nascita non programmata di un bambino normale sotto il profilo psico-fisico,

2 Gentilomo A.: Nuovi spunti in tema di danno derivante da fallimento di interruzione volontaria di gravidanza, Riv. It. Med. Leg., 1996, 945-952, 1996; Zanchetti M.: Il “danno giusto” conseguente alla mancata interruzione di una gravidanza per colpa dei sanitari; Riv. It. Med. Leg.,, 13: 1320-1330, 1991.

3 Mantovani F.: Problemi giuridici delle indagini diagnostiche prenatali e delle loro prospettive eugeniche;

Riv. Penale: 93, 1974; Mantovani F.: Sul cosiddetto diritto del feto a nascere sano; Riv. It. Med. Leg., II:

237-248, 1980; Princigalli A.: Quando la nascita non è un lieto evento; Riv. Crit. Dir. Priv., II, 4: 833-851, 1984 ; Benciolini P., Aprile A.: L’interruzione volontaria di gravidanza (compiti, problemi, responsabilità), Padova, 1990.

4 Il primo riferimento ad un’autonoma categoria di “danno esistenziale” è piuttosto recente e si rinviene in Ziviz P., Cendon P., Gaudino L.: Sentenze di un anno. Responsabilità civile, Riv. trim. dir. e proc. civ.: 1055 ss., 1991. In seguito: Ziviz P.: Alla scoperta del danno esistenziale, Contratto e impresa: 845-869, 1994;

Monasteri P.G., Bona M., Oliva U.: Il nuovo danno alla persona, Milano, 1999; Monasteri P.G.: Alle soglie di una nuova categoria risarcitoria: il danno esistenziale, Danno e resp.: 5 ss., 1999. Da ultimo, l’ampio volume monotematico a cura di P. Cendon e P. Ziviz, Il danno esistenziale, Padova, 2000.

5 Goldsmith L.S., Cohen I.A.: The law of prenatal and perinatal injuries. In Tedeschi CG, Eckert WG, Tedeschi LG (eds.) Forensic Medicine, Philadelphia. WB Saunders, I Ed., cap. 8, 1977.

6 Corte Suprema degli Stati Uniti 29 giugno 1992. Pres. Rehnquist Planned parethood of Southstern Pennsylvania v Casey. Foro It. IV: 526-543, 1992. Per un approfondimento sulla questione si veda: L’aborto nelle sentenze delle Corti costituzionali, Milano, 1976.

7 Grandi M., Gentilomo A.: Danno da aborto “fallito”; Arch. Med. Leg. Ass. 16: 85-100, 1994.

8 Zeno Zencovich V.: La responsabilità per procreazione, Giur. it., IV: 113-127, 1986.

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conseguente ad errori in pratiche contraccettive9, di sterilizzazione10 ed anche di interruzione della gravidanza11.

Orbene, ciò premesso, pur riconoscendo la rilevanza del problema della

malpractice

medica, non sembra questa la sede più opportuna per discutere dell’accertamento del nesso causale fra il comportamento colposo dei sanitari (in tema di mancata diagnosi di anomalie fetali) e la nascita di un bambino malformato, accontentandoci - lo si ammette: un poco superficialmente - di aderire alle conclusioni della consulenza tecnica d’ufficio del Tribunale di Locri, che ha indiscutibilmente posto in rapporto di causa diretto la nascita di un bambino malformato con un comportamento

“censurabile” di tipo omissivo da parte dei sanitari che ebbero in cura la madre dello stesso.

Si desidera qui, infatti, non addentrarsi nei meandri della responsabilità professionale medica, ma limitarsi a proporre spunti di riflessione in merito ad un tema assai caro a chi scrive, quale appunto quello del danno esistenziale.

