1
Art. 3 Legge n. 146 del 16 marzo 2006
(Definizione di reato transnazionale)
Si considera reato transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:
• sia commesso in più di uno Stato;
oppure
• sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;
oppure
• sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;
oppure
• sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali
in un altro Stato. 3
Art. 4 Legge n. 146 del 16 marzo 2006
(Circostanza aggravante)
Per i reati puniti con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni nella commissione dei quali abbia dato il suo contributo un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato la pena è aumentata da un terzo alla metà.
Reati transnazionali – Artt. 3 e 4 Legge n. 146 del 16 marzo 2006 Tabella Procedimenti ed indagati iscritti nei registri Notizie di Reato delle DDA
5
Reati transnazionali – Artt. 3 e 4 Legge n. 146 del 16 marzo 2006 Tabella Procedimenti ed indagati iscritti nei registri Notizie di Reato delle DDA
Reati transnazionali – Artt. 3 e 4 Legge n. 146 del 16 marzo 2006
Numero procedimenti ed indagati iscritti nei registri Notizie di Reato delle DDA da gennaio 2012 a settembre 2014
7
Iscrizioni nei registri generali delle DDA
Reati transnazionali ‐ Legge n. 146 del 16 marzo 2006
1.1.2012 ‐ 30.9.2014
Procedimenti penali
Persone indagate
Totale 26 DDA 261 2501
Numero dei procedimenti penali e degli indagati iscritti al rege negli anni 2012, 2013 e 2014 che abbiano almeno 1 reato commesso in uno stato estero
9
Numero dei procedimenti penali iscritti al rege nel periodo 2012 , 2013 e 2014 che abbiano almeno 1 reato commesso in uno stato estero
Numero degli indagati iscritti al rege nel periodo 2012 , 2013 e 2014 che abbiano almeno 1 reato commesso in uno stato estero
11
Individuazione di L’evoluzione
tecnologica sta rivoluzionando il processo di
formazione delle prove
13
Utilizzare i potenti e sofisticati
strumenti digitali per l’ analisi dei BIG DATA
L’evoluzione tecnologica sta rivoluzionando il processo di
formazione della
conoscenza
Devono saper esplorare i dati,
aggregarli, compararli:
Gli investigatori sono, oggi, dei knowledge workers: le
informazioni di cui necessitano non
hanno confini nazionali
15
Scientia est potentia
(Sir Francis Bacon)
Ma la nostra fame di conoscenza viene ostacolata dalle
differenze esistenti tra
le varie legislazioni
statali, tra le varie
culture e sensibilità
giuridiche che esse
17
La Nuova Inquisizione è elettronica: non più tortura ma accesso diretto alle
informazioni e alle risposte.
Senza neppure porre
le domande!
La creazione di uno spazio giuridico, o almeno giudiziario, comune passa inevitabilmente per l’impiego di appropriate tecnologie
.
19
Individuazione di standard condivisi per gli scambi informativi
Individuazione di piattaforme per garantire una permanente ed automatica
interoperabilità
EPOC (European Pool against Organised Crime) software
Promosso da Eurojust per la gestione dei casi e lo scambio di informazioni tra gli Stati membri ed Eurojust, nell’ambito di rigorose regole di sicurezza.
Sistemi di videoconferenza e telepresenza (DGSIA)
Facilitazione degli scambi informativi.
21