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Sito Istituzionale della Giustizia amministrativa

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Academic year: 2022

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22/4/2016 Sito Istituzionale della Giustizia amministrativa

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Sito Istituzionale della Giustizia amministrativa

N. 00583/2016 REG.PROV.COLL.

N. 03196/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3196 del 2013, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

Sindacato Medici Italiani, Enzo Scafuro, Massimo Gatto, rappresentati e difesi dagli avv. Antonio Puliatti, Gianluca Giovinazzo, con domicilio eletto in Milano P.zza Frattini 15, presso Dott. Enzo Scafuro;

contro

Asl di Como, rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzo Avolio, con domicilio eletto presso Vincenzo Avolio in Milano, viale Gian Galeazzo, 16; Regione Lombardia;

per l'annullamento

della delibera del Direttore Generale della ASL di Como n. 543 del 19 settembre 2013, per 15 giorni consecutivi nell'Albo Pretorio della ASL avente ad oggetto prime determinazioni in materia di

razionalizzazione del servizio di continuità assistenziale, rilevazioni incarichi vacanti primo semestre 2013,

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ove occorra della Comunicazione della ASL di Como, sottoscritta dal Direttore Dipartimento Amministrativo-UOC Gestione Risorse Umane- del 15 novembre 2013 ( Prot. n.1908) e la relativa assegnazione dei turni ai medici di continuità assistenziale per il mese di dicembre 20 13 nonchè di tutti gli atti connessi;

e per l’annullamento, con motivi aggiunti,

della Delibera del Direttore Generale della ASL di Como n. 680 del 5 dicembre 2013, avente ad oggetto

"Razionalizzazione del Servizio di Continuità Assistenziale. Secondo Provvedimento 2013" il cui contenuto è stato conosciuto in data 16 febbraio 2015 in esito alla comunicazione di adempimento di ordinanza collegiale pervenuta via pec.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Asl di Como;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 gennaio 2016 il dott. Alberto Di Mario e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Il Sindacato medici italiani ha impugnato la rilevazione incarichi vacanti primo semestre 2013 effettuata dall’ASL di Como, nella parte in cui non prevede un numero di posti di medicina generale conformi ai limiti di legge, per i seguenti motivi.

I)Violazione degli artt. 63 e 64 dell'Accordo Collettivo Nazionale di Medicina Generale per la Continuità Assistenziale del 23 marzo 2005 e 29 luglio 2009 e quindi dell'art.8 del D.Lgs. n.502/92, non essendo prevista alcuna deroga a livello regionale. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento di fatti, illogicità manifesta, carenza di motivazione, sviamento; violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità; violazione art. 31. 241/1990. Incompetenza

II) Violazione degli artt. 3, 32 e 97 Cost. ed eccesso di potere per manifesta illogicità e ingiustizia.

2. Con ricorso per motivi aggiunti il Sindacato ha impugnato la deliberazione che, nel rivedere le postazioni ed individuando la postazione denominata Cantù/Mariano Comense, non prevede un aumento degli incarichi conferibili sulla scorta del rapporto ottimale previsto dall'Accordo

di Medicina Generale, per gli stessi motivi sollevati con il ricorso principale.

La difesa dell’ASL ha chiesto la reiezione del ricorso.

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All’udienza del 21 gennaio 2016 la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.

2. I ricorsi sono fondati.

L’art. 64 dell’Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, ai sensi dell’art. 8 del d.lgs. n. 502 del 1992, stabilisce che <<1. Al fine di consentire una programmazione corretta ed efficiente del servizio di continuità assistenziale nelle singole Aziende, le Regioni definiscono, anche sulla base delle proprie caratteristiche orogeografiche, abitative e

organizzative, il fabbisogno dei medici di continuità assistenziale di ciascuna singola ASL, che è

determinato secondo un rapporto ottimale medici in servizio/abitanti residenti….. 3. Le Regioni possono indicare, per ambiti di assistenza definiti, un diverso rapporto medico/popolazione. La variabilità di tale rapporto, in aumento o in diminuzione, deve essere concordata nell’ambito degli Accordi regionali e comunque tale variabilità non può essere maggiore del 30% rispetto a quanto previsto al comma 2. >>.

La norma è chiara nello stabilire che la competenza a stabilire il fabbisogno dei medici di continuità assistenziale di ciascuna singola ASL è della Regione e non dell’ASL.

In secondo luogo è chiaro che un diverso rapporto medico/popolazione, in aumento o in diminuzione, deve essere concordata nell’ambito degli Accordi regionali.

Nell’ambito di tali variazioni rientra anche la ridefinizione dei carichi di lavoro dei medici che incida sul rapporto numerico tra medici e popolazione.

Ne consegue che le deliberazioni impugnate sono illegittime in quanto introduce una sperimentazione su un organico di complessivi 72 medici (vedi il punto d della deliberazione n. 543 del 19/09/2013), senza preventivo accordo con le Organizzazioni sindacali e nell’esercizio di una competenza che spetta alla Regione.

In definitiva quindi i ricorsi vanno accolti con conseguente obbligo di ridefinizione della struttura organizzativa del servizio di continuità assistenziale con il rispetto delle procedure previste dall’art. 64 c. 3 del CCNL di medicina generale.

3. Sussistono giustificati motivi per compensare le spese di giudizio tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla gli atti impugnati.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 21 gennaio 2016 con l'intervento dei magistrati:

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Alberto Di Mario, Presidente, Estensore Antonio De Vita, Consigliere

Diego Spampinato, Primo Referendario

   

IL PRESIDENTE, ESTENSORE  

       

DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 24/03/2016

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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