Il caso trattato rappresenta, per l’appunto, la fattispecie di

wrongful birth

, con richiesta ed ottenimento del risarcimento dei danni cagionati dalla mancata diagnosi di malformazioni fetali e dalla conseguente nascita di un bambino con “...

ipoplasia di entrambe le mani con assenza di quarto e quinto dito e sindattilia tra secondo e terzo; agenesia del femore e del perone con piede ipotrofico a quattro dita, tibia torta dell’arto inferiore destro;

agenesia del perone, tibia torta con piede ipotrofico a quattro dita e displasia dell’anca a sinistra

12 e, in particolare, con riconoscimento nella madre di un danno esistenziale risarcibile (e risarcito, anche se per qualcuno in maniera inadeguata13).

Il Giudice assume che, se da un lato si ha il riscontro di malformazioni scheletriche già in essere nel sacco gestazionale e “

non curabili prima della nascita del bambino

” né d’altra parte, eziologicamente

9 Costanza M.: Quando il farmaco contraccettivo non è efficace, Danno e resp.: 830-831, 1998.

10 Introna F., commento a sentenza Tribunale di Milano 20 ottobre 1997: La nascita, per colpa medica, del

«figlio non desiderato»: quale il danno e quale il risarcimento?, Riv. It. Med. Leg.: 610-616, 1999.

11 Crisciuoli G.: Il problema del risarcimento del danno da procreazione «non programmata»: le risposte della giurisprudenza di common law, in Ra. D. C.: 442-464, 1987.

12 Tribunale di Locri, pagina 5: “... le anomalie riscontrate ... erano chiaramente riscontrabili nel corso dei vari esami”.

13 In tal senso: Bilotta F., commento a sentenza: Il danno esistenziale: l’isola che non c’era, Danno e resp.:

405-406, 4/2001.

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collegate con omissioni diagnostiche nella fase prenatale

14, ugualmente, per imposizione di un obbligo giuridico oltre che deontologico, i sanitari avrebbero dovuto (anche per obbligo di informazione15) dare notizia ai genitori delle anomalie del nascituro “

chiaramente riscontrabili nel corso dei vari esami

”. Ne consegue necessariamente che “

dalla condotta gravemente colposa posta in essere successivamente alla prima ecografia è certamente derivato un danno risarcibile, così come richiesto, con formula ampiamente ricomprensiva ... in particolare: a) danno biologico: dalla nascita della figlia malforme, è derivato un danno di tipo biologico, in conseguenza della lesione dell’integrità psico-fisica subita ...

16

b) danno morale: in conseguenza del carattere penale dell’illecito posto in essere .... c) danno esistenziale: sia come danno esistenziale puro che come danno biologico-esistenziale

”.

Precisa la sentenza a tale ultimo proposito: “

In conseguenza delle limitazioni subite nelle attività realizzatrici della persona, ed in particolare del peggioramento del modo di vivere le attività precedentemente poste in essere e l’interazione con terzi (paura di essere giudicata, difficoltà nell’intrattenere conversazioni comunque concernenti la malattia della figlia, l’essere osservata diversamente quando è in compagnia della figlia a causa dell’handicap di quest’ultima, e di un’inadeguata preparazione psicologica a simili situazioni, dovuta alla mancata previsione dell’evento), può dirsi infatti sussistente un danno biologico-esistenziale (danno alla sfera esistenziale

“mediato” dagli aspetti medici conseguenti all’illecito). E’ provato altresì il danno esistenziale puro (sub specie della categoria del danno alla vita di relazione, per la parte non riconducibile ad aspetti medico-legali): le necessarie e consistenti cure da prestare alla bambina hanno di fatto impedito alla madre lo svolgimento delle attività prima abitualmente svolte (uscire con gli amici e parenti, andare al mare, andare a cena fuori), con un evidente danno per la stessa nella propria sfera relazionale esterna

”.

14 Si legge alla pagina 7, punto 8 della sentenza in epigrafe.

15 In contrasto con quanto affermato, Cass. civ. sez. III, 24.03.1999 “La violazione da parte dei sanitari dell’obbligo di informazione circa le possibili malformazioni del nascituro non è sufficiente a giustificare il risarcimento del danno conseguente alla lesione del diritto all’interruzione di gravidanza”; Danno e resp.:

766-776, 7/1999.

