• Non ci sono risultati.

Gorizia DECRETO OGGETTO: APPROVAZIONE ACCORDO PER L'ANNO 2017 CON LA STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA RADIOLOGIA CERVIGNANESE S.N.C..

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "Gorizia DECRETO OGGETTO: APPROVAZIONE ACCORDO PER L'ANNO 2017 CON LA STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA RADIOLOGIA CERVIGNANESE S.N.C.."

Copied!
17
0
0

Testo completo

(1)

1

Documento sottoscritto con firma digitale e successivamente sottoposto ad archiviazione e conservazione legale, secondo la normativa vigente.

Azienda per l'assistenza sanitaria n.2

"Bassa Friulana-Isontina"

Gorizia

DECRETO

N. 208 DD. 26/04/2017

OGGETTO: APPROVAZIONE ACCORDO PER L'ANNO 2017 CON LA STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA RADIOLOGIA CERVIGNANESE S.N.C..

IL DIRETTORE GENERALE Dott. Giovanni Pilati

nominato con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 0256/Pres. del 24 dicembre 2014, su conforme deliberazione della Giunta Regionale n. 2543 del 18 dicembre 2014,

Preso atto dei pareri favorevoli espressi dai Dirigenti che hanno curato l’istruttoria dell’atto assicurandone la regolarità tecnica, amministrativa e contabile

VISTO DIGITALE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

VISTO DIGITALE DEL RESPONSABILE DELLA

STRUTTURA PROPONENTE

VISTO DIGITALE DEL RESPONSABILE DEL CENTRO DI RISORSA

VISTO DIGITALE DEL RESPONSABILE DEL

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO Dott.ssa Bernardetta

Maioli Dott.ssa Bernardetta Maioli Dott.ssa Ivana Burba dott. Francesco Alessandrini Data 21 aprile 2017 Data 21 aprile 2017 Data 21 aprile 2017 Data 21 aprile 2017

e coadiuvato da:

DIRETTORE

SANITARIO f.f. DIRETTORE

AMMINISTRATIVO COORDINATORE

SOCIOSANITARIO Dott. Gianni Lidiano Cavallini Dott. Antonio Poggiana Dott. Sergio Paulon

nominato con decreto del Direttore Generale

n. 154 dell’8.4.2015 nominato con decreto del Direttore

Generale n. 1 dell’1.1.2015 nominato con decreto del Direttore Generale n. 91 del 25.2.2016

per l’espressione dei pareri di rispettiva competenza

ADOTTA IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO

(2)

2

Documento sottoscritto con firma digitale e successivamente sottoposto ad archiviazione e conservazione legale, secondo la normativa vigente.

AZIENDA PER L’ASSISTENZA SANITARIA N. 2 “BASSA FRIULANA- ISONTINA”

N. 208 DD. 26/04/2017

IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA COMPLESSA CONVENZIONI, AFFARI GENERALI E LEGALI riferisce che:

L’art. 8 quinquies, comma 2, del D.Lgs. n. 502/1992 stabilisce che la Regione e le Unità sanitarie locali (per il Friuli Venezia Giulia Aziende per l’Assistenza Sanitaria), anche attraverso valutazioni comparative della qualità e dei costi, definiscono accordi contrattuali con le strutture pubbliche ed equiparate e stipulano contratti con quelle private e con i professionisti accreditati, anche mediante intese con le loro organizzazioni rappresentative a livello regionale.

L’art. 50 della L.R. n. 17 del 16.10.2014 statuisce che gli accordi contrattuali di cui all’art. 8 quinquies del D.Lgs. n. 502/1992 sono definiti in coerenza con la programmazione regionale, che determina il fabbisogno e le risorse sulla base di requisiti e valutazioni di comparazione della qualità dei costi.

Con DGR n. 42 del 13.01.2017 è stato approvato l’Accordo triennale per il periodo 2017-2019 tra la Regione e le Associazioni Rappresentative degli erogatori privati accreditati del Friuli Venezia Giulia, avente ad oggetto l’erogazione per conto del Servizio Sanitario Regionale di prestazioni sanitarie da parte delle strutture private accreditate, prevedendo l’individuazione di un budget complessivo regionale destinato all’acquisto di prestazioni sanitarie dalle strutture private accreditate.

La DGR n. 42/2017 stabilisce le quote assegnate a ciascun erogatore privato per il periodo 2017-2019, confermando il valore di budget indicato nell’accordo precedente. Gli importi sono già ricalcolati con la riduzione dell’1% in applicazione a quanto disposto dall’art. 9-quarter, comma 7, della legge n. 125/2015.

Il budget per le annualità 2017-2019, sulla base a quanto sopra evidenziato, risulta come di seguito articolato per le strutture private accreditate insistenti sul territorio dell’AAS n. 2 “Bassa Friulana- Isontina”:

STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA BUDGET 2017

Centro Medico Università Castrense € 1.587.100,00

Radiologia Cervignanese € 364.953,00

Nova Salus € 1.329.987,00

Dialisi alle Vele EFA € 32.453,00

Totale € 3.314.493,00

Per quanto riguarda la struttura Dialisi alle Vele EFA l’importo discosta da quello riportato nella DGR n.

42/2017 pari a € 32.781, in quanto è stato rideterminato con la riduzione dell’1% in applicazione a quanto disposto dall’art. 9-quarter, comma 7, della legge n. 125/2015.

Gli accordi consentono una puntuale allocazione delle risorse ed una programmazione più efficace dell’erogazione delle prestazioni, anche al fine di potenziare le attività per il contenimento dei tempi di attesa e il contrasto della fuga extra-regionale, nonché tengono conto delle disposizioni previste in materia di mobilità sanitaria fra le regioni e le province autonome.

