Napoli, 3 novembre 2011
Di cosa parleremo Di cosa parleremo
1) Nuovo CAD e siti web delle PA
2) Linee guida per i siti web della PA 2011
3) Razionalizzazione dei contenuti
4) Riduzione dei siti web delle PA
5) Qualità dei siti web delle PA
6) Metodi per la rilevazione della qualità dei siti web
7) Radar Web PA: una metodologia di valutazione
Nuovo CAD: siti web della PA e servizi in rete Nuovo CAD: siti web della PA e servizi in rete
Principi generali
art. 5 Effettuazione dei pagamenti con modalità informatiche art. 7 Qualità dei servizi resi e soddisfazione dell’’utenza art. 9 Partecipazione democratica elettronica
Dati delle PA
art. 53 Caratteristiche dei siti
art. 54 Contenuto dei siti delle PA art. 57 Moduli e formulari
Servizi in rete
art. 63 Organizzazione e finalità dei servizi in rete
art. 64 Modalità di accesso ai servizi erogati in rete dalle PA
Siti web e trasparenza della PA Siti web e trasparenza della PA
sito istituzionale principale strumento di trasparenza
Definizione di trasparenza
Accessibilità totale, anche attraverso lo strumento della pubblicazione sui siti istituzionali delle amministrazioni pubbliche, delle informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione, degli indicatori relativi agli andamenti gestionali e all'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, dei risultati dell'attività di misurazione e valutazione
Principio di trasparenza
assicurare circolazione delle informazioni
Caratteristiche dei siti Caratteristiche dei siti
Accessibilità Usabilità Reperibilità
Completezza di informazione Chiarezza di linguaggio
Affidabilità
Semplicità dì consultazione Qualità
Omogeneità Interoperabilità
http://lau.csi.it/risorse/prototipo.shtml
art. 53. Caratteristiche dei siti art. 53. Caratteristiche dei siti
1. Le pubbliche amministrazioni centrali realizzano siti istituzionali su reti telematiche che rispettano i princìpi di accessibilità, nonché di elevata usabilità e reperibilità, anche da parte delle persone disabili, completezza di informazione, chiarezza di linguaggio,
affidabilità, semplicità dì consultazione, qualità, omogeneità ed interoperabilità. Sono in particolare resi facilmente reperibili e consultabili i dati di cui all’articolo 54.
2. Il CNIPA [oggi DigitPA] svolge funzioni consultive e di coordinamento sulla realizzazione e modificazione dei siti delle amministrazioni centrali.
3. Lo Stato promuove intese ed azioni comuni con le regioni e le autonomie locali affinché realizzino siti istituzionali con le caratteristiche di cui al comma 1.
Partecipazione dei cittadini Partecipazione dei cittadini
Le PA devono favorire l’uso delle nuove tecnologie per:
1) promuovere una maggiore partecipazione dei cittadini al processo democratico
2) facilitare l’esercizio dei diritti politici e civili sia individuali che collettivi
art. 9. Partecipazione democratica elettronica art. 9. Partecipazione democratica elettronica
1. Le pubbliche amministrazioni favoriscono ogni forma di uso delle nuove tecnologie per promuovere una maggiore partecipazione dei cittadini, anche residenti all’estero, al
processo democratico e per facilitare l’esercizio dei diritti politici e civili sia individuali che collettivi.
Contenuti dei siti web delle PA Contenuti dei siti web delle PA
Definisce quali contenuti devono necessariamente essere presenti nei siti web delle Pubbliche Amministrazioni (ad esempio: organigramma, elenco delle tipologie di procedimento svolte, elenco di tutti i bandi di gara, ecc.)
Il nuovo CAD impone di pubblicare nei propri siti web anche:
- un indirizzo di PEC a cui il cittadino può rivolgersi per qualsiasi richiesta - i bandi di concorso
- elenco della documentazione richiesta per i singoli procedimenti, assieme a moduli e formulari validi ad ogni effetto di legge (*)
(*) Le PA non possono richiedere l’uso di moduli non pubblicati sul proprio sito e, in caso di mancata pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza di tali moduli
art. 54. Contenuto dei siti delle pubbliche amministrazioni 1/3 art. 54. Contenuto dei siti delle pubbliche amministrazioni 1/3
1. I siti delle pubbliche amministrazioni contengono necessariamente i seguenti dati pubblici:
a) l’organigramma, l’articolazione degli uffici, le attribuzioni e l’organizzazione di ciascun ufficio anche di livello dirigenziale non generale, i nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici, nonché il settore dell’ordinamento giuridico riferibile all’attività da essi svolta,
corredati dai documenti anche normativi di riferimento;
b) l’elenco delle tipologie di procedimento svolte da ciascun ufficio di livello dirigenziale non generale, il termine per la conclusione di ciascun procedimento ed ogni altro termine procedimentale, il nome del responsabile e l’unità organizzativa responsabile dell’istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell’adozione del provvedimento
finale, come individuati ai sensi degli articoli 2, 4 e 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
c) le scadenze e le modalità di adempimento dei procedimenti individuati ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
d) l’elenco completo delle caselle di posta elettronica istituzionali attive, specificando anche se si tratta di una casella di posta elettronica certificata di cui al decreto del
art. 54. Contenuto dei siti delle pubbliche amministrazioni 2/3 art. 54. Contenuto dei siti delle pubbliche amministrazioni 2/3
e) le pubblicazioni di cui all’articolo 26 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché i
messaggi di informazione e di comunicazione previsti dalla legge 7 giugno 2000, n. 150;
f) l’elenco di tutti i bandi di gara;
g) l’elenco dei servizi forniti in rete già disponibili e dei servizi di futura attivazione, indicando i tempi previsti per l’attivazione medesima.