16 Si legge alla pagina 13, punto 20 della sentenza in epigrafe: “... La madre ha infatti riportato un danno alla salute psichica, quantificabile come reazione ansioso-depressiva, con caratteristiche patologiche probabilmente insanabili. La stessa ha altresì somatizzato e manifestato tale patologia attraverso tachicardia, stanchezza fisica, crisi di pianto, rabbia e disperazione ed è dovuta ricorrere all’utilizzo di medicinali...”.

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Affrontare dunque la spinosa questione del “danno esistenziale” in questa particolare forma da parte di chi giurista non è, appare assai rischioso17, e tuttavia non si cadrà nell’errore dell’empirismo medico-legale di

“banalizzare” il problema nella solita frase “

così si rischiano inutili ed inique sperequazioni in tema di risarcimento del danno a persona

”.

Non ci si nasconde che il problema pone interrogativi di natura giuridica, appunto, ma non solo: accanto all’identificazione dell’interesse leso vi è la configurazione del danno in conseguenza di un comportamento colposo su cui poi tendono ad interagire e sovrapporsi istanze etiche, morali, sociali (che ne complicano ulteriormente l’interpretazione).

Come già anticipato, tale breve analisi, tenterà quantomeno di privarsi di valutazioni non specificamente medico-legali, pur avendo ben presente che la valutazione complessiva del fenomeno non potrà tuttavia prescindere da queste operazioni (che sono e saranno eseguite in sede certamente diversa da questa).

Sul tema del

wrongful birth

, fin dalle sentenze di Padova18 e Venezia19, le opinioni sono state alquanto difformi sia in merito alla configurazione del diritto leso sia alla possibile configurazione di un danno e, diremmo oggi, all’eventualità di un danno economicamente risarcibile.

Nel caso di specie, dando per vero che le malformazioni a carico del neonato si dovevano diagnosticare attraverso esami ecografici a cui la gestante si era regolarmente sottoposta, l’interesse leso si potrebbe identificare giuridicamente nella lesione della libertà della donna a scegliere di non accettare un rischio (la nascita di un figlio malformato), concretizzandosi - tra l’altro - al momento della scelta tutti gli elementi del rischio medesimo20.

Orbene, venendo ora alla identificazione del tipo di danno arrecato dalla condotta omissiva dei sanitari, occorre distinguere due ordini di problemi: da un lato, infatti, si profila la lesione all’autodeterminazione della

17 Rossetti M.: Errore, complicanza e fatalità: gli incerti confini della responsabilità civile in ostetricia e ginecologia; Danno e resp.: 12-22, 1/2001.

18 Trib. Padova, 9 agosto 1985, Riv. It. Med. Leg. Ass. 8: 870, 1986; Cass. civ., 8 luglio 1994, n. 6464, in Resp. civ. prev. 59: 1029, 1994.

19 App. Venezia, 23 luglio 1990, Riv. It. Med. Leg. Ass. 13: 1320, 1991.

20 Non è questo il caso di un mancato riscontro della concretizzazione del rischio che, secondo taluni, deporrebbe per una insussistenza del rischio medesimo (Zanchetti M., op. cit. sub 2).

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donna21; si cita anche in sentenza “

la gestante non ha avuto la possibilità di porre in essere procedure abortive. L’interruzione della gravidanza, infatti, avrebbe consentito alla stessa di superare il trauma momentaneo in quanto la lesione è legata alla esistenza in vita della figlia

”.

Dall’altro, l’omessa diagnosi avrebbe impedito (ed il condizionale non è qui utilizzato a caso) alla gestante una elaborazione in termini veritieri e concreti del realizzarsi della nascita di un figlio con gravi malformazioni o, con le parole della corte “

una tempestiva diagnosi della malformazione avrebbe comunque consentito alla puerpera di prepararsi, con il tempo, ad affrontare la situazione, obiettivamente gravosa

”.