La suddetta DGR precisa, che nelle more della definizione degli accordi fra le Regioni, l’attività di specialistica ambulatoriale per i cittadini residenti presso le altre regioni svolta dagli erogatori privati

(3)

3

Documento sottoscritto con firma digitale e successivamente sottoposto ad archiviazione e conservazione legale, secondo la normativa vigente.

accreditati del Friuli Venezia Giulia deve rispettare il tetto economico fissato dalla norma nazionale in vigore che stabilisce di fare riferimento all’erogato 2011 ridotto del 3% per l’attività di specialistica ambulatoriale.

Con la medesima delibera sono stati inoltre autorizzati gli erogatori privati accreditati ad utilizzare, nel rispetto dei tetti economici fissati, il ricettario del SSR, da parte dei medici operanti nelle strutture stesse, oltre che per le situazioni già indicate nelle DGR n. 2034/2015 e n. 951/2016, anche per ulteriori prestazioni, anche di altre branche specialistiche, che si rendono necessarie a rispondere al quesito clinico per il quale è stata effettuata la richiesta, nonché per prestazioni necessarie a trattare la patologia evidenziata in corso di visita.

Con proprio decreto n. 236 del 12.05.2016 sono stati approvati gli accordi per l’anno 2016 con, Radiologia Cervignanese, E.F.A. Centro Dialisi alle Vele e Nova Salus, con successivo decreto n. 280 del 09.06.2016 è stato adottato l’accordo con Centro Medico Università Castrense.

Con D.G.R. n. 2550 del 23.12.2016 sono state approvate le Linee annuali definitive per la gestione del SSR per l’anno 2017.

Con decreto del Direttore Generale n. 693 del 30.12.2016 è stato approvato il Piano attuativo locale 2017.

In data 13.04.2017 sono state trasmesse le proposte di accordo per l’erogazione di prestazioni di specialistica ambulatoriale per l’anno 2017 a tutte le strutture private accreditate afferenti al territorio dell’AAS n. 2 “Bassa Friulana-Isontina”.

In data 14.04.2017 la Radiologia Cervignanese ha comunicato la propria disponibilità alla sottoscrizione dell’accordo.

Risulta pertanto necessario, alla luce di quanto su esposto, per garantire le prestazioni di specialistica ambulatoriale, provvedere alla stipula dell’accordo per l’anno 2017, nel testo allegato, costituente parte integrante del presente decreto, con la struttura privata accreditata Radiologia Cervignanese Snc con sede in Cervignano del Friuli, regolarmente autorizzata all’esercizio dell’attività sanitaria e dotata di capacità produttiva adeguata per rispondere alle esigenze dell’Azienda.

Lo schema di accordo allegato risulta conforme alla normativa e rispondente allo schema contrattuale regionale.

TUTTO CIO’ PREMESSO

IL DIRETTORE GENERALE PRESO ATTO

- della proposta formulata dal Dirigente Responsabile della Struttura proponente;

- che lo stesso Dirigente ha attestato la regolarità amministrativa e tecnica della proposta in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione nazionale e regionale;

- che tutti gli atti ai quali è fatto riferimento nella premessa e nel dispositivo sono depositati presso la Struttura proponente, che ne curerà la conservazione nei termini di legge;

- che il titolare del Centro di Risorsa ha attestato l’effettiva disponibilità ai fini della copertura della spesa prevista nel budget per l’anno in corso;

(4)

4

Documento sottoscritto con firma digitale e successivamente sottoposto ad archiviazione e conservazione legale, secondo la normativa vigente.

- che il Dirigente Responsabile della Struttura Complessa Settore Economico Finanziario ha verificato la corretta imputazione contabile al Piano dei conti del Bilancio di previsione;

RITENUTO, pertanto, di fare integralmente propria la predetta proposta;

ACQUISITI i pareri favorevoli espressi, per quanto di competenza, dal Direttore Amministrativo, dal Direttore Sanitario f.f. e dal Coordinatore Sociosanitario;

DECRETA

Per i motivi esposti nella premessa, che qui integralmente, si richiamano:

1) di stipulare apposito l’accordo per l’anno 2017 con la struttura privata accreditata Radiologia Cervignanese Snc con sede in Cervignano del Friuli, nel testo allegato parte integrante e sostanziale del presente atto, al fine di garantire le prestazioni di specialistica ambulatoriale;

2) di imputare l’onere complessivo di € 364.953,00 al conto 305.100.150.500.40 “Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati” del Bilancio 2017;

3) di trasmettere copia del presente provvedimento alla Direzione centrale salute, integrazione socio sanitaria e politiche sociali e famiglia.

Letto, approvato e sottoscritto

Direttore Sanitario f.f. Direttore Amministrativo Coordinatore Sociosanitario Dott. Gianni Lidiano Cavallini Dott. Antonio Poggiana Dott. Sergio Paulon

Elenco allegati:

1 Radiologia Cervignanese 2017.pdf

Direttore Generale Dott. Giovanni Pilati

(5)

Atto n. 208 del 26/04/2017 Questo documento è stato firmato da:

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

NOME: GIOVANNI PILATI

CODICE FISCALE: PLTGNN54C18A944N DATA FIRMA: 26/04/2017 17:25:11

IMPRONTA: 63AFE7AC2EA02A8D8F03421676403EB0904934659DCACF973B1CD1BA4E5CFABE 904934659DCACF973B1CD1BA4E5CFABE73A752DD33299F3B1B978B4CEFFDDA45 73A752DD33299F3B1B978B4CEFFDDA45172F52008806F33DBFAE3891ADA31A80 172F52008806F33DBFAE3891ADA31A809BC9B85CC620D7308342D1A50FC4D3B6

NOME: ANTONIO POGGIANA

CODICE FISCALE: PGGNTN64M30C743F DATA FIRMA: 26/04/2017 17:27:05

IMPRONTA: B5ADADAE22A0DE327A41E44269D1D154DEEFB808C26CE0C72CE1CC271C870F50 DEEFB808C26CE0C72CE1CC271C870F50DDCB386A4BBC36E49B86C3763925E210 DDCB386A4BBC36E49B86C3763925E2109972AB7FB79594D6C0A71FE5DFBE2C12 9972AB7FB79594D6C0A71FE5DFBE2C123D5112648899F4030022295466D00C19