g-bis) i bandi di concorso.
1-bis. Le pubbliche amministrazioni centrali comunicano in via telematica alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica i dati di cui alle lettere b), c), g) e g-bis) del comma 1, secondo i criteri e le modalità di trasmissione e aggiornamento individuati con circolare del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione. I dati di cui al periodo precedente sono pubblicati sul sito istituzionale del Dipartimento della funzione pubblica. La mancata comunicazione o aggiornamento dei dati è comunque rilevante ai fini della misurazione e valutazione della performance individuale dei dirigenti.
2 Abrogato 2-bis Abrogato
art. 54. Contenuto dei siti delle pubbliche amministrazioni 3/3 art. 54. Contenuto dei siti delle pubbliche amministrazioni 3/3
2-ter. Le amministrazioni pubbliche pubblicano nei propri siti un indirizzo istituzionale di posta elettronica certificata a cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta ai sensi del presente codice. Le amministrazioni devono altresì assicurare un servizio che renda noti al pubblico i tempi di risposta.
2-quater. Le amministrazioni pubbliche che già dispongono di propri siti devono pubblicare il registro dei processi automatizzati rivolti al pubblico. Tali processi devono essere dotati di appositi strumenti per la verifica a distanza da parte del cittadino dell’avanzamento delle pratiche che lo riguardano.
3. I dati pubblici contenuti nei siti delle pubbliche amministrazioni sono fruibili in rete gratuitamente e senza necessità di identificazione informatica.
4. Le pubbliche amministrazioni garantiscono che le informazioni contenute sui siti siano conformi e corrispondenti alle informazioni contenute nei provvedimenti amministrativi originali dei quali si fornisce comunicazione tramite il sito.
4-bis. La pubblicazione telematica produce effetti di pubblicità legale nei casi e nei modi espressamente previsti dall’ordinamento.
art. 57. Moduli e formulari art. 57. Moduli e formulari
1. Le pubbliche amministrazioni provvedono a definire e a rendere disponibili per via telematica l’elenco della documentazione richiesta per i singoli procedimenti, i moduli e i formulari validi ad ogni effetto di legge, anche ai fini delle dichiarazioni sostitutive di
certificazione e delle dichiarazioni sostitutive di notorietà.
2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l’uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono
essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. La mancata pubblicazione è altresì rilevante ai fini della misurazione e valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili..
Qualità dei servizi in rete della PA Qualità dei servizi in rete della PA
Le PA devono:
1) provvedere alla riorganizzazione ed aggiornamento dei servizi resi
2) sviluppare l’uso delle tecnologie
dell’informazione e della comunicazione 3) analizzare le esigenze dei cittadini e delle imprese (grado di soddisfazione)
art. 7. Qualità dei servizi resi e soddisfazione dell’utenza art. 7. Qualità dei servizi resi e soddisfazione dell’utenza
1. Le pubbliche amministrazioni provvedono alla riorganizzazione ed aggiornamento dei servizi resi; a tale fine sviluppano l’uso delle tecnologie dell’informazione e della
comunicazione, sulla base di una preventiva analisi delle reali esigenze dei cittadini e delle imprese, anche utilizzando strumenti per la valutazione del grado di soddisfazione degli utenti.
2. Entro il 31 maggio di ciascun anno le pubbliche amministrazioni centrali trasmettono al Ministro delegato per la funzione pubblica e al Ministro delegato per l’innovazione e le tecnologie una relazione sulla qualità dei servizi resi e sulla soddisfazione dell’utenza.