Diversi Autori, già precedentemente alla creazione (ci passerete tale termine) del “danno esistenziale” così come oggi pienamente si configura, individuarono in casi di “aborto fallito” l’interesso leso in più forme: nel diritto alla salute psico-fisica della donna, nel diritto alla libertà di scelta giuridicamente sancito, ovvero nel diritto al mantenimento dell’integrità del patrimonio, dando rilievo al bene salute22.

Nel caso di una

wrongful birth

, per citare un esempio, le corti tedesche23 hanno riconosciuto il diritto per i genitori ad un risarcimento quando il medico, omettendo di informare, impedisce alla donna di attuare l’interruzione di gravidanza. Per ciò che attiene alla configurazione di tale tipo di danno, cosa che maggiormente in questa sede interessa, le corti tedesche, scindono l’evento nascita dalle sue conseguenze, identificando il danno appunto in queste ultime (in genere onere finanziario dell’assistenza al bambino malformato)24.

Più vicina alla nostra, appare una “vecchia” sentenza statunitense25 che negò il risarcimento per la nascita di un bambino con gravi deficit visivi ed uditivi a seguito della contrazione di rosolia. La corte statunitense, a differenza della nostra, negò anche, ma erano soltanto gli anni ‘60, le

21 Fiori M., Senatore C.: Nuova problematica medico-legale in relazione alla Legge 22 maggio 1978 n.

194 (tutela sociale della maternità e interruzione volontaria della gravidanza), Riv. It. Med. Leg, VII: 540- 551, 1985.

22 Si legge nella sentenza di Padova: “... determinare una persona a portare a compimento una gravidanza che il soggetto, psicologicamente, non è preparato a sostenere (oppure interrompere una gravidanza che il soggetto assolutamente non voleva, per ragioni di equilibrio psichico o di rischio fisico) sembra potersi ricomprendere nella vasta area del danno alla salute in quanto comporta una alterazione in peius delle condizioni del soggetto”.

23 Princigalli (1984), op. cit. sub 3.

24 Princigalli (1984), op. cit. sub 3.

25 Gleitman contro Cosgrove, New Jersey, 1967.

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richieste dei genitori per asserito “danno emotivo” (diremmo noi oggi “danno biologico di natura psichica”) conseguito appunto alla nascita di un figlio malformato.

Simile ed emblematica sotto il profilo dei termini giuridici utilizzati, è già una sentenza del Tribunale di Verona del 15.10.199026 ove il Giudice riconobbe un risarcimento a titolo di “danno alla vita di relazione”.

E se poi si vuole paragonare quanto accade in Italia a ciò che succede Oltralpe, non si dovrà dimenticare che in Francia il danno alla vita di relazione fu riconosciuto nel 1995 con le medesime caratteristiche del nostro “danno esistenziale” e cioè appunto come “la privazione di un godere una vita normale”27.

Tornando ora al caso trattato dal Tribunale di Locri, il riconoscimento della categoria del risarcimento del danno alla persona in forma di danno esistenziale potrebbe risultare particolarmente adatto agli eventi: e, quindi, di un danno che si differenzia in modo sostanziale sia dal danno morale, quale transeunte turbamento, sia dal danno patrimoniale e che si concretizza, infine, in un danno “

in grado di compromettere uno stile di vita

28.

E, tuttavia, non sempre la differenza con il danno non patrimoniale risulta chiara ed accettabile29, nella paura di un rischio concreto quale quello della duplicazione del risarcimento (problema già, peraltro, segnalato anche da uno di noi)30.