NOME: GIANNI LIDIANO CAVALLINI CODICE FISCALE: CVLGNL52L15B160E DATA FIRMA: 26/04/2017 17:29:36

IMPRONTA: 55C4835D2BC025CE10803102535538A3BA2E4BC59444D7AB98EBE018B924978A BA2E4BC59444D7AB98EBE018B924978A4C84964862A5AE79FEE09393F0FF30EF 4C84964862A5AE79FEE09393F0FF30EF28B67810E56BCA319A13BBC463AD642B 28B67810E56BCA319A13BBC463AD642B9D9B3456725FD352DEF39B640F116DA2

NOME: SERGIO PAULON

CODICE FISCALE: PLNSRG51T05I904P DATA FIRMA: 26/04/2017 17:31:34

IMPRONTA: 4B78CC4E96980D6D2145F5C8DFD812ADD960BB72F37E6608142D040828BA9A70 D960BB72F37E6608142D040828BA9A70F2EE776A7012A87E9F460ED14B5004D0 F2EE776A7012A87E9F460ED14B5004D038A8AF90EE875BFF5C97BE00D0584BA8 38A8AF90EE875BFF5C97BE00D0584BA8F6A3D76DF0C3B54EA758631DA9F8174A

(6)

ACCORDO PER L’ANNO 2017 TRA L’AZIENDA PER L’ASSISTENZA SANITARIA N. 2

“BASSA FRIULANA-ISONTINA” E RADIOLOGIA CERVIGNANESE S.N.C. PER L’EROGAZIONE DI PRESTAZIONI DI SPECIALISTICA AMBULATORIALE

Ai sensi dell’art. 8 quinquies del decreto legislativo 30.12.1992, n. 502, l’anno 2017, il giorno _______ del mese di APRILE in Gorizia

TRA

L’Azienda per l’Assistenza Sanitaria n. 2 “Bassa Friulana-Isontina” (di seguito Azienda), con sede in Gorizia via Vittorio Veneto n. 174, C.F. e P. IVA 01162270316, in persona del Direttore Generale e legale rappresentante dr. Giovanni Pilati,

E

La struttura sanitaria “RADIOLOGIA CERVIGNANESE S.N.C.”, con sede in Cervignano del Friuli (UD), via Demanio n. 6, C.F. e P. IVA 01994890307 in persona del legale rappresentante sig.a Monica Maestrutti della struttura sanitaria “Radiologia Cervignanese S.n.c.” (di seguito struttura), il quale dichiara, consapevole delle responsabilità penali previste dall’art. 76, del D.P.R.

n. 445/2000, di non essere stato condannato con provvedimento definitivo (sentenza anche a seguito di patteggiamento o decreto penale di condanna) per reati che comportano l’incapacità a contrattare con la P.A..

Premesso:

1. che la struttura “RADIOLOGIA CERVIGNANESE S.N.C.” è autorizzata all’esercizio di attività sanitaria con provvedimenti del Direttore di Dipartimento di Prevenzione prot. n. 38729 del 27.11.2009 rilasciato dall’ex Azienda per i servizi sanitari n. 5 “Bassa Friulana” e successivi aggiornamenti come da ultimo prot. n. 59327 del 13.10.2016, rilasciati dall’Azienda per l’Assistenza Sanitaria n. 2 “Bassa Friulana-Isontina”;

2. che la predetta struttura è accreditata in virtù del decreto del Direttore Centrale n. 419/SPS del 17.06.2015 per l’erogazione di prestazioni ambulatoriali e di diagnostica per conto del SSR a favore di assistiti della Regione FVG e di altre Regioni, nelle seguenti branche specialistiche:

- Diagnostica per immagini di 1°livello;

3. che l’art. 8 quinquies, comma 2, del D.Lgs. n. 502/1992 stabilisce che la Regione e le Unità sanitarie locali (per il Friuli Venezia Giulia Aziende per l’Assistenza Sanitaria), anche attraverso valutazioni comparative della qualità e dei costi, definiscono accordi contrattuali con le strutture pubbliche ed equiparate e stipulano contratti con quelle private e con i professionisti accreditati;

4. che l’art. 8 quinquies, comma 2-quinquies, del D.Lgs. n. 502/1992, in caso di mancata stipula degli accordi contrattuali medesimi, prevede che l’accreditamento istituzionale di cui all’art. 8 quater delle strutture eroganti prestazioni per conto del S.S.N. è sospeso;

5. che l’art. 50 della L.R. n. 17 del 16.10.2014 statuisce che gli accordi contrattuali di cui all’art. 8 quinquies del D.Lgs. n. 502/1992 sono definiti in coerenza con la programmazione regionale, che determina il fabbisogno e le risorse sulla base di requisiti e valutazioni di comparazione della qualità dei costi;

6. che con D.G.R. 13.01.2017, n. 42 è stato approvato l’Accordo tra Regione Friuli Venezia Giulia e le Associazioni rappresentative degli erogatori privati accreditati per la specialistica ambulatoriale per il triennio 2017-2019, prevedendo l’individuazione di un budget complessivo regionale destinato all’acquisto di prestazioni sanitarie dalle strutture private accreditate;

7. che le tariffe attualmente vigenti, salvo successive modifiche, distinte per tipologie di prestazioni erogate dalle strutture accreditate sono quelle definite nel nomenclatore regionale di

(7)

cui alle DD.GG.RR. 17.3.2006, n. 531 e s.m.i; 3.7.2009, n. 1535; 15.11.2012, n. 1977;

28.12.2012, n. 2349; 20.12.2013, n. 2431, 21.10.2016 n. 1971, relative alle prestazioni di assistenza ospedaliera e alle prestazioni ambulatoriali, di diagnostica e di laboratorio, nonché del D.P.Reg. 19.12.2013, n. 252, per le prestazioni di medicina sportiva e D.G.R. 15.05.2015, n.