Finalità dei servizi in rete Finalità dei servizi in rete
Le PA devono:
1) individuare le modalità di erogazione in base a criteri di valutazione di efficacia, economicità ed utilità e nel rispetto dei princìpi di non discriminazione
2) progettare e realizzare i servizi in rete avendo come obiettivo la soddisfazione delle esigenze degli utenti
3) garantire la completezza del procedimento, la certificazione dell’esito e l’accertamento del grado di soddisfazione dell’utente
4) collaborare per l’integrazione dei procedimenti di rispettiva competenza al fine di agevolare gli adempimenti di cittadini ed imprese
5) rendere più efficienti i procedimenti che interessano più amministrazioni, attraverso idonei sistemi di cooperazione
art. 63. Organizzazione e finalità dei servizi in rete art. 63. Organizzazione e finalità dei servizi in rete
1. Le pubbliche amministrazioni centrali individuano le modalità di erogazione dei servizi in rete in base a criteri di valutazione di efficacia, economicità ed utilità e nel rispetto dei
princìpi di eguaglianza e non discriminazione, tenendo comunque presenti le dimensioni dell’utenza, la frequenza dell’uso e l’eventuale destinazione all’utilizzazione da parte di categorie in situazioni di disagio.
2. Le pubbliche amministrazioni e i gestori di servizi pubblici progettano e realizzano i
servizi in rete mirando alla migliore soddisfazione delle esigenze degli utenti, in particolare garantendo la completezza del procedimento, la certificazione dell’esito e l’accertamento del grado di soddisfazione dell’utente, A tal fine, sono tenuti ad adottare strumenti idonei alla rilevazione immediata, continua e sicura del giudizio degli utenti, in conformità alle regole tecniche da emanare ai sensi dell’articolo 71. Per le amministrazioni e i gestori di servizi pubblici regionali e locali le regole tecniche sono adottate previo parere della
Commissione permanente per l’innovazione tecnologica nelle regioni e negli enti locali di cui all’articolo 14, comma 3-bis.
3. Le pubbliche amministrazioni collaborano per integrare i procedimenti di rispettiva competenza al fine di agevolare gli adempimenti di cittadini ed imprese e rendere più efficienti i procedimenti che interessano più amministrazioni, attraverso idonei sistemi di cooperazione.
Strumenti di accesso e di identificazione digitale Strumenti di accesso e di identificazione digitale
Le PA possono consentire l’accesso ai servizi online mediante:
1) Carta di Identità Elettronica (CIE) 2) Carta Nazionale dei Servizi (CNS) 3) strumenti diversi di identificazione certa del soggetto richiedente
4) posta elettronica certificata (PEC)
art. 64. Modalità di accesso ai servizi erogati in rete dalle art. 64. Modalità di accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni
pubbliche amministrazioni
1. La carta d’identità elettronica e la carta nazionale dei servizi costituiscono strumenti per l’accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni per i quali sia necessaria l’identificazione informatica.
2. Le pubbliche amministrazioni possono consentire l’accesso ai servizi in rete da esse erogati che richiedono l’identificazione informatica anche con strumenti diversi dalla carta d’identità elettronica e dalla carta nazionale dei servizi, purché tali strumenti consentano l’individuazione del soggetto che richiede il servizio. L’accesso con carta d’identità
elettronica e carta nazionale dei servizi è comunque consentito indipendentemente dalle modalità di accesso predisposte dalle singole amministrazioni.
3. Abrogato
Pagamenti elettronici Pagamenti elettronici
Per rendere i pagamenti più semplici, veloci e tracciabili, le PA devono consentire i
pagamenti per mezzo delle tecnologie digitali (carte di credito, debito o prepagate) su tutto il territorio nazionale
Vengono definite le modalità con cui garantire ai privati l’effettuazione dei pagamenti, lasciando alle PA centrali la facoltà di individuare un prestatore di servizi di pagamento a cui spetterà riversare le somme ricevute al tesoriere dell’ente
Tali operazioni vanno registrate in un apposito sistema informatico a disposizione dell’amministrazione indicante il pagamento eseguito e la relativa causale
Nota: Le operazioni di pagamento sopra descritte, i tempi di decorrenza della nuova disciplina e l’insieme dei rapporti tra amministrazione e prestatore dei servizi saranno oggetto, entro sei mesi dall’entrata in vigore del nuovo CAD, di specificazione in un decreto del ministro per la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione e dei ministri competenti per materia, di concerto con il ministro dell’Economia e delle Finanze
art. 5. Effettuazione dei pagamenti con modalità informatiche art. 5. Effettuazione dei pagamenti con modalità informatiche
1. Le pubbliche amministrazioni consentono, sul territorio nazionale, l’effettuazione dei pagamenti ad esse spettanti, a qualsiasi titolo dovuti, fatte salve le attività di riscossione dei tributi regolate da specifiche normative, con l’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione.
2. Le pubbliche amministrazioni centrali possono avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di prestatori di servizi di pagamento per consentire ai privati di effettuare i pagamenti in loro favore attraverso l’utilizzo di carte di debito, di credito o prepagate e di ogni altro strumento di
pagamento elettronico disponibile. Il prestatore dei servizi di pagamento che riceve l’importo dell’operazione di pagamento, effettua il riversamento dell’importo trasferito al tesoriere dell’ente,
registrando in apposito sistema informatico, a disposizione dell’amministrazione, il pagamento eseguito e la relativa causale, la corrispondenza di ciascun pagamento, i capitoli e gli articoli d’entrata oppure le contabilità speciali interessate.
3. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione ed i Ministri competenti per materia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentito DigitPA sono individuate le operazioni di pagamento interessate dai commi 1 e 2, i tempi da cui decorre la disposizione di cui al comma 1, le relative modalità per il riversamento, la rendicontazione da parte del prestatore dei servizi di pagamento e l’interazione tra i sistemi e i soggetti coinvolti nel pagamento, nonché il modello di convenzione che il prestatore di servizi di pagamento deve sottoscrivere per effettuare il servizio.
4. Le regioni, anche per quanto concerne i propri enti e le amministrazioni del Servizio sanitario nazionale, e gli enti locali adeguano i propri ordinamenti al principio di cui al comma 1.
Le Linee guida intendono suggerire alle
pubbliche amministrazioni criteri e strumenti per:
1) razionalizzare i propri contenuti on line 2) ridurre i siti web pubblici obsoleti
3) migliorare quelli attivi
Le Linee guida per i siti web della PA (ed. 2011)
Le Linee guida per i siti web della PA (ed. 2011)
Struttura delle Linee guida
Struttura delle Linee guida
Vademecum di approfondimento
Vademecum di approfondimento
1. Destinatari delle Linee 1. Destinatari delle Linee guida e normativa di
guida e normativa di riferimento
riferimento
definisce i destinatari delle Linee guida e illustra i riferimenti normativi più rilevanti
Destinatari delle Linee guida Destinatari delle Linee guida
Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
art.1, comma 2 - Tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e
associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli Enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli Enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche
amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al Decreto
Tutte le amministrazioni pubbliche di cui
all’art. 1, comma 2, del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel rispetto della loro autonomia organizzativa
Responsabile del procedimento di pubblicazione Responsabile del procedimento di pubblicazione
La Direttiva n. 8/2009 introduce la figura del responsabile del
procedimento di pubblicazione dei contenuti
http://www.nomesito.gov.it/responsabile nome sito
Responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti
Mario Rossi
Dirigente responsabile Settore Comunicazione mario.rossi@nomesito.gov.it
Tel 06/060567 Curriculum Vitae
Il responsabile è chiamato a raccogliere le segnalazioni inerenti la presenza di un contenuto obsoleto ovvero la non corrispondenza delle informazioni presenti sul sito a quelle contenute nei provvedimenti originali.
Nel caso non sia espressamente nominato, è il vertice della struttura organizzativa dell'Amministrazione.
Note legali | Privacy | Contatti | Responsabile PPC
Normativa di riferimento Normativa di riferimento
1) Principi dell'amministrazione digitale
2) Accessibilità
3) Trasparenza e partecipazione
4) Privacy
5) Qualità del web
6) Comunicazione pubblica
7) Normativa regionale
2. Analisi e identificazione 2. Analisi e identificazione degli interventi da realizzare degli interventi da realizzare
identifica i possibili interventi da realizzare sulla base delle diverse tipologie di siti web pubblici
2.1. Tipologia dei siti web della PA e livelli d’interattività 2.2. Tipologie di intervento da realizzare
1) Accertata utilità
2) Semplificazione dell'interazione tra PA e cittadino
3) Trasparenza dell'azione amministrativa 4) Facile reperibilità e fruibilità dei contenuti 5) Costante aggiornamento
Caratteristiche dei siti web della PA Caratteristiche dei siti web della PA
I siti web delle PA devono concorrere ad affermare il diritto dei cittadini ad un'efficace comunicazione e offrire un canale permanente di dialogo
Siti istituzionali
presentare una istituzione pubblica
descrivendone l'organizzazione, i compiti, ecc.
Tipologia dei siti web della PA Tipologia dei siti web della PA
Siti tematici
presentare un progetto o un evento, erogare un servizio, promuovere una nuova iniziativa di policy, comunicare con specifici target, focalizzare un’area di interesse
www.lavoro.gov.it www.cliclavoro.gov.it
Livelli di interattività Livelli di interattività
Livello Obiettivo primario Servizi offerti
Livello 1 Informazione Informazioni sul procedimento amministrativo e sulle modalità di espletamento
Livello 2 Interazione a una via Moduli per la richiesta dell’atto/procedimento
amministrativo di interesse che dovrà poi essere inoltrata attraverso canali tradizionali
Livello 3 Interazione a due vie L’utente può avviare l’atto/procedimento amministrativo di interesse e viene garantita on line solo la presa in carico dei dati immessi dall’utente
Livello 4 Transazione L’utente può avviare l’atto/procedimento amministrativo di interesse fornendo i dati necessari ed eseguire la
transazione corrispondente interamente on line Livello 5 Personalizzazione L'utente, oltre ad eseguire on line l'intero ciclo del
procedimento amministrativo di interesse, riceve informazioni che gli sono inviate preventivamente
Obiettivi primari dei siti web della PA Obiettivi primari dei siti web della PA
Tipologia Obiettivo primario Contenuti caratterizzanti Interazione Istituzional
e Informare gli utenti Chi siamo, dove siamo, attività istituzionali, organigramma, normativa, documentazione, concorsi, gare e appalti, ecc.