A tale proposito Bilotta aggiunge, cogliendo certamente il nodo cruciale del problema fin qui trattato: “

Il problema semmai, è che, non sapendo come meglio motivare l’attribuzione a titolo di risarcimento di una

26 Trib. Verona 15 ottobre 1990, Foro it., I: 261, 1991: “La malattia di cui è portatrice la figlia ha sconvolto l’esistenza della famiglia in modo tale da annullare o gravemente compromettere, secondo l’id quod plerumque accidit, la cosiddetta vita di relazione. Si pensi soltanto al fatto che è più che presumibile che i genitori si astengano dall’intrattenere una loro vita di relazione sia perchè impegnati materialmente dall’assorbente necessità di assicurare assistenza alla minore, sia perchè naturalmente portati (per una comune forma di “dignità”) a non esternare la fonte della loro sofferenza”

27 Penneau 1998.

28 Bilotta F.: La nascita di un figlio ti cambia la vita: profili del danno esistenziale nella procreazione, in Il danno esistenziale, a cura di P. Cendon e P. Ziviz, Milano 2000.

29 Zeno Zencovich V.: «Law and comics»: Paperon de’ Paperoni, Gatto Silvestro, Bugs Bunny, Willy Coyote;

Danno e resp.: 356 ss., 4/1999; Ponzanelli G.: Limiti del danno esistenziale: postfazione al convegno triestino; Danno e resp.: 360 ss., 4/1999; Iannarelli A.: Il danno non patrimoniale: le fortune della

“doppiezza”; Danno e resp.: 601-614, 6/1999.

30 Demori A., Roncali D.: La diagnosi del danno da morte, in Barzazi G., Bosio P., Demori A., Roncali D.: Il danno da morte biologico e morale, 118, Padova 2000.

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somma di denaro in via equitativa, nonostante sia palese che un danno biologico, nel senso proprio del termine, non sussiste, essi si inventano traumi di vario genere e disturbi psicologici non meglio identificati

”.

In merito poi alla risarcibilità del danno esistenziale, in tutte le sue varie forme ed in questa in particolare, ci si domanda pragmaticamente, da medici che solo un poco conoscono di diritto, se si configuri sempre un danno di natura permanente o, se, come già chi scrive ha posto in dubbio, si tratta invece di una temporanea modificazione della qualità della vita31 a cui fa seguito, di necessità, la ricostruzione di una nuova normalità.

Ed allora, chi scrive è pronto ad accettare la codificazione giuridica, ormai consolidata, del risarcimento di un danno biologico al bambino nato malformato per problemi di

malpractice

(perchè di danno biologico si tratta, senza dubbio); di un danno biologico di natura psichica32, qualora si rendesse manifesto un disturbo mentale nella madre33; e infine (o ancora), di un danno non patrimoniale-morale, pure nelle strette grate del sistema giuridico dell’art. 2059 c.c.

Rimane da discutere, infine, del danno esistenziale e della sua effettiva risarcibilità quale danno di natura permanente. Così si esprime a tale proposito la sentenza del Tribunale di Locri: “

Ulteriore e diversa figura di danno è poi, quello esistenziale. Esso consiste nel danno che l’individuo subisce alle attività realizzatrici della propria persona, risarcibile ex art. 2043 c.c., e va distinto dal danno biologico in virtù della matrice medico-legale di quest’ultimo. Tale figura di danno copre cioè tutte quelle lesioni che, non riconducibili a danni patrimoniali o biologici in senso stretto, insistono su interessi giuridicamente protetti e meritevoli di tutela all’interno del nostro ordinamento

”.

31 Gentilomo A., Macrì L.: Salute e Malattia: Antitesi o Diade? Considerazioni brevi intorno ad alcuni disturbi sensoriali (alla luce del Danno Esistenziale) in Atti del Congresso Nazionale “Nuovi scenari della psicologia giuridica”, Universita’ Cattolica del Sacro Cuore, Milano 5-6 Ottobre 2000.

32 Così nella sentenza del Tribunale di Locri: “... dalla nascita della figlia malforme, è derivato alla madre un danno di tipo biologico, in conseguenza della lesione dell’integrità psico-fisica. La madre ha infatti riportato un danno alla salute psichica, qualificabile come reazione ansioso-depressiva, con caratteristiche patologiche probabilmente insanabili. La stessa ha altresì somatizzato e manifestato tale patologia attraverso tachicardia, stanchezza fisica, crisi di pianto, rabbia e disperazione...”.