915, relativa a variazioni ed integrazioni ai tariffari per l’attività di specialistica ambulatoriale e per le attività di ricovero;

8. che con DD.GG.RR. 20.02.2015, n. 297 e n. 317, e con decreto n. 051/Pres del 09.03.2015 sono state approvate le nuove quote fisse per ricetta e le condizioni di esenzioni sulla quota fissa;

9. che con DM 09.12.2015 sono state approvate le condizioni di erogabilità e indicazioni di appropriatezza prescrittiva delle prestazioni di assistenza ambulatoriale erogabili nell’ambito del SSN.

Tutto ciò premesso, le parti come sopra individuate stipulano e sottoscrivono il presente contratto avente ad oggetto l’acquisto e l’erogazione di prestazioni ambulatoriali/diagnostica strumentale per conto del SSR a favore di assistiti della Regione FVG e di altre Regioni, con oneri da porre a carico del bilancio dell’Azienda.

Articolo 1 Oggetto del contratto

1. La struttura si impegna ad erogare, in coerenza con i provvedimenti di autorizzazione e di accreditamento, a favore degli aventi diritto secondo la normativa statale e/o regionale vigente, nella sede operativa di Cervignano del Friuli (UD), le prestazioni ambulatoriali inerenti alle seguenti branche specialistiche:

- Diagnostica per immagini di 1° livello.

Articolo 2

Volume di prestazioni erogabili e limiti di spesa per residenti in Friuli Venezia Giulia

1. Considerato quanto esplicitato in premessa e nel precedente art. 1, la struttura e l’Azienda convengono che il volume di prestazioni erogabili ai residenti in FVG nell’anno 2017 dalla struttura non potrà superare il tetto massimo di € 364.953,00 (importo già ricalcolato con la riduzione dell’1% in applicazione a quanto disposto dall’art. 9-quarter, comma 7, della legge n.

125/2015).

2. Fermo restando quanto determinato al precedente comma 1, la struttura si impegna a realizzare i volumi stimati di attività differenziati per branca specialistica come di seguito indicato:

Branca specialistica

Tipologia prestazioni Numero

minimo prestazioni

Budget max.

assegnato

RADIOLOGIA

87.37.1 – 87.37.2 -- MAMMOGRAFIA Bilaterale o monolaterale

1.000

€ 364.953,00 88.71.4 - DIAGNOSTICA ECOGRAFICA DEL

CAPO E DEL COLLO

500 88.73.1 – 88.73.2 - ECOGRAFIA DELLA

MAMMELLA Bilaterale e monolaterale

800 88.74.1 - 88.75.1 - 88.76.1 - ECOGRAFIA

ADDOME SUPERIORE, INFERIORE, COMPLETO

400

(8)

88.77.21 - 88.77.22 -

ECO(COLOR)DOPPLERGRAFIA DEGLI ARTI SUPERIORI, INFERIORI O DISTRETTUALE, ARTERIOSA O VENOSA. A riposo o dopo prova fisica o farmacologica

400

88.93 - RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE (RM) DELLA COLONNA Cervicale, toracica, lombosacrale

500

88.94.1 - RISONANZA MAGNETICA

NUCLEARE (RM) MUSCOLOSCHELETRICA

750 ALTRE PRESTAZIONI afferenti alle branche di cui all’art. 1,

comma 1

3. La struttura applica le tariffe del nomenclatore tariffario regionale al netto dei ticket. Alle tariffe della specialistica ambulatoriale si applica l’abbattimento del 2% ex lege 296/2006 comma 796.

L’Azienda si riserva di rivalutare periodicamente dopo la sottoscrizione del presente accordo, il

“numero minimo di prestazioni” da garantire, sulla base dell’andamento dei tempi di attesa e dei volumi di fuga, con uno scostamento pari al ± 20% dei volumi sopra indicati, fermo restando il vincolo del budget complessivo assegnato di cui al precedente comma 1.

4. Le prestazioni eccedenti il budget assegnato sono riconosciute fino ad un massimo del 5% da detrarsi al budget dell’anno successivo; ulteriori prestazioni non vengono riconosciute.

Parimenti, sottoutilizzi del budget inferiori al 5% vengono riassegnati per l’anno successivo, sottoutilizzi superiori vengono incamerati nel bilancio dell’Azienda.

5. La struttura si impegna a non effettuare compensazioni tra le diverse tipologie di branche specialistiche, fatto salvo un eventuale accordo con l’Azienda che deve essere comunicato alla Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia (di seguito Direzione centrale).

6. La struttura si impegna a programmare la propria attività, armonicamente in dodicesimi, in modo da garantire la continuità nell’erogazione delle prestazioni sull’intero arco dell’anno e la qualità delle medesime nei confronti degli aventi diritto. Non è consentita l’interruzione delle prestazioni per fine budget, pena la risoluzione dell’accordo contrattuale. Eventuali prestazioni eccedenti rispetto a quanto pattuito negli accordi contrattuali dovranno essere erogate gratuitamente.

7. La struttura si impegna a dare immediata comunicazione all’Azienda delle eventuali interruzioni o sospensioni che, per altra causa, rispetto a quanto previsto dal punto precedente, dovessero intervenire nell’erogazione delle prestazioni oggetto del presente accordo, nonché dell’eventuale impossibilità ad ottemperare ai volumi minimi di prestazioni pattuiti dandone adeguata motivazione.

8. La struttura assicura alti livelli di qualità e sicurezza delle prestazioni, con particolare riferimento all’appropriatezza, alla congruità tecnologica ed alla modalità di refertazione. Ne consegue che le prestazioni che devono essere ripetute per problemi connessi alla qualità non vengono riconosciute.