Dal 1°al 3°
Erogare servizi Servizi informativi, modulistica, servizi di
interazione con l’utente, servizi transattivi Dal 1°al 5°
Tematico Presentare un
progetto/iniziativa Interviste, interventi, sala stampa, comunicati
stampa, speciali, approfondimenti, ecc. Dal 1°al 3°
Gestire una
community Forum, Wiki, social navigation, ecc. Dal 3°al 5°
Erogare servizi Servizi informativi, modulistica, servizi di
interazione con l’utente, servizi transattivi Dal 1°al 5°
Formare Documenti formativi, corsi on line ,
folksonomie Dal 3°al 5°
Obiettivi:
1) razionalizzare le informazioni 2) ridurne i costi di gestione 3) offrire un servizio migliore
Tipologie di intervento da realizzare Tipologie di intervento da realizzare
Siti istituzionali
- revisione dei contenuti
- eventuale cancellazione di pagine obsolete
Siti tematici
- revisione dei contenuti
- eventuale dismissione del sito
Analisi dell’intervento da realizzare Analisi dell’intervento da realizzare
L'analisi comprende tre fasi fondamentali:
1) definizione della mappa di tutti i siti dell’ente 2) valutazione preliminare
3) individuazione dello scenario di riferimento
Individuazione dello scenario di riferimento Individuazione dello scenario di riferimento
Raccolta delle informazioni +
Valutazione preliminare Caso A - sito da mantenere
Il sito non richiede interventi di riduzione
Caso B - sito da razionalizzare
Il sito non risponde positivamente alla valutazione, ma sussistono le condizioni che hanno portato alla sua realizzazione
Caso C - sito da dismettere
Non sussistono le condizioni che hanno portato alla sua
realizzazione deve essere dismesso
Caso D - sito da realizzare
Delineare una procedura
standardizzata che identifichi le azioni da intraprendere
3. Criteri d'indirizzo per la 3. Criteri d'indirizzo per la
razionalizzazione dei contenuti e razionalizzazione dei contenuti e per la riduzione dei siti web delle per la riduzione dei siti web delle PA PA
illustra il processo di razionalizzazione dei contenuti e di riduzione dei siti web obsoleti 3.1. Razionalizzazione dei contenuti di un sito web pubblico (Caso B)
3.2. Riduzione dei siti web pubblici (Caso C)
1) Contenuti: Controllare e aggiornare periodicamente i contenuti soggetti a obsolescenza
2) Validità: Evidenziare elementi informativi relativi alla effettiva validità del singolo contenuto
3) Data di pubblicazione: Evidenziare la data di pubblicazione sulla singola pagina, sezione del sito, banca dati
4) Accessi: Monitorare gli accessi e verificare la
rispondenza dei contenuti/servizi alle aspettative degli utenti
5) Architettura dell’informazione: Valutare la
necessità di una revisione del nome di dominio e della architettura dell'informazione
Razionalizzazione dei contenuti (Caso B) Razionalizzazione dei contenuti (Caso B)
1. Contenuti 2. Validità
3. Data di pubblicazione 4. Accessi
5. Architettura dell’informazione
1) Effettuare un controllo dei contenuti pubblicati 2) Identificare i collegamenti chiave del sito web 3) Identificare e gestire i contenuti che non devono più essere più essere pubblicati on line 4) Migrare i contenuti da conservare on line
Riduzione dei siti web pubblici (Caso C)
Riduzione dei siti web pubblici (Caso C)
4. Criteri di indirizzo e strumenti 4. Criteri di indirizzo e strumenti per garantire la qualità dei siti web per garantire la qualità dei siti web della pubblica amministrazione
della pubblica amministrazione
propone criteri di indirizzo per il miglioramento della qualità dei propri siti web 4.1. Iscrizione al dominio “.gov.it”
4.2. Trasparenza e contenuti minimi dei siti web delle PA 4.3. Aggiornamento e visibilità dei contenuti online
4.4. Accessibilità e usabilità 4.5. Accesso ai servizi on line
4.6. Gestione automatizzata dei contenuti: il Content Management System (CMS) 4.7. Policy
La qualità dei siti web delle PA dipende da:
1) la riconoscibilità della natura pubblica del sito
2) la chiara identificazione
dell'amministrazione che lo gestisce 3) Il rispetto di alcuni requisiti minimi
La qualità dei siti web della pubblica amministrazione
La qualità dei siti web della pubblica amministrazione
