• Non ci sono risultati.

Fondo Nuove Competenze: chiarimenti sulla scadenza per la realizzazione di percorsi formativi

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "Fondo Nuove Competenze: chiarimenti sulla scadenza per la realizzazione di percorsi formativi"

Copied!
2
0
0

Testo completo

(1)

1

NOTA INTERPRETATIVA

DELL’AVVISO FONDO NUOVE COMPETENZE - FNC pubblicato in data 04.11.2020 approvato con Decreto Direttoriale n. 461

del 04.11.2020, così come integrato dal Decreto Direttoriale n. 69 del 17.02.2021

La presente nota ha l’obiettivo di fornire elementi per una migliore comprensione di taluni aspetti relativi al funzionamento del Fondo Nuove Competenze (FNC) in relazione a:

A. termini di realizzazione dei percorsi di sviluppo delle competenze per il tramite di Avvisi a valere sul conto di sistema del Fondo Paritetico Interprofessionale o sul Fondo per la formazione e il sostegno al reddito dei lavoratori (di seguito per brevità indicati come Fondi);

B. computo dei termini di realizzazione dei percorsi di sviluppo delle competenze e di presentazione della richiesta di saldo.

A. Termini di realizzazione dei percorsi formativi di sviluppo delle competenze

Come stabilito all’art. 5 dell’Avviso, nel caso di istanza (cumulativa) presentata dai Fondi paritetici Interprofessionali e dal Fondo per la formazione e il sostegno al reddito dei lavoratori, il termine finale per realizzare i percorsi di sviluppo è pari a 120 giorni.

Al riguardo si precisa che il termine dei 120 giorni si applica a tutte le istanze (cumulative e singole) che prevedono, anche successivamente alla loro approvazione, e comunque prima dell’avvio dell’azione formativa, l’adesione ai Fondi ovvero per tutte quelle istanze che prevedono, già all’interno del progetto formativo, percorsi di sviluppo delle competenze da realizzare attraverso Avvisi a valere sul Conto di sistema di un Fondo paritetico Interprofessionale o attraverso iniziative del Fondo per la formazione.

Il termine di 120 giorni potrà essere prorogato, previa richiesta motivata da parte del datore di lavoro e successivo eventuale accoglimento da parte di ANPAL di questa.

Al riguardo di seguito si fornisce la procedura da applicare per dare evidenza del coinvolgimento dei Fondi.

Nei casi sopra richiamati (adesione ai Fondi anche successivamente alla presentazione e approvazione di istanza singola o adesione ai Fondi attraverso loro richiamo all’interno del progetto formativo), al fine di poter usufruire del termine dei 120 giorni, è obbligatorio che l’azienda invii tramite PEC ad

(2)

2

ANPAL all’indirizzo fondonuovecompetenze@pec.anpal.gov.it la comunicazione di avvenuta adesione ai Fondi. Tale comunicazione deve dare evidenza dell’approvazione del Piano formativo da parte dei Fondi.

La comunicazione dei dati consentirà ad ANPAL di aggiornare in applicativo il termine per la realizzazione delle attività portandolo da 90 a 120 giorni.

B. Computo dei termini di realizzazione dei percorsi di sviluppo delle competenze e di presentazione della richiesta di saldo

Per il computo dei termini per la realizzazione dei percorsi di sviluppo delle competenze e per la presentazione della richiesta di saldo, si chiede alle aziende di far riferimento agli atti susseguenti con i quali ANPAL si è espressa in relazione alle singole istanze.

Per ragioni di tipo tecnico, infatti, il sistema applicativo può non essere contestualmente aggiornato.

ROMA, addì

Riferimenti

Documenti correlati

La procedura di compilazione dell’istanza è suddivisa in più passi rappresentati da più schermate: per prima cosa bisogna inserire i dati del richiedente

la Commissione Tributaria Provinciale rigettava il ricorso dei contribuenti ritenendo l'inesistenza giuridica dell'impresa agricola e la Commissione Tributaria Regionale

c) Con riguardo a percorsi di tipo trasversale e linguistico, laddove esistenti, riferimenti agli standard di apprendimento definiti dai quadri di riferimento

b) al comma 10, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: "Al- l'autorizzazione di cui al presente comma non si applicano le disposizioni del- l'articolo 20 della legge

RITENUTO opportuno modificare il termine previsto dall’art. 3, secondo punto, del decreto ANPAL n. 69, stabilendo che tutte le richieste di saldo, a prescindere dalla data

Si ricorda comunque che in sede di presentazione della richiesta di saldo dell’istanza al Fondo Nuove Competenze dovranno essere obbligatoriamente allegate

La procedura di compilazione dell’istanza è suddivisa in più passi rappresentati da più schermate: per prima cosa bisogna inserire i dati del richiedente (Dettaglio

In conseguenza, per tutte le domande di cassa integrazione in deroga relative alle 5 settimane che le aziende devono richiedere all’Istituto per periodi di sospensione o