Articolo 3

Prestazioni erogate a residenti extra Regione

1. In mancanza di tariffa analoga alla TUC per la specialistica ambulatoriale, la stessa verrà corrisposta in base a quanto stabilito dal DM 18.10.2012 e successive modifiche. Alle tariffe della specialistica ambulatoriale si applica l’abbattimento del 2% ex lege 296/2006 comma 796.

(9)

2. Le attività di specialistica ambulatoriale prestate per i cittadini provenienti da altre Regioni verranno corrisposte in base a quanto effettivamente riconosciuto dalla regione di provenienza dei pazienti. Crediti o debiti sugli acconti riconosciuti dall’Azienda o sui ticket incassati da parte della Struttura modificheranno il budget dell’anno successivo.

3. L’attività di specialistica ambulatoriale per i cittadini residenti presso altre regioni svolta dalla struttura deve rispettare il tetto economico fissato dalla norma nazionale in vigore che stabilisce di fare riferimento all’erogato 2011 ridotto del 3% per l’attività di specialistica ambulatoriale.

Articolo 4

Condizioni per l’erogazione delle prestazioni sanitarie

1. La struttura si impegna a mantenere tutti i requisiti, strutturali, tecnologici ed organizzativi, generali e specifici, di autorizzazione e di accreditamento, relativi alle prestazioni oggetto del presente contratto.

2. La struttura garantisce che l’attività oggetto del presente contratto verrà svolta impiegando personale in possesso dei prescritti titoli abilitanti e che non si trovi in situazioni di incompatibilità.

3. L’eventuale accertamento di situazioni di incompatibilità determina gli effetti previsti dall’art.

1, comma 19, della legge n. 662/1996, qualora la struttura non provveda ad eliminarle entro 30 giorni dal ricevimento della diffida da parte dell’Azienda.

4. La scadenza naturale del termine, la revoca o la sospensione dell’accreditamento disposta con decreto della Direzione centrale, determinano la risoluzione o la sospensione del presente contratto.

5. L’accertamento della non conformità ai requisiti di autorizzazione e/o di accreditamento determina la relativa comunicazione alla Direzione centrale, per gli adempimenti di competenza.

6. La struttura si impegna a comunicare all’Azienda e alla Direzione centrale i periodi di sospensione di attività da qualsiasi causa determinate, specificandone la motivazione.

7. La struttura si impegna a mantenere l’applicazione del CCNL di categoria per tutta la durata del contratto.

Articolo 5

Percorsi di accesso e semplificazione

1. Le strutture private si impegnano a rispettare, per quanto di pertinenza, le disposizioni contenute nella D.G.R. n. 2034 del 16.10.2015, n. 951 del 27.05.2016 e n. 42 del 13.01.2017 e le eventuali disposizioni attuative regionali e aziendali.

Articolo 6

Visibilità e prenotazione tramite il CUP regionale FVG

1. Le parti concordano che la precondizione per accedere alle quote finalizzate per prestazione è l’adesione per tutta l’offerta al sistema di prenotazione CUP regionale FVG con visibilità diffusa delle agende di prenotazione per tali prestazioni (non sono ammessi sistemi locali di prenotazione per prestazioni in convenzione).

2. La struttura si avvale dell’accesso al sistema CUPWEB secondo le indicazioni impartite dall’Azienda tramite il Sistema Informativo.

(10)

3. Se la struttura intende avvalersi della prenotazione attraverso il sistema informativo unico (relativamente alle prestazioni non in convenzione), richiamata la L.R. n 7/2009, articolo 16, commi 1 e 3, le parti concordano di definire la tariffa relativa alla prenotazione delle prestazioni delle attività libero professionali erogate dalle strutture private, secondo il seguente schema:

• Numero prestazioni <3000, tariffa 0,90 euro a prestazione;

• Numero prestazioni tra 3001 e 6.000, tariffa 0,60 a prestazione con un importo totale non inferiore a 2.700,00 euro complessivi;

• Numero prestazioni superiori a 6.000, tariffa 0,40 a prestazione con un importo totale non inferiore a 3.600,00 euro complessivi.

Art. 7 L.E.A.

1. La struttura s’impegna ad attenersi a quanto stabilito dalla Giunta Regionale con Delibera n.

2747 del 29.07.2002, e successivamente modificata con D.G.R. n. 1096 del 29.04.2004, D.G.R. n. 3234 del 29.11.2004, D.G.R. n. 2007 del 24.08.2007 e D.P.Reg. n. 252 del 19.12.2013, con particolare riguardo alle disposizioni previste per l’erogazione delle prestazioni specialistiche ambulatoriali riabilitative e di Medicina dello Sport.

Art. 8 Accesso utenza

1. L’accesso dell’utenza alle prestazioni erogate dalla struttura avviene tramite presentazione dell’impegnativa redatta sul ricettario del SSR, effettuata dal medico di medicina generale/pediatra di libera scelta o da un medico del SSR (dipendente o convenzionato) o da un medico della stessa struttura privata accreditata per i casi in cui è previsto.

2. La struttura garantisce la parità di trattamento tra utenti, senza alcuna discriminazione tra gli esenti e i non esenti ticket, prevedendo, opportunamente, una distribuzione dell’offerta nell’arco di dodici mesi. Al fine di semplificare l'accesso dei cittadini alle prestazioni ambulatoriali, la struttura si impegna a mantenere aggiornata la propria offerta al Centro di Prenotazione Unico ed al servizio regionale di Call Center delineati nella D.G.R. n. 288 del 16.02.2007 e nella D.G.R. n. 2034 del 16.10.2015.

3. L’Azienda si impegna a rendere visibile costantemente l’offerta della struttura agli operatori del CUP aziendale e al Call Center regionale.