Le PA sono tenute a iscrivere al dominio gov.it tutti i siti che intendono mantenere attivi (Direttiva 8/2009)
I nomi dei siti istituzionali sono assegnati in analogia con quanto stabilito per il dominio .it I siti tematici devono preferibilmente risiedere all'interno del dominio istituzionale dell'Ente
Iscrizione al dominio ".gov.it"
Iscrizione al dominio ".gov.it"
Contenuti minimi Contenuti minimi
Aggiungere alle pagine web meta- dati che ne descrivano il contenuto Utilizzare lo Standard Dublin Core
La Tabella 5 schematizza i contenuti che devono essere presenti sui siti istituzionali, collegandoli alle norme di
riferimento e segnalando alla voce “Indicazioni di reperibilità”
i principali suggerimenti operativi per ciascuna voce
Contenuti minimi della sezione
Contenuti minimi della sezione Trasparenza, valutazione e Trasparenza, valutazione e merito
merito
Per l’organizzazione della Sezione Trasparenza, valutazione e merito si rimanda alla Delibera CiVIT n.105/2010
Contenuti minimi dei siti istituzionali Contenuti minimi dei siti istituzionali
Trasparenza, valutazione e merito
Caselle di posta elettronica e posta elettronica certificata
Pubblicazioni e messaggi di informazione e di comunicazione
Bandi di gara e di concorso, bilanci
Servizi disponibili on line e servizi di futura pubblicazione
Pubblicità legale
Appendice “Contenuti minimi dei siti istituzionali”
Fornisce anche alcune raccomandazioni sulla
pubblicazione di indirizzi dei centri di contatto (vedo:
MiaPA) e Domande & Risposte (vedi: Linea Amica)
Contenuti minimi dei siti tematici Contenuti minimi dei siti tematici
Deve essere presente la pagina Informazioni sul sito che contenga i seguenti contenuti:
Amministrazioni responsabili: indicazione delle Amministrazioni, una o più, che hanno realizzato il sito e che lo gestiscono, aggiornandolo
Finalità del sito: sintetica descrizione delle finalità del sito con il riferimento alle norme, ai protocolli d’intesa, al progetto o all’iniziativa che ne hanno determinato o reso opportuna la realizzazione
Frequenza di aggiornamento dei contenuti
descrizione dei motivi, delle modalità e dei tempi previsti per l’aggiornamento dei contenuti Periodo di validità del sito: segnalazione della data eventualmente prevista per la
chiusura del sito
Informativa sulla privacy
Aggiornamento dei contenuti Aggiornamento dei contenuti
Attributi di validità di un contenuto:
Permanente: il contenuto in sé non è soggetto ad obsolescenza (es. sezione La nostra storia del sito INPS)
Collegata: il contenuto è collegato ad un evento che ne determina la necessità di aggiornamento (es. Organigramma)
A termine: il contenuto ha una scadenza che ne determina l'eliminazione o lo
spostamento in un archivio (es. un avviso, una notizia, ecc.).
Visibilità dei contenuti Visibilità dei contenuti
Le PA sono tenute ad informare gli utenti dell'esistenza dei loro siti web:
nella
modulistica nei comunicati pubblicitari
stampa, radiofonici e televisivi
nella carta intestata e nei biglietti da visita
nella firma istituzionale delle e-mail
nei documenti a circolazione esterna nelle pubblicazioni
cartacee di ogni tipo
Requisiti per l'accessibilità Requisiti per l'accessibilità
La Legge 4/2004 prevede l'obbligo per tutti i siti delle amministrazioni pubbliche di
essere accessibili ai disabili
La finalità della Legge è di garantire ai
disabili il diritto di accesso a tutte le fonti di informazione ed ai relativi servizi della
Pubblica Amministrazione
Revisione requisiti tecnici
L’Allegato A del Decreto Ministeriale 8 luglio 2005 è in via di revisione per permettere un adeguamento della normativa italiana alle evoluzioni degli strumenti tecnologici e delle regolamentazioni internazionali intervenute dalla sua pubblicazione
Attualmente la proposta di adeguamento è stata notificata alla Commissione europea e potrà essere adottata al termine del periodo di statu quo previsto (settembre 2011)
Breve cronologia sull’accessibilità dei siti web Breve cronologia sull’accessibilità dei siti web
maggio 1999 WCAG 1.0
dicembre 2009
WCAG 2.0 in italiano
gennaio 2004 Legge 4/2004
luglio 2005
DM 8 luglio 2005
aprile 2008
DM 30 aprile 2008
dicembre 2008 WCAG 2.0
??
