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Sconto in fattura, codice tributo per il recupero del credito in compensazione

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Academic year: 2022

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RISOLUZIONE N. 96/E

Divisione Servizi

Roma, 20 novembre 2019

OGGETTO: Istituzione dei codici tributo per consentire ai fornitori di recuperare in compensazione, tramite modello F24, gli sconti praticati in relazione alle detrazioni spettanti per gli interventi di riqualificazione energetica (c.d. ECOBONUS) e riduzione del rischio sismico (c.d. SISMABONUS), di cui rispettivamente agli articoli 14, comma 3.1 e 16, comma 1-octies, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, e successive modificazioni

L’articolo 10 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, ha apportato alcune modifiche alla disciplina degli incentivi per gli interventi di riqualificazione energetica (c.d. ECOBONUS) e di riduzione del rischio sismico (c.d. SISMABONUS).

In particolare, i commi 1 e 2 del citato articolo 10 inseriscono, rispettivamente, i commi 3.1 e 1-octies agli articoli 14 e 16 decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, consentendo ai soggetti beneficiari delle detrazioni per interventi di riqualificazione energetica e di riduzione del rischio sismico di optare, in luogo dell'utilizzo diretto delle detrazioni stesse, per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi. Il fornitore recupera lo sconto sotto forma di credito d'imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione tramite modello F24, in cinque quote annuali di pari importo.

In alternativa, il fornitore che ha effettuato gli interventi può cedere il credito d'imposta ai propri fornitori di beni e servizi, con esclusione della possibilità di ulteriori

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cessioni da parte di questi ultimi; rimane in ogni caso esclusa la cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari.

Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 31 luglio 2019 sono state definite, tra l’altro, le modalità di attuazione delle suddette disposizioni. In particolare, ai sensi del punto 3.1 del richiamato provvedimento, il fornitore che ha praticato lo sconto recupera il relativo importo in compensazione tramite modello F24, in cinque quote annuali di pari importo, a decorrere dal giorno 10 del mese successivo a quello in cui il soggetto beneficiario della detrazione ha comunicato all’Agenzia delle entrate l’esercizio dell’opzione per lo sconto, con le modalità stabilite dal punto 1 del provvedimento medesimo.

Tanto premesso, per consentire ai fornitori e agli eventuali cessionari l’utilizzo in compensazione dei suddetti crediti d’imposta, tramite modello F24, si istituiscono i seguenti codici tributo:

- “6908” denominato “ECOBONUS – Recupero dello sconto praticato dal fornitore – articolo 14, comma 3.1, del decreto-legge n. 63/2013, e succ. modif.”;

- “6909” denominato “SISMABONUS – Recupero dello sconto praticato dal fornitore – articolo 16, comma 1-octies, del decreto-legge n. 63/2013, e succ.

modif.”.

In sede di compilazione del modello di pagamento F24, i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna

“importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento del credito compensato, nella colonna “importi a debito versati”.

I crediti utilizzabili in compensazione sono quelli risultanti dalle comunicazioni di esercizio dell’opzione per lo sconto, inviate all’Agenzia delle entrate dai soggetti aventi diritto alle detrazioni, secondo le modalità di cui al richiamato provvedimento del 31 luglio 2019. Affinché i crediti possano essere utilizzati in compensazione, è necessario che il fornitore confermi l’esercizio dell’opzione e attesti l’effettuazione dello sconto, utilizzando le funzionalità rese disponibili nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.

In fase di elaborazione dei modelli F24 ricevuti, sulla base dei dati di cui al periodo precedente, l’Agenzia delle entrate effettua controlli automatizzati allo scopo di verificare che l’ammontare dei crediti utilizzati in compensazione non ecceda l’importo della quota disponibile per ciascuna annualità, pena lo scarto del modello F24. Lo scarto è comunicato

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al soggetto che ha trasmesso il modello F24, tramite apposita ricevuta consultabile mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate.

In proposito, si precisa che nel campo “anno di riferimento” del modello F24 è indicato l’anno in cui è utilizzabile la quota del credito d’imposta a fronte dello sconto praticato, nel formato “AAAA”. Ad esempio, per gli sconti praticati nel 2019, in caso di utilizzo in compensazione della prima quota del credito, nel modello F24 dovrà essere indicato l’anno di riferimento “2019”; per l’utilizzo in compensazione della seconda quota del credito (fruibile dal 1° gennaio 2020), dovrà essere indicato l’anno di riferimento “2020”

e così via. La quota di credito che non è utilizzata in compensazione nell’anno di fruibilità può essere utilizzata negli anni successivi, indicando comunque, quale anno di riferimento, l’anno originario di fruibilità.

IL CAPO DIVISIONE firmato digitalmente

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