4. La struttura è tenuta ad effettuare i controlli sulla regolarità delle prescrizioni mediche, in conformità alle norme in materia di ticket ed esenzioni, ed a verificare e documentare la residenza dell’Assistito, rilevandola opportunamente nei sistemi informativi.

5. Non possono essere accettate in esenzione prescrizioni senza l’evidente identificazione del codice di esenzione riportato sulla ricetta dal medico prescrittore.

6. Eventuali errori nelle prescrizioni saranno segnalati all’Azienda per gli adempimenti di pertinenza. In allegato a ciascuna prescrizione errata dovrà essere chiaramente indicato il tipo di errore rilevato, nonché il ticket effettivamente riscosso.

7. La struttura è tenuta ad applicare tutte le disposizioni regionali relative al ticket.

8. L’addebito delle prestazioni sarà effettuato all’Azienda, a prescindere dalla residenza del paziente, avendo cura di registrare il codice fiscale e le informazioni relative alla residenza.

9. La struttura, tenuto conto che le sole aziende sanitarie pubbliche garantiscono le prestazioni a cittadini che appartengono a regimi assicurativi diversi o che sono ospitati in specifiche istituzioni assistenziali, registra e fattura a parte all’Azienda l’eventuale eccezionale erogazione di prestazioni di specialistica ambulatoriale a favore di cittadini con tessera

(11)

europea assicurazione malattia (T.E.A.M.), di stranieri temporaneamente presenti (S.T.P.), di lavoratori naviganti e a cittadini a carico di altre istituzioni (residenze sanitarie assistite, ospedali di comunità). Tali prestazioni, se eseguite, devono essere espressamente comunicate all’Azienda.

10. Le esenzioni per patologia/invalidità/gravidanza/infortunio e reddito, sono riconosciute solo se attestate sulla ricetta dal medico prescrittore.

11. Le agende di prenotazione dovranno essere organizzate e mantenute secondo le indicazioni regionali contenute nella D.G.R. n. 288/2007 come integrata dalla D.G.R. n. 1439/2011 che prevedono le prenotazioni ordinate per 1° visita e controlli e per classi di priorità per le prestazioni individuate da provvedimenti regionali e aziendali. E’ necessario, inoltre, che le agende di prenotazione siano distinte tra quelle dedicate alle attività istituzionali, convenzionate con il SSR, e quelle dedicate alle prenotazioni delle attività in regime privato.

Art. 9

Controlli e debito informativo

1. La struttura si impegna a trasmettere all’Azienda ogni flusso informativo per ciascuna prestazione effettuata secondo la modalità e i tempi previsti dalle disposizioni statali e regionali.

2. E’ data facoltà all’Azienda richiedere informazioni e documentazione ed attivare verifiche sulle prestazioni erogate dalla struttura con le modalità previste dalla specifica normativa di settore.

In particolare ci si riserva di effettuare controlli anche mediante accertamenti diretti.

I controlli potranno vertere in:

a) controlli in applicazione alla legge n. 133/2008, al D.M. 10 dicembre 2009, alle indicazioni regionali di cui alla D.G.R. n. 208 del 07.02.2014 e alla D.G.R. n. 1321 dell’11.07.2014, b) controlli amministrativi–contabili basati sulla verifica dell’osservanza delle regole

amministrative concernenti l’utilizzo della ricette nonché sulla verifica della corretta attribuzione delle prestazioni secondo le indicazioni del tariffario regionale;

c) controlli sui volumi dell’attività erogata.

Qualora si riscontrassero delle irregolarità nell’effettuazione delle prestazioni o nella tariffazione delle stesse o irregolarità di altra natura, l’Azienda provvederà alla contestazione scritta delle irregolarità riscontrate fornendo un termine di 10 gg. per la formulazione delle controdeduzioni, salvo che si verifichino più gravi inadempienze che configurino fattispecie di risoluzione senza preavviso del presente accordo.

Nel caso si verifichi una irregolarità si procederà al mancato riconoscimento della prestazione verificata, secondo le modalità previste dalla normativa.

3. L’Azienda può effettuare i controlli anche mediante sopralluoghi presso le sedi operative della struttura per verificare il rispetto dell’accessibilità, dell’appropriatezza clinica ed organizzativa definite dalla normativa statale di riferimento e dai provvedimenti regionali attuativi; in particolare per quanto riguarda il controllo della qualità e appropriatezza delle prestazioni sanitarie erogate dalla struttura di cui nell’allegato alla D.G.R. n. 208 del 07.02.2014 e alla D.G.R. n. 1321 dell’11.07.2014, verrà effettuato con le modalità e nei termini come definiti dagli emanandi provvedimenti regionali.

4. Il mancato o incompleto adempimento del debito informativo determina una diffida ad adempiere entro il termine di 30 giorni; il mancato adempimento dopo il decorso di tale termine può essere causa di risoluzione anticipata del contratto.

5. L’Azienda trattiene le eventuali penalizzazioni disposte nell’ambito del controllo delle prestazioni.

(12)

Articolo 10

Rendicontazione e liquidazione dei corrispettivi

1. Si applicano le modalità e i termini previsti dall’art. 11 dell’Accordo di cui alla D.G.R. n.

42/2017 come di seguito riportato:

- al 30 di ogni mese viene liquidato d’ufficio l’acconto riferito al mese stesso, calcolato sulla base del 70% del budget mensile teorico (budget annuale diviso 12);

- al ricevimento delle relative fatture verrà disposto il saldo entro 90 giorni.

2. Le fatturazioni di chiusura dell’anno 2017 saranno trasmesse dalla struttura all’Azienda entro e non oltre il 15 febbraio del 2018.

Articolo 11 Decorrenza e durata

1. Il presente contratto ha durata per l’anno 2017, con decorrenza a partire dall’1 gennaio 2017 e scadenza al 31 dicembre 2017.

2. Nelle more della stipula del contratto per l’anno successivo, i rapporti tra le parti saranno regolati sulla base delle disposizioni previste dal presente atto.