Nuovi requisiti aprile 2010
Proposta revisione requisiti tecnici marzo 2005
DPR 30 marzo 2005
Proposta di revisione dei requisiti tecnici Proposta di revisione dei requisiti tecnici
1. Percepibile
2. Utilizzabile
3. Comprensibile
4. Robusto
1. Alternative testuali
2. Contenuti audio/video e animazioni 3. Adattabile
4. Distinguibile
5. Accessibile da tastiera
6. Adeguata disponibilità di tempo 7. Crisi epilettiche
8. Navigabile
9. Leggibile 10. Prevedibile
11. Assistenza nell’inserimento di dati
12. Compatibile
Principi Requisiti Punti di controllo
1.1 2.1 - 2.4 3.1 - 3.3 4.1 - 4.5
5.1 - 5.2 6.1 - 6.2 7.1 8.1 - 8.7
9.1 - 9.2 10.1 - 10.4 11.1 - 11.4
12.1 - 12.2
I siti web della PA devono contenere informazioni e servizi facilmente utilizzabili da tutti, qualsiasi sia la loro competenza informatica o abilità fisica
Indirizzi sul design e usabilità Indirizzi sul design e usabilità
Per essere usabile un sito deve:
- essere adeguato ai bisogni e alle aspettative di specifici utenti che lo utilizzano in specifici contesti d'uso
- risultare facile da capire, da imparare, da usare ed essere gradevole
- consentire di eseguire le specifiche attività lavorative in maniera corretta, veloce e con soddisfazione
Gestione automatizzata dei contenuti: il Content Management Gestione automatizzata dei contenuti: il Content Management System (CMS)
System (CMS)
Un CMS (content management system) permette di costruire e aggiornare un sito dinamico (intranet, community, e-
commerce...)
Esistono CMS specializzati, cioè
appositamente progettati per un tipo preciso di contenuti (un blog, un forum, ecc.) e CMS generici che consentono la pubblicazione di diversi tipi di contenuti
I CMS consentono di definire utenti, gruppi e diritti in modo da poter permettere una
distribuzione del lavoro tra più persone
CMS: Strumenti di back end e servizi di front end CMS: Strumenti di back end e servizi di front end
Back end organizzare la produzione dei contenuti
front end fruire dei contenuti e delle applicazioni del sito
Strumenti di back end Controllo degli accessi Gestione del layout grafico Statistiche accesso utenti Workflow di pubblicazione Monitoraggio dei contenuti Search Engine Optimization
Servizi di front end RSS
Moduli web (form) Multilingua
Contenuti per il mobile Tassonomia
Ogni sito pubblico deve fornire ai propri utenti una informativa chiara e completa in merito a:
- le caratteristiche generali dei contenuti proposti dal sito e loro corretto utilizzo
- le modalità di trattamento dei dati
eventualmente resi disponibili dagli utenti
Policy Policy
Policy
Deve essere costantemente disponibile un link nel piè di pagina del sito
Distinguere due tipi di contenuti:
- “Note” o “Note legali”
- “Privacy” o “Protezione dei dati personali”
“Note legali”:
- Copyright - Utilizzo del sito
- Accesso a siti esterni collegati - Download
“Privacy”
Modalità di gestione del sito (vedi “Codice in materia di protezione dei dati personali”) Tipi di dati trattati:
- Dati di navigazione
- Dati forniti volontariamente dall'utente - Cookies
- Diritti degli interessati
Ogni PA deve organizzare la rilevazione di dati statistici utili a comprendere il livello di utilizzo del proprio sito e i contenuti più graditi I dati minimi da misurare sono:
- visitatori unici - sessioni utente - pagine viste
Tali dati, riferiti all’ultimo anno, devono essere forniti al momento dell’iscrizione del sito al dominio “.gov.it”
Dati per il monitoraggio Dati per il monitoraggio
Rendere disponibili mensilmente i dati nella
5. Criteri di indirizzo e strumenti per il 5. Criteri di indirizzo e strumenti per il trattamento dei dati, della
trattamento dei dati, della
documentazione pubblica e per la loro documentazione pubblica e per la loro reperibilità
reperibilità
indica criteri e strumenti per il trattamento dei dati e della documentazione pubblica 5.1. Classificazione e semantica
5.2. Formati aperti 5.3. Contenuti aperti
risorsa strategica da un punto di vista sociale, politico, economico e culturale
I dati come risorsa strategica I dati come risorsa strategica
La diffusione di queste informazioni può:
- favorire la crescita economica, la ricerca, l'innovazione, la competitività - incoraggiare la partecipazione dei cittadini alla vita pubblica
I dati e i contenuti prodotti e gestiti dalla PA
Un esempio italiano di Open Data: MiaPA Un esempio italiano di Open Data: MiaPA
MiaPA utilizza la rubrica della PA realizzata da Formez PA per geolocalizzare gli uffici della pubblica amministrazione
Il portale dati.gov.it
Il portale dati.gov.it
Alcune App della PA
Alcune App della PA
Apps4Italy
Migliorare la reperibilità dei contenuti
- promuovere una organizzazione dei contenuti condivisa anche con altre amministrazioni
- utilizzare lo standard di metadati Dublin Core
- organizzare i contenuti secondo un’architettura dell’informazione che consenta la loro