33 Tribunale di Roma, 13 dicembre 1994 in Dir. Fam. Pers., 662 ss., 1995; in tale caso appare necessario, secondo la comune metodologia medico-legale in tema di danno biologico di natura psichica, stabilire il nesso causale tra la malpractice e la mancata scelta di interrompere la gravidanza con la conseguenza di una malattia psichica insorta successivamente nella donna.

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Il rischio, questo sì concreto, è che amplificando anche quest’ultima voce di danno, si giunga ad una vera e propria anarchia risarcitoria da parte dei giudici, chiamati a risarcire in via equitativa il danno esistenziale34.

E tale “confusione” si palesa all’interno della sentenza quando si dice:

Le possibili voci riconducibili a simili categorie sono decisamente ampie, e si incentrano nella lesione della sfera ontologico-esistenziale, senza interessare aspetti medico-legali, pur se talune figure possono presentare una duplice valenza, con aspetti rientranti in parte nel danno esistenziale, in parte nel danno biologico, o, essere legate per via mediata al danno biologico

”. E ancora più oltre si ribadisce, contraddittoriamente rispetto alla dottrina e fors’anche alla giurisprudenza “...

Al danno esistenziale vanno poi ricondotte anche altre figure di danno già riconosciute dalla giurisprudenza: tra queste si evidenziano il danno alla vita di relazione, il danno alla serenità familiare, il danno alla serenità sessuale, con esclusione degli aspetti medico-legali afferenti al danno biologico

”.

Si conclude questa breve elaborazione di un concetto antico affermando, con un poco di presunzione e con spirito di “scienziato”, che la nuova ma certamente già adolescente creatura del danno esistenziale, è forse più vicina al danno morale che non al danno biologico (infatti i suoi sostenitori si sforzano soprattutto nel differenziarlo dal primo piuttosto che dal secondo35).

Il danno esistenziale va inteso quale

tertium genus

nell’ambito del ristoro civilistico, riguardante tutte le ipotesi in cui si assiste ad una compromissione di un’attività non reddituale del singolo che non sia riconducibile né alla tutela contro il danno patrimoniale né a quella contro il danno morale, cui si limiterebbe l’art. 2059 c.c. (benché taluno propenda per un modello “a quattro”, ritenendo preferibile distinguere il danno biologico dal danno esistenziale36).

34 In tal senso D’Adda A.: Il cosiddetto danno esistenziale e la prova del pregiudizio, in commento a sentenza Corte di cassazione sez. I civile 7 giugno 2000, n. 7713; Foro it.: 187-204, 2001.

35 Cendon P.: Esistere o non esistere in Resp. civ. prev.: 1305-1307, 2000.

36 Monasteri P.G.: Alle soglie di una nuova categoria risarcitoria: il danno esistenziale, op. cit. sub 4,: 8;

Giud. Pace Casamassima 10 giugno 1999, Danno e resp.: 89, 2000.

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A ciò conseguono implicazioni attinenti ad ambiti propri dello studio scientifico: pensiamo, in primo luogo, alla psicologia, purché forense.

Se però tutto è fatto dal giudice, verrà inevitabilmente meno qualsiasi aggancio scientifico appunto, che potrebbe viceversa essere imprescindibile ausilio non soltanto nell’

an

, ma anche nel

quantum

e - ci scusiamo di ricorrere alle solite querimonie medico-legali - nell’accertamento del nesso di causa (o per meglio dire- trattando di psiche - della concausa, come da tempo autorevolmente ribadito37).

Dr. Angelo Demori –

Professore a. c. Dipartimento di Medicina Legale Sezione di Criminologia e Psichiatria forense Un. Di Genova

Dr.ssa Lucia Macrì

– Specialista in Medicina Legale Università di Milano

37 Ponti G., Merzagora I.: La valutazione del danno psichico, in Psichiatria e Giustizia: 159-175, Milano, 1993.

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