3. Le clausole del presente contratto possono essere modificate per effetto dell’entrata in vigore di disposizioni di legge, statale o regionale, aventi carattere imperativo.

4. La validità del presente accordo è condizionata dalla permanenza dei presupposti di autorizzazione ed accreditamento della struttura.

5. Il presente contratto è redatto in duplice copia, una per la struttura e una per l’Azienda, la quale ne trasmetterà copia alla Direzione centrale.

Articolo 12 Tutela privacy

1. La struttura è tenuta ad osservare i principi di cui al D.Lgs. n. 196/2003 “Codice Privacy” in materia di trattamento dei dati sensibili e di tutela del diritto alla riservatezza del cittadino.

2. Nell’effettuare le operazioni di trattamento dei dati personali e sanitari correlate all’erogazione delle prestazioni nell’ambito dei compiti assegnati, è tenuta ad osservare altresì alle decisioni del Garante dei dati personali e dell’Autorità giudiziaria, provvedendo ad evaderne le richieste.

3. La struttura è nominata Responsabile al Trattamento dei dati, come previsto dalla suddetta normativa e dovrà a sua volta assicurare in relazione ai propri operatori la nomina degli incaricati al trattamento.

4. In particolare, tenendo conto delle particolari esigenze dei dati sensibili concernenti la salute, si impegna ad adottare le misure di sicurezza, idonee a custodire e controllare i dati, in maniera tale da evitare un incremento dei rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

5. In ogni caso la struttura si impegna espressamente a non effettuare operazioni di comunicazione e diffusione dei dati personali sottoposti al trattamento senza preventivo consenso, anche all'estero o mediante Internet.

(13)

Articolo 13 Incompatibilità

1. La struttura, richiamato il regime di incompatibilità stabilito dalla legge 31.12.1991 n. 412 nonché la successiva normativa emanata in materia ed in particolare l’art.1 della legge 23.12.1996 n. 662, si dichiara consapevole che è fatto divieto alle strutture private accreditate, in toto o parzialmente, di avere nel proprio organico o a livello di consulenti, personale medico e non, in posizione di incompatibilità.

2. La struttura si impegna pertanto a fornire con cadenza semestrale all’Azienda l’elenco aggiornato del personale del quale, a qualsiasi titolo, si avvale e a comunicare alla stessa ogni variazione che dovesse intervenire.

3. L’eventuale riscontrata esistenza di situazioni di incompatibilità sarà motivo di risoluzione del presente accordo, qualora non rimosse nel termine previsto, nonché di segnalazione alla Direzione centrale al fine di valutare l’assunzione delle determinazioni conseguenti.

Articolo 14

Tracciabilità dei flussi finanziari

1. La struttura osservando quanto prescritto dall’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di Lavori, servizi e forniture dichiara di assumersi mediante la sottoscrizione del presente accordo, gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136, modificata dagli artt. 6 e 7 del D.L. 12 novembre 2010, n. 187, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217; ovvero utilizzare conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la Società Poste Italiane S.p.A., dedicati, sui quali sono registrati tutti i movimenti finanziari relativi a pubbliche commesse; ed effettuati esclusivamente tramite bonifico bancario o postale (art. 3, comma 1, legge n. 136/2010).

2. La struttura dichiara altresì di assumere l’onere di comunicare all’Azienda gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi (art. 3, comma 7, legge n. 136/2010).

Articolo 15

Risoluzione anticipata del contratto

1. Il presente contratto si risolve di diritto in caso di decadenza, sospensione o revoca dell’accreditamento, disposta con decreto della Direzione centrale.

2. Il contratto si intende risolto, su comunicazione dell’Azienda, qualora la struttura realizzi una o più delle seguenti fattispecie che si configurano come grave inadempimento:

- mancato adempimento degli obblighi informativi di cui all’art. 2 del presente accordo;

- inosservanza dell’obbligo di conservazione e custodia della documentazione prevista dalla normativa sulle prestazioni erogate;

- impedimento ai controlli esercitati dall’azienda, ai sensi dell’art. 4 del presente contratto, decorso il termine di 30 giorni della diffida ad adempiere;

- interruzione delle prestazioni per esaurimento del budget.

3. L’inadempimento della struttura determina il diritto dell’Azienda e della Regione al risarcimento dei danni.

(14)

Articolo 16

Incedibilità del contratto e cessione dei crediti

1. La struttura si impegna ad eseguire direttamente le prestazioni oggetto del presente contratto e, pertanto, il medesimo non può essere ceduto in tutto o in parte.

2. La successione nella titolarità del contratto può avvenire solo a seguito del trasferimento della titolarità dell’autorizzazione e dell’accreditamento, alle condizioni previste dai provvedimenti regionali in materia di autorizzazione e di accreditamento, nonché dall’art. 7 dell’Accordo approvato con DGR n. 42 del 13.01.2017.

3. L’eventuale cessione dei crediti derivanti dal presente contratto, ha efficacia dalla sua notificazione all’Azienda ai sensi dell’art. 1264 c.c..

Articolo 17 Copertura assicurativa

1. La struttura privata provvede a garantire idonea copertura assicurativa per Responsabilità civile verso terzi e RCO per l’attività prestata in esecuzione del presente accordo.

2. L’Azienda è esonerata da qualsiasi tipo di responsabilità derivante dalla esecuzione delle attività di cui al presente accordo.

Articolo 18 Registrazione

1. Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d’uso. Le spese di registrazione sono a carico di chi richiede la registrazione. Le spese di bollo sono a carico della struttura.

Articolo 19 Foro competente

1. La parti stabiliscono che per ogni eventuale e futura controversia derivante dal presente contratto è competente il foro di Gorizia.

Articolo 20 Norma di rinvio

1. Per ogni aspetto non disciplinato dal presente contratto si fa rinvio alle norme del codice civile e alla normativa di settore, nonché a quanto disposto dalla D.G.R. n. 42 del 13.01.2017.