presentazione in ordine di rilevanza e pertinenza
- rendere disponibile un motore di ricerca interno
- coltivare una politica di accesso aperto ai documenti prodotti
- facilitare l'accesso ai contenuti prevedendo un’area “Documentazione”
Classificazione e semantica Classificazione e semantica
I sistemi di classificazione devono individuare in modo omogeneo gli attributi che
descrivono una risorsa (metadati) e i valori che gli attributi possono assumere (vocabolari)
Nella scelta dei formati da usare per la diffusione e archiviazione dei propri dati si deve:
- evitare di imporre vincoli tecnologici ed economici agli utenti
- assicurare interoperabilità tra i sistemi e flessibilità nell'utilizzo dei dati
- evitare vincoli nei confronti di particolari produttori, favorendo la libera concorrenza di mercato
- utilizzare standard che siano certificati e diffusi
Formati aperti Formati aperti
Formati raccomandati
HTML/XHTML per la pubblicazione di informazioni pubbliche su Internet
PDF con marcatura (ISO/IEC 32000-1:2008) XML per la realizzazione di database di pubblico accesso ai dati
ODF e OOXML per documenti di testo PNG per le immagini
OGG per i file audio Theora per file video Epub per libri
Nella divulgazione dei dati e dei
contenuti prodotti, si deve considerare l'eventuale rilascio attraverso licenze che ne favoriscano la diffusione e ne incoraggino il riutilizzo
Contenuti aperti Contenuti aperti
Attribuzione Bisogna sempre indicare l'autore dell'opera
Non uso
commerciale Non sono consentiti usi commerciali dell'opera
Non opere
derivate Non sono consentite elaborazioni dell'opera
Condividi allo
stesso modo Si può modificare l'opera, ma deve essere rilasciata secondo le stesse condizioni scelte dall'autore originale Italian Open Data Licence (IODL)
Licenza con cui si raccomanda di rilasciare i dati delle pubbliche amministrazioni in formato aperto
Sviluppata nell'ambito del progetto MiaPA e progettata in maniera specifica per i dataset della PA
6. Metodi per la rilevazione e il confronto 6. Metodi per la rilevazione e il confronto della qualità dei siti web della PA
della qualità dei siti web della PA
illustra orientamenti e principi generali sulla valutazione da parte degli utenti, le rilevazioni di qualità, il confronto e l'interazione dei cittadini
6.1. Valutazione degli utenti sulla qualità dei servizi online 6.2. Indici di qualità e benchmarking
6.3. Partecipazione e web 2.0
La PA deve adottare sistemi di valutazione dei servizi per monitorare la qualità
percepita e la soddisfazione degli utenti Si raccomanda di:
- attivare modalità di raccolta delle segnalazioni dei cittadini
- adottare sistemi di rilevazione della customer satisfaction
- utilizzare i dati raccolti per attivare processi di miglioramento dei servizi erogati
Valutazione degli utenti
Valutazione degli utenti
Misurare la qualità di un sito permette di effettuare opportune scelte strategiche e operative utili nella pianificazione, progettazione e valutazione
L'utilizzo di una metodologia comune consente il confronto e l'individuazione dei punti di forza e di debolezza
Indici di qualità e benchmarking
Indici di qualità e benchmarking
Per i siti web delle PA è prioritario dotarsi di strumenti che aumentino la partecipazione degli utenti (e-Participation)
Gli strumenti di e-Participation devono garantire:
- la semplificazione della partecipazione al processo decisionale
- l'introduzione di spazi che consentano l'interazione tra il cittadino e
l'amministrazione
- l'adozione di soluzioni adeguate a tutelare la privacy e la protezione dei dati dei
cittadini
Partecipazione
Partecipazione
Web 2.0
Web 2.0
Il coinvolgimento dei cittadini ha come precondizione l'adozione dell'approccio web 2.0 per la comunicazione e
condivisione delle risorse on line I social media possono essere considerati dalle pubblica
amministrazione come canali di broadcasting ad alto potenziale di audience
Web 2.0
Web 2.0
La fine (definitiva) del broadcasting La fine (definitiva) del broadcasting
“My page”
Filtri cognitivi
Web 2.0
UGC
Folksonomie
Filtering SaS
Relazioni
Auto Publishing
Collaboration Social sharing
Youtube Slideshare
Flickr
…
Tag Tagclouds
Rss My page
API aperte Ajax
Social networks Yahoo answers
Blog
Wikipedia Google docs Yahoo gruppi
Forum Delicious
Last FM Anobii
…
Fonte: Giacomo Mason (http://www.intranetmanagement.it/)
Pubblicazione di immagini
Pubblicazione di video Localizzazione
Presentazioni
Informazioni in tempo reale
Social network
Strumenti del Web 2.0
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Esempi di PA 2.0 Esempi di PA 2.0
Comune di Torino
Regione Puglia
Comune di Venezia
Grazie!
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Gianluca Affinito
gaffinito.guest@formez.it
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Formez PA
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