Il Direttore Generale

Azienda per l’Assistenza Sanitaria n. 2

“Bassa Friulana-Isontina”

dr. Giovanni Pilati

Il Legale Rappresentante Radiologia Cervignanese S.n.c.

sig.a Monica Maestrutti

(15)

Atto n. 208 del 26/04/2017 Questo documento è stato firmato da:

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

NOME: GIOVANNI PILATI

CODICE FISCALE: PLTGNN54C18A944N DATA FIRMA: 26/04/2017 17:25:17

IMPRONTA: 21A76681434D26215499C7848548C0EA736FACB461DCA693199663BC7C4C96E0 736FACB461DCA693199663BC7C4C96E093BD9BD378DCB3847680D8024F4BD45E 93BD9BD378DCB3847680D8024F4BD45E0687F1F266C8F597CAA68E4EF75319B5 0687F1F266C8F597CAA68E4EF75319B5E159F8C2E5A84E1E6A97E4B88E24623D

NOME: ANTONIO POGGIANA

CODICE FISCALE: PGGNTN64M30C743F DATA FIRMA: 26/04/2017 17:27:10

IMPRONTA: 82EE0AC00FC965821B0FA4B1161E1ECE84BB0C7E8A0391823F2B101FFAC52040 84BB0C7E8A0391823F2B101FFAC520401F3FB3FC89D2CCD991AAF769DA87A8A1 1F3FB3FC89D2CCD991AAF769DA87A8A1ECD09036428B8DFAD9D53F5F2DE8B7E4 ECD09036428B8DFAD9D53F5F2DE8B7E48374DDE6CD0FA0DF0C1BA9CEA6EBB09B

NOME: GIANNI LIDIANO CAVALLINI CODICE FISCALE: CVLGNL52L15B160E DATA FIRMA: 26/04/2017 17:29:41

IMPRONTA: 76BFDE603477C49927A8FC92780D717A36854E17D7A0582B1B51449B84B798ED 36854E17D7A0582B1B51449B84B798ED1AF78D07824BCE7CEDFD98D52BFC0B94 1AF78D07824BCE7CEDFD98D52BFC0B9481AC10781644A170530E4FEBEB718B82 81AC10781644A170530E4FEBEB718B827F1D66546DB165F2C4E5BC57329A205D

NOME: SERGIO PAULON

CODICE FISCALE: PLNSRG51T05I904P DATA FIRMA: 26/04/2017 17:31:40

IMPRONTA: 92DCF1E81557352680FB63F52AD199253CAA7B4294E4B1153BE0E8FE9339C78A 3CAA7B4294E4B1153BE0E8FE9339C78ACDC6B208F2F07B69756C9B61777E3ED7 CDC6B208F2F07B69756C9B61777E3ED71407D0F43F9B08DF7B6E9BAF3ABAEA30 1407D0F43F9B08DF7B6E9BAF3ABAEA30C9D5F5C770BCF468952C967664CBF20E

(16)

Azienda per l'assistenza sanitaria n.2

"Bassa Friulana-Isontina"

Gorizia

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La copia del presente decreto num. 208 del 26/04/2017 viene pubblicato all'albo informatico dell'Azienda per quindici giorni consecutivi, rendendolo esecutivo ai sensi dell’Art. 4, comma 2 del L.R. n. 21/92.

L'INCARICATO Roberta Burgnich

Il presente decreto, non soggetto a controllo, è divenuto esecutivo in data:

27/04/2017

L'INCARICATO Roberta Burgnich

Per copia conforme all'originale.

Gorizia, li 27/04/2017

L'INCARICATO Roberta Burgnich

Ufficio Proponente : Struttura Complessa CONVENZIONI AFFARI GENERALI E LEGALI

(17)

Atto n. 208 del 26/04/2017 Questo documento è stato firmato da:

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

NOME: ROBERTA BURGNICH

CODICE FISCALE: BRGRRT54R41B712Z DATA FIRMA: 27/04/2017 13:16:08

IMPRONTA: 64B5B5EDF1B66BD8F036308D6568D9C06373F83F91D09C7F9E449420602221B9 6373F83F91D09C7F9E449420602221B982836E2DAFE71221745453984696906B 82836E2DAFE71221745453984696906BCB27A6E97EA22EA573A115F5D77F4234 CB27A6E97EA22EA573A115F5D77F4234A0B4E36B5AAE626602B4BCE08AC2B208

Riferimenti

Documenti correlati

Documento sottoscritto con firma digitale e successivamente sottoposto ad archiviazione e conservazione legale, secondo la normativa vigente.. METFORMINA MYL METFORMINA

Diversi materiali di traduzione saranno forniti direttamente dal docente nel corso delle lezioni Lingue, oltre all'italiano, che possono essere utilizzate per l'attività

2018 Insoglio del Cinghiale (Cab. Sauv., Merlot, Cab. Sauv., Merlot, Cab. Verdot) – Tenuta Ornellaia auf Anfrage 2017 Ornellaia (Cab. Sauv., Merlot, Cab. Verdot) – Tenuta Ornellaia

in Pulman. Ritorno partenza presumibile da Casarsa della Delizia ore 20.15. I calciatori convocati dovranno presentarsi puntuali ed in possesso di certificato medico valido, del

Savogna d'Isonzo Gorizia giu-22. Sedegliano

Gli atleti inclusi nella lista Under 14 – Torneo del Calciatore CFT vengono convocati per Lunedì 11 aprile 2022 per partecipare al Torneo del calciatore CFT (gara di

l’approvazione dell’avviso di selezione pubblica di seguito riportato (per titoli e colloquio) per il conferimento di una borsa di studio per addestramento e perfezionamento

direttamente dal Settore Giovanile) e Nazionali dei Campionati Giovanili femminili, le Società devono inviare la Lista G con l’elenco delle tesserate che possono partecipare